DISCIPLINARE Clausole campione

DISCIPLINARE. 1 Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravitàdella mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo el'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro. 2 La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione dimaggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie. 3 Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile lasanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 4 La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonchédell'orario di lavoro; b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confrontidei genitori, degli alunni o del pubblico;
DISCIPLINARE. All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra il Comune e singoli volontari, questi ed i responsabili dei Settori interessati sulla base del piano di impiego concordato, sottoscriveranno un disciplinare, dove venga specificato: • la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari; • la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi; • la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte; • l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi; • la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; • l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; • la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
DISCIPLINARE. Il presente bando è comprensivo del disciplinare di gara recante in particolare: le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché altre informazioni di carattere generale.
DISCIPLINARE. Oggetto Flussi informativi Documento e paragrafo di riferimento Art. 19 del Disciplinare: fatturazione unica da parte della mandataria RTI Quesito "Con riferimento a quanto previsto all'art.19 del Disciplinare di gara, in merito a fatturazione unica da parte della mandataria del RTI , si precisa che, in assenza di un nuovo soggetto giuridico, non è possibile procedere con la fatturazione unica da parte della mandataria in quanto l'art. 37, co. 17 del D.Lgs. 163/2006, quando prevede il mantenimento in capo ai soggetti componenti l'associazione della loro "autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali", sottolinea proprio la necessità di mantenere la fatturazione separata qualora il rapporto di mandato non faccia sorgere un nuovo soggetto (R.M. 550231 del 28 giugno 1988, R.M. 550763 del 16 maggio 1989; R.M. 445923 del 11 novembre 1991). Stante quanto precede, si chiede di confermare che ciascuna società del raggruppamento potrà emettere fattura direttamente nei confronti del Committente per le prestazioni di propria competenza". Risposta Dal punto di vista dei rapporti tra Stazione Appaltante e raggruppamento temporaneo, l’impresa mandataria agisce in base ad un mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva dei mandanti. In particolare, a tenore dell’art. 37, comma 16, del D.Lgs. 163/2006 tale rappresentanza esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante comprende tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto. Ne segue che l’emissione del mandato di pagamento può essere effettuata esclusivamente nei confronti della capogruppo, essendo per legge l’unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento con l’effetto di liberare la S.A., ancorché sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati. Per quanto attiene alle problematiche fiscali, pur transitando attraverso il conto corrente della mandataria, le somme dovute alla mandante e pagate alla mandataria sono direttamente imputate alla mandante in virtù del predetto mandato con rappresentanza. Peraltro, per rendere maggiormente evidente detta imputazione, spetta alle imprese stesse valutare il ricorso a idonei strumenti e modalità per conseguire il pagamento.
DISCIPLINARE. La concessione del finanziamento è regolata, oltre che dagli articoli che seguono, dalla disposizione dai patti e dalle condizioni contenute nel regolamento Comunale e nel Bando Pubblico che le parti dichiarano di ben conoscere e di approvare e che trovansi depositati agli atti.
DISCIPLINARE. 1. A seguito dell’ esito favorevole della istruttoria tecnica, viene redatto il disciplinare di concessione, che contiene le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Provincia concedente e soggetto concessionario. 2. Esso è redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Direzione e contiene i seguenti elementi: a)i dati identificativi del concessionario; b)la specie della derivazione, il corpo idrico, la quantità d'acqua massima consentita da derivare, espressa in moduli o in l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, in mc annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonche’ la curva di portata;
DISCIPLINARE. 1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Provincia concedente e soggetto concessionario. 2. Esso è redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Direzione e contiene i seguenti elementi: a)i dati identificativi del concessionario; b)la identificazione, ubicazione e consistenza dell’ area;
DISCIPLINARE. 1. L’allegato disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne definisce gli aspetti normativi ed operativi di dettaglio. 2. Le norme del disciplinare potranno essere oggetto di revisione totale o parziale, concordata tra le parti contraenti, anche prima della scadenza della presente convenzione, mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.
DISCIPLINARE. 1. Sono demandate ad uno specifico Disciplinare da definire e sottoscrivere tra le parti entro mesi tre dalla sottoscrizione della presente Convenzione: a. i dettagli inerenti il “campo di osservazione” come definito al precedente Art. 3; b. i dettagli inerenti il “quadro conoscitivo e delle tematiche di riferimento” come definiti ai precedenti Artt. 4 e 5; c. i dettagli inerenti i “bersagli del Focus” come definiti al precedente Art. 6; d. i dettagli inerenti “fonti informative e conoscitive” come definite al precedente Art. 7; e. i dettagli inerenti “cronoprogramma e fasi” come definite al precedente Art. 8; f. i dettagli relativi alla gestione finanziaria del Focus, anche rispetto a quanto riportato al precedente Art. 9 comma 1, ferme restando le modalità di erogazione richiamate allo stesso Art. 9.
DISCIPLINARE. Art.15 Con riferimento a quanto richiesto nel punto d) si chiede di confermare che: 1. sia sufficiente predisporre una dichiarazione nella quale le aziende confermino la totale rispondenza del progetto proposto rispetto alle specifiche generali e tecniche indicate nel disciplinare e capitolato. 2. Che il terzo punto elenco riferito a “.. relazione di progetto globale (descrivendo accuratamente ….) contenente il progetto della distribuzione logistica del sistemi ….” , sia un refuso in quanto: o la relazione di progetto globale è già richiesta nel punto a) o il progetto di distribuzione logistica dei sistemi è già richiesta nel punto b)