ATTREZZATURE E MEZZI Clausole campione

ATTREZZATURE E MEZZI. L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione della ditta aggiudicataria del servizio di cui all’art. 3 le seguenti tipologie di mezzi, con la modalità del comodato d’uso gratuito, specificandone le targhe al momento della stipula del contratto: Pertanto, gli addetti impiegati nel servizio dovranno essere abilitati alla guida dei mezzi sopraccitati. A discrezione dell’I.A., il servizio potrà essere svolto, ove non espressamente indicato dal presente capitolato, con l’aggiunta di propri mezzi tecnici, attrezzature e macchine idonee secondo la propria organizzazione. In ogni caso, i mezzi, sia in dotazione al Comune di Levanto sia quelli eventuali forniti dall’I.A., dovranno operare esclusivamente sul territorio comunale; l’utilizzo al di fuori del territorio comunale dovrà essere specificatamente autorizzato dal Responsabile del servizio o suo delegato. Si preme sottolineare che l’I.A., e per Suo conto gli operatori impiegati nel servizio, dovranno ottemperare ad un controllo rigoroso su tutte le attrezzature utilizzate (comprese quelle fornite dal Comune di Levanto) in quanto, nel caso in cui si ravvisasse un difetto o un guasto dell'apparecchiatura dal quale possa derivare un pericolo per gli utenti, nonché per gli operatori, si dovrà immediatamente provvedere ad una sua messa in sicurezza, anche mediante semplice fermo del mezzo in luogo sicuro, in attesa della sua riparazione a cura del personale preposto. In particolare, con riferimento ai mezzi in comodato d’uso e di proprietà del Comune di Levanto si dovrà provvedere alla segnalazione tempestiva dell’anomalia al personale Comunale. Infine si pone a carico dell’I.A. la pulizia periodica dei mezzi forniti in comodato d’uso gratuito o di proprietà impiegati nel servizio. In particolare si ritiene indispensabile il lavaggio e l’igienizzazione giornaliera delle vasche e della carrozzeria mentre deve avere una frequenza minima settimanale la pulizia interna dell’abitacolo. Agli addetti impiegati nel servizio è vietato mangiare o stoccare rifiuti di qualsiasi natura all’interno dell’abitacolo.
ATTREZZATURE E MEZZI. Per l’espletamento dei servizi sopra elencati, l’Impresa dovrà essere dotata di tutte le attrezzature necessarie all’espletamento dei servizi. L’Amministrazione fornirà, in comodato gratuito, la seguente attrezzatura:  motoseghe, decespugliatori, tagliasiepi, motozappa, pompa sommersa ed altra eventuale ritenuta necessaria ed opportuna;  n.4 motoveicoli distinti come segue:  n°1 autocarro coperto Piaggio per il trasporto delle salme dalla camera mortuaria fino al luogo di sepoltura  n°2 motocarri scoperti Piaggio tipo porter Deck per il trasporto delle maestranze da un cimitero all’altro e dei materiali occorrenti per le sepolture.  n°1 motocarro Piaggio tipo porter con cassone ribaltabile, per il servizio di manutenzione. Il pagamento degli oneri di legge previsti, tipo tassa di proprietà, assicurazione obbligatoria di legge e revisione del mezzo/i sono a carico dell’Ente, mentre tutte le altre spese inerenti a carburante, olio, filtri, manutenzione ordinaria e straordinaria della suddetta attrezzatura e dei suddetti mezzi sono ad esclusivo carico dell’Impresa aggiudicataria. Alla cessazione del rapporto, i mezzi e gli strumenti di cui sopra, con apposito verbale, dovranno essere riconsegnati al D.E.C. nelle stesse condizioni di efficienza del momento dell'affidamento. Sono a carico dell’impresa anche le spese di funzionamento (cartucce, toner ecc…) di tutta l’attrezzatura fornita per i compiti di custodia e amministrativi (computer, fotocopiatrici, telefoni, telecamere ecc…). L’amministrazione, per migliorare la qualità del servizio, si riserva di assegnare attrezzatura e/o mezzi idonei allo scopo ed alle stesse condizioni previste dal presente articolo. Sono a carico dell’Impresa le autovetture per il servizio di accompagnamento, le quali dovranno essere ritenute idonee dall’Amministrazione Comunale.
ATTREZZATURE E MEZZI. Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere offerti dalla Ditta Appaltatrice che rimarrà proprietaria degli stessi. La Ditta Appaltatrice si impegna ad immettere in servizio mezzi e attrezzature in quantità sufficiente e di tipo idoneo al regolare svolgimento dei servizi. Si impegna, inoltre, a mantenerli - mediante frequenti ed attente manutenzioni - in stato di efficienza e decoro. Dovrà oltremodo garantire le sostituzioni di mezzi ed attrezzature ogni qualvolta necessario, eventualmente recuperando il servizio nella medesima giornata in cui è programmato. Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose e rumorose in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità degli stessi e di disporre affinché i mezzi non idonei siano sostituiti o resi idonei. I mezzi di raccolta e comunque le attrezzature in genere dovranno essere ricoverate in un apposito cantiere (deposito) della Ditta Appaltatrice in quanto non sarà consentito parcheggiare gli automezzi sul suolo pubblico durante le ore notturne. L’Amministrazione avrà la facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e dei materiali. La Polizia Municipale, provvederà alla sorveglianza ed al controllo.
ATTREZZATURE E MEZZI. Tutte le attrezzature, i mezzi, ecc. utilizzate per un adeguato svolgimento delle attività sono a carico della ditta, la quale ha l’obbligo di servirsi di mezzi oggettivamente idonei e rispettosi della normativa vigente. La ditta dovrà fornire l’elenco delle attrezzature, a norma, utilizzate.
ATTREZZATURE E MEZZI. Per lo svolgimento delle attività relative alla presente convenzione L’Amministrazione Comunale concede in uso attrezzature e strumentazioni che dovranno essere gestiti con lo spirito del Buon Padre di famiglia. I volontari se autorizzati dal RC, previa verifica del possesso dei requisiti necessari, potranno utilizzare mezzi (auto, camion etc.) e attrezzature di proprietà del Comune. L’ Amministrazione Comunale potrà concedere, qualora ne ravvisi la necessità, un contributo economico per rimborso spese per l’ammortamento e manutenzione di attrezzature e mezzi di proprietà dell’ASSOCIAZIONE. L’Amministrazione Comunale si impegna a risarcire tutti i danni ascrivibili a responsabilità della medesima eventualmente riportati a mezzi, attrezzature, strumentazioni impiegate dall’ASSOCIAZIONE nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione. In caso di ingenti danni riportati dai mezzi di proprietà dell’ASSOCIAZIONE impiegati in operazioni di allertamento o di emergenza, l’Amministrazione Comunale si riserva di accordare eventuali contributi.
ATTREZZATURE E MEZZI. L’impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso delle attrezzature necessarie per l’espletamento di tutti i servizi oggetto d’appalto. Tanto gli automezzi quanto gli accessori dovranno essere sempre in perfetta efficienza, conservati e mantenuti nella massima cura e sarà provveduto, di volta in volta, alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il servizio dell’appalto abbia sempre a compiersi in modo decoroso. L’amministrazione metterà a disposizione dell’aggiudicatario, con verbale sottoscritto dalle parti, montaferetri, scale e quant’altro in suo possesso per il funzionamento del cimitero. Allo scadere dell’appalto tutto il materiale consegnato dal comune dovrà essere restituito in buono stato, salvo la naturale usura; in caso di rottura, riconducibile a scorretto utilizzo delle predette attrezzature, l’appaltatore dovrà risarcire il comune del danno causato.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;