Trasferimento del dirigente Clausole campione

Trasferimento del dirigente. 1. Il dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
Trasferimento del dirigente. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Il dirigente può essere trasferito con adeguato preavviso da una sede o stabilimento ad altra sede o stabilimento della stessa azienda in altro comune. Il trasferimento deve essere motivato da ragioni tecniche, organizzative o produttive e non deve pregiudicare le funzioni acquisite. Al dirigente trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese cui andrà incontro, per sé e per la sua famiglia, per effetto del trasferimento (viaggi, trasporto, assicurazioni, maggiore spesa di alloggio, ecc.), oltre ad una indennità "una tantum" non inferiore alla retribuzione corrente di tre mesi. In caso di mancata accettazione del trasferimento e qualora il dirigente non possa essere mantenuto in servizio, gli spetta il trattamento previsto in caso di licenziamento. Qualora il trasferimento di cui al 1° comma non risponda ad obiettive ragioni tecniche, organizzative o produttive della azienda, compete al dirigente, che risolve il rapporto di lavoro entro il termine di due mesi dalla comunicazione di cui al 1° comma, oltre al trattamento previsto in caso di licenziamento, una integrazione delle spettanze contrattuali di fine lavoro pari ad un terzo di quanto dovutogli per indennità sostitutiva del preavviso. Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 60° anno di età, se uomo, ed il 55° anno di età, se donna. N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2015 prevede quanto segue:
Trasferimento del dirigente. 1. Il dirigente può essere trasferito con adeguato preavviso da una sede o stabili- mento ad altra sede o stabilimento della stessa azienda in altro comune. Il trasferimento deve essere motivato da ragioni tecniche, organizzative o produttive e non deve pregiu- dicare le funzioni acquisite.
Trasferimento del dirigente. 1. Il dirigente può essere trasferito da una sede od altra sede della stessa azienda con co- municazione scritta e con un preavviso non inferiore a tre mesi ovvero a quattro mesi quando il dirigente abbia familiari conviventi a carico. Il trasferimento deve essere moti- vato da ragioni tecniche, organizzative o produttive.
Trasferimento del dirigente. Art. 14 Xxxxx salva la possibilità di diversi accordi individuali, il trasferimento non può essere disposto nei confronti dei dirigenti che abbiano compiuto il 55° anno di età (il limite è abbassato al 50° anno di età nel caso di dirigenti con figli minori di età, per il solo caso di trasferimento individuale).
Trasferimento del dirigente. Il Dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell’En Il trasferimento dovrà essEentereal Dicrigoenmteucnonicato p un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero a mesi 4 quando il Dirigente abbia familiari e conviventi a carico. Al Dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per se e famiglia per effetto del trasferiment spesa effettivamente sostenuta per l’alloggiopo ddi equlellloo stess occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque per un periodo non inferiore a due anni, oltre ad una indennità una tantum pari a tre mensilità e mezzo di retribuzione per il Dirigente con carichi di famiglia ed a due mensilità e mezzo per il dirigente senza carichi di famiglia. Gli importi erogati per i titoli di cui al precedente comma, attesa la particolare natura, non sono computabili agli effetti del trattamento di fine rapporto. Per il reperliomgegnitoo ndeella’aslede diEntedestinaz esplicherà il suo interessamento per agevolare il Dirigente. Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte entro 5 anni dalla data del trEanste fdoevrrà irimmbeornsatreole,spelse’relative al rientro del Dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria. Il Dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed all’indenn Il Dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al 2 comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari alprela’vviisonsdpeettannnte iintcàaso dsi ostitut licenziamento, ed a una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato. Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del Dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 55° anno se uomo o il 50° se donna. Qualora particolari ragioniEnteddii rispuetrtagre ei nza no termini di preavviso di cui al 2° comma, il Dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini.
Trasferimento del dirigente. Il comma 5 è modificato come segue:
Trasferimento del dirigente. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso di almeno quattro mesi ovvero di sei mesi per coloro che abbiano familiari a carico. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini, con diritto al rimborso delle spese per raggiungere la famiglia ogni fine settimana. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto e alla indennità sostitutiva del preavviso. Il dirigente , che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al 2° comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento pari alla indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e al trattamento di fine rapporto, ad una indennità supplementare pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato. Qualora il dirigente abbia compiuto il 55° anno di età il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso dell'interessato, ovvero per completo trasferimento del Centro Elaborazione Dati. Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento non determinato da giusta causa, il dirigente trasferito avrà diritto al rimborso delle spese relative al rientro nel luogo di provenienza per sé e per la propria famiglia, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. In caso di decesso del dirigente analoga procedura verrà seguita per i familiari. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata della carica. Il datore di lavoro deve corrispondere al dirigente il rimborso delle spese cui va incontro per effetto del trasferimento per sé e per i familiari a carico, ivi comprese quelle relative al trasloco del mobilio. Il datore di lavoro deve corrispondere inoltre - per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non inferiore a diciotto mesi - l'eventuale differenza di canone effettivo, esistente all'atto dell'insediamento, in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenuto conto delle condizioni medie di mercato. Al dirigente trasferito sarà inoltre c...
Trasferimento del dirigente. Si chiede di elevare l’indennità una tantum prevista sia in assenza che in presenza di carichi di famiglia.

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