DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI. In caso di sinistro, dovrà esserne data tempestiva notizia all’Assicuratore telefonicamente, contattando il numero 02/43018500 o scrivendo all’indirizzo email Xxxx@XxxxxxxXxxxxxxx-Xxxxxxxxx.xx. A seguito della notifica del sinistro, saranno fornite tutte le informazioni utili per l’invio dei documenti necessari a determinare l’eventuale liquidazione del sinistro. La documentazione, debitamente compilata, dovrà essere successivamente inviata presso l’indirizzo dell’Assicuratore. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, le Compagnie hanno facoltà di richiedere che la stessa sia opportunamente integrata, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. Inoltre, si riservano il diritto di far effettuare, in ogni momento ed a loro spese, accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni alle stesse comunicate e di richiedere all’Assicurato di sottoporsi a visita medica o medico/legale, in tutti quei casi in cui sia necessario valutare l’applicabilità delle coperture assicurative. In caso di indennizzo, l’Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario, entro 30 giorni dalla data in cui l’Assicuratore avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta, salvo casi particolari. Ai sensi dell’art. 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Si fa inoltre presente che ai sensi dell’art. 1, comma 345-quater, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e s.m.i., così come implementato dal D.P.R. 116 del 22 giugno 2007 e s.m.i., in caso di mancata riscossione delle somme dovute ai Beneficiari nei 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla summenzionata Legge 266 del 2005.
DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso scritto, nelle modalità di cui al precedente Art.12 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, entro 60 giorni dalla data del Sinistro o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C. L’inadempimento all’obbligo di denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C. Per la liquidazione del Sinistro deve essere allegata alla Denuncia, di cui al precedente Art. 12 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, la seguente documentazione: • copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità dell’Assicurato; • copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro; • copia dell’ultima busta paga; • certificato di ”Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego); Fascicolo Informativo CPI Mutui Privati PU – Dip. Privati – Condizioni di Assicurazione - Ed. 10/2018 - Mod. BU2968/03 Pag. 15 di 16 • dichiarazione della Contraente attestante l’importo della rata del finanziamento (documentazione da fornire da parte della Contraente all’Impresa di Assicurazione, su richiesta di quest’ultima); • dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell’Assicurato a fornire all’Impresa di Assicurazione le informazioni relative all’ultimo impiego che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire all’Impresa di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia dell’Impresa di Assicurazione stessa. L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta all’Impresa di Assicurazione in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.
DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI. In caso di sinistro, dovrà esserne data tempestiva notizia all’Assicuratore telefonicamente, contattando il numero 02/43018500 o scrivendo all’indirizzo email Xxxx@XxxxxxxXxxxxxxx-Xxxxxxxxx.xx. A seguito della notifica del sinistro, saranno fornite tutte le informazioni utili per l’invio dei documenti necessari a determinare l’eventuale liquidazione del sinistro. La documentazione, debitamente compilata, dovrà essere successivamente inviata presso l’indirizzo dell’Assicuratore. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, le Compagnie hanno facoltà di richiedere che la stessa sia opportunamente integrata, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. Inoltre, si riservano il diritto di far effettuare, in ogni momento ed a loro spese, accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni alle stesse comunicate e di richiedere all’Assicurato di sottoporsi a visita medica o medico/legale, in tutti quei casi in cui sia necessario valutare l’applicabilità delle coperture assicurative. In caso di indennizzo, l’Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario, entro 30 giorni dalla data in cui l’Assicuratore avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta, salvo casi particolari.
DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI. In caso di sinistro il Denunciante deve contattare nel più breve tempo possibile l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI, XXXXXXX XXXXXXX
DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI. In caso di Decesso del Cedente/Delegante, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata a favore del Beneficiario, devono essere preventivamente consegnati all’Assicuratore i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza l’importo dell’indennizzo, e in particolare: L’Assicuratore può chiedere ulteriore documentazione medica, eventualmente ritenuta necessaria, direttamente agli eredi del Cedente/Delegante. Ricevuta tale documentazione l’Assicuratore corrisponderà l’indennizzo alla Contraente salvo quanto previsto dall’ Art. 8 e salvo il caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Cedente/Delegante. Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Si fa inoltre presente che ai sensi dell’art. 1, comma 345-quater, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e s.m.i., così come implementato dal D.P.R. 116 del 22 giugno 2007 e s.m.i., in caso di mancata riscossione delle somme dovute a titolo di indennizzo nei 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla summenzionata Legge 266 del 2005.
DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI. Per tutti i pagamenti richiesti all’Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi alla Contraente, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l’Impresa di Assicurazione al numero verde 800-341292 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore
DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI. Per tutti i pagamenti richiesti all’Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi alla Contraente, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l’Impresa di Assicurazione al numero verde 800-113.085 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00) o all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx_xxxx@xxxxx.xxx. Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto. Per data di ricevimento della richiesta si intende: • la data in cui il Beneficiario firma il modulo di richiesta liquidazione presso la Contraente, riportata in calce al modulo stesso; oppure • in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all’Impresa la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell’Impresa. Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare all’Impresa di Assicurazione la seguente documentazione:
1. Richiesta di l iquidazione;
2. Certificato di morte;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
4. Documentazione medica;
5. dichiarazione della Banca attestante l ’ importo del Debito residuo, in capo all’ Impresa, alla data del decesso. Le r ichieste di pagamento incomplete comportano tempi di l iquidazione più lunghi.
DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI. Il momento di insorgenza del Sinistro coincide con il giorno di accadimento dell’Infortunio occorso durante il periodo di validità del Programma Assicurativo. Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro predisposto dall’Assicuratore, completo dei giustificativi richiesti elencati alla fine del predetto modulo. È considerata come data di denuncia la data di spedizione attestata dal timbro dell’ufficio postale. L’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere eventuale ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso necessario per la corretta valutazione del Sinistro, nonché di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. L’assicurazione di cui al presente contratto è classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2952 del Codice civile II comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI ed. 2018.03 In caso di Sinistro l'Assicurato o gli aventi diritto devono compilare il Modulo Denuncia di Xxxxxxxx, reperibile presso la Società e inviarlo all’indirizzo e secondo le modalità ivi riportate con allegata la documentazione richiesta. XX.000.0000.XX TC Pag. 14 di 23 Qualora tra l'Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'Infortunio o della Malattia e sulla quantificazione dei giorni della Inabilità Temporanea Totale , la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato: luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’'accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI. In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro 3 giorni da quando si è verificato il Sinistro ovvero da quando è cessata l’eventuale causa di forza maggiore che ha impedito l’avviso. Su richiesta della Società l’Assicurato ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti e controlli medici necessari. L’Assicurato ha l’obbligo inoltre, in qualunque momento, di fornire ogni informazione e di produrre ogni Documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.