Valutazione titoli. Profilo Punteggio titoli culturali (10) Punteggio titoli di servizio (11) Punteggio crediti (12) Punteggio totale (13)
1. Indicare il codice dell'istituzione scolastica destinataria della domanda.
2. L'identificativo verrà fornito in risposta dal sistema informativo al momento del completamento dell'acquisizione della domanda e dovrà essere registrato sul modulo domanda.
3. Indicare i dati anagrafici. Per le donne coniugate, il cognome da indicare deve essere quello di nascita. Si raccomanda di porre particolare atten- zione nell'indicazione del codice fiscale in quanto il dato sarà confrontato con le informazioni in possesso dell'anagrafe tributaria.
4. Indicare i dati di recapito, cioè l'indirizzo al quale si intende ricevere notifica di eventuali comunicazioni in merito alla procedura di cui all'art. 2, comma 3 della sequenza contrattuale sottoscritta 25/7/2008.
5. Barrare esclusivamente la casella del profilo professionale di appartenenza, indicando la provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica di titola- xxxx.
6. Riportare , per ciascun titolo culturale dichiarato, la data del conseguimento e l'istituzione scolastica o Ente che lo ha rilasciato.
7. I servizi di ruolo nel profilo di appartenenza riportati nel quadro D1, lettera a) devono riferirsi a periodi di servizio non dichiarati nella successiva lettera b), essendo quest'ultima destinataria delle dichiarazioni di servizi non di ruolo nello stesso profilo professionale di appartenenza.
8. Dalla dichiarazione resa dall'aspirante devono risultare in modo analitico i periodi di servizio di ruolo e non di ruolo prestati per ciascun anno sco- lastico, la scuola in cui il servizio è stato prestato e il relativo indirizzo e il profilo in cui il servizio è stato prestato.
9. La valutazione non compete ai corsi di qualificazione svolti sulla base dell'Intesa sulla formazione 20.7.2004. Nell'ambito dei titoli valutabili va ricompreso l'attestato ECDL e le certificazioni ad esso equiparate. Indicare per ciascuna attività di formazione gli estremi di riconoscimento.
10. Riportare il totale della Sezione C. Il punteggio complessivo da indicare non può superare i 35 punti.
11. Riportare il punteggio determinato dalla somma dei punteggi totali dei quadri D1 e D2. Il punteggio complessivo non può superare i 15 punti.
12. Riportare il totale della Sezione E. Il punteggio complessivo non può superare i 10 punti.
13. Punteggio derivante dalla somma delle tre colonne precedenti.
Valutazione titoli. Ai titoli valutabili verranno attribuiti i seguenti punteggi per un massimo di 30:
Valutazione titoli. La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Preside di Facoltà, costituita da 3 professori di 1^ o 2^ fascia, come previsto dall’art. 5 del vigente regolamento per la stipula dei contratti di insegnamento presso questo Ateneo. Il Consiglio di Facoltà dovrà successivamente deliberare entro 5 giorni dalla pubblicazione delle conclusioni dei lavori da parte delle Commissioni. Tali pubblicazioni avverranno presso l’albo della Facoltà di Lettere e Filosofia e presso l’albo dei rispettivi Corsi di Laurea. Eventuali opposizioni relative alle decisioni assunte dalle Commissioni dovranno essere presentate al Magnifico Rettore entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Valutazione titoli. (punteggio massimo 40/50).
Valutazione titoli. Ai titoli presentati potrà essere attribuito complessivamente un punteggio massimo di 30 punti. Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono le seguenti:
a) titoli di studio legalmente riconosciuti superiori o ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso: punteggio massimo attribuibile cadauno 3;
b) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale, unicamente con votazione/valutazione finale, purché attinenti al posto messo a concorso: punteggio massimo attribuibile cadauno 2;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punteggio massimo attribuibile cadauno 2;
d) esperienza professionale presso soggetti pubblici o privati purché attinente al profilo ricercato: punteggio massimo attribuibile cadauno 3.
Valutazione titoli. La valutazione dei titoli avverrà sulla base dei documenti prodotti o autocertificati dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I titoli di cui i candidati chiedono la valutazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio di presentazione della domanda di ammissione ed essere dichiarati nella domanda. Il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a 30 punti, e più precisamente:
a) Titoli di servizio massimo 20,00 punti
b) Titoli di studio: massimo 10,00 punti
Valutazione titoli. In caso di sinistro il valore dei titoli è determinato in base al corso del listino ufficiale della Borsa di Milano nel giorno del sinistro. Se i titoli non sono quotati alla Borsa di Milano si prenderà per base il corso del listino ufficiale della Borsa ove i titoli sono quotati. Per i titoli non quotati e neppure trattati ci si riferirà alla valutazio- ne che sarà attribuita dal Comitato Direttivo degli Agen- ti di Cambio della Borsa territorialmente competente in riferimento alla Sede della Società emittente.
Valutazione titoli. Valutazione delle esperienze e dei titoli, attraverso una scheda appositamente predisposta sulla base dei criteri di selezione stabiliti dall’ente nel sistema di selezione ed attribuzione dei relativi punteggi.
Valutazione titoli. La Società di Selezione incaricata, Tempor S.p.a., avrà a disposizione, per la valutazione dei titoli, 20/100 punti, così suddivisi:
a) Titolo di studio all’ art. 1 punto 2 max 4 punti Voto da 110/110 a 110/110 e lode/110................punti 4 Voto da 105/110 a 109/110……. ...................punti 3 Voto da 99/110 a 104/110............................punti 2 Voto da 94/110 a 98/110.............................punti 1 Voto inferiore a 94/110 ............................punti 0
b) Esperienza lavorativa maturata nei settori definiti al punto
Valutazione titoli. I criteri per valutare i titoli sono definiti in sede di stesura del bando. La valutazione avviene per i soli concorrenti ammessi all’orale. Per i titoli la commissione ha a disposizione un numero massimo di punti pari a 7. Il punteggio disponibile per la valutazione dei titoli è così suddiviso: Xxxxxx Xxxxxxxxx massimo Studi 2 Esperienze professionali 3 Valore curriculum 2 Il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione, non costituisce punteggio, fatto salvo per quanto disposto successivamente. Sono invece valutati ulteriori titoli di studio di pari grado o superiori rispetto a quello richiesto per l'ammissione alla selezione. Per titoli di studio superiori al diploma di laurea si intendono titoli di specializzazione postuniversitaria conseguiti con almeno diciotto mesi effettivi. Elementi di valutazione Punteggio xxxxxxx Xxxxxx di studio conseguiti con votazione pari o superiore ai 9/10 dei punti assegnabili Titoli di studio diversi da quello richiesto dal bando di selezione ma di pari livello Titoli di studio di livello superiore a quello richiesto dal bando di selezione 0,5 1 Per esperienze lavorative valutabili si intendono quelle riferite ad un periodo di attività prestato, in posizione di ruolo e non di ruolo, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, o esperienze private con valore assimilabile: Tipo di esperienza Punteggio massimo Per esperienze in posizione equivalente o superiore 0,30 per ogni anno Per altre esperienze lavorative 0,10 per ogni anno • sono prese in considerazione solo esperienze continuative uguali o superiori ai sei mesi • i servizi con orario ridotto sono valutati come a tempo pieno • periodi superiori a nove mesi sono valutati come punteggio pieno, quelli uguali o inferiori sono valutati al 50% • qualora non sia possibile identificare le mansioni o la natura del servizio, verrà attribuito il punteggio minimo • le esperienze lavorative presso ditte private non equivalenti a pubbliche vengono computate al 50 % • i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, sono valutati come segue: • servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, p. 0,30 per ogni anno • servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere semplice, p. 0,10 per ogni anno • vengono valutati solo i periodi relativi ai 10 anni precedenti la scadenza del ban...