Testi autentici Clausole campione

Testi autentici. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede. Le parti sottopongono al comitato misto le eventuali controversie relative alle versioni del presente accordo.
Testi autentici. L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Testi autentici. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco. V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.
Testi autentici. 1. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. 2. La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede, allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1. Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004. Pour la Confederazione Svizzera: Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità Europea: Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Allegato A3 1. In virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea 2. I termini «Stato membro» o «Stati membri» figuranti negli atti cui si fa riferimen- to nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti dell’Unione europea, anche la Svizzera. 3. Il comitato del programma statistico (CPS), di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente accordo, è stato sostituito dal comitato del sistema statistico europeo (comi- tato dell’SSE), istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee4. 4. Il programma statistico comunitario di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 8, paragrafo 1, del presente accordo è stato sostituito dal programma statistico europeo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009. 5. Il comitato misto osserva che le norme che disciplinano la gestione delle sta- tistiche provenienti dalla Svizzera, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del presente accordo, sono ora stabilite dal regolamento (CE) n. 223/2009, fatte salve le norme più specifiche cui si fa riferimento nel presente allegato. 6. I riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità euro- pee (NACE Rev. 1)» sono intesi, salvo disposizioni diverse, come riferimenti alla «Nome...
Testi autentici. I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Xxxxx e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Gli Stati Parte del presente Protocollo hanno concordato quanto segue: 1. Uno Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la com- petenza del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che facciano istanza in quan- to vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte. 2. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte alla Convenzione che non è parte contraente del presente Protocollo. Articolo 2 Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando: (a) la comunicazione è anonima; (b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tale comu- nicazione o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione; (c) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o è in corso di esame davanti ad istanza internazionale o di regolamento; (d) tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili non siano stati esauriti, a meno che la procedura di ricorso non superi i limiti ragionevoli o che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi; (e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando (f) i fatti che sono oggetto della comunicazione siano accaduti prima dell’en- trata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti continuino dopo quella data. Articolo 3 Sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato porterà in via confidenziale qualsiasi comunicazione a lui presentata all’attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenterà al Comitato, nel termine di sei mesi, le spiegazioni scritte o le dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino le misure che potrebbe aver preso per rimediare alla situazione. 1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una determi- nazione nel merito, il Comitato in qualsiasi momento sottopone all’urgente attenzione dello Stato Parte interessato ragionate domande perché lo Stato Parte prenda le misure conservative necessarie per evitare che possi...
Testi autentici. I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Trattato faranno ugualmente fede.
Testi autentici. Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Testi autentici. Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del depositario. L 169/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.5.2020 29.5.2020 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 169/11 L 169/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.5.2020 29.5.2020 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 169/13 L 169/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.5.2020 29.5.2020 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 169/15 L 169/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.5.2020 29.5.2020 ALLEGATO A (1)‌‌ Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Stato membro Parte/Parti Titolo del trattato Data della firma Data di entrata in vigore Unione economica belgo- lussemburghese HU Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica popolare di Ungheria in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti 14.5.1986 23.9.1988 BG Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica popolare di Bulgaria in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti 25.10.1988 29.5.1991 PL Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall'altra, in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti 19.5.1987 2.8.1991 CZ Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica socialista cecoslovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti 24.4.1989 13.2.1992 SK Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica socialista cecoslovacca in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti 24.4.1989 13.2.1992 MT Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Malta in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti 5.3.1987 15.6.1993 LV Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Lettonia in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti 27.3.1996 4.4.1999 CY Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica di Cipro in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti e scambio di lettere 26.2.1991 5.6.1999 LT Accordo tra l'Unione econo...
Testi autentici. L'originale del presente protocollo, i cui testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione. FATTO a Montreal, addì ventinove gennaio duemila. Allegato I dell'allegato A INFORMAZIONI RICHIESTE NELLE NOTIFICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, 10 E 13 a) Nome, indirizzo e altre informazioni utili per contattare l'esportatore. b) Nome, indirizzo e altre informazioni utili per contattare l'importatore. c) Nome e identità dell'organismo vivente modificato e classificazione nazionale, qualora esista, del relativo livello di biosicurezza nello Stato di esportazione. d) Data o date previste per il movimento transfrontaliero, qualora note. e) Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o di acquisizione e caratteristiche dell'organismo ricettore o degli organismi parentali pertinenti alla biosicurezza. f) Centri di origine e centri di diversità genetica, qualora noti, dell'organismo ricettore e/o degli organismi parentali e una descrizione degli habitat in cui tali organismi possono sopravvivere o proliferare. g) Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o acquisto e caratteristiche dell'organismo o degli organismi donatori relativamente alla biosicurezza. h) Descrizione dell'acido nucleico o della modifica introdotta, della tecnica utilizzata e delle risultanti caratteristiche dell'organismo vivente modificato. i) Uso previsto dell'organismo vivente modificato o dei prodotti da esso derivati, in particolare, materiali lavorati derivati da organismi viventi modificati contenenti nuove combinazioni individuabili di materiale genetico replicabile ottenuto attraverso l'uso della moderna biotecnologia. j) Quantità o volume dell'organismo vivente modificato da trasferire. k) Una relazione previa esistente in materia di valutazione dei rischi conforme a quanto previsto dall'allegato III. l) Metodi suggeriti per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto e l'uso sicuri, compresi l'imballaggio, l'etichettatura, la documentazione, l'eliminazione e le procedure di emergenza, qualora opportuno. m) Situazione in termini regolamentari dell'organismo vivente modificato nello Stato di esportazione (ad esempio se è proibito o meno nello Stato di esportazione, se è soggetto ad altre restrizioni o se la sua emissione per uso generale è stata app...
Testi autentici. L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno sottoscritto la presente Convenzione. Fatto a Vienna, il ventitré maggio millenovecentosessantanove. ALLEGATO ALL’ATTO FINALE DELLA CONFERENZA La Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto dei trattati, 1. Condanna solennemente il ricorso alla minaccia o all'impiego di tutte le forme di pressione, sia militare che politica o economica, da parte di qualsivoglia Stato, allo scopo di costringere un altro Stato a compiere un quasiasi atto connesso alla conclusìone di un trattato, in violazione dei principi di sovrana eguaglianza degli Stati e della libertà del consenso. 2. Decide che la presente Dichiarazione farà parte dell'Atto finale della Conferenza sul diritto dei trattati.