Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E’ ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000 - Xxxxxx, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E’ ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000 - Xxxxxx, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo se- condo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica veri- fica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma Il contratto non può essere ceduto, a pena di tutto o parte nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda D.lgs. 163/2006 e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E’ ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Universitàs.m.i. La cessione può essere effettuata del credito è ammessa alle condizioni previste dall’art. 117 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a banche o banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulata stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticataautenticata e devono essere notificate al Committente. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi E’ fatto divieto all’Appaltatore di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000 - Xxxxxxconferire, in persona del Magnifico rettore pro temporequalsiasi forma, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all’artprocure all’incasso. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis, D.P.R. n. 602/73VOLTEO, in capo caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 647886615C al soggetto cedentecessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla VOLTEO mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di consenso alla cessioneinosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionarioil presente contratto si intende risolto di diritto.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E’ ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000 - Xxxxxx, in persona del Magnifico rettore Rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese1. E’ ammessa la fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa.
2. L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106, comma 13 del creditoD.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve appaltatore. Le cessioni devono essere stipulata stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticataautenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi Si applicano le disposizioni di Milano – Bicoccacui alla Legge n. 52/1991.
4. È fatto, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000 - Xxxxxxaltresì, divieto all’Aggiudicatario di conferire, in persona qualsiasi forma, procure all’incasso.
5. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis, D.P.R. n. 602/737 luglio 2011 l’Aggiudicatario, in capo caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. Z9126A9846 al soggetto cedentecessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell’Aggiudicatario medesimo riportando il suddetto CIG.
6. In caso di consenso alla cessioneinosservanza da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la medesima verifica verrà effettuatafermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionarioil presente contratto si intende risolto di diritto.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma E’ fatto divieto all’Affidatario di tutto o parte cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 del D.Lgs. 2016 e ss.mm.ii., il presente contratto, fatti salvi a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al suddetto art. 106. L’Affidatario può cedere i casi di cessione di azienda crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e atti di trasformazioness.mm.ii., fusione e scissione di imprese. E’ ammessa la cessione del creditoa banche, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività dell’at- tività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti di impresa e deve devono essere stipulata stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticataautenticata e devono essere notificate al Comune. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi Si applicano le disposizioni di Milano – Bicoccacui alla Legge n. 52/1991. È fatto, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000 - Xxxxxxaltresì, divieto all’Affida- xxxxx di conferire, in persona qualsiasi forma, procure o mandati irrevocabili all’incasso. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis, D.P.R. n. 602/737 luglio 2011 l’Affidatario, in capo caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 8258642EF6 al soggetto cedentecessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utiliz- zare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario me- diante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Affidatario me- desimo riportando il CIG dallo stesso comunicato. In caso di consenso alla cessioneinosservanza da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente arti- colo, la medesima verifica verrà effettuatafermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionarioil presente con- tratto si intende risolto di diritto.
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Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E’ ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000 - Xxxxxx, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale uffi- ciale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis00-xxx, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.X.X.X.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E’ ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000 - Xxxxxx, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo se- condo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis00-xxx, D.P.R. n. 602/73X.X.X. x. 000/00, in capo al xx xxxx xx soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.
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Samples: Appalto
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contrattodell’Accordo e/o sei singoli contratti (RIE), fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. E’ È ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e Università degli Studi di Milano - Bicocca B i b l i o te c a d i A te ne o Xxxxxx xxxx' Xxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Tel. 02. 6448. 6251 creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000 - Xxxxxx, in persona del Magnifico rettore pro temporeRettore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis00-xxx, D.P.R. n. 602/73X.X.X. x. 000/00, in capo al xx xxxx xx soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Pubblicazioni in Abbonamento E Servizi Gestionali