Distacco Clausole campione

Distacco. Il distacco, come disciplinato dalla vigente normativa in materia si ha quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratrici o lavoratori a disposizione di altro datore di lavoro a favore del quale deve essere adempiuta la prestazione di lavoro. Il distacco può essere disposto a condizione: - che sia temporaneo indipendentemente dalla durata; - che sia funzionale all'interesse produttivo del datore di lavoro distaccante e per tutta la durata del distacco che il lavoratore effettui la prestazione lavorativa a favore del destinatario; - che permanga il potere direttivo del distaccante eventualmente, in parte, delegato al destinatario; - che non configuri illegittima interposizione di manodopera; - che, ove il luogo di lavoro disti oltre 50 km rispetto al luogo dove il lavoratore è normalmente occupato, sussistano ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive; - che, ove il distacco comporti un mutamento di mansioni con una riduzione e/o specializzazione dell'attività effettivamente svolta, vi sia il consenso del lavoratore interessato a ratifica dell'equivalenza delle mansioni. Rimangono a carico del distaccante gli oneri relativi al trattamento economico (retributivo, contributivo e assicurativo) e normativo del lavoratore distaccato mentre sono a carico del destinatario gli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro distaccante potrà procedere ad assumere con contratto a termine altro lavoratore.
Distacco. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Nell’ipotesi di distacco contemporaneo di oltre 4 dipendenti, l’Azienda informa preventivamente gli Organismi sindacali aziendali o, in mancanza, locali. Tali Organismi, entro 2 giorni dal ricevimento dell’informativa, possono chiedere un incontro per l’esame dei contenuti dell’informativa e formulare proprie considerazioni al riguardo.
Distacco. L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
Distacco. Art. 200 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di secondo livello) L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore interessato; in caso di mansioni superiori, al Lavoratore sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento professionale in cui opera. Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento presso un’unità produttiva sita a più di 50 (cinquanta) chilometri da quella in cui il Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà, temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione ecc.), in modo che il trattamento del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti. Al Lavoratore in distacco all’estero per un tempo inferiore a 3 (tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la trasferta all’estero, di cui all’articolo che precede. Per un previsto tempo superiore, salvo diverso accordo tra le Parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.
Distacco. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Nell’ipotesi di distacco contemporaneo di oltre 4 dipendenti, l’Azienda informa preventivamente gli Organismi sindacali aziendali o, in mancanza, locali o, in caso di Aziende o Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, la Delegazione sindacale di Gruppo, per il tramite della Capogruppo. Tali Organismi, entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, possono chiedere un incontro, da tenersi entro 7 giorni dalla richiesta, per l’esame dei contenuti dell’informativa e formulare proprie considerazioni al riguardo. In ogni caso in cui il distacco contemporaneo di oltre 4 dipendenti coinvolga due o più Aziende o Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, l’informativa preventiva è inviata dalle Aziende o Banche interessate congiuntamente alla Capogruppo, agli Organismi sindacali aziendali e alla Delegazione Sindacale di Gruppo, che potranno richiedere alla Capogruppo l’incontro di cui al comma precedente.
Distacco. I dipendenti dell’azienda potranno, per soddisfare un interesse del datore di lavoro, essere distaccati presso altre imprese per un periodo determinato o determinabile in base allo svolgimento della commessa intercorrente tra l’impresa occupante e l’impresa utilizzatrice.
Distacco. I dipendenti dell’azienda potranno, per l’espletamento delle obbligazioni contrattuali operate dal datore di lavoro, essere distaccati presso altre imprese per un periodo determinato o determinabile in base allo svolgimento della commessa intercorrente tra l’impresa occupante e l’impresa utilizzatrice.
Distacco. È ammesso l’utilizzo dell’istituto del distacco ai sensi del D.lgs. 276/2003 previa informazione alle Organizzazioni sindacali territoriali
Distacco. 1. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Distacco. Laddove lo richiedano specifiche situazioni l’azienda potrà disporre il distacco di propri dirigenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad esse- re disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l’azienda distaccante. n. 112, nonché dal Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, conver- tito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepita dalla Regione Sici- liana con propria Legge 22 dicembre 2005, n. 19, stabiliscono di esa- minare congiuntamente in sede aziendale le situazioni conseguenti al- l’applicazione del predetto art. 2 ritenute dalle XX.XX. tali da xxxxxx- dere una verifica. Qualora nella predetta sede aziendale non si addivenisse ad una interpretazione univoca di detti criteri si darà luogo ad una riu- nione in sede Equitalia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A. ove l’argomento verrà esaminato da Equitalia SpA stessa o Riscossione Sicilia S.p.A e dalle Segreterie nazionali delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL, con la partecipazione delle Parti aziendali. Le Parti firmatarie del presente contratto convengono, comunque, di incontrarsi successivamente alla stipula del presente contratto per ef- fettuare una verifica, in sede nazionale, dell’utilizzo del distacco al fine di trovare, al riguardo, idonee soluzioni.