Compensazioni. 1. Con riguardo alla produzione per i residenti in regione, per il 2020 è eccezionalmente ammessa nell’ambito della medesima struttura la compensazione dell'eventuale eccedenza del budget di ricovero, da quantificarsi rispetto alla produzione consuntivata nei flussi informativi regionali, con le eventuali eccedenze di produzione ambulatoriale che potranno essere erogate dalle medesime strutture rispetto al budget stabilito per il setting ambulatoriale.
2. Eccezionalmente, inoltre, per i presidi San Camillo, Major e Ausiliatrice-Xxx Xxxxxxx, con riguardo alla produzione per i residenti in regione, è ammessa sino al 31 luglio 2020 la possibilità di compensazione tra minor produzione domiciliare e l’eccedenza di produzione ambulatoriale e di ricovero post acuzie rispetto al budget assegnato per tali setting assistenziali. La compensazione verrà effettuata nei termini di cui alla DGR n. 8-1615 del 3/7/2020.
3. Con riguardo ai privati accreditati e già contrattati per attività attualmente classificate come lungodegenza psichiatrica, riabilitazione psichiatrica e Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria – CAVS, fino all’emanazione delle disposizioni regionali di graduale riqualificazione delle attività, con riguardo alla produzione per i residenti in regione, gli importi fissati per l’attività di CAVS sono compensabili con il budget complessivo assegnato per i ricoveri psichiatrici e/o per le attività ambulatoriali.
4. Nessuna altra forma di compensazione è ammessa.
Compensazioni. Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori non sollecitano né considerano, impongono o prevedono compensazioni.
Compensazioni. Tutti gli importi esigibili da Kodak dovranno essere versati integralmente senza alcuna deduzione o ritenuta (diverse da ogni altra deduzione o ritenuta fiscale secondo quanto previsto dalla Normativa vigente) e il Cliente non opererà alcuna compensazione, formulerà alcuna domanda risarcitoria contro Kodak per giustificare la trattenuta di tutto o di parte dell’importo. Senza rinunciare o limitare alcuno dei diritti o dei rimedi spettanti, laddove Kodak abia un debito nei confronti del Cliente ai sensi del Contratto o secondo altre disposizioni, Kodak ha la facoltà di compensare tale debito con qualsiasi somma dovuta a Kodak dal Cliente in qualsiasi momento al Cliente.
Compensazioni. Oneri contributivi versati in relazione a redditi esenti
Compensazioni. In caso di penali, l’Acquirente potrà legittimamente compensare eventuali debiti del Fornitore con le somme a questo dovute per la fornitura dei beni.
Compensazioni. 1. E’ facoltà dell’Amministrazione utilizzare fino ad un massimo del 40% di ciascuno dei corrispettivi di cui all’Articolo 32 comma per remunerare incrementi di volumi dei servizi indicati. Le motivazioni di tali compensazioni saranno trasmesse al Fornitore dall’Amministrazione attraverso comunicazione scritta.
Compensazioni. D. A decorrere dal 1 gennaio 2011 sono in vigore le nuove regole di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti. Si chiede di conoscere se le nuove regole in tema di compensazione trovano applicazione nell'ipotesi in cui il contribuente presenti il Mod. 730 dal quale risulti un credito di addizionale (regionale o comunale) e un debito IRPEF.
Compensazioni. Premesso che il numero delle ore lavorative rimane invariato è ammessa compensazione delle ore medesime, al minuto primo, nell'ambito del mese, con possibilità di riportare complessivamente al mese successivo un massimo di 5 ore (7 ore dall’1/4/2018) (8 ore dall’1/12/2022) sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale. Le ore eccedenti il saldo positivo di 5 ore (7 ore dall’1/4/2018) (8 ore dall’1/12/2022) non potranno essere considerate come straordinario e non saranno retribuite. Il superamento del saldo negativo di 5 ore (7 ore dall’1/4/2018) (8 ore dall’1/12/2022) costituirà, a tutti gli effetti, violazione dell'art. 95 101 del vigente C.C.N.L. Il presente orario flessibile non trova applicazione durante: - Ferie e permessi retribuiti compensativi di festività soppresse, permessi ex art. 39 1° comma C.C.N.L. vigente; - Malattie; - Permessi (retribuiti e non retribuiti) in entrata o in uscita; - Scioperi in entrata o in uscita. In tali casi sarà convenzionalmente ripristinata, per ciascun Dipendente interessato, la durata normale dell'orario di lavoro.
Compensazioni. Premesso che il numero delle ore lavorative rimane invariato è ammessa compensazione delle ore medesime, al minuto primo, nell'ambito del mese, con possibilità di riportare complessivamente al mese successivo un massimo di 5 ore, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale. Le ore eccedenti il saldo positivo di 5 ore non potranno essere considerate come straordinario e non saranno retribuite. Il superamento del saldo negativo di 5 ore costituirà, a tutti gli effetti, violazione dell'art. 95 101 del vigente C.C.N.L. Il presente orario flessibile non trova applicazione durante: - Ferie e permessi retribuiti compensativi di festività soppresse, permessi ex art. 39 1° comma C.C.N.L. vigente; - Malattie; - Permessi (retribuiti e non retribuiti) in entrata o in uscita; - Scioperi in entrata o in uscita. In tali casi sarà convenzionalmente ripristinata, per ciascun Dipendente interessato, la durata normale dell'orario di lavoro.
Compensazioni. 1. Qualora il contingente, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, fosse superiore alle richieste del personale si procede nel seguente modo: compensazione tra i vari ordini di scuola e profili a livello di Ambito Territoriale; compensazione tra gli Ambiti Territoriali a livello regionale.
2. A tale fine gli Ambiti Territoriali comunicano all'Ufficio Scolastico Regionale eventuali eccedenze di richieste o di posti rispetto ai contingenti assegnati.
3. In caso di compensazioni tra i contingenti provinciali, queste saranno ripartite con criterio di proporzionalità in base alla dotazione organica di diritto provinciale tra le province con eccedenza di domande.
4. Le ore di permesso residuate, per rinuncia degli aventi titolo, confluiranno nel monte ore complessivo dell'Ufficio di Ambito territoriale e quindi saranno attribuite ad altro personale.