Ambito di operatività Clausole campione

Ambito di operatività a) Le garanzie sono operanti anche quando gli atleti partecipano a manifestazioni, con altre organizzazioni, alle quali la UISP abbia ufficialmente e formalmente aderito. Relativamente all’attività di ciclismo, le garanzie si devono intendere valide ed operanti per tutte le manifestazioni e gare a cui i tesserati UISP intendano partecipare, purché nell’ambito dei calendari concordati con la Federazione Ciclistica Italiana e con altre organizzazioni. b) Nei limiti della presente Convenzione le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni saranno operanti quando: - In qualità di atleti essi partecipano agli allenamenti, ai corsi, alle gare, alle attività sportive, ricreative, culturali e turistiche organizzate dalla Contraente e dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e dalle Società sportive, dai Circoli; - La garanzia infortuni sarà operante anche per i rischi di viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà della Contraente, dei Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e delle Società sportive, dei Circoli. - Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell’impresa, per spostamenti collettivi di gruppi di associati. - Esclusivamente per i Dirigenti vale quanto disposto dell’Art. 48 – Rischio in Itinere della presente Convenzione. c) Si precisa che, le garanzie saranno operanti per tutti i tesserati anche durante le attività di pronto soccorso; assistenza e trasporto disabili, anziani, infermi, soggetti a rischio devianze e tossicodipendenti; servizi funebri; assistenza domiciliare; servizi presso case protette o assistite, comunità di prima accoglienza; interventi di protezione civile, volontariato e pubblica utilità; servizi antincendio; emergenza; raccolta di sangue; guardia medica. d) Gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.
Ambito di operatività. La garanzia prestata con il presente articolo opera unicamente per i contratti di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio, con esclusione dei contratti di credito agrario.
Ambito di operatività. La garanzia prestata con il presente articolo opera unicamente per i contratti di locazione finanziaria e locazione operativa.
Ambito di operatività. Se indicato in polizza alla voce “ambito di operatività dell’assicurazione”: A) “INFORTUNI DOMESTICI”
Ambito di operatività. La garanzia prestata con il presente articolo opera unicamente per i contratti di locazione finanziaria, locazione operativa e noleggio
Ambito di operatività. Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
Ambito di operatività. La presente Polizza può essere stipulata a favore del solo Conducente o, se specificato nel Certificato di Assicurazione, a favore del Conducente e dei Passeggeri del Veicolo. Il Veicolo è anch’esso identificato nel Certificato di Assicurazione tramite la relativa targa o categoria di appartenenza in base al peso complessivo a pieno carico (entro o oltre i 35 x.xx). Il Conducente è assicurato quando alla guida in marcia del Veicolo e durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia in caso di arresto del Veicolo stesso. I Passeggeri sono invece assicurati durante il trasporto all’interno del Veicolo nonché durante le fasi di ingresso e uscita dal medesimo. • Morte da infortunioInvalidità Permanente da infortunio • Furto e danneggiamento degli effetti personaliRimborso spese mediche da infortunioDiaria da ricovero per infortunioDiaria da gesso per infortunio • Perdita di Autosufficienza a seguito di infortunio • Rimborso addizionale a protezione del Veicolo • Rimborso costi di noleggio e demolizione • Morte da infortunio • Invalidità Permanente da infortunio • Rimborso spese mediche da infortunio Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo Art. “Esclusioni”, anche: • l’asfissia causata dall’azione imprevista di gas o vapori; • le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive; • l'asfissia meccanica, compreso l’annegamento; • il congelamento, colpo di calore, colpo di sole, inedia e spossatezza. • qualunque evento causato da imperizia, negligenza e imprudenza medica; • ictus, rottura di aneurisma cerebrale, insufficienza cardiaca o infarto del miocardio, embolia cerebrale o emorragia meningea.
Ambito di operatività. L’art. 80 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che, nel caso di unilaterale mutamento d’uso dell’immobile locato da parte del conduttore, prevede l’applicabilità del regime giuridico corrispondente all’uso effettivo se il locatore non si attivi entro breve termine per la risoluzione del contratto, essendo diretto ad evitare che venga elusa la disciplina fissata per le diverse tipologie locative, deve essere riferito a tutti i casi in cui la variazione comporti l’applicazione di una diversa disciplina e, quindi, non solo ai casi di passaggio da una destinazione ad uso non abitativo, rientrante nella previsione degli artt. 27 e 42 della legge, ad una utilizzazione abitativa dell’immobile, regolata dal capo primo della legge medesima, o viceversa, ma anche ai casi di mutamento nell’ambito del medesimo tipo locativo se questo determini il passaggio da un regime giuridico regolato dalla legge sull’equo canone ad un altro regime giuridico della medesima legge, come nel caso di locazione per esigenze abitative transitorie, disciplinata dall’art. 26, lettera a), utilizzata per destinazione abitativa stabile, o di altre leggi, restando estranei alla norma in questione solo quei cambiamenti d’uso dai quali non derivi innovazione nella disciplina giuridica del rapporto ed in relazione ai quali è configurabile solo un inadempimento contrattuale legittimante il ricorso alla ordinaria azione di risoluzione prevista dall’art. 1453 c.c. (Nella specie, trattavasi di mutamento del cosiddetto uso «foresteria» in quello di stabile abitazione del conduttore e della sua famiglia). L’art. 80 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che nel caso di unilaterale mutamento d’uso dell’immobile locato da parte del conduttore, prevede l’applicazione del regime giuridico corrispondente all’uso effettivo se il conduttore non si attivi entro breve termine per la risoluzione del contratto, presuppone che il mutamento sia stato realizzato dal conduttore (o dalle persone che gli sono succedute a norma degli artt. 6 e 37 della legge sull’equo canone) e non può essere esteso, quindi, ai casi in cui quest’identità manchi perché il mutamento è stato attuato dal subconduttore o dal soggetto al quale il conduttore ha ceduto il contratto, che può trovare sanzione nella risoluzione del contratto a norma dell’art. 1453 x.x. L’art. 80 della L. 392/1978 deve essere interpretato nel senso della sua applicabilità non solo ai mutamenti d’uso che comportino passaggio dall’una all’altra delle due grandi categorie d’uso...
Ambito di operatività. 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali, nei corsi di studio attivati presso l’Università di Siena. 2. I rapporti con i titolari degli incarichi sono formalizzati mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo a titolo oneroso o gratuito, fatta salva la fattispecie di cui all’art.6 per la quale è previsto un atto di affidamento di incarico di insegnamento sottoscritto dal Rettore.
Ambito di operatività. Ciascuna prestazione può essere fornita fino a tre volte per ciascun tipo ed anno assicurativo.