Vizi. L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta. I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Vizi. L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta. I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio. (Clausola dell' Amministrazione più favorita) L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica di conformità, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Vizi. I beni dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti delle Specifiche Tecniche poste a base di gara e indicati dalla Ditta nella documentazione allegata all’offerta tecnica. La Ditta sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. I beni dovranno essere garantiti dalla Ditta da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata, offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Pertanto l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Vizi o articolo 15 - Clausola dell'Amministrazione più favorita; o articolo 16 - Brevetti e diritti d' autore; o articolo 17 – Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale; o articolo 18- Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza; o articolo 19 – Decadenza e diritti dell’assuntore; o articolo 21 – Recesso dell' Amministrazione; o articolo 25 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità; o articolo 26- Cessione del credito; o articolo 27 - Salvaguardia dell’obsolescenza;
Vizi. L'accettazione della fornitura da parte della stazione appaltante non esonera il fornitore dalla responsabilità in ordine a difetti ed imperfezioni, a vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito. I prodotti contestati, ferme restando le penalità di cui all’art. 28, dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del fornitore, secondo tempi e modalità che non rechino intralci ed inconvenienti al normale funzionamento della struttura interessata.
Vizi. L'accettazione della merce da parte dell’AOU non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti ed imperfezioni, a vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non potuti rilevare all'atto della consegna, ma accertati in seguito. I prodotti contestati, ferme restando le penalità di cui all’art. 20, dovranno venire sostituiti con spese a totale carico del fornitore secondo tempi e modalità che non rechino intralci ed inconvenienti al normale funzionamento della struttura interessata.
Vizi. Il contraente garantisce che il Servizio sia conforme all'offerta presentata e approvata e sia immune da vizi per un periodo di 3 mesi dalla data di verifica della regolare esecuzione, salvo diverso termine stabilito in relazione alla natura specifica del sevizio o dagli atti della procedura a cui si fa rinvio. Il contraente è obbligato ad eliminare a propria cura e spese tutti i difetti riscontrati o manifestatisi in tale periodo.
Vizi. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti e imperfezioni, ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati al momento della consegna, ma accertati in seguito. Resta inteso che, nel caso in cui gli arredi e le attrezzature forniti non fossero conformi in tutto o in parte al presente Capitolato o risultassero dei difetti nell’ambito dell’uso, il fornitore dovrà provvedere, nei termini da concordare con l’U.O. preposta, alla sostituzione della merce rifiutata. Le forniture dovranno essere esclusivamente operate a mezzo di beni del tutto identici ai “cataloghi” che saranno forniti in sede di gara; le forniture di beni diversi da quelli risultanti dai cataloghi e dall’offerta di cui al presente articolo saranno considerate come non avvenute e la ditta si obbliga a ritirarle entro 3 giorni dalla formale contestazione della difformità ed a sostituirli entro 10 giorni solari con beni identici a quelli di cui ai predetti cataloghi.
Vizi. L’Aggiudicatario garantisce che il servizio sia immune da vizi e difetti per un periodo di 12 mesi dalla data di verifica della regolare esecuzione, salvo diverso termine stabilito in relazione alla natura specifica della prestazione o dagli atti della procedura a cui si fa rinvio.
Vizi. La Società garantisce che la fornitura sia immune da vizi per un periodo di 12 mesi dalla data di verifica della regolare esecuzione, salvo diverso termine stabilito in relazione alla natura specifica della fornitura o dagli atti della procedura a cui si fa rinvio. La Società è obbligata ad eliminare a propria cura e spese tutti i difetti riscontrati o manifestatisi in tale periodo.