Comitato per le pari opportunità Clausole campione

Comitato per le pari opportunità. 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini.
Comitato per le pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso ciascun ente o agenzia, il comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1 della predetta legge. Il comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’ente o agenzia. Il presidente del comitato è designato dall’ente o agenzia ed il vicepresidente, dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo, è previsto un componente supplente.
Comitato per le pari opportunità. 1. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2 è istituito uno specifico Comitato Paritetico con i seguenti compiti:
Comitato per le pari opportunità. 3. Conferenza dei rappresentati dell’Amministrazione e delle XX.XX. abilitate alla contrattazione integrativa che, ai sensi del comma 3 della lettera d) dell’art. 6 del CCNL, esamina le linee di indirizzo in materia di gestione ed organizzazione dell’Amministrazione, nonché di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro. Tali organismi, ad eccezione di quello di cui al precedente punto 3 che si riunisce “due volte l’anno”, si riuniscono periodicamente ed almeno trimestralmente. Ai componenti degli stessi organismi deve essere fornita la documentazione utile ad un ottimale svolgimento dei propri compiti. La partecipazione alle riunioni è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.
Comitato per le pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL, nonché da un pari numero di rappresentanti delle amministrazioni. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro della Funzione Pubblica e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un membro supplente.
Comitato per le pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito presso la Presidenza del Consiglio il Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art.
Comitato per le pari opportunità. I. In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 198/2006, viene istituito, a livello nazionale e a livello regionale, il Comitato per le Pari Opportunità (C.P.O.) di Poste Italiane S.p.A.
Comitato per le pari opportunità. 1. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 125/1991 e dai successivi Decreti del Ministero del Lavoro emanati in materia di pari opportunità, viene istituito, a livello nazionale e a livello regionale, il Comitato per le Pari Opportunità (C.P.O.) di Poste Italiane S.p.A. - promuovere ed assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le attività indicate negli alinea precedenti e per le attività formative svolte in Poste Italiane S.p.A., l’accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali. - le possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze dell’Azienda e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti; - l’assetto previdenziale del settore; - la rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti alla categoria dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale e regionale.
Comitato per le pari opportunità. (Art. 7 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 5 del CCL 2002-2005) 20
Comitato per le pari opportunità. Art. 11 Comitato paritetico per il mobbing