DISCIPLINARE. All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra il Comune e singoli volontari, questi ed i responsabili dei Settori interessati sulla base del piano di impiego concordato, sottoscriveranno un disciplinare, dove venga specificato: • la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari; • la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi; • la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte; • l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi; • la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; • l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; • la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
DISCIPLINARE. 1. A seguito dell’ esito favorevole della istruttoria tecnica, viene redatto il disciplinare di concessione, che contiene le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Provincia concedente e soggetto concessionario.
DISCIPLINARE. 1 Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravitàdella mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo el'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
DISCIPLINARE. Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto.
DISCIPLINARE. 1. Oggetto dell’associazione in partecipazione.
DISCIPLINARE. Oggetto Flussi informativi Documento e paragrafo di riferimento Art. 19 del Disciplinare: fatturazione unica da parte della mandataria RTI Quesito "Con riferimento a quanto previsto all'art.19 del Disciplinare di gara, in merito a fatturazione unica da parte della mandataria del RTI , si precisa che, in assenza di un nuovo soggetto giuridico, non è possibile procedere con la fatturazione unica da parte della mandataria in quanto l'art. 37, co. 17 del D.Lgs. 163/2006, quando prevede il mantenimento in capo ai soggetti componenti l'associazione della loro "autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali", sottolinea proprio la necessità di mantenere la fatturazione separata qualora il rapporto di mandato non faccia sorgere un nuovo soggetto (R.M. 550231 del 28 giugno 1988, R.M. 550763 del 16 maggio 1989; R.M. 445923 del 11 novembre 1991). Stante quanto precede, si chiede di confermare che ciascuna società del raggruppamento potrà emettere fattura direttamente nei confronti del Committente per le prestazioni di propria competenza". Risposta Dal punto di vista dei rapporti tra Stazione Appaltante e raggruppamento temporaneo, l’impresa mandataria agisce in base ad un mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva dei mandanti. In particolare, a tenore dell’art. 37, comma 16, del D.Lgs. 163/2006 tale rappresentanza esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante comprende tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto. Ne segue che l’emissione del mandato di pagamento può essere effettuata esclusivamente nei confronti della capogruppo, essendo per legge l’unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento con l’effetto di liberare la S.A., ancorché sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati. Per quanto attiene alle problematiche fiscali, pur transitando attraverso il conto corrente della mandataria, le somme dovute alla mandante e pagate alla mandataria sono direttamente imputate alla mandante in virtù del predetto mandato con rappresentanza. Peraltro, per rendere maggiormente evidente detta imputazione, spetta alle imprese stesse valutare il ricorso a idonei strumenti e modalità per conseguire il pagamento.
DISCIPLINARE. Per le modalità di svolgimento dei servizi e per la quantificazione dei relativi corrispettivi si fa espresso rinvio alle norme stabilite nel disciplinare di incarico, nel disciplinare integrativo e negli allegati di stima analitica dei servizi e dei servizi integrativi oltre che dell’elenco servizi a corpo. Il presente atto, redatto in doppio originale, è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso.
DISCIPLINARE. (Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori) Art. 152 - Doveri del Lavoratore -
DISCIPLINARE. 1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Provincia concedente e soggetto concessionario.
DISCIPLINARE. Il contratto dovrà regolamentare la materia delle sanzioni disciplinari del personale docente, tenuto conto di quanto disposto dall’art 29, comma 2 del CCNL 2016-2019, nel rispetto dell’art. 55, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.