COMPITI DEL COMMITTENTE Clausole campione

COMPITI DEL COMMITTENTE. 1. Nel caso in cui sono rilevabili rischi interferenti non altrimenti eliminabili, il Committente, per la gestione dei rapporti contrattuali e per il coordinamento alla sicurezza, prima della sottoscrizione del contratto, provvede a: a) fornire all’Impresa copia del presente Regolamento e dei relativi allegati, avendo cura di aver debitamente compilato la parte prima del DUVRI (Appendice B - informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate), in accordo con il Committente; b) farsi restituire dall’Impresa aggiudicataria la documentazione di cui alla precedente lettera, debitamente sottoscritta, per presa visione e accettazione c) accertarsi che nel contratto siano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro; d) effettuare con l’Impresa aggiudicataria un approfondito sopralluogo nelle aree ove si svolgeranno i servizi, fornendo dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti, sulle vie di esodo, sul Piano di emergenza e di evacuazione predisposto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; al termine di tale sopralluogo si provvederà alla firma di un verbale (ALLEGATO 1) e) richiedere espressa autorizzazione al SPP nel caso in cui le lavorazioni modifichino, anche temporaneamente o parzialmente, elementi strutturali o impiantistici ovvero la destinazione d’uso dei locali; f) richiedere l’intervento del SPP, anche al fine di definire ulteriori e particolari misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui le attività: • siano oggetto di appalto; • modifichino, anche parzialmente, il Piano di emergenza e di evacuazione ovvero la destinazione d’uso dei locali; • interessino ambienti a rischio specifico (laboratori, officine, ecc.); • introducano nell’ambiente di lavoro rischi di particolare intensità (ad. es. utilizzo di fiamme libere, agenti chimici pericolosi). g) promuovere una riunione di coordinamento con l’Impresa ovvero con le Imprese interessate dall’affidamento, qualora tra loro interferenti, al fine di completare e, se del caso, modificare/integrare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redigendo al termine della riunione apposito verbale (Appendice B – verbale riunione di coordinamento). 2. In ogni caso, prima della sottoscrizione del contratto, il Committente verifica i requisiti tecnico- professionali dell’Impresa aggiudicataria, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, ind...
COMPITI DEL COMMITTENTE. 1. Nel caso in cui siano riscontrabili rischi interferenti non altrimenti eliminabili, il Committente, prima della sottoscrizione del contratto, provvede a: a) fornire all’Impresa Aggiudicataria copia del presente documento e dei relativi allegati; b) condividere il presente documento con l’Impresa Aggiudicataria che provvede a sottoscriverlo per presa visione e accettazione; c) effettuare con l’Impresa Aggiudicataria un approfondito sopralluogo nelle aree ove si svolgeranno i servizi fornendo dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti, sulle vie di esodo, sul Piano di Emergenza e di Evacuazione predisposto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Al termine di tale sopralluogo si provvederà alla firma di un verbale (ALLEGATO B); d) richiedere l’intervento del SPP, anche al fine di definire ulteriori e particolari misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui le attività: modifichino, anche parzialmente, il Piano di Emergenza e di Evacuazione ovvero la destinazione d’uso dei locali; interessino ambienti a rischio specifico; introducano nell’ambiente di lavoro rischi di particolare intensità (ad. es. utilizzo di fiamme libere, ecc.). e) promuovere una riunione di coordinamento con l’Impresa Aggiudicataria ed eventuali altre Imprese / Lavoratori autonomi presenti nelle aree ove verranno svolti i servizi, qualora tra loro interferenti, al fine di completare e, se del caso, modificare/integrare il D.U.V.R.I., redigendo al termine della riunione apposito verbale. 2. Il Committente, in sede di svolgimento del servizio, provvede a: a) coordinarsi con l’Impresa Aggiudicataria al fine di predisporre le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici presenti nelle aree interessate dalle attività oggetto del contratto, ivi comprese la delimitazione di aree, la sospensione delle attività, ecc.; b) predisporre quanto previsto nel DUVRI e per quanto di competenza in accordo con l’Impresa Aggiudicataria; c) promuovere periodiche riunioni di coordinamento con l’Impresa Aggiudicataria per valutare eventuali aggiornamenti da apportare al DUVRI; d) prendere le opportune iniziative nei confronti dell’Impresa Aggiudicataria o di quei lavoratori che non operino nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e di quanto indicato nel DUVRI. e) vigilare sul rispetto di quanto previsto nel DUVRI. sospendendo immediatamente qualsiasi attività inerente il c...
COMPITI DEL COMMITTENTE. Il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale è il Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC) ed è coadiuvato dalle coordinatrici di area tutela minori e area adulti. È competenza del Committente: • Avviare e mantenere la relazione con la famiglia del minore, favorendone la partecipazione nella definizione del progetto educativo e nel suo sviluppo; • Partecipare all’abbinamento tra educatore e minore/famiglia; • Effettuare, in collaborazione con i Servizi specialistici, la valutazione sul minore e sulla famiglia al fine di avviare un progetto di supporto educativo; • Collaborare con il coordinatore e l’educatore della ditta aggiudicataria per la stesura del progetto di sostegno individualizzato; • Comunicare alla famiglia-utente il nome dell’educatore incaricato, gli obiettivi educativi del progetto e il piano di interventi; • Realizzare il monitoraggio del progetto individuale, attraverso incontri periodici con l’educatore ed eventuali altre professionalità che si occupano del caso; • Verificare la congruità dei tempi dichiarati dall’educatore nella stesura delle relazioni richieste. E’ competenza del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale, sentito il Responsabile del Servizio alla Comunità e politiche giovanili, segnalare alla ditta aggiudicataria la necessità di realizzare eventuali percorsi educativi di comunità o per piccoli gruppi condividendo obiettivi e modalità di realizzazione. Entro il 15 di ogni mese il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale comunica, anche per il tramite delle coordinatrici del Servizio, in forma scritta alla ditta aggiudicataria i progetti da attivare (individuali o di comunità).
COMPITI DEL COMMITTENTE. Il committente provvede alle funzioni di programmazione, indirizzo e supervisione del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale e di assistenza domiciliare integrata e determina le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio erogato, elaborandone il progetto assistenziale. Il servizio incaricato provvede inoltre a: ● comunicare all’aggiudicatario i soggetti a cui dovrà essere rivolto il servizio attraverso gli operatori del servizio sociale della SdSS, dell'ACOT e del SEUS; ● fornire all’aggiudicatario, attraverso gli operatori del servizio sociale della SdSS, dell'ACOT e del SEUS, i dati esatti relativi alle generalità di ciascun utente, all’eventuale operatore del Servizio Sociale territoriale di riferimento, al piano di intervento individuale, oltre a eventuali altre informazioni sulle necessità specifiche della persona, richiamando in proposito il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 2016/679, GDPR); ● organizzare incontri periodici tra i referenti dei servizi specialistici, il coordinatore dell'aggiudicatario e il direttore dell'esecuzione; ● fornire all'aggiudicatario informazioni sui rischi specifici, sulla tipologia del servizio da effettuare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.

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  • OBBLIGHI DEL COMMITTENTE Il Committente ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso il Tecnico Incaricato tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. Il Committente si impegna a collaborare con il Tecnico Incaricato ai fini dell’adempimento del presente contratto consentendogli ogni attività di accesso e controllo alla proprietà, ai documenti e ai dati necessari per l’espletamento dell’incarico. Il Committente ha l’obbligo di informare tempestivamente e per iscritto il Tecnico Incaricato di ogni fatto o atto la cui conoscenza possa ritenersi utile ed attinente all’incarico conferito.

  • Obblighi del Comune 10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare. 10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti. 10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto. 10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Impegni del Comune Il Comune si impegna, per la durata del presente Accordo, a: 1. organizzare, amministrare e gestire i servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui al precedente art. 2, mediante l’affidamento ad azienda esterna specializzata nel servizio, (oppure gestione in economia) adattandoli costantemente alle variazioni delle esigenze della domanda di mobilità sul proprio territorio, anche attraverso l’eventuale istituzione dei servizi “a chiamata”; 2. garantire l’espletamento del servizio di trasporto con veicoli idonei, utilizzando per la salita/discesa dei passeggeri dagli autobus esclusivamente fermate autorizzate per il servizio di trasporto pubblico locale; 3. espletare le procedure per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale delle linee, richiamate al medesimo art. 2, nel territorio di competenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, anche eventualmente mettendo a disposizione dell’affidatario del servizio mezzi di proprietà comunale, che potranno essere utilizzati a seconda delle esigenze di servizio definendo adeguatamente gli obblighi di servizio per la gestione ordinaria e straordinaria dei medesimi; 4. redigere e sottoscrivere regolare contratto di servizio, articolato nelle seguenti sezioni: SEZIONE I PARTE GENERALE, contenente le norme di carattere generale e quelle che regolano i rapporti con l’Agenzia della mobilità piemontese in materia di coordinamento delle attività di programmazione unitaria ed integrata dei servizi e relativamente alla rendicontazione del servizio, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla SEZIONE II SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, 5. trasmettere all’Agenzia il preventivo annuale del servizio, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento; 6. rendicontare all’Agenzia gli esiti derivanti dall’attività di gestione del contratto di servizio, inclusivi dei dati riferiti ai servizi effettivamente svolti, nonché il numero dei passeggeri trasportati, con riferimento a ogni singola corsa, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; 7. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l’offerta del servizio pubblico e il suo utilizzo.

  • Obblighi del Contraente Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da MILANO ASSICURAZIONI , si impegna a: 2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva; 2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe; 2.1.3 comunicare immediatamente a MILANO ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi; 2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, 2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato e avvertire tempestivamente MILANO ASSICURAZIONI , che provvederà a darne comunicazione ad OCTO Telematics Italia Srl per le operazioni di recupero del Contatore satellitare presso l’installatore stesso; 2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato; 2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione, dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI ; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenzionato; 2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall’Italia numero verde 800 662424 Dall’Estero +00 00000000000) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca; 2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi telematici.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.