RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. In caso di inosservanze gravi da parte del concessionario degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel presente capitolato, l’Amministrazione Capitolina, inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a quindici giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. La concessione potrà essere risolta per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del codice civile. Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile: - mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e ritardi reiterati nei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente; - mancata sostituzione del personale qualora richiesto dall’Amministrazione Capitolina; - revoca o sospensione dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento; - violazione dell'obbligo di permettere a Roma Capitale di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi; - danni a impianti, beni e/o attrezzature di proprietà di Roma Capitale, dovuti a comportamenti dolosi o colposi del concessionario, non prontamente risolti con interventi di manutenzione, riparazione, rinnovamento e sostituzione, tali da pregiudicare temporaneamente la funzionalità ed agibilità della struttura e tali da compromettere l’esecuzione del servizio (mancata erogazione di utenze, indisponibilità continuata e continuativa di arredi e attrezzature indispensabili all’esecuzione del servizio, ecc.); - situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività e di concordato preventivo a carico del concessionario; (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 80 comma 5 lett.b) del D.lgs n. 50/2016) - sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta; - funzionamento del servizio con orari e calendari sostanzialmente difformi da quelli stabiliti nel presente capitolato, qualora non preventivamente concordato; - mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Ufficio capitolino competente. In caso di risoluzione della concessione per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario del servizio alcun indennizzo e Roma Capitale avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato. Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto secondo quanto previsto al precedente ar...
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE a. Risoluzione per inadempimento del Concessionario
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. Il Comune può richiedere la risoluzione del contratto di concessione nei seguenti casi:
a. per la cancellazione dall’albo previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 289 del 2000;
b. per interruzione per qualunque causa del “cash pooling” di cui al precedente articolo 9;
c. non adegui la cauzione definitiva di cui all’articolo 14 del presente Capitolato d’Xxxxx;
d. non versi, o versi con ritardo per più di tre volte nell’arco di un anno, le somme dovute alle prescritte scadenze e le eventuali integrazioni al minimo garantito periodico;
e. compia continue irregolarità o reiterati abusi, nella conduzione del servizio, accertati nelle forme e nei modi previsti nel presente Capitolato d’Oneri;
f. per mancata costituzione della sede comunale così come previsto al precedente articolo 20;
g. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc., a carico del Concessionario;
h. quando non vengono rispettati da parte del Concessionario, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
i. grave violazione degli obblighi contrattuali;
j. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario di uno o più servizi che comporti per il Comune grave nocumento;
k. per mancata realizzazione del Piano Generale degli Impianti secondo i tempi stabiliti dall’art. 30;
l. per mancata installazione dei nuovi impianti ed attrezzature secondo i tempi stabiliti dall’art.30. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che determinino l’abolizione della concessione, senza che il Concessionario nulla possa pretendere dal Comune. Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità all’applicazione del Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (C.I.M.P.), la concessione si intende confermata fino alla sua naturale scadenza. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto il Concessionario cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle ...
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. 1. Il rapporto di concessione può essere risolto dalla Provincia nei seguenti casi:
a) per inadempimento del soggetto conceden- te;
b) per revoca del soggetto concedente dovuta a motivi di pubblico interesse;
c) per recesso del concessionario.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente sono rimborsate al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ov- vero nel caso in cui l'opera non abbia anco- ra superato la fase di collaudo, i costi effet- tivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da so- stenere in conseguenza della risoluzione.
3. Nei soli casi di cui al comma 1), lett. a) e b), al concessionario è, altresì, dovuto un inden- nizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
4. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte della Provincia concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. 1. La concessione può essere revocata prima della scadenza in caso di mancato rispetto colpevole degli obblighi del concessionario. In particolare, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. il Concedente potrà risolvere la concessione in caso di: gravi danni arrecati alle strutture o agli impianti durante l'attività del concessionario, fatto salvo il risarcimento dei medesimi; - gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali; - realizzazione di interventi sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione; - mancata osservanza degli obblighi assunti; - indisponibilità del concessionario a rispettare gli obblighi derivanti dall’uso pubblico degli impianti; - inutilizzo totale o parziale dell’impianto; - mancato pagamento del canone o degli oneri derivati dai consumi (utenze “acqua - gas - enei, ecc ), trascorsi tre mesi dalla relativa intimazione.
2. La concessionaria potrà recedere dalla concessione stessa, ai sensi dell’art. 1373 del C.C., previa comunicazione all’Amministrazione Comunale inviata almeno tre mesi prima della data di recesso.
3. In caso di inadempienza il Comune si riserva di applicare quanto previsto all’art.21 del vigente regolamento
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte del concessionario e/o la reiterata applicazione di penali consentirà al Comune di Zola Predosa di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. In tale caso l’Amministrazione potrà fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’affidatario dovrà conformarsi alle prescrizioni indicate. Trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto si intende risolto di diritto.
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. Si potrà procedere alla risoluzione della presente Concessione al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: - mancato inizio e conclusione dei lavori di ristrutturazione previsti entro sei mesi dalla data di decorrenza della presente Concessione; ------------- - mancata realizzazione del progetto proposto; ----------------------------------- - impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del Concessionario a seguito di controlli in merito alla normativa antimafia; - - scioglimento o cessazione dell’Associazione; ----------------------------------- - cessione e/o subaffidamento del contratto; --------------------------------------- - gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dal presente contratto; - mancato rispetto delle norme relative alla sicurezza. -------------------------- Il Concedente procederà a contestare al Concessionario, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata l’inadempimento, con assegnazione di giorni 15 (quindici) per la presentazione di controdeduzioni. La risoluzione dovrà essere contestata mediante lettera A/R.; dalla data del ricevimento della stessa cesserà il rapporto normato con il presente atto ed entro 15 giorni dovrà essere lasciata libera la struttura. ----------------------------
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. 1. Il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente concessione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) qualora il concessionario a ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
b) qualora si verifichi lo scioglimento del concessionario o comunque si determinino sostanziali modifiche nell’assetto associativo del concessionario stesso, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
c) qualora il concessionario si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Comune a seguito di contestazione formale;
d) utilizzo dell’impianto per finalità diverse da quelle stabilite dalla presente convenzione;
e) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;
f) cessione a terzi, anche parziale della concessione;
g) sub-affidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte del Comune;
h) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti.
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. (clausola risolutiva espressa)
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE. ARTICOLO 25 -