Common use of Cessione del contratto e cessione dei crediti Clause in Contracts

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 4. Ai fini dell’opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’amministrazione debitrice. 5. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso richieste di cessione del credito successive all’emissione del certificato di pagamento si intendono irricevibili e respinte. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa Non è prevista la cessione dei crediticrediti derivanti dal contratto di appalto, ai sensi salvo preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. 3. Ad integrazione di quanto indicato al precedente paragrafo, è prevista la facoltà di procedere alla cessione di cui alla legge 52/91 nei confronti dei soggetti di primario standing, di cui all’elenco disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e Appalti, convenendo che i termini di pagamento delle fatture siano fissati a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse e nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, a seguito dell’aggiudicazione e prima della stipula del combinato disposto dell’articolo 106Contratto, comma 13abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facoltà, del D.LgsXxxxx Xxxxx S.p.A., a fronte di ciò, si impegna a farsi carico di un onere di dilazione commerciale per il periodo eccedente i primi 90 giorni dalla data di presentazione delle fatture. 18 aprile 2016La percentuale dell’onere di dilazione commerciale riconosciuta dalla Committente è disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e Appalti. Resta fermo che, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991in caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cessione dei crediti secondo i termini previsti dal presente punto per cause non imputabili all’Appaltatore, n. 52, ed alle condizioni troveranno applicazione i termini di pagamento di cui al presente articolo. 3Capitolato d’Appalto e le previsioni relative alla cessione dei crediti di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni L’eventuale contratto di crediti devono cessione dovrà essere stipulate mediante redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitricinotificato a mezzo PEC alla Committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso. Nell’ipotesi di cessione di cui al presente comma, il contratto di cessione sarà immediatamente efficace dalla notifica e la Committente si impegna a rilasciare di volta in volta all’Appaltatore e all’istituto di factoring, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della cessione delle singole fatture relative al contratto di factoring da parte dell’Appaltatore, l’accettazione dell’importo del credito oggetto di cessione, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal Contratto e dall’Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, al netto delle trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge. Inoltre, qualora l’istituto di factoring prescelto dall’Appaltatore sia abilitato ed utilizzi la piattaforma applicativa Kyriba l’Appaltatore accetta sin d’ora di ricorrere alla piattaforma, mediante la sottoscrizione con Umbra Acque dei relativi termini di utilizzo, per la gestione dei flussi a beneficio dell’istituto di factoring. 4. Fatto salvo il rispetto degli In caso di subappalto, l’Appaltatore dovrà, altresì, trasmettere alla Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tutti i suddetti obblighi di tracciabilità, le sarà causa ostativa al rilascio dell’accettazione delle successive cessioni del crediti credito. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto una disciplina idonea al recepimento delle disposizioni del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessionearticolo. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1E’ fatto divieto al fornitore di cedere il contratto o sub concedere in tutto o in parte la fornitura sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della contratto ex art. È 1456 del c.c. Senza l'autorizzazione scritta della stazione appaltante è pure vietata la qualunque cessione di credito. Nei casi di cessione d'Azienda, di trasformazione, fusione e scissione trovano applicazione le disposizioni che seguono e solo in quanto compatibile, l'art. 2558 del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di dirittoc.c. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, : le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scrittura privata autenticata scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del DPCM 187/1991 e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4s.m.i. Fatto salvo , e non abbia documentato il rispetto degli obblighi possesso dei requisiti di tracciabilitàqualificazione. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, le cessioni del crediti del presente appaltoquest'ultima potrà dichiarare risotto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore. In caso di cessione autorizzata, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della cessione. 5Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Le Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti possono derivanti dal Contratto sono regolate dall'Art. 106 comma 13 del D. Lgs n. 50.2016 e s.m.i.. Il Contralto non può essere effettuate esclusivamente ceduto a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività pena di acquisto di crediti di impresanullità. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Di Gas Naturale

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13117, del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50 163 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 4. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Responsabile Unico del Procedimento non oltre 15 giorni dopo l’emissione dello stato d’avanzamento a cui la cessione del credito inerisce. In ogni caso richieste di cessione del credito successive all’emissione del certificato di pagamento si intendono irricevibili e respinte. 5. Nei casi diversi da quelli di cui al precedente comma 2, le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutoredell’appaltatore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, 117 del D.LgsD. Lgs n. 163/06 e s.m.i. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cui cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al presente articolocertificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono La cessione deve essere stipulate stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono deve essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4notificata alla stazione appaltante. Fatto salvo il rispetto degli obblighi La cessione del credito da corrispettivo di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà appalto è efficace e ed opponibile alla Stazioni Appaltanti stazione appaltante qualora questa non le rifiutino la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e ed al cessionario entro quarantacinque quindici giorni dalla notifica della cessionedi cui sopra. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 64. La stazione appaltante, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'esecutore dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7maturazione. In ogni caso la Stazione Appaltante stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appaltodi appalto. 5. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, nel rispetto della vigente normativa statale, il relativo atto deve indicare con questo stipulatoprecisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione E’ Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Affidatario nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanticontratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le cessioni modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di crediti devono essere stipulate cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante; 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa b) la Stazione Appaltante non le rifiutino rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque 45 giorni dalla notifica della cessione.cessione stessa; 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto2. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà Appaltante in caso di accettare o non accettare tale tipologia di notificazione della cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario Cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Cedente in base al contratto d’appaltopresente contratto. 3. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il Cedente risultasse, con questo stipulatoai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la Stazione Appaltante si riserva il diritto, e l’Affidatario espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. 4. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Affidatario.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del dei crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, 117 del D.Lgs. 18 aprile 2016Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 50 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e della che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 3. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del di crediti del presente da corrispettivo di appalto, sarà efficace concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibile alla Stazioni Appaltanti opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora questa queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti amministrazioni pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la Stazione Appaltante cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appaltorelativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13117, del D.Lgs. 18 12 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.2006, 3. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati 4. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltantialla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitricial Responsabile Unico del Procedimento non oltre 15 giorni dopo l’emissione dello stato d’avanzamento a cui la cessione del credito inerisce. In ogni caso richieste di cessione del credito successive all’emissione del certificato di pagamento si intendono irricevibili e respinte. 45. Fatto salvo il rispetto degli obblighi Nei casi diversi da quelli di tracciabilitàcui al precedente comma 2, le cessioni del di crediti del presente appalto, sarà efficace da corrispettivo sono efficaci e opponibile opponibili alla Stazioni Appaltanti Stazione Appaltante qualora questa non le rifiutino rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque quindici giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutoredell’appaltatore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1Ai sensi dell’art. È vietata la cessione 106 comma 13 del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Affidatario nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanticontratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le cessioni modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di crediti devono essere stipulate cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante; 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa b) la Stazione Appaltante non le rifiutino rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque 45 giorni dalla notifica della cessione.cessione stessa; 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà Appaltante in caso di accettare o non accettare tale tipologia di notificazione della cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario Cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Cedente in base al contratto d’appaltopresente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il Cedente risultasse, con questo stipulatoai sensi dell’art. 48- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la Stazione Appaltante si riserva il diritto, e l’Affidatario espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Affidatario.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, 13 del D.LgsD.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 50/2016 e s.m.i. e della Legge legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cui cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al presente articolocertificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e riconosciuto dallo stesso. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltantiIl contratto di cessione deve riportare, le cessioni a pena di crediti devono essere stipulate nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitricistrumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo il rispetto Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell’Appaltatore e degli obblighi eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione Appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazione di tracciabilitàcui all’art. 1, le cessioni c. 1, del crediti del presente appaltoD.P.C.M. 11 maggio 1991, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessionen. 187. 5. Le Per le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento e l’affitto d’azienda si applicherà l’art. 106 D.lgs. 50/2016. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in materia bancaria relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sarà obbligo dell'Impresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività dello stato di acquisto di crediti di impresafamiglia dei nuovi soggetti. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto procedimenti ostativi si applicherà l’istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazioneai sensi delle vigenti normative in materia. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13117, del D.Lgs. 18 12 aprile 20162006, n. 50 163 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 4. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Responsabile Unico del Procedimento non oltre 45 giorni (art. 117 c. 3 del Decreto n. 163/2006 e s.m.i.) dopo l’emissione dello stato d’avanzamento a cui la cessione del credito inerisce. In ogni caso richieste di cessione del credito successive all’emissione del certificato di pagamento si intendono irricevibili e respinte. 5. Nei casi diversi da quelli di cui al precedente comma 2, le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto d'Appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa E’ vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l’immediata risoluzione dello stesso e la cessione perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei creditidanni e delle spese causate all’Unione/Committente e fatti salvi i maggiori danni accertati. 3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l’Unione. 4. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 131, lettera d n. 2 del D.LgsCodice è ammessa la sostituzione dell’appaltatore nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e non si trovi nei casi di esclusione previsti dall’articolo 80 del codice, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice stesso. 5. 18 aprile 2016Nel caso di cessioni di azienda, n. 50 trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, l’ Unione/Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, di capacità tecnico professionale ed alle condizioni economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell’appalto di cui al presente articolocontratto. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Pronto Intervento

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È E’ vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l’immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Unione / al Committente e fatti salvi i maggiori danni accertati. 3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l’Unione/ il Committente. 4. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, l’Unione / il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell’appalto di cui al presente contratto. 5. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 50/2016 e della Legge legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cui cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltantiCommittente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico prima o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appaltoCertificato di pagamento sottoscritto dal RUP, e da questo non rifiutato o comunque accettato come previsto dall’art. La Stazione Appaltante106, tuttaviacomma 13, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazionedel D. Lgs. 50/2016. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Cessione del contratto e cessione dei crediti. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. È vietata la cessione Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lettera d) del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo Codice, in caso di diritto. 2modifiche soggettive. È ammessa la cessione dei creditiI crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, ai sensi del combinato disposto dell’articolo in particolare l’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3Codice. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltantiall’Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti Viterbo qualora questa non le rifiutino rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso caso, la Stazione Appaltante ASL di Xxxxxxx cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al contratto d’appalto, Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue. L’Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a. indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’oneri

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È E’ vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l’immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla Stazione Appaltante e fatti salvi i maggiori danni accertati. 3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione Appaltante. 4. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera d, n. 2 del Codice è ammessa la cessione dei creditisostituzione dell’appaltatore nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succede, ai per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e non si trovi nei casi di esclusione previsti dall’articolo 80 del codice, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice stesso. 5. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, il l’Unione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell’appalto di cui al presente contratto. 6. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 50/2016 e della Legge legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni è ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanticessione, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico in originale o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilitàin copia autenticata, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile sia notificato alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appaltoe da questo non rifiutato o, con questo stipulatocomunque, accettato come previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per L’affidamento Di Servizi Di Trasporto Sociale E Trasporto Scolastico Con Accompagnatore

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni a terzi, anche solo parziale, dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici attuativi. Qualsiasi atto contrario è nullo di diritto. 2fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. È E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del 13 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate 52/1991 derivanti dal contratto specifico qualora sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4notificata alla Stazione Appaltante. Fatto salvo il rispetto degli obblighi La cessione di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, credito notificata ai sensi di legge sarà efficace e ed opponibile alla Stazioni Appaltanti Stazione Appaltante qualora questa non le rifiutino la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e ed al cessionario entro quarantacinque 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica eseguita notifica. Il cessionario dovrà essere uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 lettera c) della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7Legge n. 52/1991. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la Stazione Appaltante cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appaltostipulato. Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, con questo stipulatoa titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all’incasso, le costituzioni di mandato, ecc.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni e s.m.i. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP Garanzia di esecuzione dei lavori L'Appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori previsti in appalto, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice e va presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Nella garanzia dovranno risultare tutti i nominativi del raggruppamento temporaneo. L’importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei lavori posto a base d’asta e potrà subire la riduzione di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni all’articolo 103 comma 5 del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6Codice. La cessione polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appaltodell'Amministrazione. La Stazione Appaltantefideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, tuttaviaparzialmente o totalmente, si riserva la più ampia facoltà per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di accettare o non accettare tale tipologia dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di cessione a favore dell’esecutoreproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), senza obbligo di motivazionesia per l'Appaltatore che per le eventuali imprese subappaltatrici. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Gestione Dell'illuminazione Pubblica

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; contratto, ogni atto contrario è nullo di diritto.. Art.18.Diritto di Recesso 1. la necessità di modificare i processi produttivi della Stazione Appaltante per ragioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di indirizzo; 2. È ammessa l’intervenuta disponibilità, successivamente alla stipula del contrato in oggetto o tra l’aggiudicazione definitiva e la cessione stipula dello stesso, di una nuova convenzione stipulata dalle centrali di committenza statali o regionali (Consip S.p.A., C.R.C. Regione Sardegna), nell’ambito della manutenzione degli impianti oggetto dell’appalto, a condizioni di maggior vantaggio economico rispetto al presente contratto, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite. In tal caso è fatta salva la possibilità per l’Appaltatore di adeguare le condizioni economiche contrattuali ai predetti corrispettivi riservandosi, la Stazione Appaltante, la facoltà di procedere ad una rinegoziazione in proprio favore. L’esercizio del diritto di recesso dal contratto della Stazione Appaltante comporta il pagamento: - delle prestazioni relative ai servizi eseguiti; - al valore dei creditimateriali utili esistenti in magazzino; - al decimo dell'importo dei servizi a canone non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, ai sensi depurato del combinato disposto dell’articolo 106ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. Decorso il termine di 15 giorni dall'esercizio del diritto di recesso la Stazione Appaltante prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità. Per “materiali utili esistenti in magazzino” si intendono quelli non ancora utilizzati, comma 13correttamente imballati, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed riconducibili alle condizioni attività di cui al presente articoloappalto e comunque già accettati dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del suddetto preavviso. Nel caso di recesso per adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza statali o regionali, qualora il l’Appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche e la Stazione Appaltante sia costretta a recedere dal contratto, l’Appaltatore si obbliga a proseguire il servizio in oggetto sino al momento in cui la Stazione Appaltante avrà sottoscritto la nuova convenzione e sarà attivo il nuovo servizio di manutenzione degli impianti elevatori. Il contratto d’appalto può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 1453 c.c., per inadempimento dell’Appaltatore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15(quindici giorni) nei seguenti casi: a) in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, dal contratto d’appalto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale impiegato in appalto; b) in caso di violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’Appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l’Appaltatore si sia avvalso; c) in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commessa dall’Appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l’Appaltatore si sia avvalso; d) in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti in contratto d’appalto, con particolare riferimento a quanto disciplinati dall’Art. 50 del presente Capitolato; e) in caso di impossibilità, per qualunque altra circostanza, anche indipendente dalla volontà dell’Appaltatore, di conseguire il risultato complessivo che costituisce l’oggetto dell’appalto. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltantif) in caso di cessione della ditta, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento a carico dell’Appaltatore (salvi i casi di possibilità di subentro e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente); 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilitàg) quando, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque decorsi 40 giorni dalla notifica della cessione.stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l’avvio dell’appalto, l’Appaltatore non abbia dato avvio all’attività secondo gli obblighi assunti; 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6h) negli altri casi previsti dal presente Capitolato. La cessione da parte dell'esecutore Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di tutti o di parte cui all’art.108 del Codice dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appaltoContratti. La Stazione Appaltante, tuttaviadopo l’emanazione del provvedimento di risoluzione, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione potrà: - affidare, anche temporaneamente, il servizio ad altra Impresa individuata con negoziazione diretta e gli eventuali maggiori oneri saranno a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazionecarico dell’Appaltatore; - procedere all’incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese subite. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Di Manutenzione

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni che nell’oggetto sociale sia previsto l’esercizio dell’attività di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni acquisto di crediti devono essere stipulate di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitriciautenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima dell’emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi La cessione del credito da corrispettivo di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà appalto è efficace e ed opponibile alla Stazioni Appaltanti Committente qualora questa non le rifiutino la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario concessionario entro quarantacinque 45 giorni dalla notifica della cessionenotifica. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al forza del contratto d’appalto, con questo stipulatodi appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. 2. È ammessa la La cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, dell’art. 117 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 163/2006 e della Legge L. 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni acquisto di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilitàd’impresa, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace è efficacie e opponibile alla Stazioni Appaltanti stazione appaltante qualora questa non le rifiutino la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessionecessione stessa. 53. Le cessioni Il contratto di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante un apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al deve essere notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In deve recare in ogni caso la Stazione Appaltante clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appaltodi appalto, con questo stipulatopena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante. 3. Resta ferma la previsione di cessione del credito nel caso contemplato dal precedente Art. 16 bis – riconoscimento parziale dei costi di progettazione

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte di Sport e salute. L’aggiudicatario è obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei creditisub- appaltatori, ai sempre salvo autorizzazione scritta Sport e salute. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo dell’art 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016Codice, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3. Ai ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltantialla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4a questa notificate. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del di crediti del presente appalto, sarà efficace da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibile opponibili alla Stazioni Appaltanti Stazione Appaltante qualora questa queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7maturazione. In ogni caso caso, la Stazione Appaltante appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al relativo contratto d’appalto, con questo stipulato. Anche gli eventuali movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”). Anche i cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale su apposito conto corrente bancario o postale dedicato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito dalla Stazione Appaltante. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo In caso di diritto. 2inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. È ammessa la cessione 1456 C.C. Le cessioni dei crediti, crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell’articolo dell’art. 106, comma 13, 13 del D.LgsD.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 50/2016 e s.m.i. e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3n.52/1991. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le Le cessioni di dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, in originale o in copia autenticata alla Stazione Appaltante prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi del crediti comma 13 dell’art. 106 del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5D.lgs. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto50/2016 s.m.i. La Stazione Appaltante, tuttaviapertanto, si riserva non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate. L’Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la più ampia facoltà cessione del credito. Il mancato rispetto di accettare tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la preventivamente notificate alla Stazione Appaltante può opporre al cessionario non sono opponibili alla Stazione Appaltante stessa, l’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le eccezioni opponibili al cedente conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate. Il Cessionario ha l’obbligo di indicare il CIG/CUP ed a anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall’Appaltatore in base al contratto d’appalto, con questo stipulatoarmonia alle prescrizioni di cui all’art. 3 della L. 136/10 e s.m.i.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Works

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È I soggetti affidatari del lavoro oggetto del presente capitolato eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; forma ogni atto contrario è nullo di diritto, ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 2. È E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 50/2016 ed in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articoloa condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del di crediti del presente da corrispettivo di appalto, sarà efficace concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibile alla Stazioni Appaltanti opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora questa queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la Stazione Appaltante cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appaltorelativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10626, comma 135, della legge n. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 1994 e della Legge legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cui cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al presente articolocertificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltantiIl contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitricipena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni La cessione del crediti del presente appalto, sarà credito è efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti stazione appaltante qualora questa non le rifiutino la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di Ai fini dell'applicazione della L. 136/2010 e ss.mm.ii. anche i cessionari dei crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti sono tenuti ad indicare il CUP/CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria relativi ai crediti ceduti, quindi tra Stazione appaltante e creditiziacessionario, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante quale deve conseguentemente utilizzare un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7conto corrente dedicato. In ogni caso la Stazione Appaltante può appaltante, cui dovrà essere notificata la cessione, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente cedente, in base al contratto d’appalto, con questo stipulatopresente contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. 6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà faco ltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 7. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto