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Common use of Ferie Clause in Contracts

Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi. 2. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoTutti i dipendenti, per ogni anno di serviziocompresi quelli assunti con contratto part-time o ad orario ridotto, a hanno diritto ad un periodo annuale di ferie pagato con corresponsione della normale retribuzione, pari a 26 30 giorni lavorativilavorativi per ciascun anno scolastico. 2. Nel caso Agli effetti del computo del periodo di ferie la settimana corta il periodo feriale è lavorativa si considera, quale che sia la distribuzione settimanale dell'orario di 22 lavoro, di 6 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione Compatibilmente alle esigenze dell’azienda e dei lavoratoridell'istituto le ferie dovranno essere godute nei periodi di inattività scolastica. 4. Al lavoratore che all’epoca Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno scolastico, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatosaranno considerate. 5. Le frazioni ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio nè con il periodo di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giornipreavviso. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle Le ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessesono irrinunciabili. 7. Qualora non abbia maturato Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, durante il diritto alle ferie intereperiodo stesso, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàmalattia. 8. In caso Il periodo di ferie collettiveha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàcompatibilmente con le esigenze dell'istituto. 9. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il un periodo continuativo di ferie, sarà prolungato tale coincidente con il periodo per il numero delle suddette festivitàestivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. 10. E’ però data la facoltà all’azienda Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialeluglio dell'anno successivo a quello di maturazione. 11. Il periodo calendario delle ferie sarà definito dal Legale Rappresentante previa consultazione con la R.S.I., ove esista, di preavviso non può essere considerato periodo norma entro il mese di ferieaprile di ogni anno. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipataEventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive e sono pertanto da considerarsi giornate lavorative a tutti gli effetti. 13. Dato lo scopo sociale La maturazione delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di esse, né la sostituzione con compenso alcunoogni anno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: CCNL 1998 2001, CCNL Aninsei/Assoscuola/Fiinsei 2002 2005

Ferie. 1. Il lavoratore dipendente ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, a solare ad un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativiferie, con decorrenza della retribuzione globale. 2. Nel caso Tale periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di settimana corta lavorativa di cinque giorni, il periodo feriale di ferie è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda Nell’anno di assunzione e strutture sindacali aziendaliin quello di cessazione dal servizio, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al il lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero a un rateo del periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 54. Le Ai fini di cui al comma che precede, le frazioni di mese non superiori almeno pari a 14 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno sono considerate come mese intero se superiori a 14 giorniintero, trascurandosi le frazioni inferiori. 5. Sulla base del periodo programmato – di norma entro il mese di marzo – per le ferie collettive, concordato con la RSU o, in mancanza, con le RSA delle XX.XX. stipulanti, congiuntamente alle competenti strutture territoriali, l’Azienda assegna le ferie tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste dei dipendenti. 6. In caso Il periodo di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesseannuale ha normalmente carattere continuativo. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle In caso di frazionamento, una parte delle ferie interesarà almeno pari alla metà di quelle spettanti e sarà goduta nel periodo maggio – ottobre. Per i dipendenti addetti ai servizi di igiene ambientale nelle stazioni balneari o climatiche, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi la parte di ferie quanti sono i mesi interi da godere nel medesimo periodo sarà pari a 1/3 di anzianitàquelle spettanti. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà Ove la malattia impedisca il godimento delle ferie in rapporto parziale o totale entro l’anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàguarigione avvenuta anche nell’anno successivo. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti Qualora durante il periodo di ferieferie cadano festività di cui all’art. 19, sarà prolungato comma 1, tale periodo è prolungato di un pari numero di giorni; fatta eccezione per il numero delle suddette festivitàcaso in cui tale coincidenza si verifica, in regime di settimana lavorativa di cinque giorni, nel sesto giorno prelavorato retribuito. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del periodo ferialelavoratore o per disposizioni dell’azienda. 11. Il periodo di preavviso lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non può essere considerato periodo di ferieusufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi. 12. Il pagamento La risoluzione del periodo feriale deve essere effettuato rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia goduto di un numero maggiore di ferie superiore a quello maturato, l’Azienda ha diritto di trattenere, in via anticipatasede di liquidazione, l’importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. 13. Dato lo scopo sociale L’assegnazione delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita può aver luogo durante il periodo di esse, né la sostituzione con compenso alcunopreavviso. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio ha diritto ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione nelle seguenti misure: – 24 giorni lavorativi fino a 1 anno di anzianità; – 25 giorni lavorativi oltre 1 anno di anzianità e fino a 10 anni di anzianità; – 30 giorni lavorativi oltre i 10 anni di anzianità. 2. La Società può, quando lo ritenga necessario, sostituire la corrispondente retri- buzione normale alle festività intermedie del periodo di ferie spettante al lavo- ratore, in modo che le ferie non si prolunghino oltre 24, 25 e 30 giorni com- plessivi. 3. Al lavoratore che, all’epoca del normale godimento delle ferie, non abbia rag- giunto i 12 mesi di servizio, a viene attribuito un periodo di ferie pagato pari a 26 un dodi- cesimo di 24 giorni lavorativi. 2. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 4. Qualora, durante il godimento delle ferie, il lavoratore si ammali per la dura- ta di almeno quattro giorni, la malattia interrompe le ferie purché il lavora- tore dia immediata comunicazione dell’inizio e del termine della malattia stessa. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorniQualora durante il godimento delle ferie, il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare, la licenza lutto può interrompere le ferie. 6. In caso Le ferie devono essere normalmente fruite durante il periodo da maggio ad ottobre salvo che, a domanda del lavoratore o per inderogabili esigenze di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioniser- vizio, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessedebbano essere effettuate in altri periodi dell’anno. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle sia possibile fruire per intero delle ferie intere, spettanti nei termini di cui al comma precedente il lavoratore avrà ha diritto a tanti dodicesimi di fruire delle ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàin epoca da lui scelta entro il 30 giugno dell’anno successivo. 8. In caso È ammesso il frazionamento delle ferie, tanto per esigenze di ferie collettiveservizio, al lavoratore che quan- to per necessità del lavoratore, in non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi più di anzianitàdue periodi, salvo casi eccezio- nali. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il periodo lavorato- re ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festivitàservizio prestati. 10. E’ però data Non è consentita la facoltà all’azienda rinuncia alle ferie nè la sostituzione di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialeesse con la rela- tiva indennità. 11. Le ferie non debbono essere computate nel periodo di preavviso. 12. La Società può richiamare il personale in ferie prima del termine del perio- do di riposo quando inderogabili necessità di servizio lo richiedano, rimbor- sando le spese eventualmente incontrate per il fatto dell’anticipato ritorno. 13. Le giornate con orario dimezzato, di cui al secondo comma dell’art.15, agli effetti delle ferie contano come giorni lavorativi. 14. Ai lavoratori che nel periodo intercorrente dal 1° maggio di ciascun anno al 30 aprile dell’anno successivo fruiscano di un numero di giorni di ferie pari a quello previsto dal contratto in base all’anzianità di servizio, viene attri- buito uno 0,50 di permesso giornaliero retribuito, che dovrà essere goduto nel successivo periodo 1° maggio / 31 dicembre. 15. Il periodo di preavviso non può ferie spettante al lavoratore in Sardegna proveniente dal Continente è aumentato di due giorni. 1. Agli effetti delle ferie il computo dell’anzianità viene fatto per anno solare. Per l’esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore che osservi un orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni i periodi ferie previsti dal presente articolo dovranno essere considerato periodo divisi per 1,2. I residui frazionari inferiori o pari allo 0,50 danno diritto ad una mezza giornata di ferie. I residui frazionari superiori allo 0,50 danno diritto ad una intera giornata di ferie. 122. Il pagamento del periodo feriale deve permesso di cui al comma 14 potrà essere effettuato in via anticipatagoduto unitamente a qualsiasi altra giornata di assenza, fermo restando l’impossibilità di concederlo nelle giornate semilavorative, o per collegare tra loro tipologie di assenza che la normativa aziendale non permette di unire. 133. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, Per quanto previsto all’ultimo comma sono fatte salve le eventuali deroghe condizioni indivi- duali di leggemiglior favore.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro

Ferie. 1Il medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi. Il lavoratore medico ha diritto, per ogni anno di serviziociascun anno, in sostituzione delle festività sop- presse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da godersi entro l'anno solare. Il medico assunto in data successiva al 1° gennaio di ciascun anno ha di- ritto di usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionato al perio- do di servizio prestato nell'anno; così pure nel caso di cessazione per qua- lunque causa del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Il godimento delle ferie sarà programmato entro il 31 marzo di ciascun an- no nelle forme concordate tra l'Amministrazione della Struttura sanitaria, il Direttore Sanitario e la RSM Cimop, sentito il Medico Responsabile, in modo da garantire ai medici un periodo di ferie pagato pari a 26 estive di almeno 18 giorni lavorativi. 2consecutivi lavorativi (giugno-settembre). Nel caso Le rimanenti ferie devono es- sere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di settimana corta maturazio- ne, ai sensi del DLgs.213/2004. In mancanza di tale richiesta è facoltà dell'Amministrazione assegnarle in qualunque momento, previo parere della Direzione Sanitaria. Lechiusureannualidelle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle Autorità competenti, sono computate nelle ferie. Per eccezionali esigenze di servizio l'Amministrazione, d'intesa con il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda Direttore Sanitario e strutture sindacali aziendalila RSM Cimop, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato può rinviare il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità pro- grammato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie; in tal caso l’Amministrazione risarcirà il Medico delle spese sostenute e documen- talmente dimostrabili a seguito dell'annullamento delle ferie o del richia- mo da esse. Per i casi nei quali l'orario di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’aziendanon sia distribuito su sei giorni set- timanali e per il medico part time, spetta un dodicesimo il computo dei giorni di ferie per ogni mese di servizio prestatodeve esse- re fatto con riferimento a sei giornate lavorative settimanali. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno di serviziosolare, a ad un periodo di ferie pagato riposo retribuito pari a: - 20 gg. lavorativi per anzianità di servizio fino ad 8 anni; - 25 gg. lavorativi per anzianità di servizio da oltre 8 a 26 giorni lavorativi15 anni; - 30 gg. lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni. 2. Nel caso Nell'anno di settimana corta il periodo feriale è assunzione ed in quello di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendalicessazione, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo le frazioni di ferie anno vengono conteggiate per non avere ancora una anzianità dodicesimi nella misura di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5cui alla tabella "D". Le frazioni di mese non superiori a 14 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno vengono considerate mese intero se superiori intero. 3. Ai soli effetti del presente articolo non si computano, pur non essendo considerati giorni festivi, la giornata non lavorata in ciascuna settimana a 14 giorniseguito della distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni e le giornate di riposo non di legge derivanti dall'applicazione della turnazione per il personale turnista. 4. Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti. 5. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. 6. In caso Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero maggiore di licenziamento comunque avvenuto o ferie superiore a quello maturato, la Società ha diritto di dimissionitrattenere, il lavoratorein sede di liquidazione, qualora abbia maturato il diritto alle l'importo corrispondente ai giorni di ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessegoduti e non maturati. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle Nel corso del periodo delle ferie intereal lavoratore viene corrisposta la retribuzione globale di fatto di cui all'art. 22, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàescluse dal computo le lettere b) e c) del punto 2, come se avesse lavorato. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento L'epoca delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono deve essere programmata dalla Direzione Aziendale previo esame con la R.S.U . entro i primi tre mesi di anzianitàdell'anno. 9. In Nel periodo dell'anno compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre viene concesso al personale - salvo diversa richiesta scritta del lavoratore - un numero di giorni di ferie non inferiore al 55% di quelle spettanti. 10.Le ferie devono essere normalmente godute in via continuativa. 00.Xx caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento richiamo in servizio nel corso del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento godimento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13al lavoratore compete, per il predetto periodo, il trattamento di trasferta previsto dall'art. Dato lo scopo sociale 30. 00.Xx caso di spostamento del periodo feriale precedentemente stabilito dalla Società il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente comprovate. 00.Xx decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiungano malattie di durata non è ammessa rinuncia espressa inferiore a 6 giorni e sempre che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione alla Società per gli opportuni controlli. 14.Xxx la malattia impedisca il godimento parziale o tacita di essetotale entro l'anno delle ferie maturate, né la sostituzione con compenso alcunole stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, nell'anno successivo. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a 26 di trenta giorni lavorativida fruire in una o più soluzioni. 2. Nel caso Dal computo del periodo di settimana corta il ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo feriale è di 22 giorni lavorativistesso. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non anno saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso computate in ragione di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianitàservizio maturati nel corso dell'anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a quindici giorni. 4. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto. 5. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio. 6. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 66 dell’8/4/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L’indennità per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all’anno di maturazione. 7. Ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di retribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto. 8. La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante Durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per il numero delle suddette festivitàiscritto dal dirigente. 10. E’ però data la facoltà all’azienda In caso di retribuire interruzione delle ferie per necessità aziendali, le festività anzidette senza prolungamento spese sostenute dal dirigente sono a carico del periodo ferialedatore di lavoro. 11. Il periodo decorso delle ferie resta interrotto nel caso di preavviso non può essere considerato periodo sopravvenienza di feriemalattia regolarmente comunicata al datore di lavoro. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, Sono fatte salve le eventuali deroghe condizioni aziendali di leggemiglior favore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, I lavoratori maturano per ogni anno di servizio, a dal 1° gennaio al 31 dicembre, un periodo di ferie pagato retribuito pari a 26 giorni lavorativi4 settimane. 2. Nel caso I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 20 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al comma precedente ed i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti hanno diritto ad una settimana corta il periodo feriale è in più, sempre rispetto alla misura di 22 giorni lavorativicui al comma precedente. 3. La programmazione delle Ogni settimana di ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratoridovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. 4. Al Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. 5. I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie. 6. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione) per tre settimane l'anno, mentre la quarta rimane di spettanza individuale 7. L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione aziendale, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda e comunicate ai lavoratori di norma entro il mese di aprile di ciascun anno. 8. AI lavoratore che all’epoca all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’aziendaspetterà, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. Le frazioni La frazione di mese non superiori superiore ai 15 giorni sarà considerata, a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate questi effetti, come mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàintero. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 1210. Il pagamento Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del periodo feriale deve essere effettuato lavoro dell'azienda ed in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione del godimento delle ferie medesime con compenso alcunoun’indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico- organizzative. 1411. Le L'indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie dovranno essere non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto. 12. In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso dell’anno del periodo di riferimentoferie, fatte salve le eventuali deroghe sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di leggetrasferta per il solo periodo di viaggio.

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Samples: Employment Agreement

Ferie. ArticoIo 102 MISURA DEL PERIODO DI FERIE 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno A decorrere daI 1º LugIio 1992 iI personaIe di servizio, a cui aI presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie pagato pari a annue neIIa misura di 26 (Ventisei) giorni lavorativiIavorativi, comprensivi deIIe giornate di sabato anche se I'orario è distribuito su 5 giorni. 2. Nel caso In conformità aIIe vigenti norme di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendaliIegge, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero indipendentemente daI normaIe periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi indicato aI punto 1), ai Iavoratori chiamati a svoIgere funzioni presso l’aziendagIi uffici eIettoraIi, spetta un dodicesimo saranno concessi 3 (tre) giorni di ferie per ogni mese retribuite. Per i giorni festivi o non Iavorativi, compresi neI periodo di servizio prestatosvoIgimento deIIe funzioni eIettoraIi, i soggetti su indicati hanno diritto, ex art. 1,Legge nº 69/1992, a specifiche quote retributive in aggiunta aIIa normaIe retribuzione mensiIe, ovvero a riposi compensativi. L'adempimento deIIe funzioni eIettoraIi deve essere documentato daI Iavoratore mediante attestazione deI presidente deI seggio, recante Ia data di inizio e di chiusura deIIe operazioni. 51. II decorso deIIe ferie resta interrotto neI caso di sopravvenienza, durante iI periodo stesso, di maIattia regoIarmente denunciata e riconosciuta daIIe strutture sanitarie pubbIiche competenti per territorio. DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI FERIE 1. E' facoItà deI datore di Iavoro stabiIire iI periodo deIIe ferie da Maggio aII'Ottobre, in funzione deIIe esigenze deIIa struttura Iavorativa e sentiti i Iavoratori, e secondo quanto stabiIito daI DIgs. 66/2003 in materia. 2. Le frazioni ferie non potranno avere inizio di mese non superiori domenica, ne di giorno festivo e neppure neI giorno antecedente Ia domenica o queIIo festivo. ArticoIo 104 NORMATIVA RETRIBUZIONE FERIE − NORMATIVA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO - IRRINUNCIABILITA´ − RICHIAMO LAVORATORE IN FERIE 1. Durante iI periodo di ferie decorre a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giornifavore deI Iavoratore Ia normaIe retribuzione di fatto. 62. In caso di licenziamento comunque avvenuto Iicenziamento o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a spetteranno aI Xxxxxxxxxx tanti dodicesimi deI periodo di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettiveaI quaIe ha diritto, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàeffettivo servizio prestato per I'anno di competenza, così come previsto daII'articoIo 134. 93. In caso Le ferie non possono essere concesse durante iI periodo di festività nazionali o infrasettimanalipreavviso di Iicenziamento. 4. Le ferie sono irrinunciabiIi, cadenti e pertanto nessuna indennità è dovuta aI Iavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il iI turno di ferie assegnatogIi. 5. Per ragioni di servizio iI datore di Iavoro potrà richiamare iI Iavoratore prima deI termine deI periodo di ferie, sarà prolungato tale fermo restando iI diritto deI Iavoratore a compIetare detto periodo in epoca successiva, e iI diritto aI rimborso deIIe spese necessarie sia per il numero delle suddette festivitàI'anticipato rientro, sia per tornare eventuaImente aI Iuogo daI quaIe iI dipendente sia stato richiamato. Missioni e Trasferimenti ArticoIo 105 MISSIONI E/O TRASFERTE II datore di Iavoro ha facoItà di inviare iI personaIe in missione temporanea furi deIIa propria residenza. In taIe caso aI personaIe compete: 1. II rimborso deIIe spese effettive documentate di viaggio. 102. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialeII rimborso deIIe spese effettive documentate per iI trasporto deI bagagIio. 113. Il periodo II rimborso deIIe spese effettive documentate di preavviso non può essere considerato periodo vitto e aIIoggio, postaIi, teIegrafiche ed aItre sostenute in esecuzione deI mandato e neII'interesse deI datore di ferieIavoro. 124. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13Una diaria di €. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa 15,00 giornaIiere per missioni eccedenti Ie 8 ore e fino aIIe 24 ore e di €. 30,00 giornaIiere per missioni eccedenti Ie 24 ore. Per missioni di durata superiore aI mese verrà corrisposta una diaria ridotta deI 10% (dieci per cento). AnaIogamente si procederà quando Xx attribuzioni deI Xxxxxxxxxx comportino viaggi abituaIi. Per missioni e/o tacita trasferte di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14durata inferiore aIIe 8 ore compete iI rimborso di cui aI punto 3) deI presente articoIo. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.ArticoIo 106

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI lavoratori, per ogni anno di servizio, hanno diritto a un periodo di ferie pagato pagate pari a 26 giorni lavorativilavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. 2. Nel caso di Qualora la prestazione settimanale sia distribuita su cinque giornate (settimana corta corta) il periodo feriale di ferie pagate è di pari a 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 74. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero mentre non sarà considerata la frazione inferiore ai 15 giorni. 85. In caso di ferie collettive, collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 96. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 117. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 128. L'epoca delle ferie sarà stabilita, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti. Fermo restando che almeno due settimane di ferie dovranno essere godute nel corso dell'anno di maturazione, è ammessa la possibilità di fruizione del restante periodo di ferie entro 24 mesi dal termine dell'anno di maturazione. Al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito al periodo di fruizione. 9. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 1310. Dato lo scopo sociale delle ferie ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. In data 20 febbraio 1996 le parti hanno raggiunto consensualmente la seguente interpretazione: la retribuzione da corrispondere di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, è quella prevista dall’art. 47, fermo restando gli istituti in cui sia anche espressamente prevista la sua esclusione. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di serviziosolare, a ad un periodo di ferie pagato riposo retribuito pari a: - 20 gg. lavorativi per anzianità di servizio fino ad 8 anni; - 25 gg. lavorativi per anzianità di servizio da oltre 8 a 26 giorni lavorativi15 anni; - 30 gg. lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni. 2. Nel caso Nell'anno di settimana corta il periodo feriale è assunzione ed in quello di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendalicessazione, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo le frazioni di ferie anno vengono conteggiate per non avere ancora una anzianità dodicesimi nella misura di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5cui alla tabella "D". Le frazioni di mese non superiori a 14 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno vengono considerate mese intero se superiori intero. 3. Ai soli effetti del presente articolo non si computano, pur non essendo considerati giorni festivi, la giornata non lavorata in ciascuna settimana a 14 giorniseguito della distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni e le giornate di riposo non di legge derivanti dall'applicazione della turnazione per il personale turnista. 4. Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti. 5. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. 6. In caso Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero maggiore di licenziamento comunque avvenuto o ferie superiore a quello maturato, la Società ha diritto di dimissionitrattenere, il lavoratorein sede di liquidazione, qualora abbia maturato il diritto alle l'importo corrispondente ai giorni di ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessegoduti e non maturati. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle Nel corso del periodo delle ferie intereal lavoratore viene corrisposta la retribuzione globale di fatto di cui all'art. 22, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàescluse dal computo le lettere b) e c) del comma 2, come se avesse lavorato. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento L'epoca delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono deve essere programmata dalla Direzione Aziendale previo esame con la R.S.U. o R.S.A. entro i primi tre mesi di anzianitàdell'anno. 9. In caso Nel periodo dell'anno compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre viene concesso al personale - salvo diversa richiesta scritta del lavoratore - un numero di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo giorni di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festivitàferie non inferiore al 50% di quelle spettanti. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialeLe ferie devono essere normalmente godute in via continuativa. 11. Il In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale al lavoratore compete un rimborso giornaliero pari a 100 euro lordi più il rimborso di preavviso non può essere considerato tutte le spese sostenute e documentate. In caso di spostamento del periodo di ferieferiale precedentemente stabilito dalla Società il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente comprovate. 12. Il pagamento del decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo feriale deve essere effettuato in via anticipatadelle ferie stesse, sopraggiungano malattie di durata non inferiore a 6 giorni e sempre che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione alla Società per gli opportuni controlli. 13. Dato lo scopo sociale Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l'anno delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di essematurate, né la sostituzione con compenso alcunole stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, nell'anno successivo. 14. Le Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. 15. L'assegnazione delle ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno non può aver luogo durante il periodo di riferimentopreavviso. Poiché la brevità della durata e la particolarità della prestazione del personale a tempo determinato di esazione non consentono l'effettivo godimento delle ferie, fatte salve le eventuali deroghe si procederà a liquidare, in sede di leggetrattamento di fine rapporto, i ratei maturati in ragione di giorni 1,65 della retribuzione globale di fatto prevista dal comma 7 del presente articolo per ogni mese di servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore dirigente ha diritto, per in ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a 26 28 giorni lavorativi, com- prensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione. 2. Nel caso I dirigenti assunti al primo impiego hanno diritto a 26 giorni lavorativi di settimana corta il periodo feriale è ferie comprensivi delle due gior- xxxx previste dal comma 1. Dopo tre anni di 22 servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni lavoratividi ferie previsti nel comma 1. 3. La programmazione Nel caso in cui l’orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le fe- rie sono comprensive delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratoridue giornate di cui al comma 1. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo dirigente sono, altresì, attribuite 4 giornate di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’aziendariposo da fruire nell’anno solare, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatoai sensi della legge n. 937/77 ed alle condizioni ivi previste. 5. Le frazioni Nell’anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata propor- zionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese non superiori superiore a 14 quin- dici giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate è considerata a tutti gli effetti come mese intero se superiori a 14 giorniintero. 6. In caso Il dirigente che fruisca di licenziamento comunque avvenuto o assenze retribuite di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato cui al successivo art. 27 conserva il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesseferie. 7. Qualora Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 12, non abbia maturato il diritto alle sono monetiz- zabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie interetenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato e di quelle generali della struttura di appartenenza, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàsua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. 8. In caso di rientro anticipato dalle ferie collettiveper impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al lavoratore rim- borso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. . 9. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggono per più di 3 giorni o danno luogo a ricovero ospe- daliero. E’ cura del dirigente informare tempestivamente l’Amministrazione, producendo la relativa documenta- zione sanitaria. 10. Alla presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà abbiano reso possibile il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di festività nazionali o infrasettimanaliindifferibili esigenze di servizio, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialetermine può essere prorogato fino alla fine dell’anno successivo. 11. Il periodo di preavviso ferie non può essere considerato periodo è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di feriecui al comma 10. 12. Il Fermo restando il disposto del comma 7, le ferie disponibili all’atto della cessazione dal rapporto di la- voro per effetto della disciplina di cui al comma 10 non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipatasostitutivo sulla base dell’ultimo trattamento economico contenuto nel contratto individuale. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno di serviziosolare, a ad un periodo di ferie pagato riposo retribuito pari a: - 20 gg. lavorativi per anzianità di servizio fino ad 8 anni; - 25 gg. lavorativi per anzianità di servizio da oltre 8 a 26 giorni lavorativi15 anni; - 30 gg. lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni. 2. Nel caso Nell’anno di settimana corta il periodo feriale è assunzione ed in quello di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendalicessazione, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo le frazioni di ferie anno vengono conteggiate per non avere ancora una anzianità dodicesimi nella misura di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5cui alla tabella “D”. Le frazioni di mese non superiori a 14 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno vengono considerate mese intero se superiori intero. 3. Ai soli effetti del presente articolo non si computano, pur non essendo considerati giorni festivi, la giornata non lavorata in ciascuna settimana a 14 giorniseguito della distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni e le giornate di riposo non di legge derivanti dall’ applicazione della turnazione per il personale turnista. 4. Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti. 5. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. 6. In caso Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero maggiore di licenziamento comunque avvenuto o ferie superiore a quello maturato, la Società ha diritto di dimissionitrattenere, il lavoratorein sede di liquidazione, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessel’importo corrispondente ai giorni di lede goduti e non maturati. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle Nel corso del periodo delle ferie intereal lavoratore viene corrisposta la retribuzione globale di fatto di cui all’art. 22, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàescluse dal computo le lettere b) e c) del punto 2, come se avesse lavorato. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento L’epoca delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono deve essere programmata dalla Direzione Aziendale previo esame con la R.S.U. entro i primi tre mesi di anzianitàdell’anno. 9. Nel periodo dell’ anno compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre viene concesso al personale - salvo diversa richiesta scritta del lavoratore - un numero di giorni di ferie non inferiore al 55% di quelle spettanti. 10. Le ferie devono essere normalmente godute in via continuativa. 11. In caso di festività nazionali richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale al lavoratore compete, per il predetto periodo, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 30. 12. In caso di spostamento del periodo feriale precedentemente stabilito dalla Società il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente comprovate. 13. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiungano malattie di durata non inferiore a 6 giorni e sempre che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione alla Società per gli opportuni controlli. 14. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o infrasettimanalitotale entro l’anno delle ferie maturate, cadenti le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, nell’ anno successivo. 15. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. 16. L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Personale a tempo determinato di esazione 17. Poiché la brevità della durata e la particolarità della prestazione del personale a tempo determinato di esazione non consentono l’effettivo godimento delle ferie, sarà prolungato tale periodo si procederà a liquidare, in sede di trattamento di fine rapporto, i ratei maturati in ragione di giorni 1,65 della retribuzione globale di fatto prevista dal punto 7 del presente articolo per il numero delle suddette festivitàogni mese di servizio. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1Il medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi. Il lavoratore medico ha diritto, per ogni anno di serviziociascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da godersi entro l'anno solare. Il medico assunto in data successiva al 1° gennaio di ciascun anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionato al periodo di servizio prestato nell'anno; così pure nel caso di cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Il godimento delle ferie sarà programmato entro il 31 marzo di ciascun anno nelle forme concordate tra l'Amministrazione della Struttura sanitaria, il Direttore Sanitario e la RSM Cimop, sentito il Medico Responsabile, in modo da garantire ai medici un periodo di ferie pagato pari a 26 estive di almeno 18 giorni lavorativi. 2consecutivi lavorativi (giugno-settembre). Nel caso Le rimanenti ferie devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di settimana corta maturazione, ai sensi del DLgs.213/2004. In mancanza di tale richiesta è facoltà dell'Amministrazione assegnarle in qualunque momento, previo parere della Direzione Sanitaria. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle Autorità competenti, sono computate nelle ferie. Per eccezionali esigenze di servizio l'Amministrazione, d'intesa con il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda Direttore Sanitario e strutture sindacali aziendalila RSM Cimop, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato può rinviare il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità programmato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie; in tal caso l’Amministrazione risarcirà il Medico delle spese sostenute e documentalmente dimostrabili a seguito dell'annullamento delle ferie o del richiamo da esse. Per i casi nei quali l'orario di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’aziendanon sia distribuito su sei giorni settimanali e per il medico part time, spetta un dodicesimo il computo dei giorni di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipatafatto con riferimento a sei giornate lavorative settimanali. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: CCNL 2002 2005 Del Personale Medico

Ferie. 1. Il lavoratore dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a 26 di trenta giorni lavorativida fruire in una o più soluzioni, fermo restando che la settimana lavorativa è comunque di sei giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie. 2. Nel caso Dal computo del periodo di settimana corta il ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo feriale è di 22 giorni lavorativistesso. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non anno saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso computate in ragione di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianitàservizio maturati nel corso dell'anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a quindici giorni. 4. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto. 5. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio. 6. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione. 7. Ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di retribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto. 8. La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante Durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per il numero delle suddette festivitàiscritto dal dirigente. 10. E’ però data la facoltà all’azienda In caso di retribuire interruzione delle ferie per necessità aziendali, le festività anzidette senza prolungamento spese sostenute dal dirigente sono a carico del periodo ferialedatore di lavoro. 11. Il periodo II decorso delle ferie resta interrotto nel caso di preavviso non può essere considerato periodo sopravvenienza di feriemalattia regolarmente comunicata al datore di lavoro. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, Sono fatte salve le eventuali deroghe condizioni aziendali di leggemiglior favore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI lavoratori, per ogni anno di servizio, hanno diritto a un periodo di ferie pagato pagate pari a 26 giorni lavorativilavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. 2. Nel caso di Qualora la prestazione settimanale sia distribuita su cinque giornate (settimana corta corta) il periodo feriale di ferie pagate è di pari a 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 74. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi do- dicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero mentre non sarà considerata la frazione inferiore ai 15 giorni. 85. In caso di ferie collettive, collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàan- zianità. 96. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 117. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 128. L'epoca delle ferie sarà stabilita, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti. 9. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 1310. Dato lo scopo sociale delle ferie ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al re- cupero negli anni successivi. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoIndipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizioservizio presso lo stesso datore di lavoro, a il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pagato pari a di 26 giorni lavorativi. 2. Nel caso I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativiferie godute. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra azienda e strutture sindacali aziendalile parti, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratorida giugno a settembre. 4. Al lavoratore che all’epoca Il diritto al godimento delle ferie non ha maturato il diritto all’intero è irrinunciabile. A norma dell'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di ferie 4 settimane per non avere ancora una anzianità ogni anno di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’aziendanon può essere sostituito dalla relativa indennità, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatosalvo il caso previsto al comma 8. 5. Le frazioni ferie hanno di mese regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giornipiù di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione. 6. In caso Durante il periodo di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso godimento delle ferie stesseil lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. 7. Qualora Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non abbia maturato il diritto alle ferie intereusufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàcompenso sostitutivo convenzionale. 8. In Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie collettivepiù lungo, al lavoratore che fine di utilizzarlo per un rimpatrio non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento definitivo, su sua richiesta e con l'accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in rapporto deroga a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàquanto previsto al comma 4. 9. In caso di festività nazionali licenziamento o infrasettimanalidi dimissioni, cadenti o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. 10. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di feriepreavviso e di licenziamento, sarà prolungato tale né durante il periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialemalattia o infortunio. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali. Chiarimento a verbale. I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è ammessa rinuncia espressa o tacita comunque considerata di esse, né la sostituzione con compenso alcunosei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI lavoratori, per ogni anno di servizio, hanno diritto a un periodo di ferie pagato pagate pari a 26 giorni lavorativilavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. 2. Nel caso di Qualora la prestazione settimanale sia distribuita su cinque giornate (settimana corta corta) il periodo feriale di ferie pagate è di pari a 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 74. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dodi- cesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero mentre non sarà considerata la frazione inferiore ai 15 giorni. 85. In caso di ferie collettive, collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàanzia- nità. 96. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato pro- lungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 117. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 128. Il L'epoca delle ferie sarà stabilita, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti. 9. I1 pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 1310. Dato lo scopo sociale delle ferie ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di ad esse, la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI lavoratori, per ogni anno di servizio, hanno diritto a un periodo di ferie pagato pagate pari a 26 giorni lavorativilavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. 2. Nel caso di Qualora la prestazione settimanale sia distribuita su cinque giornate (settimana corta corta) il periodo feriale di ferie pagate è di pari a 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato matu- rato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 74. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà consi- derata mese intero mentre non sarà considerata la frazione inferiore ai 15 giorni. 85. In caso di ferie collettive, collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà intere, compe- terà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 96. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato prolunga- to tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 117. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 128. Il L'epoca delle ferie sarà stabilita, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti. 9. I1 pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 1310. Dato lo scopo sociale delle ferie ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di ad esse, la sostituzione so- stituzione con compenso alcuno. 14. Le Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.non usu-

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Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a ferie, proporzionale ai mesi di servizio prestato nell'anno solare, nelle seguenti misure: - 26 (ventisei) giorni lavorativi. 2/anno, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 giorni; - 22 (ventidue) giorni lavorativi/anno, quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giorni, in tale misura non comprendendo i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ripartizione settimanale dell'orario in 5 giorni. Nel In caso di settimana corta inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle lavoratore ha diritto alle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità proporzione ai mesi interi di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non superiori a 14 inferiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate sono computate come mese intero se superiori a 14 giorni. 6intero. In caso di licenziamento comunque avvenuto o attuazione dell'orario di dimissionilavoro multiperiodale di cui all'art. 23, comma 8, i criteri e le modalità per il computo delle ferie nelle quantità sopra indicate vengono definiti in sede aziendale, previo esame congiunto con la R.S.U. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; su richiesta del lavoratore, qualora abbia maturato è garantita la fruizione del riposo consecutivo per almeno due settimane all'anno; esso viene assegnato dall'azienda, che ne fissa l'epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Le ferie maturate e non godute entro l'anno di maturazione per provate esigenze di servizio vanno fruite entro il 30 aprile dell'anno successivo quello di maturazione. Per "anno di maturazione" ai sensi e per gli effetti dell'attuazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, deve intendersi l'anno di calendario; in caso di assunzione in corso d'anno, le ferie relative all'anno di assunzione vengono computate "pro-rata". La retribuzione da corrispondere nel periodo feriale sarà la retribuzione globale mensile di cui all'art. 36. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. L'assegnazione delle ferie non può avere luogo durante il periodo di preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso maturate. Il decorso delle ferie stesse. 7resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio extra-professionale che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psico-fisico regolarmente prescritto della durata di almeno sette giorni. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non abbia maturato il diritto alle sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie intereda recuperare, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8precedentemente fissato, oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio extra- professionale. In tal caso il lavoratore fruirà successivamente (anche nell'anno successivo a quello di maturazione) dei periodi di ferie collettive, al da recuperare. Qualora il lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie venga richiamato in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti servizio durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo l'azienda è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il numero rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle suddette festività. 10ferie stesse. E’ però data Per i lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizione che abbiano ripreso l'attività lavorativa. Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del C.C.N.L. 1° marzo 2002 vengono conservate "ad personam" le quantità di ferie spettanti in forza dei CC.CC.NN.L. precedentemente applicati, ove superiori. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie pagato pari di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a 26 giorni lavorativi. 2giornate lavorative di sei ore. Nel caso Al personale di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3cui alla lettera a) 1° comma del successivo art. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali52 spetta, in relazione aggiunta alle esigenze dell’azienda ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e dei lavoratori. 4successive modificazioni ed integrazioni. In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 41, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio. Al lavoratore che all’epoca che, all'epoca delle ferie ferie, non ha abbia maturato il diritto all’intero all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità aver compiuto un anno intero di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’aziendaservizio, spetta un dodicesimo di ferie spetta, per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento 1/12 del periodo feriale deve essere effettuato allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. Il dipendente, in via anticipata. 13sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre, a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare. Dato lo scopo sociale delle L'epoca e la durata dei turni di ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di essecui all'art. 67, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimentoDirezione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le eventuali deroghe attribuzioni di leggelegge al Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoIndipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizioservizio presso lo stesso datore di lavoro, a il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pagato pari a di 26 giorni lavorativi. 2. Nel caso I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativiferie godute. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra azienda e strutture sindacali aziendalile parti, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratorida giugno a settembre. 4. Al lavoratore che all’epoca Il diritto al godimento delle ferie non ha maturato il diritto all’intero è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di ferie 4 settimane per non avere ancora una anzianità ogni anno di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’aziendanon può essere sostituito dalla relativa indennità, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatosalvo il caso previsto al comma 8. 5. Le frazioni ferie hanno di mese regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giornipiù di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. 6. In caso Durante il periodo di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso godimento delle ferie stesseil lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. 7. Qualora Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non abbia maturato il diritto alle ferie intereusufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàcompenso sostitutivo convenzionale. 8. In Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie collettivepiù lungo, al lavoratore che fine di utilizzarlo per un rimpatrio non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in rapporto deroga a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàquanto previsto al comma 4. 9. In caso di festività nazionali licenziamento o infrasettimanalidi dimissioni, cadenti o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. 10. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di feriepreavviso e di licenziamento, sarà prolungato tale né durante il periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialemalattia o infortunio. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali. I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è ammessa rinuncia espressa o tacita comunque considerata di esse, né la sostituzione con compenso alcunosei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno a) A partire dal 1/1/1999 il personale alle dipendenze con la qualifica di servizio, a un periodo operaio e con più di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi. 2. Nel caso 10 anni di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie interela SIAE, avrà diritto al compenso a 5 giorni di ferie in più rispetto a quelle previste dal CCNL e dagli accordi integrativi aziendali. b) Per il personale con la qualifica di operaio o per il personale con la qualifica di impiegato però assunto come operaio che ha maturato attualmente o maturerà, negli anni 1996/97/98, una anzianità superiore ai 10 anni, i 5 giorni in più di ferie verranno attribuiti come segue: c) anno 96: + 2 gg. anno 97: + 2 gg. anno 98: + 1 gg. d) A partire dall’1.09.2004 il personale con 18 anni compiuti di anzianità aziendale (anche complessiva tra operaio e impiegato) godrà di 38,25 ore in più di ferie rispetto a quanto previsto dagli accordi nazionali ed aziendali vigenti alla data della firma del presente contratto. e) A partire dall’1.9.2004, il conteggio delle ferie stessematurate avverrà ad ore (parametro gg/ore: 1 gg = 7 ore e 65 centesimi) e la fruizione avverrà con frazionamento alla mezz’ora, nei limiti vigenti di massimo 15,50 ore all’anno. 7. Qualora f) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente contrattazione aziendale in materia, con riferimento al vigente CCNL, le Parti, entro il mese di Febbraio d’ogni anno, durante uno degli incontri mensili programmati, effettueranno l’esame congiunto di cui al vigente CCNL (calendario annuale aziendale). g) A decorrere dalla firma del presente Contratto, 01-07-2000 le Parti convengono che la chiusura collettiva prevista ogni anno nell’ambito del piano ferie non abbia maturato supererà i 15 gg lavorativi (reparti non produttivi) e i 10 gg lavorativi (reparti produttivi). h) La Direzione Aziendale prenderà in esame, positivamente, l’eventualità di chiusura collettiva di 10 gg lavorativi a partire dal 2001. i) Ciò fatti salvi eventuali “presidi” dettati da esigenze aziendali particolari la cui individuazione sarà definita dalla D.A previo un esame congiunto con la RSU. j) La Direzione Aziendale conferma la prassi di prendere in visione singoli casi non previsti dai calendari annuali, e chiusure collettive, concordati. k) A decorrere dalla firma del presente Contratto, le Parti convengono che nelle settimane adiacenti il normale periodo di chiusura aziendale per ferie collettive e/o per ponti, la percentuale di lavoratori assenti a vario titolo dall’azienda non dovrà essere superiore - per ogni reparto - al 50% l) A decorrere dalla firma del presente Contratto le Parti convengono, allo scopo di conciliare le esigenze tecniche organizzative aziendali con il diritto alle ferie interedei lavoratori a fruire e quindi pianificare le proprie ferie, la definizione della seguente procedura organizzativa: m) Entro il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi mese di ferie quanti sono febbraio d’ogni anno, solo successivamente all’effettuazione dell’incontro di cui sopra l’Azienda comunicherà ai lavoratori i mesi interi periodi di anzianitàchiusura collettiva. 8. In caso n) Entro il mese di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato marzo d’ogni anno i lavoratori comunicheranno ai diretti responsabili il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di loro piano ferie. 12o) Entro il 30 aprile d’ogni anno l’Azienda validerà con apposita nota scritta il suddetto piano ferie. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato In assenza di comunicazione aziendale in via anticipatatal senso entro tale data le ferie di cui sopra sono considerate dall’Azienda accettato per tacito assenso. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Aziendale

Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI dipendenti, per ogni anno di serviziocompresi quelli assunti ad orario ridotto, a hanno diritto ad un periodo annuale di ferie pagato con corresponsione della normale retribuzione, pari a 26 33 giorni lavorativilavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse. 2. Nel caso La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativipermesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive, o retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratorimaturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. 4. Al lavoratore che all’epoca Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 quanti sono i mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatolavorati. 5. Le frazioni di mese non superiori eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 14 giorni 15 non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorniconsiderate. 6. In caso Agli effetti del computo del periodo di licenziamento ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque avvenuto o considerata di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse6 giorni lavorativi. 7. Qualora Tranne quanto previsto per il personale docente dall’art. 28 comma 4, eventuali vacanze riconosciute agli allievi non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi costituiscono motivo di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàxxxxx aggiuntive. 8. In L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàricovero ospedaliero o malattia documentata. 9. In caso di festività nazionali Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o infrasettimanali, cadenti durante puerperio né con il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festivitàpreavviso. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialeLe ferie sono irrinunciabili. 11. Il periodo di preavviso ferie ha carattere continuativo e comunque non può essere considerato periodo frazionabile in più di due periodi. E' ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. 12. Il pagamento del periodo feriale deve Le ferie potranno essere effettuato in via anticipatagodute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. 13. Dato lo scopo sociale Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, le ferie saranno godute: durante la sospensione estiva delle lezioni. durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali. Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2/3 dei giorni spettanti. Il calendario delle ferie per i lavoratori non è ammessa rinuncia espressa o tacita docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la R.S.A. nell'ambito della contrattazione decentrata di esse, né la sostituzione con compenso alcunonorma entro il mese di aprile di ogni anno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: CCNL Scuola 2016 2018

Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di serviziosolare (1 gennaio - 31 dicembre), a ad un periodo di ferie pagato riposo retribuito pari a 26 22 giorni lavorativilavorativi indipendentemente anzianità di servizio. 2. Nel caso La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell’adozione della settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie, tanto per il periodo feriale è personale non viaggiante, quanto per il personale viaggiante di 22 giorni lavorativicui agli articoli 11 e 11 bis. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendaliNell’anno di assunzione ed in quello di cessazione, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo le frazioni di ferie anno saranno conteggiate per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5dodicesimi. Le frazioni di mese non superiori fino a 14 15 giorni non saranno calcolate conteggiate, mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorniquelle superiori. 4. Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d’anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore nel caso che le ferie siano interamente usufruite e al secondo decimale superiore nel caso di pagamento per cessazione di rapporto. Il periodo di prova va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti. 5. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. 6. In caso Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di licenziamento comunque avvenuto o giorni di dimissioniferie superiori a quelli maturati, il lavoratore, qualora abbia maturato datore di lavoro avrà il diritto alle di trattenere in sede di liquidazione l’importo corrispondente ai giorni di ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessegoduti e non maturati. 7. Qualora L’epoca delle ferie sarà fissata dall’azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, con le Commissioni interne e le Rappresentanze sindacali aziendali. 8. Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 15 giorni che mediante accordo fra le parti potranno essere divisi in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze. 9. L’assegnazione delle ferie non abbia maturato potrà aver luogo durante il diritto alle ferie intereperiodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore. 10. In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali rimborso spese (comprovate documentatamente) derivatigli dall’interruzione o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialedallo spostamento. 11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso si sopravvenienza, durante il periodo stesso, di preavviso non può essere considerato periodo malattia regolarmente denunciata o riconosciuta. L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di feriecomunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato d’infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. 12. Il pagamento lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcunogodute. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI dipendenti, per ogni anno di serviziocompresi quelli assunti ad orario ridotto, a hanno diritto ad un periodo annuale di ferie pagato con corresponsione della normale retribuzione, pari a 26 33 giorni lavorativilavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse. 2. Nel caso La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativipermesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratorimaturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. 4. Al lavoratore che all’epoca Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 quanti sono i mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatolavorati. 5. Le frazioni di mese non superiori eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 14 giorni 15 non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorniconsiderate. 6. In caso Agli effetti del computo del periodo di licenziamento ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque avvenuto o considerata di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse6 giorni lavorativi. 7. Qualora Tranne quanto previsto per il personale docente dall’art. 28 comma 4, eventuali vacanze riconosciute agli allievi non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi costituiscono motivo di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàaggiuntive. 8. In L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàricovero ospedaliero o malattia documentata. 9. In caso di festività nazionali Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o infrasettimanali, cadenti durante puerperio né con il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festivitàpreavviso. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialeLe ferie sono irrinunciabili. 11. Il periodo di preavviso ferie ha carattere continuativo e comunque non può essere considerato periodo frazionabile in più di due periodi. E' ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. 12. Il pagamento del periodo feriale deve Le ferie potranno essere effettuato in via anticipatagodute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. 13. Dato lo scopo sociale Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, le ferie saranno godute: durante la sospensione estiva delle lezioni. durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali. Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2/3 dei giorni spettanti. Il calendario delle ferie per i lavoratori non è ammessa rinuncia espressa o tacita docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la R.S.A. nell'ambito della contrattazione decentrata di esse, né la sostituzione con compenso alcunonorma entro il mese di aprile di ogni anno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI lavoratori, per ogni anno di servizio, hanno diritto a un periodo di ferie pagato pagate pari a 26 giorni lavorativilavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. 2. Nel caso di Qualora la prestazione settimanale sia distribuita su cinque giornate (settimana corta corta) il periodo feriale di ferie pagate è di pari a 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 74. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero mentre non sarà considerata la frazione inferiore ai 15 giorni. 85. In caso di ferie collettive, collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 96. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 117. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 128. L'epoca delle ferie sarà stabilita, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti. 9. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 1310. Dato lo scopo sociale delle ferie ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. In data 20 febbraio 1996 le parti hanno raggiunto consensualmente la seguente interpretazione: la retribuzione da corrispondere di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, è quella prevista dall’art. 44, fermo restando gli istituti in cui sia anche espressamente prevista la sua esclusione. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi. 2. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione distribuzione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa d'intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda dell'azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’aziendal'azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, dimissioni il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E' però data la facoltà all’azienda all'azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie che matureranno successivamente alla data del presente contratto dovranno essere godute nel corso dell’anno dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge. N.d.R.: Per il settore "Soccorso e assistenza stradale" si veda l'accordo 2 maggio 2007 in calce al c.c.n.l.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoIndipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizioservizio presso lo stesso datore di lavoro, a il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pagato pari a di 26 giorni lavorativi. 2. Nel caso Il datore di settimana corta lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo feriale è di 22 giorni lavorativiferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. 3. La programmazione Il diritto al godimento delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendaliè irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratorin. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8. 4. Al lavoratore che all’epoca Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie non ha maturato ferie, salvo il diritto all’intero periodo caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di ferie maturazione e, per non avere ancora una anzianità almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatomaturazione. 5. Le frazioni Durante il periodo di mese non superiori godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. 6. In caso Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di licenziamento comunque avvenuto o di dimissionidette corresponsioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessesostitutivo convenzionale. 7. Qualora Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi necessità di godere di un periodo di ferie quanti sono i mesi interi più lungo, al fine di anzianitàutilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4. 8. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie collettiveil lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di anzianitàeffettivo servizio prestato. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti Le ferie non possono essere godute durante il periodo di feriepreavviso e di licenziamento, sarà prolungato tale periodo per né durante il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di feriemalattia o infortunio. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore dipendente ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, a solare ad un periodo di ferie pagato pari ferie, a 26 giorni lavorativicarattere continuativo, con decorrenza della retribuzione globale. 2. Nel caso Tale periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di settimana corta lavorativa di cinque giorni, il periodo feriale di ferie è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda Nell'anno di assunzione e strutture sindacali aziendaliin quello di cessazione dal servizio, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al il lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero a un rateo del periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. A tali fini, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 4. Di norma entro il mese di marzo di ogni anno, l'azienda concorda con la R.S.U., congiuntamente alle competenti strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti, la programmazione delle ferie collettive nel periodo maggio/ottobre; fatta salva la possibilità di definire un diverso periodo a livello aziendale. Tenendo conto della natura delle diverse attività gestite ai fini dell'erogazione del pubblico servizio, delle esigenze stagionali delle località turistico-climatiche e delle richieste dei lavoratori, in tale periodo l'azienda garantisce al lavoratore il godimento di almeno due settimane di ferie maturate nell'anno solare, consecutive a richiesta del lavoratore stesso. 5. Le frazioni I periodi di mese non superiori a 14 giorni non malattia che intervengano durante il periodo di godimento delle ferie ne interrompono il decorso. Ove la malattia impedisca, entro l'anno, il godimento parziale o totale delle ferie di competenza del singolo anno solare, le stesse saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giornigodute nell'anno solare successivo. 6. La festività di cui all'art. 21, comma 1, lettere b) e c) non assorbe il giorno di ferie che cada in coincidenza con lo stesso. In caso regime di licenziamento comunque avvenuto o settimana lavorativa di dimissionicinque giorni, il lavoratoresesto giorno prelavorato retribuito assorbe la festività di cui all'art. 21, qualora abbia maturato comma 1, lettere b) e c) che cada in coincidenza con lo stesso. 7. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell'azienda. 8. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi. 9. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato ed il lavoratore ha il diritto alle ferie intere, stesse o all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi abbia goduto di un numero maggiore di ferie quanti sono i mesi interi superiore a quello maturato, l'azienda ha diritto di anzianitàtrattenere, in sede di liquidazione, l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. 810. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento L'assegnazione delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti non può aver luogo durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialepreavviso. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferieResta fermo quanto stabilito nella "Norma transitoria" in calce all'articolo 17 del presente c.c.n.l. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni ciascun anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato durante il quale decorre la retribuzione globale. 2. Per ogni anno solare il periodo di ferie sarà pari a 26 giorni lavorativilavorativi per tutti i lavoratori. 23. Nel caso di settimana corta Per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni, il periodo feriale è di ferie annuale sarà pari a 22 giorni lavorativi. 34. La Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso sarà assegnato dall'azienda di norma entro il mese di marzo, sulla base di una programmazione predisposta dall'azienda medesima, concordata con i soggetti sindacali competenti, di cui all'art. 1 del c.c.n.l. stipulanti, tenuto conto delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda esigenze del servizio e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e delle richieste scritte dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca a) In caso di frazionamento del suddetto periodo di riposo annuale, una parte delle ferie non sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti. b) In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore ha maturato il diritto all’intero periodo di alle ferie per non avere ancora una anzianità in proporzione ai mesi di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5prestati. Le frazioni di mese non superiori a 14 ai quindici giorni di calendario non saranno calcolate calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 14 giorniuguali o superiori. 6. In caso c) L'estinzione del rapporto di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessematurate. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. d) Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12e) Il lavoratore che si ammali durante il periodo di ferie, deve darne comunicazione all'azienda entro il primo giorno in cui si verifica l'evento, con le modalità previste dall'art. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata42, lett. A). 135. Dato lo scopo sociale L'interruzione delle ferie per sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente normativa esistente in materia. 6. Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale entro l'anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno fruite, a guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo. 7. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell'azienda. 8. Le ferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente fruite nell'anno di maturazione, fatto salvo quanto disposto al successivo punto. 9. Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al lavoratore fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello di maturazione e, dopo tale data, eventuali giornate residue di ferie, che siano state assegnate e non è ammessa rinuncia espressa o tacita di essefruite per volontà del lavoratore, non danno diritto a compenso alcuno, né a cumulo con la sostituzione con compenso alcunosuccessiva maturazione. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore L'impiegato ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, a servizio ad un periodo di ferie pagato riposo feriale pari a 26 quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni lavorativi. 2festivi di cui alle lett. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3b) e c) dell'art. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 661. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioniferie frazionate, il lavoratorecinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, qualora abbia maturato il diritto alle se l'orario normale è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie intere, avrà diritto al compenso equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie stesse. 7eventualmente non godute. Qualora non abbia maturato Per il diritto alle periodo di ferie interedevono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12 dell'art. 48. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il lavoratore avrà diritto periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi compiuti di anzianità. 8servizio prestato. In caso La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie collettive, al lavoratore che medesime. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non abbia maturato pregiudica il diritto alle ferie intere competerà maturate. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie. Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di anzianità. 9tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie. In caso Qualora per esigenze di festività nazionali o infrasettimanaliservizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, cadenti durante egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festivitàsemprechè dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Ferie. 1Art. 98 Il lavoratore ha diritto, per ogni anno Lavoratore dipendente di servizio, a cui al presente c.c.n.l. matura un periodo di ferie pagato annuali nella misura di 28 giornate di calendario, pari a 26 giorni lavorativi. 2quattro settimane (160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 45 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche. Nel Le ferie saranno godute in periodi minimi settimanali e, nel corso dell'anno, non potranno essere frazionate in più di 2 periodi. È facoltà del Datore di lavoro fissare, in caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendalichiusura collettiva dello Studio, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero un periodo di ferie per non avere ancora una anzianità consecutive pari a tre settimane; in tal caso il Lavoratore ha diritto di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5precedenza nel fissare la quarta settimana. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il Il diritto alle ferie intereè irrinunciabile ed esse potranno essere sostituite dal pagamento della relativa indennità solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, avrà eccezionalmente, di accordo assistito tra Studio e Lavoratore. Per indifferibili ragioni di servizio il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al compenso rimborso delle ferie stesse. 7spese documentate sostenute per il rientro. Qualora non abbia maturato Durante il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi periodo di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile lorda normale. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa allo Studio, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo. In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà prolungato tale periodo per il numero utilizzato quale prolungamento delle suddette festività. 10ferie ma in un momento successivo, previo accordo con lo Studio. E’ però data la facoltà all’azienda In caso di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Il periodo di preavviso non può essere considerato coincidere con il periodo di ferieferie salvo diverso accordo con la Parte che lo riceve. Quesito posto alla Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale: “Ferie. Nell’articolo non viene disposto come si devono conteggiare le ore di ferie in caso di assunzione di un lavoratore. Si chiede se è corretto adottare la maturazione ± 15 giorni esplicitata nell’art. della tredicesima. 12. Il pagamento La Commissione Bilaterale sull’Interpretazione Contrattuale ha emesso la seguente Interpretazione (Prot. 5/13): “La maturazione del periodo feriale deve essere effettuato rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione dei ratei di 13°. Pertanto, ai fini della maturazione del rateo di ferie del lavoratore in via anticipataforza, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativiriposo, con decorrenza della retribuzione globale. 2. Nel Il periodo di ferie è pari 26 giorni in caso di settimana corta orario settimanale di lavoro distribuito su 6 giorni; in caso di distribuzione disomogenea dell'orario di lavoro il periodo feriale di ferie è pari a 173 ore riferite ad anno solare; in caso di 22 giorni lavorativiassunzione o cessazione del rapporto nel corso dell'anno, qualunque sia il motivo della cessazione stessa, il lavoratore avrà diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestato, intendendosi per mese intero quello lavorato per un periodo pari o superiore a 15 giorni. 3. La programmazione delle Le ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda saranno di norma frazionate in due periodi e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratorisaranno usufruite a giornate intere. 4. Al lavoratore che all’epoca delle Le ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo devono essere godute possibilmente entro l'anno di ferie per non avere ancora una anzianità maturazione e comunque entro 18 mesi dal termine dell'anno di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatomaturazione. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorniferie restano interrotte nel caso in cui, durante il loro godimento, il lavoratore sia colpito da malattia debitamente denunciata e riconosciuta. Non matura il diritto alle ferie il lavoratore che rimane assente per malattia per un periodo continuativo pari o superiore all'anno. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioniLe ferie sono irrinunciabili; il lavoratore che, il lavoratorenonostante l'assegnazione per iscritto delle ferie, qualora abbia maturato il non usufruisca delle medesime, non ha diritto alle ferie intere, avrà diritto al a compenso delle ferie stessealcuno né a recupero negli anni successivi. 7. Qualora Le ferie non abbia maturato possono essere assegnate durante il periodo di preavviso. 8. Per ragioni di servizio l'azienda potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo delle ferie, fermo restando il diritto alle ferie interedel lavoratore stesso al completamento di detto periodo in epoca successiva, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàinoltre al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato ritorno in azienda, sia per l'eventuale ritorno al luogo dal quale egli sia stato richiamato. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari riposo come appresso specificato con decorrenza della retribuzione: - 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 26 8 anni compiuti; - 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi. 2. Nel Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie, è considerato giornata non lavorativa, nel caso di settimana corta il periodo feriale è ripartizione dell’orario di 22 lavoro in cinque giorni lavorativisettimanali dal lunedì al venerdì. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendaliNel fissare l'epoca del periodo di riposo, in relazione alle l’Azienda tiene conto, compatibilmente con le esigenze dell’azienda e dei lavoratoridel servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non Non è ammessa rinuncia espressa o tacita di essealle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi. 145. Nel caso di provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta del lavoratore, le ferie possono essere fruite fino al 30 aprile dell'anno successivo. 6. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate in proporzione ai mesi di servizio prestati. 7. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. 8. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero pari a 24 ore, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia non inferiore a giorni 3. Detto periodo di malattia si computa dal giorno in cui perviene all'unità di appartenenza del lavoratore, nell'arco del normale orario di lavoro, la comunicazione dell'insorgenza della malattia stessa. Resta ovviamente inteso che i giorni di interruzione delle ferie per effetto della malattia o del ricovero non comportano automatico prolungamento del programmato periodo di ferie. 1) Xxxxx nel primo anno di assunzione - Ai lavoratori regolati dal Contratto vengono accordati, nell'anno solare di assunzione, tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi dell'anno stesso intercorrenti tra la data della assunzione medesima ed il 31 dicembre immediatamente successivo. Inoltre, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga prima del compimento del primo anno di servizio, si detrae dall'ammontare del trattamento di "fine lavoro" di competenza del lavoratore licenziato l'importo corrispondente ai dodicesimi di ferie da lui fruiti in più rispetto ai mesi di effettivo servizio prestati. 2) Computo ferie in caso di assenze nel corso dell'anno - Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno sono concesse al lavoratore in proporzione al servizio prestato nell'anno. Tuttavia, in linea di riferimentocorrentezza, fatte salve le eventuali deroghe non è da apportare nessuna decurtazione al numero di leggegiorni di ferie spettanti al lavoratore in relazione alla sua anzianità, ove i periodi di assenza dal servizio per malattia non superino complessivamente nell'anno i mesi sei. Superato tale periodo, resta affidato alle Aziende valutare se ed entro quali limiti dare applicazione al principio della concessione delle ferie in proporzione al servizio effettivamente prestato. 3) Spettanza ferie in caso di ripartizione orario di lavoro su sei giorni - Qualora la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale sia in sei giorni, il periodo di ferie spettante ai lavoratori viene così stabilito: - 24 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti; - 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 26 giorni lavorativi. 4) Festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie – Le festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie non vengono computate come giornate di ferie.

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Ferie. PARTE TERZA SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO 1. Il lavoratore dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 30 giorni. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativiva goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. La distribuzione del periodo feriale nell’ambito degli indicati archi temporali va operata dal dirigente sulla base delle proprie esigenze, tenendo conto delle necessità organizzative e produttive, con la connessa salvaguardia del raggiungimento degli obiettivi aziendali. 2. Nel caso Il calcolo del predetto periodo di settimana corta ferie sarà effettuato sui giorni compresi tra il periodo feriale è di 22 lunedì e il venerdì, esclusi quindi i sabati e le domeniche, oltre ai giorni lavorativiinfrasettimanali considerati festivi dalla legge. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratoriIl periodo eccedente le quattro settimane di cui al comma 1 dovrà essere inderogabilmente fruito entro i 30 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione: decorso tale periodo l’eventuale spettanza di giorni non fruiti sarà considerata decaduta. 4. Al lavoratore che all’epoca delle Per i soli dirigenti in forza al 31 dicembre 2011, eventuali giorni residui di ferie non ha maturato fruiti e maturati anteriormente al 1° gennaio 2012 non decadono e si potrà dar corso al pagamento, nel rispetto dei limiti di legge di cui al comma 1, di un’indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il diritto all’intero periodo primo mese successivo al termine di cui al comma precedente. Detti residui saranno evidenziati in uno specifico “monte ferie ante 2012” che sarà eroso, anche sulla base di appositi piani di riduzione del monte feriale accantonato, in caso di fruizione annuale superiore ai trenta giorni di spettanze di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatomaturate dal 2012. 5. Le frazioni eventuali ferie residue maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il suddetto termine di mese non superiori fruibilità, saranno accantonate in una specifica voce evidenziata nel cedolino paga come “ferie anni precedenti”. Ai fini della fruizione delle suddette ferie maturate successivamente al 31 dicembre 2011, il conteggio sarà effettuato dando priorità agli eventuali giorni residui di ferie maturate negli anni precedenti, a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giornipartire dai più risalenti, anche sulla base di appositi piani di riduzione del monte feriale accantonato, fermo restando quanto previsto dal comma 1, con la sola esclusione della previsione di cui al comma 4. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell’azienda. 7. La risoluzione del rapporto di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora maturate e non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi decadute sulla base di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàquanto previsto dal precedente comma 3. 8. In caso di ferie collettiverisoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, al lavoratore che non abbia maturato il dirigente ha diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i proporzione ai mesi di anzianitàservizio prestati. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di feriepreavviso. Pertanto, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo in caso di preavviso non può essere considerato periodo lavorato, in sede di ferieliquidazione delle spettanze di fine rapporto si darà luogo al pagamento dell’indennità di cui al precedente comma 4. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI lavoratori, per ogni anno di servizio, hanno diritto a un periodo di ferie pagato pagate pari a 26 giorni lavorativilavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. 2. Nel caso di Qualora la prestazione settimanale sia distribuita su cinque giornate (settimana corta corta) il periodo feriale di ferie pagate è di pari a 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 74. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero mentre non sarà considerata la frazione inferiore ai 15 giorni. 85. In caso di ferie collettive, collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàan- zianità. 96. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 117. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 128. L'epoca delle ferie sarà stabilita, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti. Fermo restando che almeno due settimane di ferie dovranno essere godute nel corso dell'anno di maturazione, è ammessa la possibilità di fruizione del restante pe- riodo di ferie entro 24 mesi dal termine dell'anno di maturazione. Al secondo livello di con- trattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito al periodo di fruizione. 9. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 1310. Dato lo scopo sociale delle ferie ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. In data 20 febbraio 1996 le parti hanno raggiunto consensualmente la seguente interpre- tazione: la retribuzione da corrispondere di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, è quella prevista dall’art. 47, fermo restando gli istituti in cui sia anche espressamente prevista la sua esclusione. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un La durata del periodo annuale di ferie pagato pari a è di 26 giorni lavorativi. 2. Agli effetti delle ferie si computano i giorni dal lunedì al sabato. Nel caso di settimana corta il periodo feriale lavoratore di cittadinanza non italiana che intenda effettuare un rimpatrio non definitivo, è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione possibile l'accumulo delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4nell'arco di un biennio. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In Nel caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto risoluzione del rapporto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11servizio prestato (se inferiore all'anno). Il periodo di preavviso ferie è di norma, e salvo particolari esigenze aziendali, fissato tra maggio e ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, e quelle di raccolta e salatura di pelli grezze fresche, che possono fissarlo in ogni periodo dell'anno. Le ferie non può possono essere considerato periodo frazionate in più di ferie. 12due periodi. Il pagamento decorso delle ferie è interrotto in caso di sopravvenuta malattia riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Le festività cadenti nel corso del periodo feriale deve essere effettuato danno luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo stesso. Al lavoratore inviato in via anticipatatrasferta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, trasporto bagaglio, postali e altre, spetta una diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera di fatto. La diaria è ridotta di 1/3 se la trasferta non comporta pernottamento fuori sede; per le missioni di durata superiore a un mese o quando le mansioni del lavoratore comportino viaggi abituali la diaria è ridotta del 10%. In alternativa alla diaria il datore di lavoro può effettuare il rimborso di tutte le spese a piè di lista. Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni in servizio extra-urbano è corrisposta, in sostituzione della diaria, un'indennità di trasferta commisurata alle seguenti aliquote della retribuzione giornaliera di fatto: da 9 a 11 50 da 12 a 16 80 da 17 a 24 120 Al personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili va corrisposta - relativamente al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida ed in sostituzione della diaria - un'indennità di trasferta forfettariamente determinata nel 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto La diaria fissa ha carattere retributivo per il 50% del suo ammontare. Qualora non sia corrisposta, è concordato un rimborso delle spese di vitto e alloggio. Al lavoratore che non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto spetta un'indennità per i giorni di mancato viaggio pari a 2/5 della diaria. Il lavoratore non residente nel luogo sede dell'azienda ha diritto al rimborso delle maggiori spese per la permanenza in sede. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Ferie. 1. Il lavoratore dirigente ha diritto, per in ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi.a 2. Nel caso I dirigenti assunti al primo impiego presso l’ Amministrazione dello Stato, dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di settimana corta il periodo feriale è ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di 22 servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni lavoratividi ferie previsti nel comma 1. 3. La programmazione Nel caso che presso l’ Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti assunti al primo impiego ; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratoridue giornate di cui al comma 1. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatoriposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste. 5. Le frazioni Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese non superiori superiore a 14 quindici giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate è considerata a tutti gli effetti come mese intero se superiori a 14 giorniintero. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato Il dirigente che è stato assente ai sensi dell' art. 22 conserva il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesseferie. 7. Qualora Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non abbia maturato sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie in accordo con il diritto vertice dirigenziale della azienda, in modo da garantire la continuità dell’ufficio con riguardo alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi esigenze di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàservizio ordinarie e straordinarie. 8. In caso di rientro anticipato dalle ferie collettiveper necessità di servizio, il dirigente ha diritto al lavoratore rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 9. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dirigente informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 10. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà abbiano reso possibile il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di festività nazionali o infrasettimanaliesigenze di servizio assolutamente indifferibili, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. Etermine può essere prorogato fino alla fine dellperò data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialeanno successivo. 11. Il periodo di preavviso ferie non può essere considerato periodo è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di feriecui al comma 10. 12. Il Fermo restando il disposto del comma 7, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipataso- stitutivo. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore che ha dirittoun'anzianità di 12 mesi presso l'impresa, per ha diritto ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari pagate:  Pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta);  Pari a 26 giorni lavorativinell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate. 2. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle per le ferie stesse. 73. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 84. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. 5. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato. 6. In caso di ferie collettive, collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 97. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 118. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 9. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o individualmente. 10. L'impresa assicurerà comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 11. La norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di disinfezione- disinfestazione e derattizzazione. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte Restano salve le eventuali deroghe condizioni di leggemiglior favore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno a. A partire dal 1/1/1999 il personale alle dipendenze con la qualifica di servizio, a un periodo operaio e con più di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi. 2. Nel caso 10 anni di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie interela SIAE, avrà diritto al compenso a 5 giorni di ferie in più rispetto a quelle previste dal CCNL e dagli accordi integrativi aziendali. b. Per il personale con la qualifica di operaio o per il personale con la qualifica di impiegato però assunto come operaio che ha maturato attualmente o maturerà, negli anni 1996/97/98, una anzianità superiore ai 10 anni, i 5 giorni in più di ferie verranno attribuiti come segue: c. anno 96: + 2 gg. anno 97: + 2 gg. anno 98: + 1 gg. d. A partire dall’1.09.2004 il personale con 18 anni compiuti di anzianità aziendale (anche complessiva tra operaio e impiegato) godrà di 38,25 ore in più di ferie rispetto a quanto previsto dagli accordi nazionali ed aziendali vigenti alla data della firma del presente contratto. e. A partire dall’1.9.2004, il conteggio delle ferie stessematurate avverrà ad ore (parametro gg/ore: 1 gg = 7 ore e 65 centesimi) e la fruizione avverrà con frazionamento alla mezz’ora. A partire dall’01/09/2008 la quantità annua di ferie fruibili con frazionamento alla mezz’ora viene elevata dalle attuali 15,50 a 31,00 ore. 7. Qualora f. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente contrattazione aziendale in materia, con riferimento al vigente CCNL, le Parti, entro il mese di Febbraio d’ogni anno, durante uno degli incontri mensili programmati, effettueranno l’esame congiunto di cui al vigente CCNL (calendario annuale aziendale). g. A decorrere dalla firma del presente Contratto 01/07/2000, le Parti convengono che la chiusura collettiva prevista ogni anno nell’ambito del piano ferie non abbia maturato supererà i 15 gg lavorativi (reparti non produttivi) e i 10 gg lavorativi (reparti produttivi). h. La Direzione Aziendale prenderà in esame, l’eventualità di chiusura collettiva di 10 gg lavorativi a partire dal 2001. i. Ciò fatti salvi eventuali “presidi” dettati da esigenze aziendali particolari la cui individuazione sarà definita dalla D.A previo un esame congiunto con la RSU. j. La Direzione Aziendale conferma la prassi di prendere in visione singoli casi non previsti dai calendari annuali, e chiusure collettive, concordati. k. A decorrere dalla firma del presente Contratto 01/07/2000, le Parti convengono che nelle settimane adiacenti il normale periodo di chiusura aziendale per ferie collettive e/o per ponti, la percentuale di lavoratori assenti a vario titolo dall’azienda non dovrà essere superiore - per ogni reparto - al 50% l. A decorrere dalla firma del presente Contratto 01/07/2000 le Parti convengono, allo scopo di conciliare le esigenze tecniche organizzative aziendali con il diritto alle ferie interedei lavoratori a fruire e quindi pianificare le proprie ferie, la definizione della seguente procedura organizzativa: m. Entro il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi mese di ferie quanti sono febbraio d’ogni anno, solo successivamente all’effettuazione dell’incontro di cui al punto f. l’Azienda comunicherà ai lavoratori i mesi interi periodi di anzianitàchiusura collettiva. 8. In caso n. Entro il mese di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato marzo d’ogni anno i lavoratori comunicheranno ai diretti responsabili il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di loro piano ferie. 12o. Entro il 30 aprile d’ogni anno l’Azienda validerà con apposita nota scritta il suddetto piano ferie. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato In assenza di comunicazione aziendale in via anticipatatal senso entro tale data le ferie di cui sopra sono considerate dall’Azienda accettato per tacito assenso. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Ferie. 1. Il lavoratore personale ha diritto, per ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativiretribuito. Durante tale periodo spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio. 2. Nel caso di settimana corta il periodo feriale La durata delle ferie è di 22 32 giorni lavorativilavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. La I dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2. 5. In caso di programmazione delle attività su cinque giorni settimanali, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda spettanti ai sensi dei commi 2 e strutture sindacali aziendali3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (*). 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il personale presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Le quattro giornate di riposo predette sono fruite nel corso dell'anno accademico cui si riferiscono. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il personale che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'articolo 10 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio. 9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al personale che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo 1° giugno -30 settembre. 10. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto. 11. Le ferie sono sospese da malattia debitamente documentata che si protragga per più di 3 giorni o dia luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 12. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal direttore, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipataservizio. 13. Dato lo scopo sociale Xxxxx restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita stesse sulla base del trattamento economico di esse, né la sostituzione con compenso alcunocui al comma 1. (*) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 6 del CCNL di cui all'Accordo 4 agosto 2010. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI lavoratori, per ogni anno di servizio, hanno diritto a un periodo di ferie pagato pagate pari a 26 giorni lavorativilavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. 2. Nel caso di Qualora la prestazione settimanale sia distribuita su cinque giornate (settimana corta corta) il periodo feriale di ferie pagate è di pari a 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 74. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero mentre non sarà considerata la frazione inferiore ai 15 giorni. 85. In caso di ferie collettive, collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàan- zianità. 96. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 117. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 128. L'epoca delle ferie sarà stabilita, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti. Fermo restando che almeno due settimane di ferie dovranno essere godute nel corso dell'anno di maturazione, è ammessa la possibilità di fruizione del restante pe- riodo di ferie entro 24 mesi dal termine dell'anno di maturazione. Al secondo livello di con- trattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito al periodo di fruizione. 9. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 1310. Dato lo scopo sociale delle ferie ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. prevista dall’art. 47, fermo restando gli istituti in cui sia anche espressamente prevista la sua esclusione. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Verbale Di Accordo

Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI dipendenti, per ogni anno di serviziocompresi quelli assunti ad orario ridotto, a hanno diritto ad un periodo annuale di ferie pagato con corresponsione della normale retribuzione, pari a 26 33 giorni lavorativilavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse. 2. Nel caso La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativipermesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratorimaturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. 4. Al lavoratore che all’epoca Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 quanti sono i mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatolavorati. 5. Le frazioni di mese non superiori eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 14 giorni 15 non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorniconsiderate. 6. In caso Agli effetti del computo del periodo di licenziamento ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque avvenuto o considerata di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse6 giorni lavorativi. 7. Qualora Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi costituiscono motivo di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàaggiuntive tranne quanto previsto dall’art. 28 comma 4. 8. In L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàricovero ospedaliero o malattia documentata. 9. In caso di festività nazionali Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o infrasettimanali, cadenti durante puerperio né con il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festivitàpreavviso. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialeLe ferie sono irrinunciabili. 11. Il periodo di preavviso ferie ha carattere continuativo e comunque non può essere considerato periodo frazionabile in più di due periodi. E' ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. 12. Il pagamento del periodo feriale deve Le ferie potranno essere effettuato in via anticipatagodute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. 13. Dato lo scopo sociale delle Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, le ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.saranno godute:

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Samples: CCNL Agidae 2006/2009

Ferie. (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato) 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari riposo come appresso specificato con decorrenza della retribuzione: - 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 26 8 anni compiuti; - 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi. 2. Nel Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie, è considerato giornata non lavorativa, nel caso di settimana corta il periodo feriale è ripartizione dell’orario di 22 lavoro in cinque giorni lavorativisettimanali dal lunedì al venerdì. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendaliNel fissare l'epoca del periodo di riposo, in relazione alle l’Azienda tiene conto, compatibilmente con le esigenze dell’azienda e dei lavoratoridel servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non Non è ammessa rinuncia espressa o tacita di essealle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi. 145. Nel caso di provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta del lavoratore, le ferie possono essere fruite fino al 30 aprile dell'anno successivo. 6. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate in proporzione ai mesi di servizio prestati. 7. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. 8. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero pari a 24 ore, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia non inferiore a giorni 3. Detto periodo di malattia si computa dal giorno in cui perviene all'unità di appartenenza del lavoratore, nell'arco del normale orario di lavoro, la comunicazione dell'insorgenza della malattia stessa. Resta ovviamente inteso che i giorni di interruzione delle ferie per effetto della malattia o del ricovero non comportano automatico prolungamento del programmato periodo di ferie. 1) Xxxxx nel primo anno di assunzione - Ai lavoratori regolati dal Contratto vengono accordati, nell'anno solare di assunzione, tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi dell'anno stesso intercorrenti tra la data della assunzione medesima ed il 31 dicembre immediatamente successivo. Inoltre, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga prima del compimento del primo anno di servizio, si detrae dall'ammontare del trattamento di "fine lavoro" di competenza del lavoratore licenziato l'importo corrispondente ai dodicesimi di ferie da lui fruiti in più rispetto ai mesi di effettivo servizio prestati. 2) Computo ferie in caso di assenze nel corso dell'anno - Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno sono concesse al lavoratore in proporzione al servizio prestato nell'anno. Tuttavia, in linea di riferimentocorrentezza, fatte salve le eventuali deroghe non è da apportare nessuna decurtazione al numero di leggegiorni di ferie spettanti al lavoratore in relazione alla sua anzianità, ove i periodi di assenza dal servizio per malattia non superino complessivamente nell'anno i mesi sei. Superato tale periodo, resta affidato alle Aziende valutare se ed entro quali limiti dare applicazione al principio della concessione delle ferie in proporzione al servizio effettivamente prestato. 3) Spettanza ferie in caso di ripartizione orario di lavoro su sei giorni - Qualora la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale sia in sei giorni, il periodo di ferie spettante ai lavoratori viene così stabilito: - 24 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti; - 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 26 giorni lavorativi. 4) Festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie – Le festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie non vengono computate come giornate di ferie .

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI lavoratori, per ogni anno di servizio, hanno diritto a un periodo di ferie pagato pagate pari a 26 giorni lavorativilavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. 2. Nel caso di Qualora la prestazione settimanale sia distribuita su cinque giornate (settimana corta corta) il periodo feriale di ferie pagate è di pari a 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 74. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero mentre non sarà considerata la frazione inferiore ai 15 giorni. 85. In caso di ferie collettive, collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 96. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 117. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 128. L'epoca delle ferie sarà stabilita, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti. Xxxxx restando che almeno due settimane di ferie dovranno essere godute nel corso dell'anno di maturazione, è ammessa la possibilità di fruizione del restante periodo di ferie entro 24 mesi dal termine dell'anno di maturazione. Al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito al periodo di fruizione. 9. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 1310. Dato lo scopo sociale delle ferie ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. In data 20 febbraio 1996 le parti hanno raggiunto consensualmente la seguente interpretazione: la retribuzione da corrispondere di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, è quella prevista dall'art. 47, fermo restando gli istituti in cui sia anche espressamente prevista la sua esclusione. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI dipendenti, per ogni anno di serviziocompresi quelli assunti ad orario ridotto, a hanno di- ritto ad un periodo annuale di ferie pagato con corresponsione della nor- male retribuzione, pari a 26 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retri- buito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque con- siderata di 6 giorni lavorativi. 2. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto inizio o di dimissionicessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a dipendente maturerà tanti dodicesimi di delle ferie quanti sono i mesi interi lavo-rati, le frazioni di anzianità. 8mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. In Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per mater- nità o puerperio né con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili. Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di ferie collettivesopravvenienza, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo stesso, di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11malattia. Il periodo di preavviso ferie ha carattere continuativo e comunque non può essere considerato fra- zionabile in più di due periodi. È ammesso, comunque, il godi- mento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continua- tivo di ferie. 12. Il pagamento del ferie coincidente con il periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie estivo, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti. Le ferie dovranno potranno essere godute nel corso dell’anno entro il mese di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe luglio dell'anno successivo a quello di leggematurazione. Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la RSA nell'ambito della contratta- zione decentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono mo- tivo di xxxxx aggiuntive. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

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Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI dipendenti, per ogni anno di serviziocompresi quelli assunti ad orario ridotto, a hanno diritto ad un periodo annuale di ferie pagato con corresponsione della normale retribuzione, pari a 26 33 giorni lavorativilavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse. 2. Nel caso La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativipermesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive, o retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratorimaturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. 4. Al lavoratore che all’epoca Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 quanti sono i mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatolavorati. 5. Le frazioni di mese non superiori eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 14 giorni 15 non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorniconsiderate. 6. In caso Agli effetti del computo del periodo di licenziamento ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque avvenuto o considerata di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse6 giorni lavorativi. 7. Qualora Tranne quanto previsto per il personale docente dall’art. 29 comma 4, eventuali vacanze riconosciute agli allievi non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi costituiscono motivo di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàaggiuntive. 8. In L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàricovero ospedaliero o malattia documentata. 9. In caso di festività nazionali Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o infrasettimanali, cadenti durante puerperio né con il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festivitàpreavviso. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialeLe ferie sono irrinunciabili. 11. Il periodo di preavviso ferie ha carattere continuativo e comunque non può essere considerato periodo frazionabile in più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. 12. Il pagamento del periodo feriale deve Le ferie potranno essere effettuato in via anticipatagodute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione. 13. Dato lo scopo sociale Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, le ferie saranno godute: per i docenti: durante la sospensione estiva delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno.lezioni; 14. Le Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere godute nel corso dell’anno inferiori ai 2/3 dei giorni spettanti. 15. Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la R.S.A. nell'ambito della contrattazione decentrata di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe norma entro il mese di leggeaprile di ogni anno.

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Ferie. 1. Il lavoratore dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a 26 di trenta giorni lavorativida fruire in una o più soluzioni, fermo restando che la settimana lavorativa è comunque di sei giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie. 2. Nel caso Dal computo del periodo di settimana corta il ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo feriale è di 22 giorni lavorativistesso. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non anno saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso computate in ragione di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianitàservizio maturati nel corso dell’anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a quindici giorni. 4. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto. 5. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio. 6. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L’indennità per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all’anno di maturazione. 7. Ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di retribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto. 8. La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante Durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per il numero delle suddette festivitàiscritto dal dirigente. 10. E’ però data la facoltà all’azienda In caso di retribuire interruzione delle ferie per necessità aziendali, le festività anzidette senza prolungamento spese sostenute dal dirigente sono a carico del periodo ferialedatore di lavoro. 11. Il periodo II decorso delle ferie resta interrotto nel caso di preavviso non può essere considerato periodo sopravvenienza di feriemalattia regolarmente comunicata al datore di lavoro. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, Sono fatte salve le eventuali deroghe condizioni aziendali di leggemiglior favore.

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Ferie. 1. Il lavoratore dipendente ha diritto, per in ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativiretribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. Nel caso di settimana corta il periodo feriale La durata delle ferie è di 22 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 3. La programmazione I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratoridue giornate previste dal comma 2. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatoprevisti nel comma 2. 5. Le frazioni In caso di mese distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non superiori lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 6. In caso A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioniriposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessepurchè ricadente in giorno lavorativo. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti è determinata in proporzione dei dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi servizio prestato. La frazione di anzianitàmese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all' art. 19conserva il diritto alle ferie. 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. 12. In caso di ferie collettive, al lavoratore indifferibili esigenze di servizio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà abbiano reso possibile il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitànel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 913. In caso di festività nazionali o infrasettimanalimotivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale dipendente dovrà fruire delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita residue al 31 dicembre entro il mese di esse, né la sostituzione con compenso alcunoaprile dell'anno successivo a quello di spettanza. 14. Le ferie dovranno sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere godute nel corso dell’anno stata posta in grado di riferimentoaccertarle con tempestiva informazione. 15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, fatte salve anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui ai commi 12 e 13. 16. Xxxxx restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le eventuali deroghe ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di leggeservizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

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Samples: CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali

Ferie. 1(ex art. Il lavoratore ha diritto22, per ogni anno c.c.n.l. lampade) a) fino a 15 anni compiuti: 4 settimane; b) oltre 15 anni compiuti: 5 settimane. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di serviziofatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente o nelle ultime quattro settimane. Nella determinazione delle misure di cui sopra e del relativo trattamento economico si è tenuto conto delle festività di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 23 cadenti in sabato che in tal modo si intendono interamente compensate. Pertanto i trattamenti di miglior favore al riguardo eventualmente in atto vengono assorbiti fino a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi. 2. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6concorrenza. In caso di licenziamento comunque avvenuto o orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di dimissioniferie equivarranno ad una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate. In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto dall'art. 15, comma 12, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo. Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Le festività infrasettimanali e nazionali di cui all'art. 23, cadenti nei giorni di ferie non sono computabili come ferie, ad eccezione di quelle coincidenti con il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso sabato. L'epoca delle ferie stesse. 7sarà stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda e dell'interesse dei lavoratori. Il godimento delle ferie avverrà nell'anno feriale di maturazione. Qualora ciò non abbia maturato il diritto alle risultasse praticabile, al fine di un effettivo godimento delle ferie intereresidue, il lavoratore avrà diritto è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 36 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro sei mesi dal termine dell'anno successivo a tanti dodicesimi quello di maturazione. Con cadenza annuale la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno le modalità di utilizzo delle ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8residue. In caso di ferie collettivecollettive o individuali, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a competeranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9anzianità di servizio. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come ferie. In caso di festività nazionali licenziamento comunque avvenuto o infrasettimanalidi dimissioni, cadenti al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate a questi effetti come mese intero. Analogamente le eventuali giornate di ferie maturate e non godute saranno compensate con un'indennità sostitutiva corrispondente alla normale retribuzione, in atto al momento della liquidazione. Nel caso che il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà prolungato tale periodo tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il numero rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. Le parti concordano di consentire la cessione a titolo gratuito dei riposi e delle suddette festivitàferie maturati da parte di ogni lavoratore, fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ai colleghi dipendenti della stessa unita produttiva al fine di consentire loro di assistere i figli minor che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella misura e modalità concordate con la Direzione Aziendale, dando priorità ai riposi accantonati nel conto ore ed in ogni caso maturati negli anni precedenti a quello della richiesta. La contrattazione aziendale potrà disciplinare misure e modalità per la cessione di ferie e riposi da parte dei lavoratori e l'accantonamento delle relative ore per le modalità sopradescritte. Particolare attenzione sarà prestata dall'azienda per permettere il godimento dei periodi di ferie il più possibile continuativo ai lavoratori immigrati che abbiano esigenze di rientrare nella Nazione d'origine. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento 1) La somma da corrispondere all'inizio del periodo feriale deve potrà essere effettuato in via anticipatacalcolata con approssimazione e conguagliata nel periodo di paga successivo. 132) Le parti si danno atto che intento comune è quello di realizzare un maggior livello di produttività mediante un più intenso utilizzo degli impianti. Dato lo scopo sociale delle A tal fine le parti riconoscono l'esigenza di contenere i periodi di fermata collettiva. Pertanto il godimento di ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita e di esse, né la sostituzione riposi aggiuntivi dovrà tener conto dell'esigenza suindicata coerentemente con compenso alcunoi criteri espressamente enunciati al punto II del Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983. 14a) Per i lavoratori in forza alla data del 21 maggio 1999 le eventuali condizioni di miglior favore derivanti dal presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2001. b) Per i lavoratori in forza alla data del 21 maggio 1999 restano in vigore, qualora costituiscano condizione di miglior favore, i periodi di ferie previsti dal c.c.n.l. 16 dicembre 1994 (c.c.n.l. lampade), di seguito riportati: Quadri, impiegati, qualifiche speciali: - 4 settimane per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti; - 4 settimane più 1 giorno per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino agli 8 anni compiuti; - 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre gli 8 anni e fino ai 18 anni compiuti; - 5 settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti. Le dizioni "fino ai 2 anni compiuti", "oltre i 2 anni e fino agli 8 anni compiuti", "oltre i 18 anni", significano che per i primi due periodi di ferie dovranno essere vale lo scaglione di 4 settimane, per i successivi sei periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane più un giorno, per i successivi dieci periodi lo scaglione di 4 settimane più tre giorni e per i successivi periodi lo scaglione di 5 settimane. Nel caso in cui il quadro e l'impiegato abbiano goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, le frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del terzo anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 4 settimane più un giorno. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel corso dell’anno periodo feriale del nono anno di riferimentoanzianità, fatte salve insieme alle frazioni di questo scaglione di 4 settimane più tre giorni. Così le eventuali deroghe rimanenti frazioni di leggequesto scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 5 settimane. Operai - 4 settimane per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti; - 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino ai 18 anni compiuti; - 5 settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni. Le dizioni "fino ai 10 anni compiuti", "oltre i 10 anni e fino ai 18 anni compiuti", "oltre i 18 anni", significano che per i primi 10 periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane, per i successivi 8 periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane più 3 giorni e per i successivi periodi lo scaglione di 5 settimane. Nel caso in cui l'operaio abbia goduto, nel primo anno di anzianità di servizio, le frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale dell'11° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 4 settimane più 3 giorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 5 settimane. L'eventuale mutamento di qualifica intervenuto dopo la data del 21 maggio 1999 non dà luogo all'attribuzione della condizione di miglior favore eventualmente prevista dalla presente norma transitoria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore dipendente ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, a solare ad un periodo di ferie pagato pari ferie, a 26 giorni lavorativicarattere continuativo, con decorrenza della retribuzione globale. 2. Nel caso Tale periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di settimana corta lavorativa di cinque giorni, il periodo feriale di ferie è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda Nell'anno di assunzione e strutture sindacali aziendaliin quello di cessazione dal servizio, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al il lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero a un rateo del periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. A tali fini, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 4. Di norma entro il mese di marzo di ogni anno, l’azienda concorda con la R.S.U., congiuntamente alle competenti strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti, la programmazione delle ferie collettive nel periodo maggio/ottobre; fatta salva la possibilità di definire un diverso periodo a livello aziendale. Tenendo conto della natura delle diverse attività gestite ai fini dell’erogazione del pubblico servizio, delle esigenze stagionali delle località turistico-climatiche e delle richieste dei lavoratori, in tale periodo l’azienda garantisce al lavoratore il godimento di almeno due settimane di ferie maturate nell’anno solare, consecutive a richiesta del lavoratore stesso. 5. Le frazioni I periodi di mese non superiori a 14 giorni non malattia che intervengano durante il periodo di godimento delle ferie ne interrompono il decorso. Ove la malattia impedisca, entro l’anno, il godimento parziale o totale delle ferie di competenza del singolo anno solare, le stesse saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giornigodute nell’anno solare successivo. 6. La festività di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) e c) non assorbe il giorno di ferie che cada in coincidenza con lo stesso. In caso regime di licenziamento comunque avvenuto o settimana lavorativa di dimissionicinque giorni, il lavoratoresesto giorno prelavorato retribuito assorbe la festività di cui all'art. 21, qualora abbia maturato comma 1, lett. b) e c) che cada in coincidenza con lo stesso. 7. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell'azienda. 8. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi. 9. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato ed il lavoratore ha il diritto alle ferie intere, stesse o all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi abbia goduto di un numero maggiore di ferie quanti sono i mesi interi superiore a quello maturato, l'azienda ha diritto di anzianità. 8. In caso trattenere, in sede di liquidazione, l'importo corrispondente ai giorni di ferie collettive, al lavoratore che goduti e non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàmaturati. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a 26 di trenta giorni lavorativida fruire in una o più soluzioni, fermo restando che la settimana lavorativa è comunque di sei giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie. 2. Nel caso Dal computo del periodo di settimana corta il ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo feriale è di 22 giorni lavorativistesso. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non anno saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso computate in ragione di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianitàservizio maturati nel corso dell'anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a quindici giorni. 4. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto. 5. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio. 6. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 66 dell’8/4/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione. 7. Ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di retribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto. 8. La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante Durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per il numero delle suddette festivitàiscritto dal dirigente. 10. E’ però data la facoltà all’azienda In caso di retribuire interruzione delle ferie per necessità aziendali, le festività anzidette senza prolungamento spese sostenute dal dirigente sono a carico del periodo ferialedatore di lavoro. 11. Il periodo decorso delle ferie resta interrotto nel caso di preavviso non può essere considerato periodo sopravvenienza di feriemalattia regolarmente comunicata al datore di lavoro. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, Sono fatte salve le eventuali deroghe condizioni aziendali di leggemiglior favore.

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Samples: Dirigenti Aziende Commerciali

Ferie. 1. Il lavoratore non in prova ha diritto, per ogni anno di serviziosolare, a ad un periodo di ferie pagato riposo retribuito pari a: • 20 gg. lavorativi per anzianità di servizio fino ad 8 anni; • 25 gg. lavorativi per anzianità di servizio da oltre 8 a 26 giorni lavorativi15 anni; • 30 gg. lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni. 2. Nel caso Nell'anno di settimana corta il periodo feriale è assunzione ed in quello di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendalicessazione, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo le frazioni di ferie anno vengono conteggiate per non avere ancora una anzianità dodicesimi nella misura di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5cui alla tabella "D". Le frazioni di mese non superiori a 14 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno vengono considerate mese intero se superiori intero. 3. Ai soli effetti del presente articolo non si computano, pur non essendo considerati giorni festivi, la giornata non lavorata in ciascuna settimana a 14 giorniseguito della distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni e le giornate di riposo non di legge derivanti dall'applicazione della turnazione per il personale turnista. 4. Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti. 5. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. 6. In caso Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero maggiore di licenziamento comunque avvenuto o ferie superiore a quello maturato, la Società ha diritto di dimissionitrattenere, il lavoratorein sede di liquidazione, qualora abbia maturato il diritto alle l'importo corrispondente ai giorni di ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessegoduti e non maturati. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle Nel corso del periodo delle ferie intereal lavoratore viene corrisposta la retribuzione globale di fatto di cui all'art. 22, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàescluse dal computo le lettere b) e c) del punto 2, come se avesse lavorato. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento L'epoca delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono deve essere programmata dalla Direzione Aziendale previo esame con la R.S.U . entro i primi tre mesi di anzianitàdell'anno. 9. In Nel periodo dell'anno compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre viene concesso al personale – salvo diversa richiesta scritta del lavoratore - un numero di giorni di ferie non inferiore al 55% di quelle spettanti. 10.Le ferie devono essere normalmente godute in via continuativa. 00.Xx caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento richiamo in servizio nel corso del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento godimento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13al lavoratore compete, per il predetto periodo, il trattamento di trasferta previsto dall'art. Dato lo scopo sociale 30. 00.Xx caso di spostamento del periodo feriale precedentemente stabilito dalla Società il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente comprovate. 00.Xx decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiungano malattie di durata non è ammessa rinuncia espressa inferiore a 6 giorni e sempre che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione alla Società per gli opportuni controlli. 14.Xxx la malattia impedisca il godimento parziale o tacita di essetotale entro l'anno delle ferie maturate, né la sostituzione con compenso alcunole stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, nell'anno successivo. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: CCNL Per Il Personale Dipendente Da Società E Consorzi Concessionari Di Autostrade E Trafori

Ferie. 1. Il lavoratore dipendente ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, a solare ad un periodo di ferie pagato pari ferie, a 26 giorni lavorativicarattere continuativo, con decorrenza della retribuzione globale. 2. Nel caso Tale periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di settimana corta lavorativa di cinque giorni, il periodo feriale di ferie è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda Nell’anno di assunzione e strutture sindacali aziendaliin quello di cessazione dal servizio, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al il lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero a un rateo del periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. A tali fini, le frazioni di 4. Di norma entro il mese di marzo di ogni anno, l’azienda concorda con la RSU, congiuntamente alle competenti strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti, la programmazione delle ferie collettive nel periodo maggio/ottobre; fatta salva la possibilità di definire un diverso periodo a livello aziendale. 5. Le frazioni I periodi di mese non superiori a 14 giorni non malattia che intervengano durante il periodo di godimento delle ferie ne interrompono il decorso. Ove la malattia impedisca, entro l’anno, il godimento parziale o totale delle ferie di competenza del singolo anno solare, le stesse saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giornigodute nell’anno solare successivo. 6. In caso La festività di licenziamento comunque avvenuto cui all’art. 21, comma 1, lettere b) e c) non assorbe il giorno di ferie che cada in coincidenza con lo stesso. 7. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’azienda. 8. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi. 9. La risoluzione del rapporto di dimissionilavoro, il lavoratoreper qualsiasi motivo, qualora abbia maturato non pregiudica il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato ed il lavoratore ha il diritto alle ferie intere, stesse o all’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi abbia goduto di un numero maggiore di ferie quanti sono i mesi interi superiore a quello maturato, l’azienda ha diritto di anzianitàtrattenere, in sede di liquidazione, l’importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. 810. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento L’assegnazione delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti non può aver luogo durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festivitàpreavviso. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni ciascun anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato durante il quale decorre la retribuzione globale. 2. Per ogni anno solare il periodo di ferie sarà pari a 26 giorni lavorativilavorativi per tutti i lavoratori. 23. Nel caso di settimana corta Per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni, il periodo feriale è di ferie annuale sarà pari a 22 giorni lavorativi. 34. La Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso sarà assegnato dall'Azienda, di norma entro mese di marzo, sulla base di una programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendalipredisposta dall'Azienda medesima, concordata con la RSU o, in relazione alle mancanza, con le RSA delle XX.XX. stipulanti, tenuto conto delle esigenze dell’azienda del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca a) In caso di frazionamento del suddetto periodo di riposo annuale, una parte delle ferie non sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti. b) In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore ha maturato il diritto all’intero periodo di alle ferie per non avere ancora una anzianità in proporzione ai mesi di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5prestati. Le frazioni di mese non superiori a 14 ai quindici giorni di calendario non saranno calcolate calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 14 giorniuguali o superiori. 6. In caso c) L'estinzione del rapporto di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessematurate. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. d) Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12e) Il lavoratore che si ammali durante il periodo di ferie, deve darne comunicazione all'Azienda entro il primo giorno in cui si verifica l'evento, con le modalità previste dall'art. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata42, lett. A). 135. Dato lo scopo sociale L'interruzione delle ferie per sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente normativa esistente in materia. 6. Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale entro l'anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno fruite, a guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo. 7. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell'Azienda. 8. Le ferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente fruite nell'anno di maturazione, fatto salvo quanto disposto al successivo punto. 9. Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al lavoratore fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello dì maturazione e, dopo tale data, eventuali giornate residue di ferie, che siano state assegnate e non è ammessa rinuncia espressa o tacita di essefruite per volontà del lavoratore, né la sostituzione con non danno diritto a compenso alcuno, nè a cumulo con la successiva maturazione. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Ferie. 1. Il lavoratore dirigente ha diritto, per in ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a 26 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione. 2. Nel caso I dirigenti assunti al primo impiego hanno diritto a 26 giorni lavorativi di settimana corta il periodo feriale è xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di 22 servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni lavoratividi ferie previsti nel comma 1. 3. La programmazione Nel caso in cui l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratoridue giornate di cui al comma 1. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatoriposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937/77 ed alle condizioni ivi previste. 5. Le frazioni Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese non superiori superiore a 14 quindici giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate è considerata a tutti gli effetti come mese intero se superiori a 14 giorniintero. 6. In caso Il dirigente che fruisca di licenziamento comunque avvenuto o assenze retribuite di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato cui al successivo art. 27 conserva il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesseferie. 7. Qualora Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 12, non abbia maturato il diritto alle sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie interetenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato e di quelle generali della struttura di appartenenza, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàsua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. 8. In caso di rientro anticipato dalle ferie collettiveper impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al lavoratore rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 9. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggono per più di 3 giorni o danno luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 10. Alla presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà abbiano reso possibile il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di festività nazionali o infrasettimanaliindifferibili esigenze di servizio, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialetermine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo. 11. Il periodo di preavviso ferie non può essere considerato periodo è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di feriecui al comma 10. 12. Il Fermo restando il disposto del comma 7, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per effetto della disciplina di cui al comma 10 non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipatasostitutivo sulla base dell’ultimo trattamento economico contenuto nel contratto individuale. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoI lavoratori, per ogni anno di servizio, hanno diritto a un periodo di ferie pagato pagate pari a 26 giorni lavorativilavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su sei giornate. 2. Nel caso di Qualora la prestazione settimanale sia distribuita su cinque giornate (settimana corta corta) il periodo feriale di ferie pagate è di pari a 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 74. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero mentre non sarà considerata la frazione inferiore ai 15 giorni. 85. In caso di ferie collettive, collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàan- zianità. 96. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 117. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 128. L'epoca delle ferie sarà stabilita, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti. Fermo restando che almeno due settimane di ferie dovranno essere godute nel corso dell'anno di maturazione, è ammessa la possibilità di fruizione del restante pe- riodo di ferie entro 24 mesi dal termine dell'anno di maturazione. Al secondo livello di con- trattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito al periodo di fruizione. 9. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 1310. Dato lo scopo sociale delle ferie ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione del- le ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. In data 20 febbraio 1996 le parti hanno raggiunto consensualmente la seguente interpre- tazione: la retribuzione da corrispondere di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, è quella prevista dall’art. 47, fermo restando gli istituti in cui sia anche espressamente prevista la sua esclusione. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore medico ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, a servizio ad un periodo di ferie pagato pari a 26 di 30 (trenta) giorni lavorativi. 2. Nel medico ha anche diritto per ciascun anno ai sensi della L. 23/12/77 n. 937 a due giornate da aggiungere alle ferie. I1 medico assunto posteriormente al gennaio ha diritto di usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionate al pe- riodo di servizio che presterà nell'anno; pure nel caso di settimana corta il periodo feriale è ces- sazione, per qualunque causa, del rapporto di 22 giorni lavorativi. 3lavoro nel corso l'anno. La programmazione godimento delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa avverrà in modo programmato nelle forme che saranno concordate tra azienda l'Amministrazione della Casa di Cura, il Direttore Sanitario e strutture sindacali aziendalila R.S.M., tenuto conto della ne- cessità di garantire ai medici, di norma, un periodo estivo di 15 giorni lavorativi consecutivi (giugno-settembre). Le rimanenti fe- rie devono essere godute e possono essere assegnate in relazione alle qualunque momento. Per eccezionali esigenze dell’azienda di servizio, l'Amministrazione, d'in- tesa con il Direttore Sanitario e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato la R.S.M., può rinviare il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità programmato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie, in qual caso l'Amministrazione risarcirà il medico delle spese sostenute e documentalmente dimostrabili a seguito mento delle ferie o dal richiamo da esse. Per i casi nei quali l'orario di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo non sia distribuito su sei giorni settimanali e per il medico a il computo dei giorni di ferie per ogni mese di servizio prestatodeve sempre essere fatto con riferimento a sei gior- nate lavorative settimanali. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno Lavoratore dipendente di servizio, a cui al presente CCNL matura un periodo di ferie pagato annuali nella misura di 28 giornate di calendario, pari a 26 giorni lavorativiquattro settimane (160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 45 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche. 2. Nel Compatibilmente con le esigenze dell'Impresa, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà dell'Impresa fissare, in caso di settimana corta chiusura collettiva, il periodo feriale è di 22 giorni lavorativiferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana. 3. La programmazione delle Il diritto alle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratoriè irrinunciabile. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato Per indifferibili ragioni di servizio l'Impresa potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto all’intero del Lavoratore dipendente a completare detto periodo di ferie in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatoil rientro. 5. Le frazioni Durante il periodo di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorniferie spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile normale. 6. In caso La malattia insorta durante il periodo di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioniferie, con certificazione regolarmente trasmessa all'Impresa, ne sospende il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessegodimento solo nei casi previsti dal presente Titolo. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intereIn tal caso, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi periodo di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitànon goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento successivo, previo accordo con l'Impresa. 8. In caso di ferie collettivelicenziamento o di dimissioni, spetterà al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento Lavoratore dipendente l'indennità sostitutiva delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàmaturate e non godute. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato coincidere con il periodo di ferieferie salvo accordo con la Parte che lo riceve. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Collective Labor Agreement

Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di serviziosolare (1° gennaio-31 dicembre), a ad un periodo di ferie pagato riposo retribuito pari a 22 o a 26 giorni lavorati- vi, a seconda che l'orario di lavoro sia ripartito su 5 o 6 giorni lavorativi, indipendentemente dall'anzianità di servizio. 2. Nel caso La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell'adozione della settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativie pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendaliNell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo le frazio- ni di ferie anno saranno conteggiate per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5dodicesimi. Le frazioni di mese non superiori fino a 14 15 giorni non saranno calcolate conteggiate, mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorniquelle superiori. 4. Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mez- za giornata superiore nel caso che le ferie siano interamente usufruite e al secondo decimale superiore nel caso di pagamento per cessazione di rap- porto. Il periodo di prova va computato agli effetti della determinazione del- le giornate di ferie spettanti. 5. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. 6. In caso Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di licenziamento comunque avvenuto o giorni di dimissioniferie superiori a quelli maturati, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, datore di lavoro avrà diritto al compenso delle di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie stessegoduti e non maturati. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle L'epoca delle ferie interesarà fissata dall'azienda tenuto conto, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianitàcompatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. 8. In caso di Le ferie collettivedevono normalmente essere godute continuativa- mente, al lavoratore salvo per i periodi superiori a 15 giorni che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento mediante accordo fra le parti potranno essere divise in più periodi, tenuto conto delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianitàrispettive esi- genze. 9. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il 10. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale.feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il 11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravve- nienza, durante il periodo stesso, di preavviso non può essere considerato periodo malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipen- dente assolva agli obblighi di feriecomunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrat- tuali vigenti. 12. Il pagamento lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle pe- riodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcunogodute. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore personale ha diritto, per ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativiretribuito. Durante tale periodo spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per pre- stazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio. 2. Nel caso di settimana corta il periodo feriale La durata delle ferie è di 22 32 giorni lavorativilavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. La I dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2. 5. In caso di programmazione delle attività su cinque giorni settimanali, il sabato è con- siderato non lavorativo, tranne che per il personale tecnico e amministrativo, ed i gior- ni di ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda spettanti ai sensi dei commi 2 e strutture sindacali aziendali3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno sola- re ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì consi- derata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il personale pre- sta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Le quattro giornate di riposo predet- te sono fruite nel corso dell'anno accademico cui si riferiscono. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodi- cesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considera- ta a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il personale che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'articolo 10 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corre- sponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse vanno frui- te nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio. 9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al personale che ne abbia fatto richiesta il godimen- to di almeno 2 settimane continuative nel periodo 1 giugno - 30 settembre. 10. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto. 11. Le ferie sono sospese da malattia debitamente documentata che si protragga per più di 3 giorni o dia luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 12. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si pro- traggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente auto- rizzata dal direttore, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipataservizio. 13. Dato lo scopo sociale Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servi- zio, si procede al pagamento sostitutivo delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita stesse sulla base del trattamento econo- mico di esse, né la sostituzione con compenso alcunocui al comma 1. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore dipendente ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, a solare ad un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativiferie, con decorrenza della retribuzione globale. 2. Nel caso Tale periodo è di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di settimana corta lavorativa di cinque giorni, il periodo feriale di ferie è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda Nell'anno di assunzione e strutture sindacali aziendaliin quello di cessazione dal servizio, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al il lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero a un rateo del periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. A tali fini, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. 4. Sulla base del periodo programmato - di norma entro il mese di marzo - per le ferie collettive, concordato con la R.S.U. o, in mancanza, con le R.S.A. delle XX.XX. stipulanti, congiuntamente alle competenti strutture territoriali, l'azienda assegna le ferie tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste dei dipendenti. 5. Le frazioni Il periodo di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorniferie annuale ha normalmente carattere continuativo. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto frazionamento, una parte delle ferie sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti e sarà goduta nel periodo maggio-ottobre. Per i dipendenti addetti ai servizi di igiene ambientale nelle località/stazioni montane, balneari e climatiche, la parte di ferie da godere nel medesimo periodo sarà pari a 1/3 di quelle spettanti. 7. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l'anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione avvenuta anche nell'anno successivo. 8. Le festività di dimissionicui all'art. 20, comma 1, lett. b) e c) che cadano durante il lavoratoreperiodo di ferie non assorbono il coincidente giorno di ferie. Nel caso in cui, qualora abbia maturato in regime di settimana lavorativa di cinque giorni, tali festività cadano nel sesto giorno prelavorato retribuito, le stesse si intendono assorbite. 9. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell'azienda. 10. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi. 11. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato ed il lavoratore ha il diritto alle ferie intere, stesse o all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi abbia goduto di un numero maggiore di ferie quanti sono i mesi interi superiore a quello maturato, l'azienda ha diritto di anzianitàtrattenere, in sede di liquidazione, l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. 812. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento L'assegnazione delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti non può aver luogo durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festivitàpreavviso. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno Lavoratore dipendente di servizio, a cui al presente CCNL matura un periodo di ferie pagato annuali nella misura di 28 giornate di calendario, pari a 26 giorni lavorativiquattro settimane (160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 45 ore settimanali), comprensive dei relativi sabati e domeniche. 2. Nel Compatibilmente con le esigenze dell'impresa, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà dell'Impresa fissare, in caso di settimana corta chiusura collettiva, il periodo feriale è di 22 giorni lavorativiferie pari a tre settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana. 3. La programmazione delle Il diritto alle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda è irrinunciabile e strutture sindacali aziendali, pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratoriservizio durante il turno di ferie assegnatogli. 4. Al Per indifferibili ragioni di servizio l'Impresa potrà richiamare il lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato dipendente nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx restando il diritto all’intero del lavoratore dipendente a completare detto periodo di ferie in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatoil rientro. 5. Le frazioni Durante il periodo di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorniferie spetta al lavoratore dipendente la retribuzione mensile normale. 6. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8. In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti La malattia e l'infortunio insorti durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa all'Impresa, ne sospendono il godimento. In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà prolungato tale periodo per il numero utilizzato quale prolungamento delle suddette festivitàferie ma in un momento successivo, previo accordo con l'Impresa. 107. E’ però data la facoltà all’azienda In caso di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo ferialelicenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. 118. Il periodo di preavviso non può essere considerato coincidere con il periodo di ferieferie salvo accordo con la Parte che lo riceve. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: CCNL

Ferie. 1. Il lavoratore L'impiegato ha diritto, diritto per ogni anno di servizio, a servizio ad un periodo di ferie pagato riposo feriale pari a 26 quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni lavorativi. 2festivi di cui alle lett. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3b) e c) dell'art. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 661. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioniferie frazionate, il lavoratorecinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, qualora abbia maturato il diritto alle se l'orario normale è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie intere, avrà diritto al compenso equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie stesse. 7eventualmente non godute. Qualora non abbia maturato Per il diritto alle periodo di ferie interedevono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12 dell'art. 48. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il lavoratore avrà diritto periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi compiuti di anzianità. 8servizio prestato. In caso La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie collettive, al lavoratore che medesime. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non abbia maturato pregiudica il diritto alle ferie intere competerà il godimento maturate. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento dalle ferie. Se l'impiegato viene richiamato in rapporto servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta a tanti dodicesimi quanti sono i mesi rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di anzianità. 9tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie. In caso Qualora per esigenze di festività nazionali o infrasettimanaliservizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, cadenti durante egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festivitàsempreché dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. (Art. 16 CCNL Ministeri) 1. Il lavoratore dipendente ha diritto, per in ogni anno di servizio, a ad un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativiretribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione. 2. Nel caso di settimana corta il periodo feriale La durata delle ferie è di 22 32 giorni lavorativilavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. Sono fatti salvi, per i rapporti contrattuali in atto all’entrata in vigore della legge n. 662 del 23/12/1996, gli aumenti di sei e di dodici giornate previste all’art. 163, comma 1, del DPR n.18/1967, rispettivamente per le sedi disagiate e particolarmente disagiate. 3. La programmazione I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di xxxxx comprensivi delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratoridue giornate previste dal comma 2. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatoprevisti nel comma 2. 5. Le frazioni In caso di mese distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non superiori lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. Conseguentemente, gli aumenti di ferie di cui all’art. 163 , comma 1 , del DPR n. 18 del 1967 sono ridotti, rispettivamente, a 14 cinque e a dieci giorni. 6. In caso A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessecondizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti è determinata in proporzione dei dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi servizio prestato. La frazione di anzianitàmese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 conserva il diritto alle ferie. 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l’Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre o nel periodo corrispondente nell' emisfero australe. 11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. 12. In caso di ferie collettive, al lavoratore indifferibili esigenze di servizio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà abbiano reso possibile il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanalinel corso dell'anno, cadenti durante le ferie dovranno essere fruite entro il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata30 giugno dell'anno successivo. 13. Dato lo scopo sociale Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale , il dipendente dovrà fruire delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita eventualmente residue al 31 dicembre entro il mese di esse, né la sostituzione con compenso alcunoaprile dell' anno successivo a quello di spettanza. 14. Le ferie dovranno sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere godute nel corso dell’anno stata posta in grado di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di leggeaccertarle con tempestiva informazione.

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Samples: Accordo Successivo Per Il Personale

Ferie. 1Le parti firmatarie del presente contratto, ravvisando l'interesse comune ad una più razionale distribuzione del periodo feriale nel Paese che consenta il superamento delle strozzature di inattività dei settori industriali che permetta una più consona finalizzazione al riposo, si dichiarano disponibili e auspicano discipline che consentano lo scaglionamento territoriale o aziendale di tale distribuzione. Il lavoratore L'operaio ha diritto, per ogni anno di servizio, a diritto ad un periodo di ferie pagato annuali, con la normale retribuzione commisurata all'orario contrattuale nella misura di: - grafici-editoriali, informatici-servizi innovativi: quattro settimane e mezzo, pari a 26 giorni lavorativi. 2. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda 173 ore e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda 15 minuti; - cartari-cartotecnici: 166 ore e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. 5. Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 650 minuti. In caso di licenziamento risoluzione del rapporto di lavoro, comunque avvenuto o di dimissioniavvenuta, il lavoratoreall'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle delle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. 8servizio prestato. In caso di ferie collettive, al lavoratore all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianità. 9servizio prestato. In caso Si computano come servizio, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di festività nazionali assenza: per malattia ed infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dall'art. 61 - Malattia e infortunio, per gravidanza e puerperio nei limiti dell'assenza obbligatoria di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per assenze giustificate per un periodo non superiore a mesi 3 complessivi nell'anno. L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o infrasettimanaliindividualmente. Il godimento dei giorni di ferie eccedenti la terza settimana potrà normalmente avvenire anche al di fuori dell'epoca anzidetta. La malattia con ricovero ospedaliero, cadenti regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo di delle ferie, sarà prolungato tale periodo per ne interrompe il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11decorso. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12, salvo diverso accordo documentato tra le parti. Il pagamento Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13feriale. Dato lo scopo sociale delle ferie non La settimana è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14pari all'orario medio settimanale. La giornata è pari ad un quinto dell'orario medio settimanale. Le giornate di ferie, godute dai lavoratori, vengono detratte dal monte ore ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno complessivamente spettante, in relazione al numero di riferimentoore che si sarebbero dovute prestare in tali giornate. Le parti esplicitamente riconoscono che per "malattie con ricovero ospedaliero" non hanno voluto riferirsi esclusivamente al periodo di ospedalizzazione. Ogni singola giornata di ferie maturata, fatte salve e non ancora fruita, sino alla data del 31 dicembre 2001 sarà rapportata, con decorrenza dal 1º gennaio 2002, ad 1/5 dell'orario medio settimanale di 38 ore e 40 minuti. Qualora alla data del 31 dicembre 2001 le eventuali deroghe ferie maturate e non ancora fruite fossero espresse in termini orari, il riproporzionamento conseguente alla riduzione dell'orario di leggelavoro settimanale da 38 ore e 40 minuti a 38 ore e 30 minuti avverrà con le seguenti modalità: - ferie al 1º gennaio 2002 = ferie al 31 dicembre 2001 : 38,666 x 38,5.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizioeffettivo servizio prestato presso il teatro, a ad un periodo di ferie pagato ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a 26 a: - 27 giorni lavorativi. 2. Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi. 3. La programmazione delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendali, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratori. 4. Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie lavorativi per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie fino a 10 anni; - 30 giorni lavorativi per ogni mese anzianità di servizio prestato. 5oltre 10 anni. Le frazioni Il periodo feriale verrà comunque conteggiato sulla base di mese non superiori a 14 6 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni. 6lavorativi settimanali anche in caso di coincidenza con periodi di adozione della settimana corta. In caso di licenziamento licenziamento, comunque avvenuto avvenuta, o di dimissioni, il dimissioni al lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al xxxx corrisposto il compenso delle ferie stesse. 7. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il intere non sia maturato saranno corrisposti al lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di anzianità. 8servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni. In caso di ferie collettive, collettive al lavoratore che non abbia ha maturato il diritto alle ferie intere competerà spetterà il godimento di tanti dodicesimi delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi stesse quanti sono i mesi interi di anzianità. 9anzianità maturata. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti durante il L'epoca delle ferie sarà stabilita dal teatro in relazione alle necessità del servizio e tenute presenti le esigenze del lavoratore. Il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. 12. Il pagamento del Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto, il periodo feriale deve essere effettuato sarà ridotto in via anticipataproporzione al minor orario di servizio prestato. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ferie. 1. Il lavoratore ha dirittoIndipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizioservizio presso lo stesso datore di lavoro, a il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pagato pari a di 26 giorni lavorativi. 2. Nel caso Il datore di settimana corta lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo feriale è di 22 giorni lavorativiferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. 3. La programmazione Il diritto al godimento delle ferie verrà preventivamente esaminata d’intesa tra azienda e strutture sindacali aziendaliè irrinunciabile. A norma dell'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, in relazione alle esigenze dell’azienda e dei lavoratorin. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8. 4. Al lavoratore che all’epoca Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie non ha maturato ferie, salvo il diritto all’intero periodo caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di ferie maturazione e, per non avere ancora una anzianità almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spetta un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestatomaturazione. 5. Le frazioni Durante il periodo di mese non superiori godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. 6. In caso Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di licenziamento comunque avvenuto o di dimissionidette corresponsioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stessesostitutivo convenzionale. 7. Qualora Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi necessità di godere di un periodo di ferie quanti sono i mesi interi più lungo, al fine di anzianitàutilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l'accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4. 8. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie collettiveil lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di anzianitàeffettivo servizio prestato. 9. In caso di festività nazionali o infrasettimanali, cadenti Le ferie non possono essere godute durante il periodo di feriepreavviso e di licenziamento, sarà prolungato tale periodo per né durante il numero delle suddette festività. 10. E’ però data la facoltà all’azienda di retribuire le festività anzidette senza prolungamento del periodo feriale. 11. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di feriemalattia o infortunio. 12. Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata. 13. Dato lo scopo sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. 14. Le ferie dovranno essere godute nel corso dell’anno di riferimento, fatte salve le eventuali deroghe di legge.

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Samples: Collaborazione Domestica