Verifica documentale Clausole campione
Verifica documentale la rispondenza dei dati amministrativi definiti nell’ordine; • la fornitura dei manuali d’uso contenente tutte le istruzioni necessarie al corretto utilizzo e gestione operativa di tutte le apparecchiature offerte. Questi manuali devono essere in lingua italiana; • la fornitura del manuale tecnico (service) contenente le istruzioni necessarie per la corretta gestione operativa e manutentiva di tutte le apparecchiature offerte. Questi manuali devono essere comprensivi di tutti gli schemi circuitali (elettrici, meccanici, fluidici, …), lista parti di ricambio, descrizione delle procedure di calibrazione, taratura, diagnosi dei guasti, manutenzione preventiva e manutenzione correttiva. Questo manuale deve essere fornito in lingua italiana; • dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza ed ai marchi di qualità; • le apparecchiature dovranno essere provviste di marcatura CE con esplicito riferimento ai modelli forniti.
Verifica documentale. L’ispettore coordinatore, e/o altri membri del Gruppo di Verifica Ispettiva da lui designati, effettuano la verifica documentale, allo scopo di valutare: - la conformità dello studio LCA alle norme della serie ISO 14040, alla PCR di riferimento e alle linee guida per la Dichiarazione Ambientale di Prodotto; - che la Dichiarazione Ambientale di Prodotto rispetti i contenuti delle linee guida, dei relativi allegati e della PCR di riferimento. Tra l’altro, si verifica che nello studio LCA sia indicato il criterio, comunque conforme a PCR ed GPI, con cui i dati sono stati caratterizzati come “specifici” o “generici”. Gli eventuali rilievi vengono inviati all’organizzazione che viene invitata a trasmettere i documenti adeguati. La valutazione dei documenti corretti viene generalmente effettuata da ICMQ precedentemente rispetto alla visita di valutazione sul campo; la data di effettuazione dell’audit in campo va concordata tra organizzazione e Ispettore e/o ICMQ.
Verifica documentale. Le verifiche documentali, di natura amministrativa, riguardano tutte le spese sostenute dai Soggetti attuatori/Beneficiari (SA/B), relativamente a ciascun intervento operazione/progetto finanziato parzialmente o totalmente con i fondi della Legge di Stabilità 2015. L’Ufficio Aiuti di Stato e Controlli di I Livello in sede di controllo accerterà attraverso apposite - la spesa faccia riferimento al periodo di ammissibilità e sia stata sostenuta (cfr. dettagli sull’ammissibilità delle spese al Capitolo 5.2); - la spesa faccia riferimento a un’operazione approvata. Le verifiche documentali delle specifiche dichiarazioni di spesa relative ad ogni intervento, operazione/progetto devono essere completate prima della presentazione allo Stato della richiesta di trasferimento finanziario da parte della P.A.T. Xx.Xx.Xx – APQ “PAT – area interna della val di Sole” 8
Verifica documentale. L’Organizzazione richiedente la certificazione è tenuta a presentare la documentazione aziendale (es. Manuale, Disciplinare Tecnico, Piano della Qualità, Piano dei Controlli) conforme ai Documenti Normativi di riferimento in funzione dello schema di certificazione, e comunque ritenuti rilevanti ai fini della valutazione delle procedure di ottenimento del prodotto. Tale documentazione deve, inoltre, recepire gli obblighi derivanti dall’applicazione dei Regolamenti Tecnici o documenti analoghi emessi dagli Organismi di Accreditamento di TTI in funzione dello schema di certificazione. TTI esamina la Documentazione Tecnica dell’Organizzazione Richiedente, valutando la conformità della stessa rispetto ai requisiti definiti nei Documenti Normativi di riferimento. Qualora la Valutazione Documentale fosse affidata ad un Gruppo di Valutazione Documentale che includa Ispettori esterni e/o Esperti di settore, oppure eseguita nell’ambito della Verifica ispettiva “in campo”, tale incarico è reso noto all’Organizzazione attraverso la trasmissione del Piano di Valutazione. Al termine della valutazione dei documenti aziendali, se gli stessi risultano non essere pienamente conformi ai Documenti Normativi di riferimento, TTI chiede all’Organizzazione di introdurre adeguate modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui i documenti aziendali revisionati non pervengano entro i termini stabiliti da TTI, la pratica di certificazione viene sospesa. Qualora non pervengano per ulteriori 90 giorni lavorativi, la pratica è archiviata. A seguito dell’esito conforme dell’esame della documentazione aziendale, TTI o il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva pianifica l’attività di verifica ispettiva e campionamento del prodotto.
Verifica documentale. La prima fase dell’Iter consiste nella verifica della conformità della documentazione prodotta dal Richiedente. L’ispettore incaricato da XXX procede ad esaminare i documenti contenuti nella documentazione tecnica, in funzione della procedura di valutazione della conformità indicata dal Richiedente.
Verifica documentale. La documentazione tecnica consegnata dal Richiedente viene analizzata dall’ispettore incaricato da XXXX al fine di accertarne la completezza e il soddisfacimento ai requisiti applicabili. Qualora vengano rilevate non conformità, ne viene data comunicazione al richiedente, che deve provvedere alla loro risoluzione al fine di proseguire nell’iter certificativo entro 6 mesi dalla notifica delle stesse. Se l’ispettore giudica soddisfacente la risoluzione attuata dall’Installatore, procede con la pianificazione dell’attività in sito. REG UE-REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI A Ascensori Qualora il cliente non provveda entro 6 mesi alla risoluzione delle non conformità la domanda decade e deve essere presentata una nuova domanda. Saranno fatturati al cliente le attività fino a quel momento effettuate. Tutta la documentazione sarà trattenuta da AISA.
Verifica documentale la rispondenza dei dati amministrativi definiti nell’ordine; l’eventuale fornitura dei manuali d’uso contenente tutte le istruzioni necessarie al corretto utilizzo e gestione operativa del bene offerto. Questi manuali devono essere in lingua italiana (d.lgs. 46 24/02/97 art.5 comma 4 e allegato I punto 13) e consegnati in un numero di copie pari al numero degli articoli offerti; - l’eventuale fornitura del manuale tecnico (service), in lingua italiana, contenente le istruzioni necessarie per la corretta gestione operativa e manutentiva di quanto offerto. - dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza ed ai marchi di qualità; i beni dovranno essere provvisti di marcatura CE secondo il D.Lgs 46/97 (recepimento della Direttiva Europea 93/42) con esplicito riferimento ai modelli forniti.
Verifica documentale. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, l’Ente aggiudicatore procederà alla verifica del possesso dei prescritti requisiti partecipativi da parte del primo e del secondo classificato in graduatoria (art. 85, c. 5, secondo periodo, D. Lgs. 50/2016). La stipula del contratto sarà subordinata al controllo del possesso dei prescritti requisiti partecipativi e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla criminalità organizzata. L’aggiudicatario provvisorio, per singolo lotto, dovrà produrre tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, ove non già presentata in sede di gara o in fase di SdQ, se presente. Prima della sottoscrizione del documento contrattuale, l’Impresa prima in graduatoria di ciascun lotto dovrà fornire:
a. ai fini delle verifiche antimafia ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 d.lgs. 50/2016, tutta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 d.lgs. 50/2016 e pertanto:
I. certificato del casellario giudiziale di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara;
II. dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese nonché le dichiarazioni relative ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia, come da modelli che verranno trasmessi dalla Stazione appaltante;
III. dichiarazione sostitutiva antimafia di cui all’art. 85, comma 3, d.lgs. 159/2011, in regime di informazione (e dunque riferita ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter del medesimo art. 85, d.lgs. 159/2011) corredata da copia fotostatica, in corso di validità, di un documento di identità. Si specifica che in caso di avvalimento e/o subappalto, la medesima documentazione dovrà essere fornita anche per l’impresa ausiliaria e/o i subappaltatori;
IV. dichiarazione sostitutiva di iscrizione presso la Camera di Commercio competente secondo il modello in allegato, con indicazione dei soggetti tenuti dalla normativa alle relative dichiarazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa da tutti i soggetti tenuti (o, in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa o da procuratore speciale, in favore di tutti i menzionati soggetti), attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, primo periodo, riferite alle fattispecie di cui al d.lgs. 159/2011 corredata da copia fotostatica, in cor...
Verifica documentale. Le attività di sorveglianza sono articolate nelle seguenti fasi: • Acquisizione dei documenti da parte della DL; • Svolgimento attività di verifica documentale; • Esito attività di verifica e comunicazione al PJM. Per la verifica di sorveglianza l’EM acquisisce tutta la documentazione utile come ad esempio documentazione di progetto, note informative specifiche o di approfondimento anche appositamente predisposte dalla DL su richiesta dell’EM e/o del PJM.
Verifica documentale. Verrà accertata: - la rispondenza dei dati definiti nell’ordine dell’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria; - la presenza delle informazioni fornite dal fabbricante (etichettatura, istruzioni per l’uso) di cui all’ allegato I punto 13, D.Lgs. 46/97 (dispositivi medici) e/o all’ allegato I punto 8, D.Lgs. 332/2000 (dispositivi medico-diagnostici in vitro). Queste informazioni devono essere in lingua italiana; - la rispondenza dei dati definiti nella certificazione attestante la marcatura CE (93/42 e/o 98/79) con le informazioni fornite dal fabbricante di cui al precedente punto; - la documentazione attestante la rispondenza alle norme tecniche generali e particolari laddove presenti;