Accesso civico Clausole campione

Accesso civico. L’accesso civico semplice assicura il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013) nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente”. La richiesta di accesso civico, che non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “altri contenuti – accesso civico e civico generalizzato” Il RPCT provvede a veicolare le domande di accesso civico alla U.O. competente per la diretta e pronta evasione con obbligo di contestuale informazione all’istante, evidenziando i termini prescritti per legge per l’adempimento di pubblicazione e/o di informazione.
Accesso civico. Accesso civico generalizzato cd. FOIA. Registro degli accessi civici generalizzati
Accesso civico semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2- bis, co.3, d.lgs. n.33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Tempestivo Reda Caricare aggiornamenti Reda
Accesso civico. Va rilevato come nel caso in esame venga utilizzato con esito positivo l’accesso civico con cui i ricorrenti hanno potuto richiedere al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di rendere pubblico il contenuto dell’accordo. Tale strumento è volto a garantire la trasparenza ovvero la accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L’attivazione dell’accesso civico da parte di ciascun cittadino è volto ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Il rispetto di questi diritti appare tanto più fondamentale laddove si tratta di accordi internazionali in vigore e produttivi di effetti giuridici, i quali sono per espressa previsione legislativa sempre sottoposti ad un obbligo di pubblicazione. Nel caso in esame tutte le condizioni richieste erano presenti. Infatti l’accordo del 26 settembre 2017 sottoscritto tra Italia e Niger costituisce la base giuridica – come indicato dalla Scheda n. 2/2018 delle missioni internazionali - dell’intervento militare italiano su territorio nigerino, costituendo il necessario fondamento giuridico e politico dell’invio di forze militari in territorio straniero. Sul punto, infine, deve escludersi la rilevanza della “natura politica” dell’accordo internazionale, secondo il TAR: in quella sede era in rilievo solo la tematica dell’accessibilità del documento che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5 c.1 del Decreto legislativo n. 33 del 2013, non la sindacabilità dell’atto politico Nonostante siamo in presenza di un accordo internazionale stipulato in forma semplificata, il Governo non ha mai comunicato o pubblicato il contenuto dell’accordo. Tale prassi è sempre più frequente nello scenario italiano. Tale sentenza al contrario stabilisce un importante principio giuridico volto a riaffermare la necessaria pubblicazione di questi accordi ai sensi della legge 839/1984, di modo che gli stessi siano sempre sottoposti al controllo della collettività e così lo sia tutta l’attività della pubblica amministrazione anche per ciò che concerne le...
Accesso civico. Nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Ministero del turismo - Altri contenuti (xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) – sono state pubblicate nel 2022 le informazioni generali riguardanti gli istituti dell’accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli art. 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le modalità per esercitare il diritto, gli indirizzi cui rivolgersi e i moduli utili a presentare le varie istanze previste dalla normativa. Nell'intero 2022 risulta pervenuta 1 (una) istanza di accesso civico semplice - il 24 dicembre 2022 - che è risultata inammissibile in quanto il documento di cui si richiedeva la pubblicazione era inesistente e, comunque, non soggetto ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. Nel medesimo periodo, non risultano invece pervenute istanze di accesso civico generalizzato. 1 Cfr. note del 13 maggio 2022, prot. 6359/22 e del 29 agosto 2022, prot. 10727/22 Il PTCPT 2022 prevede la Misura M.10 “Definizione di un piano di implementazione, tenuta e aggiornamento del “Registro degli accessi" nella responsabilità dell’Ufficio I della Direzione Generale degli Affari Generali e delle Risorse Umane con implementazione prevista al 30 settembre 2022. L’Ufficio ha dapprima proposto (v. nota del 21 settembre 2022, prot. 12073/22) una bozza di decreto per l’approvazione dell’istituzione del registro degli accessi e, successivamente (v. nota del 9 dicembre 2022 17742/22), una bozza di un regolamento più ampio che intende disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tali bozze presentano tuttavia diverse criticità che il RPCT ha puntualmente segnalato in entrambe le occasioni, suggerendone da ultimo l’aggiornamento1 . L’obiettivo è definire e adottare il regolamento o, comunque, altro atto amministrativo che consenta di definire contenuto, criteri e modalità di implementazione del registro degli accessi al fine di renderlo operativo entro il 31 marzo 2023.
Accesso civico. (“semplice” e “generalizzato”) 33
Accesso civico. Ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013, gli utenti interni ed esterni alla Scuola esercitano anche l’accesso civico agli atti. Il decreto della trasparenza legittima chiunque a richiedere la messa a disposizione, così come la pubblicazione di tutte le informazioni. L’Accesso Civico previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 (che si differenzia dall’Accesso agli Atti di cui alla L. n.241/1990) è stato ampliato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 (cd. FOIA) in quanto consente a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere anche a dati, informazioni e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione. L’accesso civico può essere esercitato da chiunque, prevede una domanda non motivata ed é gratuito. La domanda va indirizzata al responsabile della trasparenza (il D.S.), il quale, in caso di accettazione, pubblica i documenti o le informazioni sul sito dell’amministrazione (se rientrano negli obblighi di pubblicazione) e trasmette l’intero materiale al richiedente. Il procedimento di Accesso Civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Se il responsabile della trasparenza individua soggetti controinteressati ne dà comunicazione agli stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare motivata opposizione. Tale atto determina la sospensione del termine del procedimento fino all'eventuale opposizione. II responsabile deve altresì informare l’ufficio competente circa le sanzioni disciplinari previste dalle norme per l’eventuale inadempimento agli obblighi di pubblicazione.
Accesso civico. La pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici – Obblighi di iscrizione e aggiornamento dati Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
Accesso civico. 1. L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazione e le società in controllo o in partecipazione pubblica, diretta o indiretta abbiano omesso di pubblicare.

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  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

  • TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. • Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante. • Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

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  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: • ai sensi di legge per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del D.P.R 30 giugno 1964 n. 1124 s.m.i. e ai sensi del X.XX 23.02.2000, n. 38 e s.m.i incluse le figure di collaborazione previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 ( c.d legge Xxxxx) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quelle descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (cd. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i. • ai sensi del Codice Civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi. Oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose. • Ai sensi di legge per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), durante od in occasione dell’attività lavorativa. • Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL. L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. L'assicurazione comprende anche, e ciò a deroga di quanto eventualmente diversamente convenuto, i prestatori di lavoro assunti in conformità alla Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge "Biagi") ed i prestatori di lavoro occasionali, compresi gli stagisti, borsisti, tirocinanti ecc. per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni e che vengono assicurati dall'Assicurato stesso contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge; diversamente, tali soggetti verranno considerati terzi. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’Inail non riconosca la propria copertura assicurativa. L’invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni e D.lgs. 23.02.200 n. 38 e s.m.i., dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. Il risarcimento derivante dal danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C. L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite da: • INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli effetti del D.lgs. n. 38/2000; • ASL e/o enti similari.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.