DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA Clausole campione

DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA. La copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 della Data di Erogazione del Finanziamento, ferme restando le condizioni di cui all’art. 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione. La durata della copertura non può eccedere la durata del Finanziamento. In particolare, la garanzia rimane in vigore per tutto il piano di ammortamento del Finanziamento a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato e cesserà in ogni caso: - al termine del piano di rimborso di tale Finanziamento; - al compimento di 88 anni di età del Cedente; - in caso di estinzione anticipata/trasferimento del Finanziamento, come indicato al successivo articolo 5; - in caso di Sinistro. Per quanto riguarda i Finanziamenti già emessi e per cui è già stata accettata la copertura da parte dell’Assicuratore, la durata della garanzia può essere prolungata per un massimo di ulteriori 18 mesi in caso di sospensione temporanea del piano di ammortamento stesso o in caso di riduzione temporanea dell’importo mensile della quota cedibile o in caso di differimento dell’inizio del piano d’ammortamento. Se il Finanziamento non viene erogato entro 4 mesi dalla Data di effetto del Finanziamento indicata nel Certificato di polizza la copertura assicurativa non avrà efficacia e verrà considerata come mai emessa. Il presente Contratto non prevede tacito rinnovo. Il mancato pagamento del Premio di cui all’articolo 6 della sezione I della Convenzione che si protragga per 120 giorni successivi alla Data di effetto del finanziamento indicata nel Certificato di polizza comporta la risoluzione della copertura assicurativa, fermo restando la sospensione della copertura in caso di mancato pagamento del Premio (così come previsto al successivo articolo 9 ed all’art. 1901 del Codice Civile).
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA. La garanzia prestata per ogni veicolo decorre e scade nelle ore e nei giorni indicati nel Certificato di Assicura- zione, quando sia stato regolarmente effettuato il pagamento del premio secondo le modalità indicate nel Fax di copertura.
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA. La garanzia decorre dal giorno e dall’ora indicati nel Fax di Copertura, purché il premio venga pagato nei termini e con le modalità concordate; in caso contrario la garanzia assicurativa non sarà operante. La garanzia, indipendentemente dalla data di decorrenza della copertura, scade alle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione.
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA. La garanzia ha effetto dalle ore 24 della data di liquidazione del contratto di locazione finanziaria ed avrà una durata pari allo stesso (salvo deroga debitamente sottoscritta nel contratto di locazione finanziaria – box di adesione) quando: • sia stata regolarmente perfezionata l’operazione di locazione finanziaria con la società contraente ; • venga versato dalla Contraente alla Società il premio assicurativo con le modalità e nei tempi previsti.
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di leasing o finan- ziamento. La durata è pari a quella del contratto di riferimento erogato da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. Le garanzie di cui alla presente Convenzione verranno attivate a favore dell’Aderente da parte della Contraente. Al termine della durata del contratto di riferimento, la polizza si risolve e cessa di avere efficacia senza obbligo di disdetta. Nel corso della sua validità la polizza non può essere trasferita su altro veicolo, né è previ- sta la sospensione in corso del contratto.
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA. La copertura assicurativa riferita alle singole posizioni assicurate decorre dalle ore 24.00 della data di decorrenza che coincide con la Data di Erogazione del Finanziamento, sempreché sia stato corrisposto il premio e siano state portate a termine le formalità di cui all’art. 5 delle presenti Condizioni di Assicurazione. In ogni caso la data di decorrenza della copertura non potrà superare i 120 gg. dalla data rilascio da parte della Compagnia del Certificato di Assicurazione, il cui formato è allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione - Allegato n. 8. Se la concessione del Finanziamento non si perfeziona entro 120 giorni dalla Data di emissione della proposta, la garanzia assicurativa sarà priva di effetto e conseguentemente annullata tutta la relativa documentazione assuntiva e sanitaria. La garanzia rimane in vigore per tutta la durata del piano di ammortamento del Finanziamento, entro il limite di 10 anni dalla data di decorrenza, a condizione che il Premio corrispondente risulti pagato, e cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo degli eventi di seguito riportati: - scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento fissato al momento della sottoscrizione dello stesso e comunque non oltre i 120 (centoventi) mesi dalla data di ero- gazione del Finanziamento, salvo il caso di accodamento di seguito descritto nel quale la dura- ta massima è di 138 (centrotrentotto) mesi; - estinzione anticipata del Finanziamento; - compimento dell’86° (ottantaseiesimo) anno di età del Cedente (limite prorogabile fino ad un massimo di 18 mesi a seconda delle modalità di seguito descritte). La garanzia, inoltre, cessa con l'erogazione della Prestazione prevista in caso di decesso del Cedente della Prestazione prevista in caso di Decesso. La durata originaria del piano di ammortamento può essere prolungata per: - un massimo di ulteriore 12 (dodici) mesi in caso di sospensione temporanea dell’ammortamen- to stesso o in caso di differimento dell’ammortamento stesso. In questa fattispecie, la copertura vita rimane in vigore fino alla completa estinzione del Finanziamento; - un massimo di 18 (diciotto) mesi in caso di riduzione o sospensione temporanee della quota cedibile della pensione, con conseguente Accodamento quote, ove tale possibilià sia prevista dal contratto di Finanziamento ed il Xxxxxxx abbia espresso il proprio consenso all’Accodamento stesso. In questa fattispecie, la copertura vita rimane in vigore fino alla co...
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA. La garanzia avrà effetto dal giorno immediatamente successivo a quello dell’adesione, fermo restando che la validità della garanzia non potrà essere in alcun caso anteriore alla data di decorrenza della Convenzione. La garanzia assicurativa ha durata di anni uno a decorrere dalla data di adesione, anche nel caso in cui per qualsiasi ragione la presente Convenzione dovesse cessare. Qualora il premio non venisse pagato entro il termine stabilito dall’art.1901, II comma codice civile, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento.
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di liquidazione del finanziamento e ha una durata pari a 12, o 24, o 36, o 48 mesi senza tacito rinnovo.
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA. La presente polizza ha durata annuale dal al con tacito rinnovo per ugual periodo, salvo disdetta inviata da una delle due parti da inoltrarsi entro 90 giorni prima della scadenza annuale.
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA. La presente polizza ha durata annuale dal 02 Aprile 2012 al 02 Aprile 2013 con tacito rinnovo per ugual periodo, salvo disdetta inviata da una delle due parti da inoltrarsi entro 90 giorni prima della scadenza annuale.