Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE; 9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti. 9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente. 9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali. 9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Responsabile Del Trattamento Dei Dati Personali, Responsabile Del Trattamento Dei Dati Personali
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel ContrattoLa tolleranza di una delle Parti di fronte all’inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle previsioni del presente Accordo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive violazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima. L’invalidità ovvero l’inapplicabilità di una o più clausole del presente Accordo non comporterà l’invalidità o l’inapplicabilità delle altre clausole, l’Istituto le quali dovranno essere considerate efficaci. In tali ipotesi le Parti si riserva la facoltà impegnano a provvedere all’immediata sostituzione delle clausole invalide, inefficaci o inapplicabili. Ciascuna Parte potrà risolvere di risolvere il Contratto in parola diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.Codice Civile, con revoca immediata della nomina in oggettomediante comunicazione all’altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di inosservanza violazione delle previsioni degli artt. 7, 8 e 9. <sigla controparte> potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a ED, da parte dell’operatoreinviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.2. ED potrà risolvere di diritto e con effetto immediato l’Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al/alla <sigla controparte>, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni di cui agli artt. 3.4, 7. La PEC che dovrà essere utilizzata dal/dalla <sigla controparte> per le comunicazioni a ED di cui al presente Accordo è: • delle disposizioni x-xxxxxxxxxxxxx@xxx.x-xxxxxxxxxxxxx.xx Per comunicazioni tecniche, <sigla controparte> potrà utilizzare la casella mail del Referente ED. La PEC che dovrà essere utilizzata da ED per comunicazioni al/alla <sigla controparte> di legge in materia cui al presente Accordo è: <e-mail PEC controparte>. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausola: artt. 2 (oggetto e durata), 6 (esclusione di protezione responsabilità di ED), 8 (riservatezza e tutela dei dati personali; • del divieto di comunicazione ), 9 (foro esclusivo), 11 (Modello Organizzativo 231, Codice Etico e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice Piano tolleranza zero alla corruzione) e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti13 (disposizioni finali).
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Contratto Per Attività Propedeutiche Ai Test Di Integrazione, Contratto Per Attività Propedeutiche Ai Test Di Integrazione
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà 1. Le disposizioni di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggettocui al presente accordo sono applicabili, in caso quanto compatibili con la natura del rapporto di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione lavoro e di diffusione dei dati personalicon i relativi istituti contrattuali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitianche al personale dirigente.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto2. Le spese per I datori di lavoro potranno concordare con i diretti interessati specifiche ed ulteriori misure individuate tra le parti, ferma restando la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi loro conformità alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personalicontratto.
9.5 Salvo diversa pattuizione3. Le Parti concordano sul carattere sperimentale del presente accordo e si impegnano a monitorarne gli effetti, il anche in conseguenza della eventuale emanazione di ulteriori provvedimenti, aventi le medesime finalità, che dovessero essere adottati dalle competenti autorità. In tale evenienza le Parti valuteranno la possibilità di rideterminare i contenuti del presente Atto accordo. Ferme restando le competenze del Comitato paritetico previsto dall’art. 5, comma 8, del Protocollo di Nomina cesseràsettore del 12 maggio 2020: detto monitoraggio si estende anche alla verifica degli effetti che scaturiscono dal suddetto Protocollo.
4. Le parti convengono che tutte le disposizioni e misure previste dal presente accordo non costituiscono un impegno per futuri nuovi accordi, essendo motivate e definite dalle particolari esigenze organizzative e gestionali che derivano dai vincoli di sicurezza necessari per fronteggiare la situazione di emergenza COVID–19. Le disposizioni del presente accordo debbono ritenersi, comunque, integrate e/o modificate da eventuali interventi normativi che dovessero ridefinire i soggetti e/o le misure già adottate da precedenti disposizioni di produrre legge. Resta in ogni caso ferma l’applicabilità degli istituti previsti nel presente accordo qualora siano più favorevoli rispetto alle nuove disposizioni di legge.
5. Ferma restando la possibilità di concordare la cessazione anticipata degli effetti del presente accordo in conseguenza del venir meno dei relativi presupposti anche prima della data di scadenza, lo stesso avrà durata fino al 20 settembre 2020. Esso si intenderà prorogato di ulteriori 90 giorni in assenza di formale disdetta di una delle parti. Le risultanze della sua applicazione saranno oggetto di apposito incontro tra le parti firmatarie al fine di procedere ad una specifica verifica sulla possibilità di esportarne i propri effetti relativi contenuti nel prossimo CCNL, adattandolo alle diverse esigenze che saranno eventualmente individuate.
6. Le parti manifesteranno la loro adesione al termine dell’erogazione presente accordo con sottoscrizione da realizzarsi con l’apposizione della firma che potrà essere di tipo elettronico (secondo i requisiti del lavoroCAD) ovvero, se manuale, con la relativa apposizione sul documento stampato, il quale, scannerizzato e salvato in formato pdf, verrà ritrasmesso alla controparte. Ove risulti gravoso l’utilizzo di scanner e/servizio/fornitura oggetto del Contrattoo fotocopiatrici, le parti stabiliscono che, ai fini della sua validità, esso potrà trasmesso in formato pdf allegato ad una pec nella quale dovrà essere comunicata la dichiarazione di sottoscrizione, con accettazione integrale, dell’accordo allegato.
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Disposizioni finali. 9.1 Salvo 41.1. Le operazioni relative al Contratto sono soggette ad IVA a carico del Cliente, ove previsto dalla legge. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e pesi fiscali comunque connessi al Contratto, nei casi consentiti dalla legge
41.2. Il Contratto concluso a norma delle presenti Condizioni Generali annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo tra le parti in relazione ai Servizi, le Opzioni, i Servizi Aggiuntivi forniti da Terrecablate, ivi incluso il noleggio di Apparati, nonché in relazione ad ogni prestazione connessa, dipendente o conseguente alla fornitura dei Servizi erogati da Terrecablate, e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta alle presenti Condizioni Generali, al Contratto, ai suoi allegati, o ai documenti in essi richiamati, sarà valida ed efficace tra le Parti se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In ipotesi di accordi particolari con il Cliente questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum alle presenti Condizioni Generali.
41.3. Resta in ogni caso valido ed impregiudicato quanto stabilito espressamente previsto all'art. 9 delle presenti Condizioni Generali per la modifica del Contratto ad opera di Terrecablate.
41.4. In nessun caso eventuali inadempimenti o comportamenti del Cliente difformi rispetto al Contratto potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati da Terrecablate. L'eventuale inerzia di Terrecablate nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.
41.5. L’eventuale inefficacia o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
41.6. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle le Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovràfanno espresso rinvio, nei limiti delle responsabilità accertatein cui ciò sia possibile, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni norme di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personalivigenti.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Telecommunications
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito La Commissione di gara appositamente nominata dalla Società appaltante per la valutazione delle offerte correttamente e tempestivamente pervenute procederà, in seduta pubblica - nel Contrattoluogo, l’Istituto si riserva giorno e ora che saranno pubblicati con un anticipo di almeno cinque giorni sul profilo del Committente - all’esame dei plichi d’invio, alla loro apertura ed all’esame delle buste ivi contenute, nonché all’apertura della busta “A” e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta, nonché all’apertura e alla verifica del contenuto delle buste “B” relativamente ai soli soggetti ammessi (e cioè coloro che abbiano presentato corretta documentazione amministrativa e risultino in possesso dei requisiti richiesti). Successivamente, in seduta riservata, la facoltà Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche degli operatori concorrenti ammessi. Infine, in seduta pubblica, in data e ora che sarà comunicata, previa comunicazione dei punteggi complessivi ottenuti dalle offerte tecniche, la Commissione procederà all’apertura delle buste “C” degli operatori concorrenti ammessi ed alla lettura di risolvere ciascuna offerta economica, attribuendole il Contratto relativo punteggio, come indicato al precedente punto 8). La Commissione, quindi, procederà, per ciascun operatore concorrente, alla sommatoria dei punteggi conseguiti, rispettivamente, per l’offerta tecnica e per quella economica e, successivamente, disponendo i punteggi stessi in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.ordine decrescente, procederà alla formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti, con revoca immediata aggiudicazione provvisoria della nomina gara all’operatore classificatosi primo in oggettograduatoria. Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori concorrenti o loro delegati muniti di apposita delega. I partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. Eventuali chiarimenti in merito al presente invito a gara possono essere richiesti via e- mail, all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx entro e non oltre il 18/01/2016, alle ore 12.00. Le comunicazioni agli operatori concorrenti - con particolare riferimento alle decisioni prese in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di diffusione dei dati personalichiarimenti, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse alle aggiudicazioni - potranno essere indifferentemente effettuate da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole Zètema tramite posta raccomandata e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto fax e/o posta elettronica ordinaria (e.mail) o certificata, ai recapiti indicati dai concorrenti in sede di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitigara.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Telecommunications
Disposizioni finali. 9.1 (1) Salvo quanto stabilito nel Contrattoche la Legge non disponga particolari formalità, l’Istituto le comunicazioni tra Up2You e il Cliente avverranno elettronicamente. Up2You si riserva in ogni caso il diritto di indicare, in casi particolari, una forma diversa, quali ad esempio la facoltà forma scritta, la posta elettronica certificata.
(2) Al rapporto contrattuale tra Up2You e il Cliente, inteso nella sua globalità, si applicano le leggi sostanziali italiane.
(3) L'invalidità di una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali non pregiudica la validità del contratto nel suo complesso. Le Parti si impegnano a sostituire eventuali disposizioni contrattuali inefficaci con disposizioni valide che vi si avvicinino i l più possibile quanto allo scopo economico perseguito. Finché tale modifica non sia stata concordata, la previsione inefficace sarà interpretata nel senso che le consenta una qualche utilità e che maggiormente si avvicina allo scopo economico della disposizione non valida. Lo stesso principio si applica nel caso di una lacuna del contratto, che deve essere colmata. Le disposizioni delle presenti Condizioni Generali contrarie a norme imperative sono sostituite di diritto dalle disposizioni di legge applicabili.
(4) Nel caso in cui una Parte sia colpita da un evento di forza maggiore e/o caso fortuito, e sia in grado di dimostrarlo, essa è esonerata dall’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, da qualsiasi responsabilità per risarcimento dei danni e/o da qualsiasi altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui si è verificato l’evento, e a condizione che ne abbia dato tempestivo avviso all’altra Parte. Se l'effetto dell'impedimento determinato dal caso fortuito o dall’evento di forza maggiore è temporaneo, l’esonero di cui sopra si applica fintantoché l'impedimento/evento invocato impedisce l'adempimento da parte della Parteinteressata. Qualora la durata dell'impedimento/evento invocato abbia l’effetto di privare le Parti, in modo sostanziale, di ciò che esse potevano ragionevolmente attendersi dal contratto, ciascuna Parte ha il diritto di risolvere il Contratto contratto mediante comunicazione scritta all'altra Parte entro un termine ragionevole. Se non diversamente concordato, le Parti convengono espressamente sin d’ora che il contratto potrà essere risolto da ciascuna delle Parti se l'impedimento/evento perdura oltre i 30 giorni.
(5) Up2You si riserva espressamente il diritto di modificare le proprie condizioni contrattuali, a proprio insindacabile giudizio e in parola ai sensi dell’artqualsiasi momento. 1456 del CodUp2You informerà tempestivamente il Cliente dell’intervenuta modifica delle Condizioni Generali, via e-mail e comunque prima che tali modifiche entrino in vigore. Civ.Le modifiche apportate da Up2You si considereranno accettate, con revoca immediata della nomina in oggetto, in salvo che il Cliente non si opponga formalmente a tali modifiche entro 10 giorni dalla comunicazione. In caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge opposizione, le modifiche non troveranno applicazione e il rapporto contrattuale continuerà ad essere regolato dalle condizioni contrattuali originarie. Up2You si impegna sin d’ora a ricordare al Cliente, nel momento in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve dovesse comunicargli le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Attomodifiche contrattuali unilaterali, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi termine entro cui egli può opporsi a tali modifiche e le conseguenze legate al silenzio (a valere quale assenso alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personalimodifiche unilaterali).
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi
Disposizioni finali. 9.1 Salvo 14.1 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, le informazioni periodiche sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui ai precedenti artt. 6.10, 7.3, 8.9, 9.2 e 11.9 sono altresì fornite al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Enel.
14.2 Il Consiglio di Amministrazione di Enel valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo contro, tra l’altro, dell’efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Enel su proposta o previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate. In deroga a quanto stabilito precede, l’Amministratore Delegato può provvedere direttamente alla modifica dell’Allegato “A” alla presente Procedura per assicurarne un costante allineamento con la normativa ed i Principi Contabili Internazionali pro tempore vigenti, dandone successiva informativa al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.
14.3 Il Collegio Sindacale di Enel vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola Regolamento Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all’Assemblea della Società ai sensi dell’art. 1456 153 del Cod. Civ., con revoca immediata Testo Unico della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitiFinanza.
9.3 Il 14.4 La presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo Procedura è a carico dell’Istitutodisposizione del pubblico sul sito internet della Società ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione. Le spese per la stipulazione modifiche alla medesima Procedura approvate dal Consiglio di Amministrazione di Enel nella riunione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - 17 giugno 2021 trovano applicazione a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti decorrere dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente1° luglio 2021.
9.4 Con la sottoscrizione del 14.5 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle Procedura si applicano le disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente regolamentari pro tempore vigenti e, in materia di protezione di dati personaliparticolare, quelle del Regolamento Parti Correlate. Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.
9.5 Salvo diversa pattuizione(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
(ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
(iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
(v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il presente Atto bilancio o di Nomina cesseràun’entità ad essa correlata;
(vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante)
(viii) l’entità, comunqueo un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di produrre direzione con responsabilità strategiche all’entità che redige il bilancio o alla controllante dell’entità che redige il bilancio Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]. • I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i propri effetti al termine dell’erogazione significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9]. • I “dirigenti con responsabilità strategiche” sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del lavoro/servizio/fornitura oggetto controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9]. • Si considerano “stretti familiari” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
b) i figli del Contrattoconiuge o del convivente di quella persona;
c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].
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Samples: Procedura Per La Disciplina Delle Operazioni Con Parti Correlate
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto10.1 EPLAN può, l’Istituto a sua discrezione e in considerazione dei legittimi interessi del Cliente, affidare prestazioni ai subcontraenti selezionati da EPLAN. EPLAN sarà responsabile per le prestazioni dei propri subcontraenti come se fossero prestazioni di EPLAN stessa.
10.2 Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti Condizioni Contrattuali devono essere in forma scritta (incluso fax ed email) per essere efficaci e devono essere espressamente indicate come tali. Ciò vale anche per qualsiasi modifica di questa clausola. Non è valido alcun patto accessorio stipulato oralmente.
10.3 Nel caso in cui una delle presenti Condizioni Contrattuali dovesse essere o divenire inefficace, o contenere un termine inammissibile o una lacuna, la validità delle restanti disposizioni non sarà compromessa in tal modo. In questa ipotesi, le parti contraenti sostituiranno la disposizione inefficace con una efficace che si riserva la facoltà di risolvere avvicini il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civpiù possibile alle intenzioni economiche e giuridiche delle parti contraenti.
10.4 Le presenti Condizioni Contrattuali e tutti i rapporti giuridici tra le parti contraenti sono disciplinati dalla legge italiana, con revoca immediata l’esclusione della nomina Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale dei beni e del diritto internazionale privato, e delle relative disposizioni sulla legge applicabile e sui conflitti di leggi.
10.5 Tutte le controversie al di fuori di o in oggettoconnessione con le presenti Condizioni Contrattuali e la loro validità dovranno essere decise da tre (3) arbitri in conformità alle “Rules of Arbitration” della International Chamber of Commerce (ICC); ciascuna delle parti nominerà un arbitro e gli arbitri nominati designeranno il terzo di essi. Sede dell’arbitrato sarà Milano e la lingua del procedimento sarà l’Inglese.
10.6 Il contratto non può essere trasferito o ceduto a terzi senza il previo consenso scritto di EPLAN (che non può essere negato irragionevolmente), in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • a meno che il cessionario o il consegnatario sia un successore legale del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto cedente o del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile cessionario a seguito di una violazione fusione, cessione, concentrazione, acquisizione, ristrutturazione giuridica, una cessione di legge azienda o un acquisto di tutte le attività a cui si riferisce l’oggetto delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitipresenti Condizioni Contrattuali.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Disposizioni finali. 9.1 Salvo 1. L’originale del presente accordo è conservato dal depositario, a Londra, e rimane aperto alla firma dei Governi menzionati nell’elenco allegato.
2. Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica o all’accettazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica e d’accettazione sono depositati presso il depositario.
3. Il presente Accordo entra in vigore quando almeno dodici (12) Governi menzio- nati nell’elenco allegato hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accetta- zione presso il depositario. Se un Governo menzionato nell’elenco allegato firma e ratifica o accetta il presente Accordo dopo la sua entrata in vigore, detto Accordo entra in vigore, per questo Governo, alla data del deposito del suo strumento di rati- fica o d’accettazione presso il depositario.
4. Il presente Accordo è pure aperto all’adesione di tutti i Governi che sono stati ammessi in qualità di membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo III let- tera b di detto Accordo. Per un Governo che rientra in questa categoria, l’Accordo entra in vigore alla data alla quale ha depositato il suo strumento d’adesione presso il depositario.
5. Al momento in cui deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione o di ade- sione o a qualsiasi data ulteriore, un Governo può, per il tramite di una notifica al depositario, dichiarare che il presente Accordo si applica pure a qualsiasi Stato autonomo che gli è liberamente associato o a qualsiasi territorio di cui è responsabile per quanto stabilito nel Contrattoattiene alle relazioni internazionali e il cui Governo l’ha informato che auspicava partecipare a detto Accordo. I Governi di questi Stati autonomi o di questi territori per i quali è indirizzata una notifica, l’Istituto si riserva sono membri dell’Organizzazione a titolo individuale o collettivo, secondo il tenore della notifica. Per i Governi di detti Stati autonomi o di detti territori per i quali è indirizzata una notifica dopo la facoltà sua entrata in vigore, l’Accordo entra in vigore alla data di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata ricezione della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, notifica da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitidepositario.
9.3 6. Il depositario informa i Governi menzionati nell’elenco allegato, nonché qualsiasi altro Governo che aderisce al presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo Accordo, su ogni firma, ratifica, accettazione, adesione e notifica, nonché sull’entrata in vigore dell’Accordo. Fatto a carico dell’IstitutoLondra, l’otto luglio millenovecentoottantasei. Le spese per la stipulazione Governi dei Paesi seguenti: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Nuova Zelanda Cipro Papuasia-Nuova Guinea Figi Regno Unito Gambia Sierra Leone Ghana Sri Lanka Giamaica Tanzania Guiana Trinidad e Tobago India Uganda Isole Salomon Zambia Kenya Zimbabwe Malawi Territori dipendenti dal Regno Unito Campo d’applicazione il 30 giugno 20203 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Afghanistan 14 giugno 2018 A 14 giugno 2018 Australia 31 luglio 1986 4 settembre 1987 Bahamas 18 maggio 1989 18 maggio 1989 Bangladesh 13 maggio 1987 4 settembre 1987 Barbados 28 gennaio 2013 A 28 gennaio 0000 Xxxxxxxx 28 gennaio 1987 4 settembre 0000 Xxxxxx 17 novembre 1993 17 novembre 1993 Burundi 28 febbraio 2001 A 28 febbraio 2001 Canada 29 luglio 1991 29 luglio 1991 Cile 5 ottobre 1995 A 5 ottobre 1995 Cina 21 agosto 1995 A 21 agosto 1995 Hong Kong 14 maggio 1987 4 settembre 1987 Cipro 17 luglio 1987 4 settembre 1987 Colombia 9 marzo 1995 A 9 marzo 1995 Xxxxx del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’AppaltatoreNord 13 maggio 2010 A 13 maggio 2010 Côte d’Ivoire 23 febbraio 2004 A 23 febbraio 2004 Filippine 16 novembre 1993 A 16 novembre 1993 Giamaica 4 maggio 1988 4 maggio 1988 Grenada 9 settembre 2010 A 9 settembre 2010 Guyana 18 dicembre 1986 4 settembre 1987 India 22 luglio 1988 22 luglio 1988 Kenya 13 novembre 1987 13 novembre 1987 Malawi 6 marzo 1987 4 settembre 1987 Malaysia 11 marzo 1987 4 settembre 1987 Marocco 10 gennaio 2005 A 10 gennaio 2005 Xxxxxxxx 8 gennaio 1988 8 gennaio 1988 Myanmar 28 giugno 1993 A 28 giugno 1996 Oman 2 ottobre 2000 A 2 ottobre 2000 Pakistan 6 maggio 1992 A 6 maggio 1992 Regno Unito 14 maggio 1987 4 settembre 1987 Anguilla 14 maggio 1987 4 settembre 1987 Bermuda 3 agosto 1987 4 settembre 1987 Isole Xxxxxxx 1° giugno 1988 1° giugno 1988 Isole Falkland 3 agosto 1987 4 settembre 1987 Isole Vergini britanniche 3 agosto 1987 4 settembre 1987 Montserrat 14 maggio 1987 4 settembre 1987 Sant’Elena 3 agosto 1987 4 settembre 1987 Ruanda 4 luglio 2013 A 4 luglio 2013 Xxxxxxxx, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di leggeIsole 10 novembre 1987 10 novembre 1987 3 RU 2003 1059, 2007 1393, 2013 825, 2020 3335. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si Una versione aggiornata del campo d’applicazione è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni pubblicata sul sito Internet del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguenteDFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Accordo Sul Cab International
Disposizioni finali. 9.1 Salvo Per le clausole non espressamente richiamate dal presente contratto, le parti rinviano a quanto stabilito già prescritto nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’artCapitolato d’oneri (Allegato n. ). 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in In caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge discordanza tra il Capitolato d’oneri e il contratto, prevale il presente contratto. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personalicontratti pubblici, nonché dell’obbligo alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il Responsabile Unico del Procedimento abbia segnalato la non trattare corretta e/o completa esecuzione del contratto. (se c’è il DUVRI) … Si precisa che nel presente caso, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello non trascurabile, si ritiene necessaria l’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, che forma parte sostanziale ed integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato, per le quali non si prevede un onere aggiuntivo (se si prevede un onere economico aggiuntivo) … per le quali si prevede un onere economico complessivo, per il periodo di anni, pari ad € (Euro in lettere ) IVA al esclusa, corrispondenti a complessivi € (Euro in lettere ) IVA al (se non c’è il DUVRI) …. Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per la fornitura di , come indicato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione n. 3/2008, è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per la sicurezza, e pertanto: ■ viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i dati oggetto del Contratto per finalità diverse rischi; ■ non sussistendo rischi interferenti da quelle previste dal Contratto medesimo; • valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. certificazione dell’ Ente (di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per 80 comma 1 – lettera indicare la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizionelettera dell’art.80 c. 1 ), il presente Atto contratto è sottoposto alla seguente clausola risolutiva espressa, come risulta da apposita dichiarazione del R.U.P. del : qualora le verifiche di Nomina cesseràcui all’art. 80 comma 1 – lettera indicare la lettera dell’art /80c. 1 , comunqueeffettuate presso l’ Ente ed attualmente in corso, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contrattodessero esito negativo il presente contratto è risolto immediatamente ed automaticamente.
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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi
Disposizioni finali. 9.1 Salvo Per quanto stabilito nel Contrattonon espressamente previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni del codice civile, l’Istituto si riserva delle leggi e regolamenti che disciplinano la facoltà materia. Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di risolvere il Contratto Roma. Vodafone Omnitel N.V. Operatore ROMA lì…
1. Requisiti tecnici per la realizzazione degli impianti trasmissivi della Società ospitata presso i siti VF-IT.
2. Requisiti di installazione, alimentazione ed ambientali che devono essere soddisfatti dal Società ospitata.
a) Gli apparati della Società ospitata dovranno poter essere installati in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggettoassenza o presenza di pavimento tecnico, in assenza o presenza di struttura di fila ed eventualmente a parete. Nel caso in cui sia presente il pavimento tecnico, gli apparati dovranno essere stabilmente ancorati alla sottostante soletta in cemento.
b) La Società ospitata dovrà installare i propri apparati in un telaio rispondente alle norme ETSI ed installabile sotto struttura di inosservanza fila. La fornitura del telaio è a carico della Società ospitata. Il telaio dovrà essere installato negli spazi indicati da parte dell’operatore: • delle disposizioni VF-IT, ove possibile su strutture di legge fila tipo ST-92, in materia alternativa a “muro”.
c) Gli apparati della Società ospitata dovranno essere conformi, relativamente all’alimentazione, alla norma ETSI ETS 300 132-2. Gli apparati dovranno poter operare con un valore di protezione dei dati personaliimpedenza <=3 Ohm. Qualora sia presente la struttura di fila, l'alimentazione e la terra saranno prelevate dalla struttura stessa. In assenza della struttura, l'alimentazione sarà prelevata dalla stazione di energia VF- IT, tramite connessione ridondata; • del divieto a tal scopo dovranno essere utilizzati cavi a doppia guaina (di comunicazione sezione adeguata) di tipo FG7(O)R, o equivalenti, ubicati in apposita canalina o in una canalina già esistente. La caduta di tensione ammissibile tra stazione di energia e apparato alimentato dovrà essere sempre inferiore o uguale a 1,5 V. In merito alla connessione alla barra di diffusione dei dati personaliterra VF-IT, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile si richiede l'utilizzo di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza chedoppia connessione tramite cavo giallo-verde tipo NO7V-K, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo modo da assicurare il rispetto della cosiddetta "Finestra di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguenteterra" implementata all’interno delle sale apparati VF-IT.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Co Location Agreement
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel ContrattoLe coperture assicurative sopra indicate, l’Istituto eventualmente adeguate, non costituiscono limi- tazioni delle responsabilità del Concessionario, il quale si riserva obbliga a dare tempestiva co- municazione al Comune di ogni eventuale danno a persone e/o cose, e di ogni richiesta di risarcimento nei suoi confronti o nei confronti dei soggetti per i quali deve rispondere. Il mancato rinnovo della polizza assicurativa o la mancata consegna della stessa entro 30 giorni dalla scadenza prevista, determina la facoltà del Comune di risolvere il contratto. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario si obbliga fin da ora a manlevare e a tene- re indenne il Comune da qualsiasi pretesa e/o richiesta di risarcimento e/o indennizzo che venisse avanzata da terzi danneggiati per fatti e colpa del Concessionario o di suoi incari- cati. Il Comune, qualora constatasse inadempienze agli obblighi assunti dal Concessionario, ha la facoltà di risolvere escutere le fideiussioni/polizze, senza diffida o procedimento giudiziario, salva ogni altra azione per gli ulteriori danni. Il Concessionario è tenuto a reintegrare, entro dieci giorni, le fideiussioni/polizze, qualora il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggettoComune abbia dovuto valersene, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge tutto o in materia di protezione dei dati personali; • parte, durante l’esecuzione del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiticontratto.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Capitolato Speciale
Disposizioni finali. 9.1 Salvo 1. Per quanto stabilito nel Contrattonon espressamente previsto o disciplinato all’interno della presente Convenzione, l’Istituto trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Il presente Accordo si riserva compone di 19 articoli ed è sottoscritto digitalmente. Il sottoscritto nato a il / / residente in n. in qualità di legale rappresentante dell’Ente in relazione al Progetto ammesso a contributo con Decreto n° del del Dipartimento per la facoltà trasformazione digitale, CUP , per un importo del contributo pari a Euro a valere sulle risorse di risolvere cui all’Avviso Pubblico “MAAS4ITALY” - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - ASSE 1 - SUB-INVESTIMENTO 1.4.6. “MOBILITY AS A SERVICE FOR ITALY - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU
1. l’erogazione dell’acconto previsto di € , pari al % dell’ammontare complessivo del contributo concesso;
2. che il Contratto suddetto importo sia accreditato sul seguente conto di tesoreria , (o sul conto corrente bancario nei casi in parola cui lo stesso non fosse assoggettato ai sensi dell’art. 1456 vincoli del Cod. Civ., regime di tesoreria unica) che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti nell’Avviso e nella Convenzione sottoscritta e trasmessa con revoca immediata della nomina in oggettoPEC ..……………..del , in caso di inosservanza da parte dell’operatoreparticolare: • delle disposizioni di legge ● che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di protezione concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità; ● che la documentazione di spesa prodotta è relativa a voci di spesa ammissibile di cui all’Avviso è pertinente e congrua; ● che per le spese rendicontate non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni a valere su programmi e strumenti dell’Unione; ● che sono stati trasmessi i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, nonché le informazioni connesse all’avanzamento degli indicatori legati al raggiungimento dei dati personalitarget e milestone del PNRR; • ● che le spese effettuate per la realizzazione del divieto progetto sono in aderenza al principio DNSH; ALLEGA1
1. la relazione sullo stato di comunicazione attuazione del progetto, con specifico riferimento al cronoprogramma procedurale e di diffusione spesa e al raggiungimento dei dati personalitarget e milestone, nonché dell’obbligo accompagnata da documentazione che comprova gli avanzamenti dichiarati relativi agli indicatori di non trattare i dati oggetto progetto con specifico riferimento ai milestone e target del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perditaPNRR;
2. gli atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da parte cui risulta chiaramente l’oggetto della prestazione nonché il riferimento all’operazione per la quale è stato concesso il contributo con indicazione del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitiCUP.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere 1 Attraverso il sistema informativo che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti sarà indicato dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguenteDipartimento.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Financing Agreement
Disposizioni finali. 9.1 14.1 Nel caso in cui una qualsiasi previsione del Contratto Quadro sia o diventi invalida, inefficace, o comunque inapplicabile, ciò non comporterà il venir meno della validità, efficacia, o applicabilità di qualsiasi altra previsione del Contratto Quadro. Le clausole e/o le previsioni del Contratto Quadro che siano o divengano invalide, inefficaci, o inapplicabili saranno da considerarsi sostituite da previsioni valide, efficaci, o applicabili, che riescano a raggiungere la finalità economicamente più simile alle previsioni ritenute invalidi, inefficaci, o inapplicabili o, se previsto dalla legge, saranno direttamente sostituite da previsioni di legge direttamente ed automaticamente applicabili. Tale ultimo principio si applicherà ad ogni lacuna eventualmente nel Contratto Quadro.
14.2 Salvo quanto stabilito nel Contrattodiversamente previsto in altre parti del Contratto Quadro, l’Istituto si riserva la facoltà tutte le comunicazioni e/o gli avvisi relativi al Contratto Quadro dovranno essere effettuate/i per iscritto e, salvo sia diversamente disposto, saranno effettuati per il tramite della Piattaforma Carrefour, mediante loro inserimento in detto ambiente e trasmissione di risolvere il avviso di diffusione all’indirizzo di posta elettronica del Fornitore o quando espressamente previsto, con le modalità di cui alla Procedura Elettronica sopra descritta.
14.3 Le Parti dichiarano e riconoscono che, nell’ambito del Contratto in parola Quadro, con riferimento alle operazioni descritte al precedente articolo 3, avranno piena validità tra esse, ai sensi dell’art. 1456 di quanto previsto dall’art 4 del Cod. Civ.D.P.R. 11/2/2005 n. 68, con revoca immediata le comunicazioni effettuate per il tramite di posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi specificati nel documento rappresentante Allegato 2 al Contratto Quadro; l’eventuale modifica dell’indirizzo di posta elettronica certificato di ciascuna parte dovrà essere comunicata all’altra Parte per iscritto ed avrà efficacia sostitutiva del precedente recapito solamente dal momento della nomina in oggettosua ricezione alla parte destinataria, in caso di inosservanza momento da parte dell’operatore: • delle disposizioni identificarsi ai sensi di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto relazione allo strumento di comunicazione e scelto dalla parte che deve effettuare la comunicazione. Per ogni comunicazione da rendersi per iscritto ai sensi di diffusione dei dati personalilegge o di quanto previsto nel presente contratto, nonché dell’obbligo salvo che non sia espressamente consentito un diverso mezzo, le parti riconosceranno validità unicamente alle comunicazioni effettuate per il tramite del servizio postale a mezzo di non trattare i dati oggetto posta raccomandata a.r.; è espressamente esclusa la validità di comunicazioni a mezzo telefax.
14.4 Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perditaDecreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e, quale obbligazione essenziale ai fini del presente contratto, si impegnano reciprocamente, nell’ambito dell’attuazione dell’operazione in comune, alla più stretta osservanza del suddetto Decreto. L’inosservanza, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole Fornitore e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere dei suoi collaboratori e/o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunqueausiliari, di produrre i propri una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Società a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contrattodi cui all’articolo 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a CIF.
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Samples: Contratto Quadro Di Cessione Di Crediti Di Impresa Pro Soluto
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito Il Concedente si riserva di ritirare o sospendere la presente procedura e di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, senza che i concorrenti abbiamo diritto ad alcuna forma di risarcimento o indennizzo neanche a titolo di responsabilità pre-contrattuale. La formulazione della graduatoria e la relativa proposta di aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o dalla lettera di aggiudicazione. Inoltre, l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo il Concedente non dovesse inviare la comunicazione di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara. Non è ammesso alcun corrispettivo per l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine del rapporto contrattuale. Si precisa, infine, che la Stazione Appaltante - nel rispetto della vigente normativa - per motivate e giustificate ragioni, potrà modificare l’iter procedurale sopra specificato. Si evidenzia che nei quindici giorni precedenti la sottoscrizione del Contratto, l’Istituto si riserva procederà alla revisione del PEF al fine di adeguare il valore del tasso di interesse base, assunto da ciascun concorrente in fase di gara, al valore dell’Interest Rate Swap a 20 anni rilevato alla data di esecuzione della procedura di riequilibrio. L'affidatario del contratto è obbligato ad acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni e/o certificazioni necessarie, senza oneri per l'Amministrazione. Al contratto e a tutti i contratti della filiera si applicherà la facoltà di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge normativa in materia di protezione tracciabilità dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti flussi finanziari di cui all’art. 29 del Codice 3 della legge n. 136/2010 e all’artss.mm.ii. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile nonché di una violazione di cui alla legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo n. 217/2010 e xx.xx. ii. Sono a carico dell’Istituto. Le dell’aggiudicatario tutte le spese per la contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguentecontratto.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Concessione Mista
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà 1. Le disposizioni di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggettocui al presente accordo sono applicabili, in caso quanto compatibili con la natura del rapporto di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione lavoro e di diffusione dei dati personalicon i relativi istituti contrattuali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitianche al personale dirigente.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto2. Le spese per I datori di lavoro potranno concordare con i diretti interessati specifiche e ulteriori misure individuate tra le parti, ferma restando la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi loro conformità alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personalicontratto.
9.5 Salvo diversa pattuizione3. Le Parti si impegnano a monitorare gli effetti del presente accordo, anche in conseguenza della eventuale emanazione d i ulteriori provvedimenti, aventi le medesime finalità, che dovessero essere adottati dalle competenti autorità, valutando la possibilità d i rideterminarne i contenuti. Ferme restando le competenze del Comitato paritetico previsto dall'art. 5, comma 8, del Protocollo di settore del 12 maggio 2020: detto monitoraggio si estende anche alla verifica degli effetti che scaturiscono dal suddetto Protocollo.
4. Le parti convengono che tutte le disposizioni e misure previste dal presente accordo non costituiscono un impegno per futuri nuovi accordi, essendo motivate e definite dalle particolari esigenze organizzative e gestionali che derivano dai vincoli di sicurezza necessari per fronteggiare la situazione di emergenza COVID-19. Le disposizioni del presente accordo debbono ritenersi comunque integrate e/o modificate da eventuali interventi normativi che dovessero ridefinire i soggetti e/o le misure già adottate da precedenti disposizioni di legge. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità degli istituti previsti nel presente accordo qualora siano più favorevoli rispetto alle nuove disposizioni di legge.
5. Ferma restando la possibilità di concordare la cessazione anticipata degli effetti del presente accordo in conseguenza del venir meno dei relativi presupposti anche prima della data di scadenza, lo stesso avrà durata fino al 31 gennaio 2021. In caso di proroga dell'emergenza disposta dalle autorità competenti esso si intenderà valido per ulteriori 15 giorni, termine entro il quale le Parti si impegnano a sottoscrivere un nuovo accordo o a confermare quello vigente. Le risultanze della sua applicazione saranno oggetto di apposito incontro tra le parti firmatarie al fine di procedere ad una specifica verifica sulla possibilità di esportarne i relativi contenuti nel prossimo CCNL, adattandolo alle diverse esigenze che saranno eventualmente individuate.
6. Le parti manifesteranno la loro adesione al presente accordo con sottoscrizione da realizzarsi con l'apposizione della firma che potrà essere di tipo elettronico (secondo i requisiti del CAD) ovvero, se manuale, con la relativa apposizione sul documento stampato, il presente Atto quale, scannerizzato e salvato in formato pdf, verrà ritrasmesso alla controparte. Xxx risulti gravoso l'utilizzo di Nomina cesseràscanner e/o di fotocopiatrici, comunquele parti stabiliscono che, ai fini della sua validità, esso potrà trasmesso in formato pdf allegato ad una pec nella quale dovrà essere comunicata la dichiarazione di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavorosottoscrizione, con accettazione integrale, dell'accordo allegato. PER SPORT E SALUTE/servizio/fornitura oggetto del ContrattoFSN PER LE XX.XX.
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Samples: Verbale Di Accordo
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti. Roma, lì I rappresentanti delle imprese assumono a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo rotazione il ruolo di Presidente della Consulta e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza chesi fanno carico, in base a quanto previsto dal presente Accordo tra impresa di appartenenza e Facoltà, di fornire il supporto organizzativo necessario alla gestione dell’Accordo stesso. La carica di Presidente ha durata biennale, rinnovabile una volta. La Presidenza del Comitato di Indirizzo e Controllo è in carico al contratto d’appaltoCoordinatore del Progetto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inpsaffiancato, a sostenere direttamente ogni turno, dal Direttore del Personale o Responsabile della Selezione, Formazione e qualsiasi onere Sviluppo di una delle Imprese. L’Azienda comunica o conferma per iscritto l’elenco dei propri membri designati nel comitato di Indirizzo e spesa conseguenteControllo con l’eventuale specificazione dei compiti loro attribuiti e l’elenco dei Consigli d’Area di proprio prioritario interesse. A fronte di nuove esigenze l’Azienda può integrare o modificare la lista dei Consigli d’Area di Prioritario interesse. La Consulta e il Comitato di Indirizzo e Controllo sono coadiuvati da una Segreteria Tecnica che ha il compito di sintetizzare gli argomenti da trattare / decisioni da prendere e propone soluzioni (scenari alternativi / rischi). E’ composta dal Coordinatore del Progetto, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte dal Responsabile Esecutivo e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, dai delegati delle Aziende. In particolare:
(I) predispone la bozza del piano degli interventi (da sottoporre all’approvazione della Consulta);
(II) monitora le iniziative avviate;
(III) gestisce le relazioni con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni le imprese aderenti al progetto per incrementare la conoscenza degli studenti del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione mondo del lavoro;
(IV) organizza eventi e seminari dedicati alla presentazione delle aziende e dei loro principali ambiti di attività, delle iniziative mirate agli studenti (business games) etc. Per svolgere attività su temi specifici, le Imprese costituiscono i seguenti Gruppi di lavoro: Gruppo di Lavoro per la Promozione della Cultura Scientifica e l’orientamento delgli Studenti in relazione alle scelte formative che esse/servizio/fornitura oggetto del Contratto.i compiono;
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Samples: Collaboration Agreement
Disposizioni finali. 9.1 Salvo Per gli strumenti finanziari non classificabili in alcuna delle Asset Classes sopra indicate la Banca chiederà istruzioni specifiche al cliente in merito alla Sede di ese- cuzione dell’ordine. Se, a causa di festività, eventi particolari che interessano la Sede di esecuzione prescelta o problemi tecnici, all’at- to della ricezione dell’ordine la Banca non è in grado di eseguire lo stesso in conformità a quanto stabilito nel Contrattonella presente Execution Policy, l’Istituto si riserva l’ordine può essere eseguito su una diversa Sede a condizione che sia perseguito l’interesse del cliente in termini di prezzo, costi, rapidità di esecuzione, probabilità di esecuzione e di regolamen- to. Se neppure la facoltà Sede di risolvere esecuzione alternativa risulta disponibile, la Banca necessita di istruzioni del cliente al riguardo. Se un ordine viene ricevuto al di fuori degli orari di nego- ziazione della Sede prescelta, l’ordine sarà trasmesso alla Sede il Contratto in parola ai sensi dell’artprimo giorno di negoziazione successivo. 1456 Qualora il cliente desideri l’inoltro dell’ordine nella stessa gior- nata, dovrà indicare una Sede di Esecuzione, tra quelle sulle quali la Banca può operare, alla quale la Banca pos- sa ancora trasmettere l’ordine. Per gli ordini già trasmessi ad una Sede di esecuzione (diversa dalla Banca stessa) che non siano ancora stati eseguiti, FinecoBank non provvede al trasferimento ad altra Sede. La Banca, entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine, ne dà informazione al cliente. La Banca è tenuta ad informare il cliente sullo stato dell’ordine non eseguito solo su richiesta del Codcliente medesimo. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, L’applicazione dell’Execution Policy è sostanzialmente basata sui sistemi informatici; in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni temporanea indisponibilità dei sistemi la Banca selezionerà la Se- de di legge esecuzione secondo la propria discrezionalità nell’intento di perseguire gli interessi del cliente. La presente Execution Policy è soggetta a periodiche revisioni – almeno una volta all’anno – e in materia ogni caso quando si verifichino eventi che possano concreta- mente influire sulla capacità di protezione dei dati personali; • del divieto FinecoBank di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.ottenere
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito Ai sensi dell’art. 38 – comma 2/bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (comma introdotto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014), la sanzione pecuniaria è stabilita nella misura dell’ 1 per mille del valore della gara Ai sensi dell’art. 46 – comma 1/ter – del D.Lgs. 163/2006, (comma aggiunto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014), le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. ▪ il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel Contrattocaso in cui, l’Istituto per qualsiasi motivo, non venga effettuato il recapito in tempo utile all'indirizzo indicato; ▪ al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; ▪ per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti collettivi nazionale e locale di lavoro di cui all’istanza di ammissione alla gara, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione effettuerà autonome verifiche presso lo Sportello Unico Previdenziale per l’acquisizione del DURC; L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare alla stazione committente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi. ▪ la consegna dei lavori potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto; ▪ i pagamenti relativi ai lavori della categoria prevalente svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dalla Ditta aggiudicataria che è obbligata a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie effettuate; ▪ sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto, nella forma pubblica amministrativa, e sua registrazione, quantificati in via presunta in € 2.000,00. Si precisa che, per la sottoscrizione del contratto d’appalto, il legale rappresentante, ovvero il soggetto titolato ad intervenire, dovrà essere munito di firma digitale; ▪ nel termine che verrà indicato dalla Stazione appaltante, l'impresa affidataria sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva e ad intervenire alla sottoscrizione del contratto d'appalto. Ove, nel termine indicato, l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dalla aggiudicazione; ▪ nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006; ▪ tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno devolute alla competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Vicenza. E’ escluso il Contratto in parola ricorso all’arbitrato. ▪ ai sensi dell’artdel D.Lgs. 1456 del Cod. Civ.30.06.2003, con revoca immediata della nomina in oggetton. 196, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge “Codice in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione ”, si rende noto che il trattamento dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto personali avviene per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, l’espletamento dei requisiti soli adempimenti connessi alla procedura di cui all’art. 29 del Codice alla presente lettera di invito e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle Parti sia ritenuta responsabile persone; L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di una violazione di legge sospendere o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel annullare la presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza cheprocedura, in base al contratto d’appaltoqualsiasi momento, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere senza che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguentealcun diritto possa derivarne alla ditta partecipante.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Contract for Public Works
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito Oltre all’osservanza delle norme specificate nel Contratto, l’Istituto l’Affidatario avrà l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e dagli eventuali subaffidatari le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che possono essere emanate in vigenza del Contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi rapporto con le operazioni oggetto del presente affidamento. Per tutto quanto non disciplinato da legge (o da regolamenti, provvedimenti amministrativi, …) e dal Contratto, l’Affidatario sarà tenuto a svolgere le prestazioni richieste in osservanza degli impegni generali di cui all’Art. 2, comma 2, nonché del principio di buona fede contrattuale e in coerenza con le prassi e gli usi negoziali consolidati nel corso dell’esecuzione dei servizi/attività da parte dei precedenti gestori, quali fonti di eterointegrazione del Contratto, anche in considerazione del subentro nel ramo d’azienda già in disponibilità dell’ATC, fino a nuovo accordo scritto integrativo/modificativo tra le Parti. L’Affidatario si riserva considera, all’atto dell’assunzione dei servizi/attività, a perfetta conoscenza delle aree individuate dal Comune e destinate a parcheggio a pagamento (sia su strada che in struttura) nelle quali dovrà espletare le operazioni specificate, nonché delle altre aree oggetto delle operazioni complementari alla mobilità, anche in considerazione dei sopralluoghi effettuati in fase di gara. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nell’Offerta valgono le disposizioni regolamentarie e legislative in materia. Allegati al Capitolato. Ai fini della regolazione dei servizi/attività affidati, si assume nell’ambito del Contratto come parte integrante e sostanziale tutta la facoltà documentazione di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.gara, con revoca immediata particolare riferimento agli Allegati: Allegato 01 (ALL01) – Obblighi di servizio e penali; Allegato 02 (ALL02) – Sistema di rendicontazione. Ai fini della nomina in oggettomigliore precisazione dei servizi/attività che l’Affidatario è impegnato a rendere, in caso particolare dei termini migliorativi e integrativi offerti in sede di inosservanza da gara e assunti come impegni contrattuali, si assume come parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione integrativa e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto sostanziale del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitil’Offerta.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Contratto Di Servizio
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà 21.1 L’eventuale nullità o inapplicabilità di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • una delle disposizioni del Contratto non avrà alcun effetto sulla nullità o inapplicabilità delle altre disposizioni. Le parti faranno tutto il possibile, e di legge comune accordo, per sostituire la disposizione particolare da una stipulazione valida e applicabile che hanno il rapporto più stretto con l’obbiettivo delle parti, e con la finalità e/o l’obbiettivo della stipulazione invalida o inapplicabile.
21.2 Il Fornitore tratta i dati del Cliente e dei suoi rappresentanti, lavoratori e dipendenti nella sua base di dati delle relazioni commerciali conformemente alla normativa in materia materia. Per ulteriore informazione il Fornitore riferisce alla sua politica di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitipersonali come pubblicata sullo sito web.
9.3 21.3 Solamente le Condizioni Generali in olandese ed in francese sono autentiche. Se il Fornitore mette a disposizione oltre versioni linguistiche (di parti) del Contratto, queste saranno fornite a scopo meramente informativo, e le parti non hanno il diritto di derivarne diritti.
21.4 Il presente Atto Fornitore può trasferire o delegare il Contratto o una parte di esso a qualsiasi persona, società o ditta, collegata o non comporta alcun onere aggiuntivo collegata, mediante subcontratto.
21.5 Il Cliente non ha il diritto di trasferire il Contratto o una parte di esso ad un terzo senza previo consenso scritto del Fornitore.
21.6 Solamente il Tribunale competente in materia più vicino della sede sociale del Fornitore, è autorizzato di conoscere eventuali controversie, salvo quando il Fornitore preferisce di adire il Tribunale (i) presso una sede di attività del Fornitore la quale non è la sede sociale, (ii) presso il domicilio o la sede sociale del Cliente, o (iii) presso il luogo d’esecuzione degli obblighi contrattuali.
21.7 Il paragrafo precedente deve essere interpretato a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione vantaggio del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’AppaltatoreFornitore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inpscosicché il Fornitore avrà il diritto di, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguentepropria discrezione, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.rinunciare
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Samples: Condizioni Generali Di Locazione
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel ContrattoIl presente Accordo, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto redatto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.n. copie, con revoca immediata della nomina in oggetto, sarà soggetto a registrazione solamente in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istitutod’uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Il presente atto è composto da pagine singole di carta uso bollo. Dovrà essere tradotto, solo per uso ufficioso, in lingua Inglese e [indicare la/le lingua/e prescelta/e], e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato. Gli Allegati sono formati da [indicare il tipo di allegati e il n. di pag.]. Il presente accordo di cooperazione transnazionale è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto “ ”. Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l’art. 15 – Norme applicabili e Foro competente. Il presente testo di contratto rappresenta solo uno schema generale che dovrà essere adattato alle esigenze concrete di ogni specifica operazione. Il presente Accordo, ad esempio, non disciplina l’utilizzo di risultati o beni già realizzati dai partner nell’ambito della precedente programmazione 2000-2006. È opportuno rivolgersi a un legale per ricevere assistenza specifica per la stipulazione redazione di un accordo di cooperazione che possa essere adatto alle specificità del progetto. Nessuna responsabilità potrà derivare all’autore dall’utilizzo del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale schema. Si noti che nel testo sono poste ad esclusivo inserite indicazioni di clausole alternative o opzionali e totale carico dell’Appaltatorenote esplicative. “Denominazione del progetto” L’anno il giorno del mese di tra i seguenti: GAL , fatte salve le sole tasse codice fiscale/Partita IVA con sede in , beneficiario della misura 421 del PSR – nome Regione, nella persona del proprio rappresentante legale , nato a , il e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In propositodomiciliato per la carica presso la sede del Gal in , l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione delegato alla stipula del presente Attoatto in virtù del [indicare l’atto di delega] di seguito denominato Capofila Gal , codice fiscale/Partita IVA con sede in , beneficiario della misura 421 del PSR – nome Regione, nella persona del proprio rappresentante legale , nato a , il Responsabile accetta e domiciliato per la nominacarica presso la sede del GAL , attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni delegato alla stipula del presente atto in virtù del [indicare l’atto di legge e ad ogni altra normativa vigente delega]; Gal (o altro tipo di partenariato pubblico privato giuridicamente costituito) , codice fiscale con sede in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, nella persona del proprio rappresentante legale , nato a , il e domiciliato per la carica presso la sede del GAL , delegato alla stipula del presente Atto atto in virtù del [indicare l’atto di Nomina cesseràdelega]; di seguito denominati Partner o GAL o, comunquecollettivamente, le Parti • I programmi di produrre sviluppo rurale previsti dagli articoli 63 e 65 del regolamento (CE) 1698/2005 hanno tra i propri effetti loro obiettivi il sostegno di azioni di cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro (interterritoriale) o tra territori di Stati membri e con territori di paesi terzi (transnazionale) • in accordo con le indicazioni della Commissione contenute nella Guida per l’attuazione della misura Cooperazione nell’ambito dell’Asse Leader (Guida del 19.11.2008), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta; • le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato “ ” (di seguito il “Progetto”) • i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario ed organizzativo del Progetto, nonché conferire al termine dell’erogazione Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza [oppure: senza rappresentanza], designandolo quale soggetto coordinatore del lavoro/servizio/fornitura oggetto del ContrattoProgetto.
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Disposizioni finali. 9.1 Salvo Per quanto stabilito non espressamente contemplata dal presente Regolamento, si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni , nonché dei regolamenti comunali di igiene e sanità, di polizia urbana e delle leggi e disposizioni statali e regionali inerenti i rifiuti. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.
1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.
2. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
a. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel Contrattocapitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), l’Istituto che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
b. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si riserva presta per la facoltà classificazione di risolvere un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il Contratto in parola codice corretto.
c. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
d. Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.
e. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi dell’artdella direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della nomina in oggettodirettiva 91/689/CEE e, in caso di inosservanza riferimento ai codici da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione H3 a H8, H10 e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni H11 del medesimo incaricato allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: - punto di infiammabilità < o = 55 °C, - una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%, - una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%, - una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%, - una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%, - una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%, - una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%, - una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e da ogni onere R38 in concentrazione totale > o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto= 20%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%, - una sostanza riconosciuta come tossica per il Responsabile accetta la nominaciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizioneconcentrazione > o = 5%, il presente Atto di Nomina cesserà- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;
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Samples: Regolamento Per La Gestione Del Servizio Dei Rifiuti E Di Igiene Urbana
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel ContrattoClausola 16
a) L’importatore informa prontamente l’esportatore qualora, l’Istituto si riserva per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
b) Qualora l’importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l’esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all’importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la facoltà clausola 14, lettera f).
c) L’esportatore ha diritto di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione personali a norma delle presenti clausole qualora:
i) l’esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personalipersonali all’importatore in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
ii) l’importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole; o
iii) l’importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un’autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. In tali casi, nonché dell’obbligo informa l’autorità di non trattare controllo competente di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l’esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.
d) I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono, a scelta dell’esportatore, restituiti immediatamente all’esportatore o cancellati integralmente. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati. L’importatore certifica all’esportatore la cancellazione dei dati. Finché i dati oggetto non sono cancellati o restituiti, l’importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all’importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l’importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.
e) Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3, del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimoregolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del Responsabile quadro giuridico del trattamento, dei requisiti di cui all’artpaese verso il quale i dati personali sono trasferiti. 29 Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del Codice e all’art. 28 del Regolamento regolamento (UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti) 2016/679.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Data Processing Agreement
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel ContrattoEntro un anno dalla stipula del presente contratto, l’Istituto su richiesta di parte sindacale o datoriale, le parti si riserva la facoltà riuniscono per valutare lo stato di risolvere attuazione del CCI e degli accordi successivamente intervenuti nonché le eventuali necessità di modifiche e adeguamenti. Entro il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 31 gennaio 2009 le parti provvedono alla designazione dei componenti del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti Comitato paritetico di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. 5 CCNL 11.2.2008 DICHIARAZIONI CONGIUNTE N°1 Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza parti concordano sulla circostanza che, in sede di definizione o revisione dei criteri generali per l’esercizio della facoltà di stabilire – con il dipendente interessato – le condizioni per una conclusione anticipata del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 51, ultimo comma, CCNL 4.3.2003, l’Ente debba anzitutto precisare che la norma può trovare applicazione esclusivamente nei riguardi del personale che abbia maturato almeno i requisiti minimi per essere ammesso al pensionamento di anzianità e che la determinazione del numero di mensilità costituenti il c.d. incentivo all’esodo, ciascuna delle quali di importo pari a 1/12 del trattamento economico annuo, costituito dalle voci di cui sub a), b), c), d), e), f) e g) del comma I art. 54 CCNL 4.3.2003, in godimento dal dipendente al momento della presentazione dell’offerta da parte dell’amministrazione, deve avvenire in misura proporzionale al numero di mesi che mancano al compimento dell’età massima prevista dalla legge come causa di cessazione del rapporto di lavoro (65simo anno di età) e, in ogni caso, con un tetto massimo di dette mensilità. N° 2 Nel prendere atto che l’art. 12, comma 9, del CCNL 11.2.2008 ha disapplicato la disciplina relativa ai superminimi con diretto riferimento al personale inquadrato nelle aree di cui al nuovo sistema di classificazione, le parti convengono che in questa fase tale istituto economico debba considerarsi congelato anche nei riguardi del personale appartenente alla categoria dei quadri, per il quale le parti stesse assumono l’impegno reciproco a definire, in occasione del rinnovo contrattuale relativo al periodo 2006-09, biennio economico 2006-07, un trattamento economico accessorio, legato alla posizione ricoperta, che assorba i diversi compensi ad oggi spettanti, con l’obiettivo di valorizzare, anche dal punto di vista economico, il ruolo assolto da tali figure all’interno dell’organizzazione dell’Ente. N° 3 In considerazione degli aspetti gestionali del tutto innovativi che discendono dal nuovo sistema di classificazione del personale, in particolare per quel che riguarda lo sviluppo economico e professionale del personale stesso, le parti convengono sulla necessità che il personale della qualifica dirigenziale, in quanto attore principale di tale processo gestionale, debba essere favorito nel suo percorso di interazione con il processo medesimo attraverso un piano integrato di supporti informativi, metodologici e formativi da definire in tempi utili da consentire il primo step valutativo. N° 4 Tenuto conto della rilevanza attribuita con il presente contratto d’appaltointegrativo alla valutazione nell’ambito del più ampio sistema di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, l’appaltatore le parti ritengono che una migliore riuscita del sistema di valutazione passa anche per il corretto approccio dei diversi attori del sistema stesso ai rispetti ruoli e che, quindi, la capacità di saper valutare i propri collaboratori debba rappresentare, a sua volta, una delle componenti della valutazione dei comportamenti organizzativi dei valutatori. NOTE A VERBALE CGIL CISL UIL N° 1 Le sottoscriventi XX.XX. firmatarie del CCNI dell’Unioncamere sottolineano il buon lavoro svolto nell’ambito del sistema di valutazione, introducendo forti elementi di equità e trasparenza per i lavoratori di Unioncamere. In tale contesto, si ribadisce però con forza che, il ruolo importante e discrezionale di valutazione da parte dei dirigenti dell’Unioncamere, desta ancora preoccupazione in termini di compiuta trasparenza. Ciò soprattutto in considerazione che i dirigenti, anche in forza della innaturale collocazione contrattuale nel settore del terziario avanzato, trasmettono in modo improprio al personale gli effetti della valutazione privatistica che è impegnatoeffettuata nei loro confronti dal Segretario Generale. Le norme che regolano i rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, compreso il D.Lgs. 165/01, vanno rispettate e devono essere applicate anche dai, e nei confronti dell’Inpsdei, a sostenere direttamente ogni Dirigenti dell’Unioncamere, Ente pubblico non economico, evidenziando anche per essi la parte di responsabilità e qualsiasi onere e spesa conseguentedi risultato, anche a titolo se si applica il contratto del terziario avanzato del personale Dirigente. N° 2 Con la sigla del presente Contratto Integrativo, queste XX.XX. ritengono di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appaltoaver svolto un’opera positiva, con manleva dell’Istitutoparticolare riguardo alla materia degli sviluppi economici nelle aree ed al riconoscimento, condiviso da parte dell’appaltatoreUnioncamere con la sigla del Contratto Integrativo, dell’alta qualità professionale dei lavoratori dell’Ente. Questo riconoscimento testimonia dell’esistenza di professionalità qualificate che sono in grado di supportare appieno le attività dell’Ente, e che troppo spesso risultano mortificate nel pieno dispiegarsi della propria realizzazione lavorativa da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Attopersonale esterno privato, il Responsabile accetta cui utilizzo, per altro, talora non si armonizza con le strutture dell’Unione e, comunque, solleva dubbi in termini di economicità di sistema. Il massiccio ricorso a personale esterno (al momento pari al 24 % dell’organico) si pone in controtendenza rispetto alle primarie esigenze di economicità che sono imposte a tutte le Amministrazioni Pubbliche dal periodo economicamente difficile che il Paese attraversa. Vista la nominadifforme prassi messa sinora in piedi da Unioncamere, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto queste XX.XX. ribadiscono la richiesta, più volte formulata, che sia applicata la vigente norma del CCNL sui distacchi da soggetti esterni. norma che fa riferimento sempre ed esclusivamente ad un impiego temporaneo, mentre alcuni di tali lavoratori “esterni” sono in Unioncamere anche da oltre dieci anni. Queste XX.XX. chiedono, altresì, che sulla questione sia data trasparente e puntuale preventiva informazione in sede di applicazione delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente norme in materia di protezione organizzazione degli uffici di dati personali.cui all’art. 5 lett. a) punto e) del CCNL 04.03.2003. Attività Responsabilità Relazioni Conoscenze professionali Capacità
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto 1. Livelli crescenti di Nomina cesserà, comunque, capacità oggetto di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.accertamento per le diverse Aree
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Disposizioni finali. 9.1 Salvo Per quanto stabilito non regolato nel Contrattopresente Accordo restano pienamente effettive le previsioni del CCNL ABI nonché le norme in materia contenute nella citata legge 22 maggio 2017, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’artn.81 (artt. 1456 del Codda 18 a 24) e successive modifiche ed integrazioni. Civ.Le Parti convengono che, con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni qualora dovessero intervenire modifiche e/o aggiornamenti normativi all’attuale disciplina di legge o contrattuale di settore in materia di protezione "smart working ", s'incontreranno al fine di adeguare quanto previsto nella presente intesa unitamente ai contratti individuali già sottoscritti, pena la revoca dei dati personali; • medesimi. Per quanto ovvio, è espressamente vietata ogni forma di controllo a distanza (art. 4 legge 300/70). e trovano applicazione le disposizioni del divieto titolo VII del d.lgs 81/08 (tutele per l’utilizzo dei videoterminali). Le parti verificheranno periodicamente eventuali criticità rilevate. Nei confronti del dipendente in smart working si applica, come previsto dall’art 11 (Lavoro Agile), sezione “Salute Sicurezza dell’Accordo di comunicazione Rinnovo 2019 del CCNL ABI, la disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs 81/2008. L’azienda proseguirà nel garantire tutte le misure ed azioni dirette a tutelarne la salute, nel quadro degli obblighi di legge e di diffusione dei dati personalicontratto; in particolare proseguirà nel fornire adeguata formazione ed informazione circa l’utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché dell’obbligo le ottimali modalità di non trattare svolgimento dell’attività con riferimento alla protezione della persona. Qualora un dipendente in smart working subisca un infortunio di qualsiasi genere al di fuori dei locali aziendali, dovrà informare tempestivamente la Direzione HR, fornendo tutti i dati oggetto dettagli dell’evento. Le Parti infine si danno atto fin da ora che le prestazioni di lavoro in "smart working " di cui al presente verbale di accordo sono utili per l'accesso ad eventuali incentivi di carattere fiscale e contributivo che la normativa di legge dovesse prevedere in materia. Per quanto ovvio si ricorda che l’azienda è tenuta a fornire “il numero delle lavoratrici/tori in lavoro agile e diverse modalità di svolgimento” (ex art 3 -incontro annuale- dell’accordo di rinnovo del Contratto CCNL 31 marzo 2015 firmato il 19/12/2019 - che integra l’art 12 del CCNL). Oltre che nel consueto incontro annuale, periodicamente le Parti si incontreranno per finalità diverse condividere i risultati dell’applicazione dello smart working, confrontandosi su eventuali problematiche che dovessero sorgere. In tali occasioni le parti procederanno alle analisi delle numeriche, delle casistiche e motivazioni che hanno portato ad eventuali revoche. Il presente Accordo avrà validità a far data dal 1° luglio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2023. In assenza di disdetta – da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza – la stessa normativa si intenderà tacitamente rinnovata per il successivo anno e così, di perditaseguito, di anno in anno. La disdetta va comunicata, anche singolarmente, da parte del Responsabile del trattamentodelle RSA o di Agos Ducato, dei requisiti con comunicazione scritta "ricevuta a mano" indirizzata alle altre Parti. In caso di cui all’artdisdetta le Parti si impegnano ad incontrarsi due mesi prima della data di scadenza per verificare l’attualità, la necessità di eventuali modifiche in materia o di aggiornamenti considerando l’evoluzione normativa. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione Accordo, sostituisce integralmente l’Accordo sul Lavoro Agile del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque10 luglio 2018, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione conseguenza, ogni eventuale riferimento all’Accordo del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto2018 dovrà automaticamente rimandare alla presente intesa.
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Samples: Accordo Sindacale Sul Lavoro Agile
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione senza riserve di tutte le norme stabilite dal presente avviso di selezione. La Steat S.p.A. procederà ad effettuare idonei controlli, anche d’ufficio, sulla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nelle domande di partecipazione presentate dai candidati. Firma per accettazione Qualora dalle verifiche emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni del candidato, quest’ultimo, oltre a rispondere ai sensi del codice penale e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Pertanto, durante la fase concorsuale, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi momento della procedura; in caso di eventuale assunzione, sarà destituito dal servizio. In ogni caso, resta salvo il risarcimento dei danni eventualmente patiti da Steat S.p.A.. A tal riguardo, la Steat S.p.A. si riserva di richiedere al candidato, in ogni fase della selezione, i documenti (in copia autenticata) comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I documenti presentati in sede di domanda di partecipazione non verranno restituiti ai partecipanti. In considerazione della natura fiduciaria dell’incarico, Steat S.p.A. ha la facoltà di non procedere all’assunzione di nessuno dei candidati anche nel Contratto, l’Istituto caso in cui questi ultimi siano stati selezionati. Il Consiglio di Amministrazione della Steat S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere modificare, sospendere, annullare o revocare il Contratto presente avviso, di prorogare il termine previsto per la presentazione delle domande ovvero di riaprirlo, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale, anche nell’ipotesi in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.cui la selezione sia stata compiutamente espletata, con revoca immediata della nomina in oggettosenza che ciò possa comportare alcuna pretesa, in caso di inosservanza aspettativa o richiesta da parte dell’operatore: • delle disposizioni dei candidati, ad alcun titolo, nemmeno nei limiti dell’interesse negativo. Anche a tal fine con la presentazione della domanda di legge in materia partecipazione i candidati dichiarano di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione accettare e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice accettano espressamente e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative integralmente tutte le previsioni contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitiAvviso.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Public Selection Notice for the Hiring of Technical Director
Disposizioni finali. 9.1 (1) Salvo quanto stabilito nel Contrattoche la Legge non disponga particolari formalità, l’Istituto le comunicazioni tra Up2You e il Cliente avverranno elettronicamente. Up2You si riserva in ogni caso il diritto di indicare, in casi particolari, una forma diversa, quali ad esempio la facoltà forma scritta, la posta elettronica certificata.
(2) Al rapporto contrattuale tra Up2You e il Cliente, inteso nella sua globalità, si applicano le leggi italiane.
(3) L'invalidità di una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali non pregiudica la validità del contratto nel suo complesso. Le Parti si impegnano a sostituire eventuali disposizioni contrattuali inefficaci con disposizioni valide che vi si avvicinino il più possibile quanto allo scopo economico perseguito. Finché tale modifica non sia stata concordata, la previsione inefficace sarà interpretata nel senso che le consenta una qualche utilità e che maggiormente si avvicina allo scopo economico della disposizione non valida. Lo stesso principio si applica nel caso di una lacuna del contratto, che deve essere colmata. Le disposizioni delle presenti Condizioni Generali contrarie a norme imperative sono sostituite di diritto dalle disposizioni di legge applicabili.
(4) Nel caso in cui una Parte sia colpita da un evento di forza maggiore e/o caso fortuito, e sia in grado di dimostrarlo, essa è esonerata dall’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, da qualsiasi responsabilità per risarcimento dei danni e/o da qualsiasi altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui si è verificato l’evento, e a condizione che ne abbia dato tempestivo avviso all’altra Parte. Se l'effetto dell'impedimento determinato dal caso fortuito o dall’evento di forza maggiore è temporaneo, l’esonero di cui sopra si applica fintantoché l'impedimento/evento invocato impedisce l'adempimento da parte della Parteinteressata. Qualora la durata dell'impedimento/evento invocato abbia l’effetto di privare le Parti, in modo sostanziale, di ciò che esse potevano ragionevolmente attendersi dal contratto, ciascuna Parte ha il diritto di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’artcontratto mediante comunicazione scritta all'altra Parte entro un termine ragionevole. 1456 del Cod. Civ.Se non diversamente concordato, con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza le Parti convengono espressamente sin d’ora che il contratto potrà essere risolto da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una ciascuna delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole ese l'impedimento/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitievento perdura oltre i 30 giorni.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto, l’Istituto La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere modificare, prorogare, di revocare il Contratto in parola ai sensi dell’artbando di gara nonché di non affidare la fornitura per motivi di pubblico interesse. 1456 L'appalto verrà aggiudicato altresì con riserva. La riserva si intenderà sciolta per l’Amministrazione comunale, quando a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica ivi comprese le verifiche di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ed al D.P.R. n. 445/2000. L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre l'Amministrazione sarà impegnata definitivamente soltanto dopo lo svolgimento dei suddetti adempimenti e ad avvenuta stipula del Codcontratto. Civ.Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, con revoca immediata che avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono a carico della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatoreditta aggiudicataria che dovrà provvedere al relativo versamento entro il termine che sarà fissato dall’Amministrazione comunale. La ditta aggiudicataria dovrà infine: • delle disposizioni comunicare il nominativo e il luogo di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte reperibilità del Responsabile del trattamentoServizio di prevenzione e protezione aziendale, dei requisiti del medico competente, ove previsto, designati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 unitamente ai provvedimenti di cui all’artdesignazione sottoscritti dal datore di lavoro, successivamente anche per ciascuna impresa subappaltatrice; • comunicare il personale tecnico responsabile della manutenzione e l'indirizzo della sede tecnica. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese L'adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatorecontratto. Pertanto, fatte salve nel caso l'impresa aggiudicatrice non fornisca le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di leggedichiarazioni, le documentazioni le informazioni richieste entro i termini che saranno comunicati dall’Amministrazione, ovvero risulti sfornita dei requisiti richiesti, l'ente appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con atto motivato. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, L'amministrazione provvederà altresì nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere dell'aggiudicatario inadempiente all'incameramento della cauzione provvisoria. La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione dei lavori al concorrente che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguenterisulti aver formulato l'offerta più vantaggiosa.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Installazione Di Parcometri
Disposizioni finali. 9.1 Salvo Per ogni ulteriore aspetto relativo alla erogazione del Servizio si rimanda a quanto stabilito nel previsto dalla Procedura Operativa, nonché agli specifici accordi tra le Parti che in ogni caso non potranno: (i) porsi in contrasto con la Procedura Operativa e il Contratto; (ii) comportare obblighi a carico del trasportatore ulteriori rispetto a quello previsti dalla Procedura Operativa. …………………………….. Il Fornitore Il Titolare dell’Impianto Nei casi di cui al par. 8.1 della Procedura Operativa, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola Snam Rete Gas, ai sensi dell’art. 1456 della RQTG, assume i costi del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina servizio alternativo di fornitura organizzato ed attivato in oggetto, in caso di inosservanza maniera autonoma da parte dell’operatore: • dell’Utente/Titolare dell’Impianto. In tali casi, l’Utente per conto dei clienti finali diretti o l’Impresa di distribuzione possono chiedere a Snam Rete Gas il rimborso dei costi relativi al servizio alternativo di fornitura, presentando apposita richiesta (tramite lettera su carta intestata), entro 180 giorni solari successivi all’esecuzione dell’intervento, fornendo contestualmente tutta la documentazione a supporto (a titolo esemplificativo la fattura emessa dal fornitore, bolle di accompagnamento beni viaggianti, altra eventuale documentazione). La richiesta dovrà essere trasmessa a Snam Rete Gas attraverso l’operatività dei canali informativi messi a disposizione ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Snam Rete Gas provvederà a fornire eventuale benestare alla richiesta avanzata, indicandone l’effettivo importo riconosciuto. A seguito del riscontro ricevuto da Snam Rete Gas, l’Utente/Impresa di distribuzione dovrà inviare tramite SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese Entrate) la fattura per la stipulazione richiesta di rimborso, unitamente al suddetto benestare ricevuto da Snam Rete Gas. Per l’invio delle fatture elettroniche il codice destinatario del gruppo SNAM è 9D20XIQ (come indicato nella Parte II del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di leggeallegato). In proposito, l’incaricato dichiara di Per il contenuto delle fatture elettroniche devono essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguenteinseriti tutti i campi tecnici obbligatori (vedasi Parte II).
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Procedura Operativa
Disposizioni finali. 9.1 Salvo 26.1. Fatto salvo quanto stabilito nel previsto dai precedenti Articoli 16 e 17, qualsiasi modifica o integrazione al Contratto sarà valida solo se fatta ed approvata per iscritto dalle Parti.
26.2. Il Contratto contiene l’integrale disciplina del rapporto tra le Parti in relazione alla fornitura al Cliente dei Servizi e all’accesso alle Piattaforme (se previsto dai Servizi indicati nell’Allegato A), rimanendo espressamente esclusa l’efficacia di eventuali precedenti accordi, scritti o orali, intercorsi fra le Parti e, in ogni caso, prevalendo su eventuali condizioni difformi o contrastanti contenute in condizioni generali di acquisto/fornitura del Cliente, allegati, ordini, fatture e/o documenti inviati con finalità amministrative e/o contabili.
26.3. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di risolvere Cerved.
26.4. L’eventuale omissione di far valere i diritti di cui al Contratto da parte di Cerved non potrà in alcun modo essere intesa quale rinuncia a tali diritti, in relazione ai quali Cerved potrà esigere in qualsiasi momento il Contratto relativo adempimento da parte del Cliente.
26.5. Fatto in parola ai sensi dell’artogni caso salvo quanto previsto dall’art. 1456 del Cod. Civ1419 c.c., con revoca immediata l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non potrà in alcun modo comportare l’invalidità o inefficacia dell’intero Contratto. Allegato Tecnico-Economico relativo al “Bando Facile”: XXXXXX XXXXXXX - Bando per il supporto alle start up innovative • Verifica preliminare di ammissibilità formale-giuridica al bando; • Valutazione in merito all’ammissibilità dei progetti e dei relativi costi previsti dal Cliente sulla base delle caratteristiche imposte dal bando; • Richiesta al Cliente delle informazioni e della nomina in oggettodocumentazione propedeutica all’elaborazione della domanda di agevolazione; • Predisposizione, elaborazione ed inoltro all’ente agevolatore della domanda di agevolazione sulla base delle specifiche previste dal bando; • Assistenza in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personalieventuali richieste integrative dell’ente agevolatore durante tutte le fasi del processo istruttorio; • All’esito, valutazione ed elaborazione dei documenti necessari alla rendicontazione dei costi ed alla domanda di erogazione del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiticontributo finale.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Servizi Di Supporto All’accesso Agli Strumenti Di Finanza Agevolata
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito Art. 28 I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel Contrattoquadro del presente Accordo che sono coperte da segreto professionale.
Art. 29 Ciascuna parte contraente può sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo al Comitato misto. Il Comitato misto si ado- pera per risolvere la controversia. Devono essere fornite al Comitato misto tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di tro- vare una soluzione accettabile. In tale ottica, l’Istituto il Comitato misto esamina tutte le possi- bilità che consentano di mantenere la corretta applicazione del presente Accordo. Le disposizioni del presente articolo non si riserva la facoltà applicano alle questioni che sono di risolvere il Contratto in parola compe- tenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’artdell’articolo 20.
1. 1456 Se una parte contraente intende procedere a una revisione del Codpresente Accordo, ne informa il Comitato misto. CivLa modifica del presente Accordo entra in vigore dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne delle parti contraenti.
2. Il Comitato misto può, con revoca immediata su proposta di una parte contraente e mediante decisione assunta in conformità dell’articolo 23, decidere di modificare l’allegato.
Art. 31 Se una parte contraente rifiuta di adempiere un obbligo derivante dal presente Ac- cordo, l’altra parte contraente può, fatto salvo l’articolo 22 e dopo aver espletato ogni altra procedura applicabile prevista dal presente Accordo, adottare le opportune mi- sure temporanee di salvaguardia al fine di preservare l’equilibrio del presente Ac- cordo.
Art. 32 L’allegato del presente Accordo forma parte integrante dello stesso.
Art. 33 Fatto salvo il disposto dell’articolo 16, il presente Accordo prevale sulle pertinenti disposizioni di accordi bilaterali in vigore tra la Svizzera, da una parte, e gli Stati membri della nomina in oggettoCE, in dall’altra, concernenti le materie disciplinate dal presente Accordo e dal relativo allegato.
Art. 34 Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori a cui si applica il trattato CE alle condizioni da esso previste e, dall’altra, al territorio della Svizzera.
1. In caso di inosservanza da parte dell’operatore: • denuncia del presente Accordo ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, i servizi aerei operati in virtù delle disposizioni dell’articolo 15 alla data di legge cessazione dell’Accordo possono continuare ad essere operati fino alla fine della stagione aero- nautica in corso alla data di cessazione.
2. La denuncia del presente Accordo ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lascia im- pregiudicati i diritti e gli obblighi acquisiti dalle imprese in virtù degli articoli 4 e 5 del presente Accordo e delle norme del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato dall’allegato del presente Accordo.
1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notificazione del deposito degli strumenti di rati- fica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul trasporto aereo; – Accordo sulla libera circolazione delle persone3; – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia4; – Accordo sul commercio di prodotti agricoli5; – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di protezione dei dati personalivalutazione della confor- mità6; • – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici7; – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica8.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni e si intende automaticamente rinnovato a tempo indeterminato, a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichi la propria intenzione contraria all’altra parte contraente, prima della scadenza del divieto periodo iniziale. In caso di comunicazione e notifica, si applicano le disposi- zioni del paragrafo 4.
3. La Comunità europea o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notifi- cando tale decisione all’altra parte contraente. In caso di diffusione dei dati personalinotifica, nonché dell’obbligo si applicano le di- sposizioni del paragrafo 4. 3 RS 0.142.112.681 4 RS 0.740.72 5 RS 0.916.026.81 6 RS 0.946.526.81 7 RS 0.172.052.68 8 [RU 2002 1998]
4. I sette accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di essere applicabili decorsi sei mesi dalla data di ricevimento della notifica dell’intenzione di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti rinnovare l’Ac- cordo di cui all’artal paragrafo 2 o della denuncia di cui al paragrafo 3. 29 Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in due copie nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, porto- ghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutte facenti ugualmente fede. Per la Confederazione svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Per la Comunità europea: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxxx Ai fini del Codice presente Accordo: – in virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1°dicembre 2009, l’Unione xxxxxxx sostituisce e all’art. 28 succede alla Comunità europea; – in tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato contengano riferi- menti agli Stati membri della Comunità europea, quale sostituita dall’Unione europea, o prevedano la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali riferimenti si intendono estesi, ai fini del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile presente Accordo, anche alla Sviz- zera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese; – i riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/ 92, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell’Accordo, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; – fatto salvo l’articolo 15 del presente Accordo, il termine «vettore aereo comu- nitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, comprende un vettore aereo detentore di una violazione licenza di legge esercizio e avente il proprio centro principale di attività e, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Qualsiasi riferimento al regola- mento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio si intende fatto al regolamento (CE) n. 1008/2008; – nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguenteAccordo.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Accordo Sul Trasporto Aereo
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito E’ da intendersi che:
a) è esclusa la possibilità di partecipazione alla gara di una medesima Impresa all’interno di più raggruppamenti e/o riunioni di Imprese, ovvero la contemporanea partecipazione come Impresa singola e come componente di un raggruppamento. In tali ipotesi, si procederà all’esclusione di tutte le offerte presentate in cui sia coinvolta la medesima Impresa;
b) l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente dal Consorzio per l’ Area di Sviluppo Industriale di Brindisi;
c) non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Ente appaltante;
d) non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto nei modi indicati o sul quale non siano apposti: il nominativo del mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della Concessione, non sia sigillato con ceralacca o nastro adesivo o non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
e) nel Contrattocaso di raggruppamenti d’Impresa la firma sui lembi di chiusura delle buste, l’Istituto può essere apposta soltanto dal legale rappresentante del soggetto Mandatario.
f) l’omissione o l’incompletezza, anche formale, di uno solo dei documenti indicati o la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara;
g) non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni e/o correzioni non confermate da apposita sottoscrizione a margine della correzione;
h) la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata successivamente ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 955/1982;
i) non è consentita l’Associazione, anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese, concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara;
j) l’apertura delle offerte inizierà nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. Comunque il Presidente della Commissione si riserva la facoltà insindacabile di risolvere non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo;
k) l’Amministrazione concedente si riserva di non procedere all’aggiudicazione ove nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente e qualora disposizioni in materia ne impediscano l’affidamento, senza alcuna rivalsa da parte degli offerenti;
l) in presenza di dichiarazioni e/o documentazioni false o infedeli, l’Ente provvederà a darne comunicazione alle Autorità competenti;
m) come già indicato, prima della stipula del contratto, ovvero della consegna degli impianti, l’Impresa aggiudicataria sarà invitata, formalmente, a presentare entro il Contratto in parola ai sensi dell’arttermine di giorni 15 (quindici) dalla ricezione dell’apposita richiesta, pena la decadenza dall’aggiudicazione, tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui alle dichiarazioni innanzi rese, quella necessaria per l’accertamento dei requisiti di non mafiosità (Gap) nonché quanto inerente agli oneri a proprio carico indicati sempre all’Art. 1456 del Cod5, Art. Civ.8 e Art. 12;
n) qualora, con revoca immediata a seguito della nomina in oggettorimessa da parte dell’Impresa aggiudicataria della documentazione attestante il possesso dei requisiti, dovesse risultare la non veridicità della dichiarazione sostitutiva resa, l’Ente Appaltante disporrà la decadenza dall’aggiudicazione;
o) in caso di inosservanza decadenza, revoca o rinuncia all’affidamento, sarà in facoltà dell’Ente Appaltante procedere a nuovo affidamento secondo l’ordine stabilito dai risultati di gara, così come rilevabile dal verbale di gara;
p) l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’Impresa aggiudicataria, per l’ Ente è subordinata all’adempimento di ogni obbligo fissato a carico dell’Aggiudicatario, alle superiori approvazioni ed al nullaosta della Prefettura ai sensi della vigente normativa antimafia;
q) la rinuncia immotivata all’aggiudicazione, o il mancato rispetto degli impegni tutti previsti dalla procedura di gara, determineranno l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio o definitivo, se già sussistente, e l’accollo delle spese da parte dell’operatore: • delle sostenersi per l’eventuale rinnovo della procedura di gara, fatto salvo comunque il risarcimento di ogni danno che dovesse ulteriormente derivarne;
r) l’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese raggruppate;
s) le Autorità presso cui è possibile chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione dell’impiego e di diffusione condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto, sono le Direzioni provinciali del Lavoro e di Centri per l’impiego delle Province;
t) l’Ente appaltante si considera sollevato da ogni eventuale responsabilità per qualsiasi disguido che dovesse comportare il mancato recapito del plico di restituzione dei dati personalidocumenti;
u) la partecipazione alla gara da parte delle Imprese concorrenti, nonché dell’obbligo comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare, nello schema del contratto di servizio e in ogni altro documento a base di gara;
v) l’Ente concedente rende partecipe i concorrenti di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza chedelle portate massime orarie afferenti le utenze produttive, in base al contratto d’appaltoartigianali o industriali. Tutti i dati tecnici disponibili riguardanti gli impianti sono stati inseriti nei documenti di gara. Vengono resi noti, l’appaltatore si è impegnatoinoltre, nei confronti dell’Inpsgli obblighi per l’aggiudicatario ai sensi della L. 136/2010 – Piano Straordinario contro le mafie : Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 Comma 1: “Gli appaltatori, a sostenere direttamente ogni i subappaltatori e qualsiasi onere e spesa conseguentei subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo accesi presso banche o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con presso la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.Società
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Samples: Service Agreement
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito 16.1. Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra SIELCO e il Cliente, riconducibile per qualsiasi motivo alla Fornitura oggetto del Contratto e sue modifiche in corso di vigenza e costituisce la manifestazione degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti se non specificamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di accordi particolari con il Cliente questi dovranno essere formulati per iscritto e costituiranno addendum al Contratto.
16.2. In nessun caso, eventuali inadempimenti e/o comportamenti di una Parte, difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati dall’altra Parte.
16.3. A meno di espressa diversa indicazione nel Contratto, l’Istituto le comunicazioni tra le Parti potranno essere effettuate indistintamente, a mano, tramite posta elettronica, certificata o non certificata, a mezzo di lettera raccomandata RR, ai recapiti indicati nel Contratto e, di conseguenza, le medesime si riserva la facoltà di risolvere considereranno conosciute al momento della ricezione, comunque comprovata. Eventuali variazioni degli
16.4. Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti nel Contratto, tutte le comunicazioni che il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.Cliente intenda inviare a SIELCO relativamente al Contratto, con revoca immediata della nomina in oggettoesclusione delle richieste di assistenza, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti che vengono gestite con le modalità di cui all’artal superiore art.8, dovranno avvenire a mezzo PEC.
16.5. 29 del Codice Il Contratto sarà conservato nei sistemi informatici di SIELCO e all’arttrasmesso al Cliente con le modalità indicate al precedente articolo 16.3.
16.6. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole L'eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità delle istruzioni operative contenute altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. Ove necessario per garantire la corretta interpretazione del Contratto le Parti provvederanno in buona fede alla sostituzione e/o modifica della clausole divenute o dichiarate nulle o inefficaci.
16.7. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto di designazioneContratto, dovràle Parti fanno espresso rinvio, nei limiti delle responsabilità accertatein cui ciò sia possibile, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitialle norme di legge vigenti.
9.3 16.8. Fermo restando che la seguente previsione non intende modificare le previsioni dello SLA (ove previsto), eventuali reclami in merito alla Fornitura dovranno essere indirizzati a: SI.ELCO SRL – via Xxxxxxx 11/A – 00000 Xxxxxxxxxx (XX) tramite lettera raccomandata RR, o a mezzo PEC a: XXXXXXxxx@xxxxxxx.xx, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal momento in cui si manifesti il disservizio oggetto di reclamo. SIELCO esaminerà il reclamo e fornirà risposta scritta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Nel caso di reclami per fatti di particolare complessità, che non consentano una risposta esauriente nei termini di cui sopra, SIELCO informerà il Cliente entro i suddetti termini sullo stato di avanzamento della pratica.
16.9. I rapporti tra SIELCO ed il Cliente stabiliti nel Contratto non possono essere in alcun modo intesi come rapporti di mandato, agenzia, società, rappresentanza, collaborazione o associazione o altre forme contrattuali simili od equivalenti.
16.10. Il presente Atto Cliente si impegna a non comporta alcun onere aggiuntivo cedere il contratto a carico dell’Istitutoterzi senza previa autorizzazione scritta da parte di SIELCO. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste Ogni cessione non autorizzata si intenderà come non avvenuta e non produrrà effetti in capo a SIELCO.
16.11. Il Cliente autorizza SIELCO ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inpsutilizzare, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguentescopi promozionali, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo immagini dell’area o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere installazione oggetto del contratto. Sarà facoltà del Cliente chiedere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguenteimmagini non rechino riferimenti allo stesso.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: General Conditions of Contract
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà Il presente Atto di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggettonomina, in caso uno col Contratto/Convenzione, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione gestione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personalidati, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per la durata, la natura, la finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti il tipo di cui all’artdati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Attosottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di legge quanto nella stessa previsto. La presente nomina ha carattere gratuito e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesseràha durata pari alla durata del Contratto/Convenzione a cui accede o, comunque, dell’atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare. Rieti lì LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO Il Responsabile Esterno Il Titolare del trattamento ASL Rieti – Azienda Sanitaria Locale Rieti, (di produrre seguito Azienda), L’operatore economico che presenta offerta (di seguito Concorrente) per la procedura di affidamento in intestazione (di seguito Gara). Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun Concorrente. La mancata presentazione di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del Concorrente comporterà l’esclusione dalla Gara. Questo Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale, obbligazione dell’Azienda e del Concorrente di conformare i propri effetti comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare, o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al termine dell’erogazione fine dell’assegnazione del lavorocontratto e/servizioo al fine di distorcerne la corretta esecuzione. Il personale, i collaboratori e i consulenti dell’Azienda impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa Gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso del suo mancato rispetto. L’Azienda si impegna a comunicare a tutti i Concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la Gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione; le ragioni specifiche per l’aggiudicazione con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti di Gara. Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della Gara e/fornitura oggetto o durante l’esecuzione del Contratto.contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla Gara. Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla Gara. Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Azienda, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito di aggiudicazione della Gara, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo” ammontare dovuto per servizi legittimi”. Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto, comunque accertato da parte dell’Azienda, degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: - risoluzione o perdita del contratto; - escussione della cauzione di validità dell’offerta; - escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; - responsabilità per danno arrecato all’Azienda nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; - responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della Gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; - esclusione del Concorrente dalle gare indette dall’Azienda per 5 anni. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto eventualmente assegnato a seguito di aggiudicazione della Gara. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità, fra l’Azienda e i concorrenti, e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. ASL di Rieti Il Concorrente Il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Timbro dell’operatore economico e firma del Rappresentante legale) 2 D.U.V.R.I. Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0000.0000 – PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx xxx.xxx.xxxxx.xx C.F. e P.I. 00821180577
1. INTRODUZIONE 3
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Samples: Domanda Di Partecipazione
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto1. L’appaltatore si considera, l’Istituto all’atto della assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste nonché di tutti i locali e delle attrezzature che avrà a disposizione per l’esecuzione delle stesse.
2. L’appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato.
3. La ditta aggiudicataria si riserva la facoltà di risolvere impegna a garantire il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • rispetto delle disposizioni di legge cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione ) e di diffusione tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle istruzioni operative prestazioni oggetto del presente capitolato. La ditta aggiudicataria sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all’esecuzione delle prestazioni.
4. Ogni riferimento contenuto nel presente Capitolato ad “anno contrattuale” deve intendersi riferito ad un periodo temporale che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal Codice civile.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto o recesso disposto dall’ASP, si procederà scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati che forniranno il servizio alle condizioni economiche proposte in sede d’offerta.
7. In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il contratto dovesse essere dichiarato nullo, caducato o dovessero cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, l’aggiudicatario avrà diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore dell’ASP, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati. Per altre condizioni non espressamente contemplate e citate nelle presenti disposizioni si fa riferimento, per quanto applicabile, al disciplinare di gara d’appalto, al bando di gara, ad ogni altro provvedimento inerente tale procedura, alla normativa in materia di appalti pubblici di servizi.
8. La partecipazione alla gara costituisce incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiticapitolato ed impegna gli enti offerenti dal momento della partecipazione alla gara.
9.3 Il presente Atto 9. L’Azienda si riserva altresì la possibilità di non comporta procedere all’aggiudicazione per intervenute e non previste ragioni di pubblico interesse. Si precisa che a nessun partecipante alla gara, aggiudicatario o meno, verrà corrisposto alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese compenso per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo proposta gestionale organizzativa presentata o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguenteper altro.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel ContrattoL’esito della selezione sarà comunicato a tutti gli offerenti. L’esame delle offerte verrà effettuato senza vincoli di forma o di procedura, l’Istituto riservandosi di richiedere ogni chiarimento sulle stesse, anche al fine di verificarne la congruità. TerAlp si riserva la facoltà di risolvere procedere all’affidamento del contratto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ovvero di non affidare il Contratto contratto a prescindere dal numero di offerte pervenute, secondo la propria piena discrezionalità e senza alcun vincolo o limitazione. Il presente avviso non vincola in parola alcun modo TerAlp, che rimane libera di sospendere, interrompere e/o revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione, riservandosi ogni facoltà in ordine all’accettazione dell’offerta o alla stipula del contratto, senza che alcuna pretesa possa derivarne per gli offerenti. In ogni caso, nessun compenso o rimborso spetterà per le spese sostenute per la presentazione dell’offerta. In qualsiasi ipotesi di risoluzione per grave inadempimento, ovvero in caso di fallimento del contraente, TerAlp si riserva di affidare il completamento delle attività mediante interpello degli altri concorrenti, nell’ordine corrispondente a quello della graduatoria della presente selezione. La presentazione dell’offerta implica integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni di partecipazione alla selezione stabilite nel presente avviso e nei relativi allegati. La presentazione dell’offerta deve intendersi, inoltre, quale riconoscimento, da parte del concorrente, dell’incondizionata remuneratività del prezzo offerto e quale accettazione di tutte le clausole contrattuali, in base ai propri calcoli, indagini e stime. I concorrenti sono vincolati nello svolgimento della procedura, al rispetto degli impegni e degli obblighi di cui al “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane” S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxx.xx). Con la presentazione dell’offerta il concorrente accetta e prende atto che l’offerta stessa potrà essere comunicata a: altre Società del Gruppo FS, consulenti e ausiliari della Committente, altri soggetti del cui supporto la stessa ritenesse di avvalersi ai fini dell’espletamento delle operazioni di selezione. Prima della stipula del contratto, potrà essere richiesto all’aggiudicatario di comprovare il possesso dei poteri di rappresentanza in capo al sottoscrittore dell’offerta e del contratto. Il contratto verrà concluso sotto forma di corrispondenza commerciale, ove praticabile mediante firma digitale qualificata ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 3 n.12 del Regolamento UEUE 910/2014. Il presente avviso è pubblicato, per estratto, sui seguenti quotidiani “Il Corriere della Sera” ed “La Repubblica” ed in forma integrale sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Allegati:
1) Schema di contratto e 1 bis) planimetria dell’area oggetto delle attività;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile 2) Modello di una violazione offerta economica;
3) Progetto esecutivo per Realizzazione bacini di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto raccolta e smaltimento acque di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subitiseconda pioggia presso lo scalo merci di Milano Smistamento – Segrate;
4) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
5) Schema di cronoprogramma dei lavori;
6) e 6 bis) Modello di “Dichiarazioni” ai fini della composizione del Plico “Busta di Qualifica”;
7) Format di garanzia autonoma a prima domanda;
8) Impegno di riservatezza.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizione, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto.
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Samples: Contract for the Construction of Rainwater Collection and Disposal Basins
Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in 12.1 In caso di inosservanza violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura da parte dell’operatore: • delle disposizioni dei Soggetti Obbligati, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di legge in materia lavoro (ove si tratti di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personalidirigenti o dipendenti), nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle dalle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente di regolamento di tempo in tempo applicabili. In particolare, per quanto riguarda i dipendenti e dirigenti, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e/o dal regolamento interno; per quanto riguarda i collaboratori e/o consulenti esterni, si adotteranno le iniziative necessarie ai fini della risoluzione per inadempimento del rapporto in essere; per gli amministratori e sindaci, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà proporre la revoca per giusta causa.
12.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di protezione informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, la Società dovesse incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di dati personalitempo in tempo vigente, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso di tutti gli importi a qualunque titolo versati dalla Società e/o dalle Società Controllate in relazione a dette sanzioni.
9.5 Salvo diversa pattuizione12.3 La Segreteria degli Affari Legali e Societari ha il compito di curare l’aggiornamento della 13 Si veda l’art. 17, il settimo comma, della MAR. Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa di riferimento e dell’esperienza applicativa maturata e sottopone al Consiglio di Amministrazione, formulandole all’Amministratore Delegato della Società, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune.
12.4 La Segreteria degli Affari Legali e Societari provvederà senza ritardo a comunicare per iscritto ai Soggetti Obbligati le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente Atto articolo e dovrà attivarsi al fine di Nomina cesseràottenere l’accettazione della Procedura come modificata in conformità al precedente Articolo 12.3, comunquenelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 3.2.
12.5 I dati personali dei Soggetti Obbligati saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della normativa di legge e di regolamento vigente. Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola. [carta intestata del consulente o della controparte] [Luogo], [Data] Spett.le OVS S.p.A. Xxx Xxxxxxxxx, 00 Xxxxxxx – Mestre Alla c.a. di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contratto…….
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Samples: Internal Procedure for the Management and Treatment of Corporate Information
Disposizioni finali. 9.1 Salvo Per le clausole non espressamente richiamate dal presente contratto, le parti rinviano a quanto stabilito già prescritto nel Contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, in Capitolato d’oneri (Allegato n. In caso di inosservanza da parte dell’operatore: • delle disposizioni di legge discordanza tra il Capitolato d’oneri e il contratto, prevale il presente contratto. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali; • del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personalicontratti pubblici, nonché dell’obbligo alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il Responsabile Unico del Procedimento abbia segnalato la non trattare corretta e/o completa esecuzione del contratto. Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per la fornitura di , come indicato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione n. 3/2008, è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per la sicurezza, e pertanto: ■ viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i dati oggetto del Contratto per finalità diverse rischi; ■ non sussistendo rischi interferenti da quelle previste dal Contratto medesimo; • valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. Considerato che risultano conclusi con esito positivo tutti i controlli sul possesso dei requisiti generali ad accezione della certificazione dell’ Ente _ (di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UE;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile di una violazione di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel presente Atto di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiti.
9.3 Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto. Le spese per 38/80 comma 1 – lettera indicare la stipulazione del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di legge. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizionelettera dell’art.38/80 c. 1 ), il presente Atto contratto è sottoposto alla seguente clausola risolutiva espressa, come risulta da apposita dichiarazione del R.U.P. del : qualora le verifiche di Nomina cesseràcui all’art. 38/80 comma 1 – lettera indicare la lettera dell’art.38/80c. 1 , comunqueeffettuate presso l’ Ente ed attualmente in corso, di produrre i propri effetti al termine dell’erogazione del lavoro/servizio/fornitura oggetto del Contrattodessero esito negativo il presente contratto è risolto immediatamente ed automaticamente.
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Disposizioni finali. 9.1 Salvo quanto stabilito nel Contratto1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espleta mento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
2. Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, l’Istituto si riserva la facoltà le azioni e le attività, o parti di risolvere il Contratto in parola ai sensi dell’artessi, finanziati nell’ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell’attuazione del presente accordo tra le parti.
3. 1456 L’applicazione del Cod. Civ., con revoca immediata della nomina in oggetto, presente accordo può essere sospesa dall’Unione europea in caso di inosservanza mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto da Israele a norma del presente accordo. In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l’attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica a Israele la sospensione dell’ap plicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell’operatore: • di Israele. In caso di sospensione dell’applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Israele non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale proce dura. La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti con i soggetti giuridici stabiliti in Israele prima che la sospensione avesse effetto. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici. L’Unione europea informa immediatamente Israele non appena riceve l’intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato. A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici di Israele sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle disposizioni domande non sono scaduti.
4. Xxxxxxxx parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di legge porre fine all’accordo. L’accordo cessa di essere in materia vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di protezione dei dati personali; • decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del divieto presente accordo.
5. Qualora il presente accordo sia denunciato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le parti convengono che:
a) i progetti, le azioni e le attività, o parti di comunicazione essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l’entrata in vigore del presente accordo, e di diffusione dei dati personaliprima che il presente accordo sia denunciato, nonché dell’obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo; • delle sopra riportate istruzioni; • di perdita, da parte del Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all’art. 29 del Codice e all’art. 28 del Regolamento UEcontinuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;
9.2 Ove una delle Parti sia ritenuta responsabile b) il contributo finanziario annuale dell’anno N, durante il quale il presente accordo è denunciato, è versato integral mente a norma dell’articolo 3. Il contributo operativo dell’anno N è adeguato conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all’articolo 4 del presente accordo. La quota di una violazione partecipazione versata per l’anno N non è adeguata né corretta; e
c) a decorrere dall’anno in cui il presente accordo è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di legge o delle clausole e/o delle istruzioni operative contenute nel applicazione del presente Atto accordo sono adeguati a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automatica mente a norma dell’articolo 4 del presente accordo. Le parti risolvono di designazione, dovrà, nei limiti delle responsabilità accertate, indennizzare l’altra parte per ogni costo, onere o danno subiticomune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.
9.3 6. Il presente Atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istitutoaccordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. Le spese L’entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per la stipulazione l’entrata in vigore del presente Atto ed ogni relativo onere fiscale sono poste ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, fatte salve le sole tasse e imposte - a carico dell’Istituto - nelle percentuali di leggeaccordo.
7. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.
8. In proposito, l’incaricato dichiara di essere a conoscenza che, in base al contratto d’appalto, l’appaltatore si è impegnato, nei confronti dell’Inps, a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, linea con manleva dell’Istituto, da parte dell’appaltatore, da eventuali pretese e azioni del medesimo incaricato e da ogni onere o spesa conseguente.
9.4 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina, attenendosi alle istruzioni ivi indicate nonché al rispetto delle disposizioni di legge e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.5 Salvo diversa pattuizionepolitica dell’UE, il presente Atto accordo non si applica alle zone geografiche passate sotto l’ammini strazione dello Stato d’Israele dopo il 5 giugno 1967. Tale posizione non deve essere interpretata come recante pregiudizio alla posizione di Nomina cesseràprincipio di Israele in materia. Di conseguenza, comunquele parti convengono che l’applicazione del presente accordo non pregiudica lo status di tali zone. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di produrre divergenza sull’interpretazione prevale il testo in lingua inglese. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021, corrispondente al 2 giorno di Tevet dell’anno 5782 nel calendario ebraico.
I. Calcolo del contributo finanziario di Israele
1. Il contributo finanziario di Israele al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all’importo disponibile ogni anno nel bilancio dell’Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l’esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.
2. La quota di partecipazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, è introdotta gradualmente con le modalità seguenti: — 2021: 0,5 %; — 2022: 1 %; — 2023: 1,5 %; — 2024: 2 %; — 2025: 2,5 %; — 2026: 3 %; — 2027: 4 %.
3. A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che Israele deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i propri effetti rispettivi esercizi finanziari applicando un adeguamento del criterio di ripartizione. L’adattamento del criterio di ripartizione è: Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,93.
4. In linea con l’articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adeguamento relativo all’esecuzione del bilancio dell’anno N è effettuato nell’anno N +1, quando il contributo operativo iniziale dell’anno N è adeguato al termine dell’erogazione rialzo o al ribasso della differenza tra:
a) un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N alla somma:
i. dell’importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell’anno N nell’ambito del lavoro/servizio/fornitura oggetto bilancio adottato dell’Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e
ii. di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell’anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del Contrattoregolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della program mazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adeguato.
(1) Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.
b) e il contributo operativo iniziale dell’anno N. A partire dall’anno N +2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d’impegno derivanti dell’anno N, maggiorati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l’Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell’anno N riducendo il contributo operativo di Israele dell’importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell’anno N finanziati dal bilancio dell’Unione o da disimpegni ricostituiti. Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell’anno N (per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP), che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori, vengono annullati, il contributo operativo di Israele è ridotto dell’importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell’anno N all’importo annullato.
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Samples: Accordo Di Partecipazione