Ceramica. In attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 29 gennaio 1998, titolo "Previdenza complementare", si concorda quanto segue. - La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND. - La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa. - Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese. Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Ceramica. A. Recipienti: in ceramica fine e ceramica grezza, in parte decorati, dipinti, ingob- biati o smaltati. Recipienti di produzione locale o provenienti da altre aree. Vasi, piatti, ciotole, coppe, piccoli contenitori, ampolle, anfore, setacci, ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C.–1500 d.C.
X. Xxxxxxxx/utensili: in ceramica. Attrezzi per attività artigianali e diversi altri uten- sili. Molto variegati. Datazione approssimativa: 3800 a.C.–1500 d.C.
C. Lampade: in ceramica. Lumi a petrolio e lumi a sego di diversa fattura. Datazione approssimativa: 50 a.C.–1500 d.C.
D. Statuette: in ceramica. Raffigurazione di persone, divinità e animali, elementi anatomici. Datazione approssimativa: 1200 a.C.–1500 d.C.
X. Xxxxxxxxxx per stufe/elementi architettonici: in ceramica, piastrelle per stufe spesso smaltate. Terrecotte architettoniche e rivestimenti. Piastrelle a bicchiere, piastrelle a foglio decorate, piastrelle-nicchia, piastrelle di cornice, piastrelle d’angolo, piastrelle del cornicione, piastrelle per pavimenti e tegole decorate/stampate. Datazione ap- prossimativa: 700 a.C.–1500 d.C.
Ceramica lavorazione del cuoio
Ceramica. Tipo di qualificazione da conseguire Durata
Ceramica. Con riferimento al trattamento economico e all'inquadramento dell'apprendista il contratto è suddiviso in due periodi di uguale durata per i quali si applicherà quanto segue: Primo periodo Una categoria inferiore a quella di destinazione Minimo contrattuale senza IPO Secondo periodo Categoria di destinazione Minimo contrattuale senza IPO
Ceramica. Il trattamento retributivo dell'apprendista, per tutta la durata del contratto formativo di qualificazione, viene fissato nella misura del 95% del livello salariale (minimo di categoria più Indennità di posizione organizzativa) in relazione al profilo professionale che l'apprendista conseguirà al termine del contratto.
Ceramica. Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa né la protrazione, né il rinnovo. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza preavviso. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa. La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio prestato, è regolata come segue: Il periodo di prova è ridotto alla metà nei seguenti casi:
Ceramica. Premessa
Ceramica. Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite in 5 giorni. Saranno altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi di cui all'art. 14 del presente c.c.n.l. Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e R.S.U. La distribuzione dell'orario di lavoro e la sua articolazione dovranno armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo per essere funzionali al pieno utilizzo degli impianti; esse dovranno altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità generale degli orari connessa alle molteplici esigenze del mercato e della produzione. In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie, delle ferie residue, dei riposi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo, e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite. Qualora il calendario di lavoro, tendenzialmente annuo, definito dall'impresa comportasse una distribuzione dell'orario settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di contrattazione con la R.S.U. La contrattazione dovrà esaurirsi entro venti giorni dalla comunicazione del calendario di avvio o, nel caso di modifiche nel corso della sua realizzazione, entro dieci giorni dalla comunicazione del nuovo programma. L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato. In relazione esigenze organizzative non prevedibili, i sopra indicati tempi dedicati alla contrattazione saranno dimezzati, fermo restando che saranno ricercate le modalità necessarie a realizzare un completo e corretto confronto. Nell'ambito di quanto sopra previsto, per quanto concerne le PMI il confronto, tenuto conto delle loro caratteristiche, dovrà essere realizzato in tempi ulteriormente ridotti. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano, ad esempio, in tale ipotes...
Ceramica. I lavoratori cui non si applichino il comma seguente e i commi 19, 20 e 21, art. 12 (Orario di lavoro) hanno diritto di godere annualmente di 4 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 26 gennaio 1977 per le 4 ex festività religiose. Inoltre, a partire dal 2003, in occasione del pagamento della retribuzione di agosto a fronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per detta festività previsto dal precitato accordo interconfederale verrà erogato un trattamento aggiuntivo pari a 8/173 della retribuzione di fatto. Quanto sopra compete in ragione annua. I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semicontinue" (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta a 4 giorni di riposo concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno. Ai lavoratori giornalieri e ai turnisti non a ciclo continuo, siano essi addetti alle lavorazioni 2 x 5 e 2 x 6 ovvero a lavorazioni 3 x 5 e 3 x 6, sono riconosciute le seguenti riduzioni di orario in ragione d'anno: - 64 ore complessive (di cui 40 ore ex accordo interconfederale 22 gennaio 1983; 24 ore ex c.c.n.l. 5 marzo 1987 e 31 ottobre 1990). I riposi e la riduzione dell'orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono fino a concorrenza quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende. Eventuali mutamenti della legislazione nazionale per quanto riguarda il 4 novembre comporteranno l'assorbimento del trattamento aggiuntivo (8/173). Per i lavoratori del comune di Roma, tenuto conto del carattere festivo del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), le giornate di riposo a fronte delle ex festività sono 3.