Condizioni di assicurabilità. L’Assicuratore riconosce al Contraente la copertura assicurativa a condizione che - ricorrano i requisiti previsti dall’Accordo per la concessione delle coperture;
(a) sia una persona fisica;
(b) sia residente in Italia;
(c) sia maggiore di età;
(d) abbia sottoscritto un Finanziamento;
(e) percepisca emolumenti pensionistici da parte di qualsiasi ente previdenziale;
(f) possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia, ovvero compilare il Questionario Medico o fornire il Certificato Anamnestico o il Rapporto di Visita Medica, secondo quanto indicato al successivo art. 2.2 ”Perfezionamento del contratto di assicurazione”. E’ inoltre necessario che il Debitore: - alla Data di Decorrenza non abbia un’età superiore a 84 (ottantaquattro) anni; - alla data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento non abbia un’età superiore a 85 (ottantacinque) anni.
Condizioni di assicurabilità. L’Assicuratore riconosce al Contraente la copertura assicurativa a condizione che: - ricorrano i requisiti previsti dall’Accordo per la concessione delle coperture;
Condizioni di assicurabilità. L’Assicuratore riconosce al Contraente la copertura assicurativa a condizione che - ricorrano i requisiti previsti dall’Accordo per la concessione delle coperture;
(a) sia residente in Italia;
(b) non faccia parte di Liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Conrol xxx.xxxxxxxx.xxx);
(c) sia maggiore di età;
(d) abbia sottoscritto una richiesta di Finanziamento;
(e) possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia, ovvero compilare il Questionario Medico o fornire il Rapporto di Visita Medica, secondo quanto indicato al successivo art. 2.2 ”Perfezionamento del contratto di assicurazione”. È inoltre necessario che il Debitore: - alla Data di Decorrenza non abbia un’età superiore a 68 anni (69 non compiuti); - alla data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento non abbia un’età superiore a 75 anni (76 non compiuti). Può rivestire la qualità di Debitore il lavoratore dipendente: • statale: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con un Ministero; • pubblico: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con altre pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri; • parificato al pubblico: inteso come dipendente di società di diritto privato partecipata, in misura non inferiore al 40%, da enti pubblici; • privato: inteso come dipendente di soggetti diversi da quelli di cui ai punti che precedono.
Condizioni di assicurabilità. Condizioni di non assistibilità della garanzia rendita vitalizia per non autosufficienza se diagnosticate e note prima dell'inizio della copertura. Ai fini dell'operatività delle garanzie in oggetto, le persone assistite non devono rientrare in una delle seguenti condizioni di non assistibilità: • avere bisogno dell'aiuto di un terzo per almeno uno degli atti ordinari della vita quotidiana riportati nella sezione relativa alla garanzia LTC; • aver diritto, aver richiesto e/o percepire una pensione di invalidità, e/o una rendita per incapacità permanente che corrisponda ad un livello di incapacità superiore al 25%; • essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson, dalla sclerosi a placche o da diabete non controllato o da ipertensione non controllata (intendendosi per tali quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante l'assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione particolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire clinicamente). In deroga al precedente paragrafo, i dipendenti degli Enti aderenti al Fondo Di Assistenza Sanitaria Integrativa Postevita appartenenti alle categorie protette (ai sensi delle Leggi 482/68 e 68/99) sono considerati assistibili. A tale specifico riguardo, si evidenzia che la garanzia non opera qualora lo stato di “non autosufficienza” sia conseguenza diretta, ovvero un aggravamento, del precedente stato di invalidità che ha costituito il titolo dell'assunzione ai sensi delle predette normative (i.e., Leggi n. 482/68 e n. 68/99).
Condizioni di assicurabilità. L’Autoveicolo da inserire in garanzia deve avere le seguenti caratteristiche: • prezzo (IVA Inclusa) non superiore ad €. 60.000,00 (= sessantamila/00); • massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate; • immatricolato ad uso privato: • nuovo oppure usato purché la vetustà dell’Autoveicolo non sia superiore ai 60 mesi dalla data di prima immatricolazione; • esente da danni materiali, la cui dichiarazione deve essere rilasciata dall’Assicurato e dal Contraente. Il Modulo di Adesione dovrà riportare i seguenti dati e le seguenti dichiarazioni dell’Assicurato:
a) Marca, modello, allestimento, targa e prezzo dell’Autoveicolo;
b) dati anagrafici dell’Assicurato;
c) importo del Finanziamento;
d) somma assicurata;
e) importo del Premio lordo unico anticipato, con indicazione della parte relativa alle imposte e agli altri oneri previsti dalla legge;
f) indicazione di tutti i costi gravanti sul Premio imponibile a carico dell’Assicurato, con evidenza (in valore assoluto) delle provvigioni di intermediazione;
g) l’indicazione delle somme dovute dall’Assicurato all’Impresa nel caso di anticipata cessazione della garanzia a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto ed il rimborso del premio;
h) apposita dichiarazione, sottoscritta da ciascun Assicurato, attestante l’avvenuta consegna da parte del Contraente, prima dell’adesione alla Polizza Collettiva, del Set Informativo (comprensivo di Dip Base, Dip Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione e Modulo di Adesione);
i) consenso al trattamento dei dati personali.
Condizioni di assicurabilità. La stipulazione della polizza è subordinata all’esito positivo della visita medica, che deve essere comprensiva di analisi microscopica delle urine eseguita in laboratorio, cui l’Assicurando deve sottoporsi con onere a suo carico. Il capitale massimo assicurabile è pari a Euro 220.000,00 e, in presenza di visita medica, non è previsto alcun periodo di carenza, quale successivamente descritto. Ferma restando la facoltà, da parte dell’Assicurando di sottoporsi a visita medica, la stipulazione della polizza è consentita anche senza visita medica, nei limiti dei seguenti capitali assicurati per classi di età: clausola di carenza. In tal caso, il perfezionamento del contratto è comunque subordinato all’esame della documentazione sanitaria prevista dalla Società in relazione ad età ed ammontare del capitale assicurato. In assenza di visita medica l’Assicurando è tenuto comunque a compilare un questionario sanitario ed è previsto un periodo di carenza pari a 6 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della polizza. Nel caso in cui all’Assicurato, in tale periodo, venga diagnosticata una malattia grave, comunque accertata anche in epoca successiva al termine del suddetto periodo di carenza, la Società rimborsa l’importo dei premi versati relativi alla Garanzia SalvaVita stessa, al netto delle eventuali imposte, se previste. Gli effetti della presente assicurazione Complementare decadono automaticamente a seguito di tale rimborso, mentre la Polizza base e le eventuali altre garanzie Complementari rimangono in vigore alle condizioni per esse pattuite. Tali limitazioni non hanno effetto se la malattia grave diagnosticata nel suddetto periodo di carenza sia conseguenza diretta di infortunio, ovvero di un trauma prodotto all’organismo, dopo la data di perfezionamento della presente assicurazione, da causa fortuita, esterna, violenta ed improvvisa. Il premio per la Xxxxxxxx XxxxxXxxx è determinato applicando i tassi di premio, in vigore all’epoca della sua stipulazione, con riferimento all’età dell’Assicurato a tale epoca ed alla relativa durata contrattuale. Il rischio delle malattie gravi ricomprese nelle coperture assicurative di cui al precedente art. 2 è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. Sono escluse dalla garanzia soltanto le malattie gravi: o causate da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - ma...
Condizioni di assicurabilità. L’assicurazione è prestata alla condizione che l’immobile assicurato o contenente le cose assicurate, nonché l’intero fabbricato di cui formi eventualmente parte abbiano le seguenti caratteristiche: • non siano in costruzione. • si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione. • siano destinati per almeno i 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici o studi professionali. • abbia strutture portanti verticali e pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili con una tolleranza, nelle pareti esterne e nel tetto, di materiali combustibili per non oltre 1/3 (1/10 per materia plastica espansa) delle relative superfici. • abbia struttura portante del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti, anche in materiali combustibili.
Condizioni di assicurabilità. L’Assicurazione è operante solo se l’Abitazione coperta da assicurazione ha tutti i seguenti requisiti:
1. È nel Territorio italiano;
2. È costruita in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
3. Ha i requisiti legali di abitabilità ed è in buono stato di manutenzione;
4. È adibita ad Abitazione dove il Contraente/Assicurato ha residenza;
5. Se fa parte di un maggiore immobile, l’intero immobile deve avere i requisiti costruttivi sopra citati e deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.
Condizioni di assicurabilità. La copertura è operante solo se il Contraente/Assicurato e i componenti del suo Nucleo Familiare: • sono persone fisiche residenti e domiciliate nel Territorio italiano; • non hanno superato il 75° (settantacinquesimo) anno di età compiuto. Per questo prodotto si intendono Assicurati tutti i membri del medesimo Nucleo Familiare del Contraente/Assicurato dichiarati in Polizza, fino a un massimo di 6 persone oltre al Contraente/Assicurato.
Condizioni di assicurabilità. L’assicurazione è prestata alla condizione che l’immobile e i locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o professionale contenenti le cose assicurate, abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento od altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia.
b) abbiano mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc.) delle aperture dell’abitazione, che siano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private.