COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Clausole campione
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, attribuite al Dipartimento dall’articolo 56, comma 1, lettera
a) del D.Lgs. 300/1999, trova applicazione la direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2008. Il Dipartimento e l’Agenzia definiscono, quindi, nell’ambito dei tavoli tecnici di coordinamento, le azioni e gli interventi volti a rafforzare la cooperazione amministrativa, favorendo l’integrazione delle banche dati e l’incremento della qualità dei flussi informativi. L’Agenzia e il Dipartimento definiscono, altresì, le procedure atte a consentire a quest’ultimo la conoscenza in forma anonima delle più significative risposte alle istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della L. 212/2000, come novellato dal D.Lgs. 156/2015. Gli oneri per gli interventi sulle procedure informatiche restano a carico del Dipartimento. L’Agenzia si impegna, altresì, ad adottare idonee misure organizzative atte a garantire il deposito telematico dei ricorsi, degli appelli e delle controdeduzioni presso le Commissioni tributarie in cui è operativo il processo tributario telematico. L’Agenzia rende disponibili alle altre Agenzie e ad altre Pubbliche Amministrazioni, ove normativamente previsto, i dati utili allo svolgimento dei loro compiti istituzionali per incrementare la “tax compliance” e migliorare la qualità dei servizi erogati ai contribuenti/utenti. I dati elementari sono forniti dall’Agenzia a titolo gratuito; gli eventuali costi relativi all’elaborazione delle informazioni sono a carico della Struttura richiedente. L’Agenzia collabora con l’Ufficio di Statistica del Dipartimento nelle attività connesse alla partecipazione dell’Amministrazione Finanziaria al Sistema Statistico Nazionale e fornisce tempestivamente al Dipartimento le informazioni necessarie per la valutazione e l’attuazione delle politiche fiscali. Gli eventuali costi relativi all’elaborazione delle informazioni sono a carico di quest’ultimo. L’Agenzia, su richiesta del Ministero, assicura la propria collaborazione ai fini della predisposizione dei provvedimenti di legge, dei regolamenti in materia tributaria e delle istruttorie alle interrogazioni parlamentari ed ai ricorsi presentati ai vari organismi giurisdizionali, anche nel settore della fiscalità internazionale.
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. Se sussistono dubbi sulla validità delle attestazioni di origine fornite da un ESPORTATORE REGISTRATO, gli uffici controllano la validità del codice REX tramite l’apposita funzionalità di ricerca disponibile nel sistema unionale12 e, se del caso, attivano le procedure per la cooperazione amministrativa per richiedere alle autorità competenti dei paesi beneficiari di effettuare indagini sulla validità dell’attestazione di origine.
12 Accessibile dal menù AIDA – Altri servizi – Sistemi Unionali – REX.
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. Il Dipartimento e l'Agenzia definiscono in maniera coordinata le azioni e gli interventi volti all'integrazione e all'incremento della qualità dei flussi informativi. L'Agenzia si impegna, per le finalità sopra riportate, a fornire alle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla norma, le informazioni utili allo svolgimento dei compiti istituzionali per incrementare e migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini. I dati elementari sono forniti dall'Agenzia a titolo gratuito. Gli eventuali costi relativi all'elaborazione delle informazioni sono a carico della Struttura richiedente. L'Agenzia, inoltre, fornisce al Dipartimento le informazioni necessarie per la valutazione e l'attuazione delle politiche dell'amministrazione digitale. L'Agenzia è responsabile dello scambio di informazioni con le Strutture degli altri Stati membri dell'Unione Europea, nonché con le Strutture di Paesi terzi, in materia di tecnologie e agenda digitale. L'Agenzia assicura la massima tempestività nell'adempimento alle richieste di assistenza, nonché il rispetto dei termini di risposta, laddove previsti, tenuto conto della normativa comunitaria e in linea con le priorità indicate dalla Commissione Europea. L'Agenzia assicura la sua collaborazione ai fini della predisposizione dei provvedimenti di legge, dei regolamenti in materia di digitalizzazione e delle istruttorie alle interrogazioni parlamentari e ai ricorsi presentati ai vari organismi giurisdizionali. PIANO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE 2017 - 2019
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. L’Allegato III dell’Accordo fornisce una base generale per la cooperazione amministrativa relativamente ai certificati di origine emessi ai sensi dell’Accordo. In tutti gli altri casi ci si basa sull’Articolo 26 del Codice Doganale Comunitario (Regolamento 2913/1992).
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. 1. Per assicurare la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano, tramite l'autorità doganale di ciascuna parte, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni di cui al presente capo.
2. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente all'articolo 3.21, paragrafo 1, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica, se ritiene che siano necessarie informazioni supple mentari per verificare il carattere originario dei prodotti, può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della parte esportatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti. La richiesta di informazioni dovrebbe comprendere le seguenti informazioni:
a) l'attestazione di origine;
b) l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;
c) il nome dell'esportatore;
d) l'oggetto e la portata della verifica; e
e) ove applicabile, qualsiasi documento pertinente. Oltre a queste informazioni, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'autorità doganale della parte esportatrice informazioni e documenti specifici, se del caso.
3. L'autorità doganale della parte esportatrice può, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regola mentari, richiedere documenti o esami chiedendo prove o visitando i locali dell'esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, l'autorità doganale della parte esportatrice che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le seguenti informazioni:
a) i documenti richiesti, se disponibili;
b) un parere sul carattere originario del prodotto;
c) la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione del presente capo;
d) una descrizione e una spiegazione del processo produttivo sufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;
e) informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame; e
f) documenti giustificativi, se del caso.
5. L'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce le informazioni di cui al paragrafo 4 all'autorità doganale della parte importatrice se tali informazioni sono considerate riservate dall'esportatore.
6. Ciascuna parte notifica all'altra parte i dati di conta...
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. L'UE e la Russia collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di pareri, anche su argomenti di carattere tecnico.
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. 1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta fornisce annualmente in formato elettro- nico, entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento, le infor- mazioni rilevanti ai fini dell’imposizione del lavoratore frontaliere. Queste informa- zioni includono:
a) il nome, il cognome, la data di nascita e l’indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere;
b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita;
c) il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;
d) l’ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analo- ghe ricevute dal lavoratore frontaliere;
e) l’ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore fronta- liere;
f) il totale dell’imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre re- munerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere, e
g) il nome, l’indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione del presente paragrafo.
2. Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 vengono fornite an- nualmente in formato elettronico entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fi- scale di riferimento anche in relazione ai lavoratori frontalieri che svolgono un’attività di lavoro dipendente che soddisfano le condizioni previste al punto ii. della lettera b) dell’articolo 2, indipendentemente dalle condizioni previste ai punti i. e iii. della let- tera b) dell’articolo 2.
3. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legisla- zione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (com- presi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle deci- sioni sui ricorsi presentati, concernenti le imposte dovute nello Stato di residenza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le di...
