Dichiarazioni preliminari Clausole campione

Dichiarazioni preliminari. L’offerta da presentare per l’affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l’impresa concorrente, a norma dell’art. 106 del Regolamento, attesti: a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico. b) Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano. c) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l’entità dei lavori. d) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti. e) Di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori. f) Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. g) Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. h) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole. i) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori. l) Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. m) Di aver preso conoscenza del “Protocollo di legalità” stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione Siciliana in data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti.
Dichiarazioni preliminari. I sottoscritti, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiarano e attestano preliminarmente: Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore: a) risulta essere in stato di sovraindebitamento cosi come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012; b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; b) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
Dichiarazioni preliminari. 1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e necessaria di questo accordo contrattuale. 2. Il Cliente dà atto che la Banca lo ha compiutamente informato che nel caso di conclusione del presente Contratto a distanza e qualora egli sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo l’efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, mediante comunicazione scritta che può essere inviata alla Banca mediante lettera raccomandata a/r secondo le modalità indicate nel succes- sivo art. 8. 3. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Banca non presta al Cliente il servizio di consulenza, così come definito dall’art. 1, comma 5-septies del TUF, con la conseguenza che: (i) il Cliente im- partisce gli ordini alla Banca in piena autonomia senza che la Banca medesima interferisca in alcun modo sulle specifiche disposizioni del Cliente; (ii) la Banca non interviene in alcun modo nelle scelte del Cliente successive all’esecuzione delle disposizioni del Cliente medesimo. 4. Il Cliente dà atto di essere edotto che: Mod. 590006 - SUPERDERIVATI 02.2022 – il valore di mercato dei contratti future è soggetto a notevoli variazioni; – l’operatività avente ad oggetto tali strumenti comporta l’assun- zione di un rischio molto elevato di perdite, peraltro, non quan- tificabili a priori e di importo anche eccedente i versamenti effettuati. 5. Il Cliente si impegna ad impartire ordini aventi ad oggetto con- tratti future dei quali conosce in modo adeguato la natura, le ca- ratteristiche e i rischi connessi, ivi compresi i rischi inerenti all’eventuale cancellazione dei contratti. 6. Il Cliente conferendo un ordine destinato ad essere eseguito in un mercato regolamentato di strumenti derivati implicitamente accetta e si impegna a rispettare le regole del mercato di riferi- mento e dei relativi organismi di liquidazione e compensazione, ivi comprese eventuali previsioni concernenti la cancellazione dei Con- tratti e ogni costo od onere da quest’ultima derivante in capo al Cliente. 7. Il Cliente dà atto di essere conoscenza che taluni contratti future (in particolare i contratti aventi come attività sottostanti le merci) sono trattati in mercati gridati nei quali le negoziazioni avvengono tramite trader. In conseguenza di ciò non è garantita l’esecuzione immediata di un ordine e in ogni caso non è garantita l’esecuzione di un ordine ...
Dichiarazioni preliminari. L’offerta da presentare per l’affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l’impresa concorrente, a norma dell’art. 106 del Regolamento, attesti: a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico. b) Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano. c) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l’entità dei lavori. d) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti. e) Di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
Dichiarazioni preliminari. Le Parti danno atto che HERA, AGEA ed ACOSEA, riconoscendo la rilevanza strategica del progetto di integrazione societaria, hanno convenuto di condividere un percorso comune per dare attuazione a tale progetto e, a tal fine, hanno sottoscritto, in data 6 luglio 2004, una lettera di intenti allegata sub. 2).
Dichiarazioni preliminari. 1. Il modulo di sottoscrizione e gli allegati sono parte integrante e necessaria della documentazione contrattuale. 2. Il Cliente dà atto di essere stato preventivamente informato dalla Banca che: - i fondi messi a disposizione della Banca per l’emissione della moneta elettronica non costituiscono depositi del Cliente e non sono coperti dal sistema di garanzia dei depositi; - la Banca non corrisponde interessi sui fondi messi a sua disposizione per l’emissione della moneta elettronica a nome del Cliente; - la Banca è italiana e rivolge la propria offerta del servizio di moneta elettronica esclusivamente al pubblico italiano. Il cliente è consapevole che il rapporto con la Banca sarà in ogni caso disciplinato dalla legge italiana e assoggettato alla giurisdizione italiana. - qualora egli sia un Cliente diverso dal Cliente-professionista, ha diritto di recedere entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione di questo contratto senza penali e senza dover indicare alcuna motivazione alla Banca, nel caso di contratto a distanza. Ai fini della decorrenza del diritto di recesso, il Cliente dà atto di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’art. 67-undecies del Codice del consumo (anche attraverso il foglio informativo di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003).Il Cliente esercita il diritto di recesso inviando alla Banca presso la sua sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxx x. 00 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento; - la Banca si limita a prestare un servizio di pagamento a favore dei Clienti, con la conseguenza che la Banca medesima è del tutto estranea ai rapporti instaurati o che saranno instaurati tra il Soggetto che effettua il pagamento e il Cliente che riceve il pagamento. - La Banca ha il diritto di addebitare di propria iniziativa il conto del Cliente, anche nell’interesse di terzi, di quanto già corrisposto per eventuali contestazioni o reclami relativi a rapporti instaurati tra il Soggetto che effettua il pagamento e il Cliente che lo riceve. - La moneta elettronica emessa a fronte di pagamenti o alimentazioni finanziate da carte di pagamento sarà accreditata sul conto di destinazione dopo 48 ore dalla data dell’operazione. 3. I Clienti, diversi dai Clienti-professionisti, danno atto e garantiscono, nel caso in cui ricevano pagamenti a mezzo POS Virtuale: - che la vendita di beni e/o servizi ha natura occasionale e non configura lo svolgimento di alcuna attività ...

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  • DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • DICHIARAZIONI Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo e dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto. Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo attraverso chiavetta USB (modalità non cartacea) o in modalità cartacea, sceglie la modalità: NON CARTACEA (consegna su chiavetta USB) CARTACEA Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole. Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione. Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore. Il sottoscritto: ▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile; ▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; ▪ dichiara di autorizzare la Compagnia a richiedere l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ dichiara di autorizzare la banca del debitore a procedere con l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ in deroga alle disposizioni della normativa vigente che prevede la notifica del preavviso di addebito almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, il sottoscritto dichiara che l’allegato A – consegnato contestualmente al mandato consegnato contestualmente alla lettera di conferma e nel quale sono indicati l’importo e la data di scadenza degli addebiti – vale come comunicazione di preavviso; ▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate; ▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile; ▪ dichiara si essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite all’Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.