Disdetta ordinaria. L’uscita dall’assicurazione o dalla categoria assicurativa può essere dichia- rata per iscritto al massimo entro il 30 settembre per il 31 dicembre, fatte salve le condizioni di disdetta differenti nelle singole categorie assicurative.
Disdetta ordinaria. 15.2.1 I Contratti per i singoli Servizi hanno durata illimitata, se non viene specificata una durata fissa nella rispettiva Descrizione della presta- zione (DP) o nella rispettiva Order Form (OF). La durata fissa viene calcolata a partire dalla data in cui viene attivato o inizialmente forni- to il Servizio, se non diversamente specificato nella Descrizione della prestazione (DP) o nella Order Form (OF).
15.2.2 Se non diversamente concordato con le di- sposizioni specifiche (clausole 17 e seguenti) o di un singolo Contratto, I singoli Contratti per i Servizi possono essere disdetti con un preavviso di 3 (tre) mesi per la fine di un mese, tuttavia non prima della fine della rela- tiva durata fissa, se pattuita.
15.2.3 Qualora un Contratto con durata fissa non venga disdetto alla fine della stessa, esso an- drà automaticamente considerato di 1 (un) ano. In caso di estinzione o scadenza di una Specifica di lavoro per qualsivoglia motivo, le Order Form (OF) correlate si riterranno estinte, salvo espressa pattuizione scritta delle Parti.
15.2.4 La disdetta di un singolo Contratto non espli- ca effetti su eventuali altri Contratti.
15.2.5 Il Cliente può disdire un singolo Contratto ove lo ritenga opportuno (i) con un preavvi- so di 3 (tre) mesi per la fine di un mese e (ii) dietro pagamento a Sunrise della tassa di disdetta anticipata definita nella rispettiva Descrizione della prestazione (DP) e/o nella rispettiva Order Form (OF). A titolo di chiari- mento, qualora non venga concordata alcu- na tassa di disdetta anticipata tra le Parti, il Cliente non può operare la disdetta ai sensi della presente clausola.
15.2.6 Se il Cliente disdice il Contratto o parte di esso nel corso della durata minima contrat- tuale o durante la proroga della durata, op- pure se Sunrise disdice il Contratto, o parte di esso per uno o più motivi menzionati nella clausola 15.3, sono dovuti ed immediata- mente esigibili da parte del Cliente tutti i Co- sti ricorrenti per la durata fissa restante (pro- rogata), altri costi, stabiliti fino alla fine della durata fissa (prorogata), nonché tutte le spe- se, costi e penali contrattuali che Sunrise deve alla terza parte a causa di una conseguente disdetta del suo contratto con la terza parte incaricata in qualità di subappaltatore; non sussiste il diritto ad alcuna restituzione.
Disdetta ordinaria. Entrambe le parti possono disdire il contratto di assicura- zione alla fine del periodo contrattuale convenuto e alla fine del terzo e di ogni anno assicurativo successivo. La disdetta deve pervenire alla controparte al più tardi tre mesi prima della scadenza. In caso di tacito rinnovo del contratto di assicurazione, esso può essere disdetto con un preavviso di tre mesi alla fine dell’anno assicurativo.
Disdetta ordinaria. 1. La CONCESSIONARIA o l’IMPORTATORE possono disdire il CONTRATTO con un preavviso di [numero] anni per la fine di ogni mese, per la prima volta per la fine del mese di [mese] dell’anno [anno].
2. La disdetta deve essere inviata per lettera raccomandata all’indirizzo della controparte specificato nella descrizione delle parti del presente CONTRATTO. La disdetta diventa efficace nella data del ricevimento della comunicazione scritta.
3. Questo non limita il diritto dell’IMPORTATORE a disdire il CONTRATTO in conformità al diritto svizzero delle obbligazioni.
Disdetta ordinaria. Le disdette di abbonamenti di telefonia mobile, Internet, rete fissa e TV devono essere effettuate telefonicamente (0800 100 600, gratuitamente all’interno della Svizzera) o tramite la Sunrise Chat. Maggiori dettagli in merito sono di- sponibili su xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx. Le disdette tramite lettera o e-mail non sono valide. Nel caso di disdette con portabilità del numero di telefono continua a essere accettata una disdetta scritta, purché venga presentata in via elettronica dal nuovo operatore per conto del cliente nell’ambito del processo di portabilità. Per i servizi di telefonia mobile valgono le disposizioni di di- sdetta come dalle Condizioni speciali per i servizi di telefonia mobile. Per i servizi Internet, di rete fissa e TV/radio valgono le dispo- sizioni di disdetta definite nelle Condizioni speciali per i servizi di rete fissa, Internet e TV. Per il resto, si applicano le disposizioni di risoluzione delle de- scrizioni dei servizi. In caso di sospensione di un servizio, Sun- rise ha il diritto di disdire i contratti con un termine di 2 mesi per la fine di ogni mese indipendentemente dalla loro durata minima.
Disdetta ordinaria. (1) Il presente accordo può essere disdetto da ciascuna parte con un preavviso scritto di sei (6) mesi, sempre a fine mese.
(2) La notifica avviene per lettera raccomandata ed è valida anche se sottoscritta con firma elettronica qualificata (FEQ) ai sensi della FiEle.
(3) Una disdetta sottoscritta con FEQ è considerata notificata quando è inviata dalla parte disdicente agli indirizzi notificati come indicato di seguito e quando detto invio è provato:
(a) all’indirizzo e-mail xxxx@xxxxxxxxx.xx, se la disdetta è effettuata dal partner contrattuale;
(b) all’indirizzo e-mail [indirizzo e-mail del partner contrattuale], se la disdetta è effettuata da Swissgrid.
Disdetta ordinaria. 1 Anche se è stato concluso per una durata più lunga, il contratto può essere disdetto alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con preavviso di tre mesi.
2 Le parti al contratto possono convenire che il contratto potrà essere disdetto prima della fine del terzo anno. I termini di disdetta devono essere identici per entrambe le parti.
3 Sono fatte salve le speciali disposizioni applicabili alle assicurazioni sulla vita e alle assicurazioni complementari dell’assicurazione sociale malattie secondo l’arti- colo 7 capoversi 7 e 8 della legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie (LAMal).
Disdetta ordinaria. Al termine della durata dell’assicurazione, l’assicurazione o un prodotto as- sicurativo può essere disdetto per iscritto ogni volta entro il 30 settembre per il 31 dicembre. Sono fatte salve disposizioni di disdetta diverse di singoli prodotti assicurativi.
Disdetta ordinaria. L’assicurazione o una categoria assicurativa può essere disdet ta per iscritto per il 31 dicembre al più tardi il 30 settembre. Restano riservate le disposizioni differenti in materia di disdet ta nelle singole categorie assicurative.
Disdetta ordinaria. La proposta di introdurre nella legge il diritto di disdetta ordinario era già stata fatta nell’ambito del progetto di revisione parziale della LCA (del 1998). Si reputava che – e le cose non sono cambiate da allora – che i contratti d’assicurazione di lunga durata non erano più compatibili con il contesto concorrenziale in cui operano le imprese di assicurazione. Bisogna inoltre considerare che con il venir meno dell’obbligo di approvazione delle condizioni generali di assicurazione, l’autorità di vigilanza non può più, in linea di principio, esercitare alcuna influenza sulle singole disposizioni contrattuali riguardanti la durata dei contratti assicurativi. Anche l’AIR raccomanda di prevedere per la clientela privata un diritto di disdetta ordinario al termine del primo anno di durata del contratto. Per la clientela aziendale l’introduzione di un tale diritto non è ritenuta necessaria. Tuttavia, considerate le riserve espresse nei confronti della segmentazione del mercato in clienti privati e aziendali, il disegno prevede un diritto di disdetta ordinario per tutti gli stipulanti. L’AIR ritiene che per l’assicurazione malattie complementare e l’indennità giorna- liera in caso di malattia non si debba in linea generale prevedere un diritto di disdetta ordinario delle imprese di assicurazione, dato che con queste assicurazioni gli stipu- lanti si assicurano proprio contro il rischio di essere un cattivo rischio. Tale conside- razione è di per sé corretta. Ma se il disegno rinuncia ciononostante a prevedere una deroga è perché non vi sono elementi che inducano a pensare che le imprese di assicurazione abusino del diritto di disdetta. Bisogna dunque evitare di ingerire senza necessità nella libertà contrattuale. L’introduzione di un diritto di disdetta ordinario induce a chiedersi in che misura sia ancora opportuna la disdetta in caso di sinistro, prevista attualmente dall’articolo 42 LCA e parte integrante dell’avamprogetto posto in consultazione (art. 55 AP-LCA). In particolare, per lo stipulante può essere difficile, in caso di sinistro, riuscire a concludere un nuovo contratto se è stata l’impresa di assicurazione ad avvalersi della facoltà di disdetta. D’altronde, qualora creda che un sinistro sia stato liquidato in modo inadeguato, lo stipulante potrebbe ritenere giusto cambiare l’impresa di assi- curazione. Anche le imprese di assicurazione potrebbero avere l’interesse ad avva- lere della facoltà di disdetta se si trovano di fronte, in caso di liquidaz...