Cauzioni. All’atto della presentazione dell’Offerta, gli Offerenti devono produrre una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari al 2% dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una delle seguenti modalità: − fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussione.
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Samples: Gara Per La Progettazione E Fornitura Di Un Sistema Integrato Di Bigliettazione Elettronica
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’Offerta, gli Offerenti devono produrre L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere dell’appalto, costituita attraverso una delle seguenti modalità: − fideiussione da fidejussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, D. Lgs. n. 385 163/2006 e s.m.i., come meglio descritto nella parte III^ “Disposizioni relative alla procedura di gara”. L'aggiudicatario dovrà costituire ai sensi dell'art 113 del D.Lgs n. 163 / 2006 e s.m.i. una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto che svolgono in via esclusiva copra gli oneri per il mancato o prevalente attività inesatto adempimento di rilascio tutte le obbligazioni del contratto da prestare con le modalità di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia cui all'art 75 comma 3 del D.Lgs. n. 163 /2006 e delle Finanzes.m.i. La fideiussione deve e che dovrà prevedere espressamente: − espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − principale , la rinuncia all’eccezione all'accezione di cui all’art all'art. 1957 comma 2 del codice civile; − civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatoredel committente. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la Tale cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione verrà resa solo al termine del contratto a seguito di cui all’artverifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie , è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 113 del D.LgsX.X.xx. 163/2006 e s.m.i., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 n. 163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli . con facoltà di servizio richiesti durante il periodo rivalsa del Comune per ogni qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota qualsiasi natura provocati per effetto della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatoreprestazione . Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell'Ente appaltante, la ditta deve provvedere al reintegro entro 30 (trenta) giorni. In caso in cui sussistessero penalidi inadempimento, pendenze o controversie irrisolte tra le due partil'Ente appaltante procederà d'ufficio al reintegro prelevando l'importo necessario dal corrispettivo dell'appalto, l’Ente Aggiudicatore avrà salva ed impregiudicata la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussionerisoluzione del contratto.
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Cauzioni. All’atto della presentazione dell’OffertaCAUZIONE PROVVISORIA:
1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni, gli Offerenti devono produrre l’offerta da presentare per l’affidamento delle forniture è corredata da una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari al 2% dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una delle seguenti modalità: − dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi o assicurativa, e dall’impegno del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, di cui all’articolo 107 all’art.113 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993medesimo decreto legislativo, n. 385 e s.m.iqualora l’offerente risultasse aggiudicatario., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
2. La fideiussione cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
3. La cauzione deve prevedere espressamente: − espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art principale ex art. 1944 C.C. e 1957 C.C. II comma 2 del codice civile; − e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatoredella Committente ed avere validità 180 giorni.
4. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, Ai non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare aggiudicatari la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione é restituita tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
5. L’importo della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della presente garanzia nei limiti certificazione di qualità conforme alle norme europee della somma garantita”serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art 75 comma 7 D.Lgs.163/06. GARANZIA CONTRATTUALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:
6. Ai fini sensi dell’ art. 113 D.Lgs. 163/06, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatoreaggiudicazione. In caso di costituendo raggruppamento aggiudicazione con ribasso di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per l’esecuzione del contratto ogni punto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente ribasso superiore al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto20%. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota secondo quanto disposto dall’articolo 113 comma 3 D.Lgs.163/06 .
7. La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione stessaprovvisoria da parte dell’Amministrazione, corrispondente che aggiudica l’appalto al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo concorrente che segue nella graduatoria.
8. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di attestazione della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio regolare fornitura.
9. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivocontratto, del Collaudo Definitivorisarcimento dei danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto al credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui non sussistano penalila cauzione risultasse insufficiente.
10. L’Amministrazione ha il diritto di propria autorità sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, pendenze delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori incaricati dell’approvvigionamento e del montaggio.
11. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatorein parte, durante l’esecuzione del contratto. In mancanza l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
12. Nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere espressamente tutte le clasuole previste per la cauzione provvisoria.
13. La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all’importo della cauzione.
14. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per i concorrenti in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art 75 comma 7 D.Lgs.163/06. GARANZIA AGGIUNTIVA
15. N.B. Con riferimento all’art. 4 del presente CSA, a garanzia dell’esatto adempimento di quanto dichiarato relativamente agli elementi nn. 2 e 3, in cui sussistessero penalisede contrattuale, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussionesarà chiesta specifica fideiussione per un importo minimo pari a € 3.000,00.
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Cauzioni. All’atto della presentazione dell’OffertaLa cauzione provvisoria, gli Offerenti devono produrre una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari al 2% dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una delle seguenti modalità: − a base di gara è da prestarsi all’atto della presentazione dell’offerta mediante fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi o polizza fideiussoria riferita espressamente alla gara in oggetto e indicante quale beneficiario l’Unione dei Comuni del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese Sarrabus quale Ente gestore del Progetto, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale presentazione dell’offerta, contenente l’impegno a rilasciare in caso di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzieaggiudicazione dell’appalto, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La richiesta del concorrente, una fideiussione deve prevedere espressamente: − o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Unione, valida fino alla scadenza del contratto, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva di escussione del debitore principale; − e la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 all’art. 1975 del codice civile; − la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”dall’Unione. Ai fini sensi di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte disposto dall'art. 40 comma 7 del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente AggiudicatoreD.Lgs. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti 163/06 la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggettoè ridotta del 50% per le Imprese in possesso della certificazione del Sistema di Qualità, rilasciata da organismi accreditati. Unitamente Qualora le Imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio dovranno allegare alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno l'originale o una copia conforme della certificazione di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione cui trattasi. La cauzione provvisoria presentata dalla Ditta aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, cosi come quelle presentate dagli altri concorrenti. Prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio dell’avvio del Progetto, a titolo di cauzione, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso che l’Ente gestore dovesse eventualmente sostenere durante il contratto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 113 1975 del D.LgsCodice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Unione dei Comuni del Sarrabus. 163/2006 e s.m.i., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione L’ammontare della cauzione provvisoria, nella misura provvisoria e definitiva sarà ridotta del 1050% dell'importo per le Ditte in possesso della Certificazione del contratto Sistema di appaltoQualità ai sensi dell’art. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso75 comma 7 del Dlgs 163/2006. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Artalla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la regolarità della Ditta stessa nei loro confronti. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli Resta salvo per l’Ente gestore l’esperimento di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, ogni altra azione nel caso in cui non sussistano penalila cauzione risultasse insufficiente. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della cauzione di cui l’Ente gestore avesse dovuto avvalersi, pendenze in tutto o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatorein parte, durante l’esecuzione del contratto. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto o nel caso in cui sussistessero penalicomunque prima della sua scadenza, pendenze la Ditta aggiudicataria venisse denunciata dal competente Ispettorato Regionale del Lavoro e/o controversie irrisolte tra le due partiA.S.L. per inadempienze relative alla normativa sul lavoro, l’Ente Aggiudicatore avrà gestore incamererà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussionecauzione.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’Offerta1. Ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, gli Offerenti devono produrre una cauzione provvisoria pari il concessionario ha stipulato: • a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali idonea polizza fideiussoria assicurativa per l’importo di euro determinata sulla base del canone offerto in sede di gara e il numero degli anni di concessione; • a garanzia dello svolgimento dei lavori proposti idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria in data--------------pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari euro -------------ovvero al 220% dell’importo complessivo stimatodell’investimento proposto in sede di gara di euro ----------------. Tale cauzione potrà polizza sarà svincolata al termine dei lavori ed a collaudo ultimato effettuato dagli uffici tecnici competenti del Comune di Pisa
2. in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l’incameramento delle cauzioni previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata AR o posta elettronica certificata. Detta garanzia può essere costituita attraverso utilizzata dal Comune in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario.
3. In tal caso, disposto l’incameramento della cauzione, è fatto obbligo al concessionario di reintegrarla.
4. Le predette garanzie fideiussorie devono prevedere espressamente le seguenti modalità: − fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati condizioni:
a. il garante pagherà quanto dovuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: − la contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Ente garantito;
b. il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la principale di cui all'art. 1944 del c.c.
c. il garante rinuncia all’eccezione di cui all’art all’art. 1957 comma 2 del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione c.c.
d. lo svincolo della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione sarà possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell’Ente garantito;
e. l’eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all’Ente garantito;
f. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la società costituitasi fideiussore e il Comune concedente, il foro competente è esclusivamente quello di Pisa.
g. La fideiussione diventa efficace nei confronti nel comune di Pisa solo al momento della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta sottoscrizione da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatoremedesimo.
5. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto Le clausole di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ialle lettere da a) a g) sopra prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussione.
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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Concessione Dell’impianto Sportivo Comunale
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’Offerta1. Le cauzioni sono validamente costituite mediante il deposito presso l'istituto bancari di riferimento del Comune, gli Offerenti devono produrre una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00)mediante bonifico bancario, ovvero pari al 2% dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una delle seguenti modalità: − fideiussione bancaria prestata o polizza assicurativa rilasciata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria una compagnia autorizzata ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.idi legge.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
2. La fideiussione cauzione provvisoria, obbligatoria solo per i procedimenti di asta pubblica, licitazione privata ed appalto concorso, e che tutela l'ente per l'eventuale mancata stipulazione da parte dell'aggiudicatario, deve prevedere espressamente: − la rinuncia sempre avere un importo non inferiore al beneficio 5% del valore della preventiva escussione del debitore principalebase d'asta; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatoreessa è sempre dovuta salvo quanto previsto da leggi che dispongano inderogabilmente in modo diverso.
3. La fideiussionecauzione definitiva, pena l’esclusione dalla garasempre di importo non inferiore al 5% del valore complessivo del contratto, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussoreè obbligatoria per tutti i contratti salvo quanto disposto da leggi che dispongano inderogabilmente in modo diverso.
4. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare Il Comune può per altro indifferentemente prevedere che la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte sia costituita mediante una fideiussione bancaria ovvero assicurativa del Concorrente, e deve essere costituita valore totale corrispondente a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione quello del contratto che viene stipulato.
5. Questa disposizione a garanzia dell'esecuzione della prestazione si applica di cui all’art. 113 norma allorquando nel corso del D.Lgs. 163/2006 contratto si verifichi una trasformazione dello status giuridico da società di persona e s.m.isocietà di capitali., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario
6. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti definitive a prescindere dalla forma di garanzia utilizzata, devono sempre necessariamente avere una validità temporale coincidente con i termini di durata del contratto.
7. A garanzia dell'adempimento della prestazione il contraente privato ed anche i suoi fideiussori devono sempre impegnarsi a non aggiudicatariopporre eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione tranne nei casi in cui venga opposta una eccezione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatarionullità, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità annullabilità o di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura recesso del 10% dell'importo del contratto di appaltocontratto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stessoogni altro caso i contraenti non io opporre eccezioni pretestuose a pena di risarcimento dei danni.
8. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 Il fidejussore è sempre obbligato in solido con il debitore principale e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante le parti non mai convenire che il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è fideiussore non sia tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, pagare prima dell'escussione del debitore principale in quanto l'ente deve sempre contestualmente al pagamento relativo al superamento avere titolo per agire giudizialmente e senza prescrizioni od impedimenti nei confronti del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione debitore principale e di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussionetutti i fideiussori.
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Samples: Regolamento Sui Contratti
Cauzioni. All’atto Ai fini della presentazione dell’Offerta, gli Offerenti devono produrre una partecipazione alla gara è richiesta cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari al 2% dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una delle seguenti modalità: − fideiussione bancaria prestata a base d’asta della concessione e pertanto pari ad € 300,00 da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 prodursi con le modalità e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale termini di cui all’articolo 107 all’art. 93 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993decreto legislativo 50/2016. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, n. 385 e s.m.i.il concessionario dovrà produrre, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, di rilascio cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 nella misura del 10% dell’importo di garanzieaggiudicazione, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamentecontenente le seguenti clausole: − la - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecontraente ai sensi art. 1944 c.c.; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del codice civile; − la - sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari gg. a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla dell’ente concedente; - durata fino alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta della concessione ovvero sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità se successivo; - impossibilità di opporre all’Ente concedente il mancato pagamento del premio da parte del Concorrenteconcessionario; - rinuncia del garante all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, andrà reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opererà prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato speciale. La cauzione definitiva sarà svincolata e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatorerestituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L’autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta al Comune di Tadasuni. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata verrà incamerata dal Comune a tutti i componenti titolo di risarcimento, salva la facoltà del Comune di richiedere il costituendo soggettorisarcimento dei maggiori danni. Unitamente alla La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva D.Lgs 50/2016 da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, del Comune che aggiudica la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente gara al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussioneconcorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Concessione Per La Gestione Di Un Ristorante Pizzeria
Cauzioni. 1. All’atto della presentazione dell’Offertadell’offerta, gli Offerenti devono produrre il concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00)di importo e secondo modalità indicate nel Disciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’articolo 103, ovvero comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 210% dell’importo contrattuale ( inteso come dieci per cento del valore complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una delle seguenti modalità: − fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria della concessione determinato ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.idell’articolo 20).); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
3. La fideiussione deve bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente: − espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − , la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 all’art. 1957, comma 2 2, del codice Codice civile; − la sua operatività , nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatoredella Provincia.
4. La fideiussionedurata della cauzione definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà essere svincolata solo dopo accertamento dell’adempimento di tutti gli obblighi a carico del concessionario.
5. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, pena l’esclusione salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto solo a seguito di espressa lettera liberatoria della Provincia ed è presentata in originale a quest’ultimo prima della formale sottoscrizione del contratto.
7. La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione per:
a) l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario;
b) provvedere al pagamento di quanto dovuto al concessionario per le inadempienze derivanti dalla garainosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussoredelle leggi e dei
8. In particolareLa garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Provincia; in caso di aggiudicazione dell’Offerenteinottemperanza, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra reintegrazione si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta effettua a valere sugli importi successivi da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.icorrispondere al concessionario., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussione.
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Samples: Letter of Invitation to Tender
Cauzioni. All’atto Ai fini della presentazione dell’Offerta, gli Offerenti devono produrre una partecipazione alla gara è richiesta cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari al 2% dell’importo complessivo stimatoa base d’asta della concessione e pertanto pari ad €. Tale 360,00 da prodursi con le modalità e termini di cui all’art. 93 del decreto legislativo 50/2016. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, cauzione potrà essere costituita attraverso una delle definitiva, di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, contenente le seguenti modalitàclausole: − fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecontraente ai sensi art. 1944 c.c.; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari gg. a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla dell’ente concedente; − durata fino alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta della concessione ovvero sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità se successivo; − impossibilità di opporre all’Ente concedente il mancato pagamento del premio da parte del Concorrenteconcessionario; − rinuncia del garante all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, andrà reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opererà prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato speciale. La cauzione definitiva sarà svincolata e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatorerestituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L’autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta al Comune di Neoneli. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata verrà incamerata dal Comune a tutti i componenti titolo di risarcimento, salva la facoltà del Comune di richiedere il costituendo soggettorisarcimento dei maggiori danni. Unitamente alla La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva D.Lgs 50/2016 da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, del Comune che aggiudica la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente gara al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussioneconcorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Concession Agreement
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’OffertaAi sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, gli Offerenti devono produrre una cauzione provvisoria pari il concessionario ha stipulato: a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali idonea polizza fideiussoria assicurativa per l’importo di euro ------------ determinata sulla base del canone offerto in sede di gara e il numero degli anni di concessione; a garanzia dello svolgimento dei lavori proposti idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria in data--------------pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari euro -------------ovvero al 220% dell’importo complessivo stimatodell’investimento proposto in sede di gara di euro ----------------. Tale cauzione potrà polizza sarà svincolata al termine dei lavori ed a collaudo ultimato effettuato dagli uffici tecnici competenti del Comune di Pisa in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l’incameramento delle cauzioni previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata AR o posta elettronica certificata. Detta garanzia può essere costituita attraverso utilizzata dal Comune in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario. In tal caso, disposto l’incameramento della cauzione, è fatto obbligo al concessionario di reintegrarla. Le predette garanzie fideiussorie devono prevedere espressamente le seguenti modalitàcondizioni: − fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.)il garante pagherà quanto dovuto dal contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Ente garantito; − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: − la il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la principale di cui all'art. 1944 del c.c. il garante rinuncia all’eccezione di cui all’art all’art. 1957 comma 2 del codice civilec.c. lo svincolo della cauzione sarà possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell’Ente garantito; − l’eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all’Ente garantito; per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatoresocietà costituitasi fideiussore e il Comune concedente, il foro competente è esclusivamente quello di Pisa. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative fideiussione diventa efficace nei confronti nel comune di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione Pisa solo al momento della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta sottoscrizione da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatoremedesimo. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto Le clausole di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ialle lettere da a) a g) sopra prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussione.
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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Concessione Dell’impianto Sportivo Comunale
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’Offerta1. Ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, gli Offerenti devono produrre una cauzione provvisoria pari il concessionario ha stipulato: • a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali idonea polizza fideiussoria assicurativa per l’importo di euro determinata sulla base del canone offerto in sede di gara e il numero degli anni di concessione; • a garanzia dello svolgimento dei lavori proposti idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria in data--------------pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari euro -------------ovvero al 220% dell’importo complessivo stimatodell’investimento proposto in sede di gara di euro --. Tale cauzione potrà polizza sarà svincolata al termine dei lavori ed a collaudo ultimato effettuato dagli uffici tecnici competenti del Comune di Pisa
2. in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l’incameramento delle cauzioni previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata AR o posta elettronica certificata. Detta garanzia può essere costituita attraverso utilizzata dal Comune in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario.
3. In tal caso, disposto l’incameramento della cauzione, è fatto obbligo al concessionario di reintegrarla.
4. Le predette garanzie fideiussorie devono prevedere espressamente le seguenti modalità: − fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati condizioni:
a. il garante pagherà quanto dovuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: − la contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Ente garantito;
b. il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la principale di cui all'art. 1944 del c.c.
c. il garante rinuncia all’eccezione di cui all’art all’art. 1957 comma 2 del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione c.c.
d. lo svincolo della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione sarà possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell’Ente garantito;
e. l’eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all’Ente garantito;
f. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la società costituitasi fideiussore e il Comune concedente, il foro competente è esclusivamente quello di Pisa.
g. La fideiussione diventa efficace nei confronti nel comune di Pisa solo al momento della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta sottoscrizione da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatoremedesimo.
5. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto Le clausole di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ialle lettere da a) a g) sopra prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussione.
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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Concessione Del Campo Sportivo Cep Di Calcio a 7
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’Offerta1. Le cauzioni sono validamente costituite mediante il deposito presso l’istituto bancario di riferimento del Comune, gli Offerenti devono produrre una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00)mediante bonifico bancario, ovvero pari al 2% dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una delle seguenti modalità: − fideiussione bancaria prestata o polizza assicurativa rilasciata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria una compagnia autorizzata ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.idi legge.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
2. La fideiussione cauzione provvisoria, obbligatoria solo per i procedimenti di asta pubblica, licitazione privata ed appalto concorso e che tutela l’Ente per l’eventuale mancata stipulazione da parte dell’aggiudicatario, deve prevedere espressamente: − la rinuncia sempre avere un importo non inferiore al beneficio 5% del valore della preventiva escussione del debitore principalebase d’asta; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatoreessa è sempre dovuta salvo quanto previsto da leggi che dispongano inderogabilmente in modo diverso.
3. La fideiussionecauzione definitiva, pena l’esclusione dalla garasempre di importo non inferiore al 5% del valore complessivo del contratto, non deve contenere clausole limitative è obbligatoria per tutti i contratti di responsabilità dell’Istituto Fideiussoreimporto superiore a € 10.329,14 salvo quanto disposto da leggi che dispongano inderogabilmente in modo diverso.
4. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare Il Comune può per altro indifferentemente prevedere che la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte sia costituita mediante una fideiussione bancaria ovvero assicurativa del Concorrente, e deve essere costituita valore totale corrispondete a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione quello del contratto che viene stipulato.
5. Questa disposizione a garanzia dell’esecuzione della prestazione si applica di cui all’art. 113 norma allorquando nel corso del D.Lgs. 163/2006 contratto si verifichi una trasformazione dello status giuridico da società di persona e s.m.isocietà di capitali., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario
6. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti definitive a prescindere dalla forma di garanzia utilizzata, devono sempre necessariamente avere una validità temporale coincidente con i termini di durata del contratto.
7. A garanzia dell’adempimento della prestazione il contraente privato ed anche i suoi fideiussori devono sempre impegnarsi a non aggiudicatariopporre eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione tranne nei casi in cui venga opposta una eccezione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatarionullità, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità annullabilità o di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura recesso del 10% dell'importo del contratto di appaltocontratto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stessoogni altro caso i contraenti non possono opporre eccezioni pretestuose a pena di risarcimento dei danni.
8. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 Il fideiussore è sempre obbligato in solido con il debitore principale e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante le parti non possono mai convenire che il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è fideiussore non sia tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, pagare prima dell’escussione del debitore principale in quanto l’Ente deve sempre contestualmente al pagamento relativo al superamento avere titolo per agire giudizialmente e senza prescrizioni od impedimenti nei confronti del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione debitore principale e di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussionetutti i fideiussori.
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Samples: Regolamento Dei Contratti
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’OffertaL’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, gli Offerenti devono produrre una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari al 2% dell’importo complessivo stimato. Tale (due per cento) del prezzo base indicato nel bando (inclusi oneri di sicurezza), sotto forma di cauzione potrà essere costituita attraverso o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ovvero:
a) da cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una delle seguenti modalità: − sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, in favore del Comune di Castrolibero;
b) da fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione o assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’articolo 107 all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° Settembre settembre 1993, n. 385 e s.m.i.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanzen. 58, intestata al Comune di Castrolibero(CS). La fideiussione deve prevedere espressamente: − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve dovrà avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) 180 giorni solari dalla data di scadenza presentazione dell’offerta intestata al Comune di Castrolibero e contenere l’impegno a rinnovare la stessa per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrentedurata di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, e al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia dovrà contenere espressamente le clausole indicate nell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. La garanzia a corredo dell’offerta, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dalla Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a beneficio dell’Ente Aggiudicatorepresentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 93, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, utilizzando la scheda tecnica – schema tipo 1.2 del D.M. 123/04. La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 4 dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà, pertanto, progressivamente svincolata nei termini e per le entità definite al medesimo articolo 103, comma 5. In caso di costituendo raggruppamento raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (raggruppamenti verticali) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione, comprese eventuali ex art. 92, comma 5, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (cooptate). In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità in originale ovvero in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/00 e s.m.i. ovvero in copia ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 19 bis medesimo per ciascuna impresa raggruppata e/o associata ex art. 92 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in regime di qualità attestante il possesso di tale certificazione. Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2006 potrà anche risultare direttamente dall’attestazione SOA. La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di ATI di tipo orizzontale per usufruire della predetta riduzione dovranno dimostrare di essere in possesso del certificato di qualità tutte le ditte costituenti il raggruppamento mentre nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (cooptate). Nel caso di ATI/RTI costituende, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento. Le imprese costituenti il costituendo soggettoraggruppamento dovranno indicare la percentuale di partecipazione al raggruppamento. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno In caso di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 48 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per l’esecuzione del contratto conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.all'articolo 48, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivocomma 5, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatorecodice. Nel caso di cui all'articolo 48, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”. La mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva, per come previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere documentato in sede di gara o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze risultante dalla SOA o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussioneapposito documento.
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Samples: Bando Di Gara
Cauzioni. All’atto 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della presentazione dell’OffertaConvenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura, gli Offerenti devono produrre il Fornitore medesimo presta una cauzione provvisoria definitiva pari ad € 63.000,00 un importo di Euro 2.000.000,00 (Euro sessantatremila/00duemilioni/00), ovvero pari al mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo..
2% dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle seguenti modalità: − fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di Consip S.p.A. a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.iper gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., che svolgono in via esclusiva nascenti dalla presente Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura effettuati dalle Amministrazioni o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto FideiussoreEnti Contraenti.
3. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di aggiudicazione dell’Offerentepenali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 20, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di Xxxxxx S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti di cui agli Ordinativi di Fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Fornitura e nei limiti dei quantitativi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti attuativi della Convenzione; pertanto, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di Consip S.p.A. verso il Fornitore, a seguito della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip S.p.A..
7. Qualora l’ammontare della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità penali, o per almeno 360 qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di n. 10 (trecentosessantadieci) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente AggiudicatoreConsip S.p.A..
8. In caso di costituendo raggruppamento inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di concorrenti dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni o Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura.
9. Il Fornitore medesimo presta inoltre - a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste - una cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre pari ad un importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) mediante la documentazione attestante l’impegno stipula di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le disposizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ial presente articolo ed al modello riportato in allegato al Disciplinare di Gara., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussione.
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Samples: Schema Di Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’Offerta1. Le cauzioni sono validamente costituite mediante il deposito presso l’istituto bancario di riferimento del Comune tramite bonifico bancario, gli Offerenti devono produrre fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia o altro istituto autorizzato ai sensi di legge.
2. La cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00)provvisoria, ovvero pari obbligatoria solo per i procedimenti di asta pubblica, licitazione privata ed appalto concorso, e che tutela l’ente per l’eventuale mancata stipulazione da parte dell’aggiudicatario, deve sempre avere un importo non inferiore al 2% dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una delle seguenti modalità: − fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanzevalore della base d’asta;
3. La fideiussione deve prevedere espressamente: − la rinuncia cauzione definitiva, sempre di importo non inferiore al beneficio della preventiva escussione 5% del debitore principale; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 valore complessivo del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussionecontratto, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità è obbligatoria per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.icontratti salvo quanto disposto da leggi che dispongano inderogabilmente in modo diverso., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario
4. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti definitive a prescindere dalla forma di garanzia utilizzata, devono sempre necessariamente avere una validità temporale coincidente con i termini di durata del contratto.
5. A garanzia dell’adempimento della prestazione il contraente privato ed anche i suoi fideiussori devono sempre impegnarsi a non aggiudicatariopporre eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione tranne nei casi in cui venga opposta una eccezione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatarionullità, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità annullabilità o di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura recesso del 10% dell'importo del contratto di appaltocontratto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stessoogni caso i contraenti non possono opporre eccezioni pretestuose a pena di risarcimento dei danni.
6. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 Il fideiussore è sempre obbligato in solido con il debitore principale e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante le parti non possono mai convenire che il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è fideiussore sia tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, pagare prima dell’escussione del debitore principale in quanto l’ente deve sempre contestualmente al pagamento relativo al superamento avere titolo per agire giudizialmente e senza prescrizioni od impedimenti nei confronti del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione debitore principale e di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussionetutti i fideiussori.
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Samples: Regolamento Dei Contratti
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’Offerta, gli Offerenti devono produrre Per la partecipazione alla gara d’appalto è dovuta una cauzione provvisoria pari ad a € 63.000,00 24.322,03 (Euro sessantatremila/00ventiquattromilatrecentoventidue/03), ovvero pari ai sensi dell’art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione debitamente autorizzata, corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta, con validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data indicata per la presentazione delle offerte e contenente la dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione provvisoria può essere costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale del Comune di Seregno con Fideiussione Bancaria o Assicurativa, in Titoli di stato. Le cauzioni prestate dalle Imprese partecipanti saranno svincolate dopo la sottoscrizione di tutti i contratti con i singoli Comuni appaltanti. A titolo di cauzione definitiva l'Appaltatore sarà tenuto a versare, prima della stipula di ciascun contratto con i singoli Comuni contraenti e per le loro quote di servizi, la somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo stimatoal netto dell’ I.V.A. di Legge a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che le Amministrazioni dovessero eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'Appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una delle seguenti modalità: − fideiussione è da costituirsi mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale oppure con polizza assicurativa o fidejussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo decreto legislativo 1° Settembre settembre 1993, n. 385 e s.m.i.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia del Tesoro, del bilancio e delle Finanzedella programmazione economica. La fideiussione deve fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente: − espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del codice civile; − principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatoredella stazione appaltante. La fideiussioneResta salvo per le singole Amministrazioni comunali, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative il diritto di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, esperire ogni altra azione nel caso in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare cui la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatorerisultasse insufficiente. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti inadempienza, la cauzione provvisoria potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dal canone di appalto e previo avviso scritto da comunicare all’Impresa. La somma verrà comunque svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere. La cauzione dovrà essere intestata a tutti i componenti controfirmata dal legale rappresentante. In caso di rinnovo del contratto, la stessa sarà subordinata alla presentazione da parte dell’Appaltatore di una ulteriore fideiussione per il costituendo soggettocorrispondente periodo. Unitamente alla cauzione Le suddette cauzioni, provvisoria l’Offerente deve produrre e definitiva, possono essere dimezzate per gli operatori ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la documentazione attestante l’impegno certificazione del sistema di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’artqualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, Uni En Iso 9001:2000, ai sensi dell’art. 113 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i163/06., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussione.
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Samples: Accordo Di Programma
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’OffertaLe imprese concorrenti dovranno presentare apposite garanzie fideiussorie ai sensi degli
a) A norma dell’art. 93, gli Offerenti devono produrre del d.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00)garanzia, ovvero pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo stimatodell’appalto indicato in epigrafe, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Tale La cauzione potrà può essere costituita attraverso costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una delle seguenti modalità: − fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese sezione di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere Bancaria o Assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco nell'elenco speciale di cui all’articolo all'articolo 107 del Decreto Legislativo decreto legislativo 1° Settembre settembre 1993, n. 385 e s.m.i.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia dell'Economia e delle Finanze. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente: − espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile; − la sua operatività Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni solari quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatoredella stazione appaltante. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) centottanta giorni solari dalla data di scadenza presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrentefatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
b) A norma dell’art. 93 , del d.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017, l’offerta deve essere costituita altresì corredata, a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso pena di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto contratto, di cui all’artall'articolo 103 dello stesso d.lgs. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017, qualora l’Offerente l'offerente risultasse Aggiudicatarioaffidatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatariTale dichiarazione dovrà essere resa da un Istituto Bancario, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione oppure da una Compagnia di Assicurazione, oppure dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatariodell’appalto, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, così come definita dall’Art. 6in favore della stazione appaltante valida fino alla conclusione del contratto, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussionecontrattuale.
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Samples: Bando Di Gara
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’Offertaa) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata, ai sensi, per gli Offerenti devono produrre effetti e secondo le modalità di cui all’art. 93, D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx,ii., da una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero garanzia pari al 2% (duepercento) dell’importo complessivo stimato. Tale a base di gara, sotto forma di cauzione potrà essere costituita attraverso o di fideiussione, a scelta dell’offerente con una delle seguenti modalitàmodalità sotto indicate:
1. in contanti o con bonifico presso il Tesoriere dell’Istituto: − fideiussione bancaria prestata Banca Popolare di Bari, Agenzia di Potenza Via Marconi 100, oppure mediante bonifico sul conto corrente dell’Istituto IBAN XX00X0000000000000000000000 intrattenuto presso la medesima banca, che ne rilascerà apposita ricevuta, da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria allegare unitamente ai sensi documenti richiesti ai precedenti punti ai fini dell’ammissione alla gara;
2. mediante assegno circolare. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo “CIRCOLARE”, intestato al CROB-IRCCS “NON TRASFERIBILE”;
3. in titoli del D.Lgs 385/93 debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata –Istituto di Ricovero e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione Cura a Carattere Scientifico;
4. con polizza assicurativa prestata rilasciata da imprese Imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
5. con polizza fidejussoria rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell'elenco speciale di cui all’articolo all'art. 107 del Decreto Legislativo D.Lgs 1° Settembre settembre 1993, n. 385 e s.m.i.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle Finanze. che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa
a) La fideiussione deve prevedere espressamente: − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − ;
b) la rinuncia all’eccezione alla eccezione di cui all’art 1957 all’articolo 1957, comma 2 del codice civile; − ;
c) la sua operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni solari quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere dell’IRCCS-CROB.
d) validità per almeno 360 (trecentosessanta) centottanta giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte dell’offerta, ed essere corredata dall’impegno del Concorrentegarante a rinnovare la garanzia, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta del CROB-IRCCS nel corso della procedura. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. L’importo della garanzia, e deve essere costituita del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì corredata, a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso pena di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto contratto, di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/16, qualora l’offerente risultasse affidatario. La SA, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui alla presente lettera a), tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
b) Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. L’esecutore del contratto, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs103, D.lgs. 163/2006 n. 50/2016 e s.m.i., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatorecostituire, nelle stesse modalità di costituzione prima della cauzione provvisoriastipula del contratto, nella misura una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo del contratto di appalto10 per cento dell’importo contrattuale. In corrispondenza caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della produzione preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatariogaranzia medesima entro quindici giorni, sarà restituitaa semplice richiesta scritta della SA. La garanzia fideiussoria è svincolata, nel limite dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito a conclusione del secondo anno di garanzia e solo nel caso di offerte aggiudicate che prevedano nel limite del 75 per cento dell’iniziale importo garantito a conclusione del secondo anno di garanzia e solo nel caso di offerte aggiudicate che prevedano una durata della garanzia stessa maggiore di due anni. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Ente Aggiudicatoredell’appaltatore o del concessionario, di apposita certificazione, in originale o in copia autentica, attestante la maturazione del diritto allo svincolo stesso. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva di cui al precedente comma “a” da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Artdella SA, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo La Garanzia contrattuale per la stipula del contratto copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio avere effetto solo allo scadere del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussionecontrattuale.
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Samples: Gara a Procedura Negozia
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’Offerta, gli Offerenti devono produrre Per partecipare alla gara è richiesta a pena di esclusione la costituzione di una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari al 2% dell’importo complessivo stimatoposto a base di gara presentata con le modalità previste dall'art. Tale 75 del D. Lgs. n. 163/2006. 0.Xx cauzione potrà può essere costituita attraverso costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una delle seguenti modalità: − fideiussione sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione o assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco nell'elenco speciale di cui all’articolo all'articolo 107 del Decreto Legislativo decreto legislativo 1° Settembre °settembre 1993, n. 385 e s.m.i.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia dell'economia e delle Finanzefinanze. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente: − espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile; − la sua operatività , nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni solari quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatoredella stazione appaltante. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) centottanta giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatoredell'offerta. In ogni caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno accompagnata dall’impegno di un fideiussore istituto autorizzato all’emissione delle fidejussioni, a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fidejussoria definitiva qualora l’Offerente l’offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appaltoaggiudicatario. La cauzione di Fine Garanzia sarà provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario ed è svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota automaticamente al momento della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio sottoscrizione del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussionecontratto medesimo.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzioni. All’atto CAUZIONE DEFINITIVA (ART.103 D.LGS. 50/2016): Il Fornitore, risultante assegnatario di fornitura, dovrà costituire all’atto della presentazione dell’Offertafirma del contratto, gli Offerenti devono produrre una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00)un deposito cauzionale, ovvero d’importo pari al 210% dell’importo (diecipercento) del valore complessivo stimatodella fornitura, IVA esclusa, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’assunzione della fornitura e, con riferimento anche al successivo “art. Tale 7”, per il risarcimento di eventuali danni, nonché del rimborso delle spese che il Cliente dovesse eventualmente sostenere per fatti del Fornitore compresi gli eventuali oneri derivanti dai costi del personale e spostamento del mezzo presso i centri assistenza indicati dal fornitore, a causa d’inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura. La cauzione definitiva dovrà garantire altresì eventuali oneri causati da inconvenienti manifestatisi sugli autobus, ancorché il Cliente si sia attenuto alle tempistiche e modalità della manutenzione ordinaria e programmata, così come indicata dal Fornitore in sede di presentazione di offerta. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere costituita attraverso reintegrata d’ufficio a spese del Cliente, prelevandone l’importo dal credito in essere con il Fornitore, per i rapporti diretti derivanti dall’assegnazione della presente fornitura e/o dai crediti derivanti da qualsiasi altro rapporto di fornitura o servizio. La cauzione definitiva resta vincolata per tutto il periodo di garanzia offerta, di cui al successivo art. 7. ▪ mediante attestazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale incondizionato presso una delle seguenti modalità: − Azienda di Credito; ▪ mediante fideiussione bancaria incondizionata; ▪ mediante polizza assicurativa, come previsto dalla Legge n. 348/82, incondizionata e senza apposizione di vincoli a prima richiesta senza bisogno di diffida e di procedimento giudiziario. Nel caso in cui la cauzione venisse prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 mediante fideiussione, questa dovrà essere incondizionata e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: − espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a escussione, nonché l’operatività della stessa su semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatoredi ATAP Spa e senza beneficio di decadenza ex art. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i1957 c.c., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussione.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’OffertaL’offerta dei concorrenti deve essere corredata, gli Offerenti devono produrre cosi come disposto
a) da una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00)garanzia provvisoria, ovvero pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo stimatodell’appalto inerente il servizio di cui al punto 5.5 e pari ad Euro 2.280,00 (duemiladuecentottottanta/00), di validità pari a 180 (centoottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta; La cauzioni di cui al precedente punto a) deve essere costituita:
1. Tale mediante cauzione potrà essere costituita attraverso da versarsi:
i. in contanti;
ii. in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una delle seguenti modalità: − fideiussione sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Pescasseroli (AQ);
2. mediante fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione o assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell'albo di cui all’articolo 107 all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, D.Lgs n. 385 e s.m.i.del 01.09.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, garanzie e che sono sottoposti a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanzerevisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998. La fideiussione deve prevedere espressamentebancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’art. 93 del D.lgs n. 50/2016. ed in particolare quelle di cui al comma 4. La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 93 comma 8, del D.Lgs n. 50/2016. Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 84 del D.Lgs n. 50/2016. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. (cooptate). Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: − il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario presso Banca di Credito Cooperativo di Roma – Filiale di Pescasseroli (AQ), c/c n. 8031 – ABI 8327 – CAB 40670 intestato a Comune di Pescasseroli (AQ), codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato al Comune di Pescasseroli (AQ); dovrà essere presentato originale o copia autentica del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia autentica del titolo. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione: - la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − - la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile; − - la sua operatività entro 15 (quindici) quindici giorni solari a su semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatoredel Comune di Pescasseroli (AQ). La fideiussionegaranzia provvisoria dovrà essere corredata: - da una autodichiarazione, pena l’esclusione dalla gararesa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, non deve contenere clausole limitative con la quale il sottoscrittore dell’istituto di responsabilità dell’Istituto Fideiussorecredito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In particolarealternativa - da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre (in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore originale ovvero in copia con dichiarazione di rilasciare autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso della detta certificazione. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare al Comune di PESCASSEROLI (AQ) la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo dell’importo contrattuale, salvi gli aumenti previsti dall’art. 103, comma 1, del contratto di appaltoD.Lgs. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo 50/2016 e ss.mm.ii.. L’importo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Artpuò essere ridotto del 50% nei casi previsti dal dell’art. 113 84 del DLgs n.163 /2006 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussione.ss.mm.ii..
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Samples: Bando/Disciplinare Di Gara
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’OffertaA. La cauzione provvisoria, gli Offerenti devono produrre una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero pari al 2% dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una delle seguenti modalità: − a base di gara, è da prestarsi all’atto della presentazione dell’offerta mediante fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 o polizza fidejussoria riferita espressamente alla gara in oggetto e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese indicante quale beneficiario il Comune di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale Sarroch, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993presentazione dell’offerta, n. 385 e s.m.i., che svolgono contenente l’impegno a rilasciare in via esclusiva o prevalente attività caso di rilascio di garanzieaggiudicazione dell’appalto, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La richiesta del concorrente, una fideiussione deve prevedere espressamente: − o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Sarroch valida fino alla scadenza del contratto, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva di escussione del debitore principale; − e la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 all’art. 1975 del codice civile; − la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative dal Comune di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”Sarroch. Ai fini sensi di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte disposto dall'art. 93 comma 7 del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente AggiudicatoreD. Lgs. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti 50/2016 la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggettoè ridotta del 50% per le Imprese in possesso della certificazione del Sistema di Qualità, rilasciata da organismi accreditati. Unitamente Qualora le Imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio dovranno allegare alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno l'originale o una copia conforme della certificazione di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione cui trattasi. La cauzione provvisoria presentata dalla Ditta aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, cosi come quelle presentate dagli altri concorrenti. Prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio dell’avvio del Progetto, a titolo di cauzione, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
B. La cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso che l’Ente gestore dovesse eventualmente sostenere durante il contratto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in oggetto, e indicante quale beneficiario il Comune di Sarroch quale Ente gestore, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 113 1975 del D.LgsCodice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Sarroch. 163/2006 e s.m.i., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione L’ammontare della cauzione provvisoria, nella misura provvisoria e definitiva sarà ridotta del 1050% dell'importo per le Ditte in possesso della Certificazione del contratto Sistema di appaltoQualità ai sensi dell'art 93 comma 7 del D. Lgs. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso50/2016. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Artalla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la regolarità della Ditta stessa nei loro confronti. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli Resta salvo per l’Ente appaltante l’esperimento di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, ogni altra azione nel caso in cui non sussistano penalila cauzione risultasse insufficiente. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della cauzione di cui l’Ente gestore avesse dovuto avvalersi, pendenze in tutto o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penaliparte, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussionedurante l’esecuzione del contratto.
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Samples: Service Agreement
Cauzioni. All’atto 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della presentazione dell’OffertaConvenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura, gli Offerenti devono produrre il Fornitore medesimo presta una cauzione provvisoria definitiva pari ad € 63.000,00 un importo di Euro 500.000,00 (Euro sessantatremila/00cinquecentomila/00), ovvero pari al mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2% dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere costituita attraverso una è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle seguenti modalità: − fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di Consip S.p.A.. a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385 e s.m.iper gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., che svolgono in via esclusiva nascenti dalla presente Convenzione e dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura effettuati dalle Amministrazioni o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto FideiussoreEnti Contraenti.
3. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di aggiudicazione dell’Offerentepenali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 20, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di Xxxxxx S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti di cui agli Ordinativi di Fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Fornitura e nei limiti dei quantitativi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti attuativi della Convenzione; pertanto, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di Consip S.p.A. verso il Fornitore, a seguito della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip S.p.A..
7. Qualora l’ammontare della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità penali, o per almeno 360 qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (trecentosessantadieci) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente AggiudicatoreConsip S.p.A..
8. In caso di costituendo raggruppamento inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di concorrenti dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni o Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura.
9. Il Fornitore medesimo presta inoltre - a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste - una cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre pari ad un importo di Euro 13.000,00 (tredicimilamila/00) mediante la documentazione attestante l’impegno stipula di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le disposizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ial presente articolo ed al modello riportato in allegato al Disciplinare di Gara., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussione.
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Samples: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Satellitare
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’Offerta, gli Offerenti 1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono produrre dimostrare di aver prestato una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00)a garanzia della serietà dell’offerta, ovvero pari al 5% (cinquepercento) del canone annuo posto a base di gara.
2% dell’importo complessivo stimato. Tale La cauzione potrà provvisoria può essere costituita attraverso una delle seguenti modalitàcostituita, alternativamente a scelta dell’offerente: − ➢ da versamento in contanti, da effettuarsi sul conto della Tesoreria Comunale; ➢ da fideiussione bancaria prestata o polizza assicurativa o rilasciata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 199301.09.1993, n. 385 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
3. La cauzione provvisoria resta vincolata, per l’aggiudicatario, fino alla stipulazione del contratto; le cauzioni degli altri concorrenti vengono svincolate a seguito dello svolgimento della gara.
4. Al momento della stipula del contratto la cauzione provvisoria verrà svincolata e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziel’aggiudicatario dovrà prestare, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali (compreso il pagamento dei canoni, il corretto utilizzo dei locali e delle Finanzeeventuali attrezzature etc), cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dei canoni da corrispondere per la durata prevista della concessione. Tale cauzione resta vincolata per tutta la durata del contratto e dovrà contenere apposita clausola che preveda lo svincolo esclusivamente a seguito di dichiarazione liberatoria dell’amministrazione, da rilasciarsi solo dopo decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e/o previa definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
5. La fideiussione cauzione definitiva deve essere costituita mediante polizza fideiussoria rilasciata da un Istituto di Credito o Assicurativo di primaria importanza autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni e deve prevedere espressamente: − espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 all’art. 1957, comma 2 del codice civile; − la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrente, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.iCivile., qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussione.
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Samples: Regolamento Per l'Affidamento in Uso Di Beni Mobili Ed Immobili
Cauzioni. All’atto della presentazione dell’OffertaPer la partecipazione alla gara, gli Offerenti devono produrre le Imprese concorrenti dovranno allegare alla documentazione richiesta, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria pari ad € 63.000,00 (Euro sessantatremila/00), ovvero garanzia pari al 2% dell’importo complessivo stimato. Tale cauzione potrà essere posto a base d’asta, pari a € 3786,87(Euro tremilasettecentottantasei e ottantasette cent.), salvo la riduzione del 50% in caso di possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2008, sotto forma di: − cauzione, costituita attraverso a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una delle seguenti modalità: sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione; − fideiussione bancaria prestata da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 385/93 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); − fideiussione o assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi; − fideiussione o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco negli elenco speciale di cui all’articolo 107 106 del Decreto Legislativo D. Lgs. 1° Settembre settembre 1993, n. 385 e s.m.i.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente: − espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; − , la rinuncia all’eccezione di cui all’art all’articolo 1957 (scadenza dell’obbligazione principale), comma 2 2, del codice civile; − la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni solari quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatoreappaltante. La fideiussionegaranzia, pena l’esclusione dalla gara, non deve contenere clausole limitative di responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza deve contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) centottanta giorni solari dalla data di scadenza presentazione dell’offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Impresa affidataria, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’Ente appaltante, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine massimo non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia stessa. Con le stesse modalità previste per la presentazione dell’offerta da parte del Concorrentegaranzia provvisoria, e deve essere costituita a beneficio dell’Ente Aggiudicatore. In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il costituendo soggetto. Unitamente alla cauzione provvisoria l’Offerente deve produrre la documentazione attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare l’Impresa aggiudicataria dell’Appalto dovrà, nei termini indicati dalla Stazione appaltante, costituire la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto definitiva di cui all’artall’articolo 103 del D. Lgs. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.50/2016, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Le cauzioni provvisorie saranno restituite ai Concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. L’Aggiudicatario, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, così come definita dall’Art. 6, pena l’annullamento “ipso iure” dell’Aggiudicazione stessa, è obbligato a prestare la cauzione definitiva all’Ente Aggiudicatore, nelle stesse modalità di costituzione della cauzione provvisoria, nella misura del 10% dell'importo del contratto di appalto. In corrispondenza della produzione della Cauzione Definitiva da parte dell’Aggiudicatario, sarà restituita, da parte dell’Ente Aggiudicatore, la cauzione provvisoria precedentemente versata dall’Aggiudicatario stesso. Lo svincolo della cauzione definitiva da parte dell’Ente Aggiudicatore avverrà secondo quanto previsto dall’Art. 113 del DLgs n.163 /2006 e s.m.i.. Quale garanzia dell’impegno dell’Aggiudicatario a raggiungere i livelli di servizio richiesti durante il periodo di garanzia, indicati nel Capitolato Tecnico, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire a favore dell’Ente Aggiudicatore, contestualmente al pagamento relativo al superamento del Collaudo Provvisorio, un deposito (d’ora in poi denominato anche “cauzione di Fine Garanzia”), costituito tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione da parte della Stazione appaltante di attestazione di regolare esecuzione del contratto di appalto. La cauzione di Fine Garanzia sarà svincolata nelle seguenti modalità: − Una prima quota della cauzione stessa, corrispondente al 40% dell’importo totale, al superamento con esito positivo della verifica intermedia prevista al termine dei primi 12 mesi dall’inizio del periodo di garanzia; − Una quota finale pari al restante 60% dell’importo complessivo, al superamento, con esito positivo, del Collaudo Definitivo, nel caso in cui non sussistano penali, pendenze o controversie irrisolte tra l’Aggiudicatario ed Ente Aggiudicatore. Nel caso in cui il Collaudo Definitivo non fosse superato o nel caso in cui sussistessero penali, pendenze o controversie irrisolte tra le due parti, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di incamerare l’importo residuo della fideiussionecontratto.
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Samples: Appalto Per La Gestione Del Servizio Di Refezione Scolastica