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Distacco Clausole campione

Distacco. Il distacco, come disciplinato dalla vigente normativa in materia si ha quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o lavoratori a disposizione di altro datore di lavoro a favore del quale deve essere adempiuta la prestazione di lavoro. Il distacco può essere disposto a condizione: - che sia temporaneo indipendentemente dalla durata; - che sia funzionale all'interesse produttivo del datore di lavoro distaccante e per tutta la durata del distacco che il lavoratore effettui la prestazione lavorativa a favore del destinatario; - che permanga il potere direttivo del distaccante eventualmente, in parte, delegato al destinatario; - che non configuri illegittima interposizione di manodopera; - che, ove il luogo di lavoro disti oltre 50 km rispetto al luogo dove il lavoratore è normalmente occupato, sussistano ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive e il consenso del lavoratore; - che, ove il distacco comporti un mutamento di mansioni con una riduzione e/o specializzazione dell'attività effettivamente svolta, vi sia il consenso del lavoratore interessato a ratifica dell'equivalenza delle mansioni. Rimangono a carico del distaccante gli oneri relativi al trattamento economico (retributivo, contributivo e assicurativo) e normativo del lavoratore distaccato mentre sono a carico del destinatario gli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro distaccante potrà procedere ad assumere con contratto a termine altro lavoratore.
Distacco. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Nell’ipotesi di distacco contemporaneo di oltre 4 dipendenti, l’Azienda informa preventivamente gli Organismi sindacali aziendali o, in mancanza, locali. Tali Organismi, entro 2 giorni dal ricevimento dell’informativa, possono chiedere un incontro per l’esame dei contenuti dell’informativa e formulare proprie considerazioni al riguardo.
Distacco. Circostanza abbastanza frequente nell‟ambito del gruppo d‟imprese è il c.d. distacco: «L‟eventuale prestazione di attività da parte di un lavoratore subordinato in favore di società del gruppo cui appartiene la società che lo ha assunto è inquadrabile nel cosiddetto fenomeno del distacco, il cui effetto è quello di determinare in capo al lavoratore l‟obbligo di prestare la propria attività nell‟interesse di una diversa impresa di destinazione, fermo restando che la prestazione continua a costituire esecuzione e adempimento del rapporto di lavoro intercorrente con la società di provenienza»145. L‟esistenza di un gruppo d‟imprese può favorire la ricorrenza della fattispecie, in quanto «il collegamento fra la società-madre formalmente datrice di lavoro e la società-figlia che utilizza di fatto la prestazione lavorativa può dunque assumere rilievo alla luce della giurisprudenza (…) per la configurabilità di un distacco legittimo del lavoratore dalla prima alla seconda, in considerazione dello specifico interesse della prima, che la prestazione lavorativa (ancorché svolta presso la seconda) direttamente soddisfa»146. Ad esempio, «la società madre di un gruppo può avere interesse alla prestazione svolta da un proprio dirigente presso una società-figlia per controllare meglio tale società»147. Ciò anche se deve essere rilevato che il collegamento tra società «non costituisce, di per sé, una presunzione invincibile di interesse al distacco»148. Oltre alla fattispecie citata, all‟interno del gruppo possono sussistere anche ipotesi di prestito di manodopera, nel caso in cui «le parti di un rapporto di lavoro possono pattuire un distacco del lavoratore che, fermo il perdurare del vincolo con il datore di lavoro distaccante, faccia sorgere un distinto rapporto con altro imprenditore, anche all‟estero, con sospensione del rapporto originario. In tale caso i rapporti restano separati, anche se le due imprese sono gestite da società collegate, con conseguente non imputabilità alla 143 Cass. 24 marzo 2003, n. 4274, in Nuovo Dir., 2003, 721. 144 Trib. Genova, 19 aprile 2001, in Riv.Giur.lav., 2002, II, 295. 145 Trib. Milano 27 settembre 1999, in Giur.Milanese, 2000,119. 146 X. Xxxxxx, Il contratto di lavoro, Trattato Cicu. Messineo, vol. I, Xxxxxxx, 2000, 501. 147 X. Xxxxxx, op.cit., .498. 148 Cass. 16 febbraio 2000, n. 1733, in Inf.prev., 2001,158. società distaccante, se non diversamente pattuito, delle obbligazioni relative al secondo rapporto»149. In questo caso, contr...
Distacco. L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
Distacco. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Nell’ipotesi di distacco contemporaneo di oltre 4 dipendenti, l’Azienda informa preventivamente gli Organismi sindacali aziendali o, in mancanza, locali o, in caso di Aziende o Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, la Delegazione sindacale di Gruppo, per il tramite della Capogruppo. Tali Organismi, entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, possono chiedere un incontro, da tenersi entro 7 giorni dalla richiesta, per l’esame dei contenuti dell’informativa e formulare proprie considerazioni al riguardo. In ogni caso in cui il distacco contemporaneo di oltre 4 dipendenti coinvolga due o più Aziende o Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, l’informativa preventiva è inviata dalle Aziende o Banche interessate congiuntamente alla Capogruppo, agli Organismi sindacali aziendali e alla Delegazione Sindacale di Gruppo, che potranno richiedere alla Capogruppo l’incontro di cui al comma precedente.
Distacco. I dipendenti dell’azienda potranno, per l’espletamento delle obbligazioni contrattuali operate dal datore di lavoro, essere distaccati presso altre imprese per un periodo determinato o determinabile in base allo svolgimento della commessa intercorrente tra l’impresa occupante e l’impresa utilizzatrice.
Distacco. I dipendenti dell’azienda potranno, per soddisfare un interesse del datore di lavoro, essere distaccati presso altre imprese per un periodo determinato o determinabile in base allo svolgimento della commessa intercorrente tra l’impresa occupante e l’impresa utilizzatrice.
Distacco. È ammesso l’utilizzo dell’istituto del distacco ai sensi del D.lgs. 276/2003 previa informazione alle Organizzazioni sindacali territoriali
Distacco. Il distacco si configura quando il datore di lavoro , per soddisfare un proprio interesse (concreto) e al fine di evitare i licenziamenti (art. 8, L. 19.7.1993, n. 236) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il lavoratore non può rifiutarsi di andare a prestare la propria attività in distacco. a) Il lavoratore che non accetti il distacco avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed ai preavviso come nel caso di licenziamento. b) Il distacco deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 10 (dieci) giorni. c) il presente articolo non si applica alle R.S.A. ed ai dirigenti delle XX.XX. firmatarie del CCNL.
Distacco. 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.