Compatibilità. Il software realizzato dovrà essere compatibile con la versione effettiva degli ambienti attivi al momento in cui il software sarà utilizzato. E’ obbligo del Fornitore predisporre e mantenere costantemente adeguati i propri ambienti di sviluppo e testing alle configurazioni degli ambienti per minimizzare eventuali criticità derivanti da disallineamenti tra gli ambienti del Fornitore stesso e quelli del Comune.
Compatibilità. Per i rapporti instaurati a far tempo dalla data del presente accordo, nei confronti del medesimo lavoratore, ciascuna azienda non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver utilizzato il contratto di inserimento o viceversa.
Compatibilità. Le norme previste dal presente Foglio di Condizioni Generali si devono ritenere, in ogni caso, parte integrante e sostanziale dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall’Azienda Sanitaria.. In caso di contrasto con le clausole delle offerte pervenute dalle ditte di manutenzione interpellate prevalgono sempre, salvo espresso patto contrario, le clausole e disposizioni contenute nel presente documento.
Compatibilità. I prodotti che compongono gli ambienti di sviluppo, collaudo ed esercizio sono elencati nell’Appendice 2 e nell’Appendice 7. Tali prodotti potranno subire variazioni di release / livello nel corso della fornitura. Il software realizzato dovrà essere compatibile con il release / livello effettivo degli ambienti di collaudo / esercizio attivi al momento in cui il software verrà utilizzato. Ciò comporta la verifica, in fase di Definizione dell’Obiettivo, degli effettivi release e dell’eventuale piano di evoluzione degli ambienti. Nel caso di modifiche impreviste in corso d’opera dei prodotti in uso, si concorderà l’eventuale impegno per l’adeguamento dei prodotti già realizzati.
Compatibilità. GS non garantisce in alcun modo né la compatibilità dei prodotti con apparecchiature già in possesso del Cliente, ne ai software utilizzati, né la loro idoneità all'uso specifico ipotizzato dal Cliente.
Compatibilità. Per quanto riguarda le compatibilità vale quanto indicato nella Specifica Tecnica N.763-5 "Caratteristiche di compatibilità tra servizi", con le seguenti osservazioni: - qualora l'utente abbia attivato il servizio di "Corrispondente prefissato con temporizzazione", questo deve essere inibito dopo la digitazione di "R"; - nel caso di utente fornito di "indicatore di conteggio", tale dispositivo non risulta attivato nel caso di chiamata trasferita; - il sistema esegue un controllo di compatibilità a livello di impostazione tra il servizio stesso e il seguente servizio[(**)]: • chiamata in attesa.
Compatibilità. Tutte le componenti applicative che prevedono un’interazione con i Sistemi Informativi di altre Amministrazioni dovranno essere realizzate rispettando gli standard previsti dal Sistema Pubblico di Connettività per la cooperazione applicativa (SPC). Dev’essere sempre garantito ai Sistemi informativi l’accesso agli applicativi gestionali in uso a Venis S.p.A. che regolano la gestione dei beni di proprietà dell’ente.
Compatibilità. Gli articoli 9 e 10 prevedono le norme di compatibilità e cumulabilità della NASpI con lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato e autonomo. Vengono di seguito esposte le fattispecie contemplate e i relativi effetti:
Compatibilità. Il congedo straordinario Covid per quarantena del figlio è compatibile con le seguenti situazioni: ▪ malattia dell’altro genitore convivente con il minore; ▪ congedo per maternità/paternità dell’altro genitore convivente con il minore, nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità; in caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce dell’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile; ▪ xxxxx dell’altro genitore convivente con il minore; ▪ aspettativa non retribuita dell’altro genitore convivente con il minore; ▪ altro genitore convivente con il minore dichiarato persona con particolari situazioni di fragilità (secondo le indicazioni della circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero della Salute, n. 13 del 4.9.2020) a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile; ▪ fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore dei permessi per l’assistenza del figlio disabile (art. 33, co.3 e 6, L. 104/1992), del prolungamento del congedo parentale (art. 33 D.lgs.. 151/2001) o del congedo straordinario (art.42 co. 5 D.lgs.. 151/2001), anche per lo stesso figlio; ▪ altro genitore convivente con il minore riconosciuto portatore di handicap grave (art.3 co. 3 L. 104/1992), o invalido al 100% o, ancora, titolare di una pensione di inabilità.
Compatibilità. È stata prevista una clausola di compatibilità che descrive l’interazione fra le disposizioni della Parte VI e quelle dei Covered Tax Agreement che prevedo- no l’Arbitrato nei casi di procedura Amichevole. In particolare, le disposizioni della Parte VI si appliche- ranno ai Covered Tax Agreement che non prevedano già l’arbitrato per le questioni irrisolte derivanti dai casi di Procedura Amichevole sottoposti alle Autorità Competenti da parte dei contribuenti. In tale conte- sto, si riterrà che un Covered Tax Agreement preveda un “arbitrato vincolante obbligatorio” laddove – in cir- trale, si concluderanno nel caso in cui nel corso della Procedura Arbitrale (in qualsiasi momento successivo alla presentazione di una richiesta di arbitrato e pri-