COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Clausole campione

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, attribuite al Dipartimento dall’articolo 56, comma 1, lettera
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, attribuite al Dipartimento dall’articolo 56, comma 1, lettera a)del D.Lgs. 300/1999, trova applicazione la direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 23gennaio 2008. Il Dipartimento e l’Agenzia definiscono, quindi, nell’ambito dei tavoli tecnici di coordinamento, le azioni e gli interventi volti a rafforzare la cooperazione amministrativa, favorendo l’integrazione delle banche dati e l’incremento della qualità dei flussi informativi. Il Dipartimento e l’Agenzia, per il miglioramento reciproco delle attività e dei servizi, finalizzatial conseguimento degli obiettivi di politica fiscale e gestione tributaria, indicati nell’Atto di indirizzo, definiscono appositi percorsi formativi, con specifica evidenza al settore fiscale tributario, destinati adirigenti e funzionari del Dipartimento e dell’Agenzia. L’Agenzia, su richiesta del Dipartimento, nel rispetto del principio di riservatezza delle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni e di quello di minimizzazione dei dati delle persone fisiche, si impegna a fornire le risposte più significative alle istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 212/2000 e rese anteriormente al 1°settembre 2018, nonché agliinterpelli per i quali l’Agenzia ha pubblicato il solo principio giuridico. Le risposte sono rese disponibili in forma anonima e con modalità volte a garantire la riservatezza dei dati. L’Agenzia si impegna, altresì, ad adottare idonee misure organizzative atte a garantire il corretto ed efficace uso da parte dei propri uffici delle modalità telematiche di notifica e di depositodegli atti processuali e dei documenti presso le Commissioni tributarie. L’Agenzia rende disponibili alle altre Agenzie e ad altre Pubbliche Amministrazioni, ove normativamente previsto, i dati utili allo svolgimento dei loro compiti istituzionali per incrementare la “tax compliance” e migliorare la qualità dei servizi erogati ai contribuenti/utenti. I dati elementari sono forniti dall’Agenzia a titolo gratuito; gli eventuali costi relativi all’elaborazione delle informazionisono a carico della Struttura richiedente. Previa verifica di fattibilità, viene consentita l'operatività alle altre strutture della fiscalità, in base alle rispettive funzioni e competenze, su talune piattaforme e reti di comunicazione gestite direttamente dall’Agenzia al f...
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. Se sussistono dubbi sulla validità delle attestazioni di origine fornite da un ESPORTATORE REGISTRATO, gli uffici controllano la validità del codice REX tramite l’apposita funzionalità di ricerca disponibile nel sistema unionale12 e, se del caso, attivano le procedure per la cooperazione amministrativa per richiedere alle autorità competenti dei paesi beneficiari di effettuare indagini sulla validità dell’attestazione di origine.
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. ARTICOLO 18
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. Il Dipartimento e l'Agenzia definiscono in maniera coordinata le azioni e gli interventi volti all'integrazione e all'incremento della qualità dei flussi informativi. L'Agenzia si impegna, per le finalità sopra riportate, a fornire alle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla norma, le informazioni utili allo svolgimento dei compiti istituzionali per incrementare e migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini. I dati elementari sono forniti dall'Agenzia a titolo gratuito. Gli eventuali costi relativi all'elaborazione delle informazioni sono a carico della Struttura richiedente. L'Agenzia, inoltre, fornisce al Dipartimento le informazioni necessarie per la valutazione e l'attuazione delle politiche dell'amministrazione digitale. L'Agenzia è responsabile dello scambio di informazioni con le Strutture degli altri Stati membri dell'Unione Europea, nonché con le Strutture di Paesi terzi, in materia di tecnologie e agenda digitale. L'Agenzia assicura la massima tempestività nell'adempimento alle richieste di assistenza, nonché il rispetto dei termini di risposta, laddove previsti, tenuto conto della normativa comunitaria e in linea con le priorità indicate dalla Commissione Europea. L'Agenzia assicura la sua collaborazione ai fini della predisposizione dei provvedimenti di legge, dei regolamenti in materia di digitalizzazione e delle istruttorie alle interrogazioni parlamentari e ai ricorsi presentati ai vari organismi giurisdizionali. PIANO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE 2017 - 2019
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. 1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta fornisce annualmente in formato elettro- nico, entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento, le infor- mazioni rilevanti ai fini dell’imposizione del lavoratore frontaliere. Queste informa- zioni includono:
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. L’Allegato III dell’Accordo fornisce una base generale per la cooperazione amministrativa relativamente ai certificati di origine emessi ai sensi dell’Accordo. In tutti gli altri casi ci si basa sull’Articolo 26 del Codice Doganale Comunitario (Regolamento 2913/1992).
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA. 1. Per assicurare la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano, tramite l'autorità doganale di ciascuna parte, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni di cui al presente capo.

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