Garanzie e cauzioni. 1. L'appaltatore alla firma del contratto d’appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell’ammontare complessivo dell’appalto. Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell’appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto ivi compreso il pagamento delle penali.
Garanzie e cauzioni. Il Contraente è tenuto a stipulare garanzia fideiussoria ai sensi di quanto disposto all’art.9 del Capitolato Speciale d’Appalto, in base al massimo importo di lavori eseguibile dal Contraente stesso. L’appaltatore è responsabile per danni a persone e cose riconducibili all’esecuzione dei lavori e delle attività connesse. A tal fine il Contraente, secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, ha stipulato specifica polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera. L’ appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto ha costituito cauzione definitiva di Euro ( / ),mediante contratta con la compagnia Agenzia
Garanzie e cauzioni. Cauzione rilasciata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ossia di Euro 1.944,00, con indicazione dell’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministratore. La cauzione deve avere validità per 180 giorni naturali, successivi, continui dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Costituisce, inoltre, garanzia del versamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 38, comma 2-bis, per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dall’articolo 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016. Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. Nell’ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, la polizza fideiussoria dovrà essere intestata al RTI/ consorzio costituendo ed essere sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio. La cauzione provvisoria dovrà, altresì, contenere l’impegno di un Istituto bancario o assicurativo disposto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della gara. Nell’ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, tale impegno dovrà essere intestato all’RTI/consorzio costituendo, ed essere sottoscritto in calce con firma leggibile e per esteso dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio. Si applica l’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali indicate nel presente Avviso come verranno riportate nel contratto che verrà stipulato tra le parti con particolare riferimento al puntuale pagamento del...
Garanzie e cauzioni. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali indicate nel presente Avviso, come verranno dedotte nel contratto che verrà stipulato tra le parti con particolare riferimento al puntuale pagamento del canone di locazione nella misura risultante dalla procedura di gara, l’aggiudicatario deve costituire, entro il termine che verrà indicato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto di locazione, una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del canone dovuto per la durata del contratto (nove anni) come risultante dalla procedura di gara, mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa o deposito cauzionale presso il tesoriere. La cauzione definitiva, se costituita con fidejussione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta dell’Unione Montana o del Comune. XXXXXX/determinazione_bando_ricettività_FINALE c/o Unione Montana Alta Vale del Metauro Xxx Xxxxxxx x. 00 00000 XXXXXXX XX Oggetto DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, per l’affidamento in concessione di una porzione della struttura Barco Ducale da destinare a Albergo/B&B/Struttura ricettiva inerente il progetto Barco-Officina Creativa (progetto co-finanziato dalla Regione Marche a valere sui fondi DCE Marche con DGR 1426/13 e Decreto regionale n. 392/CLT del 19.12.2013) Codice CIG n. di gara Il sottoscritto ……………………...……… nato a ………...……………..…….. il ……..………. residente nel Comune di ………………….………….. Via ………..…...……………. n. ……… in qualità di (barrare la qualifica o carica ricoperta dal dichiarante): titolare legale rappresentante, procuratore, altro (specificare) ,
Garanzie e cauzioni. Articolo 8. Formazione del personale Articolo 9.
Garanzie e cauzioni. 1) Per la sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta e con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103, comma 1 del Codice.
Garanzie e cauzioni. L’offerta è corredata da:
Garanzie e cauzioni. 1. Il Tesoriere, a norma dell’art.211 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, per eventuali danni causati all’Ente o a terzi. Egli è altresì responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti ed intestati all’Ente.
Garanzie e cauzioni. Entro i termini comunicati dall’Ente, la Società aggiudicataria dovrà produrre una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’ammontare dell’importo contrattuale in favore della Fondazione ENPAIA nella misura, nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, aumentandola in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% secondo le modalità prescritte dal Codice degli Appalti e delle Concessioni . La mancata o irregolare costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento. Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell’appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali nonché del rimborso delle somme che la Fondazione avesse eventualmente pagato in eccedenza durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva: • Deve essere presentata in originale prima della formale sottoscrizione del contratto • Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’Art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni , a semplice richiesta della Stazione Appaltante, senza che il fideiussore possa opporre contestazione alcuna di diniego o dilazione. Deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata del Committente. • La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nelle modalità previste Codice degli Appalti e delle Concessioni. • Deve prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti del Committente, sia esclusivamente quello di Roma; Detta cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato. Tali documenti dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo, di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.04.2004 e comunque dovranno essere preventivamente ed insindacabilmente approvato dalla Fondazione E.N.P.A.I.A.. pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, pr...
Garanzie e cauzioni. Art. 24 Assicurazioni