Common use of Cessione del contratto Clause in Contracts

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.

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Samples: Polizza Vita, Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione, Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione

Cessione del contratto. Il Contraente Nel caso in cui il Cliente Finale decida di cedere a terzi la disponibilità dell’Unità di Consumo, comprensiva del Fabbricato e del Sito, dovrà adoperarsi affinché il soggetto subentrante sia messo a conoscenza ed accetti tutti i termini e le condizioni del presente Contratto, fermo restando che il Cliente Finale rimarrà responsabile in solido con tale soggetto subentrante e che, comunque, fino a che questo non subentri, dovrà pagare mensilmente al Produttore un importo pari alla media di quello pagato mensilmente nell’anno precedente il trasferimento del Contratto, anche se non ritira più energia dal Produttore. La cessione da parte del Cliente Finale del Contratto dovrà essere comunicata con almeno 60 giorni di preavviso e sottoposta alla preventiva approvazione da parte del Produttore, che non potrà negarla in modo irragionevole. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente Articolo, il Cliente Finale dovrà pagare una penale pari a [.], fatta salva la possibilità per il Produttore di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’Articolo 15. Nel caso in cui il Produttore intenda cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni presente Contratto e l’Impianto Fotovoltaico potrà farlo senza necessità di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, alcun consenso in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999cessione d’azienda. Qualora non vi sia una cessione d’azienda il consenso a tale cessione del Contratto e dell’Impianto Fotovoltaico non potrà essere irragionevolmente negato dal Cliente Finale e comunque, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 decorsi 30 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini comunicazione della cessione del contratto occorrerà Contratto senza dinieghi, la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistristessa si intenderà accettata.

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • solo insieme alla cessione anche della Polizza Credito al cessionario del credito del Finanziamento e, comunque, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio, Polizza Vita

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • solo insieme alla cessione anche della Polizza Xxxx al cessionario del credito del Finanziamento e, comunque, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.

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Samples: Polizza Credito Cessione Del Quinto Dello Stipendio

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre,  solo insieme alla cessione anche della Polizza Credito al cessionario del credito del Finanziamento e, comunque,  a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Fatto salvo quanto previsto di seguito è vietato sub concedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni le attività oggetto dell’affidamento nella loro totalità o di seguito riportate: • nei soli casi modificare la destinazione d’uso degli impianti o di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento parte di essi, pena la revoca della concessione. E’ data la facoltà al Concessionario, sulla base di quanto indicato in relazione sede di offerta e previa comunicazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamenteConcedente: A. di sub-concedere, per iscrittoun periodo che non ecceda la durata della concessione, almeno le seguenti attività: - gestione del punto ristoro; - gestione di eventuali attività di vendita; - gestione della pubblicità; B. di sub-affidare a terzi i seguenti servizi: - pulizia; - manutenzione del verde; - vigilanza; - manutenzioni ordinarie ed eventuali manutenzioni straordinarie; ed in tali casi il Concessionario deve trasmettere, prima dell’avvio del servizio, al Concedente i relativi contratti, unitamente a dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della Legge n. 30 giorni prima della data prevista 445/2000, sottoscritta dai soggetti terzi sub concessionari/affidatari relativa al possesso dei requisiti di legge previsti per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (oil settore, in caso di cartolarizzazione nonché il possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 130/1999all’art. 38 del Codice dei Contratti. Il Concessionario e l’eventuale sub concessionario/affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti servizi. Il mancato rispetto da parte del Concessionario, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza negli eventuali rapporti di idonee informazioni ad effettuaresub concessione /affidamento dallo stesso conclusi, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagniaquanto sopra costituisce motivo per l’applicazione delle penali di cui al successivo art. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note 12 e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza per la risoluzione del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto soprapresente contratto, ai fini della cessione sensi del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte successivo articolo 14 “Risoluzione del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistricontratto”.

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Samples: Concessione Della Gestione Degli Impianti Natatori

Cessione del contratto. Il Contraente potrà Registrar ha facoltà di cedere ad un diverso Registrar il presente contratto comunicandolo allo IIT- Registro con preavviso minimo di un mese dal momento in cui il cedente e il cessionario intendono dare efficacia alla cessione. La cessione ha effetto dall’accettazione dello IIT resa nota alle parti interessate mediante comunicazione formale, da inviarsi per PEC o raccomandata a.r., o notifica a terzi mano da parte di ufficiale giudiziario o, se all’estero, equiparato alla legge applicabile, od altro analogo mezzo che abbia validità legale nel paese del Registrar, nel rispetto dei termini e delle condizioni sotto riportate. Ove il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni cessionario non sia un Registrar accreditato il Registro deve espressamente consentire alla cessione, deve essere in precedenza svolta la procedura di accreditamento finalizzata a valutare la qualificazione tecnica del cessionario e deve essere corrisposto l’importo dovuto per svolgere il test di accreditamento per la sola quota relativa all’effettuazione del test medesimo, sulla base delle indicazioni contenute nell’articolo 6, Accreditamento del Registrar, seguendo la procedura di seguito riportate: • nei soli casi descritta: 1. il cedente e cessionario invieranno congiuntamente allo IIT-Registro una richiesta di cartolarizzazione o accettazione della proposta di cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazionedi contratto; 2. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione esito positivo lo IIT-Registro comunicherà il proprio consenso ad entrambi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa; 3. la cessione è soggetta all’accettazione esplicita dello IIT-Registro; a tal fine non vale il principio del silenzio/assenso, e l’inutile xxxxxxx xxx 00 (xxxxxx) giorni vale rifiuto; 4. in tutti i casi l’assenso dello IIT-Registro è soggetto alla condizione sospensiva del superamento del test di accreditamento come definito all’Art. 6, Accreditamento del Registrar e del previo pagamento delle somme relative all’effettuazione del predetto test; 5. il mancato superamento del test di accreditamento da parte dell’aspirante cessionario comporta la caducazione dell’assenso dello IIT-Registro ed il mantenimento del contratto in capo al Registrar cedente fatto salvo l’eventuale recesso ai sensi dell’articolo 34, Facoltà di recesso del presente accordo. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del Registro del superamento del test, o, per le cessioni tra Registrar, dal giorno in cui la cessione prende efficacia, devono essere realizzate le attività di cui nel seguito. Il cedente e il cessionario devono informare tutti gli assegnatari rendendoli edotti del cambiamento. Inoltre il Registrar che subentra nel contratto deve: • acquisire la documentazione, in possesso del cedente, relativa alla Legge n. 130/1999registrazione e mantenimento dei nomi dominio stessi; • garantire che i trasferimenti di dati personali avvengano nel rispetto delle norme di legge, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivoinclusione, a titolo esemplificativo e ma non esaustivolimitativo, in caso dell’adozione di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionarioadeguate misure di sicurezza; 2) presenza del cessionario in liste • acquisire dal Registrar cedente tutti i codici Authinfo associati ai nomi a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al dominio nel rispetto di tali adempimentiadeguate misure di sicurezza relative al trattamento dei dati; • inviare, entro 30 (trenta) giorni, l’accettazione del contratto. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso Le organizzazioni Registrar sono a conoscenza che la cessione del contratto abbia luogocomporta la cessione del credito residuo al cessionario e che l'accettazione da parte dello IIT-Registro della predetta cessione relativa al contratto e al credito sarà concessa esclusivamente se tali operazioni avverranno nelle forme di legge e se della cessione del credito sarà data opportuna menzione, negli importi e nelle modalità, nel suddetto contratto di cessione. Con l'invio allo IIT-Registro della proposta di accettazione di cessione del contratto e del credito in questione le parti dichiarano allo IIT-Registro che tutti gli adempimenti sopra richiamati sono stati regolarmente eseguiti e che la predetta proposta costituisce parte integrante del contratto di cessione. Il Registro si riserva di accertare la corretta esecuzione da parte del cedente e del cessionario delle operazioni di trasferimento della documentazione inerente la registrazione e il mantenimento dei nomi a dominio, compresele comunicazioni inviate dai Registrar al Registrante. All'accettazione dell'operazione di cessione del contratto e del credito da parte dello IIT-Registro, come anche in caso di subentro come specificato all’articolo 28 Subentro, il contraente originario potrà comunicare Registro emetterà nota di credito a favore del cedente per la somma residua con causale “cessione del contratto” e, contestualmente, a titolo di regolarità contabile, fatturerà tale somma, già pagata, al cessionario a fronte della predetta cessione, in ottemperanza alla Compagnia normativa vigente. Il Registrar è a conoscenza che al compimento di tutte le operazioni necessarie a dare operatività alla detta cessione del contratto o al subentro il titolo in base al quale, eventualmente, richiede TAG-REG di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza provenienza sarà cancellato e dei Sinistritutti i nomi a dominio confluiranno nel TAG-REG del Registrar cessionario o subentrante.

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Samples: Registrar Agreement

Cessione del contratto. Il Contraente potrà Registrar ha facoltà di cedere ad un diverso Registrar il presente contratto comunicandolo allo IIT- Registro con preavviso minimo di un mese dal momento in cui il cedente e il cessionario intendono dare efficacia alla cessione. La cessione ha effetto dall’accettazione dello IIT-Registro resa nota alle parti interessate mediante comunicazione formale, da inviarsi per PEC o raccomandata A.R., o notifica a terzi mano da parte di ufficiale giudiziario o, se all’estero, equiparato alla legge applicabile, od altro analogo mezzo che abbia validità legale nel paese del Registrar, nel rispetto dei termini e delle condizioni sotto riportate. Ove il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni cessionario non sia un Registrar accreditato, il Registro deve espressamente consentire alla cessione. Il Registrar cessionario deve aver svolto in precedenza la procedura di accreditamento, finalizzata alla valutazione della propria qualificazione tecnica e deve corrispondere l’importo dovuto per svolgere il test di accreditamento per la sola quota relativa all’effettuazione del test medesimo, sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 6, Accreditamento del Registrar, seguendo la procedura di seguito riportate: • nei soli casi descritta: 1. il cedente e cessionario invieranno congiuntamente allo IIT-Registro una richiesta di cartolarizzazione o accettazione della proposta di cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazionedi contratto; 2. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione esito positivo lo IIT-Registro comunicherà il proprio consenso ad entrambi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa; 3. la cessione è soggetta all’accettazione esplicita dello IIT-Registro; a tal fine non vale il principio del silenzio/assenso, e l’inutile xxxxxxx xxx 00 (xxxxxx) giorni vale rifiuto; 4. in tutti i casi l’assenso dello IIT-Registro è soggetto alla condizione sospensiva del superamento del test di cui alla Legge n. 130/1999accreditamento come definito all’art. 6, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza Accreditamento del Registrar e del previo pagamento delle somme relative all’effettuazione del predetto test; 5. il mancato superamento del test di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del accreditamento da parte dell’aspirante cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo comporta la caducazione dell’assenso dello IIT-Registro ed il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione mantenimento del contratto occorrerà la sottoscrizione in capo al Registrar cedente fatto salvo l’eventuale recesso ai sensi dell’art. 34, Facoltà di apposita appendice di polizza recesso del presente accordo. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del contraente originarioRegistro del superamento del test, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso o, per le cessioni tra Registrar, dal giorno in cui la cessione del contratto abbia luogoprende efficacia, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.devono essere realizzate le

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Samples: Proposta Di Contratto Per La Registrazione Dei Nomi a Dominio Nel CCTLD .It

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere a terzi 1. Senza il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione consenso del credito del Finanziamento in relazione al quale Comune è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso vietata la cessione del contratto abbia luogoa terzi ed è vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune. La cessione del contratto può essere autorizzata dal soggetto che ha adottato la determinazione a contrarre, nel rispetto degli articoli 1406 e seguenti del Codice civile, purché necessaria per garantire la regolare esecuzione del contratto ed a condizione che il cessionario sia in possesso dei requisiti che erano prescritti per la partecipazione alla gara o per la negoziazione del contratto. 2. E’ assolutamente vietata la cessione a terzi di una parte della prestazione, salvo il caso in cui negli atti di gara e nell’offerta presentata siano state indicate le parti della prestazione, comunque non prevalenti rispetto all’oggetto del contratto, che il contraente intende affidare ad altri, nel rispetto della normativa vigente in materia. 3. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto contraente purché si continui l’esercizio di tale attività imprenditoriale e salvi il possesso dei requisiti e le garanzie sulla base dei quali il contratto era stato stipulato, che dovranno essere rigorosamente dimostrati. In caso contrario, ossia nel caso in cui non si dimostrino il possesso dei requisiti e delle garanzie sottese al contratto da parte del cessionario ovvero del nuovo soggetto negoziale, l’eventuale trasformazione o cessione, non produrrà alcun effetto giuridico nei confronti dell’ente ed il rapporto contrattuale continuerà ad essere in capo al contraente originario. 4. In caso di trasformazione dello status giuridico del contraente, questi è tenuto a comunicare all’amministrazione comunale le modalità attraverso cui intende trasformare lo status, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto all’avvio della procedura di trasformazione, la data di inizio e la data di ultimata trasformazione tenendo peraltro informato il Comune sull’andamento del procedimento. 5. In caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, il contraente originario Comune potrà comunicare alla Compagnia sempre rivedere le forme di garanzia preventivamente stabilite, attraverso un eventuale ed opportuno adeguamento delle stesse in considerazione sia della capacità patrimoniale della nuova società sia del valore della prestazione oggetto del contratto. 6. In ogni caso, nel corso della durata del contratto ogni ditta non può apportare trasformazioni giuridiche tali da pregiudicare l’adempimento della prestazione contrattuale nonché delle relative garanzie, con la conseguenza che non sono possibili trasformazioni, ove non venga, all’atto della trasformazione, debitamente dimostrato il titolo possesso dei requisiti richiesti a garanzia dell’adempimento della prestazione stessa nonché delle forme di garanzia richieste dall’amministrazione. La violazione di questa disposizione comporta l’inefficacia della trasformazione o della cessione nei confronti del Comune. 7. Il Comune, dopo aver ricevuto esaustiva documentazione comprendente l’atto costitutivo, lo statuto e le relazioni tecniche previste dal Codice civile relative alle modalità della trasformazione, nonché la documentazione sul possesso dei requisiti e sulle forme di garanzia, si dovrà pronunciare entro trenta giorni, decorsi i quali senza che nel frattempo sia intervenuto un atto di diniego, la trasformazione si intende accolta. Nel termine di cui sopra il Comune potrà in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistriogni caso richiedere chiarimenti.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’attività Contrattuale

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere contratto non può essere ceduto a terzi pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto. L’appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni, tutte le prestazioni sono subappaltabili; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) sussista l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. L'appaltatore dovrà depositare il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta subappalto presso la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, VUS almeno n. 30 venti giorni prima della data prevista di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per l’operazioneil settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. La richiesta dovrà essere corredata E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi o delle forniture la documentazione di tutte le informazioni sul cessionario (oavvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di cartolarizzazione inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 130/1999all'articolo 30, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente commi 5 e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia6 del Codice. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 xx.xx.: L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ragionevole motivoribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a titolo esemplificativo e non esaustivo, in norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di 1) notizie pregiudizievoliraggruppamento temporaneo, note e/società o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenticonsorzio. La richiesta stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 subappalto trenta giorni dalla Compagniarelativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. La richiesta Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza rilascio dell'autorizzazione da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagniastazione appaltante sono ridotti della metà. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo L'esecuzione delle prestazioni affidate in base al quale, eventualmente, richiede subappalto non può formare oggetto di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistriulteriore subappalto.

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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Pala Meccanica Gommata Con Benna Ad Alto Scarico E Servizio Di “Full Service”

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere a terzi il È vietata la cessione del contratto esclusivamente nei termini sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi cui al presente articolo. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di cartolarizzazione crediti devo- no essere stipulate mediante atto pubblico o cessione del credito del Finanziamento in relazione scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con co- municazione da notificarsi al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo cedente e al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraenteentro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere ef- fettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in mate- ria bancaria e creditizia, eil cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le amministrazioni pubbliche, inoltrenel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'ese- cutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazionematurazione. La richiesta dovrà essere corredata Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza ob- bligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate eccezioni opponibili al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo cedente in base al qualecontratto d’appalto, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistricon questo stipulato.

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Samples: Determinazione a Contrarre

Cessione del contratto. 21.1 Il Contraente Contratto, così come i diritti e gli obblighi da esso scaturenti, non potrà cedere essere ceduto dal Cliente a terzi terzi, a xxxx lo gratuito o oneroso, anche temporaneamente, senza il contratto esclusivamente nei termini previo consenso scritto di Xxxxxxxx. In caso si subentro autorizzato da Xxxxxxxx, il subentrante dovrà compilare un apposito modulo, con cui dichiara di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito di Xxxxxxxx S.r.l., di essere a conoscenza e di accettare che, subentrando nel contratto, ai sensi dell’art. 1406 c.c., assume la medesima posizione giuridica del precedente intestatario della linea telefonica, succedendo in tutti i crediti ed accollandosi tutti i debiti derivanti dal relativo rapporto contrattuale, ivi inclusi eventuali debiti inerenti a prestazioni già eseguite e riferite al precedente intestatario della linea telefonica. Il subentrante si dovrà obbligare quindi a corrispondere a Xxxxxxxx S.r.l, tramite bonifico bancario da effettuarsi alle condizioni coordinate IBAN indicate da Xxxxxxxx, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo, tutte le somme insolute della precedente gestione. Il Subentrante deve riconoscere espressamente, ed accettare che, ai sensi dell’ articolo 5 dell’Allegato A alla Delibera 173/07/Cons e dell’Allegato n.4, Parte A, del Codice delle comunicazioni, Xxxxxxxx S.r.l. può disporre la sospensione del servizio nel caso di seguito riportate: • nei soli mancato pagamento di una fattura - salvo i casi di cartolarizzazione frode, di ripetuti ritardi di pagamento o cessione di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile - previa comunicazione scritta inviata al Subentrante, con un anticipo di due (2) giorni lavorativi, mediante lettera raccomandata A/R o telegramma. Tuttavia, non si intenderà come mancato pagamento, il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell’Utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di tentativo obbligatorio di conciliazione. Il ritardato o mancato pagamento non si intenderà come ripetuto se nei (6) sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi. Si considera ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici (15) giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura. In caso di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, nonché decorsi 15 giorni dalla sospensione, qualora il Subentrante non abbia saldato il suo debito, Xxxxxxxx S.r.l. potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civile. 21.2 Il Contratto sarà vincolante e conserverà la propria efficacia nei confronti dei rispettivi successori legittimi aventi causa delle parti. 21.3 Xxxxxxxx è sin d'ora autorizzata a cedere il Contratto e i relativi diritti, senza necessità di preventivo consenso scritto del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura eCliente, inoltrea qualsiasi società controllata o collegata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359 cod. civ. nonché a società controllanti, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • controllate da o collegate alla comune controllante a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata il cessionario si assuma tutti i diritti e le obbligazioni di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo Xxxxxxxx verso il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo Cliente in base al qualepresente accordo. Il Cliente riconosce espressamente il diritto di Xxxxxxxx alla cessione del Contratto nei termini sopra previsti, eventualmente, richiede con conseguente esclusione di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei SinistriXxxxxxxx da ogni responsabilità.

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Samples: General Conditions of Contract

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere contratto non può essere ceduto a terzi pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto. L’appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni, tutte le prestazioni sono subappaltabili; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. L'appaltatore dovrà depositare il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta subappalto presso la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, VUS almeno n. 30 venti giorni prima della data prevista di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per l’operazioneil settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. La richiesta dovrà essere corredata E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi o delle forniture la documentazione di tutte le informazioni sul cessionario (oavvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di cartolarizzazione inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 130/1999all'articolo 30, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente commi 5 e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia6 del Codice. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo VUS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 xx.xx. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ragionevole motivoribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a titolo esemplificativo e non esaustivo, in norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di 1) notizie pregiudizievoliraggruppamento temporaneo, note e/società o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenticonsorzio. La richiesta stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 subappalto trenta giorni dalla Compagniarelativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. La richiesta Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza rilascio dell'autorizzazione da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagniastazione appaltante sono ridotti della metà. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo L'esecuzione delle prestazioni affidate in base al quale, eventualmente, richiede subappalto non può formare oggetto di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistriulteriore subappalto.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ipoclorito Di Sodio

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • solo insieme alla cessione anche della Polizza Xxxxx al cessionario del credito del Finanziamento e, comunque, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio

Cessione del contratto. Il Contraente potrà Registrar ha facoltà di cedere ad un diverso Registrar il presente contratto comunicandolo allo IIT- Registro con preavviso minimo di un mese dal momento in cui il cedente e il cessionario intendono dare efficacia alla cessione. La cessione ha effetto dall’accettazione dello IIT-Registro resa nota alle parti interessate mediante comunicazione formale, da inviarsi per PEC o raccomandata a.r., o notifica a terzi mano da parte di ufficiale giudiziario o, se all’estero, equiparato alla legge applicabile, od altro analogo mezzo che abbia validità legale nel paese del Registrar, nel rispetto dei termini e delle condizioni sotto riportate. Ove il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni cessionario non sia un Registrar accreditato il Registro deve espressamente consentire alla cessione, deve essere in precedenza svolta la procedura di accreditamento finalizzata a valutare la qualificazione tecnica del cessionario e deve essere corrisposto l’importo dovuto per svolgere il test di accreditamento per la sola quota relativa all’effettuazione del test medesimo, sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 6, Accreditamento del Registrar, seguendo la procedura di seguito riportate: • nei soli casi descritta: 1. il cedente e cessionario invieranno congiuntamente allo IIT-Registro una richiesta di cartolarizzazione o accettazione della proposta di cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazionedi contratto; 2. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione esito positivo lo IIT-Registro comunicherà il proprio consenso ad entrambi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa; 3. la cessione è soggetta all’accettazione esplicita dello IIT-Registro; a tal fine non vale il principio del silenzio/assenso, e l’inutile xxxxxxx xxx 00 (xxxxxx) giorni vale rifiuto; 4. in tutti i casi l’assenso dello IIT-Registro è soggetto alla condizione sospensiva del superamento del test di accreditamento come definito all’art. 6, Accreditamento del Registrar e del previo pagamento delle somme relative all’effettuazione del predetto test; 5. il mancato superamento del test di accreditamento da parte dell’aspirante cessionario comporta la caducazione dell’assenso dello IIT-Registro ed il mantenimento del contratto in capo al Registrar cedente fatto salvo l’eventuale recesso ai sensi dell’art. 34, Facoltà di recesso del presente accordo. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del Registro del superamento del test, o, per le cessioni tra Registrar, dal giorno in cui la cessione prende efficacia, devono essere realizzate le attività di cui nel seguito. Il cedente e il cessionario devono informare tutti gli assegnatari rendendoli edotti del cambiamento. Inoltre il Registrar che subentra nel contratto deve: • acquisire la documentazione, in possesso del cedente, relativa alla Legge n. 130/1999registrazione e mantenimento dei nomi dominio stessi; • garantire che i trasferimenti di dati personali avvengano nel rispetto delle norme di legge, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivoinclusione, a titolo esemplificativo e ma non esaustivolimitativo, in caso dell’adozione di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionarioadeguate misure di sicurezza; 2) presenza del cessionario in liste • acquisire dal Registrar cedente tutti i codici Authinfo associati ai nomi a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al dominio nel rispetto di tali adempimentiadeguate misure di sicurezza relative al trattamento dei dati; • inviare, entro 30 (trenta) giorni, l’accettazione del contratto. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso Le organizzazioni Registrar sono a conoscenza che la cessione del contratto abbia luogocomporta la cessione del credito residuo al cessionario e che l’accettazione da parte dello IIT-Registro della predetta cessione relativa al contratto e al credito sarà concessa esclusivamente se tali operazioni avverranno nelle forme di legge e se della cessione del credito sarà data opportuna menzione, negli importi e nelle modalità, nel suddetto contratto di cessione. Con l’invio allo IIT-Registro della proposta di accettazione di cessione del contratto e del credito in questione le parti dichiarano allo IIT-Registro che tutti gli adempimenti sopra richiamati sono stati regolarmente eseguiti e che la predetta proposta costituisce parte integrante del contratto di cessione. Il Registro si riserva di accertare la corretta esecuzione da parte del cedente e del cessionario delle operazioni di trasferimento della documentazione inerente la registrazione e il mantenimento dei nomi a dominio, compresele comunicazioni inviate dai Registrar al Registrante. All’accettazione dell’operazione di cessione del contratto e del credito da parte dello IIT-Registro, come anche in caso di subentro come specificato all’art. 28 Subentro, il contraente originario potrà comunicare Registro emetterà nota di credito a favore del cedente per la somma residua con causale “cessione del contratto” e, contestualmente, a titolo di regolarità contabile, fatturerà tale somma, già pagata, al cessionario a fronte della predetta cessione, in ottemperanza alla Compagnia normativa vigente. Il Registrar è a conoscenza che al compimento di tutte le operazioni necessarie a dare operatività alla detta cessione del contratto o al subentro il titolo in base al quale, eventualmente, richiede TAG-REG di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza provenienza sarà cancellato e dei Sinistritutti i nomi a dominio confluiranno nel TAG-REG del Registrar cessionario o subentrante.

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Samples: Proposta Di Contratto Per La Registrazione Dei Nomi a Dominio Nel CCTLD .It

Cessione del contratto. Il Contraente potrà Registrar ha facoltà di cedere ad un diverso Registrar il presente contratto comunicandolo allo IIT- Registro con preavviso minimo di un mese dal momento in cui il cedente e il cessionario intendono dare efficacia alla cessione. Ove il cessionario non sia un Registrar accreditato il Registro deve espressamente consentire alla cessione, deve essere in precedenza svolta la procedura di accreditamento finalizzata a terzi valutare la qualificazione tecnica del cessionario e deve essere corrisposto l’importo dovuto per svolgere il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni test di accreditamento per la sola quota relativa all’effettuazione del test medesimo, sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato A, secondo quanto di seguito riportate: • nei soli descritto. 1. Il cedente e cessionario invieranno congiuntamente allo IIT-Registro una richiesta di accettazione della proposta di cessione di contratto. 2. In caso di esito positivo lo IIT-Registro comunicherà il proprio consenso ad entrambi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta stessa. 3. La cessione è soggetta all’accettazione esplicita dello IIT-Registro; a tal fine non vale il principio del silenzio/assenso, e l’inutile xxxxxxx xxx 00 (xxxxxx) giorni vale rifiuto. 4. In tutti i casi l’assenso dello IIT-Registro è soggetto alla condizione sospensiva del superamento del test di cartolarizzazione o cessione accreditamento come definito al punto 1, a) dell’allegato A, Criteri e importi per l’accreditamento e del credito previo pagamento delle somme relative all’effettuazione del Finanziamento predetto test. 5. Il mancato superamento del test di accreditamento da parte dell’aspirante cessionario comporta la caducazione dell’assenso dello IIT-Registro ed il mantenimento del contratto in relazione capo al quale è stata sottoscritta la copertura eRegistrar cedente fatto salvo l’eventuale recesso ai sensi dell’articolo 23 del presente accordo. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del Registro del superamento del test, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamenteo, per iscrittole cessioni tra Registrar, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazionedal giorno in cui la cessione prende efficacia, devono essere realizzate le attività di cui nel seguito. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul Il cedente e il cessionario (odevono informare tutti gli assegnatari rendendoli edotti del cambiamento. Inoltre il Registrar che subentra nel contratto deve: □ acquisire la documentazione, in caso possesso del cedente, relativa alla registrazione e mantenimento dei nomi dominio stessi; □ garantire che i trasferimenti di cartolarizzazione dati personali avvengano nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 130/1999legge, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivoinclusione, a titolo esemplificativo e ma non esaustivolimitativo, in caso dell’adozione di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionarioadeguate misure di sicurezza; 2) presenza del cessionario in liste □ acquisire dal Registrar cedente tutti i codici Authinfo associati ai nomi a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al dominio nel rispetto di tali adempimentiadeguate misure di sicurezza relative al trattamento dei dati; □ inviare, entro 30 (trenta giorni), l’accettazione del contratto. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso Le organizzazioni Registrar sono a conoscenza che la cessione del contratto abbia luogocomporta la cessione del credito residuo al cessionario e che l'accettazione da parte dello IIT-Registro della predetta cessione relativa al contratto e al credito sarà concessa esclusivamente se tali operazioni avverranno nelle forme di legge e se della cessione del credito sarà data opportuna menzione, negli importi e nelle modalità, nel suddetto contratto di cessione. Con l'invio allo IIT-Registro della proposta di accettazione di cessione del contratto e del credito in questione le parti dichiarano allo IIT-Registro che tutti gli adempimenti sopra richiamati sono stati regolarmente eseguiti e che la predetta proposta costituisce parte integrante del contratto di cessione. All'accettazione dell'operazione di cessione del contratto e del credito da parte dello IIT- Registro, quest'ultimo emetterà nota di credito a favore del cedente per la somma residua con causale “cessione del contratto” e, contestualmente, a titolo di regolarità contabile, fatturerà tale somma, già pagata, al cessionario a fronte della predetta cessione, in ottemperanza alla normativa vigente. Il Registrar è a conoscenza che al compimento di tutte le operazioni necessarie a dare operatività alla detta cessione del contratto il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede TAG-REG di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza provenienza sarà cancellato e dei Sinistritutti i nomi a dominio confluiranno nel TAG-REG del Registrar cessionario.

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Samples: Registrar Agreement

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Della Pensione

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del credito del Finanziamento in relazione al quale d. Lgs. n. 50/2016, è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso vietata la cessione del contratto abbia luogosotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, e che il titolo contratto di cessione, in base originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione e da questa accettato. L’eventuale cessione del contratto provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza dell’evento. 2. Al concessionario è fatto espresso divieto di cedere o attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma del sub-concessione, anche in forma parziale, a pena di immediata decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e salvi i danni. Il verificarsi di detta situazione importa l’escussione della garanzia a mezzo del fideiussore senza la preventiva escussione del debitore principale a ristoro del disservizio, del risarcimento danni e del rimborso delle maggiori spese comunque denominate che derivassero al qualecomune di Campoformido per effetto della risoluzione contrattuale. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. 3. In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l’esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all’apposito Albo ministeriale) è vietato il subappalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie di: • attacchinaggio; • installazione, eventualmentemanutenzione, richiede sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici; • stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza atti e dei Sinistridocumenti.

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Samples: Concession Agreement

Cessione del contratto. Il Contraente potrà contratto, come previsto dal primo comma dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del medesimo decreto. L’Assuntore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti del Committente. Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti del Committente. Ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 163/2006, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Assuntore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Committente fino a che il contratto esclusivamente cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei termini ed confronti di essa alle condizioni comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di seguito riportate: • qualificazione previsti dal codice dei contratti (D.lgs. 163/2006). Nei 60 giorni successivi il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui sopra producono, nei soli confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di cartolarizzazione trasferimento o cessione del credito del Finanziamento di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata regime di tutte le informazioni sul cessionario (o, cassa integrazione guadagni o in caso lista di cartolarizzazione mobilità di cui alla Legge all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri223.

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Samples: Appalto Per Il Servizio Integrativo Di Raccolta Dei Rifiuti Solidi Urbani

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre,  solo insieme alla cessione anche della Polizza Xxxxx al cessionario del credito del Finanziamento e, comunque,  a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • solo insieme alla cessione anche della Polizza Credito al cessionario del credito del Finanziamento e, comunque, • a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione. Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.

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Samples: Polizza Vita Cessione Del Quinto Stipendio

Cessione del contratto. Il Contraente potrà cedere a terzi 22.1 L’Esercente non può cedere, trasferire, concedere né in qualunque altro modo negoziare il contratto esclusivamente nei termini Contratto o i diritti ed alle condizioni di seguito riportate: • nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre, • solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre, • a condizione obblighi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dei Fornitori. 22.2 L’Esercente riconosce ed accetta che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazioneprestazione dei Servizi da parte dei Fornitori richiede l’accesso ad almeno un conto corrente bancario (il Conto Dedicato) sul quale i Fornitori possano disporre addebiti o accrediti di somme. Si precisa L’Esercente non deve sottoscrivere alcun contratto che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamentepossa comportare il trasferimento di proventi relativi a Transazioni nella custodia o nel controllo di terzi. Nel caso in cui l’Esercente ceda, o conceda in garanzia, crediti derivanti dal rapporto instaurato con i Fornitori, questi possono a loro scelta: (a) rifiutarsi di riconoscere la cessione salvo che sia accompagnata da un’autorizzazione ad effettuare accrediti e addebiti (b) risolvere immediatamente il Contratto; oppure (c) disporre l’addebito, per iscrittoogni trasferimento che i Fornitori siano chiamati ad effettuare manualmente in esecuzione di tale cessione, almeno n. 30 giorni prima della data prevista di un importo di Euro 120,00 per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata trasferimento. 22.3 I Fornitori possono cedere, trasferire, effettuare imputazioni ai sensi del Contratto o in qualunque altro modo avvalersi del Contratto o di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia. La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio qualunque dei propri diritti ed obblighi derivanti dallo stesso in conformità alle apposite liste come tempo disposizioni di legge applicabili. L’Esercente accetta di sottoscrivere qualunque documento che i Fornitori possano ragionevolmente richiedere onde effettuare tale cessione, trasferimento, imputazione o trattamento. 22.4 Fatto salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente articolo, le Condizioni Generali sono vincolanti per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti. La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata. Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente gli eventuali cessionari e della Compagnia. Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza aventi causa ed hanno effetto a beneficio delle parti e dei Sinistririspettivi cessionari e aventi causa.

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Samples: Acquiring Agreement