Fasce orarie e luogo per l’erogazione dei servizi Clausole campione

Fasce orarie e luogo per l’erogazione dei servizi. L’aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione dei servizi nelle fasce orarie di seguito indicate. I servizi di gestione e assistenza e conduzione dei sistemi dovranno essere resi con una modalità che consenta l’operatività e la fruizione dei relativi servizi applicativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00; l’aggiudicatario è comunque tenuto allo svolgimento di attività di manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria sistemistica al di fuori dell’orario succitato, in modo da non pregiudicare la fruizione dei servizi applicativi. L’arresto dei sottosistemi, in caso di comprovati motivi d’urgenza, dovrà essere concordato con l’Amministrazione regionale. L’help desk, di I e II livello dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì nelle ore 8.00 – 20:00. L’attività di affiancamento dovrà essere realizzata dal lunedì al venerdì nelle ore 8.30-13.30 e 15.30- 18.30, le richieste di affiancamento on site e on demand dovranno essere concordate con l’Amministrazione. Per i restanti servizi di manutenzione correttiva e adeguativa non si prevedono limitazioni orarie. Per i servizi di manutenzione evolutiva si specifica che una giornata uomo è pari a otto ore.
Fasce orarie e luogo per l’erogazione dei servizi. L’aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione dei servizi nelle fasce orarie di seguito indicate. I servizi di gestione operativa e sistemistica che riguardano l’Amministrazione e conduzione dei sistemi dovranno essere resi con una modalità che consenta l’operatività dei sottosistemi e la fruizione dei relativi servizi applicativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00; l’aggiudicatario è comunque tenuto allo svolgimento di attività di manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria sistemistica al di fuori dell’orario succitato, in modo da non pregiudicare la fruizione dei servizi applicativi. L’arresto dei sottosistemi, in caso di comprovati motivi d’urgenza, dovrà essere concordata con l’Amministrazione regionale. L’help desk, di I e II livello dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì nelle ore 8.30-13.30 e 15.30-18.30. L’attività di affiancamento dovrà essere realizzata dal lunedì al giovedì nelle ore 8.30-13.30 e 15.30- 18.30, le richieste di affiancamento on site e on demand dovranno essere concordate con l’Amministrazione. Per i restanti servizi di manutenzione correttiva e adeguativa non si prevedono limitazioni orarie. Per i servizi di manutenzione evolutiva si specifica che una giornata uomo è pari a otto ore. L’aggiudicatario, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto, dovrà predisporre e fornire, per la sua approvazione, all’Amministrazione regionale i seguenti documenti: > Piano Operativo; > Piano di Qualità; > Piano di gestione dei rischi; > Piano delle verifiche. Durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione potrà effettuare tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nei Piani sopra citati. > le modalità di erogazione dei servizi, con particolare riferimento alla sequenza di attività prevista per ciascun servizio (predisposizione apparati, consegna, installazione, assistenza e manutenzione); > l'organizzazione del gruppo di lavoro impegnato sul contratto, con il dettaglio dei ruoli e delle responsabilità attribuite a ciascun componente del gruppo di lavoro; > le interfacce organizzative e tecniche; > il cronoprogramma di dettaglio; > la scomposizione dei deliverable contrattuali al fine di definire unità di lavoro al livello di dettaglio idoneo a esercitare un efficace controllo in fase di esecuzione; > la baseline per misurare le prestazioni di tempi e costi; > gli indicatori da utilizzare per misurare lo stato di avanzamento e il cale...

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.