Riallocazione del flusso contributivo Clausole campione

Riallocazione del flusso contributivo. Non previste
Riallocazione del flusso contributivo. Trascorso un anno dalla data di iscrizione a PuntAlto ovvero dall’ultima riallocazione, l’Aderente ha la facoltà di modificare la scelta di allocazione dei flussi contributivi secondo quanto stabilito all’Art. 6, comma 6 del Regolamento. La richiesta di modifica dovrà essere inviata dall’Aderente almeno 45 giorni prima della data di scadenza della rata di premio unico ricorrente o della data di versamento del contributo corrisposto dal datore di lavoro ovvero, della data di versamento del TFR a partire dalla quale intende modificare la scelta dei Fondi Interni e della Gestione Separata di destinazione; la modifica avrà quindi effetto esclusivamente con riferimento ai versamenti effettuati a partire da tale data. Tale facoltà di modifica potrà essere esercitata dall’Aderente inviando fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società CooperativaAssistenza Clienti – Contratti Vita Rete Agenzie – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto.
Riallocazione del flusso contributivo. Non previste Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX) € 0 per l’attivazione; € 0 per l’erogazione; € 10 per la revoca. Inoltre, anche a coloro che percepiscano la Rendita integrativa temporanea anticipata (indipendentemente dal fatto che abbiano destinato l’intera posizione individuale a titolo di XXXX e/o che effettuino o meno versamenti contributivi in corso d’anno) si applicano le spese da sostenere durante la fase di accumulo direttamente a carico dell’aderente (c.d. quota associativa) secondo le casistiche e le modalità esplicitate nel relativo riquadro della presente Scheda dei Costi. N.B.: Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni, v. sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’. (1) Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni (in attualità patri ad Euro 2.840,51). La disciplina dell’adesione e della contribuzione al fondo dei soggetti fiscalmente a carico è contenuta in apposito Regolamento reperibile sul sito internet di Fon.Te.: xxx.xxxxxxxxxx.xx. (2) In virtù dell’Accordo sulla Previdenza integrativa di definizione della contribuzione base, integrativa e aggiuntiva a carico della bilateralità di settore del 03/02/2015, nel periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le categorie delle agenzie di somministrazione di lavoro 2014 sottoscritto da ASSOLAVORO e CGIL, CISL, UIL, FELSA - CISL, NIDIL- CGIL, UILTEMP, per i lav...
Riallocazione del flusso contributivo. Non sono previste (**) Tali spese non considerano altri costi che gravano sul patrimonio della Gestione Interna Separata e/o dei Fondi Interni quali: le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, per la parte di competenza del comparto. (***) Le commissioni di overperformance sono calcolate mensilmente sul patrimonio netto del Fondo Interno e vengono addebitate settimanalmente. Tali commissioni sono calcolate nel modo seguente: – si determina: – il rendimento annuale di ciascun Fondo Interno come variazione percentuale tra il valore della Quota rilevato l’ultimo mercoledì di ogni mese ed il valore della Quota registrato nell’ultimo mercoledì dello stesso mese dell’anno precedente; – il rendimento annuale del benchmark di ciascun Fondo Interno come variazione percentuale registrata dallo stesso nel medesimo arco temporale e con le medesime modalità definite al punto precedente (il rendimento del benchmark è considerato pari a 0,00% qualora lo stesso risulti di segno negativo); – si calcola, ogni mese, la differenza tra il rendimento annuale di ciascun Fondo Interno e il rendimento annuale del benchmark di ciascun Fondo Interno; – le commissioni di overperformance sono pari al 2,0833% mensile (ovvero il 25% su base annua) dell’eventuale differenza, se positiva, calcolata con le modalità sopra indicate. Le commissioni di overperformance non verranno applicate qualora il rendimento del Fondo Interno, determinato secondo quanto disciplinato ai punti precedenti, risulti inferiore allo 0,00%. Qualora l’ultimo mercoledì del mese, non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote e/o il relativo benchmark, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Riallocazione del flusso contributivo. Non previste Spese e premi per le prestazioni accessorie (3): Copertura dal rischio di morte premio annuo predefinito (50€; 100€; 150€) a scelta dell’aderente Copertura dal rischio di morte e invalidità permanente premio annuo predefinito (50€; 100€; 150€) a scelta dell’aderente Copertura dal rischio di morte e Long Term Care (LTC) contro il rischio di non autosufficienza premio annuo predefinito (50€; 100€; 150€) a scelta dell’aderente
Riallocazione del flusso contributivo. Non sono previste Tali commissioni sono calcolate nel modo seguente: – si determina: – il rendimento annuale di ciascun Fondo Interno come variazione percentuale tra il valore della Quota rilevato l’ultimo mercoledì di ogni mese ed il valore della Quota registrato nell’ultimo mercoledì dello stesso mese dell’anno precedente; – il rendimento annuale del benchmark di ciascun Fondo Interno come variazione percentuale registrata dallo stesso nel medesimo arco temporale e con le medesime modalità definite al punto precedente (il rendimento del benchmark è considerato pari a 0,00% qualora lo stesso risulti di segno negativo); – si calcola, ogni mese, la differenza tra il rendimento annuale di ciascun Fondo Interno e il rendimento annuale del benchmark di ciascun Fondo Interno; – le commissioni di overperformance sono pari al 2,0833% mensile (ovvero il 25% su base annua) dell’eventuale differenza, se positiva, calcolata con le modalità sopra indicate. Le commissioni di overperformance non verranno applicate qualora il rendimento del Fondo Interno, determinato secondo quanto disciplinato ai punti precedenti, risulti inferiore allo 0,00%. Qualora l’ultimo mercoledì del mese, non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote e/o il relativo benchmark, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Riallocazione del flusso contributivo. Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria (eventuale) ⮚ Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti: tra le spese direttamente a carico dell’aderente, tenere conto della intera quota associativa gravante sul flusso contributivo, comprensivo della quota a carico dell’azienda. Qualora per la copertura degli oneri amministrativi siano previsti appositi versamenti a carico dei datori di lavoro, anche se determinati in misura forfettaria, precisare, in calce alla Tabella, se si tratta di versamenti periodici ricorrenti ovvero temporanei o una tantum e descriverne le caratteristiche. ⮚ Per i fondi pensione negoziali: chiarire che gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo. Precisare che gli importi indicati nella Tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire all’aderente una indicazione della onerosità della partecipazione. ⮚ Per i fondi pensione aperti e per i PIP: con riferimento ai costi relativi ai comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], specificare che le commissioni riportate non considerano altri costi che gravano sul patrimonio degli stessi a consuntivo, elencandone le relative voci (spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione…..), coerentemente a quanto previsto nel Regolamento. ⮚ Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: nel caso in cui le spese per coperture accessorie ad adesione obbligatoria siano sostenute direttamente dal datore di lavoro, la Tabella fornisce chiaramente tale informazione. ⮚ Per i fondi pensione aperti e per i PIP: precisare se vi sono agevolazioni finanziarie per particolari categorie di soggetti aderenti, elencando le categorie interessate e rinviando alle relative schede collettività per le condizioni applicate. ⮚ Per i PIP: evidenziare che i costi sono diminuiti della maggiorazione della prestazione derivante dai bonus periodici o a scadenza, ove previsti.
Riallocazione del flusso contributivo. Non previste Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX) Non previste Morte 120 euro annui Morte o invalidità totale o permanente 180 euro annui

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. 4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

  • Contribuzione 1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo. 2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento. 3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati. 4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica. 5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante. 6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento. 7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.

  • Contributi sindacali (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica delega sottoscritta e inoltrata all’azienda con lettera dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo CCNL, alla quale il lavoratore aderisce, l’azienda stessa provvederà a trattenere l’importo del contributo associativo dalla retribuzione del lavoratore. La delega dovrà contenere l’indicazione dell’Organizzazione sindacale stipulante il singolo CCNL, a cui l’azienda dovrà versare i contributi raccolti. 2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato. 3. La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all’Organizzazione Sindacale interessata ed all’azienda per gli adempimenti relativi, ed avrà effetto secondo le prassi aziendali vigenti alla data di stipula del presente CCNL e/o fino a successive diverse previsioni. 4. L’importo del contributo sindacale sarà definito congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e le parti convengono che, nelle more, restano valide le modalità di calcolo in atto. 5. L’azienda ricevuta la comunicazione verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti di cui al precedente punto 1. Eventuali variazioni delle modalità di versamento dovranno essere comunicate all’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi. 6. In funzione del perseguimento degli scopi statutari delle Organizzazioni Sindacali, a richiesta di ciascuna delle Organizzazioni stipulanti i singoli CCNL, l’azienda fornirà l’elenco degli iscritti con le relative quote associative, nel rispetto delle normative vigenti. 7. Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere sul modulo, in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, la dicitura: “Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

  • Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch