Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia Clausole campione

Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia. (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, é facoltativo ed é pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 é pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblica...
Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia. Appalti di servizi e forniture sotto soglia
Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia. 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all’articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia. 1. L'avviso di preinformazione è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sul sito informatico della Regione. 2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sul sito informatico della Regione. 3. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di messa a disposizione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 58, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 59 e 60, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della Regione non può essere inferiore a 15 giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a 15 giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a 15 giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 58 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito; e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva effettuata sulla base della progettazione definitiva messa a disposizione in sede di gara, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della Regione o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze; f) nelle procedure aperte, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a non meno di 11 giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando di gara sul sito informatico dell...
Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia. (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 d.P.R. n. 554/1999)

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