AVVALIMENTO E SUBAPPALTO Clausole campione

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. I. Avvalimento: L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e pro- fessionale di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del bando di gara a norma dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione pre- sentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso RFI Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il Accordo Qua- dro di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il Accordo Quadro di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il ter- mine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente: a) le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausi- liaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura); b) l’oggetto specifico del Accordo Quadro, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l’esatta ese- cuzione dell’appalto; c) una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un Accordo Quadro di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce; d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l’interesse – di carattere direttamente o indiretta- mente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad assumere senza cor- rispettivo gli obblighi derivanti dal Accordo Quadro di avvalimento. Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il Accordo Quadro di avvalimento si ri- solva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Il Accordo Quadro di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comm...
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. (ARTT. 89 e 105, DEL D.LGS.VO 50/2016)
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. Ai sensi dell’art. 49 del “Codice” il concorrente potrà fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art.49 con le specificazioni di cui all’art. 88, comma 1, del “Regolamento”. L’impresa ausiliaria inoltre, dovrà produrre, a pena di esclusione, la dichiarazione di cui al punto 17.A.3) del presente bando. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art.118 del “Codice”. Si precisa che, la Stazione Appaltante non corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto, l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle relative fatture quietanzate, secondo quanto previsto dal citato art.118.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. È consentito che, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, possa dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Il subappalto è ammesso nei termini e con le modalità di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. (ARTT. 89 e 105 DEL D.LGS.VO 50/2016) 12 a) Avvalimento 12 b) Subappalto 14
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. Per l’avvalimento trova applicazione il dettato dell’art.90 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. È ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. E’ ammesso l’avvalimento nel rispetto dei principi e dei termini di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 ed è consentito il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. nr. 50/2016.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. In conformità a quanto disposto dall’art. 49 del Codice il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del medesimo, in relazione alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti 7.5 e 7.6 del presente disciplinare avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. I due istituti sono consentiti nel rispetto del D.L.vo 163/06 e s.m.i
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. In caso di avvalimento, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 49 del Codice dei contratti. In caso di subappalto si applicano le disposizioni contenute nell’art.118 del Codice dei Contratti. Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, previa verifica dell’esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all’aggiudicatario e previa espressa preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto. L’affidatario dovrà depositare presso l’Istituto: 1. copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 2. certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dall’art.118 del Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata; 3. dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice dei Contratti; 4. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art.2359 c.c. con il titolare del subappalto. L’impresa, all’atto dell’offerta, deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare.