Accesso civico Clausole campione

Accesso civico semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2- bis, co.3, d.lgs. n.33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Tempestivo Reda Caricare aggiornamenti Reda Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Tempestivo Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2- bis, co.3, d.lgs. n.33/2013 Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Tempestivo Registro degli accessi Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2- bis, co.3, d.lgs. 33/2013 Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) Registro degli acces...
Accesso civico. 2.5 Accesso civico generalizzato cd. FOIA. Registro degli accessi civici generalizzati
Accesso civico. 1. L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, che l'Amministrazione ha omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi della normativa vigente.
Accesso civico. L’accesso civico semplice assicura il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013) nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente”. La richiesta di accesso civico, che non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “altri contenuti – accesso civico e civico generalizzato” Il RPCT provvede a veicolare le domande di accesso civico alla U.O. competente per la diretta e pronta evasione con obbligo di contestuale informazione all’istante, evidenziando i termini prescritti per legge per l’adempimento di pubblicazione e/o di informazione.
Accesso civico. Nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Ministero del turismo - Altri contenuti (xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) – sono state pubblicate nel 2022 le informazioni generali riguardanti gli istituti dell’accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli art. 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le modalità per esercitare il diritto, gli indirizzi cui rivolgersi e i moduli utili a presentare le varie istanze previste dalla normativa. Nell'intero 2022 risulta pervenuta 1 (una) istanza di accesso civico semplice - il 24 dicembre 2022 - che è risultata inammissibile in quanto il documento di cui si richiedeva la pubblicazione era inesistente e, comunque, non soggetto ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. Nel medesimo periodo, non risultano invece pervenute istanze di accesso civico generalizzato. 1 Cfr. note del 13 maggio 2022, prot. 6359/22 e del 29 agosto 2022, prot. 10727/22 Il PTCPT 2022 prevede la Misura M.10 “Definizione di un piano di implementazione, tenuta e aggiornamento del “Registro degli accessi" nella responsabilità dell’Ufficio I della Direzione Generale degli Affari Generali e delle Risorse Umane con implementazione prevista al 30 settembre 2022. L’Ufficio ha dapprima proposto (v. nota del 21 settembre 2022, prot. 12073/22) una bozza di decreto per l’approvazione dell’istituzione del registro degli accessi e, successivamente (v. nota del 9 dicembre 2022 17742/22), una bozza di un regolamento più ampio che intende disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tali bozze presentano tuttavia diverse criticità che il RPCT ha puntualmente segnalato in entrambe le occasioni, suggerendone da ultimo l’aggiornamento1 . L’obiettivo è definire e adottare il regolamento o, comunque, altro atto amministrativo che consenta di definire contenuto, criteri e modalità di implementazione del registro degli accessi al fine di renderlo operativo entro il 31 marzo 2023. Allegato 1 – Catalogo dei processi Allegato 2 - Catalogo dei rischi Allegato 3 – Schede processi rischi 1 Cfr. nota del 29 dicembre 2022, n. 19765/22.
Accesso civico. (“semplice” e “generalizzato”) 33
Accesso civico. Ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013, gli utenti interni ed esterni alla Scuola esercitano anche l’accesso civico agli atti. Il decreto della trasparenza legittima chiunque a richiedere la messa a disposizione, così come la pubblicazione di tutte le informazioni. L’Accesso Civico previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 (che si differenzia dall’Accesso agli Atti di cui alla L. n.241/1990) è stato ampliato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 (cd. FOIA) in quanto consente a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere anche a dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione. L’accesso civico può essere esercitato da chiunque, prevede una domanda non motivata ed é gratuito. La domanda va indirizzata al responsabile della trasparenza (il D.S.), il quale, in caso di accettazione, pubblica i documenti o le informazioni sul sito dell’amministrazione (se rientrano negli obblighi di pubblicazione) e trasmette l’intero materiale al richiedente. Il procedimento di Accesso Civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Se il responsabile della trasparenza individua soggetti controinteressati ne dà comunicazione agli stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare motivata opposizione. Tale atto determina la sospensione del termine del procedimento fino all'eventuale opposizione. II responsabile deve altresì informare l’ufficio competente circa le sanzioni disciplinari previste dalle norme per l’eventuale inadempimento agli obblighi di pubblicazione.
Accesso civico. VI.2.3. La pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici – Obblighi di iscrizione e aggiornamento dati Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
Accesso civico. Va rilevato come nel caso in esame venga utilizzato con esito positivo l’accesso civico con cui i ricorrenti hanno potuto richiedere al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di rendere pubblico il contenuto dell’accordo. Tale strumento è volto a garantire la trasparenza ovvero la accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L’attivazione dell’accesso civico da parte di ciascun cittadino è volto ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Il rispetto di questi diritti appare tanto più fondamentale laddove si tratta di accordi internazionali in vigore e produttivi di effetti giuridici, i quali sono per espressa previsione legislativa sempre sottoposti ad un obbligo di pubblicazione. Nel caso in esame tutte le condizioni richieste erano presenti. Infatti l’accordo del 26 settembre 2017 sottoscritto tra Italia e Niger costituisce la base giuridica – come indicato dalla Scheda n. 2/2018 delle missioni internazionali - dell’intervento militare italiano su territorio nigerino, costituendo il necessario fondamento giuridico e politico dell’invio di forze militari in territorio straniero. Sul punto, infine, deve escludersi la rilevanza della “natura politica” dell’accordo internazionale, secondo il TAR: in quella sede era in rilievo solo la tematica dell’accessibilità del documento che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5 c.1 del Decreto legislativo n. 33 del 2013, non la sindacabilità dell’atto politico Nonostante siamo in presenza di un accordo internazionale stipulato in forma semplificata, il Governo non ha mai comunicato o pubblicato il contenuto dell’accordo. Tale prassi è sempre più frequente nello scenario italiano. Tale sentenza al contrario stabilisce un importante principio giuridico volto a riaffermare la necessaria pubblicazione di questi accordi ai sensi della legge 839/1984, di modo che gli stessi siano sempre sottoposti al controllo della collettività e così lo sia tutta l’attività della pubblica amministrazione anche per ciò che concerne le...
Accesso civico. 1. Chiunque ha diritto di richiedere alla Città metropolitana di Milano documenti, informazioni o dati per i quali sussiste obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, del presente Regolamento nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia, che non siano stati pubblicati nel sito web della Città metropolitana di Milano.