CESSIONE DELLA CONVENZIONE. 1. E’ fatto divieto all’Associazione di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione.
CESSIONE DELLA CONVENZIONE. 1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
CESSIONE DELLA CONVENZIONE. E’ fatto divieto all’Associazione di cedere in tutto o in parte lo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’A.S.U.I.Ts, a pena di risoluzione della stessa nonché del risarcimento di ogni conseguente o maggiore danno, ferma restando ogni altra sanzione o responsabilità derivante dalla cessione ai sensi della normativa vigente.
CESSIONE DELLA CONVENZIONE. È esclusa la cessione a terzi della presente Convenzione e, pertanto, Acinservice si impegna ad espletare i predetti servizi attraverso la propria organizzazione. In caso di inadempienza da parte della Società all’obbligo di cui al precedente comma, ferma restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACR ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACR ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione. È tuttavia consentito ad Acinservice di ricorrere, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e comunque per oggetti circoscritti e di ammontare, per singola prestazione, non superiore a 40.000 euro, all’ausilio di terzi dotati della necessaria capacità tecnico-economica, ai quali potrà demandare in parte l’esecuzione dei servizi di cui al presente accordo, con facoltà della medesima Società di stipulare in proprio tutti i relativi accordi e di conferire i relativi incarichi, stabilirne le condizioni e disporne le modalità di esecuzione, ferma restando in ogni caso la piena ed esclusiva responsabilità di quest’ultima per l’eventuale non rispondenza dei servizi ai requisiti previsti dalla presente Convenzione e dal Disciplinare nonché per tutti i rischi e gli oneri connessi all’instaurazione dei predetti rapporti.
CESSIONE DELLA CONVENZIONE. 1. E’ fatto divieto al Centro Studi di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione.
CESSIONE DELLA CONVENZIONE. E' fatto espresso divieto alla Associazione di cedere o trasferire a qualsiasi titolo la presente convenzione, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Comune. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto della convenzione.
CESSIONE DELLA CONVENZIONE. E’ vietata la cessione della presente Convenzione che vincola sin d’ora la Società.
CESSIONE DELLA CONVENZIONE. La presente convenzione non potrà essere ceduta ad altri, a nessun titolo, a pena di risoluzione.
CESSIONE DELLA CONVENZIONE. 1. È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza pervio consenso dell’altra Parte.
CESSIONE DELLA CONVENZIONE. L’Impresa convenzionata non può cedere, neppure in parte, la presente convenzione senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Comune, sotto pena, in difetto, dell’incameramento della cauzione di cui all’ art. 19 e dell’immediata decadenza dalla convenzionata, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.