Altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.
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Altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. In caso Il Contraente deve comunicare alla Società se qualsiasi tipo di sinistrosinistro occorso e previsto da queste presenti Condizioni Generali di Assicurazione è coperto anche da altre assicurazioni, garanzie o diritti legali. Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutti i dettagli dell’altro fornitore e provvederemo a pagare la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizzanostra parte equa del reclamo.
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Altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in rischio. In caso di sinistro, dandone il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’artai sensi dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizzadel codice civile.
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Altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.. Art. 16 – Data di conclusione del contratto
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Altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio ed le medesime garanzie; in caso di sinistro, dandone l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’artaltri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistroL’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizzadel diritto all’indennizzo.
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Altre assicurazioni. Il In caso di sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente deve devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi così come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.
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Altre assicurazioni. Il Ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso il medesimo rischio ed in e sulle medesime cose. In caso di sinistro, dandone sinistro il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso a tutti gli Assicuratori ed assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.
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Altre assicurazioni. Il Contraente contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in rischio. In caso di sinistro, dandone il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’artaltri (art. 1910 Codice Civilec.c.). In caso L’omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di sinistro, la cui sopra può consentire alla Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizzanon corrispondere l’indennizzo.
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Altre assicurazioni. Il In caso di sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente deve devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.
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Altre assicurazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società Compagnia l’esistenza e o la successiva stipulazione di altre assicurazioni assi- curazioni per lo stesso rischio ed rischio; in caso di sinistroSinistri, dandone avviso a il Contraente o l’Assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori ed Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’artaltri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro, L’omesso avviso doloso può comportare la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizzadel diritto all’Indennizzo.
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Altre assicurazioni. Il Come previsto dall’art. 1910 del Codice civile, il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in il medesimo Rischio e sulle medesime Cose. In caso di sinistro, dandone Sinistro il Contraente deve dare avviso a tutti gli Assicuratori ed assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.
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Altre assicurazioni. Il Come previsto dall’art. 1910 del Codice civile, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in il medesimo Rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro, dandone Sinistro il Contraente deve dare avviso a tutti gli Assicuratori ed assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. A parziale deroga di quanto sopra, cosi come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. In caso il Contraente è esonerato dall’obbligo di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizzadenunciare gli eventuali contratti individuali che gli assicurati avessero stipulato o stipulassero per proprio conto.
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