CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE Clausole campione

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE. La scelta operata dall’Ambito si intendere le misure a contrasto della povertà come sistema integrato e multi dimensionale parte da due presupposti: - La povertà deve essere vista nella sua natura variegata e multidimensionale, dove le esigenze portate dai cittadini sono diversificate ed afferiscono a settori di intervento spesso gestiti a compartimenti stagni; - Per rispondere alla nuove esigenze della comunità è necessario ricomporre la programmazione zonale attraverso la costruzione di un sistema che raccolga in se sia le diverse istituzioni sia tutti gli attori territoriali che si connotano come snodi strategici. La fase di pandemia ha infatti promosso l’attivazione di reti di prossimità non solo tra soggetti tradizionalmente vocati al volontariato, ma anche tra esercenti e singoli cittadini. Promuovere una visione integrata delle politiche di contrasto alla povertà e le collaborazioni fra snodi comunitari permette di innescare un circolo virtuoso che incrementa opportunità per i cittadini oltre che ricomporre e usare strategicamente le risorse. Coprogettare gli interventi nel territorio permette agli attori del welfare locale di cogliersi come officina di idee progettuali innovative, per attrarre competenze/investimenti e per offrire opportunità di esercizio di un ruolo attivo per cittadini in situazione critica. La collaborazione attivata tra pubblico e privato sia profit sia sociale, è una potenzialità che deve essere messa a sistema e consolidata in prassi di collaborazione locali e sovra locali perché possa garantire una tenuta sul lungo periodo e consolidare una metodologia di lavoro condivisa. Questa è la sfida per il prossimo triennio: consolidare un sistema di governance e di gestione che garantisca una visione plurale delle opportunità offerta ai cittadini, che promuova la progettazione condivisa tra istituzioni e Terzo Settore e che favorisca un confronto dialogico con tutti gli snodi del territorio che sono o possono diventare strategici. Consapevole dell’investimento necessario a supportare un sistema articolato e che gestisca la complessità del tema, l’Ambito si doterà di una struttura organizzativa che supporterà i Comuni e l’Ufficio di Piano nella gestione dei servizi, misure ed interventi con un duplice orientamento:
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE. Rendere più accessibile la figura del tutore, ad esempio prevedendo dei permessi per i lavoratori dipendenti e dei rimborsi che coprano le spese sostenute nell’esercizio del proprio ruolo; • Implementare il ruolo delle istituzioni a formazione avvenuta, ad esempio tramite la creazione di un riferimento istituzionale a cui possano rivolgersi i tutori che incontrino difficoltà nello svolgimento dei propri compiti; • Favorire il rapporto di rete tra i diversi soggetti che si occupano del minore e rafforzare il coordinamento tra le figure che ruotano attorno al ragazzo, definendone maggiormente le competenze; • Uniformare la disciplina della tutela volontaria sul territorio nazionale, tramite, per esempio, la redazione di linee guida nazionali che regolino in modo uniforme l’istituto della tutela volontaria, dando coerenza al ruolo del tutore a livello nazionale; • Xxxxxxx e approfondimenti del lavoro fatto, per affrontare criticità e proporre miglioramenti
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE. La principale risultanza della valutazione della direttiva è che i suoi due obiettivi, vale a dire garantire livelli elevati di tutela dei consumatori e promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito, sono stati parzialmente raggiunti e rimangono pertinenti. Il diritto di recesso, il diritto al rimborso anticipato e l'introduzione di formati standardizzati per le informazioni hanno contribuito a creare un livello di tutela dei consumatori comune a tutta l'UE, riducendo così le ripercussioni a danno del consumatore, aumentandone la tutela e creando parità di condizioni per i fornitori di tutta l'UE. D'altro canto, la rapida digitalizzazione, l'innovazione dei prodotti e i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori nell'ultimo decennio mettono in discussione il quadro giuridico del credito al consumo basato sulla direttiva. Se dieci anni fa le rigide prescrizioni sui formati per la comunicazione delle informazioni garantivano una maggiore trasparenza nelle fasi precontrattuali, che allora si svolgevano su supporto cartaceo, oggi esse non riescono necessariamente a massimizzare i benefici per i consumatori in un ambiente sempre più digitale e in situazioni in cui questi preferiscono un processo di concessione del credito rapido e senza intoppi. L'ambiente sempre più digitale ha a sua volta indotto a sviluppare nuovi prodotti, alcuni dei quali possono presentare nuovi rischi a fronte dei quali la direttiva non offre una protezione efficace. Questi fatti indicano che potrebbe essere necessario riesaminare alcune disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il processo di concessione del credito (comprese le informazioni precontrattuali e la verifica del merito creditizio). Tale riesame potrebbe anche rappresentare una buona occasione per rimediare ad altre carenze, ad esempio migliorando le definizioni. Infine, sebbene la maggior parte delle soglie e delle percentuali della direttiva non sembri necessitare di modifiche, pare che tra i portatori di interessi vi sia un ampio consenso sull'opportunità di rivedere le soglie di 200 EUR e 75 000 EUR connesse all'ambito di applicazione della direttiva. La Commissione inserirà tali considerazioni nella revisione della direttiva già annunciata per il secondo trimestre del 2021 nel programma di lavoro aggiornato della Commissione per il 2020, adottato il 28 maggio 202052.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: