Ferie e festività soppresse Clausole campione

Ferie e festività soppresse. 1. Le ferie spettanti corrispondono a 28 gg. 2. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente sentito il parere del DSGA. 3. Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 31 marzo; subito dopo sarà predisposto il piano delle ferie e festività soppresse tenendo in considerazione quanto segue: - Dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni e degli esami di licenza, alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di almeno n.3 assistenti amministrativi nel mese di luglio e 2 ad agosto n.3 collaboratori scolastici. - A partire dalla seconda decade di luglio le succursali saranno chiuse in coincidenza con la sospensione estiva dell’attività didattica. I Collaboratori scolastici di tali sedi presteranno servizio presso viale Liguria fino alla fine di agosto. A detto personale è richiesto di organizzare i propri turni di ferie in modo tale che sia presente in viale Liguria sempre un Collaboratore per ogni plesso al fine di garantire in situazioni d’emergenza l’intervento dello stesso nella sede di appartenenza. - Nel caso in cui un numero maggiore di personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta del dipendente (oppure: dei dipendenti) disponibile; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo (per esempio, chiusura dell'azienda del coniuge, del convivente o del familiare) al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con i propri parenti; in presenza di personale singolo (senza coniuge, convivente o familiare) non disponibile ad accettare sempre la precedenza del predetto personale, sarà adottato il criterio della rotazione annuale. 4. Le ferie saranno autorizzate entro il 30 aprile e sarà predisposto il piano ferie entro la stessa data; eventuali richieste di modifica saranno prese in considerazione solo per gravi e comprovati motivi e purché non inficino le ferie già precedentemente approvate ai colleghi. 5. Le festività soppresse e le ferie devono essere fruite preferibilmente entro l’anno scolastico corrente, lasciando un residuo di massimo 5 giorni da usufruire entro aprile dell’a.s. successivo.
Ferie e festività soppresse. Il permesso per festività soppressa può essere fruito a mezza giornata o anche a ore. Le giornate di ferie potranno essere fruite anche a mezze giornate. In caso di fruizione di mezza giornata di ferie non viene erogato il buono pasto. Per mezza giornata deve intendersi il periodo che intercorre tra l’inizio dell’orario normale di lavoro e l’inizio dell’orario di intervallo, ovvero il periodo che intercorre tra il termine dell’orario di intervallo e la fine dell’orario normale di lavoro. È possibile la fruizione ad ore di 3 delle giornate di ferie annualmente spettanti, pari a 22,5 ore, anche frazionate in periodi non inferiori a 15 minuti, con il minimo di 1 ora. Compatibilmente con le esigenze di servizio, è inoltre possibile usufruire di mezza giornata di ferie nella giornata del venerdì fino ad un massimo di 5 volte all’anno, eventualmente congiuntamente all’utilizzo della banca delle ore o del monte ore di flessibilità ovvero ancora del monte ore di permessi retribuiti. Per il personale inquadrato nell’Area professionale Quadri l’assenza corrispondente alla mezza giornata lavorativa dovrà essere giustificata con ferie o altro permesso. Per la fruizione delle ferie “ad ore” è richiesto: • un preavviso, di norma, di 48 ore nell’ipotesi di fruizione in misura frazionata; • l’approvazione da parte del responsabile in caso di utilizzo per una giornata lavorativa intera, anche quando cadente in giornata semifestiva. Tutte le ferie e le festività soppresse dovranno essere fruite nel corso dell’anno di competenza; nel caso non sia realizzata la completa fruizione delle festività soppresse l’Impresa provvederà all’automatica sostituzione delle prime giornate di ferie dell’anno di competenza fruite nell’anno solare. L’Impresa adotterà tutte le misure più opportune per favorire il raggiungimento di tale finalità. I piani delle ferie fissati dall’Impresa, confermati al lavoratore/trice, devono essere rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra il Responsabile e il lavoratore/trice.
Ferie e festività soppresse. Il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi, pari a ore 187 e 45 minuti, da utilizzare con almeno un periodo consecutivo di due settimane entro l’anno di maturazione e la parte restante di norma entro il luglio dell’anno successivo e comunque entro i diciotto mesi successivi all’anno di maturazione stessa. In aggiunta alle ferie, il lavoratore ha diritto a 4 giornate di ex festività da godere, a giornata o mezza giornata, entro luglio dell’anno successivo. La Società potrà procedere alla chiusura degli uffici per ferie collettive in alcuni periodi dell’anno che saranno concordati con le XX.XX. entro il mese di marzo, fino ad un massimo del 50% del periodo di ferie di cui sopra ed il piano ferie andrà definito di norma entro il 30 aprile. La maturazione delle ferie spettanti a ciascun dipendente è riferita ad anno solare. Al dipendente assunto nel corso dell’anno compete la maturazione delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi interi di servizio dell’anno. Le ferie potranno essere fruite anche a mezza giornata e la stessa sarà parametrata all’effettivo orario aziendale previsto per quella giornata. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il pagamento delle ferie non fruite in proporzione ai dodicesimi maturati. Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita delle ferie. Il periodo delle ferie non può coincidere con quello del preavviso o di malattia. Il dipendente potrà interrompere le ferie per malattia, solo se la stessa è documentata da una struttura sanitaria pubblica.
Ferie e festività soppresse. Il personale deve, di norma, fruire di tutte le ferie e le festività soppresse entro il termine dell’anno scolastico. Solo in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze personali e di malattia che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo. in tal caso il numero massimo di giorni non può essere superiore a 7 (salvo casi eccezionali). Le richieste di ferie e festività soppresse devono essere presentate al Dirigente scolastico con le seguenti modalità: • Durante periodo di attività didattica, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo; • Periodi di vacanze natalizie e xxxxxxxx, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo; • Vacanze estive entro il 30 Aprile di ciascun anno. Solo in casi eccezionali è possibile presentare richiesta anche nello stesso giorno della fruizione, inviandola tramite fax o e-mail all’ufficio di segreteria entro le ore 8.00.
Ferie e festività soppresse. Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e delle festività soppresse si procederà nel modo seguente: • le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Xxxxxxxxxx, acquisito il parere del D.S.G.A, o direttamente da quest'ultimo su delega del Dirigente Scolastico. Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno; subito dopo sarà predisposto il piano delle ferie e delle festività soppresse tenendo in considerazione i seguenti elementi: a) le ferie devono essere fruite, di norma durante i periodi di sospensione dell'attività didattica – mesi di luglio e agosto - e comunque entro il termine dell'anno scolastico (vedi anche art.54 comma 4 del CCNL). b) per coloro che terminano il rapporto di lavoro il 30 giugno 2021 la fruizione avverrà nel corso dell’anno scolastico nei periodi sospensione dell'attività didattica, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche. In deroga a quanto stabilito al punto a) su richiesta dell'interessato, è consentita: - la fruizione fino ad un massimo di 6 giorni durante le festività natalizie o comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo per il personale a tempo indeterminato; - la fruizione massima di gg.2 di ferie, non consecutivi, da usufruire durante il periodo di attività scolastica. Nel caso di più richieste riguardanti lo stesso giorno da parte del personale assegnato allo stesso plesso si provvederà, di volta in volta alla concessione, o tramite rotazione o tramite sorteggio. Dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni fino alla fine del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantita con la presenza minima: • nr.2 Assistenti Amministrativi. o nr. 1 Assistente Amministrativo ed il D.S.G.A. • nr.2 Collaboratori Scolastici. Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà richiesta agli interessati una modifica. In mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale in stretto ordine alfabetico, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo documentate, (es. chiusura aziendale) al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con il coniuge o convivente. In caso di impossibilità di evadere tutte le richieste si ricorrerà al sorteggio. Al personale della stessa qualifica è consentito, a domanda, scambiare il turno di ferie. Le richieste saran...
Ferie e festività soppresse. Le ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico dopo il parere del DSGA. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1°luglio-31 agosto In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’a.s. di riferimento, il personale ATA fruirà delle ferie non godute , di norma, non oltre il mese di aprile dell’anno successivo , sentito il parere del DSGA Il piano delle ferie e festività soppresse viene predisposto dal DSGA garantendo i contingenti di personale definiti nella tabella sottostante Vacanze Natalizie e Pasquali 1 +1 con disponibilità dichiarata , che rientra in servizio in caso di assenza del collega 2 in sede (*)
Ferie e festività soppresse. Assenze dal servizio
Ferie e festività soppresse. A norma dell’art. 13 comma 5 del C.C.N.L. 2007, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro del personale ATA su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo
Ferie e festività soppresse. Le ferie e le festività soppresse saranno fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività educative e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Salvo improrogabili esigenze di servizio potranno essere rinviate. Tale rinvio non potrà eccedere il 30 aprile dell’anno successivo.
Ferie e festività soppresse. Al fine di contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e delle festività soppresse si procederà nel modo seguente: • le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Xxxxxxxxxx, acquisito il parere del DSGA, o direttamente da quest’ultimo su delega del Dirigente Scolastico. Le richieste devono essere presentate secondo le seguenti scadenze: Vacanze natalizie Entro il 20/11 Entro il 10/12 Vacanze pasquali 30 giorni prima di Pasqua 10 giorni prima di Pasqua Periodo estivo Entro 31/03 Entro 30/04 Durante l’attività didattica 10 giorni prima dei periodo 5 giorni prima del periodo Subito dopo sarà predisposto il piano delle ferie e delle festività soppresse tenendo in considerazione i seguenti elementi: