Garanzie e cauzioni. L’offerta è corredata da:
10.1 garanzia provvisoria
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo lordo a base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
x. xxxxx restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit Banca Spa – filiale di Belluno, piazza dei Martiri n. 41, IBAN IT 54 G 02008 11910 000004689467, causale “Deposito cauzionale provvisorio gara per il servizio di copertura assicurativa per il periodo 31/12/2019 – 31/12/2023 – Lotto n. _. ”;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponda no ai requisiti di cui a...
Garanzie e cauzioni. Il Contraente è tenuto a stipulare garanzia fideiussoria ai sensi di quanto disposto all’art.9 del Capitolato Speciale d’Appalto, in base al massimo importo di lavori eseguibile dal Contraente stesso. L’appaltatore è responsabile per danni a persone e cose riconducibili all’esecuzione dei lavori e delle attività connesse. A tal fine il Contraente, secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, ha stipulato specifica polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera. L’ appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto ha costituito cauzione definitiva di Euro ( / ),mediante contratta con la compagnia Agenzia
Garanzie e cauzioni. 1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, le Ditte lottizzanti hanno depositato polizza fideiussoria bancaria [o assicurativa], approvata dal Comune, pari al 100% (cento per cento) del costo delle opere di urbanizzazione, comprensivo dell'Iva ai sensi di legge, che le stesse dovranno eseguire, pari a € ……….; tale garanzia opera anche a copertura delle spese di collaudo di cui all’art. 10. 1
Garanzie e cauzioni. Art. 24 Assicurazioni
Garanzie e cauzioni. 1. Il Tesoriere, a norma dell’art.211 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, per eventuali danni causati all’Ente o a terzi. Egli è altresì responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti ed intestati all’Ente.
2. A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, il soggetto aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva pari € …. (….) mediante Fideiussione n. …. stipulata in data …. con … ( ALL. A).
3. Tale polizza prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante.
4. In caso di abbandono del servizio o di cessione dell’appalto la cauzione definitiva è incamerata a titolo di penale a favore dell’Ente, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dar luogo.
Garanzie e cauzioni. La conduttrice è esentata dal rilascio di garanzie e cauzioni in forza della sua natura giuridica di ente.
Garanzie e cauzioni. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali indicate nel presente Avviso, come verranno dedotte nel contratto che verrà stipulato tra le parti con particolare riferimento al puntuale pagamento del canone di locazione nella misura risultante dalla procedura di gara, l’aggiudicatario deve costituire, entro il termine che verrà indicato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto di locazione, una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del canone dovuto per la durata del contratto (nove anni) come risultante dalla procedura di gara, mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa o deposito cauzionale presso il tesoriere. La cauzione definitiva, se costituita con fidejussione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta dell’Unione Montana o del Comune. XXXXXX/determinazione_bando_ricettività_FINALE c/o Unione Montana Alta Vale del Metauro Xxx Xxxxxxx x. 00 00000 XXXXXXX XX Oggetto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, per l’affidamento in concessione di una porzione della struttura Barco Ducale da destinare a Albergo/B&B/Struttura ricettiva inerente il progetto Barco-Officina Creativa (progetto co-finanziato dalla Regione Marche a valere sui fondi DCE Marche con DGR 1426/13 e Decreto regionale n. 392/CLT del 19.12.2013) Codice CIG n. di gara Il sottoscritto ……………………...……… nato a ………...……………..…….. il ……..………. residente nel Comune di ………………….………….. Via ………..…...……………. n. ……… in qualità di (barrare la qualifica o carica ricoperta dal dichiarante): titolare legale rappresentante, procuratore, altro (specificare) ,
A) della Ditta ………………………….………………................................… esistente dall’anno…………………… con sede nel Comune di ………………….……………………... Via …………….………………………. n. ……… con codice fiscale numero e con partita IVA numero ………………………………………………rilasciata il…………. telefono ………………… fax ………………… e-mail ……….…………………… PEC ……….………………………………………………………………………………… con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,
B) della Ditta di nuova costituzione dall’anno…………………… con sede nel Comune di ………………….……………………... Via …………….………………………. n. ……… con codice fiscale numero e con partita IVA numero ……………………………………...
Garanzie e cauzioni. Articolo 8. Formazione del personale Articolo 9.
Garanzie e cauzioni. Entro i termini comunicati dall’Ente, la Società aggiudicataria dovrà produrre una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’ammontare dell’importo contrattuale in favore della Fondazione ENPAIA nella misura, nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, aumentandola in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% secondo le modalità prescritte dal Codice degli Appalti e delle Concessioni . La mancata o irregolare costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento. Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell’appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali nonché del rimborso delle somme che la Fondazione avesse eventualmente pagato in eccedenza durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva: • Deve essere presentata in originale prima della formale sottoscrizione del contratto • Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’Art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni , a semplice richiesta della Stazione Appaltante, senza che il fideiussore possa opporre contestazione alcuna di diniego o dilazione. Deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata del Committente. • La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nelle modalità previste Codice degli Appalti e delle Concessioni. • Deve prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti del Committente, sia esclusivamente quello di Roma; Detta cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato. Tali documenti dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo, di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.04.2004 e comunque dovranno essere preventivamente ed insindacabilmente approvato dalla Fondazione E.N.P.A.I.A.. pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, pr...
Garanzie e cauzioni. 1) Per la sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta e con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103, comma 1 del Codice.
2) La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. (art. 103, c. 3 del Codice).
3) La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.