Common use of Disposizioni finali Clause in Contracts

Disposizioni finali. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Samples: Contratto Per Attivita’ Propedeutiche Ai Test Di Integrazione, Contratto Per Attivita’ Propedeutiche Ai Test Di Integrazione

Disposizioni finali. La tolleranza Per quanto qui non richiamate, ove applicabili, si rimanda alle disposizioni del Decreto 218/2017. Il Titolare/Consumatore dichiara di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni avere ricevuto un esemplare del presente Accordo non potrà costituire o Contratto. firma del Titolare/Consumatore CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Io sottoscritto Titolare dichiaro di essere interpretata come tolleranza stato preventivamente informato e di avere ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali e di acconsentire a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimaquanto in essa previsto. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità Il Titolare Ai fini di una o più clausole informazione precontrattuale e di trasparenza bancaria, il sottoscritto dichiara che è stata consegnata e ha preso visione di: copia del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, della Rilevazione dei tassi effettivi globali, di aver ricevuto un esemplare del presente Accordo contratto e di aver ricevuto inoltre copia dell’informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie. La Guida pratica all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128- bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) e le ulteriori Guide pratiche sono a disposizione presso le filiali della banca, presso gli Agenti ed intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxxxxx. Il sottoscritto afferma che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità e dichiara di non comporterà l’invalidità aver mai subito protesti, procedure esecutive o l’inapplicabilità delle altre clausoleazioni legali in genere, salva la facoltà per il finanziatore di effettuare ogni accertamento utile in merito a questa richiesta, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi compreso l’accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. Dichiaro di aver preso visione e di aver ricevuto le quali dovranno Condizioni Generali, riportate in allegato a questo modulo che formano parte integrante del presente contratto e che accetto integralmente senza riserva alcuna. Le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori sono allegate a questo Contratto e ne costituiscono il frontespizio. Il Titolare Riferimento Univoco Mandato SEPA – verrà indicato successivamente, all’attivazione dell’SDD. Il Titolare (o "Debitore"), come generalizzato (dati anagrafici, codice fiscale) nel corpo del presente Contratto, nel quale è anche indicato il Xxxxx Xxxxxxxx (codice IBAN) di cui il Titolare è titolare, autorizza: • Santander Consumer Bank S.p.A. (o "Creditore"/"Finanziatore"), come generalizzata nel corpo del presente Contratto, codice identificativo del Creditore IT910010000005634190010, a disporre sul Conto Corrente sopra richiamato: o addebiti in via continuativa o un singolo addebito (Non applicabile al presente Contratto); • la propria Banca a eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto del Titolare con la propria Banca è regolato dal contratto fra essi stipulato. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere considerate efficacipresentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore sono riportati nel corpo del presente Contratto Luogo Data Firma del Debitore Comunicazioni al Titolare – Le comunicazioni periodiche di trasparenza saranno messe a disposizione del Titolare gratuitamente attraverso l’accesso all’area riservata sito internet del Finanziatore xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se invece il Titolare vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, gratuitamente, deve barrare la seguente casella I_I . In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabiliogni momento del rapporto il Titolare ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:Il Titolare

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Samples: Contratto Di Carta Di Credito Revolving N., Contratto Carta Revolving SCB 01/2021

Disposizioni finali. La tolleranza Ai sensi della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Programmazione Organico e Reclutamento di una delle Parti questo Ateneo. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia. Il presente bando di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata selezione viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università di Torino e sul sito xxx.xxxxx.xx alla voce “Università e lavoro – Opportunità ed esperienze di Lavoro – Per lavorare come tolleranza Tecnico Amministrativo, Tecnologo e Dirigente – Selezioni a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimatempo determinato”. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità Per ulteriori informazioni gli/le interessati/e potranno rivolgersi all’Area Programmazione Organico e Reclutamento – Sezione Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo – tel. 000.000.0000/2768/2769/2771/2428 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 14.00 alle 15.30, e-mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx A parità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere merito i titoli di diritto e con effetto immediato l’Accordo, preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra ed equiparati ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civiledella L. 206/2004; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso nonché i capi di violazione delle previsioni famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli artt. 7, 8 invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e 9. <sigla controparte> potrà risolvere degli invalidi per fatto di diritto guerra; 12) i figli dei mutilati e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto degli invalidi per servizio nel settore pubblico e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:privato;

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Disposizioni finali. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire 12.1 È esclusa ogni responsabilità dell’Emittente per il mancato, incompleto o essere interpretata come tolleranza intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Internal Dealing, degli obblighi informativi imposti a successive violazioni contrattuali commesse loro carico dalla Parte medesimanormativa vigente. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’artdella normativa vigente e della “Procedura di Internal Dealing di Juventus Football Club S.p.A.”. 1456 Inserimento nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing Gentile , Con la presente La informiamo che, in conformità con la procedura in materia di internal dealing (la “Procedura Internal Dealing”) adottata da Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”) in ottemperanza agli obblighi normativi previsti dall’articolo 114, comma 7, del Codice CivileD.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative dettate dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione europee, nonché dall’articolo 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e dal regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999, come modificato e integrato, Lei è stato inserito nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing (come definiti nella Procedura Internal Dealing) della Società (l’“Elenco”). Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinviamo ai contenuti della Procedura Internal Dealing (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile. Le segnaliamo altresì che Lei è tenuto a comunicare per iscritto alle persone a Lei strettamente legate gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di internal dealing e della Procedura Internal Dealing, potendo a tal fine utilizzare il modello ad essa allegato, conservando copia di tale comunicazione La preghiamo di voler confermare la presa d’atto e accettazione della presente comunicazione nonché della presa visione e accettazione della Procedura Internal Dealing allegata, mediante sottoscrizione di copia della dichiarazione di seguito riportata da restituire all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx. Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. Il Soggetto Preposto Il sottoscritto nato a il , codice fiscale □ Persona Rilevante MAR ai sensi della Procedura Internal Dealing; □ Azionista Rilevante RE ai sensi della Procedura Internal Dealing (ove del caso) □ Legale rappresentante della , con sede legale in , codice fiscale e numero iscrizione presso il registro delle imprese di , che riveste la qualità di Azionista Rilevante RE ai sensi della Procedura Internal Dealing, di essere stato incluso/a nell’Elenco dei Soggetti Internal Dealing ai sensi della Procedura Internal Dealing adottata dalla Società e di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di internal dealing e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura Internal Dealing della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni e a darne comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PECai soggetti qualificati come persone strettamente legate al medesimo ai sensi della vigente normativa e della Procedura Internal Dealing. Il sottoscritto si impegna, in caso di violazione particolare, a: (i) notificare per iscritto la Procedura Internal Dealing alle persone al medesimo strettamente legate; (ii) conservare copia della notifica; nonché (iii) trasmettere una copia della notifica anche al Soggetto Preposto. Il sottoscritto comunica il seguente elenco delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui persone strettamente legate al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.cmedesimo., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Disposizioni finali. La tolleranza Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito, alle procedure di una delle Parti affidamento e alle altre attività amministrative in materia di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, al D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, e relativi atti attuativi, alla Legge n. 241/1990. Alla stipula del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse contratto e alla fase di esecuzione si applicano altresì le disposizioni del codice civile e della Legge n.136/2010 Il contratto di appalto è disciplinato dal Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato con DDG n. 9/2017 e visionabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx-x- gare/forniture-di-beni-e-servizi/ e, in particolare dalle Sezioni II e III.A) dello stesso, integrate dalla Parte medesimalex specialis di gara, dall’offerta presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n.136/2010. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole Con esclusivo riferimento alle procedure espletate per il tramite del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausoleMePa, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, precisa che ai sensi dell’art. 1456 79, comma 5 bis del Codice CivileD.Lgs. n. 50/2016, mediante comunicazione all’altra Parteapplicato in via analogica, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma per la negoziazione telematica tale da inviarsi impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del medesimo decreto, anche disponendo se dal caso – ove tecnicamente possibile - la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a mezzo PECripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno, in caso di violazione delle previsioni degli arttconformità alle modalità già precisate all’articolo dedicato alle comunicazioni. 7, 8 Distinti saluti. DV/eb Servizio Approvvigionamento e 9Gestione Beni e Servizi Responsabile del Procedimento: dott. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo èXxxxxx Xxxxxxx (🕾 0498084232 🖶 0498084339 🖂 xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) Referente dell’istruttoria: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (oggetto e durata🕾 0498084202 🖶 0498084339 xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Disposizioni finali. La tolleranza domande di una delle Parti adesione e le richieste di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni erogazione del contributo, nonché eventuali richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Accordo non potrà costituire o Avviso, potranno essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimatrasmesse al Soggetto Attuatore esclusivamente tramite le modalità indicate nelle istruzioni operative pubblicate sulla pagina dedicata al progetto sul sito del Soggetto Attuatore. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità Non saranno esaminate le domande di una o più clausole adesione e le richieste di erogazione nonché le richieste di chiarimento pervenute con modalità difformi. Eventuali comunicazioni relative al presente Avviso saranno pubblicate sulla pagina del progetto sul sito del Soggetto Attuatore. Tutti i dati personali forniti al Soggetto Attuatore in occasione del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità Avviso verranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003), secondo quanto indicato nell’informativa pubblicata sul sito del Soggetto Attuatore. Sono allegati al presente Avviso e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti: - Allegato 1 - Obiettivi da conseguire - Allegato 2 - Importo del contributo e Premialità: Criteri e modalità di calcolo - Allegato 3 - Istruttoria e verifiche delle altre clausolerichieste di erogazione Il responsabile del procedimento è individuato nella persona ………………. Per l’erogazione del contributo di cui all’articolo 4 dell’Avviso, le è necessario che il Comune abbia aderito con esito positivo al presente Avviso e abbia conseguito gli obiettivi di adozione e integrazione delle piattaforme abilitanti quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalidepagoPA; APP IO; SPID previsti nel presente Allegato, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, come verificati ai sensi dell’artdell’articolo 8 dell’Avviso e dell’Allegato 3. 1456 La normativa di riferimento, ed in particolare l’art. 24 del Codice Civiledecreto legge 16 luglio 2020 n.76, mediante comunicazione all’altra Parteprevede l’obbligo per i soggetti di cui all’art. 2 del decreto legislativo del 2 marzo 2005 n. 82, da inviarsi a mezzo PECrecante il codice dell’amministrazione digitale (CAD), in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle dare esecuzione alle previsioni di cui agli arttall’art. 3.25, art. ED potrà risolvere di diritto 64 e con effetto immediato l’Accordoart. 64-bis del medesimo decreto entro il 28 Febbraio 2021. Pertanto, ai sensi dell’artfini del presente Avviso, dovranno essere completate le seguenti attività che verranno verificate nei tempi e modi indicati nell’Allegato 3. 1456 - Recupero credenziali per accesso al portale delle adesioni di pagoPA - Accesso al portale delle adesioni di pagoPA con credenziali non nominali - Accreditamento Referente dei Pagamenti - Accesso al portale delle adesioni con credenziali nominali (del Codice Civile, mediante comunicazione al/referente dei pagamenti) - Compilazione lettera di adesione - Inoltro lettera di adesione tramite il Portale delle Adesioni - Invio mail all’indirizzo xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx esprimendo la volontà di aderire - Sottoscrizione contratto adesione - Inoltro contratto di adesione tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx-xx@xxx.xxxxxx.xx - Censimento e definizione priorità di attivazione servizi di incasso da migrare sulla piattaforma pagoPA (spontanei o dovuti) - Invio piano di attivazione secondo un format predefinito disponibile sul “portale delle adesioni” - Censimento IBAN - Sviluppo e attivazione tecnica Modello 1 e 3 su tutti i servizi di incasso - Autorizzazione alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, stampa del titolo di pagamento pagoPA (Avviso di pagamento pagoPA) - Configurazione ambiente - Test - Rilascio - iscrizione back office - attività di test - inoltro template con schede servizi - rilascio servizi in caso App - Adesione al sistema SPID in qualità di violazione delle previsioni fornitore di servizi: - Abilitazione di servizi online all’accesso tramite SPID - Test - Collaudo - Attivazione - Adesione al sistema SPID tramite uno dei soggetti di cui alla convenzione AgID - determinazione n. 80/2018: - Abilitazione di servizi online all’accesso tramite SPID - Test - Attivazione Il contributo e la Premialità sono da considerarsi incentivi all’accelerazione del processo di transizione al digitale dei Comuni, e non presupposti per l’adempimento, nei termini di legge, degli obblighi relativi alla digitalizzazione dei processi e all’implementazione delle piattaforme abilitanti previste agli artt. 3.4articoli 5, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il cui rispetto prescinde dall’adesione al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi Avviso e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.cdall’erogazione dei relativi contributi., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Samples: presidenza.governo.it

Disposizioni finali. La tolleranza Le presenti Condizioni Generali, unitamente alle specificazioni e alle condizioni particolari contenute sul sito xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxx, nonché al Contratto di fornitura di Servizi di Aggiornamento e Assistenza, costituiscono l’accordo tra le parti in relazione all'utilizzo del Software da parte del Cliente e alla fornitura di Servizi di Aggiornamento e Assistenza da parte di AfA Solving Srl; . Per tutto quanto non contemplato dal presente Contratto si fa riferimento alle norme applicabili in materia; . Le presenti Condizioni Generali potranno essere modificate da AfA Solving Srl in qualsiasi momento; . AfA Solving Srl provvederà a comunicare le nuove Condizioni Generali al Cliente mediante posta elettronica o lettera raccomandata A/R; . Il Cliente avrà facoltà di recedere entro 7 giorni (sette) dal ricevimento delle nuove Condizioni Generali, dopodiché si intenderanno accettate; . In occasione di nuovi aggiornamenti del Software, il Cliente dovrà accettare le nuove Condizioni Generali prima di poter ricevere l'Aggiornamento; . Il Cliente non ha diritto di trasferire o cedere i suoi diritti e/o le obbligazioni derivati dalle presenti Condizioni Generali senza il preventivo consenso scritto di AfA Solving Srl. Nel caso in cui una qualsiasi delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una clausole delle previsioni del presente Accordo presenti Condizioni Generali sia o diventi invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non potrà costituire vizia la validità o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità l'efficacia delle altre clausoleclausole delle Condizioni Generali, che pertanto rimarranno in vigore tra le quali dovranno essere considerate efficaciparti. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalideLUOGO, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. DATA Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., . le Parti specificamente accettano le parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti clausolaarticoli: arttArt. 2 3 (oggetto e durataUtilizzo del Software) Art. 5 (Aggiornamento software), Art. 6 (esclusione Creazione di un account personale e responsabilità di EDdell’Utente), 8 Art. 11 (riservatezza e tutela dei dati personaliEsclusione della garanzia), 9 Art. 12 (foro esclusivoConclusione del contratto, durata, recesso e risoluzione), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e Art. 13 (disposizioni finaliLimitazioni di responsabilità), Art. ED concede:16 (Legge applicabile e foro competente).

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Samples: www.faloosa.it

Disposizioni finali. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo Xxxxxxxxx non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo Contratto non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordoil Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 6, 7, 8 e 98. <sigla controparte> ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordoil Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a EDal Contraente, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli arttall’art. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC di ED che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> dal Contraente per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo Contratto è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecnichexxxxx0@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Le richieste di assistenza dovranno essere fatte tramite i canali preposti, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente EDdescritti nell’Allegato 2. La PEC del Contraente che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> al Contraente di cui al presente Accordo Contratto è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e ......................................................................................... La casella di posta elettronica che dovrà essere utilizzata da ED per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausolacomunicazioni al Contraente è la seguente: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:.........................................................................................

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Samples: Contratto Per L’abilitazione Al Servizio

Disposizioni finali. La tolleranza Le Parti dichiarano di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni aver letto e pienamente compreso il contenuto del presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l’inserimento di “clausole tipo” di cui all’art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto. La presente designazione non potrà costituire comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o essere interpretata come tolleranza indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù della Convenzione. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimacoadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità Se il Responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di una o più clausole trattamento, egli sarà considerato titolare autonomo del trattamento. Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausolecostituisce una violazione della Convenzione, le quali dovranno essere considerate efficacidi cui il presente Accordo è parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale. Ciascuna Parte potrà risolvere è esclusivamente Responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, legge applicabili in caso materia di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela protezione dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (. Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di designazione si rinvia alle disposizioni finali)generali vigenti edapplicabili in materia di protezione dei dati personali. ED concede:Data Il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali XXXXXXXX XXXXXX 2022.06.28 08:44:35 FIRMATO DIGITALMENTE CN=XXXXXXXX XXXXXX C=IT 2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO 2.5.4.4=LONGHI XXX. XXXXXXXX XXXXXX FIRMATO DIGITALMENTE CN= XXXXXXXX XXXXXX C=IT 2.5.4.12=DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO 2.5.4.4=LONGHI La Società Amministratore Unico Firmato digitalmente da DI XXXXX XXXXXX XXXXX

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Samples: Accordo Per La Designazione Del Responsabile Del Trattamento Dei Dati Ai Sensi Dell’art. 28 Del RGPD 2016/679

Disposizioni finali. La tolleranza Commissione di una gara appositamente nominata dalla Società appaltante per la valutazione delle Parti offerte correttamente e tempestivamente pervenute procederà, in seduta pubblica - nel luogo, giorno e ora che saranno pubblicati con un anticipo di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una almeno tre giorni sul profilo del Committente - all’esame dei plichi d’invio, alla loro apertura ed all’esame delle previsioni buste ivi contenute, nonché all’apertura della busta “A” e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta, nonché all’apertura e alla verifica del presente Accordo non potrà costituire contenuto delle buste “B” relativamente ai soli soggetti ammessi (e cioè coloro che abbiano presentato corretta documentazione amministrativa e risultino in possesso dei requisiti richiesti). Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche degli operatori concorrenti ammessi. Infine, in seduta pubblica, in data e ora che sarà comunicata, previa comunicazione dei punteggi complessivi ottenuti dalle offerte tecniche, la Commissione procederà all’apertura delle buste “C” degli operatori concorrenti ammessi ed alla lettura di ciascuna offerta economica, attribuendole il relativo punteggio, come indicato al precedente punto 8). La Commissione, quindi, procederà, per ciascun operatore concorrente, alla sommatoria dei punteggi conseguiti, rispettivamente, per l’offerta tecnica e per quella economica e, successivamente, disponendo i punteggi stessi in ordine decrescente, procederà alla formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti, con aggiudicazione provvisoria della gara all’operatore classificatosi primo in graduatoria. Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori concorrenti o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimaloro delegati muniti di apposita delega. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali I partecipanti dovranno essere considerate efficacimuniti di valido documento di riconoscimento. In tali ipotesi le Parti si impegnano Eventuali chiarimenti in merito al presente invito a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalidegara possono essere richiesti via e- mail, inefficaci all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx entro e non oltre il 22/04/2016, ore 11.00. Le comunicazioni agli operatori concorrenti - con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché alle aggiudicazioni - potranno essere indifferentemente effettuate dalla Società appaltante tramite posta raccomandata e/o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordofax e/o posta elettronica ordinaria (e-mail) o certificata (PEC), ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, recapiti indicati dai concorrenti in caso sede di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.cgara., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Samples: www.zetema.it

Disposizioni finali. La tolleranza Ai sensi di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED procedimento di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecnichebando è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, <sigla controparte> potrà utilizzare Ufficio Concorsi e docenti a contratto, Università degli Studi di Ferrara, Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, Telefono 0532/293344- 43-36, Fax n. 0532/293337, E-mail xxxxxxxx@xxxxx.xx. Avverso tutti gli atti inerenti la casella mail procedura concorsuale è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Xxxxxx–Romagna, Sede di Bologna – Via D’Azeglio, 54 – 00000 Xxxxxxx - tel. +00 000 0000000, telefax +00 000 000000, PEC tarbo- xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del Referente EDtrattamento dei dati personali raccolti per la gestione della presente procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione in servizio, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> Le informazioni sul trattamento dei dati dei candidati di cui al all’art. 13 del Regolamento sono visibili agli interessati alla pagina xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.bando, valgono, sempre che applicabili, le Parti specificamente accettano disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente procedura concorsuale nonché, in quanto applicabili, le seguenti clausola: arttnorme del Codice civile. 2 Il presente bando sarà reso pubblico nel sito mediante inserimento nel sito internet dell’Università degli Studi di Ferrara e negli appositi siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea. Ferrara, data come da registrazione a protocollo AC/DT/ La presente è copia informatica del Decreto del Rettore Rep. n. 816/2022, Prot. n. 178125 del 06/06/2022, firmato digitalmente dalla Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara. Il D.R. è conservato dall’Università degli Studi di Ferrara ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale – D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzioneCAD) e 13 smi. Albo n. 398/2022 prot.185153 del 13/06/2022 ALLEGATO A Il/La sottoscritt_ Cognome Nome (disposizioni finali)le donne coniugate indicano il cognome da xxxxxx) Codice fiscale Nat a prov. ED concede:il residente a prov. indirizzo C.A.P. Telefono: consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace Luogo e data

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Samples: ateneo.unife.it

Disposizioni finali. La tolleranza Ai sensi di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED procedimento di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecnichebando è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, <sigla controparte> potrà utilizzare Ufficio Concorsi e docenti a contratto, Università degli Studi di Ferrara, Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, Telefono 0532/293344- 43-36, Fax n. 0532/293337, E-mail xxxxxxxx@xxxxx.xx. Avverso tutti gli atti inerenti la casella mail procedura concorsuale è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Xxxxxx–Romagna, Sede di Bologna – Via D’Azeglio, 54 – 00000 Xxxxxxx - tel. +00 000 0000000, telefax +00 000 000000, PEC tarbo- xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del Referente EDtrattamento dei dati personali raccolti per la gestione della presente procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione in servizio, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> Le informazioni sul trattamento dei dati dei candidati di cui al all’art. 13 del Regolamento sono visibili agli interessati alla pagina xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.bando, valgono, sempre che applicabili, le Parti specificamente accettano disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente procedura concorsuale nonché, in quanto applicabili, le seguenti clausola: arttnorme del Codice civile. 2 Il presente bando sarà reso pubblico nel sito mediante inserimento nel sito internet dell’Università degli Studi di Ferrara e negli appositi siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea. Ferrara, data come da registrazione a protocollo AC/DT/ Codice PICA 10/2022-01 La presente è copia informatica del Decreto del Rettore Rep. n. 1654/2022, Prot. n. 313172 del 24/10/2022, firmato digitalmente dalla Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara. Il D.R. è conservato dall’Università degli Studi di Ferrara ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale – D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzioneCAD) e 13 smi. Albo n. 806/2022 prot. 315768 del 27/10/2022 ALLEGATO A Il/La sottoscritt_ Cognome Nome (disposizioni finali)le donne coniugate indicano il cognome da xxxxxx) Codice fiscale Nat a prov. ED concede:il residente a prov. indirizzo C.A.P. Telefono: consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace Luogo e data

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Samples: ateneo.unife.it

Disposizioni finali. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai Ai sensi dell’art. 1456 13 del Codice CivileD.lgs. n. 196 del 2003, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso l’istituto per le comunicazioni finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il bando è esposto nel sito web della scuola. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del progetto presso l’ufficio di segreteria della scuola. Il Dirigente Scolastico PROGETTO _ _ Il sottoscritto cognome e nome _ il o ragione sociale nato a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente EDresidente in via prov CAP tel. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>C.F. o partita IVA DICHIARA Sotto la propria personale responsabilità □ di essere dipendente del M.I.U.R. in qualità di presso □ di essere assoggettato all’aliquota massima del % in quanto attività di formazione □ di essere dipendente di altra Amministrazione Statale: ; □ di non essere dipendente di altra Amministrazione Statale; □ di essere in possesso di partita IVA n. , in qualità di lavoratore autonomo/libero professionista e di rilasciare regolare fattura e pertanto dichiara di: □ essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con addebito del a titolo di contributo integrativo; □ essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex legge 335/95) e di emettere fattura con addebito a titolo di rivalsa del 4%; □ di non essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione occasionale, soggetta a ritenuta d’acconto del 20% e pertanto fa presente di: □ non percepire compensi, nel corso dell’anno solare superiori a 5 mila euro (anche con più committenti); □ non prestare attività per un periodo superiore a 30 giorni con lo stesso committente; □ percepire compensi nel corso dell’anno solare superiori a 5 mila euro (con più committenti) e quindi di essere: □ soggetto al contributo previdenziale INPS del (non avendo altra forma previdenziale obbligatoria); □ soggetto al contributo previdenziale del in quanto già assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria; □ che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto) con iscrizione alla gestione separata INPS di cui all’art. Ai sensi 2 c. 26, L. 08/08/95 n. 335 e quindi: □ soggetto al contributo previdenziale INPS del (non avendo altra forma previdenziale obbligatoria); □ di essere soggetto a ritenuta IRPEF del ; in quanto già □ di aver diritto alle seguenti deduzioni ; □ di svolgere la prestazione in nome e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.conto della struttura sotto indicata, le Parti specificamente accettano le seguenti clausolaalla quale dovrà essere corrisposto il compenso: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione Ragione Sociale Sede Legale C.F. Partita IVA □ di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concedeeffettuare la prestazione tramite i propri esperti:

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Samples: Contratti Di Prestazione D’opera

Disposizioni finali. La tolleranza di una delle Ogni comunicazione tra le Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni ai sensi del presente Accordo non potrà costituire dovrà essere inviata per iscritto a mezzo raccomandata a/r agli indirizzi indicati in epigrafe, anticipata via e-mail o fax, ovvero a mezzo PEC, agli indirizzi e numeri che le Parti avranno cura di comunicarsi tempestivamente. Il presente Accordo sostituisce ogni precedente intesa, accordo o convenzione tra le Parti in materia. Ogni modifica al presente Accordo dovrà rivestire forma scritta ed essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimasottoscritta dai rappresentanti, debitamente autorizzati, di entrambi le Parti. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità L’eventuale nullità e/o invalidità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità la nullità e/o l’inapplicabilità invalidità dell’intero Accordo, qualora essa possa comunque trovare esecuzione in assenza delle altre clausoleclausole nulle e/o invalide. Il fatto che una Parte ometta di richiedere in qualsiasi momento l’esecuzione di una disposizione del presente Accordo non potrà essere interpretato come rinuncia a tale disposizione, le quali dovranno essere considerate efficaciné potrà avere alcun effetto in relazione alla validità totale o parziale del presente Accordo o al diritto delle Parti di chiedere l’esecuzione di una qualsiasi disposizione contrattuale. In tali ipotesi le Nessuna rinuncia a far valere una violazione del presente Accordo comporterà la rinuncia a far valere ogni eventuale successiva violazione. Le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto danno atto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 riconoscono che ciascuna clausola del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecnicheè stata oggetto di specifica negoziazione ed approvazione, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti non facendosi pertanto applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Venezia, le Parti specificamente accettano le seguenti clausolalì Fondazione Università Ca' Foscari Il Consigliere Delegato Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Firmato digitalmente da XXXXXXX Data: artt. 2 (oggetto e durata)2020.12.01 12:58:34 +01'00' Venezia, 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:lì 26 novembre 2020 UNIONCAMERE VENETO Il Legale Rappresentante Presidente Xxxxx Xxxxx

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Samples: Accordo Di Collaborazione

Disposizioni finali. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di Qualora una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità delle condizioni generali dovessero risultare invalide, nulle o l’inapplicabilità delle altre clausoleinefficaci, in tutto o in parte, successivamente alla loro sottoscrizione, le quali condizioni di acquisto resteranno valide. Le clausole invalidate, nulle o inefficaci, dovranno essere considerate efficaciriformulate eliminando i motivi di invalidità, nullità ed efficacia e dovranno essere sottoscritte direttamente sul Punto vendita C+C Cash and Carry di riferimento. In tali ipotesi Le presenti condizioni generali contengono l’intero accordo tra C+C Xxxx and Xxxxx e Cliente, sostituendo altresì ogni eventuale precedente accordo sottoscritto tra le Parti parti. Senza il preventivo consenso di C+C Cash and Carry, il Cliente non potrà cedere alcuno dei propri diritti derivanti dalle condizioni generali. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle condizioni di acquisto, deve essere fatta dal Cliente a C+C Cash and Carry per iscritto presso il Punto Vendita di C+C Cash&Carry o sul form “Contattaci” al sito xxx.xx-xxxx.xx Eventuali deroghe alle condizioni generali sono valide solo se accettate per iscritto da C+C Cash and Carry. C+C Cash and Carry si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere riserva la facoltà di diritto modificare unilateralmente le presenti condizioni dandone espressa comunicazione sul proprio sito web xxx.xx-xxxx.xx e con effetto immediato l’Accordopreavviso minimo di sessanta giorni rispetto all’entrata in vigore delle condizioni modificate. Queste si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda con comunicazione scritta dalle condizioni entro il termine di venti giorni dall’entrata in vigore delle medesime. Il ritardo di C+C Xxxx and Xxxxx nell’intimare o pretendere l’integrale adempimento del Cliente degli obblighi a suo carico per le presenti condizioni generali, non potrà essere inteso come rinunzia, neppure tacita, a far valere i propri diritti, né come acquiescenza al comportamento inadempiente. C+C Cash and Carry e il Cliente danno reciprocamente atto di essersi scambiati idonea informativa ai sensi dell’art. 1456 13 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli arttReg. 7, 8 e 9n. 679/2016 (GDPR). <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni I dati personali saranno trattati nei termini di cui agli arttall’idonea informativa di C+C Cash and Carry. 3.2. ED potrà risolvere Resta espressamente inteso che ogni informazione inerente il Cliente diversa da dati personali sarà trattata e utilizzata nei termini di diritto quanto previsto nell’informativa di C+C Cash and Carry e con effetto immediato l’Accordosolo nei limiti in cui il Cliente, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civileove necessario, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.cabbia dato il proprio consenso., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Samples: www.cc-cash.it

Disposizioni finali. Al presente appalto troveranno applicazione le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 APRILE 2016 N. 50 xx.xx.xx, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, non incompatibili con la Legge stessa, nonchè della L.R. n. 8/2018; - Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di rinviare la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; - Al fine di agevolare le operazioni di gara si consiglia ai partecipanti, nella predisposizione della documentazione, di utilizzare esclusivamente i modelli predisposti dalla stazione appaltante e allegati al bando di gara; - La tolleranza commissione potrà richiedere, in sede di una esame delle Parti offerte, precisazioni relative alla documentazione presentata dai concorrenti; i concorrenti saranno tenuti a rispondere nei termini e nei modi fissati dalla Commissione stessa. - Nel caso di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordodichiarazioni mendaci saranno applicate, ai sensi dell’artdella ‘art. 1456 76 del Codice CivileDPR n. 445/2000, mediante comunicazione all’altra Partele sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; - Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sulla base dei criteri riportati nel bando; - L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla data di esperimento delle procedure di gara, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; - L’aggiudicazione è da inviarsi intendersi provvisoria e la stessa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l’intervenuta esecutività della Determinazione di approvazione dei verbali relativi alla gara e di aggiudicazione resa efficace a mezzo PECseguito dell’esito positivo dei controlli; - Il concessionario rimarrà vincolato alla propria offerta per tutto il periodo contrattuale; - Non saranno ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; - Tutte le spese del contratto di appalto, inerenti e conseguenti, sono poste interamente a carico dell’Impresa aggiudicataria; Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nei termini previsti dal D.Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. Il contratto verrà stipulato in caso forma pubblica amministrativa.; - Potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora il mancato avvio del servizio, comporti un pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso, troveranno applicazione le norme di violazione delle previsioni degli arttcui all'art. 732, c. 8 del D.Lgs n. 50/2016 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere xx.xx.xx; - La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di diritto tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Regolamento di gestione della struttura oggetto di gara; - Si chiarisce che tutti i requisiti dichiarati in sede di gara, devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto; - Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni medesime; - Mentre l’offerente resta impegnato per l’effetto della presentazione dell’offerta, il Comune non assumerà, verso di questi alcun obbligo e non quando, a norma di Xxxxx, tutti gli atti inerenti la gara d’appalto in questione ed a esso necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficienza giuridica; - La documentazione non in regola con effetto immediato l’Accordol’imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso D.P.R. n. 642/1972; - Nella procedura di violazione gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordoinformazioni fornite, ai sensi dell’artdel Regolamento UE/2016/679 e del D. Lgs. 1456 del Codice Civilen. 196/2003, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>compatibilmente con le funzioni istituzionali, da inviarsi a mezzo PECle disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni; - L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d’appalto, in previa presentazione della relativa documentazione, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza dell’aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente; - In caso di violazione delle previsioni fallimento o di cui agli arttrisoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. 3.4Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, 7escluso l’originario aggiudicatario. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di cui al gara dall’originario aggiudicatario; Per quanto non previsto nel presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecnichedisciplinare, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> si rimanda alle vigenti disposizioni di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:legge in materia;

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Samples: Disciplinare Di Gara

Disposizioni finali. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai Ai sensi dell’art. 1456 38 – comma 2/bis del Codice CivileD.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (comma introdotto dall’art. 39, mediante comunicazione all’altra Partecomma 1, da inviarsi a mezzo PECdella legge n. 114 del 2014), in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai la sanzione pecuniaria è stabilita nella misura dell’ 1 per mille del valore della gara Ai sensi dell’art. 1456 46 – comma 1/ter – del Codice CivileD.Lgs. 163/2006, mediante comunicazione (comma aggiunto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014), le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis, si applicano a EDogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. ▪ il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato il recapito in tempo utile all'indirizzo indicato; ▪ al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; ▪ per assicurare l'osservanza, da inviarsi parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti collettivi nazionale e locale di lavoro di cui all’istanza di ammissione alla gara, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione effettuerà autonome verifiche presso lo Sportello Unico Previdenziale per l’acquisizione del DURC; L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare alla stazione committente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi. ▪ la consegna dei lavori potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto; ▪ i pagamenti relativi ai lavori della categoria prevalente svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dalla Ditta aggiudicataria che è obbligata a mezzo PECtrasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie effettuate; ▪ sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto, nella forma pubblica amministrativa, e sua registrazione, quantificati in via presunta in € 2.000,00. Si precisa che, per la sottoscrizione del contratto d’appalto, il legale rappresentante, ovvero il soggetto titolato ad intervenire, dovrà essere munito di firma digitale; ▪ nel termine che verrà indicato dalla Stazione appaltante, l'impresa affidataria sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva e ad intervenire alla sottoscrizione del contratto d'appalto. Ove, nel termine indicato, l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dalla aggiudicazione; ▪ nel caso di violazione delle previsioni fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli arttall’art. 3.2140 del D.Lgs. ED potrà risolvere 163/2006; ▪ tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di diritto cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e con effetto immediato l’Accordos.m.i., saranno devolute alla competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Vicenza. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. ▪ ai sensi dell’artdel D.Lgs. 1456 del 30.06.2003, n. 196, “Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso materia di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela protezione dei dati personali), 9 (foro esclusivo)si rende noto che il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui alla presente lettera di invito e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone; L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o annullare la presente procedura, 11 (Modello Organizzativo 231in qualsiasi momento, Codice Etico e Piano tolleranza zero senza che alcun diritto possa derivarne alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:ditta partecipante.

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Samples: Accordo Consortile Dell’ovest Vicentino

Disposizioni finali. Il Contratto, il Modulo di richiesta, il Regolamento e il Manuale d’uso costituiscono congiuntamente l’intero accordo fra le Parti. Tutte le modifiche e/o integrazioni dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità. La tolleranza nullità, invalidità o inefficacia di una delle Parti clausola non comporta la nullità, invalidità o inefficacia dell’intero Contratto. Il mancato esercizio dei diritti previsti dal presente Contratto a favore di fronte all’inadempimento una Parte non comporta nei confronti dell’altra Parte rispetto la rinuncia a tale diritto e ad una delle previsioni esercitare tale diritto in un momento successivo. Qualsiasi comunicazione trasmessa e/o scambiata fra le Parti nell’ambito del presente Accordo non potrà costituire o Contratto dovrà essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausolefatta per iscritto, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi preferibilmente a mezzo PECPEC ai seguenti indirizzi: • per il Licenziante: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx • per il Licenziatario: , lì , lì in caso qualità di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere legale rappresentante del Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 Mortara in qualità di legale rappresentante del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Licenziatario Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e - 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: il Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara e il Licenzia- tario dichiarano di aver preso completa visione e di approvare quanto previsto agli artt. 2 3 (oggetto e durataObblighi del Licenziatario), 6 ; 4 (esclusione di responsabilità di EDUso del Marchio), ; 7 (Rinuncia); 8 (riservatezza e tutela dei dati personaliRisoluzione per inadempimento), ; 9 (foro esclusivoGaranzie del Licenziatario), ; 11 (Modello Organizzativo 231Legge applicabile e Foro compe- tente) del presente Contratto di Licenza. , Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:lì , lì in qualità di legale rappresentante del Comitato Organizzatore Sagra del Salame d’Oca di Mortara in qualità di legale rappresentante del Licenziatario

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Samples: Contratto Di Licenza Di Utilizzo Del Marchio

Disposizioni finali. La tolleranza Con la propria firma in calce al presente documento in segno di una delle Parti piena accettazione dell’incarico, il PARTNER dichiara di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimaaver preso completa visione di tutte le condizioni sopra riportate, che vengono espressamente e specificatamente approvate. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità IL PRESIDE S.A.I.P. Formazione srl Xxxxxxxx X’Xxxxxxx Xxxxx Giuseppina Bosco Il PARTNER dichiara di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere aver preso espressa visione e di diritto e con effetto immediato l’Accordoaccettare specificamente, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.ccod. civ., le Parti specificamente accettano le i seguenti clausolaarticoli: arttart. 2 (oggetto e oggetto; art. 3 (durata), 6 ; art. 5 (esclusione di responsabilità di EDcompenso), ; art. 7 (recesso e risoluzione); Art. 8 (riservatezza riservatezza); art. 9 (utilizzo materiale didattico); art. 10 (controversie). IL PRESIDE S.A.I.P. Formazione srl Xxxxxxxx X’Xxxxxxx Xxxxx Giuseppina Bosco Il PARTNER autorizza fin d’ora SAIP al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali, contabili imposti dalla legge e dalla normativa vigente D.Lgs. n. GDPR 679/2016. All’incaricato spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo che egli dichiara fin d’ora di conoscere. Ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 nr. 231, Saip Formazione S.r.l. ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il Codice Etico Etico, di seguito cumulativamente indicati come “Modello “, entrambi disponibili sul sito Internet Aziendale o presso la sede aziendale. Con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarate di conoscere e Piano tolleranza zero alla corruzione) di obbligarvi espressamente, anche per conto dei vostri dipendenti e/o collaboratori in qualsiasi forma contrattuale, a rispettare quanto previsto nel Modello adottato da Saip Formazione S.r.l., astenendovi ed evitando la commissione di ogni comportamento idoneo a configurare, anche solo potenzialmente, le ipotesi dei reati tutti preveduti nel medesimo decreto e 13 (nelle successive integrazioni normative, uniformando lo svolgimento e la esecuzione della vostra attività alle disposizioni finali)in esso contenute, pena la risoluzione anticipata ai sensi dell’articolo 1456 c.c. ED concede:e fatti salvi in ogni caso i diritti di Saip Formazione S.r.l. ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. IL PRESIDE S.A.I.P. Formazione srl

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Samples: web.uniroma1.it

Disposizioni finali. La tolleranza Commissione di una gara appositamente nominata dalla Società appaltante per la valutazione delle Parti offerte correttamente e tempestivamente pervenute procederà, in seduta pubblica - nel luogo, giorno e ora che saranno pubblicati con un anticipo di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una almeno tre giorni sul profilo del Committente - all’esame dei plichi d’invio, alla loro apertura ed all’esame delle previsioni buste ivi contenute, nonché all’apertura della busta “A” e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta, nonché all’apertura e alla verifica del presente Accordo non potrà costituire contenuto delle buste “B” relativamente ai soli soggetti ammessi (e cioè coloro che abbiano presentato corretta documentazione amministrativa e risultino in possesso dei requisiti richiesti). Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche degli operatori concorrenti ammessi. Infine, in seduta pubblica, in data e ora che sarà comunicata, previa comunicazione dei punteggi complessivi ottenuti dalle offerte tecniche, la Commissione procederà all’apertura delle buste “C” degli operatori concorrenti ammessi ed alla lettura di ciascuna offerta economica, attribuendole il relativo punteggio, come indicato al precedente punto 8). La Commissione, quindi, procederà, per ciascun operatore concorrente, alla sommatoria dei punteggi conseguiti, rispettivamente, per l’offerta tecnica e per quella economica e, successivamente, disponendo i punteggi stessi in ordine decrescente, procederà alla formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti, con aggiudicazione provvisoria della gara all’operatore classificatosi primo in graduatoria. Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori concorrenti o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimaloro delegati muniti di apposita delega. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali I partecipanti dovranno essere considerate efficacimuniti di valido documento di riconoscimento. In tali ipotesi le Parti si impegnano Eventuali chiarimenti in merito al presente invito a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalidegara possono essere richiesti via e- mail, inefficaci all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx entro e non oltre il 13/07/2016, ore 12.00. Le comunicazioni agli operatori concorrenti - con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché alle aggiudicazioni - potranno essere indifferentemente effettuate dalla Società appaltante tramite posta elettronica certificata (PEC), o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, altro strumento analogo in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordooperatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, ai sensi dell’artrecapiti indicati dai concorrenti in sede di gara. 1456 Il Responsabile del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 Procedimento Xxxxxxx Xxxxx - Capitolato d’Oneri (Allegato A) RDA 23/MA del Codice Civile, mediante comunicazione al28 giugno 2016 Procedimento MA01AA16001 RDA 31/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dalPT del 22 giugno 2016 Procedimento PT01AA16001 RDA 415/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail EV del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al28 giugno 2016 Procedimento EV12RT16001 RDA 410/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:EV del 28 giugno 2016 Procedimento EV 57CU16001 RDA 398/EV 24 giugno 2016 EV05CU16001 RDA 414/EV 28 giugno 2016 EV11CU16001 RDA 18/BL del 24 giugno 2016 Procedimento EV08CU16001 Procedimento BL06AA16001 RDA 331/MO del 28 giugno 2016 Procedimento MO07AH16001 RDA 34/AA del 22 giugno 2016 Procedimento AA02AA16001

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Disposizioni finali. La tolleranza Le parti dichiarano di una delle Parti aver ben compreso e di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordoaccettare, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. articoli 1341 e 1342 c.c.del codice civile, gli articoli 2 (durata e facoltà di recesso), 3 (patrimonio dell’azienda) 6 (canone, modalità di pagamento e deposito cauzionale) 7 (divieto di subaffitto e cessione del contratto) 9 (obblighi di gestione dell’affittuario) 10 (oneri imposti) 11 (autorizzazioni) 12 (controlli e penali) 13 (risoluzione) 14 (ammortamenti e riconsegna) 16 (addizioni e migliorie) 17 (avviamento) del presente contratto. Per quanto non previsto nel presente contratto di affitto, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di affitto di azienda. Di quanto precede, io Segretario comunale, a ciò debitamente richiesto, ho redatto il presente atto che ho letto alle parti, compresi gli allegati, le Parti specificamente accettano quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, in segno di accettazione lo sottoscrivono unitamente a me medesimo in calce ed a margine di ciascun foglio, unitamente agli allegati. Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia mediante un sistema automatizzato dei testi, consta di fogli di carta uso bollo e di n. allegati (Allegati sub lettere ). Letto, accettato e sottoscritto. Per il Comune di Ledro L’affittuario Il Responsabile del IL SEGRETARIO COMUNALE Si approvano espressamente a sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausola: artt. clausole e condizioni contenute agli articoli 2 (oggetto durata e duratafacoltà di recesso), 3 (patrimonio dell’azienda) 6 (esclusione canone, modalità di responsabilità pagamento e deposito cauzionale) 7 (divieto di ED), 8 (riservatezza subaffitto e tutela dei dati personali), cessione del contratto) 9 (foro esclusivo), obblighi di gestione dell’affittuario) 10 (oneri imposti) 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico autorizzazioni) 12 (controlli e Piano tolleranza zero alla corruzionepenali) e 13 (disposizioni finali)risoluzione) 14 (ammortamenti e riconsegna) 16 (addizioni e migliorie) 17 (avviamento) del presente contratto. ED concede:Per il Comune di Ledro L’affittuario Il Responsabile del Settore Servizi alla persona

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Disposizioni finali. Il presente Atto di nomina, in uno con la Convenzione, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy. Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata della Convenzione a cui accede o, comunque, dell’atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare. Il Responsabile Esterno Il Titolare del trattamento ASL Roma 1 ASL Rieti FIRMATO DIGITALMENTE FIRMAFTirOmaDtoIGdiIgTitAalLmMenEteNdTaE: XXXXX XXXX Firmato il 13/05/2022 14:10 Seriale Certificato: 1412530 Valido dal 05/05/2022 al 05/05/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0000.0000 – PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx xxx.xxx.xxxxx.xx C.F. e P.I. 00821180577 ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018 Nell’organizzazione aziendale, ciascun dipendente (fisso o itinerante) o assimilabile (stagista, collaboratore, interinale, ecc.) è assegnato ad una Unità, stabilmente ovvero in via temporanea, presso cui sono trattati dati personali. In relazione a ciò l’Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito anche il “Titolare”) conferisce a tutti tali soggetti, nei termini e con le modalità previste in riferimento a quanto disposto dall’art. 29 e al principio di accountability di cui al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (infra detto “Regolamento”) e dall’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018, nonché come raccomandato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (infra detta “Garante”), la nomina a persona autorizzata del trattamento (già “incaricato”) dei dati personali ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari (i.e. “sensibili”) e giudiziari di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, laddove ciò sia richiesto in ragione delle previsioni mansioni loro affidate. Nella specie, si ricorda come a mente di tale Regolamento la “persona autorizzata opera sotto l’autorità diretta del presente Accordo non potrà costituire titolare o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimadel responsabile”. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausoleCiò premesso, secondo il Garante, le quali dovranno essere considerate efficacidisposizioni del D.Lgs. 196/2003 (antecedenti al Regolamento europeo e alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018) in materia di incaricati del trattamento sono pienamente compatibili con la struttura e la filosofia del Regolamento, in particolare alla luce del principio di "responsabilizzazione" di titolari e responsabili del trattamento che prevede l'adozione di misure atte a garantire proattivamente l'osservanza del Regolamento nella sua interezza. In tali ipotesi questo senso, e anche alla luce degli artt. 28, paragrafo 3, lettera b), 29, e 32, paragrafo 4 del Regolamento, in tema di misure tecniche e organizzative di sicurezza, si ritiene che titolari e responsabili del trattamento possano mantenere in essere la struttura organizzativa e le Parti modalità di designazione degli incaricati di trattamento, così come delineatesi negli anni anche attraverso gli interventi del Garante, in quanto misure atte a garantire e dimostrare "che il trattamento è effettuato conformemente" al Regolamento (si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalideveda art. 24, inefficaci o inapplicabiliparagrafo 1, del Regolamento). Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’AccordoConsiderato che, ai sensi dell’art. 1456 30 del Codice CivileD.Lgs. 196/2003, mediante comunicazione all’altra Parte“La designazione (ad incaricato) è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, da inviarsi a mezzo PECper iscritto, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima” e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 2 – quaterdecies del Codice CivileD. Lgs. 196/2003, mediante comunicazione come modificato dal D.Lgs.101/2018, “Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali siano attribuiti a EDpersone fisiche, da inviarsi espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”, il presente documento, congiuntamente con l’organigramma interno, i profili professionali e le competenze previste a mezzo PEClivello contrattuale, in caso costituisce puntuale individuazione dell’ambito di violazione delle previsioni trattamento consentito alle persone autorizzate (già incaricati) degli uffici medesimi. Per ciò che attiene, inoltre, alle persone autorizzate al trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui agli arttarticoli 9 e 10 del Regolamento, la presente nomina potrà essere integrata con le istruzioni aggiuntive che il Referente interno eventualmente riterrà di conferire all’atto della loro applicazione alla Unità dove se ne prevede il trattamento. 3.2Il Titolare ritiene la presente nomina condizione indispensabile per l’esecuzione di qualsivoglia attività lavorativa che contempli, anche saltuariamente, il trattamento di dati personali di propria competenza. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’AccordoTutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PECle operazioni che ogni persona autorizzata effettuerà nello svolgimento della sua attività lavorativa riguarderanno, in caso particolare, l’accesso ad applicazioni informatiche tramite dispositivo informatico collegato alla rete aziendale o stand alone e/o l’uso di violazione delle previsioni di cui agli arttappositi archivi cartacei. 3.4Rispetto a tutto quanto precede, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concedesi segnala quanto segue:

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Samples: Convenzione

Disposizioni finali. La tolleranza Per quanto non regolato dal presente Accordo, si rimanda alle norme in materia contenute nella Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (artt. da 18 a 24), al “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7 dicembre 2021, nonché agli accordi sindacali in materia, tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dall’Accordo Individuale che richiama il presente Accordo, il rapporto di lavoro subordinato continuerà ad essere regolato dalla legge, dal CCNL e dagli accordi aziendali. Il presente Accordo, in via sperimentale, avrà validità di un anno e decorrerà dal 01/09/2022 fatto salvo ulteriori proroghe che dovessero intervenire a fronte di Decreti governativi. Le parti si impegnano ad incontrarsi qualora dovessero essere emanate disposizioni normative e/o contrattuali tali da richiedere una revisione ed un adeguamento dei contenuti del presente Accordo e comunque entro il 31/12/2022. Letto, confermato e sottoscritto. Rubano (PD), /07/2022 Gentile in considerazione dell’Verbale di accordo sindacale aziendale sul Lavoro Agile, sottoscritto il 27/07/2022, con la stipula del presente Accordo Individuale potrà lavorare in modalità Lavoro Agile, un modello organizzativo flessibile che consente alla persone di conciliare meglio le esigenze personali con quelle professionali. Prestando il Suo consenso e sottoscrivendo il presente documento, Lei si impegna nei confronti di Etra S.p.A., al rispetto di tutte le regole e degli adempimenti previsti dal presente Accordo e dall’Allegato 1 “Verbale di accordo sindacale Lavoro Agile”, parte integrante del presente Accordo, che forniscono le linee guida per l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali e le procedure di accesso e di svolgimento del Lavoro Agile. L’Accordo ha effetto a partire dalla data del e per la durata di 1(uno) anno alle condizioni di cui all’Allegato 1, comprese le premesse dello stesso, di cui riportiamo gli articoli: 🠹 Art.1: Principi generali; 🠹 Art. 2: Organizzazione del lavoro e regolazione della disconnessione; 🠹 Art. 3: Buoni pasto; 🠹 Art. 4: Recesso; 🠹 Art. 5: Luogo di lavoro; 🠹 Art. 6: Strumenti informatici; 🠹 Art. 7: Formazione e professionalità; 🠹 Art. 8: Diritti e doveri della lavoratrice/del lavoratore; 🠹 Art. 9: Salute e sicurezza sul lavoro; 🠹 Art. 10: Lavoro Agile come leva di inclusione e benessere organizzativo; 🠹 Art. 11: Disposizioni finali. Con la sottoscrizione del presente Accordo Individuale, inoltre, Xxx riceve e recepisce in ogni sua parte l’Accordo aziendale sul Lavoro Agile del 27/07/2022 e l’informativa sulla salute e sicurezza per i lavoratori in Lavoro Agile – IOS 106.17.0 (Allegato 2). Eventuali modifiche dei documenti di cui agli Allegati Le saranno prontamente comunicate. L’Accordo individuale può essere disdetto su richiesta di una delle Parti parti secondo le motivazioni e nel rispetto dei termini di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse preavviso previsti dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto Legge e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 4 del Codice CivileVerbale di Accordo aziendale del 27/07/2022. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, mediante comunicazione all’altra Parteil rapporto di lavoro subordinato continuerà ad essere regolato dalla legge, da inviarsi a mezzo PECdal contratto nazionale di categoria e dagli accordi aziendali vigenti, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.cqui si intendono integralmente richiamati., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Samples: Ipotesi Di Accordo Aziendale Lavoro Agile

Disposizioni finali. La tolleranza Le disposizioni di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Contratto. Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa. Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non comporterà l’invalidità sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che emendamento dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui fatto valere. Biella, lì ……………….. La Locatrice La Conduttrice CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Con riferimento al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare sopraesteso testo contrattuale la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui Locatrice in relazione al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli arttdisposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausolavengono qui specificatamente approvati gli articoli: artt. 2 1) Oggetto 2) (oggetto e durataDurata), 6 3) (esclusione di responsabilità di EDDestinazione e uso dell’immobile), 8 (riservatezza 4) Canoni 5) Cessione contratto dei crediti e tutela dei dati personali)crediti, 9 (foro esclusivo)6) Recesso anticipato 7) Registrazione e domicili contrattuali 8) Foro competente 9) Riservatezza 10) Disposizioni finali . Biella, 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali)lì ……………. ED concede:Per accettazione La Locatrice ====================================================================== CENTRI DI IMPUTAZIONE DELL’ENTRATA: Di introitare l’incasso al Cap. 310302320043 “Fitti reali di Fondi Rustici” sul BILANCIO 2016 IL DIRIGENTE

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Samples: Contratto Di Locazione

Disposizioni finali. La tolleranza Il Responsabile ha il compito di una curare l’aggiornamento della Procedura alla luce delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità evoluzioni della Normativa sul Registro Insider e delle altre clausoledisposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell’esperienza applicativa maturata, sottoponendo all’Amministratore Delegato, le quali dovranno essere considerate efficaciproposte di modifica e/o di integrazione della Procedura ritenute necessarie od opportune. In tali ipotesi Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto alle Persone le Parti si impegnano modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente Articolo e a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto ottenere l’accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con effetto immediato l’Accordole modalità indicate nel precedente Articolo 7. La scrivente Energica Motor Company S.p.A. (“Società” o “Titolare”), in ossequio all’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), all’art. 18 del Regolamento 596/2014/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento 596”) nonché al Regolamento di Esecuzione 347/2016/EU della Commissione Europea ha provveduto a istituire il Registro delle persone che hanno accesso a informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 1456 7 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi Regolamento 596 (il “Registro”). La informiamo che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro per la motivazione comunicatale a mezzo PECmail. Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella procedura prevista nel Regolamento interno per la gestione e la comunicazione all’ esterno di informazioni riservate e privilegiate, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx. * * * * * In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, intendiamo informarLa che i dati personali da Lei forniti alla Società, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile. Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in caso una banca di violazione delle previsioni dati. La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei dati personali che verranno inseriti all’interno del Registro, finalità e modalità del loro trattamento, eventuali destinatari terzi degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti ai sensi dell’art. 1456 7 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.cCodice., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Disposizioni finali. La tolleranza Commissione di una gara appositamente nominata dalla Società appaltante per la valutazione delle Parti offerte correttamente e tempestivamente pervenute procederà, in seduta pubblica - nel luogo, giorno e ora che saranno pubblicati con un anticipo di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una almeno cinque giorni sul profilo del Committente - all’esame dei plichi d’invio, alla loro apertura ed all’esame delle previsioni buste ivi contenute, nonché all’apertura della busta “A” e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta, nonché all’apertura e alla verifica del presente Accordo non potrà costituire contenuto delle buste “B” relativamente ai soli soggetti ammessi (e cioè coloro che abbiano presentato corretta documentazione amministrativa e risultino in possesso dei requisiti richiesti). Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche degli operatori concorrenti ammessi. Infine, in seduta pubblica, in data e ora che sarà comunicata, previa comunicazione dei punteggi complessivi ottenuti dalle offerte tecniche, la Commissione procederà all’apertura delle buste “C” degli operatori concorrenti ammessi ed alla lettura di ciascuna offerta economica, attribuendole il relativo punteggio, come indicato al precedente punto 8). La Commissione, quindi, procederà, per ciascun operatore concorrente, alla sommatoria dei punteggi conseguiti, rispettivamente, per l’offerta tecnica e per quella economica e, successivamente, disponendo i punteggi stessi in ordine decrescente, procederà alla formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti, con aggiudicazione provvisoria della gara all’operatore classificatosi primo in graduatoria. Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori concorrenti o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimaloro delegati muniti di apposita delega. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali I partecipanti dovranno essere considerate efficacimuniti di valido documento di riconoscimento. In tali ipotesi le Parti si impegnano Eventuali chiarimenti in merito al presente invito a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalidegara possono essere richiesti via e- mail, inefficaci all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx entro e non oltre il 18/01/2016, alle ore 12.00. Le comunicazioni agli operatori concorrenti - con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché alle aggiudicazioni - potranno essere indifferentemente effettuate da Zètema tramite posta raccomandata e/o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordofax e/o posta elettronica ordinaria (e.mail) o certificata, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, recapiti indicati dai concorrenti in caso sede di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.cgara., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Disposizioni finali. La tolleranza Direzione Aziendale può individuare, in xxx xxxxxxxxxxx , xxxxxxx x quanto previsto dal presente regolamento per far fronte ad esigenze di una funzionalità ed efficienza dei servizi ricorrendone validi presupposti motivati dai responsabili su proposta congiunta del responsabile della Struttura e del responsabile del S.P.S. con informativa alle XX.XX. L’inosservanza delle Parti disposizioni presenti nel regolamento sono causa di fronte all’inadempimento dell’altra Parte procedimenti disciplinari ai sensi della normativa vigente. Il mancato rispetto ad una di tali norme sarà motivo di valutazione personale ai sensi delle previsioni disposizioni che regolano l’istituto delle incentivazioni. Si fa riserva di adottare protocolli attuativi del presente Accordo non potrà costituire o regolamento per la fruizione di tutti gli istituti previsti dallo stesso, con revisione anche della relativa modulistica. Le modifiche dei turni di servizio programmati devono essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimacomunicate in tempo utile al dipendente e gli eventuali ordini di servizio, che è diritto del dipendente richiedere, devono risultare nel protocollo del S.P.S. Per la determinazione del personale e dei relativi minuti di assistenza si fa riferimento alla tabella di cui all’allegato B, tali livelli di assistenza possono variare sulla base della complessità della patologia trattata (case-mix ). L’invalidità ovvero l’inapplicabilità • sovrapposizione oraria in entrata e in uscita di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole10 minuti. Prestazione unica giornaliera su 6 giorni 8,00 – 14,00 Prestazione unica giornaliera su 5 giorni 8,00 – 14,00 / 14,30- 17,30 Articolazione su due turni su 6 giorni 8,00 - 14,00 / 14,00-20,00 Articolazione su due turni su 5 giorni con rientro programmato per recupero orario 7,00 – 14,00 / 14,00 – 21,00 Prestazione unica giornaliera su 5 giorni personale amministrativo 8,00 – 14,00 / 15,00 – 18,00 La rassegna presa in considerazione e l’analisi della evoluzione normativa nazionale e regionale ci ha permesso di individuare i criteri e i metodi con cui sono state effettuate, fina ad oggi, le quali dovranno essere considerate efficaciassegnazione di personale al livello delle unità operative. In tali ipotesi le Parti Di seguito e schematicamente si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione riportano i provvedimenti legislativi che, nello specifico, hanno dato direttive per la determinazione delle clausole invalidedotazioni organiche relative al personale sanitario in genere e, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordonello specifico, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui quelle relative agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.cinfermieri., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Samples: Regolamento Orario Di Servizio Ed Orario Di Lavoro Personale Del Comparto

Disposizioni finali. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo Xxxxxxxxx non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo Contratto non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordoil Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 6, 7, 8 e 98. <sigla controparte> ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordoil Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a EDal Contraente, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 73.2 a) d). La PEC di ED che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> dal Contraente per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo Contratto è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecnichexxxxx0@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Le richieste di assistenza dovranno essere fatte tramite i canali preposti, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente EDdescritti nell’Allegato 3. La PEC del Contraente che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> al Contraente di cui al presente Accordo Contratto è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e ......................................................................................... La casella di posta elettronica che dovrà essere utilizzata da ED per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausolacomunicazioni al Contraente è la seguente: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:.........................................................................................

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Samples: Contratto Per L’abilitazione Del Servizio

Disposizioni finali. Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo di riferimento. Resta inteso che le procedure di consultazione sindacale legate alla concessione dei trattamenti di CIGD potranno essere riviste una volta conclusa la fase di emergenza epidemiologica. Per quanto non previsto da questo accordo e dalla normativa nazionale, valgono le disposizioni regolamentari del Fondo. Le parti concordemente ritengono che sia opportuno che il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale trasferisca al Fondo le ulteriori risorse di cui all’articolo 44 bis del D. Lgs. 148/2015. Le parti concordemente ritengono altresì che, vista la particolarità del Fondo di solidarietà del Trentino, che tutela anche imprese ricomprese, a livello statale, nella disciplina della cig in deroga, i datori di lavoro tenuti al versamento contributivo al Fondo di solidarietà del Trentino (codice 7V), possano presentare domanda a valere sul presente accordo, qualora siano state interamente impegnate le risorse previste ai sensi dell’articolo 19 del DL in premessa citato e le ulteriori risorse in disponibilità al medesimo Fondo, purchè tale possibilità sia prevista dal predetto DL. Pertanto si richiede all’uopo un pronto chiarimento normativo o amministrativo da parte dello Stato. Le parti concordano di ritrovarsi prontamente per verificare le modalità di utilizzo dei fondi della cassa in deroga in relazione ad ulteriori modalità, definite dalla normativa sopravvenuta, di accesso alla stessa, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di accesso agli strumenti ordinari secondo la disciplina dell’art. 19 del DL 18/2020 per esaurimento delle risorse. Al presente accordo possono aderire anche altre associazioni di categoria datoriali comunicando l’adesione, anche via mail, all’Assessorato allo sviluppo economico, ricerca e lavoro. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni presente convenzione acquista efficacia espressa con l’inoltro del testo da parte dei sottoscrittori del presente Accordo accordo con mail anche non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimacertificata all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC Le parti convengono infine che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui il modello allegato al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecnicheaccordo potrà essere adeguato, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente EDdalla Provincia autonoma di Trento, alle eventuali modifiche normative intervenute inviandone copia ai sottoscrittori. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <eLetto, confermato e sottoscritto. L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E LAVORO - xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx - CONFINDUSTRIA TRENTO Il Presidente - Xxxxxx Xxxxxxx – CONFCOMMERCIO TRENTO IMPRESE PER L'ITALIA TRENTINO Il Presidente - Xxxxxxxx Xxxx -mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Samples: Accordo Quadro Fra La Provincia Di Trento E Le Parti Sociali Trentine Sui Criteri Di Accesso Agli Ammortizzatori Sociali in Deroga Per L’attuazione Dell’art. 22 Del d.l. N. 18 Del 17 Marzo 2020

Disposizioni finali. La tolleranza Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di una delle Parti quanto previsto: • dal presente documento; • dal X.Xxx. n. 50/2016 (e s.m.i); • dal Codice civile; • da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia. Allegato: TABELLA A - Elenco veicoli Città di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso Xxx X. X. Xxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, XX - Tel: 0423.73.54 - Fax: 0000.000000 C.F./P.Iva:00481880268 – Sito web: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx Email: xxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx - Pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx Protocollo e data come da segnatura a margine Approvato con determinazione dirigenziale n. Con il presente avviso il Comune di Castelfranco Veneto intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’ottenimento di preventivi al fine di individuare l’operatore economico con il quale concludere un Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’AccordoQuadro, ai sensi dell’art. 1456 54, comma 3 del Codice CivileD. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di manutenzione, riparazione e revisione di tutti i veicoli a motore di proprietà ovvero in uso all’Amministrazione Comunale. L’accordo quadro, con il quale vengono stabilite le norme generali che disciplineranno il rapporto contrattuale stesso nonché i singoli contratti di affidamento derivati (sulla base delle esigenze rappresentate da parte del Servizio Economato di questo Comune per uno o più interventi di manutenzione) verrà concluso mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, affidamento diretto ai sensi dell’art. 1456 1, comma 2, lettera a, del Codice CivileD.L. n. 76/2020, mediante comunicazione a EDconvertito in legge, da inviarsi a mezzo PECe s.m.i., in caso MEPA, con l’operatore economico che avrà presentato il preventivo economico migliore. L’acquisizione dei preventivi non comporta l’assunzione di violazione delle previsioni alcun obbligo specifico da parte del Comune, che non assume alcun vincolo in ordine alla successiva conclusione dell’accordo quadro in riferimento al servizio in oggetto. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di cui agli arttaffidamento concorsuale o para concorsuale e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, Il presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell’artdell'art. 1456 1336 del Codice Civilecodice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>ma semplice acquisizione di informazione di mercato che non vincola l’Amministrazione al prosieguo dell’iter procedurale. Il presente avviso pertanto non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che si riserva comunque di sospendere, da inviarsi a mezzo PEC, modificare o annullare l’avviso stesso e di non dar luogo al successivo procedimento di affidamento diretto senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in caso presenza di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.cun solo preventivo., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Disposizioni finali. Per tutto quanto non specificatamente indicato, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di forniture, al codice civile, a tutte le norme presenti nell’ordinamento e alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze nonché alle regole della piattaforma Xx.Xx.Xx. Si precisa che per la procedura in oggetto l’imposto di bollo è dovuta nella misura di Euro 16,00 per la presentazione dell’offerta economica. Pertanto, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di bollo, dovrà essere restituita debitamente compilata e firmata digitalmente l’apposita dichiarazione allegata alla documentazione del processo (Allegato 3). La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausolemancanza dell’allegato suddetto, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto debitamente compilato e con effetto immediato l’Accordola marca apposta e annullata come richiesto, ai sensi dell’artnon costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura al quale comunque sarà richiesta prontamente la regolarizzazione dell’imposta. 1456 Qualora tale regolarizzazione non intervenisse, nei tempi richiesti, il mancato assolvimento dell’obbligo sarà tempestivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Il responsabile del Codice Civileprocedimento è la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx – P.O. Direzione Didattica dei C.F.P., mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso i referenti per la procedura di violazione delle previsioni degli arttselezione del fornitore sono la Sig.ra Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx e la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx. 7, 8 e 9Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx N. 3 allegati parte integrante: -“Allegato 1) Modulo offerta economica Materiale di consumo vario” – -Dichiarazione ex art. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 80 (oggetto e durataAll.2), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:

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Disposizioni finali. La tolleranza Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia. (da inserire nella prima busta Documentazione amministrativa) Procedura di una selezione per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, health food , spremute d’aranciae erogatore prodotti igienico –sanitari mediante distributori automatici da installare presso i locali del Municipio Roma VI delle Parti torri - Codice CIG: ………………. Il sottoscritto nato a ( ) il residente a in via n. in qualità di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimadella Ditta con sede in tel. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, fax Partita IVA ai sensi dell’artdegli articoli 46 e segg. 1456 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate • di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività richiesta nel bando di gara; • di essere in regola con le norme previdenziali e assistenziali vigenti; • di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 – 2000; • di essere in possesso di idonee referenze bancarie e della capacità finanziaria ed economica per adempiere agli obblighi contrattuali; • di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del Xx.xx 163/06; • di non essere incorso in condanne penali da cui consegue l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 32 quater C.P).; • di non avere commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, addotto dall’A.C., nell’esercizio della propria attività di impresa; • di essere in regola con gli obblighi assicurativi, con regolare polizza assicurativa R.C.V.T. , stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione. • di aver effettuato in data il sopralluogo dei locali, come da attestato rilasciato dal Municipio VI delle Torri , debitamente timbrato, (all.2 A) e di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta e alle condizioni che possono influire sull’esecuzione della fornitura. Data, Firma del legale rappresentante Si allega copia del documento d’identità del firmatario Procedura di selezione per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, health food , spremute d’arancia e erogatore prodotti igienico-sanitari mediante distributori automatici da installare presso i locali del Municipio Roma VI - Codice CivileCIG: 6263352992 Si attesta che il sig. Legale rappresentante/delegato della Ditta ha preso visione dei luoghi destinati al posizionamento dei distributori in data (da inserire nella busta Offerta economica) Procedura di selezione per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, health food , spremute d’arancia ed erogatore prodotti igienico-sanitari mediante comunicazione all’altra Partedistributori automatici da installare presso i locali del Municipio Roma VI delle Torri - Codice CIG: 6263352992 Il sottoscritto , da inviarsi nato a mezzo PECil , in caso qualità di violazione delle previsioni degli arttlegale rappresentante della Ditta , con sede a prov. 7( ); P.IVA , 8 e 9tel. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo,fax , ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:pec

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Disposizioni finali. La tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni Entro un anno dalla stipula del presente Accordo non potrà costituire contratto, su richiesta di parte sindacale o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausoledatoriale, le quali dovranno essere considerate efficaciparti si riuniscono per valutare lo stato di attuazione del CCI e degli accordi successivamente intervenuti nonché le eventuali necessità di modifiche e adeguamenti. In tali ipotesi Entro il 31 gennaio 2009 le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabiliparti provvedono alla designazione dei componenti del Comitato paritetico di cui all’art. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC5 CCNL 11.2.2008 DICHIARAZIONI CONGIUNTE N°1 Le parti concordano sulla circostanza che, in caso sede di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere definizione o revisione dei criteri generali per l’esercizio della facoltà di diritto e stabilire – con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 il dipendente interessato – le condizioni per una conclusione anticipata del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PECrapporto di lavoro, in caso base a quanto previsto dall’art. 51, ultimo comma, CCNL 4.3.2003, l’Ente debba anzitutto precisare che la norma può trovare applicazione esclusivamente nei riguardi del personale che abbia maturato almeno i requisiti minimi per essere ammesso al pensionamento di violazione anzianità e che la determinazione del numero di mensilità costituenti il c.d. incentivo all’esodo, ciascuna delle previsioni quali di importo pari a 1/12 del trattamento economico annuo, costituito dalle voci di cui agli arttsub a), b), c), d), e), f) e g) del comma I art. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC54 CCNL 4.3.2003, in caso godimento dal dipendente al momento della presentazione dell’offerta da parte dell’amministrazione, deve avvenire in misura proporzionale al numero di violazione delle previsioni mesi che mancano al compimento dell’età massima prevista dalla legge come causa di cui agli arttcessazione del rapporto di lavoro (65simo anno di età) e, in ogni caso, con un tetto massimo di dette mensilità. 3.4N° 2 Nel prendere atto che l’art. 12, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED comma 9, del CCNL 11.2.2008 ha disapplicato la disciplina relativa ai superminimi con diretto riferimento al personale inquadrato nelle aree di cui al nuovo sistema di classificazione, le parti convengono che in questa fase tale istituto economico debba considerarsi congelato anche nei riguardi del personale appartenente alla categoria dei quadri, per il quale le parti stesse assumono l’impegno reciproco a definire, in occasione del rinnovo contrattuale relativo al periodo 2006-09, biennio economico 2006-07, un trattamento economico accessorio, legato alla posizione ricoperta, che assorba i diversi compensi ad oggi spettanti, con l’obiettivo di valorizzare, anche dal punto di vista economico, il ruolo assolto da tali figure all’interno dell’organizzazione dell’Ente. N° 3 In considerazione degli aspetti gestionali del tutto innovativi che discendono dal nuovo sistema di classificazione del personale, in particolare per quel che riguarda lo sviluppo economico e professionale del personale stesso, le parti convengono sulla necessità che il personale della qualifica dirigenziale, in quanto attore principale di tale processo gestionale, debba essere favorito nel suo percorso di interazione con il processo medesimo attraverso un piano integrato di supporti informativi, metodologici e formativi da definire in tempi utili da consentire il primo step valutativo. N° 4 Tenuto conto della rilevanza attribuita con il presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecnichecontratto integrativo alla valutazione nell’ambito del più ampio sistema di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, <le parti ritengono che una migliore riuscita del sistema di valutazione passa anche per il corretto approccio dei diversi attori del sistema stesso ai rispetti ruoli e che, quindi, la capacità di saper valutare i propri collaboratori debba rappresentare, a sua volta, una delle componenti della valutazione dei comportamenti organizzativi dei valutatori. NOTE A VERBALE CGIL CISL UIL N° 1 Le sottoscriventi XX.XX. firmatarie del CCNI dell’Unioncamere sottolineano il buon lavoro svolto nell’ambito del sistema di valutazione, introducendo forti elementi di equità e trasparenza per i lavoratori di Unioncamere. In tale contesto, si ribadisce però con forza che, il ruolo importante e discrezionale di valutazione da parte dei dirigenti dell’Unioncamere, desta ancora preoccupazione in termini di compiuta trasparenza. Ciò soprattutto in considerazione che i dirigenti, anche in forza della innaturale collocazione contrattuale nel settore del terziario avanzato, trasmettono in modo improprio al personale gli effetti della valutazione privatistica che è effettuata nei loro confronti dal Segretario Generale. Le norme che regolano i rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, compreso il D.Lgs. 165/01, vanno rispettate e devono essere applicate anche dai, e nei confronti dei, Dirigenti dell’Unioncamere, Ente pubblico non economico, evidenziando anche per essi la parte di responsabilità e di risultato, anche se si applica il contratto del terziario avanzato del personale Dirigente. N° 2 Con la sigla controparte> potrà utilizzare del presente Contratto Integrativo, queste XX.XX. ritengono di aver svolto un’opera positiva, con particolare riguardo alla materia degli sviluppi economici nelle aree ed al riconoscimento, condiviso da Unioncamere con la casella mail sigla del Referente EDContratto Integrativo, dell’alta qualità professionale dei lavoratori dell’Ente. La PEC Questo riconoscimento testimonia dell’esistenza di professionalità qualificate che dovrà essere utilizzata sono in grado di supportare appieno le attività dell’Ente, e che troppo spesso risultano mortificate nel pieno dispiegarsi della propria realizzazione lavorativa da ED personale esterno privato, il cui utilizzo, per comunicazioni al/alla <sigla controparte> altro, talora non si armonizza con le strutture dell’Unione e, comunque, solleva dubbi in termini di economicità di sistema. Il massiccio ricorso a personale esterno (al momento pari al 24 % dell’organico) si pone in controtendenza rispetto alle primarie esigenze di economicità che sono imposte a tutte le Amministrazioni Pubbliche dal periodo economicamente difficile che il Paese attraversa. Vista la difforme prassi messa sinora in piedi da Unioncamere, queste XX.XX. ribadiscono la richiesta, più volte formulata, che sia applicata la vigente norma del CCNL sui distacchi da soggetti esterni. norma che fa riferimento sempre ed esclusivamente ad un impiego temporaneo, mentre alcuni di tali lavoratori “esterni” sono in Unioncamere anche da oltre dieci anni. Queste XX.XX. chiedono, altresì, che sulla questione sia data trasparente e puntuale preventiva informazione in sede di applicazione delle norme in materia di organizzazione degli uffici di cui al presente Accordo è: <all’art. 5 lett. a) punto e-mail PEC controparte>) del CCNL 04.03.2003. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione  Attività  Responsabilità  Relazioni  Conoscenze professionali  Capacità A1 – A2 – A3 Capacità di responsabilità risolvere problemi operativi di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione) e 13 (disposizioni finali). ED concede:tipo semplice con immediatezza

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Disposizioni finali. La tolleranza Le presenti Condizioni Generali unitamente al contratto e agli allegati costituiscono l’unica regolamentazione del rapporto con il Cliente, dovendosi considerare superato ogni precedente accordo. Le presenti Condizioni Generali di una contratto potranno subire tutte le modifiche imposte da leggi e/o regolamenti. BBBBell si impegna a comunicare, in forma scritta (fax, mail o PEC), al Cliente ogni modifica relativa alle condizioni generali di contratto del servizio con un preavviso non inferiore a 60 giorni lavorativi dalla data di efficacia delle Parti modifiche stesse. Il Cliente che non intende accettare le modifiche proposte da BBBell deve comunicare per iscritto la propria volontà di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una recedere, entro e non oltre la predetta data, senza corrispondere alcuna penale. E’, comunque, tenuto al pagamento degli eventuali importi maturati per la fruizione del servizio fino alla data di efficacia del recesso, nonché al rimborso di quanto previsto dall’art. 9). Il mancato esercizio del diritto di recesso nei termini sopra previsti, costituisce accettazione delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza modifiche adottate da BBBell. Le modificazioni delle condizioni generali di contratto sono automaticamente applicate, se vantaggiose per il Cliente. Anche in questo caso, il Cliente ha, comunque, diritto di recedere dal contratto, senza penali, a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesimaseguito della proposta di modifica da parte di BBBell con le modalità sopra indicate. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità Il Cliente dichiara espressamente di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, aver letto le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere Condizioni Generali di diritto contratto sopra riportate e con effetto immediato l’Accordodi approvare specificatamente per iscritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausolai patti che riguardano: artt. 2 3 (oggetto e durataconclusione contratto), 4 (fornitura dei servizi), 5 (predisposizione delle apparecchiature), 6 (esclusione attivazione del servizio), 7 (limitazioni di responsabilità di EDresponsabilità), 8 (riservatezza e tutela dei dati personaliobblighi del Cliente), 9 (foro esclusivodurata e recesso), 11 (Modello Organizzativo 231corrispettivi e modalità di pagamento), Codice Etico e Piano tolleranza zero alla corruzione12 (traffico anomalo), 13 (reclami), 14 (clausola risolutiva espressa), 16 (responsabilità dell’operatore), 17 (cessione del contratto), 18 (foro competente) e 13 20 (disposizioni finali). ED concede:) Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet di BBBell.

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