Common use of Campo di applicazione Clause in Contracts

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il personale con rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a tempo indeterminato scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98; - medici veterinari a tempo determinato dipendente da tutte rapporto convenzionale con le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti aziende USL il SSN, per l’espletamento di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° 6. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 Gli specialisti ambulatoriali e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali i professionisti di cui al comma 1, operano in modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed operatori nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali. 63. Con Il rapporto con il termine “agenzia/e”S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti, ove non specificatoanche se lo specialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa azienda o per conto di più aziende. 4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; essi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all’integrazione funzionale con gli altri servizi dell’azienda coinvolti e all’integrazione interprofessionale, secondo le rispettive competenze, sulla base degli accordi decentrati. 5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si intendono l’Agenzia avvalgono, per l'erogazione delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane prestazioni specialistiche, degli specialisti ambulatoriali e dei monopoliprofessionisti di cui al presente Accordo, destinatarie utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) e delle altre componenti professionali alla copertura delle espansioni di attività dell’area complessiva dell’assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscalimedici specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate cui all’art. 3 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 20162016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all’art. 6 del medesimo CCNQ. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al Al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. al comma 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionedell’Amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 43. Nella provincia autonoma Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti, RSA ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di Bolzano cui all’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la disciplina definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, stipulato il 13 luglio 2016 è riportato nel testo del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri contratto come “Aziende ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. LgsEnti”. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il 0.Xx riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgsX.Xxx. n. 165/2001”. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come “D.Lgs. n. 502 del 1992”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente da tutte le amministrazioni dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto indicate di cui all’art. 3 11 del CCNQ sulla Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016contrattazione, stipulato il 18 dicembre 2002. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al Al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto da aziende o enti soggetti a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all’individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie nazionali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione. 3. Nel testo del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997i riferimenti normativi al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 354 per le materie ivi previste502 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare il d.lgs. 19 giugno 1999, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, 229 come modificato dal d. lgsed integrato dai d.lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) sono riportati come “d.lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e502 del 1992, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come “d.lgs. n.165 del 2001”. Le leggi nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001. 4. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come “d. lgs. n. 165/2001aziende ed enti”. 5. Nel testo del presente contratto per “dirigente responsabile” si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di “unità operativa” si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di cui al CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto indicate all’artServizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 3 10 del CCNQ sulla dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti di contrattazione collettiva ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, terzo alinea del 13 luglio 2016CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all’individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del presente CCNL può essere integrataruolo sanitario, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, testo sono indicate come modificato dal d. lgs. n. 272/2001“dirigenti delle professioni sanitarie”. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono Sono confermate tutte le Amministrazionidisposizioni previste dall’art. 1, Ministeri, Enti pubblici non economici comma 3 e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui commi da 5 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/20013 novembre 2005”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo, di seguito indicato come CCNI, si applica a tutto il personale delle aree professionali A, B e C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato determinato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016indeterminato. 2. Il presente contratto CCNI si applica, altresìa decorrere dal giorno di inizio delle prestazioni lavorative presso l'Istituto, alle seguenti categorie di personale: a) anche al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1all’art.1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002a seguito di processi di mobilità. 3. Al personale in posizione di comando, assegnazione, distacco od altro analogo istituto giuridico presso l’INPS, proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del compartoD.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetto a mobilità spetta, salvo diversa previsione, il trattamento accessorio disciplinato dal presente CCNI, fermo restando, in conseguenza ogni caso, la non cumulabilità degli emolumenti accessori fissi e continuativi percepiti presso l’amministrazione di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contrattoappartenenza. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina Al personale docente del Liceo delle Scienze Umane – San Xxxxxxxxxx, si applicano, laddove compatibili, le norme del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001accordo. 5. Con Il presente CCNI concerne il termine “amministrazione/i” si intendono tutte periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 per la parte economica. Per la parte giuridica continuano a trovare applicazione le Amministrazionidisposizioni di cui all’art. 2 del CCNI 2018, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali nonché quelle di cui al comma 1Titolo II del medesimo CCNI 2018 fino a una diversa disciplina normativa e/o contrattuale. 6. Con L’avvenuta stipula del presente CCNI viene portata a conoscenza di tutte le articolazioni territoriali dell’Istituto e di tutto il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL personale in servizio mediante l’invio del comparto Agenzie Fiscalitesto in posta elettronica. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dal 1 al 9 livello dipendente da tutte le dalle amministrazioni del comparto indicate all’artdi cui all' art. 4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e, in relazione a quanto previsto dall' art. 25, comma 4, del decreto legislativo 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2febbraio 1993, n. 29, al personale delle stesse amministrazioni destinatario dell' art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il presente contratto si applica, costituisce altresì, alle seguenti categorie nei suoi principi essenziali, punto di personale: a) riferimento ai fini della disciplina contrattuale, in quanto compatibile ed applicabile, della normativa concernente diritti e doveri connessi al rapporto di lavoro per il personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e dall'Ente Nazionale Italiano per il Turismo negli Istituti italiani di cultura all’esterouffici all'estero, secondo fermo restando quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’artdall' art. 120, comma 2, della legge 11 ottobre 1990, n. 292. A detto personale non si applicano, in quanto incompatibili con la particolare natura del CCNL rapporto, le disposizioni relative al trattamento previsto all' allegato 4, ultimo comma, del 16 febbraio 1999DPR n. 411/1976. Un'apposita commissione bilaterale costituita all'interno dell'ente a livello nazionale definisce in sede negoziale particolari modalità di applicazione degli istituti normativi, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri ivi compresa la definizione dei requisiti del 24 aprile 2002rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cui applicare la normativa. 2. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi. 3. Al personale del comparto, comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionedella soppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al alla data dell'inquadramento definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazioneamministrazione o ente pubblico o privato, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contrattodata dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto di destinazione. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 20013 febbraio 1993, n. 165 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgsnel testo del presente contratto con la dizione: "d.lgs. n. 165/2001”29 del 1993".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto indicate all’artServizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 3 11 del CCNQ sulla del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di contrattazione collettiva quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del 13 luglio 2016CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all’individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale. applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall’art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall’art. 63, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000. 4. Nella provincia autonoma Al fine di Bolzano semplificare la disciplina stesura del presente contratto, con il termine “dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, disciplinati dal CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi integrativo del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/200110 febbraio 2004. 5. Con il termine Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come amministrazione/id.lgs. n. 502 del 1992si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali “d.lgs. n. 165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L’atto aziendale di cui al comma 1all’art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come “atto aziendale”. 6. Con il termine Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come agenzia/eaziende ed enti, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con Nel testo del presente contratto con il termine di ente/i pubblico/i non economico/iarticolazioni aziendali” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini Ministero/iunità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, così come individuate dall’atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di incarico si fa rinvio all’art. 27 del CCNL del comparto dei ministeri8 giugno 2000. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1Possono fare ricorso al contratto di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia (art. 2, D.M. n. 46448/2009). Pertanto in conformità alla disciplina sulla C.i.g.s., la concessione del trattamento di integrazione trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro. Al riguardo il Ministero del lavoro con circolare n. 6/1994 ha sottolineato che, determinando il D.L. n. 726/1984 una coincidenza tra la sfera operativa della C.i.g.s. e quella dei contratti di solidarietà ex art. 1 del decreto stesso, l'area di applicazione dei contratti di solidarietà coincide con quella della C.i.g.s., nel senso che essa viene automaticamente ad ampliarsi in concomitanza dell'estensione del campo di applicazione dell'intervento straordinario della Cassa. Pertanto, è ammesso il ricorso ai contratti di solidarietà da parte delle aziende industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in S.p.A., soggette alla contribuzione C.i.g. e C.i.g.s. (ML nota n. 19776/2010). Per le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonchè editrici e/o stampatrici di giornali periodici, il requisito occupazionale non si applica, considerata la specialità della normativa sancita per il settore dell'editoria dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 148/1993. Sono invece, escluse dall'applicazione del contratto di solidarietà le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della L. n. 223/1991, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette procedure. Il presente contratto di solidarietà non si applica a tutto il personale con rapporto nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. Il ricorso al contratto di solidarietà non è ammesso per rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti fenomeni di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016natura stagionale. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratti Di Solidarietà, Contratti Di Solidarietà

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il personale con rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a tempo indeterminato scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98; - medici veterinari a tempo determinato dipendente da tutte rapporto convenzionale con le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti aziende USL, per l’espletamento di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° 6. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 Gli specialisti ambulatoriali e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali i professionisti di cui al comma 1, operano in modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed operatori nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali. 63. Con Il rapporto con il termine “agenzia/e”S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti, ove non specificatoanche se lo specialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa azienda o per conto di più aziende. 4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; essi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all’integrazione funzionale con gli altri servizi dell’azienda coinvolti e all’integrazione interprofessionale, secondo le rispettive competenze, sulla base degli accordi decentrati. 5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si intendono l’Agenzia avvalgono, per l'erogazione delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane prestazioni specialistiche, degli specialisti ambulatoriali e dei monopoliprofessionisti di cui al presente Accordo, destinatarie utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attività dell’area complessiva dell’assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscalimedici specialisti ambulatoriali e delle altreprofessionalità. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente da tutte le amministrazioni dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto indicate di cui all’art. 3 6 del CCNQ sulla Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016contrattazione, stipulato il 2 giugno 1998. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazionedelle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.), si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali collettivo di cui al comma 1. Sino all’inquadramento definitivo del personale nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza. 63. Con Per il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscalipersonale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi. 74. Con il termine “ente/Nel testo del presente contratto, i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo decreti legislativi 30 marzo 2001dicembre 1992, n. 165 502 e successive modificazioni ed integrazioni e 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs n. 502 del 1992” e “d.lgs n. 29 del 1993”. Il testo unificato del d.lgs 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto la dizione “d.lgs n. 29 del 1993” è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni. 5. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 è riportato nel testo del presente contratto come “d. lgs. n. 165/2001aziende ed enti”. 6. Nel testo del presente contratto per “dirigente responsabile” si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di unità operativa si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 17, comma 23, del CCNL CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 200213.7.2016. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 52. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenziepubbliche amministrazioni, ricomprese nel comparto nell’Area Funzioni centrali di cui al Locali, ai sensi dell’art. 7, comma 13, del CCNQ del 13.7.2016. 3. Con il termine “amministrazioni del Comparto sanità” si intendono, ove non specificato, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area III. 4. Con il termine “ente/i”, si intendono, ove specificato, le amministrazioni del Comparto delle Funzioni Locali, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II. 5. Con il termine “dirigente/i”, senza ulteriori specificazioni, si intendono i dirigenti degli enti e delle amministrazioni, destinatarie dei precedenti CCNL della pre- esistente Area II. 6. Con il termine “agenzia/e”dirigenti amministrativi, ove non specificato, tecnici e professionali” si intendono l’Agenzia esclusivamente i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL amministrazioni del comparto Agenzie Fiscalisanità. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economicosegretario/i” si intendono i segretari comunali e provinciali, iscritti all’Albo previsto dall’art.98 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’art.9 del DPR n.465 del 1997, cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1. Con esclusivo riferimento ai segretari, per amministrazione/amministrazioni si intendono altresì tutte le amministrazioni amministrazioni, non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e gli enti destinatari dei precedenti CCNL dell’art. 19, comma 5, del comparto Enti pubblici non economiciDPR n. 465/1997. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”. 9. I riferimenti al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al d.lgs. n. 267 del 2000. 10. Il riferimento al Ministero Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, è riportato come “Ministero dell’Interno”. 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dell’Area II e dell’Area III, e dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e o a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni determinato, appartenente all’Area VI, di cui all'art. 2, comma 1, sesto alinea, del comparto indicate all’art. 3 contratto collettivo nazionale quadro del CCNQ sulla 1° febbraio 2008, per la definizione dei comparti delle autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza per il quadriennio 2006-2009. L’ambito contrattuale comprende anche, secondo quanto stabilito dal medesimo art. 2, comma 1, sesto alinea del 13 luglio 2016predetto CCNQ, i professionisti degli enti pubblici non economici, i quali sono collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, in apposita separata Sezione del presente CCNL. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001. 3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene le disposizioni applicabili ai dirigenti dell’Area VI; la parte seconda - identificata come “d. lgssezione separata”, ai sensi dell’art. n. 165/2001”2, comma 1, sesto alinea, del CCNQ del 1°febbraio 2008 - contiene le disposizioni applicabili ai soli professionisti degli enti pubblici non economici. Nella parte prima sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non economici ovvero per i dirigenti delle agenzie fiscali. Nella parte seconda, sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per il personale dell’area dei professionisti ovvero per il personale dell’area medica.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto indicate all’artdi cui all'art. 3 del CCNQ sulla 2, comma 1 punto IV, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti delle autonome aree di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998. 2. Il presente Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari collettivo di cui all’artal comma 1. 1Sino all'inquadramento definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002dall'art. 62, comma 2. 3. Al personale Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalita' di applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente contrattoCCNL. 4. Nella provincia autonoma Al fine di Bolzano semplificare la disciplina stesura del presente CCNL può essere integratacontratto, per Ministeri ed Enti Pubblici con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, ove non economicidiversamente indicato, ai sensi a tutti i Dirigenti del D. Lgsruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001Nella citazione "dirigenti medici" sono compresi gli odontoiatri. 5. Con Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs n. 502 del 1992" e "d.lgs n. 29 del 1993". Il testo unificato del d.lgs 29/1993 e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo e' stato ulteriormente integrato con il termine “amministrazione/i” si intendono d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto, la dizione "d.lgs n. 29 del 1993" e' riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali modificazioni. L'atto aziendale di cui al comma 1all'art. 3 bis del d.lgs 229/1999 e' riportato come "atto aziendale". 6. Con Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le IPAB aventi finalita' sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il termine “agenzia/2 giugno 1998 e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL ' riportato nel testo del comparto Agenzie Fiscalipresente contratto come "aziende". 7. Con Nel testo del presente contratto con il termine “ente/di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i pubblico/i non economico/i” termini "unita' operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si intendono le amministrazioni indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende, cosi' come individuate dai rispettivi ordinamenti, e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economicidalle leggi regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o complessa si fa rinvio all'art. 27. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto indicate all’artServizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 3 11 del CCNQ sulla del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di contrattazione collettiva quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del 13 luglio 2016CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all'individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall'art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000. 4. Nella provincia autonoma Al fine di Bolzano semplificare la disciplina stesura del presente CCNL può essere integratacontratto, per Ministeri con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione "di-ri-gen-ti medici" sono compresi gli odontoiatri. 5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed Enti Pubblici non economiciintegrazioni, ai sensi del D. Lgsivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 9 settembre 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 354 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001". Quest'ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come "atto aziendale". 6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per le materie ivi previste, ad esclusione la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti". 7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle trattate direttamente individuate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti - così come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall'atto aziendale o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’artincarico si fa rinvio all'art. 70 27 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessatoCCNL 8 giugno 2000. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Campo di applicazione. (Art. 1 CCNL 22.1.2004) 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e o a tempo determinato determinato, dipendente da tutte le amministrazioni tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate all’artdall'art. 3 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 201618 dicembre 2002, di seguito denominati ”enti”. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del compartodelle IPAB, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di ancorchè interessato da processi di privatizzazioneriforma e trasformazione, si applica il presente contratto CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente alla individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come “d. lgsX.Xxx.n.165 del 2001. 1. n. 165/2001”omissis ………. 2. Gli enti assumono le iniziative ricomprese nella disciplina dell’art. 1, comma 2 e 3, nel rispetto delle previsioni sulle relazioni sindacali del CCNL dell’1.4.1999.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto indicate all’artdi cui all'art. 3 del CCNQ sulla 2, comma 1 punto IV, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti delle autonome aree di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998. 2. Il presente Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari collettivo di cui all’artal comma 1. 1Sino all'inquadramento definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002dall'art. 62, comma 2. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definite dal C.C.N.L. del 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente C.C.N.L.. 4. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza fine di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie semplificare la stesura del presente contratto. 4, con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari . Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001citazione "dirigenti medici" sono compresi gli odontoiatri. 5. Con Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "X.Xxx. n. 502 del 1992" e "X.Xxx. n. 29 del 1993". Il testo unificato del D.Lgs. n. 29 del 1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il termine “amministrazione/i” si intendono D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto, la dizione "X.Xxx. n. 29 del 1993" è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali modificazioni. L'atto aziendale di cui al comma 1all'art. 3 bis del D.Lgs. n. 229 del 1999 è riportato come "atto aziendale". 6. Con Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le IPAB aventi finalità sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL 2 giugno 1998 è riportato nel testo del comparto Agenzie Fiscalipresente contratto come "aziende". 7. Con Nel testo del presente contratto con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” di "articolazioni aziendali" si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgsfa riferimento a quelle direttamente individuate nel D.Lgs. n. 165/2001502 del 1992 (Dipartimento, vengono indicati mediante Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione. Per la denominazione dell’amministrazione definizione di struttura semplice o ente interessatocomplessa si fa rinvio all'art. 27. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. Questo articolo delimita il campo di operatività del contratto collettivo nazionale, prevedendone l'applicazione, in coerenza con l'art. 9, comma 1. Il presente contratto si applica , del CCNQ dell’11 giugno 2007, sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva, a tutto il personale dipendente dagli Enti e dalle Amministrazioni inserite nel Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’arto indeterminato, esclusi i dirigenti. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applicaA tal fine è specificato che rientra tra i destinatari della nuova regolamentazione contrattuale il personale già in servizio, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’esteroo con contratto a termine, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri presso gli Enti del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’artComparto alla data dell’1.1.2008 nonché quello assunto successivamente. 1, Il comma 2, a tutela della posizione giuridica ed economica del personale delle IPAB interessate da processi di riforma o di ristrutturazione, ai sensi della vigente legislazione, stabilisce che allo stesso continuano ad applicarsi le disposizioni del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto Comparto delle Regioni ed Autonomie Locali sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente alla individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale da applicare per il futuro al suddetto personale. Il successivo comma 3 prevede una garanzia di continuità del trattamento contrattuale, analoga a quella già illustrata, a favore del personale in servizio presso altre tipologie di Enti del Comparto, assoggettato a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, che abbiano riguardato gli Enti stessi. Tali previsioni non rappresentano una novità in quanto sono la mera trasposizione nel nuovo CCNL di due disposizioni già presenti non solo nell’art.1, commi 2 e 3, del CCNL dell’11.4.2008, ma anche nell’art.1, commi 2 e 3, del precedente CCNL del 22.1.2004. Il medesimo articolo disciplina (commi 4, 5 e 6), in termini sostanzialmente analoghi a quelli delle precedenti tornate contrattuali, diversi aspetti connessi al contratto collettivo nazionale di lavoro: a) la durata del contratto., che viene fissata nel biennio economico 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009; 4b) la decorrenza degli effetti normativi ed economici derivanti dal CCNL, che è fissata nel giorno successivo alla data di definitiva stipulazione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dal decreto legislativo n.165/2001; viene fatto, comunque, salvo il caso particolare in cui specifiche ed espresse prescrizioni contrattuali, in relazione all’istituto o alla materia trattati, stabiliscano una diversa data di decorrenza; c) l’ applicazione degli istituti a contenuto normativo ed economico aventi carattere vincolato ed automatico che deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNL. Nella provincia autonoma formulazione della Dati i contenuti sostanzialmente confermativi della precedente disciplina, sembra doversi escludere ogni ricaduta delle nuove regole in termini di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrataoneri contrattuali Il comma 7 si limita ad alcuni aspetti di carattere meramente definitorio in ordine ai provvedimenti normativi citati nel testo contrattuale. Il comma 8, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione al fine di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificatoevitare ogni possibile dubbio interpretativo, si intendono l’Agenzia limita a riaffermare la piena vigenza delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie discipline dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscaliove non modificate o non disapplicate dal nuovo CCNL. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il personale con rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a tempo indeterminato scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98; - medici veterinari a tempo determinato dipendente da tutte rapporto convenzionale con le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti aziende USL il SSN, per l’espletamento di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° . 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 Gli specialisti ambulatoriali e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali i professionisti di cui al comma 1, operano in modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed operatori nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali. 63. Con Il rapporto con il termine “agenzia/e”S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti, ove non specificatoanche se lo specialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa azienda o per conto di più aziende. 4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; essi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all’integrazione funzionale con gli altri servizi dell’azienda coinvolti e all’integrazione interprofessionale, secondo le rispettive competenze, sulla base degli accordi decentrati. 5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si intendono l’Agenzia avvalgono, per l'erogazione delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane prestazioni specialistiche, degli specialisti ambulatoriali e dei monopoliprofessionisti di cui al presente Accordo, destinatarie utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) e delle altre componenti professionali alla copertura delle espansioni di attività dell’area complessiva dell’assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscalimedici specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e o a tempo determinato determinato, esclusi i dirigenti e i Vigili volontari ausiliari, dipendente da tutte le dalle amministrazioni del comparto indicate all’artdi cui all'art. 3 10 del CCNQ CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno1998, ovvero: - Corpo Nazionale dei Vigili del 13 luglio 2016.fuoco; - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( A.I.M.A. ) 2. Il presente contratto si applicaPer il personale della Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti, altresìessendo stata sospesa dal giudice ordinario in via cautelare, alle seguenti categorie con sentenza del 22 maggio 1999, l'applicazione dell'accordo quadro di personale: a) cui al personale dipendente di nazionalità italianacomma 1, assunto - la contrattazione collettiva, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’esteroprotocollo del 27 luglio 1999 che fa parte integrante, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997quale allegato, del 12 aprile 2001 e presente Contratto, è stata rinviata alla conclusione del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari giudizio di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002merito. 3. Al personale del comparto, comparto soggetto a processi di mobilità o a mutamento di regime giuridico in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionedella soppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, trasformazione e riordino ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contrattoaziendale nel comparto o categoria di destinazione. 4. Nella provincia autonoma Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi. 5. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano la disciplina del il presente CCNL può è suscettibile di essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, integrato ai sensi del D. Lgsd.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 56. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte ll riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal d.lgs. 4 novembre 1997, n.396 e dal d.lgs.31 marzo 1998, n. 80, è ripor-tato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.29 del 1993. 7. Il riferimento a ciascuna Azienda o Amministrazione autonoma dello Stato é riportato nel resto del presente contratto come Amministrazione. 8. Nella Parte I del presente Contratto sono riportate le Amministrazioninorme generali e comuni delle Aziende o Amministrazioni Autonome dello Stato, Ministerimentre la Parte seconda è costituita dalle apposite Sezioni I, Enti pubblici non economici II e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali III in cui sono riportate le norme specifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, ovvero le integrazioni alla medesima Parte prima. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indetermi- nato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto indicate all’artServizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 3 11 del CCNQ sulla del 18 dicembre 2002 (Nota 1 pag. 116) relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di contrattazione collettiva quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del 13 luglio 2016CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre. 2004 (Nota 2 pag. 116). 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazio- ne e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all’individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrat- tuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o defini- zione del comparto pubblico di destinazione. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall’art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997 (Nota 3 pag. 116)) e dall’art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 4 pag. 117). 4. Nella provincia autonoma Al fine di Bolzano semplificare la disciplina stesura del presente CCNL può essere integratacontratto, per Ministeri ed Enti Pubblici con il termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non economicidiversamente indicato, ai sensi a tutti i Dirigenti del D. Lgsruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001Nella citazione “dirigenti medici” sono compresi gli odontoiatri. 5. Con il termine Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quel- le da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come amministrazione/id.lgs. n. 502 del 1992si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1“d.lgs. 6. Con il termine Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 (Nota 1 pag. 116) è riportato nel testo del presente con- tratto come agenzia/eaziende ed enti, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con Nel testo del presente contratto con il termine di ente/i pubblico/i non economico/iarticolazioni aziendali” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini Ministero/iunità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così co- me individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall’atto aziendale o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’artincarico si fa rinvio all’art. 70 27 del d. lgsCCNL 8 giugno 2000 (Nota 6 pag. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato119). 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Della Dirigenza Medica Del Servizio Sanitario Nazionale

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto indicate all’artServizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 3 11 del CCNQ sulla del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di contrattazione collettiva quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del 13 luglio 2016CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all'individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, let. a), 11, 12, 13, 14 dell'art. 16 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 (riproposto dall'art. 1 del C.C.N.L. del 5 agosto 1997) e dall'art. 62, comma 5 del C.C.N.L. 8 giugno 2000. 4. Nella provincia autonoma Al fine di Bolzano semplificare la disciplina stesura del presente CCNL può essere integratacontratto, per Ministeri ed Enti Pubblici con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, ove non economicidiversamente indicato, ai sensi a tutti i Dirigenti del D. Lgsruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001Nella citazione "dirigenti medici" sono compresi gli odontoiatri. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le AmministrazioniNel testo del presente contratto, Ministerii riferimenti al D.Lgs. 30 dicembre 1992, Enti pubblici non economici n. 502 e Agenziesuccessive modificazioni ed integrazioni, ricomprese nel comparto Funzioni centrali ivi comprese quelle da ultimo apportate dal X.Xxx. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al X.Xxx. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai X.Xxx. 4 novembre 1997, n. 396 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "X.Xxx. n. 502 del 1992" e "X.Xxx. n. 165 del 2001". Quest'ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale di cui al comma 1all'art. 3 bis del D.Lgs. n. 229 del 1999 è riportato come "atto aziendale". 6. Con il termine “agenzia/e”Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, ove non specificatoalle A.R.P.A ed alle agenzie, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL comparti di FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA’ contrattazione del comparto Agenzie Fiscali18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti". 7. Con Nel testo del presente contratto con il termine “ente/di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel D.Lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliere) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i pubblico/i non economico/i” termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si intendono le amministrazioni indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti - così come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall'atto aziendale o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’artincarico si fa rinvio all'art. 70 27 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessatoC.C.N.L. 8 giugno 2000. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto indicate all’artServizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 3 10 del CCNQ sulla dell’11 giugno 20071 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di contrattazione collettiva quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del 13 luglio 2016.CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.2 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all’individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 43. Nella provincia autonoma Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 20053 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre 2005”. 1 CCNQ dell’11 giugno 2007, Articolo 10 1. Il comparto di Bolzano contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente: - dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; - dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni; - dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; - dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; - dall'Ospedale Galliera di Genova; - dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; - dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA); - dalle Agenzie regionali per la disciplina protezione ambientale (ARPA); - dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del presente CCNL può essere integratadecreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115. 2 CCNQ per Ministeri la definizione delle autonome aree di contrattazione del 1 febbraio 2008. Articolo 2 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: - Area I: dirigenti del comparto dei Ministeri, ivi compresi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art. 2 della Legge 120/2007. - Area II: dirigenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. - Area III: dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del comparto del Servizio sanitario nazionale. - Area IV: dirigenza medico-veterinaria, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale. - Area V: dirigenti dei comparti Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. - Area VI: dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti Pubblici pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/compresi i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL professionisti del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, collocati in apposita separata sezione ai sensi dell’art. 70 40, comma 2, del d. lgsD.Lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. - Area VII: dirigenti dei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. - Area VIII: dirigenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 103 CCNL del 3 novembre 2005. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001Art. 1, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.commi da 3 a 8

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il personale con rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a tempo indeterminato scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98; - medici veterinari a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti rapporto convenzionale con il SSN, per l’espletamento di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016attività istituzionali. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 Gli specialisti ambulatoriali e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali i professionisti di cui al comma 1, operano in modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed operatori nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali. 63. Con Il rapporto con il termine “agenzia/e”S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti, ove non specificatoanche se lo specialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa azienda o per conto di più aziende. 4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; essi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all’integrazione funzionale con gli altri servizi dell’azienda coinvolti e all’integrazione interprofessionale, secondo le rispettive competenze, sulla base degli accordi decentrati. 5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si intendono l’Agenzia avvalgono, per l'erogazione delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane prestazioni specialistiche, degli specialisti ambulatoriali e dei monopoliprofessionisti di cui al presente Accordo, destinatarie utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale e delle altre componenti professionali alla copertura delle espansioni di attività dell’area complessiva dell’assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscalimedici specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Campo di applicazione. (art. 1 ccnl 17/10/2008; art. 1 ccnl 3/11/05; art. 1 ccnl 5/7/06) 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto indicate all’artServizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 3 10 del CCNQ sulla dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di contrattazione collettiva quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del 13 luglio 2016CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all’individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre 2005”. 4. Nella provincia autonoma Per i dirigenti con rapporto di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgslavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dall’art. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/200121. 5. Con Al fine di semplificare la stesura del presente Contratto, con il termine “amministrazione/iDirigente” si intendono tutte le Amministrazioniintende far riferimento, Ministeriove non diversamente indicato, Enti pubblici non economici a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1veterinari . Nella citazione “dirigenti medici” sono compresi gli odontoiatri. 6. Con il termine Nel Contratto, i riferimenti al d.lgs. 30/12/92, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19/6/99, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3/2/93, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4/11/97, n. 396 e d.lgs. 31/3/98, n. 80 sono riportati rispettivamente come agenzia/ed.lgs. 502/92” e “d.lgs. 165/01, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL . Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del comparto Agenzie Fiscalipubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge 145/02. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis d.lgs. 229/99 è riportato come “atto aziendale”. 7. Con il termine Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del ccnq per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del Contratto come ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economiciaziende ed enti”. 8. Con Nel testo del Contratto con il termine di Ministero/iarticolazioni aziendali” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. I riferimenti ai CCNL 502/92 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall’atto aziendale o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’artincarico si fa rinvio all’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato78. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Collective Labor Agreement

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente da tutte le amministrazioni dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto indicate all’artdi cui all'art. 3 11 del CCNQ sulla Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applicacontrattazione, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. stipulato il 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto dipendente da aziende o enti soggetti a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all'individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie nazionali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione. Nel testo del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997i riferimenti normativi al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 354 per le materie ivi previste502 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare il D.Lgs. 19 giugno 1999, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, 229 come modificato dal d. lgsed integrato dai D.Lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) sono riportati come "D.Lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL 502 del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 91992". I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come "D.Lgs. n.165 del 2001". Le leggi nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e successive modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come “d. lgs. n. 165/2001”"aziende ed enti".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica accordo disciplina le seguenti azioni: a. chiusura di un punto di erogazione del servizio; disattivazione del codice meccanografico di un punto di erogazione del servizio non più presente, in punto di fatto, in un edificio scolastico (art. 3); b. spostamento temporaneo o permanente di un intero punto di erogazione da un edificio scolastico ad un altro, nell’ambito del medesimo Comune (art. 4); c. spostamento per mere esigenze temporanee di una parte di un punto di erogazione, ovvero di un certo numero di classi di un punto di erogazione, dall’edificio scolastico di afferenza del punto di erogazione ad un altro (art. 4); d. riallineamento tra la situazione censita nei sistemi informativi ufficiali e quella presente in punto di fatto (art. 5); e. rilevazione di sedi “distaccate” di scuole dell’infanzia e primarie; di sedi succursali di scuola secondaria di primo grado, qualora previste ad una distanza dalle sedi principali inferiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da altre scuole secondarie di primo grado del Comune; di sedi succursali di scuola secondaria di secondo grado, qualora previste, nello stesso Comune, ad una distanza dalle sedi principali inferiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da altre scuole secondarie di secondo grado con i medesimi indirizzi di studio (art. 5); f. cancellazione dei codici meccanografici inerenti indirizzi di studio disattivi presso le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo, senza iscrizioni da oltre due anni (art. 6). Per le azioni elencate le Istituzioni Scolastiche e gli Enti Locali sono tenute a tutto il personale con rapporto presentare istanza secondo le modalità di lavoro a tempo indeterminato agli artt. 3, 4, 5 e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 20166. 2. Il La disciplina definita nel presente contratto Accordo non si applica, altresìrestando di competenza del Piano regionale di dimensionamento scolastico, alle seguenti categorie di personaleazioni di: a) al personale dipendente a. attivazione di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani un nuovo punto di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003erogazione; b) agli ufficiali giudiziari b. attivazione di cui all’art. 1nuovi codici meccanografici; c. spostamento di un intero punto di erogazione da un edificio scolastico ad un altro situato in un Comune differente (sede associata); d. spostamento permanente di una parte di un punto di erogazione, comma 2ovvero di un certo numero di classi del medesimo punto di erogazione, dall’edificio scolastico di afferenza del CCNL punto di erogazione ad un altro; e. attivazione di sedi succursali di scuola secondaria di primo grado, qualora previste ad una distanza dalle sedi principali superiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da altre scuole secondarie di primo grado del 16 febbraio 1999Comune; di sedi succursali di scuola secondaria di secondo grado, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi qualora previste, nello stesso Comune, ad esclusione una distanza dalle sedi principali superiore rispetto alla distanza che le stesse avrebbero da altre scuole secondarie di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001secondo grado con i medesimi indirizzi di studio; f. attivazione di indirizzi di studio; g. attribuzione di punti di erogazione ad un’Istituzione Scolastica differente. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Accordo

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto indicate all’artServizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 3 11 del CCNQ sulla del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di contrattazione collettiva quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del 13 luglio 2016CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all'individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall'art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000. 4. Nella provincia autonoma Al fine di Bolzano semplificare la disciplina stesura del presente CCNL può essere integratacontratto, per Ministeri ed Enti Pubblici con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, ove non economicidiversamente indicato, ai sensi a tutti i Dirigenti del D. Lgsruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001Nella citazione "dirigenti medici" sono compresi gli odontoiatri. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le AmministrazioniNel testo del presente contratto, Ministerii riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, Enti pubblici non economici n. 502 e Agenziesuccessive modificazioni ed integrazioni, ricomprese nel comparto Funzioni centrali ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001". Quest'ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale di cui al comma 1all'art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come "atto aziendale". 6. Con il termine “agenzia/e”Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, ove non specificatoalle A.R.P.A ed alle agenzie, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ per la definizione dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL comparti di contrattazione del comparto Agenzie Fiscali18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti". 7. Con Nel testo del presente contratto con il termine “ente/di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i pubblico/i non economico/i” termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si intendono le amministrazioni indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti - così come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall'atto aziendale o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’artincarico si fa rinvio all'art. 70 27 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessatoCCNL 8 giugno 2000. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto indicate all’artServizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 3 11 del CCNQ sulla del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di contrattazione collettiva quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del 13 luglio 2016CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all’individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale. applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall’art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall’art. 63, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000. 4. Nella provincia autonoma Al fine di Bolzano semplificare la disciplina stesura del presente contratto, con il termine “dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, disciplinati dal CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi integrativo del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/200110 febbraio 2004. 5. Con il termine Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come amministrazione/id.lgs. n. 502 del 1992si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali “d.lgs. n. 165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L’atto aziendale di cui al comma 1all’art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come “atto aziendale”. 6. Con il termine Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come agenzia/eaziende ed enti, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con Nel testo del presente contratto con il termine di ente/i pubblico/i non economico/iarticolazioni aziendali” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini Ministero/iu-nità operativa”, “strut-tu-ra organizzativa” o “servizi” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, così come individuate dall’atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di incarico si fa rinvio all’art. 27 del CCNL del comparto dei ministeri8 giugno 2000. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto indicate di cui all’art. 3 del CCNQ sulla 2, comma 1, punto III dell’Accordo quadro per la definizione dei comparti delle autonome aree di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998. 2. Il presente Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari collettivo di cui all’artal comma 1. 1Sino all’inquadramento definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002dall’art. 63, comma 2. 3. Al personale Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente contrattoCCNL. 4. Nella provincia autonoma Al fine di Bolzano semplificare la disciplina stesura del presente CCNL può essere integratacontratto, per Ministeri con il termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti appartenente ai ruoli sanitario, professionale, tecnico ed Enti Pubblici non economici, ai sensi amministrativo. Quelli del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, ruolo sanitario sono indicati come modificato dal d. lgs. n. 272/2001“Dirigenti Sanitari”. 5. Con Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs n. 502 del 1992” e “d.lgs n. 29 del 1993”. Il testo unificato del d.lgs 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il termine d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto la dizione amministrazione/id.lgs n. 29 del 1993si intendono è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali modificazioni. L’atto aziendale di cui al all’ art. 3, comma 11 bis del dlgs 502/1992 è riportato come “atto aziendale”. 6. Con Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le IPAB aventi finalità sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 6, comma 1 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il termine 2 giugno 1998 è riportato nel testo del presente contratto come agenzia/eaziende, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con Nel testo del presente contratto con il termine di ente/i pubblico/i non economico/iarticolazioni aziendali” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. Con il termine 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini Ministero/iunità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeriindicano genericamente articolazioni interne delle Aziende, così come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o complessa si rinvia all’art. 27. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto Accordo Collettivo Nazionale, di segui- to denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1ee2, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle de- terminazioni regionali in materia, il personale con rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito de- nominati specialisti ambulatoriali), ivi compre- si i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a tempo indeterminato scopo diagnostico, curativo, pre- ventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denomi- nati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecu- zione delle prestazioni professionali proprie del- le categorie così come regolamentate dalle re- lative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/e8; - medici veterinari a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti rapporto convenzionale con il SSN, per l’espletamento di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016attività istituzio- nali. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 Gli specialisti ambulatoriali e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali i professionisti di cui al comma 1, operano in modo coordinato ed inte- grato con le strutture aziendali e gli altri profes- sionisti ed operatori nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi defini- ti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali. 63. Con Il rapporto con il termine “agenzia/e”S.S.N. è da intendersi unico a tut- ti gli effetti, ove non specificatoanche se lo specialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa azienda o per conto di più aziende. 4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la pie- na autonomia professionale; essi comunque ga- rantiscono la piena disponibilità a forme di coor- dinamento organizzativo ed operativo finalizzato all’integrazione funzionale con gli altri servizi del- l’azienda coinvolti e all’integrazione interprofes- sionale, secondo le rispettive competenze, sulla ba- se degli accordi decentrati. 5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si intendono l’Agenzia avval- gono, per l'erogazione delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane prestazioni speciali- stiche, degli specialisti ambulatoriali e dei monopoliprofes- sionisti di cui al presente Accordo, destinatarie utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede azien- dale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale e delle altre componenti professionali alla copertu- ra delle espansioni di attività dell’area complessi- va dell’assistenza specialistica, in relazione alle fu- ture esigenze, secondo regole e modalità della pro- grammazione sanitaria regionale, con la parteci- pazione della rappresentanza aziendale dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscalimedi- ci specialisti ambulatoriali e delle altre professio- nalità. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Addendum to the National Collective Agreement

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 13 luglio 201622 febbraio 2024 (di seguito CCNQ 22 febbraio 2024). 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 e tenuto conto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e 2001, del 12 giugno 2003, del 19 maggio 2020 e del 27 giugno 2024; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgsd.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgsd.lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoliMonopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeriMinisteri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto indicate all’artServizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 3 11 del CCNQ sulla del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di contrattazione collettiva quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del 13 luglio 2016CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all’individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall’art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall’art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000. 4. Nella provincia autonoma Al fine di Bolzano semplificare la disciplina stesura del presente CCNL può essere integratacontratto, per Ministeri ed Enti Pubblici con il termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non economicidiversamente indicato, ai sensi a tutti i Dirigenti del D. Lgsruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari . 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001Nella citazione “dirigenti medici” sono compresi gli odontoiatri. 5. Con il termine Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come amministrazione/id.lgs. n. 502 del 1992si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali “d.lgs. n. 165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L’atto aziendale di cui al comma 1all’art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come “atto aziendale”. 6. Con il termine Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come agenzia/eaziende ed enti, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con Nel testo del presente contratto con il termine di ente/i pubblico/i non economico/iarticolazioni aziendali” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini Ministero/iunità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall’atto aziendale o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’artincarico si fa rinvio all’art. 70 27 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessatoCCNL 8 giugno 2000. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto ai dipendenti e dirigenti di lavoro a tempo indeterminato cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislati- vo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80 , in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza. 2. Le parti, preso atto delle modificazioni di cui all’art. 3 2 del CCNQ sulla definizione D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in leg- ge 11 luglio 1996, n. 365 nonché dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disci- plinabile - possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non di- spongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge 300/1970. 4. Nel presente contratto la dizione “comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2pubblico impiego e delle auto- nome aree di contrattazione della dirigenza” è semplificata in “comparti ed aree”. Il presente contratto si applicadecreto legislativo “3 febbraio 1993, altresìn. 29 come modificato, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 integrato e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto sostituito dai CCNL Ministeri del 22 ottobre decreti legislativi 4 novembre 1997, del 12 aprile 2001 n.396 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 199731 marzo 1998, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione 80” è indicato come “d.lgs 29/1993”. Il testo unificato di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione tale decreto è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. pubblicato sulla G.U. n. 752 98/L del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/200125 maggio 1998. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al comma 1.d.lgs. 396/1997 disciplinate dall’accordo col- lettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti conte- stualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione “accordo stipulato il 7 agosto 1998” 6. Con il termine Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 396/1997 come modificato dall’art. 44 del d.lgs 80/1998, nel testo del presente contratto vengono indicate come agenzia/eassociazioni sindacali rappresentative, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/iamministrazionesi intendono sono indicate genericamente tutte le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economicipubbliche comunque denominate. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Quadro

Campo di applicazione. Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. . 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: : a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; ; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. . 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e della L. 22 dicembre 1990 n. 401 e tenuto conto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001, del 12 giugno 2003 e del 22 maggio 2020; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 17, comma 23, del CCNL CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 200213.7.2016. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 52. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenziepubbliche amministrazioni, ricomprese nel comparto nell’Area Funzioni centrali di cui al Locali, ai sensi dell’art. 7, comma 13, del CCNQ del 13.7.2016. 3. Con il termine “amministrazioni del Comparto sanità” si intendono, ove non specificato, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area III. 4. Con il termine “ente/i”, si intendono, ove specificato, le amministrazioni del Comparto delle Funzioni Locali, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II. 5. Con il termine “dirigente/i”, senza ulteriori specificazioni, si intendono i dirigenti degli enti e delle amministrazioni, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II. 6. Con il termine “agenzia/e”dirigenti amministrativi, ove non specificato, tecnici e professionali” si intendono l’Agenzia esclusivamente i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL amministrazioni del comparto Agenzie Fiscalisanità. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economicosegretario/i” si intendono i segretari comunali e provinciali, iscritti all’Albo previsto dall’art.98 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’art.9 del DPR n.465 del 1997, cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1. Con esclusivo riferimento ai segretari, per amministrazione/amministrazioni si intendono altresì tutte le amministrazioni amministrazioni, non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e gli enti destinatari dei precedenti CCNL dell’art. 19, comma 5, del comparto Enti pubblici non economiciDPR n. 465/1997. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”. 9. I riferimenti al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al d.lgs. n. 267 del 2000. 10. Il riferimento al Ministero Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, è riportato come “Ministero dell’Interno”. 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dell’Area II e dell’Area III, e dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto Accordo quadro si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’artAziende che gestiscono Ippodromi per le corse dei cavalli e definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai rapporti relativi agli addetti al totalizzatore, ingressi e servizi vari che collaborano con le Aziende di cui sopra. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016Esso potrà essere integrato, per le parti espressamente demandate dall'Accordo stesso, a livello aziendale, provinciale e/o regionale, con ulteriori accordi tra le strutture locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo e l'Azienda. 2. Il rapporto di collaborazione fra Società di corse dei cavalli ed addetti alla ricezione delle scommesse al totalizzatore degli ippodromi, ingressi e servizi vari, è disciplinato dalle norme contenute nel presente contratto accordo economico collettivo, ferma restando l'autonomia delle parti per la definizione a livello individuale di condizioni economiche di miglior favore per il collaboratore. 3. Tali norme non si applicaapplicano ai lavoratori addetti alla manutenzione degli ippodromi, altresìoperai e/o impiegati tecnici, alle seguenti categorie ed impiegati amministrativi, rientranti nei profili professionali previsti dal CCNL per i dipendenti delle Società di personale: a) al personale dipendente corse dei cavalli, ai quali si applica il suddetto CCNL; non si applicano altresì ai rapporti di nazionalità italianacollaborazione occasionale, assunto - ai sensi intendendosi per tali quelli, comunque di durata non superiore a 30 giornate di corse, instaurati a seguito del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani verificarsi di cultura all’esterocircostanze soggettive imprevedibili, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, insorte successivamente all’inizio della singola riunione o del CCNL del 16 febbraio 1999calendario annuale, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3secondo l’articolazione indicata all’art. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto7. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrataResta ferma per tutti i collaboratori l’applicazione delle normative fiscali, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione nonché di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali previdenziali ed assicurative di cui al comma 1punto 14, differenziate a seconda della natura del rapporto, rispettivamente di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Economic/Collective Agreement

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) disciplina le materie demandate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e dal D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, come modificato e integrato da ultimo con D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009. 2. Le disposizioni contenute nel presente CCDI riguardano materie concernenti il rapporto di lavoro, i sistemi e le modalità di gestione e valorizzazione delle risorse umane, rimanendo escluse le materie attinenti l’organizzazione degli uffici e dei servizi in quanto riservate alla Legge dall’art. 40, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009. 3. Il presente CCDI si applica a tutto il al personale dirigente dipendente del Comune di Campobasso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2determinato. Il presente contratto CCDI non si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) applica al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’artdirigente fuori dotazione organica ex art. 1110, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo D. Lgs. n. 267/2000 in quanto previsto il relativo rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza contratto individuale di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contrattolavoro. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina Il presente CCDI ha validità triennale coerentemente con il CCNL del presente CCNL può essere integrata, Personale Dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali da stipularsi sulla base del Protocollo firmato dal Governo e dai Sindacati il quale prevede detta durata sia per Ministeri ed Enti Pubblici non gli effetti giuridici che per quelli economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione salvo diverse disposizioni che eventualmente saranno contenute nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001Lavoro. 5. Con Gli effetti giuridici ed economici del presente CCDI decorrono dal 1.1.2013, salvo diversa indicazione, fino a tutto il termine “amministrazione/i” 31.12.2015. Se alla scadenza non si intendono tutte le Amministrazioniè provveduto alla stipula di un nuovo CCDI, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1gli effetti del presente Contratto sono automaticamente prorogati fino alla stipula del nuovo Contratto Decentrato. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia L’individuazione delle Entrate risorse per la formazione del fondo per la retribuzione di posizione e l’Agenzia di risultato e l’utilizzo delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscalistesse sono determinate con cadenza annuale. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Campo di applicazione. Art. 1 (Validità e sfera di applicazione del contratto) A) Centri elaborazione dati contabili; B) Centri elaborazione cedolini paghe; C) Centri elaborazione data entry; D) Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche; E) Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato; F) Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing); G) Centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing; H) Centri Elaborazione Dati operanti come Internet Provider; I) Centri Elaborazione Dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità online (customer care); J) Centri Elaborazione Dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call – Center); K) altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie. A decorrere dal 1° aprile 2012, il ccnl si applica: a) ai lavoratori dipendenti delle società tra professionisti, come individuate dall'art. Il presente 10, L. n. 183/2011, che svolgono: - attività riconducibili a quelle specifiche dei CED; - attività di tipo economico-amministrativo e tecnico, diverse dalle attività dei CED. b) agli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi c) alle agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative Le Parti precisano che il contratto è applicabile a tutti i lavoratori, sia con contratto di lavoro subordinato che a progetto, con o senza partita IVA. Le Parti si applica impegnano a tutto costituire una Commissione Paritetica, composta di tre rappresentanti per Assoced e tre per Ugl-Terziario, con il personale con compito di definire, nel caso di lavoratori dipendenti che esercitino professioni non organizzate in ordini e collegi, norme che garantiscano l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del professionista, nonché l’assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applicaparziale, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’artdell'art. 1, comma 2, c. 4 del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3DDL n. 3270/2012. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie I lavori della Commissione dovranno essere completati entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contrattoc.c.n.l. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 883/1978 e in forza dell'art. 8, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato ed integrato dai D.Lgs. n. 517/1993 e D.Lgs. n. 229/1999, il personale con rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, instaurato nell'àmbito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tra le Aziende e i medici specialisti e gli odontoiatri - di seguito denominati specialisti - per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a tempo indeterminato scopo diagnostico che curativo, preventivo e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016riabilitazione. 2. Il presente contratto si applicaGli specialisti ambulatoriali erogano, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi all'interno del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto macro livello «Assistenza sanitaria distrettuale» previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002Piano sanitario nazionale 1998-2000, l'assistenza specialistica ambulatoriale in modo coordinato ed integrato con tutte le attività di assistenza sanitaria di carattere extra-ospedaliero. In tale contesto gli specialisti ambulatoriali concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza che il S.S.N. è tenuto ad assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale alla totalità dei cittadini e che vengono definiti dai Piani sanitari regionali e dai programmi attuativi delle Aziende sanitarie. 3. Al personale del compartoIl rapporto con il S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti, soggetto a mobilità anche se lo specialista svolge la propria attività in conseguenza più posti di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente lavoro e/o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contrattoin più Aziende. 4. Nella provincia autonoma Ai medici specialisti di Bolzano cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri piena autonomia professionale; i medici comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento organizzativo ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001operativo finalizzato all'integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici della Azienda anche secondo criteri dipartimentali. 5. Con il termine “amministrazione/i” Sono altresì previste forme di coordinamento funzionale della branca specialistica, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento nonché per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale. 6. Le Aziende, nell'àmbito dei propri poteri, si intendono tutte le Amministrazioniavvalgono, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1. 6. Con , di specialisti di cui al presente Accordo, utilizzando il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL numero complessivo di ore di attività formalmente deliberate nell'àmbito regionale alla data di pubblicazione del comparto Agenzie FiscaliDecreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono Le Aziende garantiscono, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le amministrazioni altre componenti) alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economicimodalità ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali. 8. Con I conseguenti provvedimenti che le Aziende adottano per assicurare il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti CCNL sono assunti entro 30 giorni su parere conforme del comparto dei ministericomitato di cui all'art. 12. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 20163 agosto 2021. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 e tenuto conto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e 2001, del 12 giugno 20032003 e del 22 maggio 2020; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoliMonopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeriMinisteri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001” 11. Il riferimento alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “legge 81/2017”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo, di seguito indicato come CCNI, si applica a tutto il personale delle aree professionali A, B e C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016ed indeterminato. 2. Il presente contratto CCNI si applica, altresìa decorrere dal giorno di inizio delle prestazioni lavorative presso l'Istituto, alle seguenti categorie di personale: a) anche al personale dipendente di nazionalità italianaproveniente dalle pubbliche amministrazioni, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1all’art.1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002a seguito di processi di mobilità. 3. Al personale in posizione di comando, assegnazione, distacco od altro analogo istituto giuridico presso l’INPS, proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del compartoD.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetto a mobilità spetta, salvo diversa previsione, il trattamento accessorio disciplinato dal presente CCNI, fermo restando, in conseguenza ogni caso, la non cumulabilità degli emolumenti accessori fissi e continuativi percepiti presso l’amministrazione di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contrattoappartenenza. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina Al personale docente del Liceo delle Scienze Umane – San Xxxxxxxxxx, si applicano, laddove compatibili, le norme del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001accordo. 5. Con Il presente CCNI concerne il termine “amministrazione/i” si intendono tutte periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per la parte economica. Per la parte giuridica continuano a trovare applicazione le Amministrazionidisposizioni di cui all’art. 2 del CCNI 2018, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali nonché quelle di cui al comma 1Titolo II del medesimo CCNI 2018 fino a una diversa disciplina normativa e/o contrattuale. 6. Con L’avvenuta stipula del presente CCNI viene portata a conoscenza di tutte le articolazioni territoriali dell’Istituto e di tutto il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL personale in servizio mediante l’invio del comparto Agenzie Fiscalitesto in posta elettronica. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto indicate all’artServizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 3 11 del CCNQ sulla del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di contrattazione collettiva quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del 13 luglio 2016CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionesoppressione, di esternalizzazione oppure di fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, privatizzazione - si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente all’individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale. applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall’art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall’art. 63, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000. 4. Nella provincia autonoma Al fine di Bolzano semplificare la disciplina stesura del presente contratto, con il termine “dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, disciplinati dal CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi integrativo del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/200110 febbraio 2004. 5. Con il termine Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come amministrazione/id.lgs. n. 502 del 1992si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali “d.lgs. n. 165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L’atto aziendale di cui al comma 1all’art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come “atto aziendale”. 6. Con il termine Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come agenzia/eaziende ed enti, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con Nel testo del presente contratto con il termine di ente/i pubblico/i non economico/iarticolazioni aziendali” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL fa riferimento a quelle direttamente individuate nel D.lgs. n. 502 del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini Ministero/iunità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti, così come individuate dall’atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di incarico si fa rinvio all’art. 27 del CCNL del comparto dei ministeri8 giugno 2000. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1La nuova disciplina introdotta dal decreto n. 23 produce una netta separazione delle tutele tra i lavoratori assunti prima della sua entrata in vigore e 66 Colli-Lanzi, Employability, flexicurity: le parole d’ordine per ripartire, in De Cesari-Pizzin- Prioschi (a cura di), Jobs Act: Il contratto a tutele crescenti, inserto allegato a Il Sole 24 Ore, Milano, 2015. Il presente La disciplina interessa le categorie degli operai, impiegati e quadri non solo in caso di assunzione a tempo indeterminato, ma anche qualora vi sia stata conversione, sempre successiva all’entrata in vigore del decreto, del contratto si applica a tutto tempo determinato o del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Inoltre, per non scoraggiare la crescita delle piccole imprese (e per favorire ulteriormente il personale con rapporto ricorso al tempo indeterminato), sono stati ricompresi nel campo di lavoro applicazione del decreto tutti i dipendenti delle imprese che, in seguito ad assunzioni a tempo indeterminato successive al 7 marzo 2015, superano la soglia dei 15 dipendenti fissata dall’art. 18, commi 8 e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art9 dello Statuto dei lavoratori come criterio distintivo tra piccole e grandi imprese. 3 del CCNQ sulla definizione In queste ipotesi non rileva più la differenza fra “vecchi” e “nuovi” assunti e si verifica una parificazione dei comparti trattamenti dell’intero organico aziendale. La legge non contempla, tuttavia, l’ipotesi in cui, dopo il superamento della soglia dimensionale, l’impresa veda diminuire il suo personale ritornando al di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2sotto della soglia stessa. A voler compiere un’interpretazione logica si dovrebbe affermare che ai vecchi assunti torni ad essere applicabile la disciplina dell’art. 8 della legge n. 604/1966 come se il requisito dimensionale non fosse mai stato soddisfatto67. Le nuove regole non si applicano ai dirigenti, anche se neoassunti, per i quali continua ad applicarsi l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, e neppure ai lavoratori parasubordinati e autonomi. 67 Xxxxx, Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, in Pessi- Xxxxxx-Xxxxx-Vallebona, Jobs Act e licenziamento, Torino, 2015. Già a partire dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche dicembre 2014, quando era stata predisposta la prima bozza del decreto sul contratto a tutele crescenti per l’invio alle Camere, si era posta la questione dell’applicabilità delle nuove regole sui licenziamenti ai dipendenti del settore pubblico, data l’assenza di un’esplicita disposizione normativa che escludesse tale categoria di lavoratori dal campo di applicazione del decreto. In molti hanno affermato che la soluzione a tale dubbio debba essere positiva e consolari che quindi la riforma abbia operato una parificazione delle discipline tra impiego pubblico e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui privato. Tale interpretazione trova fondamento attraverso il riferimento all’art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico per il pubblico impiego), il quale stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni codicistiche e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato privati, salvo che vi sia una specifica disciplina della materia per il settore pubblico. Dunque, non essendoci alcun limite espresso all’estensione della norma alla PA, si propende per la soluzione che appare più coerente dal punto di vista sistematico. Sempre a favore di questa teoria, si è sottolineato come già nella legge n. 92/2012 fosse prevista un’apertura all’armonizzazione della disciplina tra settore pubblico e settore privato attraverso l’inclusione nella legge medesima di «principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (art. 7) la cui attuazione era affidata al Ministro per la pubblica amministrazione (art. 8). Nonostante questa previsione sia rimasta lettera morta, la normativa sui licenziamenti del riformato art. 18 è stata comunque ritenuta direttamente applicabile anche al settore pubblico in virtù del rinvio mobile operato dall’art. 51, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999d.lgs. n. 165/200168. Di contro, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3una diversa lettura della riforma attenta anche agli obiettivi cui essa si ispira, trova proprio in questi ultimi un argomento a favore dell’esclusione dell’applicabilità al lavoro pubblico: all’art. Al personale del comparto7, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976comma 1 della legge delega, come modificato già visto, è sancita una delle principali finalità del nuovo regime dei 68 Trib. Perugia 9 novembre 2012; Trib. Ancona 31 gennaio 2013. licenziamenti, ossia quella di ridurre la disoccupazione incentivando le assunzioni a tempo indeterminato; si argomenta dunque che se la nuova disciplina è stata emanata con un preciso scopo rispetto al quale la Pubblica Amministrazione è estranea - poiché la sua propensione all’assunzione non dipende da alcun tipo di incentivi occupazionali, bensì solo dall’esigenza di perseguire l’interesse pubblico - risulta più logico affermare che il legislatore omettendo il riferimento all’impiego pubblico abbia voluto effettivamente escluderlo dall’applicazione della norma69. A conclusioni analoghe perviene chi sottolinea che la norma inquadra i suoi destinatari nelle categorie tipiche del settore privato (operai, impiegati, quadri) che non trovano riscontro nelle amministrazioni pubbliche70. A porre fine alle questioni interpretative, ma non anche alle critiche sull’opportunità delle scelte legislative, è intervenuto il Ministro della Funzione Pubblica che nel marzo 2015 ha dichiarato l’effettiva esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal d. lgscampo di applicazione soggettiva del decreto sul contratto a tutele crescenti. n. 272/2001Tornando alla disciplina normativa, la conseguenza più significativa della prevista divisione della popolazione attiva in vecchi e nuovi assunti è rappresentata, com’è facile intuire, dalla coesistenza di due diversi regimi di tutela nel mercato del lavoro e soprattutto all’interno della medesima azienda. Ciò potrebbe condurre a risultati apparentemente anche poco comprensibili vista la non remota possibilità che lavoratori appartenenti alle due diverse categorie possano esser soggetti ad un diverso trattamento pur essendo responsabili per la medesima condotta, con conseguenze rilevanti anche dal punto di vista processuale. 69 Pisani, Il nuovo regime di tutele per il licenziamento ingiustificato, in Pessi-Xxxxxx-Xxxxx- Vallebona, Jobs Act e licenziamento, Torino, 2015. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto a Tutele Crescenti

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto ai dipendenti e dirigenti di lavoro a tempo indeterminato cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legisla- tivo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80 , in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza. 2. Le parti, preso atto delle modificazioni di cui all’art. 3 2 del CCNQ sulla definizione D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in leg- ge 11 luglio 1996, n. 365 nonché dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disci- plinabile - possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non di- spongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge 300/1970. 4. Nel presente contratto la dizione “comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2pubblico impiego e delle auto- nome aree di contrattazione della dirigenza” è semplificata in “comparti ed aree”. Il presente contratto si applicadecreto legislativo “3 febbraio 1993, altresìn. 29 come modificato, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 integrato e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto sostituito dai CCNL Ministeri del 22 ottobre decreti legislativi 4 novembre 1997, del 12 aprile 2001 n.396 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 199731 marzo 1998, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione 80” è indicato come “d.lgs 29/1993”. Il testo unificato di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione tale decreto è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. pubblicato sulla G.U. n. 752 98/L del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/200125 maggio 1998. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al comma 1.d.lgs. 396/1997 disciplinate dall’accordo col- lettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti conte- stualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione “accordo stipulato il 7 agosto 1998” 6. Con il termine Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 396/1997 come modificato dall’art. 44 del d.lgs 80/1998, nel testo del presente contratto vengono indicate come agenzia/eassociazioni sindacali rappresentative, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/iamministrazionesi intendono sono indicate genericamente tutte le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economicipubbliche comunque denominate. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Quadro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’artdi cui all'art. 3 7, comma 3, del CCNQ sulla per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13 luglio 201613.7.2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenziepubbliche amministrazioni, ricomprese nel comparto nell'Area Funzioni centrali di cui al Locali, ai sensi dell'art. 7, comma 13, del CCNQ del 13.7.2016. 3. Con il termine “amministrazioni del Comparto sanità” si intendono, ove non specificato, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area III. 4. Con il termine “ente/i”, si intendono, ove specificato, le amministrazioni del Comparto delle Funzioni Locali, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II. 5. Con il termine “dirigente/i”, senza ulteriori specificazioni, si intendono i dirigenti degli enti e delle amministrazioni, destinatarie dei precedenti CCNL della pre- esistente Area II. 6. Con il termine “agenzia/e”dirigenti amministrativi, ove non specificato, tecnici e professionali” si intendono l’Agenzia esclusivamente i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL amministrazioni del comparto Agenzie Fiscalisanità. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economicosegretario/i” si intendono i segretari comunali e provinciali, iscritti all'Albo previsto dall'art.98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'art.9 del DPR n.465 del 1997, cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1. Con esclusivo riferimento ai segretari, per amministrazione/amministrazioni si intendono altresì tutte le amministrazioni amministrazioni, non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e gli enti destinatari dei precedenti CCNL dell'art. 19, comma 5, del comparto Enti pubblici non economiciDPR n. 465/1997. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”. 9. I riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al d.lgs. n. 267 del 2000. 10. Il riferimento al Ministero Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, è riportato come “Ministero dell'Interno”. 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dell'Area II e dell'Area III, e dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 17, comma 2, 2 del CCNL CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 200213/7/2016. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 42. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgsd. lgs. 9 settembre 1997, n. 354 354/1997 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976752/1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 53. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenziepubbliche amministrazioni, ricomprese nel comparto nell’Area Funzioni centrali di cui al ai sensi dell’art. 7, comma 12 del CCNQ del 13/7/2016. 64. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscalidella pre-esistente Area VI. 75. Con il termine “ente/i pubblico/i non economicoi” si intendono le amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 4, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area VI. 6. Con il termine “ministero/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri.della pre-esistente Area I. 97. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 108. Con il termine “professionista/i” si intendono i professionisti cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1, ivi compresi quelli dell’area medica, negli enti ove è istituita. 9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”. 10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto Accordo Collettivo Nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il personale con rapporto Ministero della Salute, i medici specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici e psicologi) che operano negli ambulatori direttamente gestiti dagli uffici competenti (di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti seguito denominati Uffici USMAF-SASN) della Direzione generale della prevenzione sanitaria (di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016seguito denominata DGPRE). 2. Il presente contratto si applicaI relativi rapporti sono regolati, altresìper la parte compatibile, alle seguenti categorie dalla normativa e dagli istituti economici di personale: acui all'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 che disciplina i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 18 502 e successive modificazioni e dell'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della salute ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali, ivi comprese quelle medico legali, rese dai medici ambulatoriali, specialisti e generici, e dalle altre professionalita' sanitarie al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della L. 22 dicembre 1990 Repubblica 31 luglio 1980, n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997620, del 12 aprile 2001 decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 decreto ministeriale 22 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 20021984. 3. Al personale del compartoI medici specialisti e generici convenzionati e le altre professionalita' sanitarie, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazioneai quali e' comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si applica attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazioneregolamento, ente o societàemanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contrattosotto il profilo funzionale, dipendono dal Direttore USMAF-SASN territorialmente competente. 4. Nella provincia autonoma La gestione giuridica ed economica del personale ambulatoriale disciplinato dal presente Accordo Collettivo Nazionale e' demandata dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 aprile 2015 (individuazione degli uffici dirigenziali di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integratalivello non generale) all'Ufficio 10 della DGPRE. Dal punto di vista tecnico sanitario i medici generici e specialisti e le altre professionalita' sanitarie ambulatoriali dipendono, per Ministeri ed Enti Pubblici non economiciinvece, ai sensi del D. Lgsdai Direttori USMAF-SASN territorialmente competenti. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976La DGPRE cura il coordinamento tecnico funzionale degli Uffici USMAF -SASN, come modificato previsto dal d. lgscomma 2 del citato art. n. 272/20013 del D.M. 08 aprile 2015 che individua i compiti e l'articolazione in unita' territoriali ed ambulatori SASN degli 8 USMAF-SASN previsti sul territorio nazionale. 5. Con il termine “amministrazione/i” Ai medici generici ambulatoriali ed alle altre professionalita' sanitarie si intendono tutte estendono, in quanto applicabili, le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al comma 1capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II e III del presente Accordo. 6. Con Il presente Accordo, che entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione, disciplina i rapporti normativi ed economici per il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate triennio 2016-2018 e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL sara' valido fino alla pubblicazione del comparto Agenzie Fiscalisuccessivo Accordo. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il personale con territorio nazionale, il rapporto di lavoro nell‟ambito della cooperazione, delle forme associate di impresa nel settore dell‟agricoltura e attività affini ed è comunque applicato a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti imprese, sotto qualsiasi forma organizzate, aderenti ad una delle associazioni riconducibili al sistema di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016rappresentanza FOR.ITALY. 2. Il Nello specifico il presente contratto si applicaCCNL trova applicazione nel settore dell‟agricoltura e nello specifico:  area delle coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (coltivazione di colture agricole non permanenti, altresìcoltivazione di colture permanenti, alle seguenti categorie riproduzione delle piante, allevamento di personale: a) al personale dipendente animali, coltivazioni agricole associate all'allevamento di nazionalità italianaanimali, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 attività di supporto all'agricoltura e ai sensi attività successive alla raccolta, caccia, cattura di animali e servizi connessi  area della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani silvicoltura ed utilizzo di cultura all’esteroaree forestali (silvicoltura ed altre attività forestali, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997utilizzo di aree forestali, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari raccolta di cui all’art. 1prodotti selvatici non legnosi, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002.servizi di supporto per la silvicoltura) 3. Al personale L‟attività di impresa, svolta in qualsiasi forma giuridica, è regolamentata dal presente CCNL anche in relazione ai rapporti di lavoro non subordinato in una prospettiva di valorizzazione della centralità della persona e del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza suo apporto all‟attività di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contrattoimpresa. 4. Nella provincia autonoma Il CCNL individua gli istituti contrattuali ritenuti idonei a garantire le tutele di Bolzano tutte le figure professionali – lavoratori dipendenti e prestatori d‟opera in qualsiasi forma - che operano all‟interno dell‟impresa. Inoltre viene condivisa una buona prassi finalizzata a sostenere un approccio avanzato al lavoro nelle diverse forme ed espressioni anche innovative quale strumento di crescita e valorizzazione del lavoro nell‟impresa. 5. Le parti offriranno l‟assistenza sindacale e legale necessaria alle imprese che vorranno sostituire la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione contratto a quella derivante dall‟applicazioni di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1altri contratti collettivi. 6. Con il termine “agenzia/e”Le Parti danno atto che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati od alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto erogati da Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 regionali, provinciali e/o dalla U.E., vi è la integrale applicazione del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessatoCCNL nonché del rispetto della normativa in materia di lavoro. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il personale con rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a tempo indeterminato scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98; - medici veterinari a tempo determinato dipendente da tutte rapporto convenzionale con le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti aziende USL, per l’espletamento di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° 6. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 Gli specialisti ambulatoriali e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali i professionisti di cui al comma 1, operano in modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed operatori nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali. 63. Con Il rapporto con il termine “agenzia/e”S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti, ove non specificatoanche se lo specialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa azienda o per conto di più aziende. 4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; essi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all’integrazione funzionale con gli altri servizi dell’azienda coinvolti e all’integrazione interprofessionale, secondo le rispettive competenze, sulla base degli accordi decentrati. 5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si intendono l’Agenzia avvalgono, per l'erogazione delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane prestazioni specialistiche, degli specialisti ambulatoriali e dei monopoliprofessionisti di cui al presente Accordo, destinatarie utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attività dell’area complessiva dell’assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscalimedici specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il La presente contratto procedura si applica alla gestione delle richieste di risarcimento di danni cagionati a tutto il personale con rapporto di lavoro terzi nell'espletamento dell'attività dell’Azienda Usl Toscana Centro, nata dalla fusione delle Aziende USL 3 (Pistoia), 4 (Prato), 10 (Firenze) e 11 (Empoli). Sono comprese in tale novero anche - le richieste relative a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto danni provocati nell’ambito dell’attività svolta dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, dipendenti dell’Azienda USL Centro nell’esercizio dell’attività libero professionale intra moenia ai sensi dell’art. 70 24 del d. lgsCCNL 8 giugno 2000 dell’Area della dirigenza medica e veterinaria, salvo il diritto di rivalsa ai sensi di legge e di CCNL, in caso siano accertati il dolo o la colpa grave dell’operatore dai soggetti competenti ai sensi della normativa vigente. n. 165/2001- le richieste risarcitorie avanzate nei confronti dell’Azienda e relative a danni provocati nell’ambito dell’attività prestata da tutti i collaboratori dell’azienda, vengono indicati mediante sia a titolo libero professionale che parasubordinato (a titolo esemplificativo i sanitari convenzionati sulla base degli Accordi Collettivi Nazionali, quindi MMG, Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici dei Servizi, salvo se altri), ai sensi degli artt. 1228 e 2049 del codice civile, salvo il diritto di recupero nelle ipotesi di accertata responsabilità amministrativa e salvo il diritto dell’azienda di rivalsa o regresso nei confronti dei responsabili ai sensi della normativa vigente - Le richieste risarcitorie relative a danni provocati nell’ambito dell’attività aziendale cui abbiano partecipato professionisti esterni, anche dipendenti di altre aziende del Ssn, nel rispetto delle clausole del rispettivo contratto d’opera/convenzione, salvo il diritto di recupero nelle ipotesi di accertata responsabilità amministrativa e salvo il diritto dell’azienda di rivalsa o regresso nei confronti dei responsabili ai sensi della normativa vigente - Le richieste risarcitorie avanzate in riferimento a condotte di professionisti sanitari operanti in regime di convenzione o attraverso la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001telemedicina, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.ai sensi della legge 24/2017 ove applicabile

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Samples: Procedura Aziendale Per La Gestione Delle Richieste Risarcitorie Di Terzi

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il personale con rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a tempo indeterminato scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98; - medici veterinari a tempo determinato dipendente da tutte rapporto convenzionale con le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti aziende USL, per l’espletamento di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° 6. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 Gli specialisti ambulatoriali e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali i professionisti di cui al comma 1, operano in modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed operatori nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale. In tale contesto, essi concorrono a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali. 63. Con Il rapporto con il termine “agenzia/e”S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti, ove non specificatoanche se lo specialista ambulatoriale o il professionista svolge la propria attività presso più servizi della stessa azienda o per conto di più aziende. 4. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; essi comunque garantiscono la piena disponibilità a forme di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all’integrazione funzionale con gli altri servizi dell’azienda coinvolti e all’integrazione interprofessionale , secondo le rispettive competenze, sulla base degli accordi decentrati. 5. Le aziende, nell'ambito dei propri poteri, si intendono l’Agenzia avvalgono, per l'erogazione delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane prestazioni specialistiche, degli specialisti ambulatoriali e dei monopoliprofessionisti di cui al presente Accordo, destinatarie utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attività dell’area complessiva dell’assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscalimedici specialisti ambulatoriali e delle altreprofessionalità. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto C.C.N.L. si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente da tutte le amministrazioni dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto indicate all’artdi cui all'art. 3 6 del CCNQ sulla Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016contrattazione, stipulato il 2 giugno 1998. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazionedelle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali collettivo di cui al comma 1. Sino all'inquadramento definitivo del personale nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza. 3. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi. 4. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai DD.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai DD.Lgs. 4 novembre 1997 n. 396 e 31 marzo 1998 n. 80 sono riportati FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA’ rispettivamente come "D.Lgs. n. 502 del 1992" e "D.Lgs. n. 29 del 1993". Il testo unificato del D.Lgs. n. 29 del 1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387. Pertanto la dizione "D.Lgs. n. 29 del 1993" è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni. 5. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti". 6. Con Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il termine “agenzia/e”dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, ove non specificato, si intendono l’Agenzia adottati nel rispetto delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7leggi regionali di organizzazione. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” di unità operativa si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economiciindicano genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto accordo riguarda le materie oggetto di lavoro a tempo indeterminato contrattazione decentrata di istituto relativamente all’impiego di risorse finanziarie riferite al fondo di istituto e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti ogni altra risorsa, a qualsiasi titolo pervenuta, nella disponibilità dell’Accademia di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016Belle Arti di Macerata che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi al personale in servizio presso l'Accademia. 2. Il presente contratto si applicaIn virtù dell’art. 2, altresìcomma 197, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 23.12.09, n. 401 - con contratto a tempo indeterminato 191 (legge finanziaria) che prevede l’entrata in vigore dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani primo gennaio 2011 del nuovo sistema di cultura all’esteropagamento competenze fisse ed accessorie, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997denominato “cedolino unico”, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari conseguente D.M. 1° dicembre 2010, si dispongono ordini collettivi di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002pagamento delle competenze accessorie al proprio personale. 3. Al personale del compartoIl fondo incentivante è costituito dalla somma eventualmente assegnata dal Ministero, soggetto a mobilità in conseguenza da verificare, e da eventuali ulteriori quote che gli organi di provvedimenti governo dell’Accademia decidono di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente destinare o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contrattoper motivi cautelativi o per esigenze dell'Accademia. 4. Nella provincia autonoma Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del C.I.N. del 12.07.11 le parti convengono nel suddividere il Fondo d’Istituto come di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001.seguito indicato: • personale docente: 70% • personale tecnico-amministrativo: 30% 5. Con Le risorse eventualmente assegnate dal MIUR, costituenti il termine “amministrazioneFondo d’Istituto, saranno utilizzate, in base alla normativa in premessa, per il personale docente secondo le linee programmatiche e progettuali annuali del Direttore deliberate dal Consiglio Accademico e secondo la valutazione di criteri generali, e per il personale tecnico amministrativo secondo la quantificazione di un tetto massimo di ore in merito alle attività lavorative svolte oltre l’orario di servizio ordinario al quale verrà riconosciuto il relativo compenso economico/i” si intendono tutte le Amministrazioniorario, Ministericome da C.I.N. del 12.07.11, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1ovvero incentivante. 6. Con il termine “agenzia/e”Gli eventuali ulteriori finanziamenti pervenuti da Enti Pubblici ovvero da privati per la realizzazione di attività e progetti conto terzi verranno suddivisi secondo l’art. 8 del C.I.N. del 12.07.11, ove che prevede l’emanazione del relativo Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, e secondo le convenzioni stipulate con terzi; dette convenzioni dovranno comunque prevedere una quota non specificatoinferiore al 10% delle somme introitate che affluisca nel bilancio di questa Accademia quale contributo indistinto. Possono essere, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoliinfine, destinatarie dei precedenti CCNL incentivate attività con provvedimento del comparto Agenzie FiscaliC.d. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.A.

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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti medici, odontoiatri e ve- terinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni o determinato, dipendenti dalle ammini- strazioni, aziende ed enti del comparto indicate di cui all’art. 3 del CCNQ sulla 2, comma 1 punto IV, dell’Accordo quadro per la definizione dei comparti delle autonome aree di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998. 2. Il presente Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari collettivo di cui all’artal comma 1. 1Sino all’inquadramento definitivo dei dirigenti nelle a- genzie stesse, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002dall’art. 62, comma 2. 3. Al personale Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applica- zione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente contrattoCCNL. 4. Nella provincia autonoma Al fine di Bolzano semplificare la disciplina stesura del presente CCNL può essere integratacontratto, per Ministeri ed Enti Pubblici con il termine “Dirigente” si inten- de far riferimento, ove non economicidiversamente indicato, ai sensi a tutti i Dirigenti del D. Lgsruolo sanitario medi- ci, odontoiatri e veterinari. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001Nella citazione “dirigenti medici” sono compresi gli odontoiatri. 5. Con Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs n. 502 del 1992” e “d.lgs n. 29 del 1993”. Il testo unificato del d.lgs 29/1993 è stato ri- pubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il termine d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto, la dizione amministrazione/id.lgs n. 29 del 1993si intendono è riferita al nuovo te- sto, comprensivo di tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali modificazioni. L’atto aziendale di cui al comma 1all’art. 3 bis del dlgs 229/1999 è riportato come “atto aziendale”. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001alle aziende, n. 165 amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le IPAB aventi fina- lità sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 6, commi 1 e successive modificazioni ed integrazioni 2 del CCNQ per la de- finizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 è riportato nel testo del presente contratto come “d. lgs. n. 165/2001aziende”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo regionale si applica a tutto il al personale dipendente dalla Regione siciliana e dagli altri enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000, che adottano lo stesso contratto, con rapporto di lavoro la- voro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte determinato, fatte salve le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016esclusioni normativamente previste. 2. Il presente contratto si applicaPer gli effetti del comma 2 dell’art. 28 della legge regionale 15 maggio 2000, altresìn. 10, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari enti di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 20021 della stessa legge regionale n. 10/2000 il presente contratto si applica a condizione che gli organi deliberativi competenti accertino l’entità degli oneri conseguenti e verifichino la loro copertura nell’ambito dei pro- pri bilanci. 3. Al personale del comparto, comparto non dirigenziale soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione ri- strutturazione organizzativa dell’amministrazionedella Amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, di decentramento amministra- tivo e di esternalizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente alla individuazione o societàdefinizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.R.L., della nuova disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale, salvo diverse previsioni normative antecedenti alla pubblicazione del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina Nel testo del presente CCNL può essere integratacontratto, si utilizzerà la dizione “decreto legislativo n. 165 del 2001” per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997fare rife- rimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 197629 e successive modificazioni e integrazioni, come modificato recepito dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e come sostituito dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 165. Nel testo del presente contratto, si utilizzerà la dizione “legge regionale n. 10 del 2000” per fare riferimento alla legge re- gionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni modifiche e integrazioni. 5. Il riferimento alla Regione siciliana e agli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è riportato nel resto del presente contratto come Amministrazione. Se il riferimento è alla d. lgsRegione siciliana” o agli “enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 165/2001”10/2000” il te- sto riporterà tali dizioni virgolettate.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ c.c.n.q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 20163 agosto 2021. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 1967, n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 1990, n. 401 e tenuto conto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri cc.cc.nn.l. del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e 2001, del 12 giugno 20032003 e del 22 maggio 2020; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL c.c.n.l. del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL c.c.n.l. Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL c.c.n.l. può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. LgsD.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNLc.c.n.l. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976752/1976, come modificato dal d. lgsD.Lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine "amministrazione/i" si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine "agenzia/e", ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoliMonopoli, destinatarie dei precedenti CCNL c.c.n.l. del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “la locuzione "ente/i pubblico/i non economico/i" si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL c.c.n.l. del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine "Ministero/i" si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL cc.cc.nn.l. del comparto dei ministeriMinisteri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica Regolamento trova applicazione in caso di affidamento di servizi e forniture ad una o più imprese appaltatrici o a tutto il personale con rapporto lavoratori autonomi all'interno dei luoghi di lavoro a tempo indeterminato dell’Azienda/Ente richiedente o aderente, ovvero, all’interno di una singola unità produttiva nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, sempre che si abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, in accordo con quanto previsto dal Titolo I, art. 26 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i ed, in particolare: • Nell’ipotesi in cui il Datore di Lavoro coincida con il Committente ESTAR, si attuano le condizioni previste al comma 3 dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i. come meglio descritto al successivo articolo 10 commi 1, 2, 3 e a tempo determinato dipendente da tutte 4 del presente Regolamento. • Nell’ipotesi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3 comma 1 lettera i)1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o in tutti i casi in cui il Datore di Xxxxxx non coincide con il Committente ESTAR, si attuano le amministrazioni condizioni previste al comma 3-ter dell’art. 26 del comparto indicate all’artD.lgs. 3 n. 81/08 s.m.i. come meglio descritto al successivo articolo 10 commi 1 e 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016presente Regolamento. 2. Il presente contratto si applicaRegolamento trova altresì applicazione in caso di appalti di servizi cosiddetti multipli ossia finalizzati all’affidamento di lavori, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 servizi e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari forniture rientranti contemporaneamente nella disciplina di cui all’art. 88 del D.lgs. n. 81/08 smi (Titolo IV) e nella disciplina di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 (Titolo I). Resta inteso che per le attività che rientrano esclusivamente nel campo di applicazione di cui all’art.88 del D.lgs. 81/08 s.m.i, riguardante la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili così come definiti all’art. 89, comma 1, comma 2lettera a) ed elencati nell’allegato X del medesimo decreto, valgono le disposizioni del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002Titolo IV2. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Regolamento Di Gestione

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’artall'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresìaltresi', alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità nazionalita' italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 1967, n. 18 e ai sensi della L. legge 22 dicembre 1990 1990, n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’esteroall'estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’artall'art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità mobilita' in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazionedell'amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o societàsocieta', previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia Provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può puo' essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici enti pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354 354, per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è e' prevista per le Agenzie agenzie fiscali nel D.P.R. decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. decreto legislativo n. 272/2001. 5. Con il termine «amministrazione/i» si intendono tutte le Amministrazioniamministrazioni, Ministeri, Enti enti pubblici non economici e Agenzieagenzie, ricomprese nel comparto Funzioni funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Campo di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto indicate di cui all’art. 3 del CCNQ sulla 2, comma 1 punto IV, dell’Accordo quadro per la definizione dei comparti delle autonome aree di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998. 2. Il presente Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari collettivo di cui all’artal comma 1. 1Sino all’inquadramento definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002dall’art. 62, comma 2. 3. Al personale Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente contrattoCCNL. 4. Nella provincia autonoma Al fine di Bolzano semplificare la disciplina stesura del presente CCNL può essere integratacontratto, per Ministeri ed Enti Pubblici con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, ove non economicidiversamente indicato, ai sensi a tutti i Dirigenti del D. Lgsruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari . 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001Nella citazione "dirigenti medici" sono compresi gli odontoiatri. 5. Con Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs n. 502 del 1992" e "d.lgs n. 29 del 1993". Il testo unificato del d.lgs 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo è stato ulteriormente integrato con il termine “amministrazione/i” si intendono d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto, la dizione "d.lgs n. 29 del 1993" è riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali modificazioni. L’atto aziendale di cui al comma 1all’art. 3 bis del dlgs 229/1999 è riportato come "atto aziendale". 6. Con Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le IPAB aventi finalità sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL 2 giugno 1998 è riportato nel testo del comparto Agenzie Fiscalipresente contratto come "aziende". 7. Con Nel testo del presente contratto con il termine “ente/di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocompartotermini "unità operativa", precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”."struttura organizzativa" o

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro