Divieto di cessione a terzi. 1. Il servizio di trasporto oggetto dell’affidamento non può essere ceduto a terzi, pena nullità.
Divieto di cessione a terzi. 1. E' fatto assoluto divieto alla Società affidare a terzi lo svolgimento, anche in parte, dei servizi in oggetto. E’ tuttavia consentito alla stessa di avvalersi di terzi per lo svolgimento di fasi operative dei servizi, salva comunque la responsabilità in capo alla Società.
2. Nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, la Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità.
3. La Società è l’unico responsabile nei confronti del Comune e degli utenti del servizio, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.
Divieto di cessione a terzi. È fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte l’uso delle aree e delle strutture di pertinenza del Centro Ittico a soggetti terzi, o sostituire altri a sé nell’esecuzione della presente convenzione. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dall’Agenzia. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del rapporto concessorio, a non apportare modifiche all’oggetto sociale in essere alla data del presente atto senza il consenso scritto dell’Agenzia.
Divieto di cessione a terzi. E’ assolutamente vietata la rivendita dell'acqua erogata dal gestore ad una determinata utenza. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di somministrazione per colpa dell’utente e il pagamento della penale di cui al successivo art. 29 del presente regolamento.
Divieto di cessione a terzi. E’ fatto divieto alla Fondazione di far svolgere da terzi le attività oggetto del presente Protocollo d’intesa nella loro totalità. Ciò premesso, la Fondazione ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi previsti dalle leggi vigenti ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, ferma restando la garanzia di efficacia. .
Divieto di cessione a terzi. L'Ospite non potrà trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.
Divieto di cessione a terzi. 1. E’ fatto assoluto divieto a VELA S.p.A. di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi in oggetto nella loro integrità.
2. Nel rispetto degli standard di qualità dei servizi prefissati, VELA S.p.A. ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli d’efficienza ed economicità.
3. Rimane inteso che VELA S.p.A. è l’unico soggetto responsabile del servizio sia nei confronti del Comune di Venezia che degli utenti.
Divieto di cessione a terzi. È vietata la cessione a terzi, anche solo in parte, della gestione dell’impianto nel suo complesso.
Divieto di cessione a terzi. Nessuna delle Parti potrà trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, fatta eccezione per eventuali società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ..
Divieto di cessione a terzi. Per tutta la durata dell’affidamento, è vietata la cessione a terzi, sia totale che parziale, della gestione dell’impianto.