Compensazione tra partite. Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’articolo 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:
1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a “Primo Rischio Assoluto” o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
3. la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la medesima ubicazione.
Compensazione tra partite. Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite assicurate. Resta convenuto che:
a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite, colpite o no da sinistro;
b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto;
c) la compensazione ha luogo solo tra partite facenti parte dello stesso complesso immobiliare.
Compensazione tra partite. L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate - purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore - mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.
Compensazione tra partite. Qualora le somme assicurate delle singole voci siano maggiori dei relativi valori assicurati, le quote eccedenti vengono ripartite tra le voci per le quali si configura una sottoassicurazione o per le quali la somma assicurata non è sufficiente a coprire le spese sopportate per evitare o ridurre il danno. Se per le singole voci sono applicati tassi di premio differenti, la somma assicurata eccedente deve essere convertita proporzionalmente al premio. Per la ripartizione si farà riferimento al rapporto tra le somme che rappresentano l’eccedenza tra il valore assicurato delle singole voci e la somma assicurata, senza considerare, pertanto, quali voci sono interessate dall’evento assicurato. Qualora per una voce sia stata concordata una clausola di adeguamento degli importi monetari, la somma assicurata s’intende costituita dalla somma iniziale maggiorata secondo tale adeguamento. Qualora per più luoghi indicati in polizza siano state concordate somme assicurate specifiche, la compensazione viene effettuata solo tra le voci dei singoli luoghi.
Compensazione tra partite. (Sezione 1) 20
Compensazione tra partite se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo il disposto dell’art. del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:
Compensazione tra partite. Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite, per le quali, secondo l'art. 1907 del C.C., vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:
Compensazione tra partite a parziale deroga di quanto previsto dai precedenti Artt. 5 e 6, si conviene che se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite che abbiano un tasso di premio eguale od inferiore per le quali, secondo l’art. 1907 C.C. vi sia insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:
a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite o non dal sinistro;
b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
c) la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.
Compensazione tra partite. (Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx)
Compensazione tra partite. A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Particolari all’Art. 7 - Deroga alla regola proporzionale, si conviene che qualora – applicata la “deroga alla proporzionale” laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.