Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) Clausole campione

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). Le Parti, ai sensi degli Artt.12 e 38 del CCNL 01.07.2014, concordano che l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) sia fissato nel 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014, ed in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio provinciale ragusano e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Le Parti concordano, altresì, che il quarto indicatore su base locale sia individuato nel rapporto fra “Massa Salari versata” e “Massa salari denunciata”, a cui attribuiscono una incidenza ponderale in termini percentuali pari al 25%. Le Parti individuano, quindi, come sotto riportato, le incidenze ponderali dei restanti tre indicatori:
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). A decorrere dall’anno 2017, come previsto degli art. 12 e 38 del CCNL, con l’obiettivo di migliorare la produttività delle aziende e del territorio, viene stabilito un EVR con natura di premio variabile e non prevedibile. La misura massima dell’EVR consiste nel 4% dei minimi contrattuali così come dalla tabella seguente: Livello Importo massimo annuale 8 1.029,84 7 863,14 6 741,48 5 629,69 4 564,30 3 524,89 2 471,33 1 411,94 Tale premio è collegato sia all’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività del territorio, sia all’andamento delle singole aziende. L’obiettivo di produttività territoriale cui è correlata l’erogazione dell’EVR, è basato sui seguenti indicatori nonché sui rispettivi pesi ponderali: Indicatore Peso ponderale Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile 25% Numero ore denunciate in Cassa Edile 25% Monte salari denunciato in Cassa Edile 25% Rapporto ore lavorate e ore denunciate in Cassa Edile 25% Tali indicatori saranno valutati entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell’ambito di un quadriennio complessivo. L’obiettivo e la conseguente erogazione dell’EVR verranno riconosciuti al risultato pari o positivo di almeno due degli indicatori di cui sopra. La misura percentuale dell’EVR sarà pari a quanto risultante dalla somma dei pesi ponderali degli indicatori pari o positivi e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi ivi compreso il TFR. Le aziende, al fine di stabilire il proprio raggiungimento o meno degli obiettivi di produttività, verificheranno l’andamento dei seguenti indicatori aziendali: • numero ore denunciate in cassa edile (o numero ore lavorate registrate sul LUL, per le aziende con solo impiegati) • volume d’affari IVA (così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa) In tale calcolo dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive eventualmente dislocate sul territorio. Le aziende confronteranno tali indicatori triennio su triennio, secondo le medesime modalità esposte per la verifica territoriale. Qualora gli indicatori risultino pari o positivi, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale. Laddove entrambi i parametri aziendali dovessero risultare negativi, l’EVR non sarà erogato. Qualora un solo indicatore aziendale risulti pari o positivo...
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). . . . omissis . . . . . Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011, per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art.42. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l’elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell’elemento variabile della retribuzione. L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e specificatamente dell’artigianato, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). Agli impiegati è corrisposto mensilmente un Elemento Variabile della Retribuzione così come previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’art.15. Il Premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). L’Elemento Variabile della Retribuzione (di seguito EVR) viene concordato in sede terri- toriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, nella Provincia di Sondrio e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto. La disciplina come sotto individuata sarà comune sia per le Imprese Edili Industriali che Artigiane. La misura massima erogabile dell’EVR per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, è fissato nella misura del 6,00% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010. Per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile della Provincia di Sondrio, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività territoriali, sono utilizzati i seguenti indicatori, con la corrispondente incidenza ponderale:
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). ▪ E' un premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e la cui corresponsione è eventuale; ▪ non ha incidenza sui singoli istituti della retribuzione, compreso il TFR.
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). In conformità di quanto previsto agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL Edile Industria del 1 Luglio 2014, le parti firmatarie del presente contratto possono concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2015 e per la circoscrizione territoriale di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014, secondo i criteri e modalità indicati nell’art. 38 commi da 4 a 21. Le parti si danno reciprocamente atto che tale elemento variabile della retribuzione è un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Le parti stabiliscono che per il territorio di Napoli e provincia l’istituto dell’E.V.R. decorre dal 01/01/2017. Le parti, conformemente a quanto stabilito dal CCNL Edile del 01/07/2014, definiscono per il territorio di Napoli e provincia e per la durata del presente contratto che:
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). Art. 4 - Lavoro a cottimo
Elemento Variabile della Retribuzione (EVR). In conformità a quanto stabilito all’art.15 del verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl del 24 gennaio 2014, le parti convengono di istituire l’elemento variabile della retribuzione (EVR) per la vigenza del presente contratto regionale, fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012. L'Elemento Variabile della Retribuzione, erogabile nel periodo di vigenza del presente CIRL, sarà verificato annualmente in sede regionale e la sua corresponsione sarà correlata ai risultati conseguiti dal settore edile artigiano in termini di produttività, qualità e competitività nell'intero territorio regionale. La decorrenza dell’EVR è stabilita dal 01/07/2022. Nella fase transitoria le parti si impegnano nell’incontrarsi nel mese di gennaio 2020 per trattare l’EVR valutando gli sviluppi delle imprese - ad oggi già iscritte in Edilcassa - secondo i criteri di cui al presente articolo. Nella determinazione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR), concordato in sede regionale secondo i criteri e le modalità dell’art.42 del CCNL del 24 gennaio 2014, le parti terranno conto dell’andamento congiunturale del settore nella regione SICILIA, sulla base dei seguenti 5 (cinque) indicatori: Pagina7

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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