Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP. 2 L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione. 3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. 4 In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione. 6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
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Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. L’Associato può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’Associato che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare riscattare, l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, del DecretoD.Lgs n. 252/2005;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, ovvero trasferirla anche in assenza di contribuzione; tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’Associato; qualora il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995, il Fondo informa l’Associato della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti ovvero di partecipazionerichiedere il riscatto dell’intera posizione, di cui alla lett. d).
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente dell’Associato prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’Associato il Fondo provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Qualora la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi ed il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
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Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.;
3 Nei casi previsti ai punti ae) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire mantenere la partecipazione al PIPposizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Il Fondo provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
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Samples: Statuto
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. Il Partecipante post può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, il Partecipante post che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata ai sensi dell’art.14dell’art. 14, 5° comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.;
3 Nei casi previsti ai punti ae) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire mantenere la partecipazione al PIPposizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte del Partecipante. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui al 6° comma dell’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, il Fondo informa il Partecipante della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui alla precedente lett. d).
4 3. In caso di decesso dell’aderente del Partecipante post prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione dell'erogazione della “"Rendita integrativa temporanea anticipata” " (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridichegiuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Il Fondo provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte del Partecipante post con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei mesi 180 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Partecipanti di cui al 2° comma lett. g), q), v), y) ed ee) dell’art.1, limitatamente alla posizione individuale iscritta nella Sezione a Contribuzione.
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Samples: Pension Fund Statute
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare l’intera la posizione individuale maturata, nella misura del 50% o del 100%, ai sensi dell’art.14dell’Art. 14, comma 5, 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione. Il riscatto parziale può essere esercitato dall’aderente una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro.
3 3. Nei casi previsti ai punti a), c) e cd) del comma precedente precedente, l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIPFondo, anche in assenza di contribuzione.
4 4. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 6. La CompagniaSGR, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
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Samples: Regolamento Di Gestione
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2 L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;.
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14, comma 5, 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3 Nei casi previsti ai punti a), c) e cd) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), ) la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
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Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 dodici mesi e non superiore a 48 mesi, quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 quarantotto mesi;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturatariscattare, ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla l’intera posizione individuale maturata;
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti ovvero di partecipazionerichiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” anticipata (XXXX)”, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati soggetti dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Il Fondo provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
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Samples: Fondo Pensione
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività dell'attività lavorativa che comporti l’inoccupazione l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 dodici mesi e non superiore a 48 mesi, quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera l'intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività dell'attività lavorativa che comporti l’inoccupazione l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 quarantotto mesi;
d) riscattare l’intera riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, l'intera posizione individuale maturata
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, ai sensi dell’art.14anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 56, del Decretodella Legge 8 agosto 1995, ovvero trasferirla n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti ovvero di partecipazionerichiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente dell'aderente prima dell’esercizio dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati soggetti dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Il Fondo Pensione provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo Pensione.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto, che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti da cui derivi l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti da cui derivi la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo terzo, o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti da cui derivi l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, co. 3;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5co. 5 del Decreto nell’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione necessaria al Fondo, e sempre che non si determinino entro un anno le condizioni per l’esercizio della facoltà di trasferimento di cui all’art. 14, co. 2, lett. a), del Decreto; ai fini dell’esercizio di detta facoltà, ovvero trasferirla ad altra il dirigente presenta domanda corredata da dichiarazione responsabile di mancata partecipazione a detta forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3 Nei casi previsti ai punti ae) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire mantenere la partecipazione al PIPposizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4 3. All'iscritto che raggiunga il diritto al pensionamento obbligatorio ed effettivamente lo eserciti, cessando il rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare a carico del Fondo è attribuita immediatamente la facoltà di riscatto sull’intera posizione individuale.
4. In caso di decesso dell’aderente dell’iscritto prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia6. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile per ciascun comparto di appartenenza, successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
7 7. Il trasferimento della posizione individuale e ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
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Samples: Statuto Del Fondo Di Previdenza
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2 L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) c. riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;.
d) d. riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
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Samples: Pension Fund Information Note
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturatamaturata applicando la tassazione prevista ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto; in alternativa è data la facoltà di riscattare la posizione individuale nella misura del 60% una sola volta in relazione allo stesso rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.;
3 Nei casi previsti ai punti ae) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire mantenere la partecipazione al PIPposizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Il Fondo provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
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Samples: Statute
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;.
d) riscattare l’intera la posizione individuale maturatamaturata nella misura del 50%, 75%, 95% (riscatto parziale) o 100% (riscatto totale) ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti ; il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di partecipazione.lavoro;
3 Nei casi previsti ai punti ae) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire mantenere la partecipazione al PIPposizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Il Fondo provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo Pensione fino a nuova iscrizione del lavoratore al Fondo medesimo. Il contributo contrattuale di cui all’art. 1 comma 2 del presente Statuto continuerà ad essere versato al Fondo Prevedi anche a seguito di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, rinnovando l’iscrizione contrattuale al Fondo medesimo ai sensi di quanto previsto dalle Fonti istitutive, salvo quanto previsto dall’art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 con riferimento ai fondi pensione negoziali territoriali ivi indicati per i lavoratori che, avendone titolo, si iscrivano ai medesimi fondi e destinino, agli stessi, fonti contributive aggiuntive alla contribuzione contrattuale indicata dall’art. 1 co. 2 del presente Statuto.
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Samples: Statuto Di Previdenza
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare complementa- re decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore superio- re a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione in- tegrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di ac- cesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell’Art.11;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14, comma 5, 5 del Decreto, ovvero ov- vero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazioneparte- cipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l’adesione su base collettiva.
3 3. Nei casi previsti ai punti a), c) e cd) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIPFondo, anche in assenza di contribuzionecontribuzio- ne.
4 4. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione posi- zione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 6. La Compagnia, Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione posi- zione con tempestività tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione partecipa- zione al PIPFondo.
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Samples: Regolamento Fondo Pensione
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. L’Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2 L’aderente2. L’Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi dell’art.14nel qual caso vale quanto previsto all’Art. 10, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione4.
3 3. Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderentel’Aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 4. In caso di decesso dell’aderente dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridichegiuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip)
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 dodici mesi e non superiore a 48 mesi, quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 quarantotto mesi;
d) riscattare l’intera fino all'intera posizione individuale maturataindividuale, ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato per non più di due volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, ovvero trasferirla anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti ovvero di partecipazionerichiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, pensionistica ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati soggetti dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Il Fondo provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo. Per gli aderenti di cui all'art. 5, comma 2 lett. b), in caso di trasferimento l'azienda cesserà l'erogazione della contribuzione contrattuale.
7. Il Fondo provvede, previa apposita richiesta da parte del Fondo negoziale territoriale di riferimento, al trasferimento delle posizioni alimentate unicamente dai contribuiti contrattuali, al fine di agevolare la ricongiunzione delle stesse alla posizione aperta presso il Fondo negoziale territoriale al quale i lavoratori abbiano già aderito.
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Samples: Statute
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 dodici mesi e non superiore a 48 mesi, quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 quarantotto mesi;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturatariscattare, ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, del Decreto, l’intera posizione individuale maturata [eventuale: ovvero trasferirla riscattare fino all’intera posizione individuale [in alternativa: nella misura del …]. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta [in alternativa: per non più di … volte] in relazione a uno stesso rapporto di lavoro];
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti ovvero di partecipazionerichiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, pensionistica ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati soggetti dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Il Fondo provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei mesi … giorni [in alternativa: … mesi] decorrente dalla ricezione della richiestarichiesta [il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative del Fondo per l’espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.Fondo. [nel caso di adesioni contrattuali disciplinare in un apposito comma, coerentemente con le previsioni della fonte istitutiva o della normativa di riferimento, la destinazione del contributo contrattuale in caso di trasferimento volontario della posizione individuale ad altra forma pensionistica. La formulazione del comma dovrà comunque consentire il trasferimento del contributo contrattuale per la ricongiunzione alla posizione aperta presso il fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito]
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Samples: Fondi Pensione Negoziali
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 dodici mesi e non superiore a 48 mesi, quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto 48 mesi;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturatariscattare, ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, del DecretoDecreto l'intera posizione individuale maturata con conseguente liquidazione in forma capitale delle prestazioni maturate, ovvero trasferirla a condizione che non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche;
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti ovvero di partecipazionerichiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, pensionistica ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” anticipata (XXXX)”, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati soggetti dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Il Fondo provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
7. La contribuzione contrattuale di cui all’art. 1, comma 3, non è dovuta in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica. Il Fondo provvede, previa apposita richiesta da parte del Fondo negoziale territoriale di riferimento, al trasferimento delle posizioni alimentate unicamente dai contributi contrattuali, al fine di agevolare la ricongiunzione delle stesse alla posizione aperta presso il Fondo negoziale territoriale al quale i lavoratori abbiano già aderito.
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Samples: Statuto
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. L’Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2 L’aderente2. L’Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 dodici mesi e non superiore a 48 quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 quarantotto mesi;
d) riscattare l’intera l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14dell'art.14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3 3. Nei casi previsti ai punti a) c) e cd) del comma precedente l’aderente2 l’Aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’Aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l‘Impresa informa l’Aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4 4. In caso di decesso dell’aderente dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.
5 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia6. L’Impresa, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l’Impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 1. L’aderente in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i . In alternativa e finché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione.
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) , l’iscritto può altresì riscattare la posizione individuale nella misura del comma precedente l’aderente50% ovvero del 70%. Il riscatto parziale, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscattoper questa fattispecie, può proseguire essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
e) mantenere la partecipazione al PIPposizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. In tal caso, l’aderente può decidere di versare a Fon.Te. contributi volontari.
4 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “"Rendita integrativa temporanea anticipata” " (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta resta acquisita a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteFon.Te..
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Fon.Te. provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
7. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o di trasferimento si procede senz’altro alla conservazione della posizione pensionistica ai sensi della lettera e) del precedente comma 2.
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Samples: Statute
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 2. L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 dodici mesi e non superiore a 48 quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 quarantotto mesi;.
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14, comma 5, del Decreto, Decreto ovvero riscattare fino all’intera posizione individuale. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta nel periodo di partecipazione al Fondo ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3 3. Nei casi previsti ai punti a), c) e cd) del comma precedente 2 l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIPFondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, l’impresa di assicurazione informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4 4. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” Integrativa Temporanea Anticipata“ (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia6. L’impresa di assicurazione, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l’impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
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Samples: Regolamento Fondo Pensione
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività dell'attività lavorativa che comporti l’inoccupazione l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 dodici mesi e non superiore a 48 mesi, quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera l'intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività dell'attività lavorativa che comporti l’inoccupazione l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 quarantotto mesi;
d) riscattare l’intera l'intera posizione individuale maturatamaturata ovvero riscattare la posizione individuale nella misura del 50%, ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
e) e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, ovvero trasferirla anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti ovvero di partecipazionerichiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente dell'aderente prima dell’esercizio dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipatatemporanea” (XXXX), ) la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati soggetti dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Il Fondo provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
7. La contribuzione contrattuale di cui all’art.1, comma 2, non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari e, altresì, continuerà ad essere versata al Fondo anche a seguito di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, rinnovando l’iscrizione contrattuale al Fondo medesimo.
8. Il Fondo provvede, previa apposita richiesta da parte del Fondo negoziale territoriale di riferimento, al trasferimento delle posizioni interessate unicamente dai contributi contrattuali di cui all’art. 1, comma 2, al fine di agevolare la ricongiunzione delle stesse alla posizione aperta presso il Fondo negoziale territoriale al quale i lavoratori abbiano già aderito.
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Samples: Statute
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente può 1. Trascorsi due anni dall’iscrizione al “Fondo”, l’iscritto ha facoltà di trasferire l’intera posizione maturata ad altra forma pensionistica.
2. Anche prima dello spirare del periodo minimo di permanenza previsto dal comma che precede, l’iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo anteriormente al pensionamento può:
a) Trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2 L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare Riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare Riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;.
d) In caso di perdita dei requisiti diversi dai precedenti l’iscritto può riscattare il 50%-75%- 95% (riscatto parziale) o 100% riscatto totale ai sensi dell’art.14 comma 5 del Decreto; il riscatto parziale può essere esercitato una volta sola in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
e) Riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione“decreto 252”.
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del 3. In alternativa all’immediato esercizio delle facoltà di cui al comma precedente l’aderente2, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, l’iscritto può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della mantenere presso il “Rendita integrativa temporanea anticipataFondo” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stessodi sua pertinenza, siano essi persone fisiche o giuridichecontinuando a finanziarla, se ritiene, ed esercitando su di essa le medesime facoltà, quando lo ritenga opportuno. In mancanza Fermo restando il rispetto degli obblighi di tali soggettilegge, la il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamento applicativo in materia.
4. Il trasferimento della posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigentee il riscatto totale comportano la cessazione dell’iscrizione al Fondo.
5 Al 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio da parte dell’iscritto delle facoltà di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione cui ai commi che precedono con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
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Samples: Statuto
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2 L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) c. riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;.
d) d. riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXXRITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
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Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 5, 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.Decreto (eventuale);
3 Nei casi previsti ai punti ae) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire mantenere la partecipazione al PIPposizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Il Fondo provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. L’aderente, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIPFondo.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 dodici mesi e non superiore a 48 mesi, quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 quarantotto mesi;
d) riscattare l’intera fino all’intera posizione individuale maturatamaturata ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del Decreto; il riscatto parziale può essere esercitato, ai sensi dell’art.14del medesimo articolo 14, comma 5, 5 del Decreto, ovvero trasferirla per non più di una volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti ovvero di partecipazionerichiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione dell'erogazione della “"Rendita integrativa temporanea anticipata” " (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati soggetti dallo stessostesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigenteresta acquisita al Fondo.
5 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, 5. Il Fondo provvede al trasferimento o al riscatto della posizione agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro non oltre il termine massimo di sei mesi cento ottanta giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIPFondo.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione
Trasferimento e riscatto della posizione individuale. 1 L’aderente 1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al “Fondo”, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP“Fondo”.
2 L’aderente, anche 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al “Fondo” prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, maturata ai sensi dell’art.14dell’art. 14, comma 55 del “Decreto”, la posizione individuale maturata anche in misura parziale, con un minimo del Decreto20%, ovvero trasferirla fermo restando che il riscatto parziale così determinato non può essere esercitato per più di cinque volte in relazione ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti uno stesso rapporto di partecipazione.lavoro e che è comunque fatta salva la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione;
3 Nei casi previsti ai punti ae) e c) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire mantenere la partecipazione al PIPposizione individuale accantonata presso il “Fondo”, anche in assenza di contribuzione.
4 3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio risoluzione del diritto alla prestazione pensionisticarapporto di lavoro con accesso dell’iscritto al “Fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX)per il sostegno dell’occupazione e del reddito del Personale del Credito”, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stessodi cui al D.M. Lavoro 28 aprile 2000, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggettin. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5 Al di fuori dei suddetti casinonché dal D.I. 28 luglio 2014, non sono previste forme n. 83486, l’applicazione delle disposizioni in tema di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede di cui al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7 Il trasferimento comma precedente non comporta decurtazione alcuna dell’ammontare della posizione individuale e dell’interessato, anche qualora il riscatto totale comportano la cessazione Consiglio di Amministrazione stabilisse, ai sensi dell’art. 7, delle spese amministrative a carico della partecipazione al PIPgeneralità dei riscatti.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione a Contribuzione Definita