Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determina: a) per il contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
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Samples: Assicurazione Danni, Assicurazione Danni
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene è eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasingola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri:
a) per il contenutoFabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area
b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi xxxxx i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento prima del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente unica- mente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto , di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro en- tro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sempre che non ne derivi aggravio per Europ Assistancela Società.
c) per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, com- presi gli oneri fiscali. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificatoQualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si appliche- ranno questi ultimi. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare L’ammontare del danno è dato si determina deducendo dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto valore dei beni assicurati il valore dei recuperidi ciò che resta dopo il sinistro, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio, Contratto Di Assicurazione Collettivo Multirischi Per Il Commercio
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene è eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasingola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri:
a) per il contenutoFabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area
b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi xxxxx i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento prima del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente unica- mente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto , di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro en- tro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sempre che non ne derivi aggravio per Europ Assistancela Società. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, com- presi gli oneri fiscali. Per Qualora le lastre valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di cristallomercato, mezzo cristallo e vetro l’ammontare si appliche- ranno questi ultimi. L’ammontare del danno è dato si determina deducendo dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto valore dei beni assicurati il valore dei recuperidi ciò che resta dopo il sinistro, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
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Samples: Assicurazione Multirischi Impresa, Contratto Di Assicurazione Collettivo Multirischi Per Le Attività Produttive
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene è eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasingola partita o Settore di polizza secondo i seguenti criteri:
a) per il contenutoFabbricato o Rischio Locativo: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fer- mi i limiti previsti; l’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla ripara- zione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;
b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci come differenza diffe- renza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e ed il valore di ciò che del contenuto con- tenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi xxxxx i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento prima del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata pre- stata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto , di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione presentazio- ne di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commer- ciale, compresi gli oneri fiscali. Per Qualora le lastre valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di cristallomercato, mezzo cristallo e vetro si applicheranno questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
d) per le Lastre, l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo rimpiazzo, compresa la manodopera manodo- pera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. ;
e) per i Guasti Macchine: Le spese di demolizione demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui soprasopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 8.6.- Assicu- razione parziale - Deroga alla proporzionale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Produttive
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno dei danni viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasecondo le seguenti norme:
A) Per i danni che riguardino i valori:
a) per il contenuto: come differenza fra i titoli, fondi o divise estere il valore dell'indennizzo sarà quello risultante dal listino di rimpiazzo al momento chiusura del giorno della scoperta del sinistro e, se non vi è prezzo di cose nuove uguali mercato per tali titoli in tale giorno, il valore verrà fissato d'accordo tra le Parti, secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali della Borsa presso la quale i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borsa di Milano. E' inteso tuttavia che se l'Assicurato volesse rimpiazzare tali titoli, fondi o divise estere col benestare della Società o dei suoi legali, il valore di cui sopra sarà quello del costo di tale sostituzione. L'assicurazione dei titoli per i quali è ammessa per legge la procedura di ammortamento, salvo buon fine della stessa e ferma l'obbligatorietà di questa, è prestata solamente per le spese relative alla procedura stessa.
b) per gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che: ✓ l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria; ✓ il loro valore è dato dalla somma da essi portata; ✓ la Società indennizzerà l'importo per essi liquidato dopo le rispettive scadenze e, comunque, a procedura d’ammortamento conclusa, salvo il buon fine della stessa e ferma la sua obbligatorietà. In caso di procedura di ammortamento la Società rimborserà solamente le spese relative a detta procedura.
c) per gli assegni turistici e traveller's chèques: ✓ il danno conseguente alla perdita di assegni turistici sarà indennizzato soltanto dopo il loro incasso; nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso di tali titoli venga effettuato dopo 12 mesi dalla data del sinistro. L'indennizzo sarà limitato per ciascun assegno alla somma per la quale venne emesso e non potrà eccedere, nel caso di assegni per cui è obbligo non superare l'ammontare massimo indicato sul titolo, il valore di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso; ✓ il danno conseguente alla perdita di traveller's chèques invenduti affidati alla custodia dell'Assicurato con mandato di vendita sarà indennizzabile soltanto quando essi siano successivamente incassati; nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso di tali titoli venga effettuato dopo 12 mesi dalla data del sinistro. L'indennizzo sarà limitato per ciascun traveller's chèque alla somma per la quale venne emesso, fermo restando che l'importo massimo indennizzabile sarà pari al valore di emissione consentito dal taglio del titolo stesso. In caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere appena a conoscenza del sinistro stesso, al fermo immediato dei titoli perduti e, se esercitabile, all'espletamento della procedura di ammortamento.
d) per la perdita dei diritti di sottoscrizione: nella determinazione del danno indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza, sarà conteggiato il danno derivante all'Assicurato dalla perdita dei diritti di sottoscrizione, di conversione, di rimborso o di prelievo derivante da smarrimento o perdita di valori. L'indennizzo del danno sarà stabilito prendendo per base il valore che i diritti avevano immediatamente prima della loro scadenza. Nel caso non esista un valore di mercato lo stesso verrà determinato con accordo fra le Parti oppure dal Sindacato di Borsa di Milano;
e) per i valori in cassa continua: a completamento di quanto precedentemente previsto si conviene che per i valori contenuti in un impianto di cassa continua, in caso di sinistro, tra i documenti per la dimostrazione e la quantificazione del danno, saranno ammesse anche le copie delle distinte di versamento dell'utente ancorché non vidimate dall'Assicurato.
f) per tutti gli altri valori l'indennizzo è rappresentato dal loro valore al momento del sinistro;
B) Per i danni che riguardino arredamento, attrezzature e supporti fisici per la memorizzazione dei dati: premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per usorendimento economico - ivi comprese le spese di trasporto, qualità montaggio e funzionalitàfiscali, le Parti convengono che:
a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: ✓ l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; l’ammontare del danno è quindi dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che del contenuto di esse resta dopo il sinistro stesso, escluso qualsiasi valore affettivo o di collezione; ✓ il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
b) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
c) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun bene di cui alle definizioni "Arredamento" e "Attrezzature", un importo superiore al doppio del relativo valore determinato con lo stesso criterio, rimane dopo in base alle stime di cui al punto B a) che precede;
d) il pagamento del supplemento di indennizzo sarà eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere delle cose colpite dal sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiatipurché ciò avvenga, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra localitàsalvo comprovata forza maggiore, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato 12 mesi dalla data dell’atto dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di periziaxxxxxxx. Per i sinistri che dovessero riguardare i libri contabili, sempreché i supporti fisici per la memorizzazione dei dati, gli archivi e le altre registrazioni usati dall'Assicurato per lo svolgimento delle proprie operazioni, la Società sarà obbligata ai sensi del presente Capitolato di polizza soltanto se tali libri, supporti o registrazioni saranno stati riprodotti ed in tale caso per un costo non ne derivi aggravio superiore a quello dei libri in bianco, delle pagine in bianco o di altro materiale con l'aggiunta del costo del lavoro, per Europ Assistance. Finché ciò la trascrizione e la copia del dati in possesso dell'Assicurato, per permettere la ricostruzione dei detti libri, dei supporti e delle altre registrazioni.
C) Per i danni che riguardino le garanzie di cui alle SEZIONI I e VII: nella determinazione del danno indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza saranno conteggiati anche gli interessi corrisposti dall'Assicurato a Clienti o Corrispondenti su capitali dei quali sia venuta a mancare, anche temporaneamente e comunque non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento oltre la data della scoperta del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo , la materiale disponibilità a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. seguito degli eventi stessi.
D) Per le lastre spese legali e di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare giudizio: nella determinazione del danno è dato dal loro costo indennizzabile ai termini del presente Capitolato di rimpiazzo compresa polizza, saranno conteggiate le spese di giudizio e gli onorari degli avvocati ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato nel corso di un’azione legale intentata da Xxxxx nei suoi confronti allo scopo di dimostrare la manodopera necessariasua responsabilità relativa ad una pretesa che, dedotto il valore dei recuperise riconosciuta, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie potrebbe dar luogo ad un danno materiale e scoperti stabiliti in diretto indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza. Le Nel caso in cui per detto presunto danno sia prevista una franchigia, le spese di demolizione e sgombero dei residui cui sopra non saranno indennizzate se l’importo della pretesa è eguale od inferiore alla franchigia. Qualora invece la pretesa sia superiore alla franchigia l’indennizzo dovuto all’Assicurato, sarà liquidato nella proporzione esistente tra il danno indennizzabile ai termini del sinistro devono essere tenute separate dalle stime presente Capitolato di cui soprapolizza ed il danno totale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione L’attribuzione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) per il contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo il seguente criterio:
A) si stima la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di cose nuove uguali otutto il fabbricato assicurato o della singola porzione assicurata, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e escludendo soltanto il valore di ciò che del contenuto stessodell’area, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato L’ammontare del danno si determina:
B) -applicando il deprezzamento, di cui al precedente punto, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché indennizzo, in base al valore a nuovo (quindi senza l’applicazione del deprezzamento indicato al precedente punto B) purchè proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato fabbricato, nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sempre che non ne derivi aggravio per Europ Assistancela Società. Finché Finchè ciò non avviene Europ Assistance la Società limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte detratti eventuali scoperti e franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui soprasopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo art. 20 (assicurazione parziale).
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Samples: Insurance Contract
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 1 – Incendio e altri danni ai beni:
1) In caso di distruzione: - Per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area); - Per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fi- scali; - Per le opere d’arte l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
2) In caso di danno parziale: - Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinaverranno osservati i seguenti criteri:
a3) per Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il contenuto: come differenza fra mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base al- la cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e desti- nazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
4) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di si- nistro indennizzabile a termini di polizza, nell’ambito della somma assicurata per “Onorari Periti e Professionisti” con un sottolimite di Euro 25.000 per sinistro e anno.
5) Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rim- piazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
6) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determi- nando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
7) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro sinistro.
8) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informa- zioni nonché il costo di cose nuove uguali oricostruzione delle informazioni Per quanto riguarda i titoli di credi- to (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in mancanzacaso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
1) L’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
2) Il valore di cose equivalenti detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
3) La Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per usoeffetto della procedura di ammortamento, qualità gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
9) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e funzionalitàcarte valori, e la Società risarcirà il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili essi avevano al momento del sinistro, così come fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano es- sere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per quelli fatto a lui non rimpiazzabili imputabile.
10) Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento.
11) Se per la ricostruzione o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero le costruzioni in zone sismiche” vigenti al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistrosinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condi- zione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costru- zioni nelle zone sismiche” come in precedenza specificatovigore all’epoca della realizzazione degli stessi. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare L’indennizzo sarà pari all’importo del danno è dato dal loro costo come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di rimpiazzo compresa la manodopera necessariasalvataggio, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le alle spese di demolizione e sgombero dei residui residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valo- re di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati se- condo quanto stabilito al presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro. L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro devono essere tenute separate dalle stime o dal costo di cui soprariparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stes- se avevano al momento del sinistro. In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1 e 2).
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Samples: Assicurazione Patrimoniale
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene è eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasingola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri:
a) per il contenutoFabbricato o Rischio Locativo: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti; l’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;
b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi xxxxx i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Per Qualora le lastre valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di cristallomercato, mezzo cristallo e vetro l’ammontare si applicheranno questi ultimi. L’ammontare del danno è dato si determina deducendo dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto valore dei beni assicurati il valore dei recuperidi ciò che resta dopo il sinistro, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
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Samples: Assicurazione Multirischi Per Piccole Medie Imprese
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasecondo le norme che seguono:
a) per il contenuto: come differenza fra il valore nel caso di rimpiazzo "danno suscettibile di riparazione":
a.1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro di cose nuove uguali oSinistro, necessarie per ripristinare l’Impianto Assicurato danneggiato nello stato funzionale in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili cui si trovava al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per Sinistro;
a.2) si stima il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazionericavabile, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” Sinistro, dai residui delle parti sostituite. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento da comma a.1) diminuito dell’importo stimato come da comma a.2), salvo che la Società non si avvalga della differenza tra facoltà di ritirare i due criteri residui delle parti sostituite, nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come da comma a.1).
b) nel caso di indennizzo a presentazione "danno non suscettibile di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro riparazione":
b.1) si stima il costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto a nuovo al momento del Sinistro dell’Impianto Assicurato danneggiato colpito dal Sinistro;
b.2) si stima il valore dei recuperiricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma b.1), fermo diminuito dell’importo stimato come da comma b.2). Questa stima riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che: i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di costruzione; il limite previstorimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 6 mesi dalla data del Sinistro; il costruttore non abbia cessato la fabbricazione delle parti dell’Impianto Assicurato oggetto anche indirettamente delle garanzie di polizza, oppure che tali parti siano ancora normalmente disponibili come pezzi di ricambio. Dagli indennizzi ottenuti Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni precedenti si applicano le norme che seguono: b.3) si stima il valore dell’Impianto Assicurato danneggiato, al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; b.4) si stima il valore ricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come sopra vanno detratte da comma b.3), diminuito dell’importo stimato come da comma b.4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione se il valore dello stesso determinato in base al comma a) è uguale o superiore al valore determinato in base al comma b). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’Impianto Assicurato danneggiato o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali franchigie tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e scoperti stabiliti in polizza. Le spese per trasporti aerei o altri mezzi di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopratrasporto diversi dal normale.
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Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente sepa- ratamente per ogni ente Assicurato assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) a. per il contenutoFabbricato: escludendo il valore dell’area stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equiva- lenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
b. qualora la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equiva- lenti caratteristiche costruttive, e per ripagare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, risultasse superiore ai limiti previsti in Polizza per l’insuf- ficienza del parametro del valore al mq per la ricostruzione a nuovo, Europ Assistance si obbli- ga a tenere coperta l’eventuale eccedenza sino alla concorrenza massima del valore di ricostru- zione a nuovo al momento del sinistro. Fatto salvo il caso in cui all’atto del rinnovo il Con- traente/Assicurato non abbia adeguato il valore sulla base del nuovo parametro di valore al mq comunicato da Europ Assistance.
c. per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione l’Assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito stabi- lito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazioneall’ubicazio- ne, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza circo- stanza concomitante. L’assicurato L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sem- preché non ne derivi aggravio per Europ AssistanceAssistan- ce. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza differen- za tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallocristal- lo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera mano- dopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizzaPolizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui soprasopra in quanto per esse non è operante l’Art. “DEROGA ALLA PRO- PORZIONALE”.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinarelativo indennizzo vengono deter- minati come segue:
a1) per il contenuto: come differenza fra il valore in caso di rimpiazzo danno totale l’indennizzo è pari al momento del sinistro di cose nuove uguali odebito residuo, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili risultan- te al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibilia saldo del capitale finanziato dall’Ente che eroga il “mutuo BancoPosta”, l’assicurazione è prestata unicamente per escluso interessi. Nel caso di rate insolute il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero debito residuo verrà calcolato al netto di tali rate e di eventuali interessi che ne conseguono.
2) in caso di danno parziale verrà liquidato un deprezzamento stabilito importo pari al danno accertato proporzionato al rapporto fra il debito residuo risultante al momento del sinistro a saldo del capitale finanziato dal Beneficiario e il valore stimato dell’immobile in relazione al grado sede di vetustàerogazione del finanziamento. Non verrà pertanto applicata in alcun caso la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. L’Assicurato acconsente che la liquidazione dell’indennizzo di cui sopra verrà effettuata a favore del Beneficiario a pareggio del debito residuo del capitale finanziato inizialmente. In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relati- ve spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dal- la legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b. farne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.;
x. xxxx, allo stato nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di conservazionePolizia del luogo, al modo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’en- tità approssimativa del danno. Copia di costruzionetale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, all’ubicazioneper questo, diritto ad indennità alcuna;
e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla destinazionequalità, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esi- stenti al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i due criteri di indennizzo a presentazione di suoi registri, conti, fatture o qual- siasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita “mer- ci” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazio- ne contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimenta- zione delle merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in base agli stadi corso di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicuratolavorazio- ne. Per le lastre L’inadempimento di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previstodiritto all’indennizzo ai sensi dell’art. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.1915 C.C.
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Samples: Mutuo
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno dei danni viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasecondo le seguenti norme:
A) Per i danni che riguardino i valori:
a) per il contenuto: come differenza fra i titoli, fondi o divise estere il valore dell'indennizzo sarà quello risultante dal listino di rimpiazzo al momento chiusura del giorno della scoperta del sinistro e, se non vi è prezzo di cose nuove uguali mercato per tali titoli in tale giorno, il valore verrà fissato d'accordo tra le Parti, secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali della Borsa presso la quale i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borsa di Milano. È inteso tuttavia che se l'Assicurato volesse rimpiazzare tali titoli, fondi o divise estere col benestare dell’Assicuratore o dei suoi legali, il valore di cui sopra sarà quello del costo di tale sostituzione. L'assicurazione dei titoli per i quali è ammessa per legge la procedura di ammortamento, salvo buon fine della stessa e ferma l'obbligatorietà di questa, è prestata solamente per le spese relative alla procedura stessa.
b) per gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che: ✓ l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria; ✓ il loro valore è dato dalla somma da essi portata; ✓ l’Assicuratore indennizzerà l'importo per essi liquidato dopo le rispettive scadenze e, comunque, a procedura d’ammortamento conclusa, salvo il buon fine della stessa e ferma la sua obbligatorietà. In caso di procedura di ammortamento l’Assicuratore rimborserà solamente le spese relative a detta procedura.
c) per gli assegni turistici e traveller's chèques: ✓ il danno conseguente alla perdita di assegni turistici sarà indennizzato soltanto dopo il loro incasso; nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso di tali titoli venga effettuato dopo 12 mesi dalla data del sinistro. L'indennizzo sarà limitato per ciascun assegno alla somma per la quale venne emesso e non potrà eccedere, nel caso di assegni per cui è obbligo non superare l'ammontare massimo indicato sul titolo, il valore di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso; ✓ il danno conseguente alla perdita di traveller's chèques invenduti affidati alla custodia dell'Assicurato con mandato di vendita sarà indennizzabile soltanto quando essi siano successivamente incassati; nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso di tali titoli venga effettuato dopo 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro. L'indennizzo sarà limitato per ciascun traveller's chèque alla somma per la quale venne emesso, fermo restando che l'importo massimo indennizzabile sarà pari al valore di emissione consentito dal taglio del titolo stesso. In caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere appena a conoscenza del sinistro stesso, al fermo immediato dei titoli perduti e, se esercitabile, all'espletamento della procedura di ammortamento.
d) per la perdita dei diritti di sottoscrizione: nella determinazione del danno indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza, sarà conteggiato il danno derivante all'Assicurato dalla perdita dei diritti di sottoscrizione, di conversione, di rimborso o di prelievo derivante da smarrimento o perdita di valori. L'indennizzo del danno sarà stabilito prendendo per base il valore che i diritti avevano immediatamente prima della loro scadenza. Nel caso non esista un valore di mercato lo stesso verrà determinato con accordo fra le Parti oppure dal Sindacato di Borsa di Milano.
e) per i valori in cassa continua: a completamento di quanto precedentemente previsto si conviene che per i valori contenuti in un impianto di cassa continua, in caso di sinistro, tra i documenti per la dimostrazione e la quantificazione del danno, saranno ammesse anche le copie delle distinte di versamento dell'utente ancorché non vidimate dall'Assicurato.
f) per tutti gli altri valori l'indennizzo è rappresentato dal loro valore al momento del sinistro.
B) Per i danni che riguardino arredamento, attrezzature e supporti fisici per la memorizzazione dei dati: premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per usorendimento economico - ivi comprese le spese di trasporto, qualità montaggio e funzionalitàfiscali, le Parti convengono che:
a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: ✓ l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; l’ammontare del danno è quindi dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che del contenuto di esse resta dopo il sinistro stesso, escluso qualsiasi valore affettivo o di collezione; ✓ il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
b) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
c) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun bene di cui alle definizioni "Arredamento" e "Attrezzature", un importo superiore al doppio del relativo valore determinato con lo stesso criterio, rimane dopo in base alle stime di cui al punto B lettera a) che precede;
d) il pagamento del supplemento di indennizzo sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere delle cose colpite dal sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiatipurché ciò avvenga, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra localitàsalvo comprovata forza maggiore, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato 12 (dodici) mesi dalla data dell’atto dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di periziaxxxxxxx. Per i sinistri che dovessero riguardare i libri contabili, sempreché i supporti fisici per la memorizzazione dei dati, gli archivi e le altre registrazioni usati dall'Assicurato per lo svolgimento delle proprie operazioni, l’Assicuratore sarà obbligato ai sensi del presente Capitolato di polizza soltanto se tali libri, supporti o registrazioni saranno stati riprodotti ed in tale caso per un costo non ne derivi aggravio superiore a quello dei libri in bianco, delle pagine in bianco o di altro materiale con l'aggiunta del costo del lavoro, per Europ Assistance. Finché ciò la trascrizione e la copia dei dati in possesso dell'Assicurato, per permettere la ricostruzione dei detti libri, dei supporti e delle altre registrazioni.
C) Per i danni che riguardino le garanzie di cui alle SEZIONI I e VII: nella determinazione del danno indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza saranno conteggiati anche gli interessi corrisposti dall'Assicurato a Clienti o Corrispondenti su capitali dei quali sia venuta a mancare, anche temporaneamente e comunque non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento oltre la data della scoperta del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo , la materiale disponibilità a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. seguito degli eventi stessi.
D) Per le lastre spese legali e di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare giudizio: nella determinazione del danno è dato dal loro costo indennizzabile ai termini del presente Capitolato di rimpiazzo compresa polizza, saranno conteggiate le spese di giudizio e gli onorari degli avvocati ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato nel corso di un’azione legale intentata da Xxxxx nei suoi confronti allo scopo di dimostrare la manodopera necessariasua responsabilità relativa ad una pretesa che, dedotto il valore dei recuperise riconosciuta, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie potrebbe dar luogo ad un danno materiale e scoperti stabiliti in diretto indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza. Le Nel caso in cui per detto presunto danno sia prevista una franchigia, le spese di demolizione e sgombero dei residui cui sopra non saranno indennizzate se l’importo della pretesa è eguale od inferiore alla franchigia. Qualora invece la pretesa sia superiore alla franchigia l’indennizzo dovuto all’Assicurato, sarà liquidato nella proporzione esistente tra il danno indennizzabile ai termini del sinistro devono essere tenute separate dalle stime presente Capitolato di cui soprapolizza ed il danno totale.
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Samples: Insurance Policy
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasecondo le norme che seguono:
aa. nel caso di "danno suscettibile di riparazione":
a.1) per il contenuto: come differenza fra il valore si stima l’importo totale delle spese di rimpiazzo riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro di cose nuove uguali oSinistro, necessarie per ripristinare l’Impianto Assicurato danneggiato nello stato funzionale in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili cui si trovava al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per Sinistro;
a.2) si stima il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazionericavabile, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” Sinistro, dai residui delle parti sostituite. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento da comma a.1) diminuito dell’importo stimato come da comma a.2), salvo che la Società non si avvalga della differenza tra facoltà di ritirare i due criteri residui delle parti sostituite, nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come da comma a.1).
b. nel caso di indennizzo a presentazione "danno non suscettibile di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro riparazione":
b.1) si stima il costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto a nuovo al momento del Sinistro dell’Impianto Assicurato danneggiato colpito dal Sinistro;
b.2) si stima il valore dei recuperiricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma b.1), fermo diminuito dell’importo stimato come da comma b.2). Questa stima riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che: i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di costruzione; il limite previstorimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 6 mesi dalla data del Sinistro; il costruttore non abbia cessato la fabbricazione delle parti dell’Impianto Assicurato oggetto anche indirettamente delle garanzie di polizza, oppure che tali parti siano ancora normalmente disponibili come pezzi di ricambio. Dagli indennizzi ottenuti Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni precedenti si applicano le norme che seguono:
b.3) si stima il valore dell’Impianto Assicurato danneggiato, al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
b.4) si stima il valore ricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come sopra vanno detratte da comma b.3), diminuito dell’importo stimato come da comma b.4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione se il valore dello stesso determinato in base al comma a) è uguale o superiore al valore determinato in base al comma b). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’Impianto Assicurato danneggiato o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali franchigie tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e scoperti stabiliti in polizza. Le spese per trasporti aerei o altri mezzi di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopratrasporto diversi dal normale.
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Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) per il contenuto: come differenza fra il Fabbricato e/o relativo Contenuto, l’attribuzione del valore di rimpiazzo che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - hanno al momento del sinistro Sinistro e l’ammontare dell’Indennizzo viene calcolato come segue: – per il Fabbricato in base al costo di cose nuove uguali oricostruzione a nuovo delle parti di- strutte o di riparazione di quelle soltanto danneggiate, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi entro i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizzasomma assicurata. Le spese opere di demolizione e sgombero dei residui residuati del sinistro devono Sinistro debbono essere tenute separate dalle stime calcolate e saranno rimborsate entro il limite pre- visto in Polizza; – per il Contenuto dell’Albergo, a scelta dell’Assicurato in sede di cui sopraliquidazione del danno:
a) in base al Valore a nuovo delle cose distrutte o danneggiate, dietro di- mostrazione dell’ Assicurato di avere provveduto al loro rimpiazzo e pre- sentazione della relativa documentazione. Per le cose che l’Assicurato non avesse ancora rimpiazzato, il danno potrà essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro Valore commerciale effettivo. In tal caso l’Assicurato avrà diritto ad una integrazione della liquidazione a condi- zione che il rimpiazzo delle cose liquidate in via provvisoria e la presen- tazione della relativa documentazione avvenga entro sei mesi dalla firma dell’atto di amichevole liquidazione; oppure:
b) in base al Valore commerciale convenzionale In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godi- mento od uso o da altri eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto dall’art. 12.2 “Danni Indiretti”.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasingola partita di polizza secondo i seguenti criteri:
a) per il contenutoFabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così cosi come per quelli non rimpiazzabili rimpiazzati o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato sta- to d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto dall’atto di liquidazione amichevole o del dal verbale definitivo di perizia, sempreché sempre che non ne derivi aggravio per Europ Assistancela Società. Finché ciò non avviene Europ Assistance la Società limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza pre- cedenza specificato. Europ Assistance La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
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Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) per il contenuto: determina come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, contenuto entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizzaPolizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) per il contenuto: determina come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopraPolizza.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) per il contenuto: determina come differenza fra il valore di rimpiazzo rim- piazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “”stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, contenuto entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento ”momen- to del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizzaPolizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) per il contenuto: determina come differenza fra il valore di rimpiazzo rim- piazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “”stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “”momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopraPolizza.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente sepa- ratamente per ogni ente Assicurato assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) per il contenutoFabbricato: escludendo il valore dell’area stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equiva- lenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
b) qualora la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equiva- lenti caratteristiche costruttive, e per ripagare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, risultasse superiore ai limiti previsti in Polizza per l’insuffi- cienza del parametro del valore al mq per la ricostruzione a nuovo, Europ Assistance si obbli- ga a tenere coperta l’eventuale eccedenza sino alla concorrenza massima del valore di ricostru- zione a nuovo al momento del sinistro. Fatto salvo il caso in cui all’atto del rinnovo il Con- traente/Assicurato non abbia adeguato il valore sulla base del nuovo parametro di valore al mq comunicato da Europ Assistance.
c) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previstipre- visti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito stabi- lito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazioneall’ubicazio- ne, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza circo- stanza concomitante. L’assicurato L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sem- preché non ne derivi aggravio per Europ AssistanceAssistan- ce. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza differen- za tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallocristal- lo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera mano- dopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui soprasopra in quanto per esse non è operante l’Art. “DEROGA ALLA PRO- PORZIONALE”.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasecondo le norme che seguono:
aa. nel caso di "danno suscettibile di riparazione":
a.1) per il contenuto: come differenza fra il valore si stima l’importo totale delle spese di rimpiazzo riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro di cose nuove uguali oSinistro, necessarie per ripristinare l’Impianto Assicurato danneggiato nello stato funzionale in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili cui si trovava al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per Sinistro;
a.2) si stima il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazionericavabile, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” Sinistro, dai residui delle parti sostituite. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento da comma a.1) diminuito dell’importo stimato come da comma a.2), salvo che la Società non si avvalga della differenza tra facoltà di ritirare i due criteri residui delle parti sostituite, nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come da comma a.1).
b. nel caso di indennizzo a presentazione "danno non suscettibile di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro riparazione":
b.1) si stima il costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto a nuovo al momento del Sinistro dell’Impianto Assicurato danneggiato colpito dal Sinistro;
b.2) si stima il valore dei recuperiricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma b.1), fermo diminuito dell’importo stimato come da comma b.2). Questa stima riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che: i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di costruzione; il limite previstorimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 6 mesi dalla data del Sinistro; il costruttore non abbia cessato la fabbricazione delle parti dell’Impianto Assicurato oggetto anche indirettamente delle garanzie di polizza, oppure che tali parti siano ancora normalmente disponibili come pezzi di ricambio. Dagli indennizzi ottenuti Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni precedenti si applicano le norme che seguono: b.3) si stima il valore dell’Impianto Assicurato danneggiato, al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; b.4) si stima il valore ricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come sopra vanno detratte da comma b.3), diminuito dell’importo stimato come da comma b.4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione se il valore dello stesso determinato in base al comma a) è uguale o superiore al valore determinato in base al comma b). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’Impianto Assicurato danneggiato o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali franchigie tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e scoperti stabiliti in polizza. Le spese per trasporti aerei o altri mezzi di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopratrasporto diversi dal normale.
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Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene è eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasingola partita o Settore di polizza secondo i seguenti criteri:
a) per il contenutoFabbricato o Rischio Locativo: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore dei re- cuperi, fermi i limiti previsti; l’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;
b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi xxxxx i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione presen- tazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione com- merciale, compresi gli oneri fiscali. Per Qualora le lastre valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di cristallomerca- to, mezzo cristallo e vetro l’ammontare si applicheranno questi ultimi. L’ammontare del danno è dato si determina deducendo dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto valore dei beni assicurati il valore dei recuperidi ciò che resta dopo il sinistro, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinaassicurato ovvero:
a) per il contenutoFabbricato o Rischio Locativo: come differenza fra stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con ana- loghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali odell’area -, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e deducendo da tale risultato il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistrodei recuperi, fermi i limiti limi- ti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistancela Società. Finché ciò non avviene Europ Assistance la Società limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificatocommerciale. Europ Assistance La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo dello stesso al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funziona- lità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti pre- visti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sini- stro, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore commerciale. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato;
c) per le lastre Merci si stima il valore in relazione alla natura, qua- lità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Qualora le valutazioni così formulate superassero i corri- spondenti eventuali prezzi di cristallomercato, mezzo cristallo e vetro si applicheranno que- sti ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
d) per le Lastre, l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
e) per le Macchine Elettroniche: – in caso di danno suscettibile di riparazione, fermo si stima l’im- porto totale della spesa per il limite previstoripristino degli enti danneg- giati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro; – in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi ugua- li od equivalenti per rendimento economico. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di demolizione riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo. Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d’uso di conservazione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopraogni altra cir- costanza concomitante.
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Samples: Polizza Multibusiness
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno dei danni viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasecondo le seguenti norme:
A) Per i danni che riguardino i valori:
a) per il contenuto: come differenza fra i titoli, fondi o divise estere il valore dell'indennizzo sarà quello risultante dal listino di rimpiazzo al momento chiusura del giorno della scoperta del sinistro e, se non vi è prezzo di cose nuove uguali mercato per tali titoli in tale giorno, il valore verrà fissato d'accordo tra le Parti, secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali della Borsa presso la quale i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borsa di Milano. È inteso tuttavia che se l'Assicurato volesse rimpiazzare tali titoli, fondi o divise estere col benestare dell’Assicuratore o dei suoi legali, il valore di cui sopra sarà quello del costo di tale sostituzione. L'assicurazione dei titoli per i quali è ammessa per legge la procedura di ammortamento, salvo buon fine della stessa e ferma l'obbligatorietà di questa, è prestata solamente per le spese relative alla procedura stessa.
b) per gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che: ✓ l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria; ✓ il loro valore è dato dalla somma da essi portata; ✓ l’Assicuratore indennizzerà l'importo per essi liquidato dopo le rispettive scadenze e, comunque, a procedura d’ammortamento conclusa, salvo il buon fine della stessa e ferma la sua obbligatorietà. In caso di procedura di ammortamento l’Assicuratore rimborserà solamente le spese relative a detta procedura.
c) per gli assegni turistici e traveller's chèques: ✓ il danno conseguente alla perdita di assegni turistici sarà indennizzato soltanto dopo il loro incasso; nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso di tali titoli venga effettuato dopo 12 mesi dalla data del sinistro. L'indennizzo sarà limitato per ciascun assegno alla somma per la quale venne emesso e non potrà eccedere, nel caso di assegni per cui è obbligo non superare l'ammontare massimo indicato sul titolo, il valore di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso; ✓ il danno conseguente alla perdita di traveller's chèques invenduti affidati alla custodia dell'Assicurato con mandato di vendita sarà indennizzabile soltanto quando essi siano successivamente incassati; nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso di tali titoli venga effettuato dopo 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro. L'indennizzo sarà limitato per ciascun traveller's chèque alla somma per la quale venne emesso, fermo restando che l'importo massimo indennizzabile sarà pari al valore di emissione consentito dal taglio del titolo stesso. In caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere appena a conoscenza del sinistro stesso, al fermo immediato dei titoli perduti e, se esercitabile, all'espletamento della procedura di ammortamento.
d) per la perdita dei diritti di sottoscrizione: nella determinazione del danno indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza, sarà conteggiato il danno derivante all'Assicurato dalla perdita dei diritti di sottoscrizione, di conversione, di rimborso o di prelievo derivante da smarrimento o perdita di valori. L'indennizzo del danno sarà stabilito prendendo per base il valore che i diritti avevano immediatamente prima della loro scadenza. Nel caso non esista un valore di mercato lo stesso verrà determinato con accordo fra le Parti oppure dal Sindacato di Borsa di Milano.
e) per i valori in cassa continua: a completamento di quanto precedentemente previsto si conviene che per i valori contenuti in un impianto di cassa continua, in caso di sinistro, tra i documenti per la dimostrazione e la quantificazione del danno, saranno ammesse anche le copie delle distinte di versamento dell'utente ancorché non vidimate dall'Assicurato.
f) per tutti gli altri valori l'indennizzo è rappresentato dal loro valore al momento del sinistro.
B) Per i danni che riguardino arredamento, attrezzature e supporti fisici per la memorizzazione dei dati: premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per usorendimento economico - ivi comprese le spese di trasporto, qualità montaggio e funzionalitàfiscali, le Parti convengono che:
a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: ✓ l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; l’ammontare del danno è quindi dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che del contenuto di esse resta dopo il sinistro stesso, escluso qualsiasi valore affettivo o di collezione; ✓ il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
b) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
c) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun bene di cui alle definizioni "Arredamento" e "Attrezzature", un importo superiore al doppio del relativo valore determinato con lo stesso criterio, rimane dopo in base alle stime di cui al punto B a) che precede;
d) il pagamento del supplemento di indennizzo sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere delle cose colpite dal sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiatipurché ciò avvenga, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra localitàsalvo comprovata forza maggiore, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato 12 (dodici) mesi dalla data dell’atto dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di periziaxxxxxxx. Per i sinistri che dovessero riguardare i libri contabili, sempreché i supporti fisici per la memorizzazione dei dati, gli archivi e le altre registrazioni usati dall'Assicurato per lo svolgimento delle proprie operazioni, l’Assicuratore sarà obbligato ai sensi del presente Capitolato di polizza soltanto se tali libri, supporti o registrazioni saranno stati riprodotti ed in tale caso per un costo non ne derivi aggravio superiore a quello dei libri in bianco, delle pagine in bianco o di altro materiale con l'aggiunta del costo del lavoro, per Europ Assistance. Finché ciò la trascrizione e la copia del dati in possesso dell'Assicurato, per permettere la ricostruzione dei detti libri, dei supporti e delle altre registrazioni.
C) Per i danni che riguardino le garanzie di cui alle SEZIONI I e VII: nella determinazione del danno indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza saranno conteggiati anche gli interessi corrisposti dall'Assicurato a Clienti o Corrispondenti su capitali dei quali sia venuta a mancare, anche temporaneamente e comunque non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento oltre la data della scoperta del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo , la materiale disponibilità a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. seguito degli eventi stessi.
D) Per le lastre spese legali e di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare giudizio: nella determinazione del danno è dato dal loro costo indennizzabile ai termini del presente Capitolato di rimpiazzo compresa polizza, saranno conteggiate le spese di giudizio e gli onorari degli avvocati ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato nel corso di un’azione legale intentata da Xxxxx nei suoi confronti allo scopo di dimostrare la manodopera necessariasua responsabilità relativa ad una pretesa che, dedotto il valore dei recuperise riconosciuta, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie potrebbe dar luogo ad un danno materiale e scoperti stabiliti in diretto indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza. Le Nel caso in cui per detto presunto danno sia prevista una franchigia, le spese di demolizione e sgombero dei residui cui sopra non saranno indennizzate se l’importo della pretesa è eguale od inferiore alla franchigia. Qualora invece la pretesa sia superiore alla franchigia l’indennizzo dovuto all’Assicurato, sarà liquidato nella proporzione esistente tra il danno indennizzabile ai termini del sinistro devono essere tenute separate dalle stime presente Capitolato di cui soprapolizza ed il danno totale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determinasecondo le norme che seguono:
a) per il contenuto: come differenza fra il valore nel caso di rimpiazzo "danno suscettibile di riparazione":
a.1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro di cose nuove uguali oSinistro, necessarie per ripristinare l’Impianto Assicurato danneggiato nello stato funzionale in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili cui si trovava al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per Sinistro;
a.2) si stima il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazionericavabile, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” Sinistro, dai residui delle parti sostituite. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento da comma a.1) diminuito dell’importo stimato come da comma a.2), salvo che la Società non si avvalga della differenza tra facoltà di ritirare i due criteri residui delle parti sostituite, nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come da comma a.1).
b) nel caso di indennizzo a presentazione "danno non suscettibile di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro riparazione":
b.1) si stima il costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto a nuovo al momento del Sinistro dell’Impianto Assicurato danneggiato colpito dal Sinistro;
b.2) si stima il valore dei recuperiricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma b.1), fermo diminuito dell’importo stimato come da comma b.2). Questa stima riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che: i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di costruzione; il limite previstorimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 6 mesi dalla data del Sinistro; il costruttore non abbia cessato la fabbricazione delle parti dell’Impianto Assicurato oggetto anche indirettamente delle garanzie di polizza, oppure che tali parti siano ancora normalmente disponibili come pezzi di ricambio. Dagli indennizzi ottenuti Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni precedenti si applicano le norme che seguono:
b.3) si stima il valore dell’Impianto Assicurato danneggiato, al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
b.4) si stima il valore ricavabile dai residui. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come sopra vanno detratte da comma b.3), diminuito dell’importo stimato come da comma b.4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione se il valore dello stesso determinato in base al comma a) è uguale o superiore al valore determinato in base al comma b). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’Impianto Assicurato danneggiato o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali franchigie tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e scoperti stabiliti in polizza. Le spese per trasporti aerei o altri mezzi di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopratrasporto diversi dal normale.
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