VETRO Clausole campione

VETRO. 29 colore RAL Fusto grigio scuro RAL 7011 – coperchio verde RAL 6005 30 caratteristichematricola Secondo le indicazioni dell’Allegato 1 e comunque su specifica validazione da parte della stazione appaltante che ne detterà le indicazioni successivamente.
VETRO. 40 colore Colore RAL 6005 41 caratteristiche matricola Secondo le indicazioni dell’Allegato 1 e comunque su specifica validazione da parte della stazione appaltante che ne detterà le indicazioni successivamente.
VETRO. Il vetro impiegato deve rispondere alle prescrizioni delle Norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 relativamente alla spinta (parapetti) e agli urti (vetrate delimitanti spazi accessibili al pubblico). In caso di rottura non dovrà rappresentare rischi per le persone.
VETRO. La raccolta del vetro avviene mediante il conferimento dello stesso negli appositi contenitori, su indicazione del personale addetto, nel rispetto delle seguenti suddivisioni: ▪ cassone: lastre di finestre, mobilio, … ▪ campana: imballaggi quali bottiglie e damigiane Il materiale deve essere privo di qualunque altro genere di rifiuto, in particolare ceramica, vetro-ceramica, vetro-cemento, lampadine e tubi al neon, …
VETRO. Titolo di studio Durata
VETRO. Per i lavoratori assunti con contratto formativo professionalizzante all'atto dell'assunzione l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore di più di due posizioni organizzative/livelli (per le aziende delle seconde lavorazioni e per quelle del vetro a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche) riferiti alla medesima qualifica professionale rispetto a quelle/i della professionalità da acquisire. Decorso il 50% del periodo riferibile al contatto formativo professionalizzante, al lavoratore al quale sia stato assegnato, ai sensi del comma precedente, un inquadramento inferiore di due posizioni organizzative/livelli rispetto a quello della professionalità da acquisire sarà riconosciuto l'inquadramento alla posizione organizzativa/livello immediatamente superiore a quella/o di inquadramento iniziale.
VETRO. Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso; la retribuzione non potrà essere inferiore ai minimi fissati per le categorie alle cui mansioni il lavoratore è stato assegnato. Durante il suddetto periodo la risoluzione del rapporto potrà aver luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento senza preavviso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non procederà alla disdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e la sua anzianità avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di assunzione. La durata del periodo di prova è disciplinata dalle seguenti tabelle: Sei mesi A e B Cinque mesi C2 Quattro mesi X0 - X0 (xx. 1 e 2) 35 gg di effettiva prestazione D1 e D2 (gr. 3) - D3 25 gg di effettiva prestazione E2 - E3 20 gg di effettiva prestazione F1 - E1 Sei mesi 8 - 7 Cinque mesi 6 Quattro mesi 5 - 6 Gruppi 1 e 2 35 gg di effettiva prestazione 5 - 5° Gruppo 3 35 gg di effettiva prestazione 4 25 gg di effettiva prestazione 3 20 gg di effettiva prestazione 1 -2
VETRO. Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore. Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoro previste negli ultimi tre commi del presente articolo. In attuazione di quanto previsto all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003, si conviene che il periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro, fatti salvi i limiti di cui all'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali, sarà quello di cui al 1° comma del successivo art. 13. Per i maestri fiaccai e aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da litri 5/7 fino a litri 60, l'orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere. Quando gli operai addetti alla piazza semiautomatica come sopra specificati producono damigiane inferiori a 5/7 litri, osserveranno l'orario di 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma distribuito su 5 giorni. Diverse distribuzioni dell'orario nonché l'applicazione dell'orario di cui al 2° comma, saranno attuate qualora le esigenze tecnico-produttive, organizzative e logistiche, da confrontare con la R.S.U., lo richiedessero. Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico si rinvia alle norme particolari di cui all'Allegato 1 del c.c.n.l. 9 dicembre 2010. In relazione alle esigenze tecnico-produttive la possibilità di eseguire il lavoro domenicale non collegato al ciclo continuo nonché quello notturno non compreso in turni sarà previamente esaminata tra Direzione aziendale e R.S.U. Ferma restando la durata settimanale dell'orario contrattuale in 40 ore, le quote orarie di riduzione dell'orario di lavoro sono state pari a 40, in ragione d'anno, sino al 31 dicembre 1987, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983. Ulteriori 16 ore di riduzione dell'orario di lavoro sono state riconosciute, in ragione d'anno, con decorrenza 1° gennaio 1988. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l...
VETRO. I lavoratori non in turni avvicendati nel ciclo continuo hanno diritto di godere annualmente, sotto forma di permessi individuali, di 4 giorni di riposo in sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 26 gennaio 1977 per le ex festività religiose nonché dalla legge n. 54 del 5 marzo 1977 e successivo D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792. Inoltre a fronte della ex festività nazionale del 4 novembre sarà corrisposto, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, un trattamento economico complessivo pari a 4/175 della retribuzione mensile. Sempre in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, ulteriori 4/175 verranno riconosciuti a partire dall'anno 2004. I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semicontinue" (3 turni per 5 giorni o 3 turni per 6 giorni), che prestino la loro attività nel turno notturno, hanno diritto di godere, in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex festività religiose, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque di 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno. I riposi di cui ai punti precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato in azienda. In materia di riduzione dell'orario di lavoro si richiama quanto stabilito per il medesimo settore agli ultimi 2 commi del precedente articolo 12. Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983, al punto 11. Per i lavoratori del comune di Roma, tenuto conto del carattere festivo del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), i giorni di riposo a fronte delle festività religiose soppresse sono tre. Il pagamento degli ulteriori 4/175 della retribuzione mensile previsto a partire dall'anno 2004 deve ritenersi assorbile in caso di riduzioni di orario eventualmente definite da provvedimenti di legge successivi alla data di stipula del presente contratto, ivi compresi provvedimenti di reintroduzione di festività soppresse o provvedimenti di istituzione di nuove festività.
VETRO. Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alle leggi in vigore. Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro, stabilita ai vigenti accordi interconfederali in 10 ore giornaliere o 60 ore settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, rimane fissata come segue: - discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali: ore 48; - discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali: ore 43; - discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali: ore 40. Per le ore di lavoro prestate secondo i rispettivi orari contrattuali di cui al precedente comma, ai suddetti lavoratori verrà corrisposta la retribuzione determinata in base ai criteri di cui alle "Clausole generali", che precedono le tabelle retributive allegate al presente contratto, fatto salvo quanto indicato nella Nota a verbale. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 12 fermo restando che i criteri applicativi relativi alla riduzione dell'orario di lavoro dovranno risultare compatibili con la particolare natura delle mansioni svolte dai lavoratori discontinui, di semplice attesa o custodia. Agli effetti delle modalità di corresponsione della retribuzione, fermo restando quanto previsto all'articolo 26, il coefficiente di cui al punto b) di detto articolo risulterà dal seguente rapporto: - 175/175 per i discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali; - 186/175 per i discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali; - 208/175 per i discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali. Agli effetti della determinazione della retribuzione oraria, i divisori di cui all'articolo 24, saranno rispettivamente pari a 175, 186, 208. Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro. La retribuzione afferente all'ultima ora dell'orario settimanale pari a 48 e 43 h è maggiorata con la percentuale del 18 per cento. Le parti riconoscono l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizioni di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati...