XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …, cit., 17, per il quale “si tratta di un termine sospensivo (della durata minima sempre di 10 giorni), che si inserisce in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73. 5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Contratti Pubblici
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …Nella “Ricchezza delle Nazioni” [1776] Xxxxx descrive come, cit., 17, per il quale “si tratta nelle società moderne (cioè ove esiste la proprietà individuale di un termine sospensivo (della durata minima sempre terre e l’accumulazione di 10 giornicapitali), che si inserisce in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non prodotto sociale venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività diviso tra i lavoratori (quale frutto della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?loro fatica), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente i proprietari terrieri (quale rendita delle loro terre) e produttiva di ulteriori rallentamenti i capitalisti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatricequale profitto sui loro capitali anticipati). In questo caso contesto, il saggio marginale del salario (reale) dipende dal contratto tra i “padroni” e i “proletari”, ma in questa “controversia” i “padroni” sono avvantaggiati, in quanto hanno maggiore facilità a coalizzarsi e hanno maggiore capacità di resistenza nel lungo periodo. Detto questo, però, esiste un livello al di sotto del quale è impossibile ridurre i salari: il salario di sussistenza, cioè il salario necessario all’operaio per il suo mantenimento e per il mantenimento della sua famiglia, nel contesto in cui vive. Un salario inferiore a quello di sussistenza comprometterebbe la natura stessa del sistema economico in quanto impedirebbe la riproduzione della forza lavoro. Il salario di sussistenza deve permettere al lavoratore di acquistare e mantenere ciò che, secondo gli Stati membri provvedono affinché usi, si considererebbe indecente non avere (ad esempio, a Milano, nel 2013, è considerato indecente avere uno stipendio inferiore a 1.000 euro al mese per un lavoro full-time perché con una minor somma è impossibile poter garantire un livello di vita decente, in quanto diviene molto difficoltoso poter sostenere il costo di una abitazione, del cibo e di altri beni di sussistenza). Xxx Xxxxx la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione domanda di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutelalavoro non può aumentare in altro modo che con un aumento della ricchezza nazionale (il profitto sociale), la delega ha stabilito cui crescita provoca parallelamente la crescita dei salari. In Xxxxx, la concorrenza nel mercato del lavoro è «indirizzata nella giusta direzione dalle istituzioni umane» [Xxxxx, 1932], cioè agisce con due limiti: le norme sociali e culturali che determinano il salario di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 sussistenza e prevedere una comunicazione preventiva il potere contrattuale dei lavoratori. L’impostazione di Xxxxx diverge da quella degli economisti neomarginalisti, in seguito meglio approfondita, in quanto in Xxxxx il salario di sussistenza fissa un limite minimo alla stazione appaltante da parte remunerazione del lavoro, indipendentemente dai saggi marginali e, inoltre, non esiste un saggio di sostituibilità tra i fattori produttivi. In questa prospettiva, i salari non sono un costo, ma un fattore di consumo capaci di trainare la domanda e, quindi, la produzione, dato che la soglia minima dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’oneresalari non è legata alla disoccupazione, ma alle necessità di acquisto per la stazione appaltante“riproduzione” della forza lavoro. Xxx Xxxxx il ruolo delle istituzioni sociali è estremamente importante perché esse possono costruire e fissare le regole e i limiti salariali minimi, mentre nella visione neomarginalista, approfondita in seguito, l’unica istituzione ammessa è il mercato. Xxxx In Xxxx ne “Il Capitale” [1867] il salario è definito come una variabile data non solo dai bisogni fisici di riproduzione del lavoratore, ma anche dai bisogni sociali storicamente sviluppati, quali, ad esempio la formazione professionale necessaria al lavoratore per poter continuare a svolgere il suo mestiere. La determinazione del salario è il frutto della lotta tra capitalisti e lavoratori che si sviluppa in un contesto sociale: un’alta disoccupazione frena le richieste salariali dei lavoratori, al contrario, nei periodi di crescita, la scarsità di braccia rende più forti le loro pretese. Xxxx mette in evidenza il conflitto tra la retribuzione del fattore lavoro e quello del fattore capitale a differenza di Xxxxx, nel quale il salario, la rendita delle terre e il profitto dei capitali anticipati sembrano essere fattori che si calcolano indipendentemente gli uni dagli altri: la «libera concorrenza» di Xxxxx determina che «il prezzo di una merce, quando sia preso come somma di profitti e salari, sembra capace di accomodare la crescita dei salari senza una corrispondente diminuzione dei profitti e viceversa» [Xxxxx A.,1996]. In Xxxx è presente l’idea, successivamente sviluppata da Xxxxxx, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutelaun legame tra la domanda effettiva di beni e il livello di occupazione raggiunto, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego è differente dal livello di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73occupazione desiderato.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Not Applicable
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, cit.. attinente la volontà del de cuius, 17, con specifico riguardo ai vizi sugli intenti perseguiti dal testatore36. Tale cambiamento di prospettiva poteva essere così sintetizzato: mentre in precedenza il testamento veniva dichiarato nullo per il quale “sol fatto che fossero presenti disposizioni di ultima volontà contenute in un documento accidentalmente conforme al patto successorio, senza alcun effettivo accertamento sulla reale volontà del de cuius stesso, successivamente gli interpreti si tratta sono interrogati sulla concreta esistenza nella scheda testamentaria di even- tuali disposizioni idonee a manifestare la volontà del testatore di disporre della propria successione e di agire pertanto in violazione del divieto di cui all’art. 458 c.c. In seguito a quest’ultimo spostamento del tema d’indagine, vi sono alcuni autori37 che hanno ritenuto che la disposizione testamentaria, indotta dall’adempimento di un termine sospensivo (prece- dente negozio, sia parificabile ad un qualsivoglia errore nella formazione della durata minima sempre volontà testamentaria, rendendo così annullabile il testamento quando tale errore sia il solo che ha determinato il testatore a disporre ai sensi dell’art. 624 c.c.; altri38 invece, specificando che il testatore assume attraverso un patto invalido un vincolo idoneo a incidere sulla successiva determinazione mortis causa, affermano che il testamento sarebbe affetto da nullità ogniqualvolta la motivazione della disposizione risultasse dal documento e fosse stata determinante ai sensi dell’art. 626 c.c.39. Nel caso in esame, pur a fronte dell’ampio dibattito dottrinale e del recente orientamen- to di 10 giorni)merito40 che ha aderito all’ultima delle tesi sopra esposte, la Corte non prende alcuna posizione in merito alla nullità dei testamenti, sancendola solamente in quanto derivanti da un accordo tra coniugi di cui sono stati tratti gli elementi presuntivi idonei ad integrare il divieto di cui all’art. 458 c.c.; statuizione, questa, che si inserisce lascia perplesso l’Autore, il quale ritiene che, in un istituto facoltativotal modo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche siano state lese in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta maniera irreversibile le dichiarazioni di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatarioultima volontà dei coniugi.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: N/A
XXXXX,. Il diritto e i nuovi orizzonti dell’intelligenza umana analisi giuridica dell’e- conomia, 2019, 1, dove l’a. richiama la tesi della governamentalita` algoritmica, esaltata dall’era dei big data dove «si contorna dunque la soggettivita` attraverso l’automatizzazione. L’automatizzazione e l’accelerazione della produzione di conoscenze a partire dai dati di ogni sorta, molto numerosi, sono divenute una necessita`. Si evita la soggettivita` delle persone osservate. Vi si categorizza in funzione dei dati grezzi che per voi non hanno alcun signi- ficato, in base ad algoritmi di cui non conoscete il funzionamento, e cio` andra` ad avere un impatto sulla vostra vita, vi affettera` ad esempio sul modo del riflesso, piuttosto che della riflessivita`, ossia, di cio` che vi invia degli avvertimenti. Ad esempio, nel campo del marke- xxxx, succedera` che la vostra attenzione xxxx` attirata da qualcosa, da un preciso oggetto. Niente e` meno volontario che l’avere la propria attenzione attratta. E` anche in questo modo che si contorna la soggettivita`, perche´ non si fa appello alle vostre capacita` intellettive o di xxxxxxx` per governarvi, o per far s`ı che passiate all’atto di acquisto, o, al contrario, perche´ voi non immaginiate nemmeno di poter disobbedire a una regola. Non e` piu` minacciandovi o incitandovi, e` semplicemente inviandovi dei segnali che provocano un riflesso, dunque attraverso stimoli e riflessi. Non c’e` piu` soggetto, in effetti»: xxxx XXXXXXX e XXXXXXXX, Il regime di verita` digitale. Dalla governamentalita` algoritmica a un nuovo Stato di diritto, in La direttiva 2007/66/CE …Deleuziana, cit.2016, 173, numero monografico «La vita e il numero». di licenziamento, di assegni di mantenimento per il quale “si tratta di un termine sospensivo (della durata minima sempre di 10 giorni), che si inserisce in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onereconiuge o i figli, per la stazione appaltantequantificazione dei danni in caso di lesioni personali ecc.) ed anche determi- nare il possibile esito di una controversia, attuale o potenziale. Sistemi del genere, fino ad oggi prevalentemente utilizzati da studi legali o compagnie assicurative, potrebbero fornire nuovi strumenti di misura, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento valutazione e di predizione dei comportamenti suscettibili di essere utilizzati anche nel campo giudiziario, ed in autotutelatal modo contribuire a rendere piu` efficiente, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante piu` equo e meno costoso il rito funzionamento del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73sistema giustizia» (45).
5. Le norme sul processo Il matematico statunitense Xxxxxxx Xxxxxx, uno dei “padri” della cibernetica moderna, ammoniva «Quelli fra noi che hanno contribuito alla nuova scienza della cibernetica si trovano cosı` in tema una posizione morale a dir poco scomoda. Xxxxxxx contribuito alla nascita di appalti dal d. lgsuna nuova scienza che, come ho detto, comporta sviluppi tecnici con grandi possibilita` per il bene e per il male. 53/2010 Non possiamo fare altro che consegnarla al Codice mondo che ci circonda, e questo e` il mondo di Belsen e di Hiroshima. Non abbiamo neanche la scelta di arrestare questi nuovi sviluppi tecnici. Essi apparten- gono alla nostra epoca, e il massimo che riusciremmo ad ottenere cercando di sopprimerli sarebbe di metterli nelle mani dei piu` irresponsabili e venali dei nostri ingegneri. Il meglio che possiamo fare e` agire in modo che un vasto pubblico comprenda le tendenze e gli aspetti di questo lavoro» (46). Se la promozione delle liberta` e dei diritti, oltre che del processo amministrativo.benessere economico e` un connotato caratteristico dei sistemi di AI, devono essere, pero`, esaminati i profili critici che la caratterizzano. Vi sono pericoli, per cos`ı dire, estrinseci ai sistemi, ovvero le ricadute negative o critiche che i sistemi possono determinare ai diritti e alle liberta` costituzionali. Vi sono, invece e ancor prima, criticita` che sono caratteristi- che strutturali intrinseche di questi sistemi e che vanno, da subito, focaliz- zati. All’inizio di ogni cosa e nuova intrapresa c’e` sempre di mezzo l’essere umano. Con la sua vision, la sua cultura, i suoi limiti personali, sociali, comportamentali. L’essere umano carico dei suoi pregiudizi e delle sue sicurezze. E cos`ı accade che anche le macchine possono avere, recte, mu- tuare pregiudizi: i nostri. Si definisce Machine Bias (47) l’errore sistematico
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Samples: Publication
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …vendita in generale – Le obbligazioni del venditore – Le obbligazioni del compratore, cit., 17542, il quale motiva la connessione tra il principio res perit domino ed il principio consensualista adducendo ragioni comparatistiche: «Le legislazioni straniere che tale principio o non accolgano (ad esempio quella tedesca) o che accolgano articolandone o temperandone il rigore (ad esempio la legislazione francese) e le stesse convenzioni internazionali (la Convenzione dell‟Aja del 1964 o la United Nation traslativo. A tal riguardo, giova precisare che il rischio indica «la eventualità che la prestazione, possibile nel momento in cui l‟obbligazione è sorta, diventi poi impossibile, per causa non imputabile al debitore, prima di essere eseguita»44 e, nel contratto di compravendita, la scoperta di difetti di cui all‟art. 1490 c.c. sembra proprio rendere impossibile la prestazione traslativa (nella vendita obbligatoria) o la consegna della cosa (nella vendita di specie, dove l‟effetto traslativo si è già realizzato), concretizzando il quale “rischio di cui sopra. Pertanto, in sintonia col principio del res perit domino, la disciplina della garanzia per vizi «fa gravare sul venditore solo il rischio di difetti (relativi al bene nella sua materialità o nelle sue qualità giuridiche) che, non essendo imputabili all‟alienante, siano sorti anteriormente al contratto, anche se si tratta siano manifestati successivamente»45. In merito alla non necessaria imputabilità del vizio all‟alienante, giova precisare – come già anticipato – che la tutela concessa all‟acquirente non è solo oggettiva, in quanto l‟elemento soggettivo della colpa, se presente, amplia lo spettro di un termine sospensivo tutela riconosciuto al compratore, dovendosi includere tra i rimedi attivabili il risarcimento del danno, ai sensi dell‟art. Convention of contracts for the International sale of goods del 1980) riguardanti la vendita mobiliare, tendono ad individuare, per evidenti ragioni di indole pratica, nella consegna della cosa, il momento traslativo del rischio facendo, in tal modo, riferimento, per ciò che appunto riguarda il momento traslativo del rischio, alle situazioni di tipo sostanzialmente possessorio (della durata minima sempre potere di 10 giornifatto sulla cosa), che si inserisce alla consegna conseguono, piuttosto che alla titolarità formale del diritto di proprietà». Tale tendenza risulta confermata, sempre in un istituto facoltativoambito sovranazionale, dalla Proposta di direttiva sui diritti dei consumatori, presentata dalla Commissione nel 2008 al fine di superare alcune direttive, tra le quali la direttiva 44/99, disciplinante, com‟è noto, la vendita dei beni di consumo. La citata Proposta, infatti, prevede espressamente che il rischio per perimento o deterioramento fortuiti trasli a carico del consumatore-acquirente nel momento della consegna del bene alienato (per un‟analisi delle novità che la citata Proposta di direttiva sui diritti dei consumatori apporterebbe alla materia della vendita dei beni di consumo si rinvia a X. XXXXX, Garanzia nella vendita dei beni di consumo: proposte di diritto europeo, in Danno e responsabilità, 2011, 461, spec. 467). Sul trasferimento del rischio, nel nostro ordinamento finora non prevede giuridico, si vedano altresì: X. XXXXXX, La compravendita, cit., 454 ss.; F. DELFINI, Autonomia privata e che è auspicabile che non venga previsto neanche rischio contrattuale, Milano, 1999, 144 e ss.; X. XXXXXXX PISU, Dell’impossibilità sopravvenuta, in futuroComm. Esso infatti attiene ad una sorta Cod. civ. Scialoja e Branca, a cura di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?)X. Xxxxxxx, che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionaleBologna, 2002, 166 ss. E non pare il caso di ripristinarlo44 X. XXXXXX, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntivaLa compravendita, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatariocit.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73447.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Tesi Di Dottorato
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …Il contratto, cit.in Trattato di diritto privato, 17a cura di X. XXXXXX e X. XXXXX, per Milano, 2011, p. 373 s. Se manca il quale “titulus, ma, ciononostante viene concluso il negozio traslativo, il diritto certamente si tratta trasferisce all’avente causa, stante l’astrattezza della fattispecie acquisitiva; tuttavia, la nullità del Verpflichtungsgeschäft rileverà ex post, legittimando l’alienante ad agire con l’azione di arricchimento senza causa, rimettendo così in discussione l’effetto prodottosi. Si tratta, però, di un’azione meramente personale, esperibile nei soli confronti dell’accipiens. Da ciò ne deriva che, se quest’ultimo ha ulteriormente alienato a terzi, contro questi nulla potrà il solvens, risultando in pieno tutelati gli aventi causa dall’accipiens. Tramite la previsione dell’azione di arricchimento senza causa viene così escluso un modello di astrazione assoluta, mediante un recupero di causalità degli effetti. A tale stregua, come rilevato da autorevole dottrina92, se certo non può parlarsi di un termine sospensivo (recupero di causalità dell’atto, del negozio di attribuzione, pare però riemergere una rilevanza della durata minima sempre causa sotto il profilo effettuale, dell’attribuzione patrimoniale93. Il sistema traslativo ora delineato, grazie all’astrattezza dell’atto di 10 giorni)disposizione, sul quale non si riverberano le conseguenze patologiche dei vizi che inficiano il contratto fondamentale, presenta certamente il vantaggio di garantire efficacemente la sicurezza dei traffici, rendendo inopponibile ai terzi aventi causa dall’accipiens la nullità del contratto obbligatorio causale. In questi termini, risulta evidente che la certezza della circolazione giuridica, dell’affidamento maturato dai terzi circa la 92 X. XXXXXXXXXX, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000, p. 91, che si inserisce in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta richiama la distinzione effettuata da X. XXXXXXX fra causa di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutelagiustificazione, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onerecausa solvendi, la solutio del diritto romano – classico, per la stazione appaltantecui efficacia non era richiesta l’esistenza dell’obbligazione, e il fondamento esterno che rappresenta, invece, la causa di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutelaattribuzione. Ecco, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela se il titulus si rivela nullo e, quale mera conferma dell’attoconseguentemente, non il pagamento risulta sine causa, è impugnabile autonomamente mediante proprio la causa dell’attribuzione ad entrare in gioco ex post, impedendo il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73consolidarsi degli effetti che si siano fintanto prodotti.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Dottorato Di Ricerca
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …tutela dei licenziamenti nel diritto primario dell’Unione Europea, cit.relazione al convegno Rapporti tra le fonti e rapporti tra le Corti nel diritto europeo. I licenziamenti collettivi, 17Roma, 27 aprile 2015. samina, poiché non è questione di applicazione della tutela prevista da fonti europee ma di applicazione del principio di uguaglianza in materia genericamen- te disciplinata dal diritto europeo. Con riferimento ai licenziamenti individuali, va richiamato l’art. 153.1.d) del Trattato sul funziona- mento dell’Unione (TFUE) che attribuisce alla Ue il potere di dettare agli Stati membri regole comuni in materia di licenziamento individuale, prevedendo la competenza di adottare direttive di armonizzazione (ovvero di definire standard minimi comuni di tute- la) in relazione alla «protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro». Il vero nodo interpretativo risiede nel significato dell’“attuazione” del diritto dell’Unione, e in parti- colare se questa debba intendersi come attuazione diretta e necessitata del diritto europeo, come nell’i- potesi classica di una legge che recepisce una diret- tiva, ovvero se sia sostenibile un concetto più gene- rico ed ampio di “attuazione”, secondo la quale per l’applicazione dei precetti della Carta è sufficiente che la fattispecie esaminata cada per qualche suo aspetto nel “cono d’ombra” del diritto dell’Unione anche indi- rettamente, sicché anche in tal caso il quale diritto interno può essere considerato “applicativo“ di quello sovra- nazionale e quindi può essere esaminato alla luce dei diritti della Carta. Né mi pare rilevante il mancato esercizio della po- testà legislativa prevista dal Trattato: sarebbe infatti illogico applicare la Carta ove il legislatore – europeo o nazionale – abbia dato attuazione (male) al dirit- to comunitario, e non invece nei casi in cui, ferma la competenza comunitaria, il legislatore – europeo e nazionale – sia rimasto inerte. La portata espansiva e promozionale dei principi della Carta è talora emersa in modo specifico nella giurisprudenza di Lussemburgo, che nell’applicare la Carta ha ritenuto rientrante nella sua giurisdizione ogni normativa direttamente o indirettamente colle- gata al diritto dell’Ue9. La Corte di giustizia, in particolare, ha precisato che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali opera non solo nel momento in cui il legislatore nazionale dà attuazione al diritto europeo, ma anche ove co- munque si lavora nel campo di applicazione del dirit- to dell’Unione (sentenza Xxxxxxxx Fransson), nonché nelle fattispecie, pur estranee all’area comunitaria, che incidono su una delle condizioni di godimento dei diritti tutelati dall’ordinamento comunitario (K.B. C-117/2001; Xxxxxxxx). Altre volte, invece, la stessa Corte ha optato per la soluzione opposta, evidenziando un self-restraint10 quando si tratta di un termine sospensivo tutelare diritti sociali, specie se di natura collettiva, previsti dalla Carta ma estra- nei alle tradizioni comunitarie: si pensi alla senten- za Polier sul Contrat nouvelles embauches (della durata minima sempre di 10 giorniCNE), o alla sentenza Nisttahuz Poclava, ove la Corte esclude l’applicazione diretta dell’art. 30 ai fini del sindacato sulla previsione del patto di prova, e ciò in quanto la fattispecie è priva di xxxxx con l’attuazione del dirit- to europeo (ma nella soluzione del problema ha certo pesato il carattere non autosufficiente della disposi- zione della Carta invocata, l’art. 30). In relazione a quanto detto opera la possibilità di un’applicazione del principio di uguaglianza, destina- ta ad operare al di là dei divieti discriminatori, ma li- mitatamente a violazioni che si inserisce ridondino in un istituto facoltativoingiustifi- cate differenze di trattamento di situazioni identiche delle persone coinvolte: ad esempio, che due dipendenti (illegittimamente) licenziati per il nostro ordinamento finora medesimo fatto in concorso, sottoposti a regimi diversi relativi alla sanzione avverso il licenziamento illegittimo; ovve- ro, due (gruppi di) dipendenti assunti prima e dopo il Jobs Act, licenziati per motivo economico comune, con applicazione di tutele diverse. Ma ciò dovrebbe valere non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche solo in futuro. Esso infatti attiene relazione ad una sorta fattispecie concreta, ossia con riferimento alla situazione di esigenza due lavoratori nella medesima situazio- ne, ma anche in relazione ad una mera comparazio- ne tra la situazione concreta di definitività della decisione da impugnare (su ricorso un lavoratore e quella astrattamente applicabile ad altro lavoratore, pur se quest’ultimo non abbia contenzioso in opposizione?)corso né addi- rittura sia stato licenziato. L’intera giurisprudenza comunitaria antidiscrimi- natoria infatti ha sempre postulato una verifica del rispetto del principio di non discriminazione non in relazione a casi concreti comparati, che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso ma in relazione alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlosituazione giuridica applicabile – astrattamente dunque, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, secondo le previsioni positive delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.–
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Samples: Contratto a Tutele Crescenti
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …Il piano attestato di risanamento, citin, Il Fall., 172005, 1360; X. XXXXX, Le vie negoziali per la soluzione della crisi d’impresa, in, Il Fall., 2007, 625. bilancio della società, se e in quanto regolarmente depositato al registro delle imprese. In genere nella prima comunicazione l’obbligato oltre ad evidenziare la volontà di rinegoziare le proprie obbligazioni, chiede anche ai creditori di precisare l’ammontare del loro credito, invitandoli al contempo a voler evitare per un certo periodo tempo ogni iniziativa volta ad ostacolare il tentativo di ristrutturazione. Ci si potrebbe chiedere se possa configurarsi un obbligo a carico di creditore di accettare la rinegoziazione delle obbligazione del proprio debitore, a tal riguardo il c.d. codice di comportamento83 predisposto dall’ABI, relativo ai processi di ristrutturazione per il quale “si tratta superamento delle crisi d’impresa, prevede, tra l’altro, all’art. 4 l’obbligo delle banche di partecipare alla prima riunione della procedura di concertazione e a parteciparvi con funzionari dotati di un termine sospensivo adeguato potere decisionale, prevedendosi così un obbligo per le banche di partecipazione alla prima fase della trattativa, diretta alla eventuale formulazione di un piano di risanamento dell’impresa. Tuttavia al di là di questa situazione specifica e prescindendo da ciò che è previsto nell’ambito dell’ordinamento bancario, deve escludersi l’insorgere in capo al creditore di un dovere di rinegoziazione degli originari accordi, in seguito alla proposta formulata dal debitore, in quanto l’esigenza di osservare il dovere di buona fede (della durata minima sempre 1375 cod. civ.) non può considerarsi nel caso di 10 giorni), che si inserisce specie tanto stringente da tramutarsi in un istituto facoltativovero e proprio obbligo a contrarre. Invero ciascun contraente può consentire quelle modifiche contrattuali che siano funzionali alla migliore realizzazione degli interessi della controparte, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, compatibilmente con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego tutela dei propri interessi per cui ai creditori non può essere imposto di agire aderire al piano. 83 Cfr. XXXXXXX X., Sistemazioni stragiudiziali delle crisi d’impresa e codice di comportamento bancario, in, Banca Borsa e titoli di credito, 2000, 3, 417; Cfr. SANTARONI M., L’intervento delle banche nelle imprese in autotutela ecrisi, quale mera conferma dell’attoin, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzioGiust. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione Civ. 2000, 2, 45; Cfr. Codice di procedibilità dell’azione maComportamento tra Banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi d’impresa, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.disponibile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx?xxxxxx=xxxx_xxxxxxxx&XxxxxxXx=0&xxxxxxxxXx=000
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Samples: Debt Restructuring Agreements
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …Il contratto di affidamento fiduciario, cit., 17pp. 384 ss., 419. di esso (47); mentre nella fattispecie in esame le norme contrattuali dovrebbero riguardare non solo le parti contrattuali, bensì tutti i soggetti presenti e futuri destinati a ricoprire pro tempore determi- nati ruoli o cariche, e quindi anche soggetti terzi. Trattandosi di una dimensione organizzativa che si estende alla disciplina dell’attività da compiersi, in futuro, anche da soggetti diversi dalle parti, e non potendosi — come si dirà tra breve — impiegarsi utilmente per tali fini lo strumento della cessione del contratto, la ricostruzione in termini meramente contrattuali si rivela inadeguata. È necessario, infine, verificare se nella logica puramente con- trattuale dell’affidamento fiduciario possano essere conseguiti al- meno in parte i risultati divisati, allorché con apposite clausole si disciplini l’avvicendarsi di altre persone nella posizione di affidata- rio, e ci si preoccupi dell’effettività sul piano rimediale e dell’oppo- nibilità ai terzi e ai creditori. Quanto al primo punto, il meccanismo ipotizzato per assicurare la sostituzione nella posizione di affidatario — la cessione del contratto — si rivela inadeguato. Pur senza considerare in questa sede l’affidamento fiduciario testamentario (nel quale “si tratta pure occorre assicurare la stabilità del rapporto, pur non essendo ovviamente possibile in tale contesto parlare di un termine sospensivo cessione di contratto (della durata minima sempre di 10 giorni48)), che si inserisce in un istituto facoltativo, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività tralasciando la questione della decisione cedibilità dei con- tratti diversi da impugnare quelli a prestazioni corrispettive (su ricorso in opposizione?49), che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso sembra molto difficile immaginare una cessione di ripristinarlocontratto, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.sia pure preventiva-
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Samples: Affidamento Fiduciario
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …Il leasing immobiliare abitativo. Una nuova opportunità?, cit., 17p. 14, per il quale «utilizzatore deve essere una persona fisica che destini l’immobile da acquistare o da costruire a propria abitazione principale (la circostanza che nella disposizione si faccia espresso riferimento ad immobile da adibire ad abitazione implica che l’utilizzatore debba necessariamente essere un soggetto che possa utilizzare l’immobile come propria abitazione, dovendosi, pertanto, escludere che utilizzatore possa essere una società, una persona giuridi- ca o comunque un ente o comunque un soggetto e la natura del bene concesso in leasing ri- spetto al quale non possa instaurarsi un rapporto di “si tratta di un termine sospensivo (della durata minima sempre di 10 giorniabitazione” rispetto all’immobile)». Si è rilevato, poi, che gli utilizzatori nel leasing abitativo saranno necessariamente rappresentati da persone fisiche ma non necessariamente da consumatori: in tal senso, v. X. XXXXXXXX, Dal leasing abitativo giovanile la riforma della disciplina della locazione finanziaria, in Riv. dir. banc., 2, 2016, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. 68 Il leasing si inserisce in un istituto facoltativodifferenzia, inoltre, dal mutuo perché con quest’ultimo «viene messa a dispo- sizione del richiedente «una somma di denaro per l’acquisto dell’immobile; il mutuo viene ga- rantito mediante ipoteca da iscrivere sull’immobile così acquistato; con il leasing immobiliare, invece, viene messo a disposizione del richiedente l’immobile, che l’utilizzatore potrà acquista- re se intenderà avvalersi della facoltà di riscatto»; dalla vendita con riserva della proprietà, per- ché «con questa forma di vendita la proprietà del bene passa all’acquirente al pagamento del- l’ultima rata del prezzo; nel leasing immobiliare, invece, non passa automaticamente col pa- gamento dell’ultimo canone; il nostro ordinamento finora non prevede passaggio avviene solo se l’utilizzatore intende avvalersi della sua facoltà di acquisto e che è auspicabile se viene pagato il prezzo di riscatto»; dalla locazione, infine, perché in quest’ultimo contratto «la proprietà del bene rimane sempre in capo al locatore (che non venga previsto neanche inten- de privarsene) non essendo prevista la facoltà di riscatto del leasing»: Il leasing immobiliare abitativo, Vademecum pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in futurocollabora- zione con ASSILEA – Associazione Italiana Leasing e Consiglio Nazionale del Notariato, p. 3, in xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/Xxxxx_Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx.xxx. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso 69 In argomento, v. X. XXXX, Appunti sulla legislazione volta a governare la crisi econo- n. 133, convertito in opposizione?)Legge 11 novembre 2014, che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’oneren. 164, per la stazione appaltantespecifica funzio- ne di finanziamento che è assente nel rent to buy 70 in cui, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutelae ciò diversamente dalla locazione finanziaria, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che l’immobile oggetto del contratto non è acquistato o fatto costruire da un diniego di agire in autotutela soggetto abilitato al credito su scelta o indicazione del- l’aspirante acquirente e, quale mera conferma dell’attosoprattutto, la possibilità di fruire dell’immobile «non rappresenta lo scopo reale dell’accordo ma è solo un frammento di una più complessa operazione che ambisce alla realizzazione di un effetto reale. Tale scopo penetra nella causa e ne costituisce il contenuto, individuando uno spe- cifico ed autonomo schema contrattuale insuscettibile di essere ricondotto alla locazione», schema in cui l’interesse per la finalità a cui il godimento del- l’immobile mira «non è impugnabile autonomamente mediante neutro ma assume» appunto «rilevanza causale perché connota il rito del silenzioconcreto regolamento d’interessi» 71. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione Il contratto di procedibilità dell’azione magodimento in funzione della successiva alienazione è per- tanto un nuovo tipo contrattuale 72 con «almeno due importanti elementi di novità che consentono di ritenere che la nuova fattispecie tipizzata dal legi- xxxx, la sua mancata realizzazionein Riv. it. sc. giur., parimenti alla inerzia da parte 2014, 5, p. 73 ss., spec. p. 83 ss.; X. X’XXXXX, Il rent to buy: profi- li tipologici, in Xxxxxxxxx, 2015, p. 1030 ss.; X. XXXXXXXXX, Il contratto di rent to buy, in Contr. impr., 2015, p. 952 ss.; X. XXXXXXXXX, I contratti di godimento in funzione della stazione appaltante nel darle seguitosuc- cessiva alienazione di immobili: profili ricostruttivi, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73Corr. giur.
5, 2016, p. 797 ss. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo70 X. XXXXX, Il leasing immobiliare abitativo, cit., p. 13.
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Samples: Leasing Agreement
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …nozione di consumatore nella composizione della crisi da sovraindebitamento, citin Il diritto fallimentare e delle società commerciali, n. 5/2016, p. 1296; X. XXXXXXXXX, La Cassazione precisa la nozione di “consumatore” ai fini dell’accesso al procedimento riservato di composizione della crisi da sovraindebitamento, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 5/2016., 17p. 1267 ss. imprenditoriale o professionale del garantito, purché fossero prive di effetti sull’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal garante. In altre parole, bisognava accertare che nella concessione di tali garanzie non si fosse andati “oltre lo schema di sostegno solidaristico a terzi”28, escludendo invece qualsiasi assunzione di rischio da parte del garante “in una dimensione partecipativa”29. Il nuovo sistema delineato dal Codice della crisi in base al quale il consumatore non potrà accedere al concordato minore (che, come si vedrà, sostituisce l’accordo di composizione della crisi) pone dei dubbi con riferimento al caso in cui un soggetto non fallibile – ad esempio un piccolo imprenditore – si trovi in una situazione di sovraindebitamento sia a causa di debiti collegati alla sua attività imprenditoriale, sia a causa di debiti assunti in veste di consumatore30. È necessario, in un caso del genere, ricorrere alla procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore con riferimento alla massa dei creditori “personali” e, contestualmente, avviare un concordato minore per i debiti professionali? Oppure è ammissibile far confluire entrambe le categorie di debiti nella medesima procedura? Stando alla lettera della legge, che preclude espressamente ai consumatori l’accesso al concordato minore, la soluzione più corretta sembra essere quella del necessario ricorso a due distinte procedure. Tuttavia, tenendo conto della ratio dell’impianto normativo e dell’intenzione del legislatore della riforma di incentivare il ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non può negarsi che tale soluzione comporterebbe rilevanti oneri in capo al debitore: si avrebbe, in questo modo, un risultato opposto a quello perseguito dal legislatore. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di adottare un criterio quantitativo: se, ad esempio, i debiti personali costituiscono la principale causa del sovraindebitamento, dovrebbe ammettersi la possibilità per il quale “si tratta debitore di un termine sospensivo (della durata minima sempre far 28 Corte di 10 giorni)Cassazione, che si inserisce in un istituto facoltativoI Sez. Civile, che il nostro ordinamento finora non prevede e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuronella sentenza del 1° febbraio 2016, n. 1869. Esso infatti attiene ad una sorta 29 Tribunale di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?)Torino, che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlo, solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario7 agosto 2017.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Not Applicable
XXXXX,. La direttiva 2007/66/CE …Il contratto di rete. Profili giuslavoristici, in X. XXXX (a cura di), Contratto di rete. Trasformazione del lavoro e reti di imprese, cit., 17122. Altri ancora, invece, hanno rilevato che le nuove norme hanno un conno- tato di specialità dal quale non può conseguire una vera e propria ipotesi di contitolarità di tutte le posizioni giuridiche proprie del datore di lavoro e hanno considerato il nuovo istituto un contratto di lavoro subordinato spe- ciale, dotato di una specifica causa 44, ovvero hanno collegato la nozione di codatorialità a quella, prevista dalla stessa norma, di distacco infrarete, attri- buendole un significato atecnico, di fatto interpretabile come “distacco a parte complessa” 45. Un ultimo orientamento ha sostenuto che la codatoriali- tà è una soluzione tecnica che il legislatore ha inteso circoscrivere alle impre- se legate da un contratto di rete e ciò escluderebbe l’utilizzabilità dell’istituto nei gruppi di imprese e in altre forme di coordinamento e di direzione unita- ria di società 46. Rinviando l’approfondimento di questi temi, per il quale “momento è sufficien- te rilevare che la nozione di codatorialità introdotta dalla legge del 2013 ha connotati del tutto diversi da quella prefigurata dalla dottrina e introduce un inedito nesso funzionale tra disciplina commerciale e diritto del lavoro, in quanto prefigura una modulazione dei contenuti del rapporto, della ri- partizione dei poteri e, quindi, dei diritti e degli obblighi delle parti in fun- zione degli obiettivi che le imprese perseguono mediante il contratto di re- te. Ciò impone una riflessione complessiva su un istituto non definito e di difficile inquadramento, che miri a verificarne la compatibilità con le rego- le storiche del diritto del lavoro, che lo ricostruisca su basi teoriche e non solo empiriche, che ne individui i contorni e i limiti e che ne consideri gli effetti. È difficile dire se un approfondimento del genere possa avere, oltre che un interesse di studio, anche un rilievo concreto e possa influire sugli svilup- pi di possibili modelli codatoriali, tenuto anche conto dello scarso entusia- smo che, almeno fino ad ora, le imprese hanno riservato alla nuova fattispe- cie legale. Il tema ha, comunque, una sua intrinseca rilevanza, in quanto si tratta intreccia con la necessità di un termine sospensivo una rinnovata riflessione sulla figura del datore di lavoro, la cui evoluzione, dopo il declino dell’impresa monolitica di stam- 44 I. XXXXXX, Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici, cit., 176 e ID., Rete di imprese e subordinazione, in M.T. CARINCI (della durata minima sempre di 10 giornia cura di), che si inserisce in un istituto facoltativoDall’impresa a rete alle reti di impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, che il nostro ordinamento finora non prevede cit., 215 ss.; X. XXXXX, Dal divieto di interposizione alla coda- torialità: le trasformazioni dell’impresa e che è auspicabile che non venga previsto neanche in futuro. Esso infatti attiene ad una sorta di esigenza di definitività della decisione da impugnare (su ricorso in opposizione?)le risposte dell’ordinamento, che il nostro ordinamento ha da tempo abbandonato come presupposto processuale per l’accesso alla tutela giurisdizionale. E non pare il caso di ripristinarlocit., solo perché ne è data la facoltà: si tratterebbe infatti di una lungaggine aggiuntiva, priva di particolare efficacia per il ricorrente e produttiva di ulteriori rallentamenti (tenuto conto del primo termine sospensivo di cui si è detto) per l’Amministrazione e l’aggiudicatario156.” 71 Art. 1, par. 5, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come novellate dalla direttiva 2007/66/CE: “Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la giudice, mediante la predisposizione di sistemi di risoluzione preventiva delle liti, fondati sull’attivazione dei poteri di autotutela, la delega ha stabilito di recepire un’altra indicazione facoltativa della direttiva72 e prevedere una comunicazione preventiva alla stazione appaltante da parte dei soggetti intenzionati a proporre ricorso con una comunicazione che contiene una sintetica indicazione dei motivi. Si stabilisce l’onere, per la stazione appaltante, di comunicare all’interessato entro dieci giorni le proprie determinazioni circa l’intervento in autotutela, con la precisazione che l’eventuale inerzia rappresenta null’altro che un diniego di agire in autotutela e, quale mera conferma dell’atto, non è impugnabile autonomamente mediante il rito del silenzio. La comunicazione preventiva non rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione ma, la sua mancata realizzazione, parimenti alla inerzia da parte della stazione appaltante nel darle seguito, rappresentano elementi valutabili in ordine alla decisione sulle spese e nel giudizio di responsabilità risarcitoria73.
5. Le norme sul processo in tema di appalti dal d. lgs. 53/2010 al Codice del processo amministrativo.
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Samples: Contratto Di Rete