Forme di cooperazione. Le Autorità di cui all’articolo 1 del presente Accordo, al fine di dare attuazione all’articolo 4, collaborano in particolare secondo le seguenti modalità:
a) scambio delle informazioni su: − i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti; − i tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e i loro precursori e sostanze dopanti, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonché i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l’impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unità cinofile antidroga; − i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture, reti e contatti; − gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull’analisi della minaccia criminale e terroristica; − i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone; − i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi; − i reati economici, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, l’individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonché le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; − la formazione e l’aggiornamento professionale;
b) scambio di esperienze relativo: − all’applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti; − alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
c) definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune;
d) adozione di misure, in conformità con il rispettivo ordinamento interno, dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura;
e) cooperazione di polizia in Centri Comuni;
f) rafforzamento della comunicazione, previa valutazione e verifica degli aspetti tecnici, anche attraverso il possibile scambio di apparecchiature radio rice-trasmittenti.
Forme di cooperazione. 1. La cooperazione ai sensi del presente accordo può assu mere, senza preclusione di eventuali altre forme, le seguenti forme:
a) scambio e comunicazione di informazioni e dati concernenti attività scientifiche e tecniche, sviluppi, pratiche, risultati, politiche e piani concernenti programmi, ivi compreso lo scambio di informazioni non divulgate secondo i termini e le condizioni di cui agli articoli VI e VII;
b) scambio di ricercatori, ingegneri e altri specialisti per periodi di tempo concordati al fine di partecipare a esperimenti, analisi, attività di progettazione ed altre attività di ricerca e sviluppo in conformità dell’articolo VIII;
c) organizzazione di seminari e altri incontri al fine di discutere e scambiare informazioni su temi specifici stabiliti di comune accordo nei settori menzionati all’articolo II e di individuare azioni di cooperazione che possano essere utilmente intra prese in conformità dell’articolo V;
d) scambio e consegna di campioni, materiali e attrezzature (strumenti e componenti) per esperimenti, prove e valuta zioni in conformità degli articoli IX e X;
e) esecuzione di studi, progetti o esperimenti in comune, in clusa la progettazione, la costruzione e il funzionamento in comune degli stessi;
f) creazione di collegamenti per lo scambio di dati, quali ad esempio, tra l’altro, gli strumenti di analisi a distanza di dati; inoltre
g) altre forme di cooperazione concordemente stabilite dalle parti per iscritto.
2. Ove opportuno, le parti coordinano le attività previste dal presente accordo con altre attività internazionali di ricerca e sviluppo nel campo della fusione al fine di ridurre al minimo la duplicazione di sforzi. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in maniera da pregiudicare ac cordi esistenti o futuri in tema di cooperazione tra le parti.
Forme di cooperazione. Sono previste le seguenti forme di cooperazione entro i limiti ritenuti accettabili da ambo le parti:
1 Scambio di Docenti e Ricercatori per conferenze, seminari, simposi;
2 Scambio di Dottorandi per attività di studio e ricerca.
Forme di cooperazione. Le Parti coopereranno attraverso varie modalità che includeranno, ma non saranno limitate a: - scambio di informazioni e trasmissione dei dati necessari ad implementare il sistema degli indicatori previsti nella proposta progettuale e di quelli successivamente elaborati dal gruppo di lavoro che sarà istituito per l’attuazione del progetto, al fine di consentirne l’elaborazione, la sperimentazione, la valutazione e il monitoraggio. Le modalità di trasmissione e comunicazione dei dati saranno definite in fase attuativa, ferma restando la possibilità, da parte delle amministrazioni che alimenteranno le banche dati create per l’elaborazione degli indicatori, di anonimizzare i dati o di fornirli in forma aggregata; - organizzazione comune di studi, eventi, workshop e iniziative che promuovano le attività previste dal Progetto; - coinvolgimento di altri partner istituzionali per la più efficace attuazione del Progetto o per orientarne l’attuazione a settori specifici. Le Parti individuano il proprio contributo specifico alla realizzazione del Progetto attraverso la stesura di un Piano Esecutivo che definisca con dettaglio le conoscenze, i metodi e le fonti messe a disposizione da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie nonché le tempistiche di aggiornamento. Fermo restando quanto precede, l’eventuale scambio di dati personali attuato in esecuzione del presente accordo rispetteranno le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ed i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento al “Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici” richiamato nelle Premesse. In particolare, i predetti scambi di dati personali potranno essere disciplinati, se necessario, da uno o più allegati tecnici che diverranno parte integrante del presente accordo.
Forme di cooperazione. 1. La cooperazione ai sensi del presente accordo può assu mere, senza preclusione di eventuali altre opzioni, le seguenti forme:
a) scambio e comunicazione di informazioni e dati concernenti attività, eventi, pratiche e risultati scientifici e tecnici e le politiche e piani in materia di programmi, ivi compreso lo
Forme di cooperazione. Forme
4.1. La cooperazione può assumere, successivamente o simultaneamente, una o più delle forme seguenti: cooperazione tecnica, finanziaria o economica come anche aiuto umanitario o soccorso in caso di catastrofe.
4.2. La cooperazione è realizzata tramite donazioni (in natura, servizi o contanti), crediti a tassi preferenziali o partecipazioni finanziarie.
4.3. La cooperazione può essere condotta su base bilaterale o in collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali.
4.4. Le misure di cooperazione possono essere affidate a organizzazioni o istituzioni pubbliche o private, nazionali, internazionali o multilaterali.
Forme di cooperazione. 4.1. Le parti:
a) istituiscono meccanismi di consultazione, coordina mento e cooperazione e di scambio di informazioni;
b) facilitano l’armonizzazione dei requisiti di rendi mento e di interoperabilità delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi;
c) coordinano i rispettivi programmi di audit e di ispe zione, compresi i risultati e le attività di assistenza tecnica, per ottenere un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione delle stesse attività;
d) scambiano informazioni sul rispetto delle norme ICAO;
e) istituiscono accordi affinché l’UE possa offrire com petenza e risorse all’ICAO, anche con forme di di stacchi di personale sotto l’autorità esclusiva del se gretariato generale, assistenza tecnica e formazione specializzata, laddove possibile;
f) consentono la partecipazione di una parte alle atti vità dell’altra parte, ai programmi di audit e di ispe zione nonché ai programmi di formazione, laddove necessario, offrendo simultaneamente agli osservatori dell’UE la partecipazione alle missioni di audit dell’ICAO negli Stati membri dell’UE, esclusivamente con il consenso dello Stato membro. Gli esperti dell’UE partecipanti agli audit ICAO in qualità di esperti distaccati devono trattare le informazioni sulla missione di audit alla stregua di informazioni strettamente confidenziali conformemente alle norme applicabili dell’ICAO; e
g) fatti salvi gli obblighi incombenti alle parti in mate ria di confidenzialità e fatta salva l’applicazione delle pertinenti norme in materia di riservatezza di cui all’articolo 6, condividono informazioni in formato elettronico, dati e pubblicazioni ufficiali, e forni scono un accesso reciproco a banche dati e poten ziano i collegamenti reciproci per completare le ri spettive banche dati esistenti.
Forme di cooperazione. Le Parti promuovono la cooperazione tra lo Stato di Guanajuato e i ricercatori e i centri di ricerca italiani attraverso le seguenti forme di collaborazione:
a) Programmi di ricerca congiunti.
b) Visite e scambi di personale accademico di ricerca.
c) Altre attività di cooperazione reciprocamente pattuite. Le Parti sviluppano congiuntamente il progetto chiamato “Progetto Binazionale di Sviluppo Scientifico e Tecnologico tra CNR e IDEA GTO” di seguito denominato “IL PROGETTO”.
Forme di cooperazione. Le Parti sosterranno la cooperazione tra i ricercatori e i centri di ricerca italiani e messicani mediante le seguenti forme di cooperazione: - Progetti congiunti di ricerca; - Altre attività di cooperazione eventualmente pattuite.
Forme di cooperazione. 1. Nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti possono cooperare nelle forme seguenti:
a) istruzione di personale militare e civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti;
b) stage pratici e valutazioni di personale militare e civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti;
c) istruzione ed esercitazioni comuni di personale militare e civile a livello bilaterale tra le Parti contraenti e, se necessario, unitamente a terze parti;
d) uso congiunto o autonomo dello spazio aereo, di aerodromi e di piazze d’esercitazione, comprese le zone per l’impiego delle armi;
e) uso di simulatori;
f) istruzione e sviluppo di capacità nell’ambito della guerra elettronica;
g) svolgimento di consultazioni, conferenze, seminari, simposi e programmi d’istruzione per lo scambio di esperienze e di risultati di processi di apprendimento in ambiti quali: ‒ l’addestramento e l’istruzione di personale militare e civile, ‒ la pianificazione della difesa, ‒ gli aspetti relativi alle forze armate nelle società moderne, compresa l’applicazione di accordi internazionali in settori specifici della difesa, della sicurezza e del controllo degli armamenti nonché di misure volte a incrementare la fiducia e la sicurezza; ‒ l’organizzazione delle forze armate, le strutture delle unità militari nonché la politica e la gestione del personale, ‒ la logistica, ‒ il controllo democratico civile di forze armate, ‒ l’armamento e l’equipaggiamento militare, ‒ i sistemi d’informazione militari, le tecnologie d’informazione e di comunicazione militari nonché la gestione della sicurezza delle informazioni, ‒ la medicina e l’assistenza medica militari, ‒ le scienze e la ricerca militari, compresi l’economia e il diritto nel campo della difesa, ‒ la protezione dell’ambiente in relazione alle attività militari;
h) svolgimento di attività nell’ambito del diritto internazionale umanitario e della sua applicazione e implementazione a livello nazionale, compreso lo scambio di istruttori, materiale d’istruzione, informazioni, dati e competenze;
i) invio di osservatori a esercitazioni;
j) istruzione nell’ambito della ricerca e del salvataggio militari, in particolare in montagna;
k) svolgimento di attività sportive e culturali militari;
l) scambio di conoscenze, esperienze e processi di apprendimento tra biblioteche militari e musei, compreso lo scambio di oggetti d’esposizione.
2. Con il consenso delle autorità competenti possono essere convenute anche form...