Attività non consentite Clausole campione

Attività non consentite. 1. Il dipendente di DiSCo non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. 2. In particolare, è vietato ai dipendenti: a) lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati; b) l’esercizio di attività commerciale, industriale o professionale; c) l’esercizio dell’attività artigianale e agricola esercitate in modo continuativo, professionale, lucrativo e il possesso della qualità di “imprenditore agricolo professionale”; d) l’esercizio di attività professionale per il cui svolgimento sia necessaria l’iscrizione ad albi o ordini professionali, anche se svolta a favore proprio o di familiari; e) l’esercizio a favore di terzi di attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni riguardanti o connesse ai compiti istituzionali di DiSCo; f) l’assunzione di cariche in società che, a seconda del tipo di società, presuppongano l’esercizio di rappresentanza, amministrazione, di attività in nome e per conto della società medesima; g) l’espletamento di prestazioni d’opera e prestazioni intellettuali a favore di soggetti coinvolti dall’attività istituzionale di XxXXx se non esplicitamente autorizzate ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 165/2001; h) l’esercizio di attività o adozione di decisioni collegate, direttamente o indirettamente, ad un interesse, anche non economico, proprio o di propri familiari o di organizzazioni di cui si è amministratori o dirigenti, oppure che possano comunque far venire meno il dovere di imparzialità; i) l’uso di informazioni acquisite in ambito lavorativo e, più in generale, la finalizzazione della propria posizione funzionale, per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell’amministrazione. 3. Il dipendente può chiedere, anche in deroga, al proprio dirigente di essere autorizzato allo svolgimento di incarichi temporanei e occasionali, utilizzando la modulistica presente sull’ intranet dell’ente “ColLegami” nella barra superiore dell’home page, a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero all’assunzione di cariche in enti o società, non aventi fini di lucro, nel rispetto delle norme regolamentari vigenti. Il dipendente può iniziare a svolgere l’incarico solo dopo aver otten...
Attività non consentite. Lei accetta di non: a. Creare un’identità fittizia su Xxxxxxxxxxx.xx. La creazione occasionale di profili chiaramente fittizi da parte di Xxxxxxxxxxx.xx o con il suo espresso consenso in relazione a una campagna promozionale non comporta una rinuncia a quest’obbligo; b. Travisare la sua identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo), posizioni lavorative attuali o passate, qualifiche o affiliazioni con una persona o entità; c. Creare un profilo di Membro per chiunque non sia Lei medesimo (una persona reale); d. Utilizzare o tentare di utilizzare l’altrui account; e. Molestare, abusare o nuocere ad un’altra persona; f. Inviare o pubblicare qualsiasi pubblicità non richiesta o non autorizzata, “posta indesiderata”, “spam”, “catene di Sant’Xxxxxxx”, “schemi a piramide” o qualsiasi altra forma di sollecitazione non autorizzata da Xxxxxxxxxxx.xx; g. Sviluppare, supportare o utilizzare software, dispositivi, script, robot o qualsiasi altro mezzo o processo (inclusi crawler, plugin e componenti aggiuntivi dei browser, o qualsiasi altra tecnologia o lavoro manuale) per eseguire lo scraping dei Sevizi o altrimenti copiare profili e altri dati dai Servizi; h. Bypassare o aggirare qualsiasi controllo o Servizio utilizzando delle restrizioni (ad es. tetti massimi di ricerche per parole chiave); i. Xxxxxxxx indirizzi email o altre informazioni personali di Xxxxxx che non conosce, senza autorizzazione; j. Usare, divulgare o distribuire qualsiasi dato ottenuto in violazione della presente informativa; k. Divulgare informazioni che non ha il diritto di rivelare (ad es. informazioni riservate di altre persone, incluso il suo datore di lavoro); l. Violare i diritti di proprietà intellettuale di altri, inclusi diritti d’autore, brevetti, marchi, segreti commerciali o altri diritti di privativa; m. Violare la proprietà intellettuale o altri diritti di Xxxxxxxxxxx.xx; n. Pubblicare qualsiasi cosa che contenga software con virus, worm o ogni altro codice dannoso; o. Alterare gli identificativi al fine di occultare l’origine di qualsiasi messaggio o post trasmesso attraverso i Servizi. p. Creare profili o fornire contenuti che promuovono servizi escort o prostituzione. q. Creare o operare uno schema a piramide, frode o altre pratiche simili; r. Eseguire il reverse engineering, la decompilazione, lo smontaggio, la decifrazione o altro tentativo di decodificare il codice sorgente per i Servizi o qualsiasi tecnologia correlata che non sia open source; s. Affittare, prestare, commerci...
Attività non consentite. Il Consumatore/Cliente non potrà utilizzare SaaS, e dovrà impedire che XxxX venga utilizzato, per i seguenti fini: (i) introdurre trojan horses, worms, logic bombs o altre materiale dannoso; (ii) modificare, decodificare, copiare o realizzare lavori che derivino da SaaS; (iii) rimuovere o alterare etichette o note di diritti di proprietà relative a SaaS nonché alla documentazione allegata; (iv) usare SaaS in qualsiasi modo illecito o che abbia effetti negativi su altre persone fisiche o giuridiche, nonché in modo che esponga i suddetti soggetti a responsabilità giuridiche.
Attività non consentite. 11.1. I Servizi sonnenFlat oggetto del Contratto sono intesi esclusivamente per l’uso residenziale da parte del Cliente. È vietato qualsiasi uso per finalità commerciali.
Attività non consentite. Negli stabili e negli alloggi di edilizia residenziale pubblica non è consentito: a) scuotere e battere dalla finestra verso strada o sui ripiani delle scale tappeti, stuoie, coperte, e simili. Tale operazione è permessa (nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana) solo dai balconi e finestre verso cortile oppure negli spazi appositamente creati; b) installare alle finestre, ai balconi e terrazze, tendaggi, stenditoi e attrezzature varie, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune o dell’assemblea dell’autogestione o del condominio; c) depositare nelle parti ad uso comune biciclette, motocicli, autoveicoli, utensili, attrezzi, e comunque materiali ingombranti di qualsiasi tipo anche per breve tempo. In specifico, la sosta di autoveicoli è consentita unicamente nelle aree a ciò destinate. Il Comune ha facoltà di far rimuovere autoveicoli ed altri beni depositati nelle parti comuni, addebitando le spese della rimozione ai proprietari degli stessi, o, qualora gli stessi non siano identificati, ai conduttori dell'edificio; d) gettare nei sanitari materiali che possono otturarli o danneggiarli; e) tenere depositi di sostanze maleodoranti e di materie infiammabili, esplosive o comunque pericolose; f) tenere depositi di gas (metano, GPL o altro) in bombole o altro materiale combustibile oltre le quantità strettamente necessarie per gli usi domestici, da utilizzare secondo le vigenti norme di sicurezza, qualora l’immobile non sia provvisto di servizio a rete di gas; g) lasciare aperti cancelli e accessi di uso comune; h) gettare immondizie ed altri oggetti di rifiuto nel cortile, nella strada o nelle adiacenze; i) sovraccaricare i pavimenti, i balconi, i sottotetti, i tetti e tutti gli altri vani; j) in generale usare in modo improprio le parti comuni; k) recare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura; l) fumare in ascensore, sulle scale, negli androni e comunque in tutti gli spazi comuni chiusi; m) depositare sul balcone, sulle finestre, sui ballatoi, sulle terrazze, e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi; mettere vasi per fiori e piante sulle terrazze e finestre se non opportunamente assicurati onde evitare eventuali cadute. L’innaffiamento deve essere fatto in modo da non arrecare danni alle persone, all’edificio e alle cose; n) tenere nell’alloggio, nelle pertinenze e negli spazi comuni animali che arrechino grave disturbo o danno o costituiscano pericolo. Negli spazi comuni gli animali non possono...

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  • Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT: a) Il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

  • OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Il Direttore dell’AATO Veronese Xxxxxxx Xxxxxxxxx 1. Il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, lett. f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, “dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue”, nonché della riutilizzazione delle acque reflue e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature. 2. Il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie, e delle direttive dell’Autorità d’ambito, nonché nel rispetto del presente atto. 3. Al Gestore, con il presente atto, viene affidata l’erogazione del servizio idrico integrato a tutti gli utenti dei comuni dell’Area gestionale di cui all’allegato 1, con l’utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti e di tutti quelli che verranno realizzati nel corso dell’affidamento, secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto, nonché con le risorse umane ed i mezzi d’opera necessari. 4. Al Gestore, con il presente atto, è, altresì, affidata la realizzazione del programma degli interventi strutturali, approvato dall’Autorità con deliberazione n. 3 del 1 luglio 2005, e successive modifiche ed integrazioni. 5. I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui all’Allegato 1, possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l’osservanza del presente atto, delle direttive statali, regionali e dell’Autorità d’ambito. 6. Al Gestore è conferito, per tutta la durata della Convenzione, il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidatogli all'interno del territorio indicato nell’allegato 1, salvo quanto previsto dal successivo art. 9. 7. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le tariffe ed i corrispettivi indicati nei successivi articoli. Il Presidente di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 8. Le tariffe, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi d’allacciamento alle reti di acquedotto e di fognatura sono determinati dall’Autorità d’ambito in conformità alle vigenti norme in materia, anche su proposta del Gestore, osservando comunque l’uniformità degli standard minimi di servizio pubblico e garantendo la parità di trattamento tra gli utenti.

  • Affidamento del servizio La gestione del servizio di cui all’art. 1 è affidata a Società in possesso dei seguenti requisiti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. n°163/2006; b) che all’impresa non è stata applicata alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; c) di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; d) Iscrizione alla CCIAA per oggetto di attività concernente il servizio oggetto della gara o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. e) di essere in possesso di sistema di qualità aziendale certificato secondo la norma ISO 9001:2008 per le attività di accertamento delle entrate comunali; f) di non avere pendenze, contenziosi in essere o debiti di qualsiasi genere con il Comune di Siderno; g) non aver subito risoluzioni in danno per contratti stipulati con enti pubblici e/o rescissioni contrattuali connesse ad inadempienze e/o mancati e/o incompleti riversamenti delle somme di spettanza dell’Ente Appaltante; h) non essere stato sottoposto a cancellazione e/o sospensione dall’Albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed istituito con Decreto del Ministero delle Finanze e dei Comuni 289/2000; i) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo non inferiore ad € 1.500.000 (eurounmilionecinquecento/00). Per servizi analoghi devono intendersi servizi di accertamento e riscossione di tributi e/o entrate patrimoniali. j) possesso di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti le suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate almeno dall’Impresa capogruppo. k) di aver svolto negli ultimi cinque anni o avere in corso di esecuzione, con un unico contratto, alla data di pubblicazione della presente gara, con regolarità e senza contestazioni, il servizio di supporto alle attività di accertamento e riscossione coattiva di tributi comunali in almeno 3 comuni di classe IV o superiori (ex art. 2 del D.Lgs.507/1993). l) di avere un organico medio di dipendenti nell’ultimo triennio composto da almeno 20 unità lavorative con contratto C.C.N.L. a tempo indeterminato tra cui: - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione a “messo notificatore”; - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione all’esercizio della professione di “avvocato”; - almeno n. 2 dipendenti provvisti di abilitazione ad “ufficiale della riscossione” Tale requisito potrà essere attestato mediante autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, corredata da copia del suo documento di identità non autenticato, in corso di validità. In caso di ATI costituita o in corso di costituzione o di Consorzio i requisiti soggettivi dovranno essere posseduti da tutti i componenti dell’associazione temporanea. I requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui alle lettere i) e l) dovrà essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi, fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. In ogni caso, detti requisiti devono essere posseduti al momento della pubblicazione del presente Bando e risultare da una o più dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione. Le ditte concorrenti in associazione temporanea di imprese non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, in più di una associazione. Nel caso di partecipazione in ATI in corso di costituzione la domanda di partecipazione e l’offerta dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese associande. I raggruppamenti temporanei di imprese possono essere già costituiti, ovvero va dichiarata, pena l’esclusione dalla gara, l’intenzione di costituirsi in A.T.I in casi di aggiudicazione, con indicazione dell’impresa capogruppo, la partizione dei lavori e le quote di partecipazione, nel pieno rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario e/o tecnico - organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. In osservanza dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 è escluso l’avvalimento relativamente ai requisiti di carattere soggettivo.

  • Permessi non retribuiti Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro: a. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; b. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi; c. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49; d. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell’art.4, commi 2 e 4, della legge n.53/2000 – dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.278 pubblicato sulla G.U. 11/10/2000, Serie Generale n.238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al punto b) se utilizzata allo stesso titolo; e. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali); f. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo – ad operazione conclusa – la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente; g. il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge n.53/2000

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.

  • Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Revoca Fino al momento di conclusione della polizza, il Contraente può revocare la proposta a mezzo P.E.C. (xxx@xxx.xxxxxxx.xx) o tramite raccomandata A/R all’indirizzo Allianz Global Life dac, c/o Allianz S.p.A. - Ufficio Vita, Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la proposta da revocare. Recesso Relativamente alla polizza collettiva, al Contraente e alla Società è concessa facoltà di recesso in ogni momento, tramite invio Raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni. Con riferimento alla singola copertura assicurativa, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla relativa data di conclusione tramite P.E.C. (xxx@xxx.xxxxxxx.xx) oraccomandata A/R all’indirizzo Allianz Global Life dac, c/o Allianz S.p.A. - Ufficio Vita, Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste,con indicazione degli elementi identificativi del contratto e gli estremi del conto corrente bancario sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio. Risoluzione La singola copertura si risolve, con effetto dalla relativa data di decorrenza, in caso di: mancato pagamento del relativo premio entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza; inesistenza o nullità del contratto di finanziamento; mancata erogazione del finanziamento entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza; falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa. La copertura assicurativa si estingue, infine, in caso di recesso dal finanziamento da parte dell’Assicurato nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di finanziamento. Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☑ NO L'Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate. Il presIemntperdeoscau:mAelnlitaonczonGtileonbeainl fLoirfmeadzaiocni aggiuntive e complementari rispBerttookaerq:uBerlloekceorn:tCenlautses nCeol ndoscuultminegntoS.irn.lf.ormativo precontrattuale per i prodPortoti dasositctuora:tiLviifveitaPdriovetersci dtiaoi pnropdeorttliad’icnevessstiiomneentdo easlsqicuurianttivoi (dDeIPllVaitpa)e, pnesriaoiunteare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Data di realizzazione: 01/01/2019 Il presente DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile

  • Persone non assicurabili Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. In ogni caso l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell’assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.

  • Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.