Documenti per l’assunzione Clausole campione

Documenti per l’assunzione. Per l’assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti: - Numero di Codice fiscale; - Certificato del titolo di studio e/o documento equipollente allo stesso; - Libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione o equipollente autocertificazione; - Documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso; - Libretto di idoneità sanitaria per il personale che deve essere adibito alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari; - Documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali; - Accettazione della lettera di assunzione; - Dichiarazione di accettazione della normativa del presente contratto collettivo; - Altri documenti e certificati che la ditta riterrà opportuno richiedere; - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di legge; - Permesso di soggiorno 1) le Parti stabiliscono che eventuali modifiche di legge o di denominazione della documentazione di cui agli articoli 3 e 4, saranno automaticamente recepite nelle future pratiche per l’assunzione; 2) le documentazioni richieste possono essere sostituite , ai sensi della normativa vigente, da dichiarazioni scritte che il lavoratore neoassunto autocertifichi.
Documenti per l’assunzione. 1. Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti: a) carta di identità o documento equipollente; b) certificato di stato di famiglia e dichiarazione, rilasciata dallo stesso lavoratore, del numero dei familiari con lui conviventi; c) certificato penale; d) certificato medico; e) scheda professionale di cui all’art. 1 bis del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e all’art. 5 del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 nonché all’art. 2 del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, ove esistente; f) codice fiscale; g) attestato di frequenza al corso ex D. Lgs. n. 626/1994, con copia del verbale di accesso relativo al fabbricato cui sarà addetto il lavoratore. In caso che il lavoratore sia sprovvisto di tale attestato, egli dovrà frequentare tale corso subito dopo il termine del periodo di prova. Si applica quanto previsto in proposito dall'Accordo 17 aprile 1997, allegato al presente C.C.N.L. con il n. 7.
Documenti per l’assunzione. All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare all'Azienda, i seguenti documenti: carta d'identità o documento equipollente; titolo di studio (fotocopia autenticata); diploma o attestato di partecipazione a corsi di formazione e/o di addestramento specifici frequentati; codice fiscale; Il lavoratore è tenuto a dichiarare, all'atto dell'assunzione, la presenza/assenza di contemporaneo ulteriore rapporto di lavoro in essere, la residenza ed il domicilio ed a notificarne i successivi mutamenti;
Documenti per l’assunzione. All'atto dell'assunzione, il lavoratore è tenuto a presentare i seguenti documenti: - la carta di identità o altro documento equipollente ovvero il permesso di soggiorno in corso di validità per i lavoratori extracomunitari; - codice fiscale; - eventuali certificati o titoli comprovanti formazioni professionali, studi, abilitazioni conseguite ovvero attestanti precedenti occupazioni; - documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali; - la documentazione comprovante l'eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare e l'eventuale variazione agli effetti del diritto; - la dichiarazione di residenza ovvero di abituale dimora, da aggiornare prontamente in caso di successivi cambiamenti; - la eventuale documentazione relativa allo stato di mobilità o disoccupazione del lavoratore; - i prescritti documenti INPS in possesso; - altre eventuali condizioni concordate tra le parti contraenti ovvero nell'ambito della contrattazione di 2° livello; - l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di legge. L'azienda rilascerà al lavoratore una ricevuta dei documenti trattenuti che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, gli saranno restituiti, previo rilascio di apposita ricevuta. E' facoltà del datore di lavoro richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale e il certificato dei carichi pendenti con data non anteriore a tre mesi. L'azienda deve consegnare gratuitamente ai lavoratori, contestualmente alla lettera di assunzione, una copia del presente c.c.n.l.
Documenti per l’assunzione. 1. Ad avvenuto espletamento del concorso, e a seguito dell’approvazione della relativa graduatoria di merito, il Comune di Prato procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione nei confronti dei candidati dichiarati vincitori. 2. L’assunzione in servizio sarà, inoltre, subordinata alla presentazione al Comune di Prato della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante: - l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato. In caso di sussistenza di altro rapporto d’impiego dovrà essere presentata dichiarazione di opzione per il Comune di Prato; - l’assenza delle altre situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165. 3. I candidati risultati vincitori saranno avviati presso le strutture sanitarie competenti per essere sottoposti, a cura e spese dell’Amministrazione, a visita ed accertamenti medici tesi a verificare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti dal presente bando, nonché il possesso dei requisiti di idoneità al maneggio ed uso delle armi. Il candidato, ai fini dell’idoneità al maneggio delle armi, dovrà produrre un certificato del proprio medico curante (certificato anamnestico) attestante la storia clinica, redatto su apposito stampato. Le spese per il rilascio di detto certificato sono a carico del candidato. Quanto alla verifica dei requisiti visivi si precisa che il conseguimento della relativa certificazione avverrà a cura e spese del vincitore. 4. A pena di decadenza dalla nomina, gli interessati dovranno produrre, entro il termine che verrà loro comunicato, esclusivamente la documentazione relativa al possesso dei requisiti che risultassero non accertabili d’ufficio da parte del Comune di Prato 5. In sede di scorrimento della graduatoria e quindi in relazione ai candidati, ulteriori rispetto ai vincitori, l’Amministrazione provvederà ad accertare la veridicità delle dichiarazioni relative al possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. 6. Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato, l’Amministrazione comunale provvederà ad escludere i candidati dalla graduatoria ovvero a rettificare la loro posizione all’interno della stessa. Nel caso in cui fosse già stato stipulato il contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto di diritto. 7. In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui a...
Documenti per l’assunzione. All’atto dell’assunzione il Lavoratore deve presentare i seguenti documenti: 1. carta d’identità o altro documento equipollente, tesserino codice fiscale o tessera sanitaria, in corso di validità; 2. accettazione della lettera di assunzione; 3. documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle norme previdenziali e fiscali; 4. attestato di conoscenza di lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito; 5. certificati, diploma degli studi compiuti o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati; 6. dichiarazione di accettazione della normativa applicabile del presente Contratto Collettivo Nazionale; 7. autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di Xxxxx; 8. permesso di soggiorno in corso di validità (per Lavoratori extracomunitari); 9. altri documenti e/o certificati che l'Azienda ritenga opportuno richiedere. Il Lavoratore dovrà inoltre dichiarare la propria residenza e/o domicilio, ed è tenuto a dare tempestiva comunicazione degli eventuali successivi mutamenti. In tale residenza il Datore di lavoro trasmetterà le comunicazioni formali che, anche in caso di mancata consegna, con la compiuta giacenza, s’intenderanno ricevute dal Lavoratore. Se si tratta di Lavoratore Apprendista, all’atto dell’assunzione, oltre a produrre il titolo di studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché periodi di lavoro già eventualmente svolti nella medesima qualifica.
Documenti per l’assunzione. Per l’assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti: - numero di codice fiscale; - certificato del titolo di studio e/o documento equipollente allo stesso; - certificato di disponibilità all’impiego o certificato iscrizione liste collocamento; - documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso; - eventuale attestazione sanitaria per quelle qualifiche ove questa è richiesta dalla vigente normativa; - documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali; - accettazione della lettera di assunzione; - dichiarazione di accettazione della normativa del presente CCNL; - altri documenti e certificati che la ditta riterrà opportuno richiedere; - autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di legge; - permesso di soggiorno (per lavoratori extracomunitari); - le documentazioni richieste possono essere sostituite, ai sensi della normativa vigente, da dichiarazioni scritte che il lavoratore neo-assunto autocertifica.
Documenti per l’assunzione. 1. Per l'assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti: a) certificato di studio; b) libretto di lavoro (*); c) eventuali altri documenti richiesti dalle disposizioni di legge sul collocamento; d) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14 della legge 30.4.62 n. 283 e all'art. 37 del DPR 26.3.80 n. 327 concernente il regolamento di attuazione della legge stessa; e) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali; f) eventuali altri documenti e certificati. (*) Legge 10.1.35 n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5.3.35). Sono eccettuati: la moglie, i parenti e gli affini conviventi a carico, non oltre il terzo grado; il personale con funzioni direttive; i lavoratori esclusivamente a compartecipazione. Il libretto di lavoro è rilasciato dal Comune a richiesta dell'interessato; agli stranieri è rilasciato dall'ispettorato del Lavoro a richiesta del datore di lavoro. Durante il periodo di occupazione il libretto resta depositato presso il datore di lavoro. 2. La cooperativa è tenuta a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati, il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
Documenti per l’assunzione. 1. Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti: a) carta di identità o documento equipollente; b) certificato di stato di famiglia e dichiarazione, rilasciata dallo stesso lavoratore, del numero dei familiari con lui conviventi; c) certificato penale; d) certificato medico; e) scheda professionale di cui all’art. 1 bis del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e all’art. 5 del f) codice fiscale; g) attestato di frequenza al corso ex D. Lgs. n. 81/2008, con copia del verbale di accesso relativo al fabbricato cui sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto dell’attestato, dovrà frequentare tale corso subito dopo il termine del periodo di prova. Si applica quanto previsto in proposito dagli Accordi tra le Parti Sociali in materia.
Documenti per l’assunzione. 1) All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i se- guenti documenti: - codice fiscale; - carta d’identità o documento equipollente; - libretto di lavoro o documento equipollente; - titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; - documentazione fornita dagli ordini professionali per i profili professionali in riserva di legge; - certificato casellario giudiziale; - certificato carichi pendenti.