RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. 1. Il concedente può procedere alla risoluzione della concessione nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico;
c) per inadempienze contrattuali. L'atto di risoluzione é preceduto da formale comunicazione al Concessionario che, nel termine di 30 giorni,può produrre controdeduzioni. La risoluzione della concessione é disposta dall'Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.
2. L'atto di concessione può essere risolto, inoltre, per inadempimenti, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:
a) gravi e reiterate mancanze nella gestione della struttura residenziale per Xxxxxxx;
b) violazione della capienza massima della Struttura residenziale per Xxxxxxx;
c) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria;
d) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
e) stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo;
f) appalto di servizi aggiuntivi, senza esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente;
g) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contribuitivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;
h) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.
i) mancata attuazione degli interventi richiesti a capitolato: sostituzione graduale e progressiva degli arredi del reparto notte non più adeguati sia da un punto di vista funzionale che estetico, entro i primi cinque anni dall’inizio della concessione e loro successiva costante manutenzione, tinteggiature triennali di tutti i locali della struttura. Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione concedente notificherà al Concessionario l'addebito, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, la concessione sarà risolta di diritto. In tal caso l'Amministrazione concedente avrà comunque la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" la concessione, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, a titolo di penal...
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE a. Risoluzione per inadempimento del Concessionario
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. 1. Il rapporto di concessione può essere risolto dal Comune nei seguenti casi:
a) per inadempimento del soggetto concedente;
b) per revoca del soggetto concedente dovuta a motivi di pubblico interesse;
c) per recesso del concessionario.
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente sono rimborsate al concessionario: - il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; - le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione.
3. Nei soli casi di cui al comma 1), lett.a) e b), al concessionario è, altresì, dovuto un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
4. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Comune concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. Si potrà procedere alla risoluzione della presente Concessione al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: - mancato inizio e conclusione dei lavori di ristrutturazione previsti entro sei mesi dalla data di decorrenza della presente Concessione; ------------- - mancata realizzazione del progetto proposto; ----------------------------------- - impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del Concessionario a seguito di controlli in merito alla normativa antimafia; - - scioglimento o cessazione dell’Associazione; ----------------------------------- - cessione e/o subaffidamento del contratto; --------------------------------------- - gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dal presente contratto; - mancato rispetto delle norme relative alla sicurezza. -------------------------- Il Concedente procederà a contestare al Concessionario, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata l’inadempimento, con assegnazione di giorni 15 (quindici) per la presentazione di controdeduzioni. La risoluzione dovrà essere contestata mediante lettera A/R.; dalla data del ricevimento della stessa cesserà il rapporto normato con il presente atto ed entro 15 giorni dovrà essere lasciata libera la struttura. ----------------------------
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte del concessionario e/o la reiterata applicazione di penali consentirà al Comune di Zola Predosa di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. In tale caso l’Amministrazione potrà fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’affidatario dovrà conformarsi alle prescrizioni indicate. Trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto si intende risolto di diritto.
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. 1. Ogni infrazione al disposto di una sola delle condizioni della presente concessione, che a tale riguardo si ritengono tutte sostanziali, comporterà la risoluzione in tronco, de jure e de facto, del presente atto di concessione e la immediata riconsegna al Comune degli impianti sportivi di cui trattasi, e ciò con un semplice provvedimento amministrativo del Comune medesimo, con la riserva di ogni e più ampio risarcimento di danni; il tutto previa valutazione e quantificazione a favore della Concessionaria delle eventuali migliorie e/o lavori eseguiti sugli impianti.
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. 1. La concessione può essere revocata prima della scadenza in caso di mancato rispetto colpevole degli obblighi del concessionario. In particolare, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. il Concedente potrà risolvere la concessione in caso di: gravi danni arrecati alle strutture o agli impianti durante l'attività del concessionario, fatto salvo il risarcimento dei medesimi; - gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali; - realizzazione di interventi sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione; - mancata osservanza degli obblighi assunti; - indisponibilità del concessionario a rispettare gli obblighi derivanti dall’uso pubblico degli impianti; - inutilizzo totale o parziale dell’impianto; - mancato pagamento del canone o degli oneri derivati dai consumi (utenze “acqua - gas - enei, ecc ), trascorsi tre mesi dalla relativa intimazione.
2. La concessionaria potrà recedere dalla concessione stessa, ai sensi dell’art. 1373 del C.C., previa comunicazione all’Amministrazione Comunale inviata almeno tre mesi prima della data di recesso.
3. In caso di inadempienza il Comune si riserva di applicare quanto previsto all’art.21 del vigente regolamento
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere la presente concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - per motivi di pubblico interesse eccezionali ed imprevedibili, in qualunque momento; - nel caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi convenzionali; - per gravi inadempimenti contrattuali da parte della Fondazione; - per interruzione del servizio senza giusta causa; - per inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. Il Concessionario può rinunciare alla presente concessione, con l’obbligo di darne comunicazione scritta al Concedente (anche tramite PEC), con un preavviso di sei mesi; in difetto, il Concessionario sarà soggetto all’applicazione di una penale pari all’importo della cauzione che verrà per- tanto trattenuta direttamente dal Concedente, oltre al maggior danno derivante da eventuali spese sostenute dal Concedente per la provvisoria gestione dell’impianto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, il concedente ha fa- coltà di risolvere la concessione quando il concessionario:
a) non paghi puntualmente il rimborso delle spese di energia elettrica, nei termini previsti;
b) rifiuti o renda inattuabile l’ispezione all’immobile;
c) esegua opere di qualunque genere senza avere ottenuto il permesso scritto del concedente
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. 1. Il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente concessione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) qualora il concessionario a ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
b) qualora si verifichi lo scioglimento del concessionario o comunque si determinino sostanziali modifiche nell’assetto associativo del concessionario stesso, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
c) qualora il concessionario si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Comune a seguito di contestazione formale;
d) utilizzo dell’impianto per finalità diverse da quelle stabilite dalla presente convenzione;
e) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;
f) cessione a terzi, anche parziale della concessione;
g) sub-affidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte del Comune;
h) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti.