Common use of Ferie Clause in Contracts

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto 1. I lavoratori maturano per ogni anno ad di servizio un periodo di ferieferie con corresponsione della retribuzione, proporzionale ai mesi pari a quattro settimane corrispondenti a ventiquattro giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale oltre dieci anni avranno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornicui al periodo precedente. In caso di inizio o di cessazione del rapporto distribuzione dell'orario di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle su cinque giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie in proporzione ai mesi interi sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 ferie che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale festivi di cui all’artall'art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo 28 (Giorni festivi) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsunon sono computabili come ferie. Il riposo annuale ha Le ferie hanno normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa . Nel fissare l’epoca sarà tenuto conto delle da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze del di servizio e delle richieste scritte , degli eventuali desideri dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno Eventuali periodi di maturazione per provate esigenze chiusure collettive formeranno oggetto di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello un esame congiunto a livello aziendale ovvero di maturazioneunità organizzativa interessata con le RSU.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Imprese Esercenti Servizi Di Telecomunicazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Imprese Esercenti Servizi Di Telecomunicazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Imprese Esercenti Servizi Di Telecomunicazione

Ferie. Il lavoratore ha diritto Ai lavoratori spettano, per ogni anno ad un di servizio prestato, 26 giornate corrispondenti a 169 ore annue di ferie retribuite. Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in cinque gior- ni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solaremedesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoa questi effetti, quando l’orario settimanale come mese intero. Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di lavoro è ripartito malattia o infortunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concorda- to col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annocui effettuarle fino a metà, quando l’orario settimanale compatibilmente con l’organizzazione del lavoro. Ove, per ragioni eccezionali, il godimento delle ferie non avvenga duran- te l’anno di lavoro è ripartito maturazione, le ferie stesse dovranno essere completate non oltre 18 mesi dal 31 dicembre dell’anno in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornicui sono maturate. In caso di inizio o di cessazione eccezionali esigenze che comportino il richiamo del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; lavora- tore dalle ferie, l’azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti causa del ritorno in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta e al rimborso del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte costo della vacanza a seconda dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionegiorni persi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il Art. 124 28 giornate di calendario, pari a 4 settimane (160 ore lavorative) comprensivi dei relativi sabati e domeniche. Durante il periodo spetta al lavoratore la retribuzione mensile lorda normale. È facoltà del datore concordare un periodo di ferie consecutivo pari a 3 settimane, il lavoratore ha diritto per ogni anno ad di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno lavoro. Il datore può richiamare il lavoratore ha in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi del lavoratore di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni completare il periodo successivamente e al rimborso di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità spese documentate sostenute per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoririentro. Le ferie maturate sono sospese in caso di ricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 7 giorni di calendario, qualora il lavoratore abbia assolto agli obblighi di comunicazione e non godute entro l’anno certificazione ed altri adempimenti richiesti. In tal caso, il lavoratore avrà il con diritto del lavoratore al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per matrimonio Art. 126 In occasione di maturazione per provate esigenze matrimonio, ai lavoratori sarà concesso un periodo di servizio vanno fruite entro congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, il 30 aprile dell’anno successivo quello lavoratore dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di maturazionematrimonio. Durante il congedo matrimoniale, il lavoratore percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale.

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Samples: cisalterziario.it, www.anpit.it

Ferie. Il lavoratore personale di cui al presente contratto ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie annuali nella misura di: anzianità fino a 10 anni: 4 settimane anzianità oltre i 10 anni e fino a 18: 5 settimane; anzianità oltre i 18 anni: 5 settimane e 2 giorni Le ferie sono irrinunciabili. Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie pari a due settimane con la chiusura degli impianti. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore durante il periodo di ferie, proporzionale ai mesi fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute. Le ferie non potranno avere inizio né di servizio prestato nell’anno solaredomenica, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoné di giorno antecedente la domenica, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito né tanto meno nel giorno festivo e in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniquello antecedente il giorno festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese. In caso di inizio licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ferie al quale ha diritto alle ferie in proporzione ai per quanti sono stati i mesi interi di effettivo servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazioneprestato nell’anno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie retribuito. Il periodo di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) ferie annuale è pari a 30 giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale nel caso di lavoro è ripartito in settimana lavorativa su 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale o di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 26 nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni. In caso Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di inizio ferie viene riproporzionato coerentemente. Le domeniche e le festività infrasettimanali non sono computabili come giorni di ferie. Le ferie sono irrinunciabili e la loro fruizione deve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se per eccezionali esigenze di servizio il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di cessazione del giugno dell’anno successivo, salvo diversa pattuizione in sede di contrattazione decentrata. Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni dodicesimi maturati. La frazione di mese non inferiori ai superiore a 15 giorni sono computate viene calcolata come mese intero. In caso Il periodo di attuazione dell’orario ferie è assegnato dall’Ente con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di lavoro multiperiodale un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno a seguito di cui all’art. 23, comma 8, i criteri comunicato alle RSU e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuassicurando a ciascun lavoratore un periodo continuativo nella stagione estiva non inferiore a 2 settimane di ferie. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratorericovero ospedaliero o la malattia che comporta inabilità lavorativa debitamente certificata, per un periodo superiore a tre giorni, incorsi durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. Il lavoratore è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionea darne tempestiva comunicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Consorzi Ed Enti Di Sviluppo Industriale Aderenti Alla f.i.c.e.i., Contratto Collettivo Nazionale 2006 2009

Ferie. Il socio coimprenditore e il lavoratore ha dipendente di cui al presente contratto hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 (quattro) settimane di calendario. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 (sei) giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno due settimane, da parte del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio – 31 agosto. Al di fuori, della fascia temporale di cui sopra, le rimanenti ferie, proporzionale ai mesi su richiesta del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente, saranno concesse compatibilmente con le esigenze del datore. Le ferie di servizio prestato nell’anno solarecui sopra sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. Per particolari necessità, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annosu richiesta del dipendente interessato, quando l’orario settimanale una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di lavoro attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale irrinunciabile ed inalienabile. Durante il periodo di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniferie spetta al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di inizio assunzione, licenziamento o di cessazione dimissioni, spetteranno al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del rapporto periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto prestato nell'anno con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo corresponsione della relativa indennità per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionegodute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto per Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie retribuito. Il periodo di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 ferie annuale (ventisei2) è pari a 30 (28 + 2) giorni lavorativi/annolavorativi più 4 giorni ulteriori in sostituzione delle festività soppresse, quando l’orario per i lavoratori con orario settimanale di lavoro è ripartito in distribuito su 6 giorni; - 22 . Per i dipendenti con altra ripartizione dell’orario settimanale, il periodo di ferie di 30 (ventidue28 + 2) giorni lavorativi/annoviene riproporzionato coerentemente; in particolare, quando l’orario risulta pari a 25 giorni per i lavoratori con orario settimanale di lavoro è ripartito in distribuito su 5 giorni, oltre ai 4 giorni ulteriori in tale misura sostituzione delle festività soppresse. Le domeniche e le festività infrasettimanali non comprendendo i sono computabili come giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornidi ferie. In caso di inizio o di cessazione del Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell’anno dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni dodicesimi maturati. La frazione di mese non inferiori ai superiore a 15 giorni sono computate viene calcolata come mese intero. In caso Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore. La malattia, superiore a 3 giorni, o il ricovero ospedaliero incorsi durante il periodo di attuazione dell’orario ferie, ne sospendono il decorso. Il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Una volta avvenuta l’assegnazione del periodo di lavoro multiperiodale di cui all’artferie, queste devono essere godute. 23, comma 8, i criteri e le modalità per Non è ammesso il computo mancato godimento delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta per rinuncia del lavoratore. L’Azienda può richiamare il lavoratore in ferie prima della scadenza delle stesse, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendasolo se ricorrano eccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, che ne fissa l’epoca tenuto conto oltre ad avere il diritto di completare le ferie in un momento successivo, ha altresì diritto al rimborso delle esigenze del servizio spese comunque sostenute e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionedocumentate.

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Samples: Verbale Definitivo Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Normativo E Biennale Economico Del CCNL Federculture, Verbale Definitivo Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Normativo E Biennale Economico Del CCNL Federculture

Ferie. Il lavoratore ha diritto Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per ogni anno ad un di servizio prestato, 26 giornate di ferie retribuite. Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spet- tano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato). Nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solaremedesimo. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annoa questi effetti, quando l’orario settimanale come mese intero. Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di lavoro è ripartito malattia o infor- tunio. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concordato col datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque il lavoratore può scegliere il periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/annocui effettuarle fino a metà, quando l’orario settimanale compatibilmente con l’organizzazione del lavoro. Ove per ragioni eccezionali la fruizione di lavoro è ripartito in 5 giornidue settimane delle ferie annuali spettanti non avvenga durante l’anno di matu- razione, in tale misura non comprendendo le stesse potranno essere fruite entro i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni18 mesi successivi al termine dell’anno di riferimento Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 52. In caso di inizio o eccezionali esigenze che comportino il richiamo del lavoratore dalle ferie, l’azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del ritorno in sede. Le parti si danno atto che, al fine di cessazione del rapporto realizzare la omogeneizzazione norma- tiva tra il presente CCNL e trattamenti precedenti, per gli impiegati 4 giornate di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie sono state trasformate in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interopermessi retribuiti (vedi art. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri 38) Le parti sollecitano gli enti e le modalità per il computo imprese cooperative a favorire la fruizione di pe- riodi continuativo di assenza dal lavoro da parte dei lavoratori extracomunitari mediante l’utilizzo cumulativo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendalee dei permessi retribuiti maturati ai sensi del presente contratto, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su fatte salve le esigenze tecnico-produttive del- l’azienda e previa formale richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio lavoratore e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionesuccessiva autorizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il socio coimprenditore e il lavoratore ha dipendente di cui al presente contratto hanno diritto per ogni anno ad a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario. A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio – 31 agosto. Al di fuori della fascia temporale di cui sopra le rimanenti ferie, proporzionale ai mesi su richiesta del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente, saranno concesse compatibilmente con le esigenze del datore. Le ferie di servizio prestato nell’anno solarecui sopra sono normalmente godute nel corso dell’anno di maturazione. Per particolari necessità, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annosu richiesta del dipendente interessato, quando l’orario settimanale una parte delle ferie può essere goduta anche durante i periodi di lavoro attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto alle ferie è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale irrinunciabile e inalienabile. Durante il periodo di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniferie spetta al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di inizio assunzione, licenziamento o di cessazione dimissioni, spetteranno al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente tanti 12simi del rapporto periodo di ferie al quale hanno diritto per quanti sono i mesi di effettivo lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto prestato nell'anno con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo corresponsione della relativa indennità per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionegodute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il Nei primi 12 mesi di rapporto di lavoro il dipendente maturerà 24 giorni di ferie in ragione d'anno; a partire dal13° mese di anzianità il dipendente maturerà 26 giorni di ferie retribuite in ragione di anno. La scelta del periodo feriale verrà stabilita di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore ha diritto per ogni anno ad un spettano tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato, computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore ai 15 giorni. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, proporzionale ai mesi la cooperativa è tenuta a riconoscergli, sia per il rientro in sede sia per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il rimborso delle spese e il trattamento di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/trasferta. La quota di maturazione è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine computandosi come mese intero le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interouguali o superiori a 2 settimane ininterrotte di lavoro. In caso di attuazione dell’orario di Il lavoro multiperiodale di cui all’art. 23straordinario, comma 8, i criteri notturno e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto festivo è compensato con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativoretribuzione maggiorata delle percentuali di seguito stabilite: - lavoro straordinario diurno: 28%; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno- lavoro notturno: 65%; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori- lavoro straordinario notturno: 90%; - lavoro festivo: 65%; - lavoro straordinario festivo: 90%; - lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali: 70%; - domenica: 10%. Le ferie maturate e percentuali suddette non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionesono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il II lavoratore ha diritto diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferieferie retribuite pari a 26 giorni lavorativi per 6 giorni lavorativi a settimana; ovvero pari a 22 giorni la- vorativi per 5 giorni lavorativi a settimana. In occasione della programmazione delle ferie le aziende ed i rappresentanti dei la- voratori esamineranno eventuali richieste del personale tenendo conto delle esigenze tipiche del servizio e del fatto che le ferie stesse debbono essere distribuite in due fra- zioni di cui una nel periodo estivo. Nel periodo 1/6-30/9 l’impresa assicurerà, proporzionale ai mesi comunque, al lavoratore per ogni anno di anzianità di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale il godimento di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale 2 settimane continuative di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniferie. In caso di inizio licenziamento comunque avvenuto o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno dimissioni, il lavoratore ha avrà diritto alle alla liquidazione delle ferie in proporzione ai mesi interi maturate con corrispondenti quote di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interoretribuzione globale. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’artrichiamo in servizio nel corso del periodo delle ferie, al lavoratore saranno rimborsate le eventuali spese documentate derivanti dall’interruzione. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo Al lavoratore che all’epoca delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendalenon abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, previo esame congiunto con la rsuper non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e periodo di preavviso non godute entro l’anno può essere considerato periodo di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazioneferie.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di cessazione del rapporto. Le ferie hanno di regola carattere continuativo, potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie (salvo il caso previsto per rimpatrio di extracomunitari), deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ogni anno ciascuna giornata ad un una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di feriedette corresponsioni, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionecompenso sostitutivo convenzionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Ferie. Il II diritto ad usufruire in base al D.Lgs 66/03 del godimento delle ferie maturate, nei limiti stabiliti dal vigente CCNL di settore, viene riconosciuto per tutti i lavoratori come segue: 2 settimane, di norma godute collettivamente in coincidenza di ferragosto. In casi particolari dovuti a motivi tecnici o ad intese raggiunte in sede aziendale, le due settimane previste per agosto saranno spostate ad altro periodo. Le restanti settimane eventualmente dovute saranno godute in periodi da definire in sede aziendale secondo le necessità tecniche del cantiere e sentite le esigenze degli operai e comunque non oltre il mese di giugno dell' anno successivo. Le imprese provvederanno a corrispondere direttamente il trattamento economico per ferie in occasione dell' effettivo godimento da parte del lavoratore con retribuzione di fatto. L'impresa, pertanto, non è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile di Ferrara la percentuale dell’ 8,50% prevista dal CCNL. La durata delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario pari a 160 ore di orario normale. Al lavoratore che non ha diritto maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale per ogni anno ad un periodo mese intero di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestatianzianità maturata presso l’impresa; a tal fine le even- tuali frazioni si considera mese intero la frazione di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interosuperiore a gg. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione15.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro Unico Imprese Edili Ferrara

Ferie. Il lavoratore ha I dipendenti hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. corrispondenti a 180 ore e 190 ore per i lavoratori con orario settimanale rispettivamente di 36 ore e di 38 ore. In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 43. Il dipendente che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, proporzionale ai mesi per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) 1/12 dei giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornispettanti a norma del 1° comma del presente articolo. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; Le frazioni superiori a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come considerate mese intero. In caso Il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a 4 giornate, da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di attuazione dell’orario ferie sono stabiliti dall’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di lavoro multiperiodale ogni anno di cui all’artattività, garantendo possibilmente a tutte ed a tutti un periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, non inferiore a giorni 15, sentita/o l’interessata/o. La programmazione dei turni di ferie verrà effettuata tenendo conto dei flussi di attività ed in funzione delle esigenze di servizio. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle Le rimanenti ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; devono essere godute anche su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio dipendente e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate sono assegnate dall’Amministrazione in qualunque momento dell’anno in relazione alle esigenze di servizio vanno Le chiusure annuali dei presidi, stabilite dall'Associazione, sono computate nelle ferie, fatte salve le quattro giornate di cui al comma precedente, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall’Amministrazione. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie; le ferie devono essere godute preferibilmente entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazioneciascun anno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha Gli operatori/operatrici hanno diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 22 giorni lavorativi, qualora l’orario settimanale si articoli in 5 giornate lavorative o in 26 giorni lavorativi qualora l’orario settimanale si articoli su 6 giornate lavorative. Non è ammessa rinuncia alle ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale le stesse non possono essere monetizzate nel corso del rapporto di lavoro è ripartito ed il loro godimento avrà di norma carattere continuativo. 19 Gli operatori/operatrici hanno diritto alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell’anno di ma turazione e la possibilità di fruire il restante periodo di ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Per tutti gli operatori/operatrici, un periodo di ferie deve essere coincidente con la chiusura estiva della Struttura di appartenenza. Entro il 31 maggio di ogni anno l’operatore/operatrice provvederà a dare comunicazione del periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativicui intende effettuare le ferie. I tempi di fruizione delle ferie dovranno in ogni caso essere determinati contemperando le esigenze dell’operat ore/anno, quando l’orario settimanale operatrice con quelle di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto funzionalità della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniStruttura. In caso di inizio assunzione e/o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro nel in corso dell’anno il lavoratore d’anno, l’operatore/operatrice ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni prestato. La frazione di mese non inferiori ai pari o superiore a 15 giorni sono computate sarà considerata come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e ; le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e frazioni inferiori a 15 giorni non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionesaranno computate.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria

Ferie. Il lavoratore ha diritto per ogni ciascun anno di servizio ad un periodo di ferie retribuite pari a 169 ore lavorative. Dal computo del predetto periodo di ferie, proporzionale ai mesi vanno esclusi i giorni festivi di cui all’art. 15 cadenti nel periodo stesso, per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. La determinazione dei turni feriali avverrà di comune accordo fra le parti e mediante programmazione tenendo conto del desiderio dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda. Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo feriale, spetterà per ciascun mese di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale un dodicesimo del periodo feriale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornicui al primo comma. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni La frazione di mese non inferiori ai superiore a 15 giorni sono computate sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di attuazione dell’orario risoluzione del rapporto, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di lavoro multiperiodale mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute e imprescindibili esigenze aziendali, il lavoratore non fruisca dell’intero periodo di ferie spettanti, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare, corrispondenti a 180 ore e 190 ore per i lavoratori con orario settimanale rispettivamente di 36 ore e di 38 ore. In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente Art. 44. Alla lavoratrice ed al lavoratore che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, proporzionale ai mesi per non aver compiuto un’anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) 1/12 dei giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornispettanti a norma del 1° comma del presente articolo. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; Le frazioni superiori a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come considerate mese intero. In caso La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l’anno solare. L’epoca e la durata dei turni di attuazione dell’orario ferie sono stabiliti dall’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di lavoro multiperiodale ogni anno di cui all’art. 23attività, comma 8garantendo possibilmente a tutte ed a tutti un periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, i criteri e le modalità per il computo delle non inferiore a giorni 15, sentita/o l’interessata/o. Le rimanenti ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio lavoratore e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate sono assegnate dall’Amministrazione in qualunque momento dell’anno in relazione alle esigenze di servizio vanno Le chiusure annuali dei presidi, stabilite dall'Associazione, sono computate nelle ferie, fatte salve le quattro giornate di cui al comma precedente, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall’Amministrazione. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie; le ferie devono essere godute preferibilmente entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazioneciascun anno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Associazioni Aderenti All'aias

Ferie. Il lavoratore ha I lavoratori a cui si applica il presente accordo hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferieferie annuali come di seguito indicato: • operai nella misura di 160 ore retribuite, proporzionale ai mesi pari a 4 settimane; • impiegati per anzianità da 1 a 18 anni compiuti, nella misura di servizio prestato nell’anno solare4 settimane; per anzianità oltre i 18 anni compiuti, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale nella misura di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 4 settimane più 5 giorni. In caso Si precisa che, ai fini del computo del periodo di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro ferie, sono sempre escluse le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle periodo stesso. Le ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha hanno normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore. Al lavoratore che non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie, per non aver lavorato almeno 12 (dodici) mesi consecutivi, spetta 1/12 (un dodicesimo) di ferie per ogni mese di servizio prestato. Non è garantita ammessa la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendarinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie, che ne fissa l’epoca saranno godute compatibilmente con l’attività e le esigenze tecnico - organizzative dell’azienda, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori; la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione (c.d. piano ferie). Le aziende che occupano lavoratori stranieri potranno favorire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine attraverso l’accumulo di giorni di ferie maturate per due annualità. Ai lavoratori che, con adeguato anticipo, comunichino per iscritto la richiesta di ferie per motivi religiosi, sarà accordata preferenza, nei limiti delle esigenze tecnico – organizzative e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionefunzionalità aziendale.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Ferie. Il lavoratore ha Gli operatori/operatrici hanno diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 22 giorni lavorativi, qualora l’orario settimanale si articoli in 5 giornate lavorative o in 26 giorni lavorativi qualora l’orario settimanale si articoli su 6 giornate lavorative. Non è ammessa rinuncia alle ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale le stesse non possono essere monetizzate nel corso del rapporto di lavoro è ripartito ed il loro godimento avrà di norma carattere continuativo. Gli operatori/operatrici hanno diritto alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione e la possibilità di fruire il restante periodo di ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Per tutti gli operatori/operatrici, un periodo di ferie deve essere coincidente con la chiusura estiva della Struttura di appartenenza. Entro il 31 maggio di ogni anno l’operatore/operatrice provvederà a dare comunicazione del periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativicui intende effettuare le ferie. I tempi di fruizione delle ferie dovranno in ogni caso essere determinati contemperando le esigenze dell’operatore/anno, quando l’orario settimanale operatrice con quelle di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto funzionalità della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniStruttura. In caso di inizio assunzione e/o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro nel in corso dell’anno il lavoratore d’anno, l’operatore/operatrice ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni prestato. La frazione di mese non inferiori ai pari o superiore a 15 giorni sono computate sarà considerata come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e ; le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratorifrazioni inferiori a 15 giorni non saranno computate. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite effettuate entro il 30 aprile dell’anno giugno successivo quello di alla maturazione.

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Samples: www.filcacisl.it

Ferie. Il lavoratore ha diritto Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determi- nato retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeter- minato (con paga mensilizzata) spetta, per ogni anno ad di servizio prestato con orario di lavoro sui 6 giorni settimanali presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di 26 giornate lavorative, ovvero 169 ore annue. Nel caso di settimana corta con orario distribuito sui 5 giorni spetta per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito di 21,67 giorni lavorati- vi, ovvero 169 ore annue. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani dai 16 ai 18 anni, in base alle vigenti norme di legge il periodo di ferie non può essere inferiore a 30 giorni. Il datore di lavoro, al fine di garantirne l’effettivo godimento, entro il 31 mar- zo di ciascun anno concorderà con i propri dipendenti il calendario annuo delle ferie, tenendo conto anche degli interessi e dei desideri dei lavoratori. In caso di mancata programmazione del calendario di cui sopra, il lavo- ratore ha facoltà di scegliere a sua discrezione un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solareanche frazionato, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; pari a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazioneannue.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale

Ferie. Il lavoratore non in prova ha diritto diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - riposo retribuito pari a 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o settimana lavorativa distribuita su 5 giorni, il godimento di cessazione del rapporto una giornata di lavoro nel corso dell’anno ferie è pari a giorni 1,2. Al lavoratore assunto per il lavoratore ha diritto alle periodo di campagna spettano 2,166 giorni di ferie in proporzione ai mesi interi retribuiti per ogni mese di servizio prestati; prestato pari a tal 13 giorni al semestre (vedi art. 41). L’epoca delle ferie verrà concordata in sede aziendale, fermo restando il godimento di un periodo minimo continuativo, purché maturato, della durata di 2 settimane. Nel periodo di ferie non sono comprese le festività che ricorrono durante, all’inizio e alla fine le even- tuali frazioni del periodo stesso. La frazione di mese non inferiori superiore ai 15 giorni sono computate si considera come mese interocompiuto. In caso Agli effetti di attuazione dell’orario ciò, non dovranno computarsi le sospensioni di lavoro multiperiodale che abbiano durata superiore a 6 giorni feriali. 1a nota a verbale Le ferie per il personale stagionale, se godute al termine della lavorazione, prolungano convenzionalmente il rapporto di lavoro. Resta ferma la compensazione delle ferie mediante l’applicazione della normativa di cui all’art. 23, comma 8, 41. Sull’importo derivante dall’applicazione di tale normativa avrà esclusivo effetto l’istituto contrattuale della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto. 2a nota a verbale Restano fermi i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno trattamenti individuali di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionemiglior favore già acquisiti dal personale impiegatizio dipendente conformemente a quanto previsto nel CCNL 20 dicembre 1973.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore Per ogni anno scolastico il personale docente ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferieferie di giorni 32 lavorativi + 4 (recupero festività soppresse come da art. 36 CCNL ANINSEI), proporzionale ai mesi da godersi nel periodo estivo . Negli altri periodi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale sospensione o interruzione dell’attività didattica o organizzativa il personale docente non è tenuto a nessun titolo alla presenza a Scuola. La prima settimana dopo la sospensione dell’attività scolastica e la settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico sono settimane di lavoro è ripartito pieno a tutti gli effetti per tutto il personale non docente. Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica il personale non docente amministrativo lavorerà per mezza giornata, secondo turni che consentano la copertura delle mansioni da svolgere per l’intera giornata. Pertanto, metà del personale osserverà l’orario dalle 8.30 alle 12.30, l’altra metà osserverà l’orario dalle 12.30 alle 16.30, salvo diversi e specifici accordi con il Preside. In tali periodi, previa autorizzazione del Preside, il dipendente potrà usufruire di giornate intere di riposo sommando le mezze giornate di cui sopra senza che queste giornate siano conteggiate come ferie. In questi casi sarà necessaria la copertura dell’intera giornata da parte di un sostituto che, a sua volta, avrà diritto al recupero della sostituzione in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale altro periodo da concordare. Gli accordi di lavoro è ripartito in 5 giornisostituzione come sopra indicati devono, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione ogni caso, garantire la copertura del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazioneservizio.

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Samples: Contratto Aziendale Di Lavoro Per Il Personale Docente, Tecnico, Amministrativo, Ausiliario

Ferie. Il lavoratore ha diritto diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferieriposo retributivo nella misura di: • 22 gg. lavorativi (173 ore), proporzionale ai mesi in caso di servizio prestato nell’anno solaredistribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni; • 26 gg. lavorativi (173 ore), nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è ripartito in su 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale . Fermo restando quanto previsto nel comma precedente le festività cadenti nel periodo di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione ferie comportano un corrispondente prolungamento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsuperiodo medesimo. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo . Il periodo di godimento delle ferie annuale sarà concordato in sede aziendale entro il primo trimestre di ogni anno. La contrattazione si svilupperà per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto concordare l’utilizzo programmato delle esigenze del servizio festività e delle richieste scritte dei lavoratoriferie durante l’arco dell’anno con l’obiettivo di evitare chiusure anche brevi degli stabilimenti, fermo restando il godimento di un periodo minimo continuativo di ferie (2 settimane) e il criterio dello scaglionamento delle ferie stesse in un ampio arco di mesi. Le In caso di ferie maturate collettive e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non godute entro l’anno abbia maturato il diritto all’intero periodo feriale annuale spetteranno i dodicesimi delle ferie annuali corrispondenti alla parte di maturazione per provate esigenze anno feriale maturata. A tale effetto la frazione di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionemese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.

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Samples: www.faicislpadovarovigo.it

Ferie. Il lavoratore ha Tutti i dirigenti hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferieferie di 30 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, proporzionale ai frazionabili in proporzione al numero di mesi o frazione di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 mesi superiore a 15 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni. Il dirigente, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornisostituzione delle festività soppresse, ha inoltre diritto a 4 giornate da fruirsi entro l’anno solare. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno orario lavorativo su cinque giorni le ferie dovranno essere riproporzionate, fermo restando il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; monte annuo complessivo pari a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero190 ore. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo Tale periodo va goduto per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno nel corso dell'anno di maturazione e, per provate esigenze il restante periodo, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di servizio vanno fruite maturazione. Il periodo di ferie è aumentato di 15 giorni di calendario per il personale sottoposto a rischio radiologico, fino all’entrata in vigore di diverse norme di legge. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Struttura sanitaria entro il 30 aprile dell’anno successivo quello aprile, previo esame con le XX.XX., tenuto conto della necessità di maturazionegarantire comunque a tutti un periodo di almeno 15 giorni consecutivi di calendario nel corso dell’estate. Il dirigente che – avendo facoltà organizzativa - per motivi personali o per una non corretta propria organizzazione dell’attività lavorativa non fruisca delle ferie, decade dal diritto alle ferie anzidette nonché all’indennità sostitutiva. Il dirigente può cedere ad altro dirigente della stessa Struttura sanitaria le proprie ferie eccedenti le quattro settimane annuali, secondo la regolamentazione definita in sede aziendale; la cessione avviene su base volontaria ed a titolo gratuito, per consentire ad altro dirigente di assistere figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. Il lavoratore ha diritto Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni anno ad di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di 26 giornate lavorative. Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell' anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati presso I' azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per i giovani dai 14 ai 16 anni, in base alle vigenti norme di legge il periodo di ferie non può essere inferiore a 30 giorni. Il datore di lavoro, al fine di garantirne l'effettivo godimento delle ferie, entro il 31 Marzo di ciascun anno dovrà concorderà con i propri dipendenti il calendario annuo delle ferie, tenendo conto anche degli interessi e dei desideri dei lavoratori. In caso di mancata programmazione del calendario di cui sopra, il lavoratore ha facoltà di scegliere a sua discrezione un periodo di ferie, proporzionale ai mesi anche frazionato, pari a due settimane annue. Resta comunque inteso che, nel periodo dallo 01 Settembre al l0 Novembre di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/ciascun anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendasi impegna a non richiedere giornate di ferie. Per gli operai a tempo determinato, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione.si fa riferimento a quanto stabilito dal presente C.C.I.P.L.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli

Ferie. Il lavoratore ha diritto Le ferie potranno essere richieste per ogni anno periodi uguali o superiori a quindici minuti. Le richieste di ferie individuali, non collegate alle chiusure aziendali, dovranno, nel rispetto dei seguenti preavvisi, essere richieste al proprio capo reparto/ufficio, che provvederà all’eventuale approvazione: fino ad 1 giorno = 1 giorno lavorativo per 2 giorni = 2 giorni lavorativi da 3 a 5 giorni = 5 giorni lavorativi oltre i 5 giorni = 10 giorni lavorativi Coloro che intendono richiedere ferie individuali, per la settimana antecedente o successiva le eventuali chiusure aziendali, dovranno presentare la richiesta ai responsabili di reparto o di ufficio, entro le date annualmente indicate dal calendario ferie annuali; In caso di richiesta di ferie, comprese le chiusure aziendali, verranno utilizzate le ferie e / o i par con maturazione antecedente. - CURE TERMALI Ai lavoratori che usufruiranno di cure termali, l’Azienda corrisponderà la normale retribuzione per il periodo di cure stesse, per un massimo di due settimane con i limiti e le modalità seguenti: al 100% se autorizzati dall’INPS (pari a 80 ore giustificate) al 50% se autorizzate dall’ASL. E’concessa la facoltà al dipendente, nell’ambito del periodo delle suddette cure, di utilizzare anche solo mezza giornata di permesso per cure termali. In questo caso, sarà comunque riconosciuto al dipendente, solo il 50% del periodo effettivamente utilizzato per le suddette cure. Le cure termali non potranno essere legate ad un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e cure termali autorizzate dalla ASL non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionepotranno essere effettuate nel periodo 1/7 - 30/ 9.

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Samples: Accordo Integrativo Aziendale KPL Packaging Spa

Ferie. Il lavoratore personale di cui al presente contratto ha diritto per ogni anno ad a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, proporzionale ai mesi e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventiseioltre 20 anni) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale verranno mantenute le condizioni di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale miglior favore. Chiarimento a verbale Nella ipotesi di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie in proporzione ai mesi interi si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale fatto di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione187.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Ferie. Il Art. 98 28 giornate di calendario, pari a 4 settimane (160 ore lavorative) comprensivi dei relativi sabati e domeniche. Durante il periodo spetta al lavoratore la retribuzione mensile lorda normale. È facoltà del datore concordare un periodo di ferie consecutivo pari a 3 settimane, il lavoratore ha diritto per ogni anno ad di precedenza nel fissare la quarta settimana. Le ferie non possono essere frazionate in più di 2 periodi. È un periodo di ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno lavoro. Il datore può richiamare il lavoratore ha in servizio, per indifferibili ragioni, fermo restando il diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi del lavoratore di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni completare il periodo successivamente e al rimborso di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e le modalità spese documentate sostenute per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoririentro. Le ferie maturate sono sospese in caso di ricovero ospedaliero o malattia con prognosi superiore a 7 giorni di calendario, qualora il lavoratore abbia assolto agli obblighi di comunicazione e certificazione ed altri adempimenti richiesti. In tal caso, il lavoratore avrà il con diritto del lavoratore al godimento del periodo feriale residuo. Congedo per matrimonio Art. 93 In occasione di matrimonio, ai lavoratori non godute entro l’anno in prova e con contratto superiore ai 12 mesi, sarà concesso un periodo di maturazione per provate esigenze congedo straordinario retribuito della durata di servizio vanno fruite entro 15 giorni di calendario consecutivi. Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale, il 30 aprile dell’anno successivo quello lavoratore dovrà produrre all’Azienda copia del certificato di maturazionematrimonio. Durante il congedo matrimoniale, il lavoratore percepirà la Retribuzione Giornaliera Normale.

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Samples: www.anpit.it

Ferie. Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto per ogni anno ad a un periodo di ferieferie annuali, proporzionale ai mesi non rinuncia- bili e non monetizzabili, nella misura di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale 4 settimane di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giornicalendario. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a A tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro multiperiodale settimanale, viene considerata di 6 giorni. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio-31 agosto. Al di fuori della fascia temporale di cui all’art. 23sopra, comma 8le rimanenti ferie, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle saranno concesse com- patibilmente con le esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoridatore. Le ferie maturate e non di cui sopra sono normalmente godute entro l’anno nel corso dell’anno di maturazione per provate maturazione. Vengono riconosciute altresì 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Per particolari necessità, su richiesta del dipendente interessato, una parte delle ferie può essere goduta anche duran- te i periodi di attività formativa compatibilmente con le esigenze di servizio vanno fruite entro servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Durante il 30 aprile dell’anno successivo quello periodo di maturazioneferie spetta al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto. In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni spetteranno al lavoratore dipendente tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell’anno con la corresponsione della rela- tiva indennità per le ferie non godute.

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Samples: www.frgeditore.it

Ferie. Il lavoratore ha Gli operatori/operatrici hanno diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di xxxxx retribuite pari a 22 giorni lavorativi, qualora l’orario settimanale si articoli in 5 giornate lavorative o in 26 giorni lavorativi qualora l’orario settimanale si articoli su 6 giornate lavorative. Non è ammessa rinuncia alle ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale le stesse non possono essere monetizzate nel corso del rapporto di lavoro è ripartito ed il loro godimento avrà di norma carattere continuativo. Gli operatori/operatrici hanno diritto alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione e la possibilità di fruire il restante periodo di ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Per tutti gli operatori/operatrici, un periodo di ferie deve essere coincidente con la chiusura estiva della Struttura di appartenenza. Entro il 31 maggio di ogni anno l’operatore/operatrice provvederà a dare comunicazione del periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativicui intende effettuare le ferie. I tempi di fruizione delle ferie dovranno in ogni caso essere determinati contemperando le esigenze dell’operatore/anno, quando l’orario settimanale operatrice con quelle di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto funzionalità della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniStruttura. In caso di inizio assunzione e/o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro nel in corso dell’anno il lavoratore d’anno, l’operatore/operatrice ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni prestato. La frazione di mese non inferiori ai pari o superiore a 15 giorni sono computate sarà considerata come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e ; le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e frazioni inferiori a 15 giorni non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionesaranno computate.

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Samples: www.fistelveneto.cisl.it

Ferie. Il lavoratore personale di cui al presente contratto ha diritto per ogni anno ad a un periodo di ferie, proporzionale ai mesi ferie annuali nella misura di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) ventisei giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale comunque considerata di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i sei giorni lavorativi non lavorati agli effetti del computo delle ferie. Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. In caso di inizio o di cessazione 193. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese intero. In caso di attuazione dell’orario - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro multiperiodale - Capo V - Congedi, diritto allo studio, aspettative — In casi speciali e giustificati, il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali di cui all’artall'art. 23145 ovvero, comma 8ove esauriti, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendaledalle ferie. Ai lavoratori studenti, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’aziendacompresi quelli universitari, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze devono sostenere prove di esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova). CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l’anno rapporto di maturazione per provate esigenze lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazione.lavoro - Capo VI - Volontariato —

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Samples: www.camera.it

Ferie. Il lavoratore ha I lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto per ogni anno ad un periodo di ferie, proporzionale con la retribuzione commisurata all’orario con- trattuale pari a 180 ore a far data dal 1-7-1990. Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai mesi di servizio prestato nell’anno solaresensi dell’art. 14 della legge 19-1-1955, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/annon. 25, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto della ripartizione settimanale dell’orario in 5 dovrà essere inferiore a 30 giorni. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai intere, spette- ranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni sono computate come mese interoanzianità. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23Si computano, comma 8nell’anzianità, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i criteri periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giu- stificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell’anno. L’epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di norma nel periodo maggio-otto- bre per le modalità per prime 3 settimane mentre il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con godimento dei giorni eccedenti la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratoriterza settimana potrà essere 30 Contratto grafica ed editoria effettuato al di fuori di tale periodo. Le ferie maturate saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionenazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamen- to economico, senza prolungamento del periodo feriale.

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Samples: Contratto Metalmeccanici

Ferie. Il lavoratore ha Gli operatori/operatrici hanno diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 22 giorni lavorativi, qualora l’orario settimanale si articoli in 5 giornate lavorative o in 26 giorni lavorativi qualora l’orario settimanale si articoli su 6 giornate lavorative. Non è ammessa rinuncia alle ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi/anno, quando l’orario settimanale le stesse non possono essere monetizzate nel corso del rapporto di lavoro è ripartito ed il loro godimento avrà di norma carattere continuativo. Gli operatori/operatrici hanno diritto alla fruizione di almeno due settimane di ferie nell’anno di maturazione e la possibilità di fruire il restante periodo di ferie entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Per tutti gli operatori/operatrici, un periodo di ferie deve essere coincidente con la chiusura estiva della Struttura di appartenenza. Entro il 31 maggio di ogni anno l’operatore/operatrice provvederà a dare comunicazione del periodo in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativicui intende effettuare le ferie. In difetto di tale comunicazione il periodo stesso sarà disposto d'ufficio. I tempi di fruizione delle ferie dovranno in ogni caso essere determinati contemperando le esigenze dell’operatore/anno, quando l’orario settimanale operatrice con quelle di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per ef- fetto funzionalità della ripartizione settimanale dell’orario in 5 giorniStruttura. In caso di inizio assunzione e/o di cessazione risoluzione del rapporto di lavoro nel in corso dell’anno il lavoratore d’anno, l’operatore/operatrice ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati; a tal fine le even- tuali frazioni prestato. La frazione di mese non inferiori ai pari o superiore a 15 giorni sono computate sarà considerata come mese intero. In caso di attuazione dell’orario di lavoro multiperiodale di cui all’art. 23, comma 8, i criteri e ; le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la rsu. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all’anno; esso viene assegnato dall’azienda, che ne fissa l’epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e frazioni inferiori a 15 giorni non godute entro l’anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell’anno successivo quello di maturazionesaranno computate.

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