DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI Clausole campione

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI. Le parti stipulanti si danno atto che, ai fini della individuazione di equivalenti professiona- lità, non sussiste differenza fra le mansioni previste nelle diverse aree operativo-funzionali, a parità di livello. Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, nell’ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l’ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria“B”, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifor- nimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di si- curezza del mezzo utilizzato. Con riguardo alla movimentazione dei carichi, l’operatore in singolo provvede alla raccolta e/o movimentazione manuale e/o meccanizzata di: sacchi; contenitori di varia capacità fino a 30 litri per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazione di rifiuti ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri. L’uti- lizzo dei contenitori di volume superiore a 30 litri per qualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui sopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a 16 kg; le parti con intesa in sede aziendale possono stabilire il superamento dei limiti sopra indicati, in presenza di modifiche dell’organizzazione del sistema di raccolta ovvero in ra- gione dell’assetto organizzativo dell’azienda, delle caratteristiche tecniche delle attrezza- ture e delle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e tenendo conto anche delle differenze di genere. L’area prevede cinque livelli professionali e nove posizioni parametrali. Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature mac- chinari o strumenti a motore nonché veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A, che non richiedono conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica. - Addetto allo spazzamento manuale ed attività accessorie (es. vuotatura cestini, raccolta foglie ect.); - Addetto alla raccolta manuale anche con modalità porta a porta e/o con raccolta mec- canizzata al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici; - Addetto alle attività di carico/scarico, pulizia e diserbo delle aree verdi e/o cimiteriali, pubbliche affissioni/disaffissioni,...
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI. Le Parti concordano sulla necessità di fornire una informazione periodica alle parti Sindacali in merito alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato disposte dall’Amministrazione in base ai contenuti del presente Accordo. Le Parti presa visione del testo dell'accordo convengono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione. La Delegazione di Parte pubblica costituita nelle persone di: Delegato del Rettore Xxxx. Xxxx Xxxxx Gatta firmato Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e la Delegazione di Parte sindacale costituita nelle persone di: firmato Delegato FLC - C.G.I.L. Xxxxxxx Fidelio firmato Delegato C.I.S.L. – UNIVERSITA’ Xxxxxxxx Xxxxxx firmato Delegato U.I.L. - RUA Xxxxxxxx Xxxxxxx firmato Xxxxxxxx XxX Xxx Xxxx Xxxxxxx firmato Delegato C.S.A. di CISAL Università Xxxxxxx Xxxxxxxx assente
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI. Le parti stipulanti si danno atto che, ai fini della individuazione di equivalenti professionalità, non sussiste differenza fra le mansioni previste nelle diverse aree operativo- funzionali, a parità di livello.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI. Le Parti danno atto che, per le motivazioni indicate nell’articolo 2 comma 2 del presente accordo, i valori economici delle tre fasce della retribuzione di posizione presi in considerazione ai fini della stipula del presente contratto collettivo integrativo (art. 3 comma 1) risultano inferiori rispetto a quelli previsti per l’anno 2008.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI. Per quanto concerne le indennità di infortunio, di maternità (anche autorizzate dalla locale DTL) e dei permessi della legge 104/92 (e successive integrazioni e modifiche), le parti concordano di prevederne l'anticipo in sede contrattuale, subordinando la concreta applicazione all'emanazione di circolari applicative che consentano la compensazione alle aziende dei contributi previdenziali anticipati. In caso di sopraggiunte modifiche contrattuali o legislative in materia, le parti firmatarie il presente CPL s'incontreranno tempestivamente per i necessari adempimenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI. In relazione alle richieste sindacali in tema di licenziamenti disciplinari illegitti- mi contenute nella piattaforma per il rinnovo contrattuale anche in considerazione delle peculiarità dell’attività bancaria, le Parti hanno approfondito i recenti orienta- menti giurisprudenziali (tra cui, Cass. n. 12174 del 2019). Tenuto conto altresì che in giurisprudenza sull’ambito di applicazione della reintegrazione permangono incertez- ze, anche in ordine alla legislazione europea, sulla coerenza del complessivo assetto normativo, le Parti auspicano che nelle sedi competenti si realizzino gli opportuni interventi legislativi a tutela delle lavoratrici/lavoratori con riferimento agli aspetti collegati ai casi di licenziamento disciplinare illegittimo per insussistenza del fatto contestato o per sua irrilevanza disciplinare.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI. Le parti stipulanti si danno atto che, ai fini della individuazione di equivalenti pro- fessionalità, non sussiste differenza fra le mansioni previste nelle diverse aree operativo-funzionali, a parità di livello.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI. Le Parti convengono di definire la completa stesura dei nuovi testi contrattuali entro il mese di ottobre 2006. Allegato all’articolo 2, lettera E) relativo alla formazione dell’apprendistato professionalizzante I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti, riguardante le competenze tecnico professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico professionali specifiche. • Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa • Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda • Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda • Conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività • Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera • Conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza • Conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.