Consiglio di sorveglianza Clausole campione

Consiglio di sorveglianza. Ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto, il Consiglio di Sorveglianza dell’Emittente è composto da un nu- mero dispari di persone che variano da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, anche non soci, nominati dall’assemblea ordinaria degli azionisti dell’Emittente, che durano in carica tre eser- cizi, essendo stabilito che i Consiglieri di Sorveglianza scadono alla data della successiva assemblea pre- vista dall’articolo 2364 bis, secondo comma, cod. civ. Il Consiglio di Sorveglianza dell’Emittente attualmente in carica, nominato dall’assemblea ordinaria dei soci dell’Emittente il 19 dicembre 2006, è composto da cinque membri e rimarrà in carica fino alla da- ta di approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2009. Esso è com- posto dai seguenti membri: Presidente del Consiglio di Sorveglianza Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (BS), 1 agosto 1935 Consigliere Xxxxxxx Xxxxxxx Busto Arsizio (VA), 3 aprile 1959 Consigliere Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, 00 aprile 1934 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Cosenza, 29 marzo 1964 Consigliere Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx (VC), 2 febbraio 1940 Per ulteriori informazioni sul Consiglio di Sorveglianza dell’Emittente si vedano la Sezione I, Capitoli XIV, XV, XVI e XVII.
Consiglio di sorveglianza. Ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto il Consiglio di Sorveglianza dell’Emittente è composto da un nu- mero dispari di persone che variano da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, anche non soci, nominati dall’assemblea ordinaria degli azionisti dell’Emittente, che durano in carica tre eser- cizi, essendo stabilito che i Consiglieri di Sorveglianza scadono alla data della successiva assemblea pre- vista dall’articolo 2364 bis, secondo comma, cod. civ. Il Consiglio di Sorveglianza dell’Emittente attualmente in carica, nominato dall’assemblea ordinaria dei soci dell’Emittente il 19 dicembre 2006, è composto da cinque membri e rimarrà in carica fino alla da- ta di approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2009. Esso è com- posto dai seguenti membri Presidente Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (BS), 1 agosto 1935 Consigliere Xxxxxxx Xxxxxxx Busto Arsizio (VA), 3 aprile 1959 Consigliere Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, 00 aprile 1934 Consigliere Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx (VC), 2 febbraio 1940 Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx Cosenza, 29 marzo 1964 Per una descrizione delle previsioni dello Statuto relative alla nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza e ai poteri del Consiglio di Sorveglianza si veda la Sezione I, Capitolo XXI, Paragrafo 21.2, nonché la copia dello Statuto riportata nella Sezione I, Appendice 1. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del Consiglio di Sorveglianza dell’Emittente: Laureato in Legge (Scienza delle Finanze), nel 1959. Borsa di studio del governo tedesco per un periodo di perfezionamento di un anno presso un’università tedesca (Monaco di Baviera, studi di economia e sull’ordinamento tributario tedesco). Borsa di studio Bonaldo Strengher della Banca d’Italia per un periodo di studio di un anno negli U.S.A. (non utilizzata per esigenze di lavoro). Dal 1960 al 1962 dipendente dell’Associazione fra le Società italiane per azioni, come assistente del Prof. Cosciani. In particolare: attività relativa a problemi di finanza pubblica ed all’evoluzione del diritto tri- butario dei paesi della CEE. Dal 1962 al 1979 esperto presso l’Xxxxxx Xxxxxxxx & Co., società internazionale di revisione contabi- le e consulenza aziendale, della quale diventa socio nel 1969. Si specializza nell’analisi dei bilanci, nella certificazione dei bilanci, nei problemi della pianificazione aziendale e delle tecniche di acquisizione di aziende ed è uno dei protagonisti dell’introduzione e dello sviluppo della certificazione dei...
Consiglio di sorveglianza. Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre. Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro (#1). I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione. Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea. Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:
Consiglio di sorveglianza. I membri del consiglio di sorveglianza saranno nominati dall’assemblea generale degli azionisti, ad eccezione dei primi membri che verranno nominati nell’atto costitutivo. Il numero dei membri del consiglio di sorveglianza sarà stabilito nell’atto costitutivo, comunque non potendo essere inferiore a 3 e superiore a 11 membri. I membri del consiglio potranno essere revocati in qualsiasi momento dall’assemblea generale degli azionisti, con una maggioranza di almeno 2/3 dal numero dei voti degli azionisti presenti e non potranno essere allo stesso tempo anche membri del consiglio di gestione. Inoltre, non potranno cumulare la qualità di membro del consiglio di sorveglianza con la qualità di dipendente della società. Nell’atto costitutivo o nella decisione dell’assemblea generale degli azionisti potranno inserirsi condizioni specifiche di professionalità e di indipendenza per i membri del consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza avrà le seguenti attribuzioni:
Consiglio di sorveglianza. Le parti, in relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 62 della L. n. 92 del 28 giugno 2012, e con l’obbiettivo di rendere effettivi i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavorato- ri intendono addivenire alla creazione di un Consiglio di sorveglianza a livello aziendale, che rappresenti al contempo i lavoratori e l’azienda, demandato a gestire l’informazione e la consultazione dei lavoratori in merito alle scelte strategi- che e ai piani aziendali, nonché riguardo alla situazione economico-finanziaria dell’azienda stessa senza peraltro alcuna sovrapposizione con la contrattazione decentrata. Fermo restando le competenze proprie delle aziende, queste dovranno fornire al Consiglio di sorveglianza ove da esso richiesto: - informazioni riguardanti l’organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi; - informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle aziende e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori; - informazione quantitativa sull’andamento dell’utilizzo dei rapporti di lavoro. Al fine di realizzare l’intento sopra enunciato e coerentemente con le norme che verranno emanate dal Governo in attuazione dell’art. 4, comma 62 soprarichiamato, le Parti, si impegnano ad istituire, nel termine di 120 giorni, dalla sti- pula del presente contratto, una Commissione paritetica che individui le modalità di costituzione, funzionamento e coordinazione di tale organismo.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.