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Accesso civico Clausole campione

Accesso civico semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2- bis, co.3, d.lgs. n.33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Tempestivo Reda Caricare aggiornamenti Reda
Accesso civico. Accesso civico generalizzato cd. FOIA. Registro degli accessi civici generalizzati
Accesso civico. 1. L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, che l'Amministrazione ha omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi della normativa vigente. 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. 3. La richiesta deve essere presentata con mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx , al Responsabile per la trasparenza che, tramite il Dirigente o il responsabile apicale dell’UOR competente, provvede entro trenta giorni dalla richiesta alla pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente o comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicandone il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, che provvederà ai sensi dell’art. 15.
Accesso civico. 1. Chiunque ha diritto di richiedere alla Città metropolitana di Milano documenti, informazioni o dati per i quali sussiste obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, del presente Regolamento nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia, che non siano stati pubblicati nel sito web della Città metropolitana di Milano. 2. Chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma 1, detenuti dalla Città metropolitana di Milano, nel rispetto dei limiti e dei casi di esclusione relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013. 3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente ed è gratuito. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione relativa all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP). 4. Qualora la richiesta abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del precedente comma 1, la richiesta di accesso civico deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nei casi di accesso ai dati e documenti di cui al precedente comma 2, l’istanza può essere indirizzata alternativamente ad uno dei seguenti Uffici: a) all’Ufficio Relazioni con il pubblico; b) al Direttore dell’unità organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti, responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 23 del presente Regolamento; c) ad altro Ufficio eventualmente indicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. Nei casi di cui alle lettere b) e c), l’istanza è indirizzata per conoscenza anche all’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP). Il rilascio di copia di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali, come previsti nell'allegato B del presente Regolamento. 5. Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e ai controinteressati, se individuati ai sensi degli artt. 5 e 5 bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013. 6. Nel caso in cui l’istanza rigu...
Accesso civico. 1. L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazione e le società in controllo o in partecipazione pubblica, diretta o indiretta abbiano omesso di pubblicare.
Accesso civico. L’accesso civico semplice assicura il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013) nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente”. La richiesta di accesso civico, che non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “altri contenuti – accesso civico e civico generalizzato” Il RPCT provvede a veicolare le domande di accesso civico alla U.O. competente per la diretta e pronta evasione con obbligo di contestuale informazione all’istante, evidenziando i termini prescritti per legge per l’adempimento di pubblicazione e/o di informazione.
Accesso civico. Nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Ministero del turismo - Altri contenuti (xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) – sono state pubblicate nel 2022 le informazioni generali riguardanti gli istituti dell’accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli art. 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le modalità per esercitare il diritto, gli indirizzi cui rivolgersi e i moduli utili a presentare le varie istanze previste dalla normativa. Nell'intero 2022 risulta pervenuta 1 (una) istanza di accesso civico semplice - il 24 dicembre 2022 - che è risultata inammissibile in quanto il documento di cui si richiedeva la pubblicazione era inesistente e, comunque, non soggetto ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. Nel medesimo periodo, non risultano invece pervenute istanze di accesso civico generalizzato. 1 Cfr. note del 13 maggio 2022, prot. 6359/22 e del 29 agosto 2022, prot. 10727/22 Il PTCPT 2022 prevede la Misura M.10 “Definizione di un piano di implementazione, tenuta e aggiornamento del “Registro degli accessi" nella responsabilità dell’Ufficio I della Direzione Generale degli Affari Generali e delle Risorse Umane con implementazione prevista al 30 settembre 2022. L’Ufficio ha dapprima proposto (v. nota del 21 settembre 2022, prot. 12073/22) una bozza di decreto per l’approvazione dell’istituzione del registro degli accessi e, successivamente (v. nota del 9 dicembre 2022 17742/22), una bozza di un regolamento più ampio che intende disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tali bozze presentano tuttavia diverse criticità che il RPCT ha puntualmente segnalato in entrambe le occasioni, suggerendone da ultimo l’aggiornamento1 . L’obiettivo è definire e adottare il regolamento o, comunque, altro atto amministrativo che consenta di definire contenuto, criteri e modalità di implementazione del registro degli accessi al fine di renderlo operativo entro il 31 marzo 2023.
Accesso civico. (“semplice” e “generalizzato”) 33
Accesso civico. La pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici – Obblighi di iscrizione e aggiornamento dati Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
Accesso civico. Ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013, gli utenti interni ed esterni alla Scuola esercitano anche l’accesso civico agli atti. Il decreto della trasparenza legittima chiunque a richiedere la messa a disposizione, così come la pubblicazione di tutte le informazioni. L’Accesso Civico previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 (che si differenzia dall’Accesso agli Atti di cui alla L. n.241/1990) è stato ampliato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 (cd. FOIA) in quanto consente a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere anche a dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione. L’accesso civico può essere esercitato da chiunque, prevede una domanda non motivata ed é gratuito. La domanda va indirizzata al responsabile della trasparenza (il D.S.), il quale, in caso di accettazione, pubblica i documenti o le informazioni sul sito dell’amministrazione (se rientrano negli obblighi di pubblicazione) e trasmette l’intero materiale al richiedente. Il procedimento di Accesso Civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Se il responsabile della trasparenza individua soggetti controinteressati ne dà comunicazione agli stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare motivata opposizione. Tale atto determina la sospensione del termine del procedimento fino all'eventuale opposizione. II responsabile deve altresì informare l’ufficio competente circa le sanzioni disciplinari previste dalle norme per l’eventuale inadempimento agli obblighi di pubblicazione.